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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1147/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione notificato in data n.
Cron. Ufficio Notifiche di e posta in decisione all'udienza collegiale del
20/11/2024
OGGETTO: d a
Parte_1
, QUALE EREDE DI FRACASSI FAUSTO con il
[...]
mobiliare(fondi di patrocinio dell'avv. Grandinetti Paolo invest., gestione APPELLANTE risparmio, etc) c o n t r o
Codice: P.IVA_1
, GIA' con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. Rampinelli Rota Bartolomeo e dall'avv. Rampinelli Rota
Giampiero
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale diBrescia n. 1131/2021 pubblicata
1 in data 23 aprile 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“accertare il grave inadempimento della convenuta per i motivi tutti CP_2
espressi nei capi di impugnazione della sentenza e quindi dichiarare la risoluzione del contratto di intermediazione e dei singoli contratti di acquisto dei titoli Grecia HELLENIC 12 525 EUR, per fatto colpa e responsabilità
esclusiva della e condannare la stessa alla restituzione della somma CP_2
pari all'investimento - detratto l' importo relativo alle cedole incassate e al costo di realizzo della vendita dei titoli- quantificata in € 20.000,00= oltre agli interessi legali dalla data dell'investimento, alla rivalutazione monetaria e al maggior danno.Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“Voglia … disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così
decidere:
In via preliminare:
Accertato e/o dichiarato che al momento della notifica Controparte_2
dell'atto di citazione risultava cancellata dal registro delle imprese, per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, in ogni caso, rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello.
2 Nel merito e sempre in via preliminare:
Accertato e/o dichiarato che gli Attori hanno provveduto autonomamente alla vendita dei titoli per cui è causa, per l'effetto dichiarare l'inammissibilità
della domanda di risoluzione e, in ogni caso, rigettare l'appello.
Nel merito: accertato e/o dichiarato che l'allora non ha Controparte_2
violato alcuno degli obblighi imposti, accertata e/o dichiarata la insussistenza del nesso causale tra il comportamento di e l'asserito Controparte_2
danno lamentato dall'appellante per l'effetto confermare integralmente la
Sentenza n. 1131/2021, R.G. 14378/2017 del 23.04.2021, il Tribunale di
Brescia e, pertanto, rigettare l'appello.
In subordine ed in via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle prove per testi come dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 depositata dall'allora Controparte_2
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del primo grado, del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande proposte da e di declaratoria di nullità del Parte_1 Controparte_3
contratto d'intermediazione del 18 febbraio 2010 e dei singoli contratti di acquisto del 26 agosto 2010 e del 16 marzo 2011 di titoli di debito pubblico greco per un valore nominale di € 85.000,00, o in subordine, di risoluzione,
nonché di risarcimento del danno.
3 In particolare il Tribunale ha rilevato per quanto riguarda le domande di risoluzione per inadempimento per violazione degli obblighi informativi che:
gli attori hanno invocato la violazione del Regolamento CONSOB n.
11522/1998 non più i vigore dal 02 novembre 2007, pur essendo i fatti occorsi nel 2010, epoca a cui risale la sottoscrizione del contratto quadro;
la doglianza esposta circa la mancata astensione della banca dall'eseguire le due operazioni di acquisto in quanto inadeguate e in conflitto d'interesse postula l'applicabilità del previgente regime in quanto il Regolamento
CONSOB 2007 prevede che, a fronte della informazione fornita,
l'intermediario esegua la operazione;
vi è una allegazione generica in punto di fatto ed errata in diritto quanto alla disciplina applicazione degli addebiti mossi all'intermediaria e tale <
assertivo>> impedisce la ricostruzione dei comportamenti che costituirebbero inadempimento tale da giustificare la risoluzione anche del contratto quadro;
le valutazioni di adeguatezza ed appropriatezza circa le operazioni di acquisto di titoli di stato greci non erano dovute in quanto necessarie in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza mentre nel caso di specie il contratto quadro riguarda la “negoziazione, collocazione e la ricezione e
