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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3507/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
327/2019 resa pubblica in data 9.1.2019 avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da circolazione stradale e vertente
TRA
(c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla via Roma, 520, elettivamente domiciliato in RI alla via Degli Aranci, 4, presso lo studio dell'Avv. Adele Battipaglia (c.f. ) dalla quale è rappresentato e difeso C.F._2 giusta mandato in calce all'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni fax n.
0815138744; indirizzo pec Email_1
Appellante
E
, Controparte_1
(c.f. e p. i. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Napoli alla Riviera di Chiaia, 53, presso lo studio dell' Avv. Paolo Vitello (c.f.
e dall' Avv. Maurizio Vitiello (c.f. ), dai quali C.F._3 C.F._4
è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato (per le comunicazioni: fax n. 081-661083; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellato
NONCHE'
, Controparte_2 domiciliato ex lege presso l' con sede in Milano al Corso Sempione, CP_1
39
Appellato contumace
1 E
, residente in [...], domiciliato ex lege presso CP_3
l' con sede in Milano al Corso Sempione, 39 CP_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19.09.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: “in via del tutto preliminare, DICHIARA DI RINUNCIARE ALLA PARTE
DELL'ORIGINARIA DOMANDA DI CONDANNA IN SOLIDO NEI CONFRONTI DEI
RESPOSABILI CIVILI, sigg. e sig. AL Controparte_2 CP_3
RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ATTOREO, PROSEGUENDO CON
L'AZIONE DIRETTA DELLA DOMANDA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL
DANNO SUBITO DALL'ATTORE, PROPOSTA
CONTRO
L' - nel merito, in Controparte_4
riforma e/o annullamento EL sentenza n. 327/2019 del 02.01.2019 emessa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata Dr. Carlo Romano, depositata in data 09.01.2019, accogliere
l'odierna opposizione proposta, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- dichiarare responsabile dei danni per cui è causa il conducente del veicolo convenuto;
- condannare, la sola al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'auto CP_4 CP_5
B200 tg. EH223ZH, pari ad € 3.500,00 come da perizia, oltre giorni 6 di sosta tecnica + 5 giorni per messa a disposizione del veicolo, pari ad € 50 x 11gg = 550 euro per un totale di
4.450,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte;
oltre rimborso forfettario del 15 %, IVA e CPA con attribuzione all'avvocato antistatario. L'avv.to
Adele Battipaglia, impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, atteso che IL GIUDICE DI PRIME CURE, NON TENEVA IN
CONSIDERAZIONE LA NORMATIVA VIGENTE IN RELAZIONE ALLA PRESUNZIONE DI
ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO, NONCHÈ LA DOCUMENTAZIONE
VERSATA IN ATTI, COMPRESA QUELLA DELL'UCI CHE RICHIEDEVA ALL'ISTANTE
L'INDICAZIONE DELLA SOLA NAZIONALITÀ DEL VEICOLO STRANIERO (regolarmente comunicata come da missiva versata in atti, pienamente confermata anche in sede testimoniale)
E NON ANCHE QUELLA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA (richiesta SOLO “SE
2 NOTA”)! In vero, il combinato disposto degli artt. 125 e 126 del D. Lgs 209/2005 come da regolamento adottato su proposta dell'ISVAP dal Ministero delle attività produttive, chiarisce, al CAPO II Sezione II Art 5, che ESISTE LA PRESUNZIONE DI ASSOLVIMENTO
DELL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE
RILASCIATE DA (compreso la OL) con la sola Controparte_6
inapplicabilità per i veicoli con targa doganale e militare (così come da del CP_7
19.05.2008 serie generale n° 116, versata in atti). RICHIESTE ISTRUTTORIE L'avv.to
Battipaglia chiede che la causa venga introitata a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., opponendosi alle richieste istruttorie avanzate da controparte”.
Parte appellata: si riporta ai propri scritti difensivi, impugna e contesta l'atto di appello in quanto infondato inammissibile ed improponibile in fatto e diritto vinte le spese ed onorari di lite. Reitera la richiesta di carenza di legittimazione passiva , e chiede confermarsi la sentenza del giudice di prime cure. Chiede concedersi i termini di cui ex art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.-Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 16.1.2017 all' Controparte_1
, nonché a ed a
[...] Controparte_2 CP_3
Contr
sempre presso l' evocava in giudizio innanzi al Giudice di
[...] Parte_1
Pace di Torre Annunziata, il predetto Ufficio nonché Controparte_2
e per sentire accertare la responsabilità del
[...] CP_3
conducente il veicolo DAF tg EP14467 per il sinistro verificatosi in data 14.06.2016, verso le ore 21.30, in Sant'Antonio Abate e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'auto Mercedes B220 con tg EH223ZH dell'istante quantificati come da perizia di parte in euro 3500,00, oltre 6 giorni di sosta tecnica e 5 giorni per messa a disposizione del veicolo, pari ad euro 550 (50x11=550), per un totale di euro 4450,00, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo e vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento EL domanda l'attore allegava in fatto che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati il veicolo Mercedes B220 di sua proprietà era regolarmente parcheggiata (con la parte anteriore rivolta verso via Madonna di Fatima) su via Casa D'Antuono all'altezza del civico 4, quando l'autoarticolato DAF con tg EP14467 condotto da , proveniente da CP_3 detta via Casa D'Antuono e con direzione via Roma, nell'effettuare la svolta a destra in direzione di RI , urtava con lo spigolo posteriore sinistro del rimorchio la fiancata posteriore sinistra EL Mercedes;
che la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente al
, residente in [...], il quale dichiarava di lavorare per la ditta CP_3
3 che a nulla era valsa la richiesta Controparte_2 CP_2
di risarcimento danni inviata a mezzo p.e.c. in data 20.6.2016 in regime di risarcimento ordinario all' cui in data 5.12.2016 seguiva, sempre a mezzo p.e.c., ai fini EL Controparte_8
procedibilità EL domanda, proposta di stipula EL convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014.
