Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai IGg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1974 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
(P.I. rappresentata e difesa nel presente Parte_1 P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Gianluigi Malandrino per procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in Controparte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Bruno Matarazzo;
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Controparte_1 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare Controparte_2 il diritto dell'odierno attore sig. alla liquidazione della quota di partecipazione Controparte_1 al capitale sociale della Prattichizzo-Di PA- Mignuzzi s.a.s. del compianto fratello
[...]
; per l'effetto, accertare che l'importo che l'attore, quale erede del fratello Persona_1 [...]
, ha diritto a ricevere a tal titolo è pari ad € 838.266,37 (al netto dell'acconto sugli utili Persona_1 già ricevuto dal de cuius) o al diverso, maggiore o minore importo che risulterà provato in corso di
per l'effetto, condannare la convenuta Prattichizzo-Di PA-
Mignuzzi s.a.s. a corrispondere in favore del sig. l'importo di € 838.266,37 o al Controparte_1 diverso, maggiore o minore importo che risulterà provato in corso di causa e/o dovuto secondo giustizia;
con vittoria di spese e competenza del giudizio».
A fondamento della svolta domanda, la parte rappresentava che: nel 2004, i IG.ri
[...]
, , e costituivano la società Persona_1 Controparte_3 Persona_2 Controparte_4
i primi tre rivestivano la qualifica di soci accomandatari, Controparte_2 mentre la IG.ra quella di socia accomandante;
la società aveva ad oggetto Controparte_4
l'esercizio dell'attività di agente generale in Roma per conto di dopo Controparte_5 il decesso del fratello, il sig. , l'attore veniva nominato erede universale e in Persona_1 tale qualità chiedeva alla di procedere alla liquidazione Controparte_6
della quota del fratello defunto in proprio favore;
nelle more del procedimento di esatta valutazione della quota venivano coinvolti i consulenti scelti dalle parti e, nel dicembre 2016, la commercialista della società, dott.ssa , trasmetteva al dott. consulente dell'attore, i documenti Per_3 CP_7 contabili della società, necessari per procedere all'esatta valutazione della quota;
nel marzo 2017, la società trasmetteva all'attore una prima valutazione della partecipazione sociale che, tuttavia, oltre a non tener conto di fondamentali voci patrimoniali, si poneva in stridente contrasto con i dati contabili della società in precedenza trasmessi;
ciò determinava una situazione di stallo nelle trattative;
l'intervento dei rispettivi difensori e lo scambio di copiosa corrispondenza non consentiva alle parti di addivenire ad un accordo bonario in ordine alla liquidazione della quota.
Sulla scorta di tali premesse, la parte attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta, contestando il calcolo della quota effettuato da parte attrice e chiedendo che questa venisse correttamente determinata nel diverso ammontare di € 220.365,00, al netto dell'acconto sugli utili di € 141.293,63 già percepito dal de cuius dell'attore, sig. . Persona_1
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti e tramite consulenza tecnica volta ad accertare il valore della quota spettante all'attore in base ai criteri previsti all'art. 2289 c.c.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria per mezzo della CTU contabile, ha così deciso:
“ 1. accerta il diritto del sig. alla liquidazione della quota facente capo al de Controparte_1 cuius ai sensi dell'art. 2289 c.c.;
2. per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore della somma complessiva di € 659.793,37, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284 c.c., dalla data del 16 marzo 2017 fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna la società alla refusione, in favore dell'attore, Controparte_2 delle spese della presente procedura che liquida in € 27.800,00 per compensi ed € 1.690,00 per esborsi oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[…Michele ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire, da un lato, accertare il Persona_1 proprio diritto ad ottenere la liquidazione del valore della quota sociale che faceva capo al fratello deceduto, sig. , socio accomandatario per il 33% della Persona_1 [...]
e, dall'altro, condannare la società convenuta al pagamento del relativo Controparte_2 importo, oltre interessi moratori nella misura legale.
Iniziando dal primo profilo ora accennato, il diritto dell'attore, quale erede del socio IG.
[...]
, alla liquidazione della quota sociale risulta in modo inequivoco dal combinato disposto Persona_1 degli artt. 2284 e 2289 c.c., dettati in tema di società semplice ma applicabili, per effetto del rinvio operato dagli artt. 2315 e 2293. c.c., anche alle società in accomandita semplice.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta contestato tanto che il IG. fosse socio Persona_1 della quanto che il IG. sia erede Controparte_2 Controparte_1 universale del fratello deceduto.
Le contestazioni di parte convenuta, infatti, hanno sempre e solo riguardato il calcolo della quota da liquidare;
ne discende che deve ritenersi accertato il diritto dell'attore ad ottenere da parte della società il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota sociale che faceva capo al de cuius.
2. Con riferimento alla determinazione del valore di detta quota, giova ricordare che l'attore ha proposto di quantificarla in € 838.266,27, cui andrebbero sommati gli interessi moratori al tasso legale a partire dal 16 marzo 2017, data di scadenza del termine di 6 mesi previsto dall'art. 2289
c.c. a favore della società per la liquidazione della quota, fino al giorno del pagamento.