trasmissione di ordini”, servizi meramente esecutivi per i quali è prescritta la valutazione “di appropriatezza”, dovendo l'intermediario verificare solo la coerenza dell'operazione con le conoscenze e la esperienza in materia finanziaria come risultanti dal questionario MIFID;
4 ricorrono entrambe le condizioni previste dall'art. 43 Regolamento
CONSOB 16190/2017 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) la non necessità di ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al
Capo II in quanto i titoli acquistati sono strumenti finanziari privi di complessità, rientrando negli strumenti del mercato finanziario ed è
incontestato, ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ., che gli acquisti sono avvenuti su richiesta dei clienti per loro iniziativa autonoma;
in base al profilo risultante dal questionario MIFID l'investimento era appropriato avendo essi dichiarato di avere già investito in strumenti di debito pubblico ovvero emessi da paesi emergenti e quindi, anche a voler ritenere operante la valutazione di appropriatezza, non vi sarebbe profilo di responsabilità dell'intermediario,
negli strumenti finanziaria non complessi l'unico rischio da considerare è
quello c.d. emittente e cioè il rischio di default dello Stato greco che era evidente a fronte del tasso d'interesse, rischio che gli investitori erano in grado di valutare in base alle conoscenze ed esperienza dichiarate;
la doglianza della mancata consegna della documentazione richiamata nel contratto quadro è contraddetta dalla dichiarazione in esso resa, con efficacia confessoria ex art. 2735 cod.civ., di avere ricevuto le informazioni “mediante
supporto cartaceo”;
l'obbligo di fornire informazione successiva all'acquisto non opera nell'ambito dei servizi c.d. esecutivi;
comunque gli investitori hanno aderito al programma di scambio del governo greco limitando il pregiudizio subito;
5 non si può prospettare la responsabilità precontrattuale, sia per le considerazioni esposte sia per carenza assertiva, attenendo, comunque, gli obblighi informativi alla fase esecutiva del rapporto;
la prospettazione di una responsabilità extracontrattuale risulta di “rilievo …
oscuro”.
1.2. Il Tribunale, ha, poi, ritenuto infondate:
la domanda di nullità del contratto quadro , prodotto unitamente agli allegati,
e completo nel suo contenuto;
la domanda di nullità dei singoli ordini di acquisto , dedotta mediante richiamo all'art. 29 Regolamento CONSOB n. 11522/1998 non più in vigore,
senza precisare gli elementi mancanti ed oggetto di regolare esecuzione.
1.3. Ha quindi ritenuto assorbite le eccezioni di prescrizione e d'inammissibilità delle domande sollevate dalla convenuta.
2.Ha proposto appello quale erede legittimo di Parte_2 [...]
sulla base di due motivi. Pt_1
3. Si è costituita la (già che ha Controparte_4 Controparte_2
chiesto che venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione, in quanto
[...]
era stata cancellata dal registro delle imprese al momento della CP_2
notificazione e che l'appello venga rigettato.
4.Alla udienza del 20 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, innanzi tutto rilevato che la costituzione nel presente grado di
[...]
quale successore di a seguito di fusione Controparte_4 Controparte_2
per incorporazione, rende infondata la eccezione di nullità dell'atto di citazione per raggiungimento dello scopo (art. 156 cod.proc.civ.)
2. Con il primo motivo l'appellante deduce che anche il Regolamento
CONSOB 16190/2007 è stato posto a fondamento della domanda e che il
Tribunale avrebbe dovuto esaminarla anche con riferimento ai suoi contenuti;
deduce che in base a tale Regolamento l'intermediario avrebbe dovuto fornire agli investitori non professionali né qualificato informazioni idonee a comprendere il grado di redditività e di rischio dell'investimento con riferimento a tutte le variabili che possono incidere sull'obiettivo d'investimento e che esso richiede che le informazioni riguardino non solo le caratteristiche del prodotto o investimento finanziario ma anche le caratteristiche dell'emittente, dei mercati di riferimento , del rapprto tra rischio e obiettivi d'investimento.
Deduce che nel caso in esame è palese la violazione dei principi di correttezza e buona fede previsti oltre che dalla normativa di settore bancaria e finanziaria anche dagli artt. 1176,1337 e 1375 cod.civ.
Lamenta che il Tribunale non ha “dato minimamente peso” al difetto di diligenza e trasparenza imputabile alla banca nella fase pre-contrattuale, nella fase di stipulazione ed in quella di esecuzione in relazione sia al contratto quadro sia ai contratti di vendita dei titoli.