1.2- Costituitosi in giudizio l' preliminarmente Controparte_9
eccepiva a) la carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 125 e 126 d.lgs. 209/2005 e chiedeva l'estromissione dal giudizio, sul rilievo che la normativa richiamata riconosceva garanzia assicurativa ai veicoli con targa immatricolata in uno Stato Straniero, non essendo l'ufficio legittimato nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti sia munito di targa rilasciata da un paese membro dello Spazio Economico Europeo o da uno dei Paesi Terzi Assimilati, e che da accertamenti effettuati la targa del veicolo indicata dall'attore non risultava coperta da assicurazione in uno degli stati suindicati;
b) la inammissibilità, improcedibilità e improponibilità EL domanda per violazione dell'art. 148 d.lgs. 209/2005 per non avere parte attrice trasmesso la denuncia secondo le modalità di cui agli artt. 143 e 145; c) la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 e 164 cpc stante la carenza di una compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui poggia la domanda attorea;
impugnava l'avversa documentazione disconoscendone l'autenticità; denunciava la mancata messa a disposizione del veicolo per l'ispezione da parte del perito fiduciario;
nel merito contestava il fatto storico rappresentato dall'attore e stante l'incertezza sull'esistenza del danno e all'efficienza causale del sinistro, chiedeva disporsi una ricostruzione cinematica del sinistro (ai sensi dell'art. 261
c.p.c. oppure una c.t.u. a mezzo professionista abilitato alle ricostruzioni cinematiche allo scopo di verificare la dinamica del sinistro e quindi la compatibilità dinamica e geometrica dei danni;
contestava altresì il quantum richiesto poiché eccessivo e non provato alla stregua EL sola perizia di parte. In caso di accoglimento EL domanda , in considerazione dello status di mora ex artt. 1207 e 1209 c.c. in cui versava parte attrice, chiedeva ridusri proporzionalmente Pt_2
il quanto EL condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla compagnia.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice), con sentenza n. 327/2019 resa pubblica in data 09.01.2019, il Giudice di pace, dichiarata la contumacia dei convenuti e ritenuta non provata la copertura assicurativa CP_10 CP_2
Contr dell'autocarro in uno degli Stati Membri e dunque la legittimazione passiva dell' rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
4 2.1- Avverso detta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato a mezzo servizio postale,
Contr per l'udienza del 30.10.2019, in data 31.05.2019 nei confronti dell' e degli altri due Contr convenuti domiciliatri presso l' proponeva tempestivo appello per i Parte_1
motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma EL impugnata sentenza ed in accoglimento EL domanda, di dichiarare il conducente del autocarro convenuto responsabile dei danni riportati dal veicolo attoreo e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido, al risarcimento in favore dell'appellante dei danni tutti riportati dalla propria vettura Mercedes tgEH223ZH quantificati come in pr imo grado, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con attribuzione al procuratore anticipatario.
2.2- Costituitosi tardivamente in giudizio con comparsa depositata all'udienza del 04.11.2019,
Contr l' n via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ribadiva l'estraneità EL convenuta dal giudizio in quanto dagli accertamenti effettuati era emerso che la targa EH223ZH non era stata rilasciata in OL;
chiedeva pertanto rigettarsi l'appello avendo il primo giudice correttamente ritenuto, all'esito EL dichiarazione testimoniale, la domanda attorea non adeguatamente provata riguardo al profilo in esame, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 8.11.2023, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 15.11.2023.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_11
e , i quali ritualmente evocati in giudizio con atto Controparte_2 CP_3
di appello notificato a mezzo pec in data 29.05.2019, non si costituivano in giudizio.
3.1- Ancora in via preliminare va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata società in ragione EL ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce EL novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del
D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342 c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore EL legge di conversione del decreto-legge, e cioè dal 11.09.2012. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena
d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e
5 delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e EL loro rilevanza ai fini EL decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo EL norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati EL sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione EL permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” EL decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni EL S.C., le prescrizioni EL predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
4.1- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui, richiamata preliminarmente la normativa che prevede la legittimazione dell' ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla Controparte_1 circolazione di veicoli a motore immatricolati all'estero e l'esperibilità dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato direttamente nei confronti di detto Ufficio, ha accolto l'eccezione di Contr difetto di legittimazione passiva sollevata dall' sul rilievo che, nonostante la mancata allegazione, da parte dell'attore, EL circostanza che il veicolo investitore fosse di immatricolazione estera, la circostanza assumeva poteva ritenersi superata dal fatto che “la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito soltanto la carenza EL copertura assicurativa dell'autocarro in uno degli Stati Membri . In presenza di una simile eccezione era onere di parte attrice fornire la prova EL compagnia di assicurazione dell'autocarro, quanto meno indicandone la denominazione. Al contrario parte attrice nulla
6 ha dedotto o provato su di una simile circostanza , tanto è vero che la compagnia di assicurazione non è stata indicata nell'atto di citazione, né nella lettera dimora né nel modello di constatazione amichevole d'incidente. In definitiva la copertura assicurativa dell'autocarro non può ritenersi provata , derivandone la fondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta”. Di qui il rigetto EL domanda, attenendo al merito EL controversia la questione EL effettiva titolarità del diritto.
Al riguardo, l'appellante rileva una errata valutazione da parte del primo giudice EL Cont documentazione versata in atti atteso che: la convenuta ulla aveva provato sull'eccepita carenza di legittimazione passiva, atteso che nella fase stragiudiziale aveva dichiarato che “la targa in questione non risulta essere stata rilasciata in OL”, senza tuttavia fornire documentazione di sostegno, laddove la prova testimoniale aveva confermato la l'appartenenza a detto Stato (“Ricordo che l'autista dell'autoarticolato non era italiano e precisamente ricordo che disse che era . Ricordo che sulla targa dell'autoarticolato vi erano le Per_1
lettere PL”), mentre in giudizio aveva allegato la mancata copertura assicurativa , laddove il combinato disposto degli artt. 125 e 126 del D.lgs. 209/2005 come da Regolamento adottato dal Ministero delle attività produttive, al Capo II statuisce sez. II art. 5 pone una presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri e che circolano temporaneamente nel territorio EL EP AN , EL Città del Vaticano
e EL EP di San NO “se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri : …. OL …”.