Secondo la società convenuta, invece, tale quota avrebbe un valore nettamente inferiore, pari ad €
431.215,35, da cui andrebbero decurtati gli utili già percepiti dal de cuius a titolo di acconto, pari a
€ 141.293,63, con la conseguenza che la società sarebbe tenuta a liquidare all'attore la somma complessiva di € 220.365,00, senza alcun interesse moratorio, atteso che, con raccomandata dell'8 marzo 2017, data antecedente alla scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 2289 c.c., questa avrebbe provveduto ad inoltrare un'offerta seria ed effettiva, che non sarebbe stata seguita dall'adempimento per il rifiuto opposto dal creditore.
Stante la diversità di posizioni delle parti in causa, l'individuazione del valore della quota è stata demandata al CTU il quale, in risposta al quesito formulato nell'ordinanza riservata del 17.04.2018, ha ritenuto di quantificare in € 801.087 la quota spettante al sig. , in qualità di Controparte_1 erede del socio accomandatario . Persona_1
In particolare il consulente tecnico, dopo aver illustrato tutti i metodi astrattamente utilizzabili in ambito economico-aziendale per effettuare il calcolo delle quote di società in ossequio al dettato dell'art. 2289 c.c. (che parla genericamente di «situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento»), ha argomentato i motivi della scelta del c.d. metodo reddituale,
l'unico in grado di esprimere in termini sufficientemente obiettivi il valore economico di un'impresa che presenta le caratteristiche proprie della società convenuta.
La è infatti un'agenzia assicurativa che dal 2004 opera, in Controparte_2 forza di apposito mandato conferitole, quale agente generale della Controparte_5 nonché quale procacciatrice di contratti per conto di imprese facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene la mandante.
Le peculiarità dell'impresa in questione risiedono, secondo l'ausiliare del giudice, innanzitutto in ciò che essa non è proprietaria del portafoglio clienti, che resta nella titolarità dell'impresa mandante ( ), circostanza che rende del tutto inopportuna l'applicazione dei metodi Controparte_5 patrimoniali.
In secondo luogo, diversamente da altri settori di attività, quello in cui opera la
[...] sarebbe un settore caratterizzato da una certa stabilità, il che risulta Controparte_2 prontamente confermato dai ricavi delle prestazioni, che non hanno subito grosse oscillazioni per tutto il periodo compreso tra il 2011 e il 2016.
Ancora, le prospettive reddituali della società convenuta sarebbero particolarmente elevate soprattutto perché il contratto di mandato con la prevede espressamente la nomina ad CP_5 agente professionista “a tempo indeterminato”; tra l'altro, il CTU prende in specifica considerazione anche la clausola contrattuale secondo cui la Compagnia assicurativa ha facoltà di recedere ad nutum in qualsiasi momento dal contratto con la società convenuta e, in ragione di ciò, applica una percentuale di fattore di rischio ulteriore rispetto a quella cui si fa normalmente riferimento nel calcolo del valore di imprese analoghe a quella esaminata.
Ebbene, in considerazione di tali elementi, il consulente tecnico d'ufficio è giunto a determinare in complessivi € 3.734.674 il valore del capitale economico della Controparte_2
odierna convenuta;
su tale importo è stata poi calcolata la quota del socio deceduto
[...]
(corrispondente in percentuale al 33% del capitale) in € 1.232.442, a cui il consulente tecnico ha poi applicato l'abbattimento del 35% in considerazione del fatto che quella del era una Persona_1 quota di minoranza e che in futuro è ragionevole prevedere una contrazione del fatturato delle aziende del settore dipendente dall'ingresso nel mercato di intermediari assicurativi operanti online.
In definitiva, quindi, secondo il consulente tecnico, il valore della quota spettante all'attore è pari a
€ 801.087.
Ebbene, ritiene il Giudice di condividere le conclusioni cui è addivenuto l'ausiliare, in quanto corrette sotto il profilo logico e tecnico oltreché supportate da idonea, comprensibile ed esaustiva motivazione.
A ben vedere, infatti, il consulente tecnico ha dettagliatamente illustrato il criterio adoperato, le voci da considerare nel calcolo del valore dell'impresa (e, per l'effetto, della quota del de cuius dell'attore), le fonti da cui ha attinto per l'individuazione dei singoli coefficienti utilizzati nonché, da ultimo, le ragioni di alcuni correttivi a questi apportati, in considerazione delle tipicità del caso concreto.
Tra l'altro, il consulente ha mostrato di tenere in adeguata considerazione anche le osservazioni dei consulenti di parte, replicando alle stesse punto per punto e confermando, all'esito delle stesse, la quantificazione già effettuata.