7 3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la errata motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale in ordine all'adempimento degli obblighi informativi.
Deduce che è mancata la valutazione di appropriatezza richiesta al
Regolamento Consob 1619072007 che attiene al servizio di collocamento;
l'intermediario deve accertare che l'investitore abbia compreso l'operazione in particolare riguardo al rischio.; che l'art. 41 rinvia agli artt. 39, commi 2,5
e 7 che prescrivono le informazioni da richiedere al cliente riguardo ai tipi di servizi e strumenti finanziari , al periodo in cui sono eseguite , al livello d'istruzione ed alla propria professione.
Evidenzia che gli attori in primo grado hanno specificato nel questionario di profilatura di avere un livello d'istruzione bassissimo, con titolo di studio quelli di licenza media inferiore, di rientrare nel profilo di rischio moderato con possibile accettazione solo di piccole perdite patrimoniali.
Espone che non è vero che la banca abbia informato gli investitori riguardo ai rischi né che essi abbiano perseguito il massimo guadagno interesse e che sarebbe stato garantito che l'investimento era confacente per un investitore classificato come “cliente al dettaglio”; il rischio dello Stato greco riguardo alla incapacità di onorare il debito Sovrano era noto da tempo in quanto dal
2009 le agenzie aveva portato al ribasso il rating in pochi mesi da A a BB, i prezzi dei crediti default swap sui titoli greci e i derivati utilizzati da investitori professionali erano andanti crescendo a riprova della maggiore
“preoccupazione” circa i bonds greci.
8 Anche dopo l'acquisto non è stata data alcuna informazione circa la evoluzione fortemente negativa e la perdita di valore dei titoli.
Deduce che il fatto che fossero stati effettuati altri investimenti in strumenti di debito pubblico di paesi emergenti non esimeva la banca dal porre in essere una informativa specifica e mirata in relazione all'acquisto dei bonds greci,
in quanto l'informativa adeguata prescinde dall'esperienza degli investitori e la circostanza che lo Stato greco fosse prossimo al default era fatto notorio al momento dei “contratti di vendita”.
4.L'appello è infondato.
4.1. La censura per cui il Tribunale non avrebbe esaminato la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto quadro e dei contratti di acquisto
(unica domanda che viene riproposta ed in relazione alla quale vanno esaminati i motivi di gravame) alla luce del Regolamento Consob n.
16190/2007 è infondata.
Già dalla sintesi della sentenza impugnata effettuata nella parte espositiva si ricava che il Tribunale ha esaminato la questione relativa alla valutazione di adeguatezza e appropriatezza in base al citato Regolamento e in considerazione della tipologia del contratto quadro “per la negoziazione, il
collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini”, ritenendo in particolare che ricorressero nella fattispecie in esame tutte le condizioni previste dall'art. 43 nella formulazione vigente ratione temporis, con valutazione in fatto che non è sottoposta a censura e con cui l'appellante in alcun modo si confronta.
9 4.2. Inoltre, l'appellante in modo generico prospetta che sarebbe stata fornita,
da parte dell'intermediario, garanzia circa l'essere “confacente”
l'investimento al profilo di rischio anche se è pacifico che non sia stato svolto, in quanto non richiesto, alcun servizio di consulenza e il Tribunale ha ritenuto incontestata, ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ., la circostanza dedotta dall'istituto bancario circa il fatto che alcun consiglio o raccomandazione all'acquisto sia stato fatto, avendovi gli investitori proceduto in via autonoma attraverso il soggetto delegato ad operare sui loro conti correnti e cioè il figlio qui appellante quale erede del Parte_2
padre. Anche sul punto il gravame non contiene la formulazione di specifica censura, limitandosi l'appellante, come esposto, al riferimento ad una asserita garanzia di adeguatezza da parte dell'intermediario che, però, è assunto del tutto indimostrato e anche contrastante con la documentazione in atti.
Al riguardo rileva il Collegio che già nei questionari MIFID del 18 febbraio
2010 i genitori dell'appellante hanno dichiarato di avere investito in titoli di stato anche di paesi emergenti e in fondi azionari.
Si trattava, quindi, di soggetti già investitori in titoli e azioni connotati da un profilo di rischio ben maggiore rispetto agli ordinari titoli di debito pubblico.