Con riguardo alle argomentazioni dianzi richiamate l'appellante allega anche la violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 111 cost., secondo cui la sentenza deve contenere una concisa esposizione “dei motivi in fatto e in diritto EL decisione” e dunque la invalidità EL sentenza gravata per avere il giudicante reso veritiere mere supposizioni sulla carenza di copertura assicurativa dedotte dalla compagnia e in nessun modo provate.
Allega altresì l'inosservanza dell'art. 2697 c.c. per non avere controparte in alcun modo provato la fondatezza EL sollevata eccezione di carenza EL copertura assicurativa, stante la mancanza in tra gli atti EL convenuta compagnia di qualsiasi documentazione proveniente dal Bureau che dichiarasse la mancata copertura assicurativa del veicolo straniero;
in Per_1
particolare evidenziava che controparte aveva allegato una scheda tecnica riepilogativa di una serie di elementi dove in corrispondenza EL voce “copertura assicurativa” si leggeva “non confermata” (e non assente) con rinvio ad una ipotetica corrispondenza con l'ufficio polacco mai depositata né comunicata.
7 Assume, infine, l'appellante che il primo giudice, dopo aver erroneamente immaginato di porre a carico dell'attore l'indicazione EL compagnia di assicurazioni, assume la violazione dell'art. 126 comma 2 CdA in assenza di alcun riscontro oggettivo e senza tener conto che Contr proprio la documentazione proveniente ichiede all'attore l'indicazione EL nazionalità del veicolo, mentre l'indicazione dell'assicurazione è richiesta solo “se nota”
4.2- Il motivo di impugnazione, come dianzi articolato, è infondato e, pertanto, andrà rigettato.
Al riguardo si ribadisce che il risarcimento per danni provocati in Italia dalla circolazione di veicoli immatricolati all'estero è regolato dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. In particolare gli articoli 125 e 126 del citato decreto (ma anche le norme del DM 86/2008, in applicazione del comma 7 dell'art. 125 d.lgs. testè citato) disciplinano le modalità per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in stati esteri, quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano, e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del risarcimento dei danni da essi provocati.
La gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' Controparte_12
[...
ma tale gestione non è automatica in quanto è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti per l'appunto indicati dagli artt. 125 e 126 del D.Lgs. 209\05, in mancanza dei quali
Contr il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' on l'azione diretta, caratterizzata anche dalla domiciliazione ex lege del danneggiante responsabile civile presso lo stesso ente.
In particolare occorre che il veicolo rechi una targa straniera (corrispondente al veicolo stesso)
e che sia assicurato;
in mancanza di tali presupposti, il risarcimento dei danni derivanti dalla
Contr circolazione stradale non rientra nella gestione dell' ma del F.G.V.S. in base alle norme del codice EL strada.
Al riguardo giova altresì richiamare l'insegnamento Suprema Corte, secondo cui la titolarità EL posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo EL domanda ed attiene al merito EL decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U. n. 2951/2016).
L'onere EL prova EL sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni sopra elencate, in contrasto con l'assunto dell'appellante, grava, dunque, secondo le regole generali, sulla parte che agisce in giudizio.
Ebbene nel caso di specie tale onere probatorio non risulta adeguatamente assolto dall'originario attore che nell'atto di citazione in primo grado, così come nella lettera di messa Contr in mora inviata all' si è limitato ad allegare di aver subito danni al proprio veicolo
Mercedes causati dal conducente, di nazionalità , dell'autoarticolato DAF con tg Per_1
8 EP14467, non anche il possesso di una targa estera da parte del suddetto veicolo né tanto meno che si trattasse di un veicolo assicurato (l'indicazione EL compagnia di assicurazioni è infatti omessa anche nel modello di constatazione amichevole dell'incidente versato in atti).
La rilevata lacuna nell'assolvimento da parte dell'attore dell'onere di allegazione assertiva e probatoria sullo stesso gravante risulta del resto aggravata dalla circostanza, emergente dalla Contr documentazione prodotta in primo grado dal medesimo appellante, che l' nella fase stragiudiziale, aveva specificamente segnalato all'istante la mancanza di elementi di riscontro in ordine all'appartenenza allo stato estero indicato (OL) EL targa (EP14467) del veicolo coinvolto nel sinistro dallo stesso indicata ed alla esistenza di una copertura assicurativa.
Contr Invero l' dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento dei danni dello , con una Parte_1 prima missiva in data 23.6.2016 aveva informato il legale del danneggiato “di avere avviato ricerche all'estero per verificare se il veicolo in questione risulti regolarmente immatricolato
e accertare l'esistenza di una copertura assicurativa”, rappresentando nel contempo la necessità , ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 e 148 D.lgs. 209/2005, di ricevere comunicazione per iscritto e la documentazione di supporto riguardo, tra l'altro, al “nome EL Contr compagnia estera assicuratrice (se noto)”; con una successiva missiva in data 23.8.2016 l' aveva comunicato al medesimo legale che “Da informazioni ricevute dal Bureau estero risulta che la targa in questione non sia stata rilasciata in OL alla data del sinistro” e aveva chiesto pertanto di controllare l'esattezza dei dati relativi alla targa del veicolo estero coinvolto nell'incidente, altresì segnalando che se i dati forniti fossero stati confermati, la competenza ad evadere la richiesta risarcitoria sarebbe stata di estione del Fondo di Garanzia Parte_3 per le IM EL AD , società che doveva essere direttamente contattata per l'ulteriore seguito.
Non merita dunque censure la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistere
Contr il difetto di legittimazione passiva dell' n ragione EL carenza EL copertura assicurativa Contr dell'autocarro in uno degli stati Membri eccepita in giudizio dall' , per quanto rilevato dal primo giudice e in precedenza ribadito, dall'attore effettivamente neanche allegata (nelle lettera di messa in mora, in citazione, nel modello di constatazione amichevole), prima ancora che provata.