In particolare, quanto alle contestazioni del consulente tecnico di parte convenuta sulla mancata rispondenza del criterio reddituale applicato al disposto di cui all'art. 2289 c.c., si osserva come anche la giurisprudenza di legittimità consideri necessario porre l'accento non tanto sul patrimonio della società, che costituisce un dato per così dire “statico”, bensì prevalentemente sulla redditività, cioè sui ricavi delle gestioni passate e sui futuri profitti che i soci possono ragionevolmente attendersi dalle gestioni successive allo scioglimento del singolo rapporto sociale (così, ex plurimis, Cass. Civ. sent. n. 5449/2015 secondo la quale nel caso di recesso di socio di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma dell'art. 2289, comma 2, c.c., deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa. Tale redditività, in cui si sostanzia il concetto di avviamento, deriva da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondono sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti e si traduce nella probabilità, proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivati dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale).
Ciò chiarito in ordine al valore della quota, occorre peraltro precisare che essa è stata calcolata dal
CTU al lordo della somma di € 141.293,63, che secondo le allegazioni di parte convenuta andrebbe invece scomputata in quanto si tratterebbe di utili già percepiti a titolo di acconto sulla quota medesima da parte del de cuius dell'attore.
Tale circostanza emerge in primis dal prospetto raffigurante la situazione contabile della società alla data del decesso del de cuius (v. all.to 5 all'atto di citazione), inviato dalla società stessa all'attore nel dicembre 2016, nel quale viene espressamente indicata la predetta somma con la dicitura “a detrarre acconti utili ”. Persona_1
Inoltre, sul punto l'attore non ha svolto contestazioni;
al contrario, ha più volte di fatto ammesso come al sig. , suo dante causa, fossero già stati anticipati utili dalla società. Persona_1
Ciò si evince sia dalle conclusioni rassegnate a pag. 13 dell'atto di citazione (ove figura l'inciso “al netto dell'acconto sugli utili già ricevuto dal de cuius”) sia da quanto affermato a pag. 10 della 2a memoria ex art. 183, VI co, c.p.c., laddove si fa espresso riferimento all'acconto sugli utili incassato dal de cuius.
Pertanto, la circostanza che la quota sociale originariamente di proprietà del sig.
[...]
si fosse già ridotta per effetto dell'acconto a quest'ultimo liquidato deve ritenersi Persona_1 provata.
Sul punto, merita di essere sottolineato che la quota di liquidazione spettante al socio uscente dalla compagine sociale non è, in realtà, qualcosa di diverso dalla quota di partecipazione al patrimonio sociale di cui il socio è titolare in costanza di rapporto: sarebbe, infatti, più corretto discorrere di
“diritto alla liquidazione della quota di partecipazione” piuttosto che di “quota di liquidazione”.
Pertanto, sulla base della norma di cui all'art. 2289 c.c. appena richiamata, la quota di partecipazione del socio ricomprende pacificamente il diritto agli utili netti dell'attività sociale poiché la quota c.d. di liquidazione altro non è, come appena evidenziato, che la quota di partecipazione. È vero che il diritto agli utili ex art. 2262 cc e diritto alla liquidazione della quota ex art. 2289 cc sono due diritti distinti ed hanno momenti genetici diversi (approvazione del rendiconto il primo, scioglimento del rapporto sociale il secondo), ma ciò non incide in alcun modo sul fatto che la quota sociale ricomprende naturaliter gli utili spettanti al socio dopo l'approvazione del rendiconto. Se la quota viene liquidata ex art. 2289 c.c., insieme ad essa vengono liquidati, essendone parte, gli utili maturati.
Tanto chiarito, in via generale, come osservato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di quota di partecipazione di un socio ad una società di persone, il valore di tale quota va determinato in una somma corrispondente all'ammontare del conferimento, aumentata o diminuita della parte di utile netto o di perdita di competenza del socio (sul punto, ex multis, v. Cass.
1439/1979). In altre parole, il valore degli utili spettanti al socio deve considerarsi ricompreso all'interno del valore complessivo della quota di partecipazione, rappresentandone una voce, insieme al valore del conferimento e al valore (negativo) delle perdite. In particolare, il diritto agli utili del socio recedente o deceduto, pur essendo autonomo, è collegato al diritto alla liquidazione della quota, nel senso che questa, liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento del rapporto, può essere accresciuta o diminuita in conseguenza degli utili o delle perdite derivanti dalle singole operazioni in corso (Cass., 1 aprile 2016, n. 6365; Cass., 22 aprile
2016, n. 8233; Cass., 28 gennaio 2000, n. 960).
Alla luce di ciò, essendo pacifica la percezione da parte del dante causa dell'odierno attore degli utili maturati, la somma attualmente spettante all'attore ex art. 2289 c.c. va quantificata in €
659.793,37 risultanti dal valore individuato dal CTU al netto degli utili medesimi.
3. Da ultimo, va esaminata la domanda di parte attrice di condanna della società convenuta al pagamento, in aggiunta alla sorte capitale così determinata, degli interessi moratori, da computarsi in base al saggio legale ex art. 1284 c.c., a partire dal 16 marzo 2017.
Secondo le allegazioni dell'attore, infatti, sarebbe ravvisabile nel caso di specie una situazione di mora del debitore, per di più automatica (ex artt. 1219, 1182 c.c.), atteso che l'art. 2289 c.c. prevede a favore della società un termine di sei mesi per procedere alla liquidazione nei confronti degli eredi della quota del socio deceduto, decorso il quale la società debitrice è automaticamente costituita in mora, con conseguente obbligo di corrispondere anche gli interessi.