4.3. Quanto all'affermazione del Giudicante circa il fatto che il c.d. rischio emittente fosse reso evidente dal tasso d'interesse che il titolo assicurava al momento del suo acquisto, appare rilevante sul punto quanto evidenziato dalla difesa dell'appellante sin dal giudizio di primo grado e ribadito in questo grado: il 28 agosto 2010 sono stati fatti due acquisti di obbligazioni
10 elleniche, il primo per un valore nominale di € 30.000,00 al prezzo “sotto la
pari” di € 29.496,32 ed il secondo per un valore nominale di € 36.985,43; il secondo acquisto è uno dei due oggetto di causa mentre riguardo al primo è
documentato che si sia proceduto alla vendita delle obbligazioni in data 16
marzo 2011 con il ricavo di € 30.975,90; in pari data, e, quindi contestualmente alle vendita dei titoli oggetto del primo acquisto è stato effettuato l'ulteriore acquisto per cui è causa per un valore nominale di €
45.000,00 al prezzo di € 42.818,45.
4.4. Gli stessi attori in primo grado hanno allegato i “fatti storici nel periodo
di acquisto dei titoli de quo … (agosto 2010-marzo 2011) che assumono il
carattere di fatti notori”: dai primi mesi del 2009 vi è un aumento dell'indebitamento della Grecia e, correlativamente, un aumento dello spread tra i titoli greci e quelli della eurozona;
nell'autunno 2009 il primo ministro greco dichiara pubblicamente che i bilanci economici inviati dai precedenti governi all'Unione Europea non erano veritieri;
nell'aprile 2010 le maggiori agenzie di rating declassano il debito sovrano a “junk bonds (titoli
spazzatura)”; il 23 aprile 2010 viene chiesto il sostegno ai paesi dell'eurozona e al fondo monetario internazionale che nel maggio accordano un primo prestito di salvataggio per evitare il rischio di default subordinandolo all'adozione di un austero programma di riduzione della spesa pubblica, con aumento del debito pubblico del 18,78% e ad ottobre
2010 ha avuto avvio il secondo programma di prestiti.
4.5. Dagli elementi fattuali evidenziati possono ricavarsi le seguenti
11 considerazioni:
gli acquisti e la vendita di titoli della medesima natura sono stati effettuati con funzione meramente speculativa;
la situazione della Grecia era di dominio pubblico e i fatti esposti, qualificati quali “notori”, erano anteriori a tutti gli acquisti compiuti;
l'ulteriore acquisto di titoli della medesima tipologia è stato effettuato contestualmente alla vendita del primo pacchetto di obbligazioni;
la deduzione per cui tale vendita (da cui è stato realizzato un guadagno che la banca indica in circa il 5% del capitale investito) sia stata fatta “per evitare
ulteriori perdite” rende ulteriormente evidente la piena consapevolezza del rischio insito nella scelta di mantenere i titoli acquistati il 28 agosto 2010 e di procedere ad un ulteriore acquisto, investendo un importo addirittura maggiore rispetto a quello disinvestito.
Vi è stata, quindi, una considerazione favorevole del rendimento, con la consapevolezza del rischio esistente a cui è correlata l'entità del rendimento stesso.
5. Deve quindi ritenersi acquisita la prova positiva della piena conoscenza da parte degli investitori delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario, della sua intrinseca rischiosità e dei caratteri dell'emittente e,
quindi, del fatto che gli acquisti siano stati effettuati sulla base di una consapevole scelta di investimento.
Pertanto, appare, comunque, superata da prova contraria la presunzione di
12 nesso di causa tra il pregiudizio subito in conseguenza del successivo andamento dei titoli e l'asserita violazione degli obblighi informativi (che la banca deduce invece avere osservato) dovendosi ritenere che gli investitori,
con piena consapevolezza anche del c.d. rischio emittente, avrebbero comunque effettuato gli acquisti in quanto rispondenti alla caratteristica speculativa degli investimenti da loro effettuati, accettando il rischio di perdita a fronte di una remunerazione significativa.
6. Pertanto, l'appello va rigettato.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota in quanto formulata con applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(scaglione da € 5.201 ad € 26.000).
7. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da , quale erede di Parte_2 Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1131/2021 pubblicata
[...]
in data 23 aprile 2021;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase
13 introduttiva” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 07 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1147/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione notificato in data n.