Di nessun pregio si appalesa infatti l'assunto dell'appellante secondo cui nel giudizio di primo grado sarebbe stata acquisita la prova del rilascio EL targa dell'autocarro in OL e che, di conseguenza, nella fattispecie in esame, sarebbe operante la presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione previsto dal combinato disposto degli artt. 125 e 126 del D.lgs. citato e degli artt. 5 e 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 86/2008.
9 Contr Al riguardo, premesso che le attestazioni provenienti dall' e dai corrispondenti Bureau esteri, non sono mere dichiarazioni di parte, perché non provengono da compagnie di assicurazione, ma da organismi con rilevanza e funzione pubblica, per cui appaiono dotate di alto grado di attendibilità e idoneità probatoria, con riferimento alla fattispecie in esame è invero sufficiente rilevare che l'unico teste attoreo escusso nel giudizio di primo grado, ES
(il quale ha dichiarato di aver assistito all'incidente), nulla ha riferito in merito al
[...] rilascio in OL EL targa dell'autocarro ed alla assicurazione del mezzo, rendendo sul punto Contr dichiarazioni coerenti con i rilievi dell' Il teste, infatti, si è limitato a dichiarare che l'autista del mezzo era polacco (“Ricordo che l'autista dell'autocarro non era italiano e precisamente ricordo che disse che era polacco”), ha inoltre riferito che “sulla targa dell'autocarro vi erano Co le lettere PL” (lettere diverse da quelle – - indicate dall'attore in tutti gli atti sia prima che in corso di causa) e di non sapere “se il camion fosse assicurato”.
La mancanza assoluta di certezze, pur all'esito EL espletata istruttoria, in ordine al numero di targa dell'autocarro investitore e, quindi, allo Stato che tale targa ha rilasciato (le lettere EL targa ricordate dal teste sono diverse da quelle indicate dall'attore e le ricerche effettuate Contr dall' resso il Bureau estero hanno escluso che la targa dell'autocarro indicata dall'attore fosse stata rilasciata in OL), esclude invero l'operatività nella fattispecie EL presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione invocata da parte appellante e, quindi, la fondatezza del motivo di impugnazione in rassegna, posto che solo l'acquisizione EL targa straniera consente la successiva verifica, attraverso gli altri , dello Stato estero che tale CP_14
targa ha rilasciato, EL corrispondenza EL stessa targa al veicolo, e quindi EL copertura assicurativa (anche presunta) del veicolo stesso.
Le censure mosse alla sentenza con il motivo di impugnazione in rassegna, anche con riferimento alla carenza motivazione (comunque integrata con la presente pronuncia), vanno dunque disattese e la sentenza confermata.
5.1- Con il proposto gravame l'appellante si duole anche dell'immotivato rigetto da parte del primo giudice EL richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa EL e di Pt_3 CP_15
nella qualità di F.G.V.S., dallo stesso formulata pur nel convincimento EL infondatezza
[...]
delle eccezioni sollevate dalla convenuta. In particolare censura il dictum del primo giudice secondo cui “la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del F.G.V.S. è stata disattesa in quanto è onere EL parte attrice citare solo chi è tenuto a rispondere del diritto rivendicato e non altri soggetti a questo estranei” al riguardo domandandosi se
<l'integrazione del contraddittorio non veniva concessa perché la quale Controparte_16
FG , veniva ritenuto soggetto “estraneo” , com'è possibile che il rigetto EL domanda sia
10 stato motivato proprio per la mancata copertura assicurativa del veicolo estero? Ricordiamoci
, infatti, che in quest'ultima ipotesi è proprio l'impresa assicurativa designata dal FG il soggetto individuato dal codice per rispondere del diritto al risarcimento dei danni!>>.
5.2- Il motivo come dianzi articolato è inammissibile per difetto di specificità.
La sentenza appellata statuisce infatti che “la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del F.G.V.S. è stata disattesa in quanto è onere EL parte attrice citare solo chi è tenuto a rispondere del diritto rivendicato e non altri soggetti a questo estranei (Cass. Civ.
12729/16; Cass. Civ. sez. unite 2951/16) , a meno che non sia ravvisabile un litisconsorzio necessario, estraneo al caso che ci occupa>>.
Ebbene, il motivo di impugnazione come dianzi argomentato, poiché basato sulla asserita contraddizione tra l'estraneità di e alla domanda risarcitoria (dal primo giudice Pt_3 CP_15
affermata e posta a fondamento EL mancata autorizzazione alla integrazione del contraddittorio) ed il rigetto di tale domanda basato proprio sulla mancata copertura assicurativa
Contr (e dunque sulla mancanza di un presupposto EL legittimazione passiva dell' he invece radica la legittimazione di e non attinge la ratio EL decisione censurata, che Pt_3 CP_15
si fonda invece sul diverso profilo EL mancata ricorrenza nella fattispecie di un'ipotesi di litisconsorzio necessario che (secondo il primo giudice), solo avrebbe consentito la
“integrazione del contraddittorio” nei confronti di e di richiesta Pt_3 Controparte_17 dall'attore all'udienza del 22.9.2019, profilo per quanto detto non attinto dalla censura in rassegna.
6.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore (euro 4450,00) EL causa, alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto esaminate e poste a fondamento EL decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente in appello EL fase istruttoria in senso stretto), con riconoscimento del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento - salvo riduzione del 50% del compenso previsto per la fase di trattazione ed istruttoria - oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti degli appellati, non costituiti.
7.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto EL sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13,
11 comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo EL parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 327/2019 depositata in data 09.01.2019, proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, di e EL
[...] CP_3 ditta così provvede: Controparte_2 CP_2 Controparte_2
1) dichiara la contumacia di e EL ditta CP_3 Controparte_2 [...]
Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto da Parte_1
3) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che
[...]
liquida in complessivi euro 2127,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
dichiara non ripetibili le spese nei confronti di e CP_3 Controparte_2 Controparte_2 appellati contumaci;
4) dà atto EL ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 10.1.2025.