Dal canto proprio, la società convenuta nega che, nel caso di specie, la scadenza del predetto termine semestrale senza che sia intervenuta la liquidazione nei confronti del creditore possa integrare una mora debendi, in considerazione del fatto che in data 8.03.2017 e, dunque, prima della scadenza del termine, essa aveva provveduto a inoltrare al creditore una seria ed effettiva proposta, qualificabile come offerta non formale idonea ad evitare gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1220 c.c.
Tale ultima impostazione non appare condivisibile;
infatti, come la giurisprudenza ha più volte precisato, l'offerta non formale della prestazione deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i caratteri della serietà, tempestività e completezza;
essa, inoltre, deve consistere nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, sicché quest'ultimo possa aderirvi limitandosi a ricevere la prestazione stessa, senza ulteriori accordi.
Nel caso de quo, invece, l'offerta non risulta in primo luogo tempestiva. Infatti, la società ha inviato per la prima volta all'attore, solo in data 8.03.2019, dunque a ridosso della scadenza del termine di sei mesi, una prima proposta di liquidazione della quota (v. all.to 5 alla comparsa di risposta).
Tuttavia, data la complessità dei calcoli sottesi a tale operazione, la società convenuta avrebbe dovuto avvedersi della possibilità che l'invio di tale bozza potesse essere seguito da richieste di ricalcolo e da eventuali trattative.
Inoltre, all'esito degli accertamenti svolti dal CTU nel presente giudizio, essa non può considerarsi neppure seria e completa, avendo la convenuta utilizzato un criterio di determinazione (quello patrimoniale) errato ed omesso di includere diverse voci e, di conseguenza, proposto all'attore una somma decisamente non congrua rispetto al valore della partecipazione sociale del de cuius.
Non possono pertanto dirsi sussistenti, nel caso concreto, i requisiti necessari a qualificare l'offerta della società quale offerta non formale idonea ad evitare la mora ai sensi dell'art. 1220 c.c..
In ragione di ciò, la società convenuta va considerata responsabile del ritardo a partire dalla data di scadenza del termine di sei mesi previsto all'art. 2289 c.c. (v. Cass. Civ. sent. n. 31046/2019, secondo cui il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento e, dunque, nel caso di specie, sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), scadenza verificatasi il 16 marzo 2017. 4. Alla luce delle precedenti considerazioni, la società va Controparte_2 condannata al pagamento, in favore del IG. , della complessiva somma di €. Controparte_1
659.793,37, oltre interessi, nella misura prevista dall'art. 1284 c.c., dalla data del 16 marzo 2017 fino all'effettivo soddisfo.]»
§ 2 — Ha proposto appello la società contestando la Parte_1 sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “a) Sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata alle condizioni in precedenza indicate e dedotte;
b) Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per la redazione di una valutazione di stima della quota sociale per cui
è causa, da affidare possibilmente ad esperto di provata professionalità in materia di valutazione di azienda;
c) Svolta ogni altra diversa ed ulteriore attività istruttoria espletabile nell'ambito del presente grado di giudizio, voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertare e dichiarare che il valore della quota di partecipazione sociale del de cuius , pari al 33% del complessivo Persona_1 valore della società appellante , era pari al momento del decesso di Persona_1
(16.9.2016) , ad € 361.658,00 e che da detto importo debbono detrarsi , come già affermato nella sentenza di primo grado qui appellata, gli utili già percepiti nell'anno 2016 dal de cuius per l'ammontare di € 141.293,63, per un residuo ammontare a credito della parte appellata pari ad €
220.364,37 , riformando pertanto sul punto la sentenza impugnata che aveva invece determinato in
€ 659.793,37 il predetto ammontare residuo a credito della parte appellata;
d) Voglia quindi l'ecc.ma Corte adita condannare la parte appellata Monsignor Controparte_1
a restituire alla società appellante tutti i maggiori importi medio tempore versati anche al fine di ottenere la sospensiva della esecutorietà della sentenza appellata;
e) Voglia la Corte adita accertare e dichiarare in via principale che nessun interesse è dovuto dalla parte appellante all'appellato sul predetto ammontare della quota in relazione a quanto stabilito dagli art.li 1207, 1220 c.c., avendo la società appellante tempestivamente formulato seria e congrua offerta scritta del controvalore della quota;
in subordine voglia in ogni caso Codesta Ecc.ma Corte accertare e dichiarare che gli interessi eventualmente spettanti all'appellato Controparte_8 sono quelli stabiliti nei primi tre commi dell'art. 1284 (interessi al tasso legale e non interessi moratori)”
Ha resistito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 25.1.21 la Corte respingeva la istanza ex art. 283 CPC con ordinanza in cui, quanto alle doglianze in punto di presunti errori commessi dal CTU, è stato escluso che l'impugnazione fosse palesemente fondata “avendo il giudice di prime cure motivato con argomentazioni del tutto approfondite le ragioni della decisione” e, quanto alla condanna alla corresponsione di interessi moratori – per la quale si lamenta , tra l'altro, l'applicazione del tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. – che “la sentenza impugnata sul punto non reca il richiamo a tale norma, bensì genericamente all'art. 1284 c.c. e non si ritiene che il dispositivo sul punto possa intendersi nel senso dell'applicazione degli interessi nella misura dovuta per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali”.