Cron. Ufficio Notifiche di e posta in decisione all'udienza collegiale del
20/11/2024
OGGETTO: d a
Parte_1
, QUALE EREDE DI FRACASSI FAUSTO con il
[...]
mobiliare(fondi di patrocinio dell'avv. Grandinetti Paolo invest., gestione APPELLANTE risparmio, etc) c o n t r o
Codice: P.IVA_1
, GIA' con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. Rampinelli Rota Bartolomeo e dall'avv. Rampinelli Rota
Giampiero
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale diBrescia n. 1131/2021 pubblicata
1 in data 23 aprile 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“accertare il grave inadempimento della convenuta per i motivi tutti CP_2
espressi nei capi di impugnazione della sentenza e quindi dichiarare la risoluzione del contratto di intermediazione e dei singoli contratti di acquisto dei titoli Grecia HELLENIC 12 525 EUR, per fatto colpa e responsabilità
esclusiva della e condannare la stessa alla restituzione della somma CP_2
pari all'investimento - detratto l' importo relativo alle cedole incassate e al costo di realizzo della vendita dei titoli- quantificata in € 20.000,00= oltre agli interessi legali dalla data dell'investimento, alla rivalutazione monetaria e al maggior danno.Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“Voglia … disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così
decidere:
In via preliminare:
Accertato e/o dichiarato che al momento della notifica Controparte_2
dell'atto di citazione risultava cancellata dal registro delle imprese, per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, in ogni caso, rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello.
2 Nel merito e sempre in via preliminare:
Accertato e/o dichiarato che gli Attori hanno provveduto autonomamente alla vendita dei titoli per cui è causa, per l'effetto dichiarare l'inammissibilità
della domanda di risoluzione e, in ogni caso, rigettare l'appello.
Nel merito: accertato e/o dichiarato che l'allora non ha Controparte_2
violato alcuno degli obblighi imposti, accertata e/o dichiarata la insussistenza del nesso causale tra il comportamento di e l'asserito Controparte_2
danno lamentato dall'appellante per l'effetto confermare integralmente la
Sentenza n. 1131/2021, R.G. 14378/2017 del 23.04.2021, il Tribunale di
Brescia e, pertanto, rigettare l'appello.
In subordine ed in via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle prove per testi come dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 depositata dall'allora Controparte_2
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del primo grado, del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande proposte da e di declaratoria di nullità del Parte_1 Controparte_3
contratto d'intermediazione del 18 febbraio 2010 e dei singoli contratti di acquisto del 26 agosto 2010 e del 16 marzo 2011 di titoli di debito pubblico greco per un valore nominale di € 85.000,00, o in subordine, di risoluzione,
nonché di risarcimento del danno.
3 In particolare il Tribunale ha rilevato per quanto riguarda le domande di risoluzione per inadempimento per violazione degli obblighi informativi che:
gli attori hanno invocato la violazione del Regolamento CONSOB n.
11522/1998 non più i vigore dal 02 novembre 2007, pur essendo i fatti occorsi nel 2010, epoca a cui risale la sottoscrizione del contratto quadro;
la doglianza esposta circa la mancata astensione della banca dall'eseguire le due operazioni di acquisto in quanto inadeguate e in conflitto d'interesse postula l'applicabilità del previgente regime in quanto il Regolamento
CONSOB 2007 prevede che, a fronte della informazione fornita,
l'intermediario esegua la operazione;
vi è una allegazione generica in punto di fatto ed errata in diritto quanto alla disciplina applicazione degli addebiti mossi all'intermediaria e tale <
assertivo>> impedisce la ricostruzione dei comportamenti che costituirebbero inadempimento tale da giustificare la risoluzione anche del contratto quadro;
le valutazioni di adeguatezza ed appropriatezza circa le operazioni di acquisto di titoli di stato greci non erano dovute in quanto necessarie in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza mentre nel caso di specie il contratto quadro riguarda la “negoziazione, collocazione e la ricezione e
trasmissione di ordini”, servizi meramente esecutivi per i quali è prescritta la valutazione “di appropriatezza”, dovendo l'intermediario verificare solo la coerenza dell'operazione con le conoscenze e la esperienza in materia finanziaria come risultanti dal questionario MIFID;