Il giudice
Dott.ssa Marianna Lopiano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 3507/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
327/2019 resa pubblica in data 9.1.2019 avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da circolazione stradale e vertente
TRA
(c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla via Roma, 520, elettivamente domiciliato in RI alla via Degli Aranci, 4, presso lo studio dell'Avv. Adele Battipaglia (c.f. ) dalla quale è rappresentato e difeso C.F._2 giusta mandato in calce all'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni fax n.
0815138744; indirizzo pec Email_1
Appellante
E
, Controparte_1
(c.f. e p. i. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Napoli alla Riviera di Chiaia, 53, presso lo studio dell' Avv. Paolo Vitello (c.f.
e dall' Avv. Maurizio Vitiello (c.f. ), dai quali C.F._3 C.F._4
è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato (per le comunicazioni: fax n. 081-661083; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellato
NONCHE'
, Controparte_2 domiciliato ex lege presso l' con sede in Milano al Corso Sempione, CP_1
39
Appellato contumace
1 E
, residente in [...], domiciliato ex lege presso CP_3
l' con sede in Milano al Corso Sempione, 39 CP_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19.09.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: “in via del tutto preliminare, DICHIARA DI RINUNCIARE ALLA PARTE
DELL'ORIGINARIA DOMANDA DI CONDANNA IN SOLIDO NEI CONFRONTI DEI
RESPOSABILI CIVILI, sigg. e sig. AL Controparte_2 CP_3
RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ATTOREO, PROSEGUENDO CON
L'AZIONE DIRETTA DELLA DOMANDA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL
DANNO SUBITO DALL'ATTORE, PROPOSTA
CONTRO
L' - nel merito, in Controparte_4
riforma e/o annullamento EL sentenza n. 327/2019 del 02.01.2019 emessa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata Dr. Carlo Romano, depositata in data 09.01.2019, accogliere
l'odierna opposizione proposta, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- dichiarare responsabile dei danni per cui è causa il conducente del veicolo convenuto;
- condannare, la sola al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'auto CP_4 CP_5
B200 tg. EH223ZH, pari ad € 3.500,00 come da perizia, oltre giorni 6 di sosta tecnica + 5 giorni per messa a disposizione del veicolo, pari ad € 50 x 11gg = 550 euro per un totale di
4.450,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte;
oltre rimborso forfettario del 15 %, IVA e CPA con attribuzione all'avvocato antistatario. L'avv.to
Adele Battipaglia, impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, atteso che IL GIUDICE DI PRIME CURE, NON TENEVA IN
CONSIDERAZIONE LA NORMATIVA VIGENTE IN RELAZIONE ALLA PRESUNZIONE DI
ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO, NONCHÈ LA DOCUMENTAZIONE
VERSATA IN ATTI, COMPRESA QUELLA DELL'UCI CHE RICHIEDEVA ALL'ISTANTE
L'INDICAZIONE DELLA SOLA NAZIONALITÀ DEL VEICOLO STRANIERO (regolarmente comunicata come da missiva versata in atti, pienamente confermata anche in sede testimoniale)
E NON ANCHE QUELLA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA (richiesta SOLO “SE
2 NOTA”)! In vero, il combinato disposto degli artt. 125 e 126 del D. Lgs 209/2005 come da regolamento adottato su proposta dell'ISVAP dal Ministero delle attività produttive, chiarisce, al CAPO II Sezione II Art 5, che ESISTE LA PRESUNZIONE DI ASSOLVIMENTO
DELL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE
RILASCIATE DA (compreso la OL) con la sola Controparte_6
inapplicabilità per i veicoli con targa doganale e militare (così come da del CP_7
19.05.2008 serie generale n° 116, versata in atti). RICHIESTE ISTRUTTORIE L'avv.to
Battipaglia chiede che la causa venga introitata a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., opponendosi alle richieste istruttorie avanzate da controparte”.
Parte appellata: si riporta ai propri scritti difensivi, impugna e contesta l'atto di appello in quanto infondato inammissibile ed improponibile in fatto e diritto vinte le spese ed onorari di lite. Reitera la richiesta di carenza di legittimazione passiva , e chiede confermarsi la sentenza del giudice di prime cure. Chiede concedersi i termini di cui ex art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.-Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 16.1.2017 all' Controparte_1
, nonché a ed a
[...] Controparte_2 CP_3
Contr
sempre presso l' evocava in giudizio innanzi al Giudice di
[...] Parte_1
Pace di Torre Annunziata, il predetto Ufficio nonché Controparte_2
e per sentire accertare la responsabilità del
[...] CP_3
conducente il veicolo DAF tg EP14467 per il sinistro verificatosi in data 14.06.2016, verso le ore 21.30, in Sant'Antonio Abate e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'auto Mercedes B220 con tg EH223ZH dell'istante quantificati come da perizia di parte in euro 3500,00, oltre 6 giorni di sosta tecnica e 5 giorni per messa a disposizione del veicolo, pari ad euro 550 (50x11=550), per un totale di euro 4450,00, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo e vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento EL domanda l'attore allegava in fatto che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati il veicolo Mercedes B220 di sua proprietà era regolarmente parcheggiata (con la parte anteriore rivolta verso via Madonna di Fatima) su via Casa D'Antuono all'altezza del civico 4, quando l'autoarticolato DAF con tg EP14467 condotto da , proveniente da CP_3 detta via Casa D'Antuono e con direzione via Roma, nell'effettuare la svolta a destra in direzione di RI , urtava con lo spigolo posteriore sinistro del rimorchio la fiancata posteriore sinistra EL Mercedes;
che la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente al
, residente in [...], il quale dichiarava di lavorare per la ditta CP_3
3 che a nulla era valsa la richiesta Controparte_2 CP_2
di risarcimento danni inviata a mezzo p.e.c. in data 20.6.2016 in regime di risarcimento ordinario all' cui in data 5.12.2016 seguiva, sempre a mezzo p.e.c., ai fini EL Controparte_8
procedibilità EL domanda, proposta di stipula EL convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014.