La Corte, quindi, all'udienza del 20.6.22 tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 CPC.
Depositati gli atti difensivi finali a cura delle parti, la Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo con contestuale nomina di CTU e formulazione del seguente quesito: “ determini il CTU, visionati gli atti di causa ed effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, anche presso pubblici uffici, il valore della quota del de cuius alla data del sedici settembre 2016 Persona_1 nella Prattichizzo di PA Mignuzzi s.a.s., applicando il metodo di computo ritenuto idoneo ( patrimoniale, reddituale o misto ), con riferimento alla tipologia di attività svolta dalla società, specificando i motivi della scelta e utilizzando il criterio di attualizzazione parametrato al caso concreto con riferimento alla presumibile durata della permanenza del de cuius nella s.a.s. stessa”.
La perizia veniva depositata per via telematica, all'esito delle risposte alle osservazioni dei CTP, in data 14.4.23 e la Corte fissava l'udienza del 3.2.25 per la decisione.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
Per l'odierna udienza le parti hanno depositato note finali con le quali hanno riproposto le rispettive posizioni, anche di critica alla CTU, secondo le osservazioni già spese in quel procedimento accertativo.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 44 pagine, è articolato in tre motivi, a loro volta contenenti molteplici doglianze.
§ 3.1 — Col primo motivo - titolato “Errata quantificazione del valore dell'azienda per : a) contraddittoria ed errata stima dell'avviamento commerciale in capo all'agenzia assicurativa;
necessaria applicazione del metodo di stima patrimoniale;
b) in subordine ed in ogni caso, errata applicazione del metodo di stima reddituale per la determinazione dell'orizzonte temporale reddituale come “infinito”, per omessa/ errata normalizzazione del reddito, per errata individuazione del tasso di attualizzazione “ (pagg. 7/34) – la società appellante invoca l'applicazione del metodo patrimoniale, denunciando l'erroneità di quello reddituale adottato dal perito del
Tribunale e da quest'ultimo condiviso ed indicando, sul punto, la non ammissibilità di un orizzonte temporale infinito (richiama sul punto l'età dei soci e i limiti per lo svolgimento dell'attività assicurativa), l'erroneo tasso di attualizzazione indicato dal CTU (12,58%), proponendo la misura del
14,17%, la necessità di valutare il reddito normalizzato, tenendo conto della forza lavoro dei soci e delle imposizioni fiscali, per giungere con proprio conteggio alla individuazione della somma finale di Euro 310.000,00.
Prosegue l'appellante giungendo, con altro ragionamento fondato sulla questione dell'avviamento e del metodo utilizzato per la valutazione dall'Agenzia delle Entrate, al diverso importo di Euro
339.773,00.
Infine, propone l'appellante il metodo misto, riportando quanto già contenuto nelle osservazioni alla
CTU di primo grado e ribadendo, in sostanza, che la propria offerta era stata molto vicina al
“quantum” dovuto.
Chiede l'appellante comunque rinnovarsi la CTU in questa sede alla luce delle critiche svolte nel motivo di gravame. § 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ ERRATO RICONOCIMENTO DEGLI INTERESSI
MORATORI “ (pagg. 34/39) – la società appellante lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nel riconoscere gli interessi moratori nella misura delle transazioni commerciali, non trattandosi di rapporti tra imprenditori, e comunque nel ritenere sussistente la mora nonostante l'offerta eseguita dalla società appellante con lettera datata 8.3.17 – e non 8.3.19 come erroneamente indicato dalla sentenza- prima della scadenza del termine semestrale per la liquidazione della quota, tenuto conto della congruità dell'offerta e del criterio non errato utilizzato per la quantificazione.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 39) l'appellante impugnata il regolamento delle spese di lite perché
“ingiusto e punitivo”, non avendo tenuto conto il Tribunale della condotta consistita nell'offerta di una quota in misura sostanzialmente similare a quella effettivamente spettante.
§ 4 — L'appello è solo in parte fondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, l'appellante devolve la questione relativa al metodo da adottare per il conteggio della quota di liquidazione e, segnatamente, del valore aziendale, invocando il metodo patrimoniale;
ma anche per il metodo reddituale (utilizzato dal primo giudice) rileva una serie di errori che, in parte, risultano fondati alla luce della nuova consulenza tecnica eseguita in questa sede.