4 ricorrono entrambe le condizioni previste dall'art. 43 Regolamento
CONSOB 16190/2017 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) la non necessità di ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al
Capo II in quanto i titoli acquistati sono strumenti finanziari privi di complessità, rientrando negli strumenti del mercato finanziario ed è
incontestato, ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ., che gli acquisti sono avvenuti su richiesta dei clienti per loro iniziativa autonoma;
in base al profilo risultante dal questionario MIFID l'investimento era appropriato avendo essi dichiarato di avere già investito in strumenti di debito pubblico ovvero emessi da paesi emergenti e quindi, anche a voler ritenere operante la valutazione di appropriatezza, non vi sarebbe profilo di responsabilità dell'intermediario,
negli strumenti finanziaria non complessi l'unico rischio da considerare è
quello c.d. emittente e cioè il rischio di default dello Stato greco che era evidente a fronte del tasso d'interesse, rischio che gli investitori erano in grado di valutare in base alle conoscenze ed esperienza dichiarate;
la doglianza della mancata consegna della documentazione richiamata nel contratto quadro è contraddetta dalla dichiarazione in esso resa, con efficacia confessoria ex art. 2735 cod.civ., di avere ricevuto le informazioni “mediante
supporto cartaceo”;
l'obbligo di fornire informazione successiva all'acquisto non opera nell'ambito dei servizi c.d. esecutivi;
comunque gli investitori hanno aderito al programma di scambio del governo greco limitando il pregiudizio subito;
5 non si può prospettare la responsabilità precontrattuale, sia per le considerazioni esposte sia per carenza assertiva, attenendo, comunque, gli obblighi informativi alla fase esecutiva del rapporto;
la prospettazione di una responsabilità extracontrattuale risulta di “rilievo …
oscuro”.
1.2. Il Tribunale, ha, poi, ritenuto infondate:
la domanda di nullità del contratto quadro , prodotto unitamente agli allegati,
e completo nel suo contenuto;
la domanda di nullità dei singoli ordini di acquisto , dedotta mediante richiamo all'art. 29 Regolamento CONSOB n. 11522/1998 non più in vigore,
senza precisare gli elementi mancanti ed oggetto di regolare esecuzione.
1.3. Ha quindi ritenuto assorbite le eccezioni di prescrizione e d'inammissibilità delle domande sollevate dalla convenuta.
2.Ha proposto appello quale erede legittimo di Parte_2 [...]
sulla base di due motivi. Pt_1
3. Si è costituita la (già che ha Controparte_4 Controparte_2
chiesto che venga dichiarata la nullità dell'atto di citazione, in quanto
[...]
era stata cancellata dal registro delle imprese al momento della CP_2
notificazione e che l'appello venga rigettato.
4.Alla udienza del 20 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, innanzi tutto rilevato che la costituzione nel presente grado di
[...]
quale successore di a seguito di fusione Controparte_4 Controparte_2
per incorporazione, rende infondata la eccezione di nullità dell'atto di citazione per raggiungimento dello scopo (art. 156 cod.proc.civ.)
2. Con il primo motivo l'appellante deduce che anche il Regolamento
CONSOB 16190/2007 è stato posto a fondamento della domanda e che il
Tribunale avrebbe dovuto esaminarla anche con riferimento ai suoi contenuti;
deduce che in base a tale Regolamento l'intermediario avrebbe dovuto fornire agli investitori non professionali né qualificato informazioni idonee a comprendere il grado di redditività e di rischio dell'investimento con riferimento a tutte le variabili che possono incidere sull'obiettivo d'investimento e che esso richiede che le informazioni riguardino non solo le caratteristiche del prodotto o investimento finanziario ma anche le caratteristiche dell'emittente, dei mercati di riferimento , del rapprto tra rischio e obiettivi d'investimento.
Deduce che nel caso in esame è palese la violazione dei principi di correttezza e buona fede previsti oltre che dalla normativa di settore bancaria e finanziaria anche dagli artt. 1176,1337 e 1375 cod.civ.
Lamenta che il Tribunale non ha “dato minimamente peso” al difetto di diligenza e trasparenza imputabile alla banca nella fase pre-contrattuale, nella fase di stipulazione ed in quella di esecuzione in relazione sia al contratto quadro sia ai contratti di vendita dei titoli.
