Articolo 64 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 63Articolo 65
Versione
4 aprile 1974
Art. 64.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 60). . . . . L. 436.967.289.741 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 387.418.428.837 Residui attivi al 31 dicembre 1972 . . . . . . . . L. 824.385.718.578
Entrata in vigore il 4 aprile 1974