Gli elementi conferenti e rilevanti – ai fini di un nuovo convincimento – riguardano certamente la necessaria individuazione di un orizzonte temporale che, contrariamente a quanto è stato elaborato nella prima perizia e poi condiviso dal Tribunale, non può essere infinito per varie ragioni, alcune delle quali indicate dall'appellante come l'età dei soci e la stessa limitazione che viene dettata, nella normativa di settore, per l'attività assicurativa. A questo profilo, poi, vengono aggiunti rilievi sia sul tasso di attualizzazione sia sul reddito normalizzato, tutti aspetti – come si evince dal tenore del gravame – di natura squisitamente tecnica, per i quali la Corte doverosamente ha ritenuto necessario l'intervento di un ausiliario specializzato nella materia.
Già il quesito della Corte – come sopra riportato – è significativo: la scelta tra i diversi metodi possibili va fatta in modo che detto metodo possa rispondere al meglio alla peculiarità dell'impresa ed alle sue caratteristiche;
gli altri profili, poi, sono via via conseguenti.
Quel che appare, però, fondamentale è trovare un limite temporale all'esame dei dati ed alla valutazione “prognostica”, atteso che l'impresa è assoggettata (proprio per sua natura) ad alcune scadenze temporali finali e che la chiusura del rapporto con la mandante è caratterizzato dalla presenza di una indennità di risoluzione regolamentata da specifiche norme (codicistiche e di contrattazione collettiva) di settore.
Non può , pertanto, condividersi la scelta del Tribunale – che sul punto appare contraddittoria – di indicare la presenza della possibilità di risoluzione “ad nutum” da parte della mandante CP_5 ma poi di pervenire ad una valutazione per il futuro senza considerare che, in sostanza, vi sono alcuni elementi nello stesso rapporto contrattuale che rendono “non infinito” il rapporto, per quanto caratterizzato dalla durata a tempo indeterminato.
Di qui la scelta della Corte di individuare nei limiti di età del socio defunto (dante causa dell'appellato) per lo svolgimento dell'attività assicurativa uno degli elementi “finali” della proiezione in futuro nel conteggio dei dati contabili. A questo punto, giova ricordare un recente passaggio motivazionale espresso dalla Corte di
Legittimità (v. Cass. n. 13.290/24) che, dopo aver ricordato la necessità di valutazione dell'avviamento e di prognosi nella determinazione del valore di un'azienda ai fini di cui all'art. 2289
C.C., ha per la metodologia così affermato: “ nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico il principio che ogni valutazione effettuata dal giudice di merito, in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione dell'avviamento commerciale, attraverso tutte le tecniche utilizzabili, concerne una questione di fatto che, se adeguatamente motivata, non può essere sindacata in sede di legittimità
(Cass., sez. 6-1-, 8 ottobre 2018, n. 24769, proprio in una fattispecie in cui il ricorso proposto dalla società di persone e dei soci, in ordine alla redditività prospettica dell'avviamento, fondato su
«un'impresa funzionante per il prevalente (anzi esclusivo) apporto manuale dei soci», è stato ritenuto inammissibile in quanto «propone una censura di fatto, come relativa alle caratteristiche dell'attività di impresa specificamente svolta dalla s.n.c.»; anche Cass., sez. 5, 14 febbraio 2022, n. 4732; Cass., sez. 5, n. 979 del 2018; Cass., sez. 5, 1 febbraio 2006, n. 2204).
2. Quanto alle modalità di computo del valore aziendale, deve riconoscersi l'esistenza di metodi diversi di quantificazione del valore aziendale, sotto il profilo dell'avviamento commerciale.
La differenza basilare è quella tra metodi definiti patrimoniali, reddituali, misti e finanziari.
Nei metodi patrimoniali, ovviamente, si attribuisce valore al patrimonio dell'azienda ceduta, mentre nei metodi reddituali, ci si concentra sulla valorizzazione dei flussi reddituali attesi.
Nel primo caso, il valore dell'azienda viene assunto come funzione del patrimonio, mentre nell'altro, come funzione del flusso di reddito, come avviene per il rendiconto finanziario delle società di capitali, ai sensi dell'articolo 2525-ter c.c (Rendiconto finanziario).
Nel metodo patrimoniale complesso si prende in considerazione l'eventualità di integrare il valore economico del capitale o del patrimonio dell'azienda, risultante dal metodo semplice, con la stima del plusvalore derivante da beni immateriali. Ciò in quanto una parte degli investimenti è stata nel tempo destinata a conservare o ad accrescere la dotazione di beni di medio e lungo periodo, come pure il know how aziendale (Cass., sez. 5, 6 maggio 2015, n. 9075).
Si è sul punto rilevato che la molteplicità dei criteri che sul piano pratico vengono proposti per la determinazione del valore di avviamento, non obbliga il giudice del merito a chiarire le ragioni della scelta dell'uno piuttosto che dell'altro, procedendo ad una preventiva e astratta comparazione fra i diversi metodi, perché, versandosi in materia di apprezzamenti eminentemente discrezionali, sottratti per loro natura al sindacato di legittimità in quanto non inficiati da vizi logici e giuridici, egli assolve al dovere giuridico di una sufficiente motivazione solo che fondi l'anzidetto giudizio su considerazioni atte a dimostrare che il metodo di indagine tecnica concretamente seguito ha condotto a risultati convincenti ed accettabili (Cass., sez. 5, 6 maggio 2015, n. 9075; Cass., sez. 1, 23 luglio 1969, n.