7 3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la errata motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale in ordine all'adempimento degli obblighi informativi.
Deduce che è mancata la valutazione di appropriatezza richiesta al
Regolamento Consob 1619072007 che attiene al servizio di collocamento;
l'intermediario deve accertare che l'investitore abbia compreso l'operazione in particolare riguardo al rischio.; che l'art. 41 rinvia agli artt. 39, commi 2,5
e 7 che prescrivono le informazioni da richiedere al cliente riguardo ai tipi di servizi e strumenti finanziari , al periodo in cui sono eseguite , al livello d'istruzione ed alla propria professione.
Evidenzia che gli attori in primo grado hanno specificato nel questionario di profilatura di avere un livello d'istruzione bassissimo, con titolo di studio quelli di licenza media inferiore, di rientrare nel profilo di rischio moderato con possibile accettazione solo di piccole perdite patrimoniali.
Espone che non è vero che la banca abbia informato gli investitori riguardo ai rischi né che essi abbiano perseguito il massimo guadagno interesse e che sarebbe stato garantito che l'investimento era confacente per un investitore classificato come “cliente al dettaglio”; il rischio dello Stato greco riguardo alla incapacità di onorare il debito Sovrano era noto da tempo in quanto dal
2009 le agenzie aveva portato al ribasso il rating in pochi mesi da A a BB, i prezzi dei crediti default swap sui titoli greci e i derivati utilizzati da investitori professionali erano andanti crescendo a riprova della maggiore
“preoccupazione” circa i bonds greci.
8 Anche dopo l'acquisto non è stata data alcuna informazione circa la evoluzione fortemente negativa e la perdita di valore dei titoli.
Deduce che il fatto che fossero stati effettuati altri investimenti in strumenti di debito pubblico di paesi emergenti non esimeva la banca dal porre in essere una informativa specifica e mirata in relazione all'acquisto dei bonds greci,
in quanto l'informativa adeguata prescinde dall'esperienza degli investitori e la circostanza che lo Stato greco fosse prossimo al default era fatto notorio al momento dei “contratti di vendita”.
4.L'appello è infondato.
4.1. La censura per cui il Tribunale non avrebbe esaminato la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto quadro e dei contratti di acquisto
(unica domanda che viene riproposta ed in relazione alla quale vanno esaminati i motivi di gravame) alla luce del Regolamento Consob n.
16190/2007 è infondata.
Già dalla sintesi della sentenza impugnata effettuata nella parte espositiva si ricava che il Tribunale ha esaminato la questione relativa alla valutazione di adeguatezza e appropriatezza in base al citato Regolamento e in considerazione della tipologia del contratto quadro “per la negoziazione, il
collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini”, ritenendo in particolare che ricorressero nella fattispecie in esame tutte le condizioni previste dall'art. 43 nella formulazione vigente ratione temporis, con valutazione in fatto che non è sottoposta a censura e con cui l'appellante in alcun modo si confronta.
9 4.2. Inoltre, l'appellante in modo generico prospetta che sarebbe stata fornita,
da parte dell'intermediario, garanzia circa l'essere “confacente”
l'investimento al profilo di rischio anche se è pacifico che non sia stato svolto, in quanto non richiesto, alcun servizio di consulenza e il Tribunale ha ritenuto incontestata, ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ., la circostanza dedotta dall'istituto bancario circa il fatto che alcun consiglio o raccomandazione all'acquisto sia stato fatto, avendovi gli investitori proceduto in via autonoma attraverso il soggetto delegato ad operare sui loro conti correnti e cioè il figlio qui appellante quale erede del Parte_2
padre. Anche sul punto il gravame non contiene la formulazione di specifica censura, limitandosi l'appellante, come esposto, al riferimento ad una asserita garanzia di adeguatezza da parte dell'intermediario che, però, è assunto del tutto indimostrato e anche contrastante con la documentazione in atti.
Al riguardo rileva il Collegio che già nei questionari MIFID del 18 febbraio
2010 i genitori dell'appellante hanno dichiarato di avere investito in titoli di stato anche di paesi emergenti e in fondi azionari.
Si trattava, quindi, di soggetti già investitori in titoli e azioni connotati da un profilo di rischio ben maggiore rispetto agli ordinari titoli di debito pubblico.