1.2- Costituitosi in giudizio l' preliminarmente Controparte_9
eccepiva a) la carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 125 e 126 d.lgs. 209/2005 e chiedeva l'estromissione dal giudizio, sul rilievo che la normativa richiamata riconosceva garanzia assicurativa ai veicoli con targa immatricolata in uno Stato Straniero, non essendo l'ufficio legittimato nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti sia munito di targa rilasciata da un paese membro dello Spazio Economico Europeo o da uno dei Paesi Terzi Assimilati, e che da accertamenti effettuati la targa del veicolo indicata dall'attore non risultava coperta da assicurazione in uno degli stati suindicati;
b) la inammissibilità, improcedibilità e improponibilità EL domanda per violazione dell'art. 148 d.lgs. 209/2005 per non avere parte attrice trasmesso la denuncia secondo le modalità di cui agli artt. 143 e 145; c) la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 e 164 cpc stante la carenza di una compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui poggia la domanda attorea;
impugnava l'avversa documentazione disconoscendone l'autenticità; denunciava la mancata messa a disposizione del veicolo per l'ispezione da parte del perito fiduciario;
nel merito contestava il fatto storico rappresentato dall'attore e stante l'incertezza sull'esistenza del danno e all'efficienza causale del sinistro, chiedeva disporsi una ricostruzione cinematica del sinistro (ai sensi dell'art. 261
c.p.c. oppure una c.t.u. a mezzo professionista abilitato alle ricostruzioni cinematiche allo scopo di verificare la dinamica del sinistro e quindi la compatibilità dinamica e geometrica dei danni;
contestava altresì il quantum richiesto poiché eccessivo e non provato alla stregua EL sola perizia di parte. In caso di accoglimento EL domanda , in considerazione dello status di mora ex artt. 1207 e 1209 c.c. in cui versava parte attrice, chiedeva ridusri proporzionalmente Pt_2
il quanto EL condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla compagnia.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice), con sentenza n. 327/2019 resa pubblica in data 09.01.2019, il Giudice di pace, dichiarata la contumacia dei convenuti e ritenuta non provata la copertura assicurativa CP_10 CP_2
Contr dell'autocarro in uno degli Stati Membri e dunque la legittimazione passiva dell' rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
4 2.1- Avverso detta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato a mezzo servizio postale,
Contr per l'udienza del 30.10.2019, in data 31.05.2019 nei confronti dell' e degli altri due Contr convenuti domiciliatri presso l' proponeva tempestivo appello per i Parte_1
motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma EL impugnata sentenza ed in accoglimento EL domanda, di dichiarare il conducente del autocarro convenuto responsabile dei danni riportati dal veicolo attoreo e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido, al risarcimento in favore dell'appellante dei danni tutti riportati dalla propria vettura Mercedes tgEH223ZH quantificati come in pr imo grado, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con attribuzione al procuratore anticipatario.
2.2- Costituitosi tardivamente in giudizio con comparsa depositata all'udienza del 04.11.2019,
Contr l' n via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ribadiva l'estraneità EL convenuta dal giudizio in quanto dagli accertamenti effettuati era emerso che la targa EH223ZH non era stata rilasciata in OL;
chiedeva pertanto rigettarsi l'appello avendo il primo giudice correttamente ritenuto, all'esito EL dichiarazione testimoniale, la domanda attorea non adeguatamente provata riguardo al profilo in esame, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 8.11.2023, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 15.11.2023.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_11
e , i quali ritualmente evocati in giudizio con atto Controparte_2 CP_3
di appello notificato a mezzo pec in data 29.05.2019, non si costituivano in giudizio.
3.1- Ancora in via preliminare va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata società in ragione EL ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce EL novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del
D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342 c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore EL legge di conversione del decreto-legge, e cioè dal 11.09.2012. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena
d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e
5 delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e EL loro rilevanza ai fini EL decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo EL norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati EL sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione EL permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” EL decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni EL S.C., le prescrizioni EL predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
4.1- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui, richiamata preliminarmente la normativa che prevede la legittimazione dell' ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla Controparte_1 circolazione di veicoli a motore immatricolati all'estero e l'esperibilità dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato direttamente nei confronti di detto Ufficio, ha accolto l'eccezione di Contr difetto di legittimazione passiva sollevata dall' sul rilievo che, nonostante la mancata allegazione, da parte dell'attore, EL circostanza che il veicolo investitore fosse di immatricolazione estera, la circostanza assumeva poteva ritenersi superata dal fatto che “la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito soltanto la carenza EL copertura assicurativa dell'autocarro in uno degli Stati Membri . In presenza di una simile eccezione era onere di parte attrice fornire la prova EL compagnia di assicurazione dell'autocarro, quanto meno indicandone la denominazione. Al contrario parte attrice nulla
6 ha dedotto o provato su di una simile circostanza , tanto è vero che la compagnia di assicurazione non è stata indicata nell'atto di citazione, né nella lettera dimora né nel modello di constatazione amichevole d'incidente. In definitiva la copertura assicurativa dell'autocarro non può ritenersi provata , derivandone la fondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta”. Di qui il rigetto EL domanda, attenendo al merito EL controversia la questione EL effettiva titolarità del diritto.
Al riguardo, l'appellante rileva una errata valutazione da parte del primo giudice EL Cont documentazione versata in atti atteso che: la convenuta ulla aveva provato sull'eccepita carenza di legittimazione passiva, atteso che nella fase stragiudiziale aveva dichiarato che “la targa in questione non risulta essere stata rilasciata in OL”, senza tuttavia fornire documentazione di sostegno, laddove la prova testimoniale aveva confermato la l'appartenenza a detto Stato (“Ricordo che l'autista dell'autoarticolato non era italiano e precisamente ricordo che disse che era . Ricordo che sulla targa dell'autoarticolato vi erano le Per_1
lettere PL”), mentre in giudizio aveva allegato la mancata copertura assicurativa , laddove il combinato disposto degli artt. 125 e 126 del D.lgs. 209/2005 come da Regolamento adottato dal Ministero delle attività produttive, al Capo II statuisce sez. II art. 5 pone una presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri e che circolano temporaneamente nel territorio EL EP AN , EL Città del Vaticano
e EL EP di San NO “se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri : …. OL …”.