2772).
3. Inoltre, per questa Corte ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell'oggetto sociale (Cass., sez. 1, n. 2772 del 1969, cit.)”.
Ciò posto, nella perizia espletata in questa sede – che consta di oltre 50 pagine comprensive anche delle risposte e delle conseguenti rettifiche conseguenti alle osservazioni dei consulenti delle parti –
è innanzitutto indicato il metodo prescelto, e segnatamente quello reddituale (v. pag. 16), come spiegato a pag. 22 dell'elaborato “….vista la tipicità dell'azienda oggetto di esame, il C.T.U. ha ritenuto utile applicare il metodo reddituale al fine di pervenire alla quantificazione del valore della quota spettante all'erede.
Tale scelta è motivata dal fatto che gli agenti assicurativi lavorano in forza di un mandato agenziale e di accordi collettivi nazionali (Accordo Nazionale Agenti 2003 nel caso in esame) e ricevono dalla
Compagnia mandante delle linee guida precise, incentivi e rappel (premi sui risultati raggiunti), ma sviluppano autonomamente nel tempo la propria clientela e quindi la redditività aziendale soprattutto grazie alla loro professionalità e competenza, pertanto le loro capacità imprenditoriali e commerciali incidono sulla redditività del portafoglio assegnato in modo significativo”.
Sebbene il gravame ravvisasse l'errore nella scelta di tale metodo (utilizzato anche dal perito del
Tribunale) in ragione dell'applicabilità del metodo patrimoniale, rileva la Corte che, proprio alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la scelta risulta congeniale sotto il profilo tecnico rispetto alla peculiarità dell'attività della stessa appellante che, rispetto a tale profilo invero, non fornisce adeguate
contro
-argomentazioni avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva condiviso la scelta del perito per ragioni logiche.
Quanto, poi, ai parametri da utilizzare all'interno del metodo reddituale, il CTU – sulla base dell'indicazione della Corte nel quesito – ha tenuto conto di un orizzonte temporale non infinito così spiegato: “ Il de cuius . è deceduto in data 16/09/2016 all'età di 63 Persona_4
(sessantatré) anni. La presumibile durata della permanenza nella società è quella fino al termine dell'attività lavorativa (pensione di quiescenza) ossia per il caso di specie l'età di 67 (sessantasette) anni come da normativa vigente all'epoca del decesso (confermata dal decreto ministeriale del
5/11/2019), quindi la durata della permanenza all'interno della società da considerare è pari ad anni
4 (quattro) questa è la durata che si ritiene utilizzare”.
Quanto al “ tasso di attualizzazione” , il perito nominato dalla Corte , dando atto della complessità di tale profilo, ha spiegato che deve avere le seguenti caratteristiche:
- Attualizzare i flussi economici presunti futuri;
- Essere espressione del rischio di impresa;
- Sintetizzare l'andamento del mercato in cui opera l'azienda che si intende valutare;
- Essere corretto tenendo conto dell'effetto dell'inflazione, affinché si tratti di un tasso effettivamente reale e non solo monetario.
Ha , poi, individuato la metodologia più utilizzata, nota come Capital Asset Pricing Model (CAPM), indicando con apposita formula la combinazione dei parametri tutti rilevati al periodo del decesso di
, giungendo ad individuare il valore pari al 12,58%. Persona_1
Per la determinazione del reddito medio “normalizzato” , ai fini della valutazione del capitale economico della società, il perito ha ritenuto necessario esaminare preliminarmente l'andamento economico, patrimoniale e finanziario per gli esercizi dal 2011 al 2016 ed ha, poi, svolto tutti i conteggi, tenendo anche conto del profilo fiscale, sul quale peraltro ha fornito specifiche risposte alle osservazioni (in particolare del consulente di parte oggi appellante), del tutto corrette e rispondenti sia alla relativa normativa, sia alla natura della società di cui qui si discute, risposte che però non sono state tenute nella giusta considerazione nelle note poi finali delle parti.
Importante, anche , sottolineare che al fine di individuare la quota di liquidazione spettante al dante causa dell'appellato, il CTU ha tenuto conto – come invocato da parte appellante – dell'indennità di risoluzione conseguente alla cessazione del rapporto con la società mandante di assicurazione, nella quota parte ovviamente spettante al detto dante causa. Tutto ciò elaborato, il CTU è pervenuto ad una prima conclusione – contenuta cioè nella bozza di elaborato – indicante la quota da liquidare nella misura di Euro 674.728,00.
All'esito, però, delle osservazioni proposte dalle parti in causa per mezzo dei loro consulenti, ha rettificato l'importo , quantificando il valore della quota in Euro 665.407,00 e così accogliendo parzialmente i rilievi tecnici dai detti consulenti formulati, come risulta a pag. 54 dell'elaborato.
Tutte le considerazioni tecniche sono state svolte dal CTU in modo chiaro, lineare e rispondente a logica, sicchè ben possono essere condivise.