4.3. Quanto all'affermazione del Giudicante circa il fatto che il c.d. rischio emittente fosse reso evidente dal tasso d'interesse che il titolo assicurava al momento del suo acquisto, appare rilevante sul punto quanto evidenziato dalla difesa dell'appellante sin dal giudizio di primo grado e ribadito in questo grado: il 28 agosto 2010 sono stati fatti due acquisti di obbligazioni
10 elleniche, il primo per un valore nominale di € 30.000,00 al prezzo “sotto la
pari” di € 29.496,32 ed il secondo per un valore nominale di € 36.985,43; il secondo acquisto è uno dei due oggetto di causa mentre riguardo al primo è
documentato che si sia proceduto alla vendita delle obbligazioni in data 16
marzo 2011 con il ricavo di € 30.975,90; in pari data, e, quindi contestualmente alle vendita dei titoli oggetto del primo acquisto è stato effettuato l'ulteriore acquisto per cui è causa per un valore nominale di €
45.000,00 al prezzo di € 42.818,45.
4.4. Gli stessi attori in primo grado hanno allegato i “fatti storici nel periodo
di acquisto dei titoli de quo … (agosto 2010-marzo 2011) che assumono il
carattere di fatti notori”: dai primi mesi del 2009 vi è un aumento dell'indebitamento della Grecia e, correlativamente, un aumento dello spread tra i titoli greci e quelli della eurozona;
nell'autunno 2009 il primo ministro greco dichiara pubblicamente che i bilanci economici inviati dai precedenti governi all'Unione Europea non erano veritieri;
nell'aprile 2010 le maggiori agenzie di rating declassano il debito sovrano a “junk bonds (titoli
spazzatura)”; il 23 aprile 2010 viene chiesto il sostegno ai paesi dell'eurozona e al fondo monetario internazionale che nel maggio accordano un primo prestito di salvataggio per evitare il rischio di default subordinandolo all'adozione di un austero programma di riduzione della spesa pubblica, con aumento del debito pubblico del 18,78% e ad ottobre
2010 ha avuto avvio il secondo programma di prestiti.
4.5. Dagli elementi fattuali evidenziati possono ricavarsi le seguenti
11 considerazioni:
gli acquisti e la vendita di titoli della medesima natura sono stati effettuati con funzione meramente speculativa;
la situazione della Grecia era di dominio pubblico e i fatti esposti, qualificati quali “notori”, erano anteriori a tutti gli acquisti compiuti;
l'ulteriore acquisto di titoli della medesima tipologia è stato effettuato contestualmente alla vendita del primo pacchetto di obbligazioni;
la deduzione per cui tale vendita (da cui è stato realizzato un guadagno che la banca indica in circa il 5% del capitale investito) sia stata fatta “per evitare
ulteriori perdite” rende ulteriormente evidente la piena consapevolezza del rischio insito nella scelta di mantenere i titoli acquistati il 28 agosto 2010 e di procedere ad un ulteriore acquisto, investendo un importo addirittura maggiore rispetto a quello disinvestito.
Vi è stata, quindi, una considerazione favorevole del rendimento, con la consapevolezza del rischio esistente a cui è correlata l'entità del rendimento stesso.
5. Deve quindi ritenersi acquisita la prova positiva della piena conoscenza da parte degli investitori delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario, della sua intrinseca rischiosità e dei caratteri dell'emittente e,
quindi, del fatto che gli acquisti siano stati effettuati sulla base di una consapevole scelta di investimento.
Pertanto, appare, comunque, superata da prova contraria la presunzione di
12 nesso di causa tra il pregiudizio subito in conseguenza del successivo andamento dei titoli e l'asserita violazione degli obblighi informativi (che la banca deduce invece avere osservato) dovendosi ritenere che gli investitori,
con piena consapevolezza anche del c.d. rischio emittente, avrebbero comunque effettuato gli acquisti in quanto rispondenti alla caratteristica speculativa degli investimenti da loro effettuati, accettando il rischio di perdita a fronte di una remunerazione significativa.
6. Pertanto, l'appello va rigettato.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota in quanto formulata con applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(scaglione da € 5.201 ad € 26.000).
7. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da , quale erede di Parte_2 Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1131/2021 pubblicata
[...]
in data 23 aprile 2021;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase
13 introduttiva” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 07 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
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