Con riguardo alle argomentazioni dianzi richiamate l'appellante allega anche la violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 111 cost., secondo cui la sentenza deve contenere una concisa esposizione “dei motivi in fatto e in diritto EL decisione” e dunque la invalidità EL sentenza gravata per avere il giudicante reso veritiere mere supposizioni sulla carenza di copertura assicurativa dedotte dalla compagnia e in nessun modo provate.
Allega altresì l'inosservanza dell'art. 2697 c.c. per non avere controparte in alcun modo provato la fondatezza EL sollevata eccezione di carenza EL copertura assicurativa, stante la mancanza in tra gli atti EL convenuta compagnia di qualsiasi documentazione proveniente dal Bureau che dichiarasse la mancata copertura assicurativa del veicolo straniero;
in Per_1
particolare evidenziava che controparte aveva allegato una scheda tecnica riepilogativa di una serie di elementi dove in corrispondenza EL voce “copertura assicurativa” si leggeva “non confermata” (e non assente) con rinvio ad una ipotetica corrispondenza con l'ufficio polacco mai depositata né comunicata.
7 Assume, infine, l'appellante che il primo giudice, dopo aver erroneamente immaginato di porre a carico dell'attore l'indicazione EL compagnia di assicurazioni, assume la violazione dell'art. 126 comma 2 CdA in assenza di alcun riscontro oggettivo e senza tener conto che Contr proprio la documentazione proveniente ichiede all'attore l'indicazione EL nazionalità del veicolo, mentre l'indicazione dell'assicurazione è richiesta solo “se nota”
4.2- Il motivo di impugnazione, come dianzi articolato, è infondato e, pertanto, andrà rigettato.
Al riguardo si ribadisce che il risarcimento per danni provocati in Italia dalla circolazione di veicoli immatricolati all'estero è regolato dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. In particolare gli articoli 125 e 126 del citato decreto (ma anche le norme del DM 86/2008, in applicazione del comma 7 dell'art. 125 d.lgs. testè citato) disciplinano le modalità per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in stati esteri, quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano, e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del risarcimento dei danni da essi provocati.
La gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' Controparte_12
[...
ma tale gestione non è automatica in quanto è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti per l'appunto indicati dagli artt. 125 e 126 del D.Lgs. 209\05, in mancanza dei quali
Contr il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' on l'azione diretta, caratterizzata anche dalla domiciliazione ex lege del danneggiante responsabile civile presso lo stesso ente.
In particolare occorre che il veicolo rechi una targa straniera (corrispondente al veicolo stesso)
e che sia assicurato;
in mancanza di tali presupposti, il risarcimento dei danni derivanti dalla
Contr circolazione stradale non rientra nella gestione dell' ma del F.G.V.S. in base alle norme del codice EL strada.
Al riguardo giova altresì richiamare l'insegnamento Suprema Corte, secondo cui la titolarità EL posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo EL domanda ed attiene al merito EL decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U. n. 2951/2016).
L'onere EL prova EL sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni sopra elencate, in contrasto con l'assunto dell'appellante, grava, dunque, secondo le regole generali, sulla parte che agisce in giudizio.
Ebbene nel caso di specie tale onere probatorio non risulta adeguatamente assolto dall'originario attore che nell'atto di citazione in primo grado, così come nella lettera di messa Contr in mora inviata all' si è limitato ad allegare di aver subito danni al proprio veicolo
Mercedes causati dal conducente, di nazionalità , dell'autoarticolato DAF con tg Per_1
8 EP14467, non anche il possesso di una targa estera da parte del suddetto veicolo né tanto meno che si trattasse di un veicolo assicurato (l'indicazione EL compagnia di assicurazioni è infatti omessa anche nel modello di constatazione amichevole dell'incidente versato in atti).
La rilevata lacuna nell'assolvimento da parte dell'attore dell'onere di allegazione assertiva e probatoria sullo stesso gravante risulta del resto aggravata dalla circostanza, emergente dalla Contr documentazione prodotta in primo grado dal medesimo appellante, che l' nella fase stragiudiziale, aveva specificamente segnalato all'istante la mancanza di elementi di riscontro in ordine all'appartenenza allo stato estero indicato (OL) EL targa (EP14467) del veicolo coinvolto nel sinistro dallo stesso indicata ed alla esistenza di una copertura assicurativa.
Contr Invero l' dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento dei danni dello , con una Parte_1 prima missiva in data 23.6.2016 aveva informato il legale del danneggiato “di avere avviato ricerche all'estero per verificare se il veicolo in questione risulti regolarmente immatricolato
e accertare l'esistenza di una copertura assicurativa”, rappresentando nel contempo la necessità , ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 e 148 D.lgs. 209/2005, di ricevere comunicazione per iscritto e la documentazione di supporto riguardo, tra l'altro, al “nome EL Contr compagnia estera assicuratrice (se noto)”; con una successiva missiva in data 23.8.2016 l' aveva comunicato al medesimo legale che “Da informazioni ricevute dal Bureau estero risulta che la targa in questione non sia stata rilasciata in OL alla data del sinistro” e aveva chiesto pertanto di controllare l'esattezza dei dati relativi alla targa del veicolo estero coinvolto nell'incidente, altresì segnalando che se i dati forniti fossero stati confermati, la competenza ad evadere la richiesta risarcitoria sarebbe stata di estione del Fondo di Garanzia Parte_3 per le IM EL AD , società che doveva essere direttamente contattata per l'ulteriore seguito.
Non merita dunque censure la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistere
Contr il difetto di legittimazione passiva dell' n ragione EL carenza EL copertura assicurativa Contr dell'autocarro in uno degli stati Membri eccepita in giudizio dall' , per quanto rilevato dal primo giudice e in precedenza ribadito, dall'attore effettivamente neanche allegata (nelle lettera di messa in mora, in citazione, nel modello di constatazione amichevole), prima ancora che provata.
Di nessun pregio si appalesa infatti l'assunto dell'appellante secondo cui nel giudizio di primo grado sarebbe stata acquisita la prova del rilascio EL targa dell'autocarro in OL e che, di conseguenza, nella fattispecie in esame, sarebbe operante la presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione previsto dal combinato disposto degli artt. 125 e 126 del D.lgs. citato e degli artt. 5 e 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 86/2008.
9 Contr Al riguardo, premesso che le attestazioni provenienti dall' e dai corrispondenti Bureau esteri, non sono mere dichiarazioni di parte, perché non provengono da compagnie di assicurazione, ma da organismi con rilevanza e funzione pubblica, per cui appaiono dotate di alto grado di attendibilità e idoneità probatoria, con riferimento alla fattispecie in esame è invero sufficiente rilevare che l'unico teste attoreo escusso nel giudizio di primo grado, ES
(il quale ha dichiarato di aver assistito all'incidente), nulla ha riferito in merito al
[...] rilascio in OL EL targa dell'autocarro ed alla assicurazione del mezzo, rendendo sul punto Contr dichiarazioni coerenti con i rilievi dell' Il teste, infatti, si è limitato a dichiarare che l'autista del mezzo era polacco (“Ricordo che l'autista dell'autocarro non era italiano e precisamente ricordo che disse che era polacco”), ha inoltre riferito che “sulla targa dell'autocarro vi erano Co le lettere PL” (lettere diverse da quelle – - indicate dall'attore in tutti gli atti sia prima che in corso di causa) e di non sapere “se il camion fosse assicurato”.
La mancanza assoluta di certezze, pur all'esito EL espletata istruttoria, in ordine al numero di targa dell'autocarro investitore e, quindi, allo Stato che tale targa ha rilasciato (le lettere EL targa ricordate dal teste sono diverse da quelle indicate dall'attore e le ricerche effettuate Contr dall' resso il Bureau estero hanno escluso che la targa dell'autocarro indicata dall'attore fosse stata rilasciata in OL), esclude invero l'operatività nella fattispecie EL presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione invocata da parte appellante e, quindi, la fondatezza del motivo di impugnazione in rassegna, posto che solo l'acquisizione EL targa straniera consente la successiva verifica, attraverso gli altri , dello Stato estero che tale CP_14
targa ha rilasciato, EL corrispondenza EL stessa targa al veicolo, e quindi EL copertura assicurativa (anche presunta) del veicolo stesso.
Le censure mosse alla sentenza con il motivo di impugnazione in rassegna, anche con riferimento alla carenza motivazione (comunque integrata con la presente pronuncia), vanno dunque disattese e la sentenza confermata.
5.1- Con il proposto gravame l'appellante si duole anche dell'immotivato rigetto da parte del primo giudice EL richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa EL e di Pt_3 CP_15
nella qualità di F.G.V.S., dallo stesso formulata pur nel convincimento EL infondatezza
[...]
delle eccezioni sollevate dalla convenuta. In particolare censura il dictum del primo giudice secondo cui “la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del F.G.V.S. è stata disattesa in quanto è onere EL parte attrice citare solo chi è tenuto a rispondere del diritto rivendicato e non altri soggetti a questo estranei” al riguardo domandandosi se
<l'integrazione del contraddittorio non veniva concessa perché la quale Controparte_16
FG , veniva ritenuto soggetto “estraneo” , com'è possibile che il rigetto EL domanda sia
10 stato motivato proprio per la mancata copertura assicurativa del veicolo estero? Ricordiamoci
, infatti, che in quest'ultima ipotesi è proprio l'impresa assicurativa designata dal FG il soggetto individuato dal codice per rispondere del diritto al risarcimento dei danni!>>.
5.2- Il motivo come dianzi articolato è inammissibile per difetto di specificità.
La sentenza appellata statuisce infatti che “la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del F.G.V.S. è stata disattesa in quanto è onere EL parte attrice citare solo chi è tenuto a rispondere del diritto rivendicato e non altri soggetti a questo estranei (Cass. Civ.
12729/16; Cass. Civ. sez. unite 2951/16) , a meno che non sia ravvisabile un litisconsorzio necessario, estraneo al caso che ci occupa>>.
Ebbene, il motivo di impugnazione come dianzi argomentato, poiché basato sulla asserita contraddizione tra l'estraneità di e alla domanda risarcitoria (dal primo giudice Pt_3 CP_15
affermata e posta a fondamento EL mancata autorizzazione alla integrazione del contraddittorio) ed il rigetto di tale domanda basato proprio sulla mancata copertura assicurativa
Contr (e dunque sulla mancanza di un presupposto EL legittimazione passiva dell' he invece radica la legittimazione di e non attinge la ratio EL decisione censurata, che Pt_3 CP_15
si fonda invece sul diverso profilo EL mancata ricorrenza nella fattispecie di un'ipotesi di litisconsorzio necessario che (secondo il primo giudice), solo avrebbe consentito la
“integrazione del contraddittorio” nei confronti di e di richiesta Pt_3 Controparte_17 dall'attore all'udienza del 22.9.2019, profilo per quanto detto non attinto dalla censura in rassegna.
6.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore (euro 4450,00) EL causa, alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto esaminate e poste a fondamento EL decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente in appello EL fase istruttoria in senso stretto), con riconoscimento del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento - salvo riduzione del 50% del compenso previsto per la fase di trattazione ed istruttoria - oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti degli appellati, non costituiti.
7.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto EL sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13,
11 comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo EL parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 327/2019 depositata in data 09.01.2019, proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, di e EL
[...] CP_3 ditta così provvede: Controparte_2 CP_2 Controparte_2
1) dichiara la contumacia di e EL ditta CP_3 Controparte_2 [...]
Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto da Parte_1
3) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che
[...]
liquida in complessivi euro 2127,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
dichiara non ripetibili le spese nei confronti di e CP_3 Controparte_2 Controparte_2 appellati contumaci;
4) dà atto EL ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 10.1.2025.
Il giudice
Dott.ssa Marianna Lopiano
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