Ne consegue, in sostanza, che i rilievi formulati da parte appellante nel primo motivo di doglianza possono essere in parte accolti, giungendo all'individuazione della quota nella misura suddetta di
Euro 665.407,00, inferiore rispetto a quella individuata dal Tribunale (€ 801.087,00).
Da questa somma, però, va poi detratto l'importo degli utili percepito dal dante causa (euro
141.293,63), non contestati e comunque ormai accertati in via definitiva, sicchè si perviene al netto pari ad Euro 524.113,37 , in luogo di Euro 659.793,37 liquidato dal Tribunale.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, inerente gli interessi di mora, quanto alla loro natura (da transazione commerciale o meno), questa Corte già nell'ordinanza relativa all'istanza ex art. 283 CPC ha spiegato come non emerge affatto dalla sentenza – da interpretarsi nel dato testuale e nella sua complessiva motivazione – che il riferimento all'art. 1284 C.C. sia da qualificarsi con riguardo alle transazioni commerciali.
Peraltro, deve necessariamente pervenirsi alla interpretazione del titolo qui impugnato alla luce della condotta delle parti e, in particolare, della prospettazione di parte originariamente attrice oggi appellata che, nell'atto di citazione originario, neppure indica la voce degli interessi moratori e tanto meno fa riferimento alla disciplina “speciale” delle transazioni commerciali.
Anche nella comparsa conclusionale l'attore indica genericamente gli interessi moratori, sicchè in assenza di specifica allegazione pare doversi escludere anche la volontà del Tribunale di indicare qualcosa che neppure l'attore, si ripete, ha specificato.
Quindi il motivo di appello è sostanzialmente inconferente, alla luce dell'interpretazione del titolo che rende priva di interesse ex art. 100 CPC l'impugnazione su tale profilo.
Quanto, invece, alla “mora”, del tutto irrilevante l'evidente errore materiale nel quale è incorso il giudice di primo grado (nell'indicare la data dell'8.3.19 in luogo di 8.3.17), atteso che quel che è invece rilevante attiene alle modalità con le quali è stata effettuata l'offerta non formale, vale a dire a ridosso della scadenza del semestre, il giorno antecedente all'incontro presso il notaio, la non completezza della documentazione contabile che l'appellato aveva il diritto di esaminare per valutare effettivamente il computo proposto dall'azienda, nonché la non congruità dell'importo offerto , quasi il 50% di quello spettante.
Si tratta, peraltro, di elementi già valorizzati – anche implicitamente – dal primo giudice, ormai acquisiti al giudizio che ben possono essere utilizzati anche in questa sede in cui viene chiesta una
“revisione” di quella statuizione.
Il motivo, pertanto, va respinto.
§4.3 – Infondato l'ultimo motivo di impugnazione, relativo al regolamento delle spese che- vista la prevalente soccombenza della parte originaria convenuta – resta legato a quest'ultimo profilo;
nulla poi è stato argomentato, se non con una doglianza generica di ingiustizia e di carattere punitivo , in ordine alla liquidazione delle stesse.
Di qui la reiezione anche di questo motivo di doglianza.
§ 5 — Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va solo in parte accolto e, all'esito, la sentenza va parzialmente riformata con condanna dell'odierna appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di Euro 524.113,37 in luogo della maggior somma liquidata nella sentenza impugnata che, nel resto, va confermata.
Parte appellante, poi, nei vari scritti difensivi – affermando, senza contestazione della controparte, di aver erogato a parte originaria attrice la somma integrale di Euro 659.793,37 - chiede la restituzione della differenza tra tale esborso e la somma (inferiore) accertata in questa sede, che risulta pari ad
Euro 135.680,00 .
Sul punto, la parte appellata nulla ha replicato, sicchè va disposta la chiesta restituzione.
§ 6 — Le spese del grado seguono la soccombenza – quale emerge dall'esito complessivo del giudizio ove l'odierna parte appellante risulta aver offerto una somma , a titolo di liquidazione quota, pari ad un terzo del valore poi accertato – e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia (come accertato e definito), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00 Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico di parte appellante.
§7 – Parte appellata, nella memoria di replica depositata ex art. 190 CPC, ha chiesto applicarsi a carico di parte appellante la sanzione ex art. 96 CPC per il danno alla medesima arrecato.
Ritiene la Corte che debba escludersi qualsivoglia abuso del diritto o carenza di prudenza, atteso che proprio per alcuni dei profili contestati dall'appellante, è stato necessario procedere ad un nuovo accertamento mediante ausiliario, il che esclude di per sé detta temerarietà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1830/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza – confermata nel resto – condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, della somma di
Euro 524.113,37, in luogo della maggior somma liquidata nella sentenza impugnata;
2. Condanna parte appellata alla restituzione, in favore di parte appellante, della differenza tra quanto da quest'ultima versato in ragione della sentenza di primo grado e quanto accertato nel presente giudizio, pari ad Euro 135.680,00;
3. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 26.155,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
5. Respinge l'istanza ex art. 96 CPC formulata da parte appellata;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore