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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 4765/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. 953/2018 emesso dal Tribunale di
Salerno il 29.03.2018
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gaetano Di
Sirio, con il quale elegge domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n.
58;
Opponente
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Controparte_1 alla via Doglie n. 7, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in
PI (Sa) alla via Doglie, 7 (CF: - P.I.: C.F._2
), rapp.to e difeso - in virtù di separata procura rilasciata su P.IVA_1
supporto cartaceo in atti, dall'avv. Gabriele Iuliano (c.f.: C.F._3
), nel cui studio elettivamente domicilia, in PI (Sa) alla via
[...]
XX Settembre n. 10;
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.09.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 28.03.2028 , titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, con sede in PI (Sa) ricorreva al
1 Tribunale di Salerno perché ingiungesse a il pagamento in Parte_1
proprio favore della somma “di € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) per i motivi di cui in premessa, oltre interessi legali di mora ex d. lgs 192/12 e successive mod. ed integ. dalla scadenza di ogni singolo credito e fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze di avvocato del presente giudizio monitorio da liquidarsi in relazione allo scaglione di valore in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come da allegata nota spese”.
Il ricorrente allegava che gli aveva commissionato l'esecuzione Parte_1 di lavori per la realizzazione dell'impiantistica termoidrosanitaria e di climatizzazione invernale presso il suo fabbricato sito in IO (Sa), località Ponte Barizzo, distinto in NCU del predetto Comune al foglio 4 part. 219 e 348 di proprietà del committente;
che il committente presenziava assiduamente allo svolgimento dei lavori, forniva istruzioni dettagliate, esprimeva pareri e giudizi;
che, pertanto i suddetti lavori, venivano eseguiti dal ricorrente così come indicato, richiesto e commissionato dal
[...]
per un valore complessivo di € 22.500,00, oltre IVA come per legge;
Pt_1
- che tuttavia, per i predetti lavori, il ricorrente aveva ricevuto unicamente n. 3 acconti a fronte dell'emissione delle fatture nn.: 16 del 25/05/2015; n.18 del
01/07/2015; n.34 del 28/09/2015; n.44 del 02/11/2015; n.6 del 01/03/2016, regolarmente ricevute e contabilizzate al committente nonché alla germana per un ammontare complessivo di € 17.500,00 oltre IVA. Pt_1
Assumeva, dunque, il ricorrente che, al netto degli acconti ricevuti, CP_1
vantava ancora un credito residuo di € 5.500,00 così come portato e
[...] specificato nell'allegata fattura n. 08 del 20/02/2017 trasmessa al Torre con nota del 23/02/2017 e regolarmente annotata nel registro IVA anno 2017 In accoglimento del predetto ricorso, il giudice designato del Tribunale di
Salerno emetteva il decreto in questa sede opposto.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, per spiegare Controparte_1 opposizione avverso il d.i. di cui all'epigrafe e sentire accolte le seguenti conclusioni: “1). In accoglimento della presente opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva della opposta;
2) in accoglimento della presente opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo perché
2 improcedibile, inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo, inesistente ed inefficace, rigettare la domanda proposta dalla opposta neri confronti del sig. dott. . e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_2 seconda alla prima;
3) In via riconvenzionale, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo perché improcedibile, inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo, inesistente ed inefficace, accertato il grave inadempimento ascrivile alla opposta, disporre la riduzione del prezzo della fornitura, dichiarare non dovuta la somma ingiunta e condannare la opposta a restituire in favore del dott. …la somma di € 8.000,00 o quella maggiore Parte_1
o minore, che verrà accertata in corso di causa a mezzo di c.t.u. che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese e competenze di procedura”.
L'opponente, in primo luogo, eccepiva la pretesa carenza dei presupposti per la emissione del decreto monitorio, il difetto di legittimazione attiva dell'opposto (avendo egli commissionato i lavori in questione – ricompresi in un più ampio contratto di appalto - alla . Parte_3
In subordine, per il caso di sussistenza del rapporto contrattuale, l'opposto precisava che nel contratto di appalto il costo dei lavori ammontava a complessivi € 152-110,00 oltre iva;
il committente aveva già corrisposto la maggiore somma complessiva di € 162.550,00 oltre iva;
nell'ambito del contratto il costo dei lavori idraulici e termoidraulici ammontava ad €
24.530,00 complessivi (iva inclusa).
Eccepiva l'opponente che tali lavori erano stati pagati con le seguenti modalità: a. fatture n. 16 del 25.05.2015 di € 7.700,00 pagata con bonifico bancario del 01.06.2015 su c/c presso BC IO ST;
b. fatture n. 18 del 01.07.2015 di € 5.500,00 pagata con bonifico bancario del 31.07.2015 su c/cv presso BC IO ST;
c. fattura n. 34 del 28.09.2015 di €
6.050,00 pagata con bonifico bancario del 29.09.2015 su c/c presso BC
IO ST: fattura n. 44 del 02.11.2015 dio € 2.750,.00 pagata con bonifico bancario del 03.11.2015 su c/c presso BC IO ST;
e. fattura n. 06 del 01.03.2016 di € 2.750,00 pagata con i bonifici bancari del
01.04.2016, 29.04.2016, 27.05.2016, 29.06.2016, su c/c presso BC IO
ST; il tutto per un totale di € 24.750,00.
3 Assumeva, dunque, l'opponente che la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente avesse ad oggetto lavorazioni non previste nel contratto, mai appaltate e mai autorizzate dal committente.
L'opposto, quindi, passava ad eccepire alcuni vizi dell'adempimento (ritardo nella consegna, vizi delle opere, peraltro prive di certificazioni concernenti l'impianto, vizi della rete di scarico delle acque reflue, realizzazione di rete idrica e di scarico delle acque reflue senza la predisposizione di un pozzetto intermedio collocato tra l'abitazione e la rete fognaria;
realizzazione di un bagno (e particolarmente del vano doccia) non a regola d'arte; collocazione dell'impianto di riscaldamento e termostato in prossimità delle aperture che dànno all'esterno).
Alla luce di tanto, l'opposto chiedeva che il Tribunale disponesse la riduzione del prezzo.
L'opponente, tanto premesso, articolava le conclusioni già sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui eccepiva la assoluta infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, ribadendo, in primo luogo, la assoluta idoneità della documentazione posta a base del monitorio ai fini della emissione del decreto.
Quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva del ricorrente,
l'opponente evidenziava che l'opponente da un lato riferisce di aver appaltato i lavori eseguiti presso il suo immobile sito in IO alla Località Ponte
Barizzo alla società IE Costruzioni s.r.l., ivi compresi quelli relativi alla realizzazione dell'impiantistica sanitaria, termoidraulica e di climatizzazione invernale, facendo così intendere di non conoscere il ricorrente, e dall'altro afferma di aver pagato al ricorrente per i lavori di Controparte_1
impiantistica termoidraulica e di climatizzazione invernale la complessiva somma di euro 24.750,00 a titolo di acconti, mediante il pagamento, appunto, delle fatture n. 16 del 25/05/2015 di € 7.700,00, n. 18 del 01/07/2015 di €
5.500,00, n. 34 del 28/09/2015 di € 6.050,00, n. 44 del 28/09/2015 di €
2.750,00 e n. 6 del 01/03/2016 di € 2.750,00.
Evidenziava ancora l'opposto che, peraltro, l'opponente aveva anche utilizzato le fatture da questi messe ai fini delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia finalizzata al risparmio energetico, ottenendo così il
4 50% di detrazione dalle imposte proprio per le spese effettuate ai fini della ristrutturazione, spese che per effetto del decreto legge n. 83/2012 sono state fortemente elevate nella misura del 50% in termini di percentuale di detrazione e fino ad euro 96.000,00 quale importo massimo di spesa ammissibile al beneficio, agevolazioni fiscali previste e disciplinate espressamente dall'articolo 16-bis del D.P.R. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e dall'art. 1 comma 349 della Legge 27 dicembre 2006
n.296.
Quanto ai lamentati vizi, l'opposto ne eccepiva la assoluta inesistenza, anche perché l'idoneità e la regolarità degli interventi eseguiti risulta certificata oltre che dalla documentazione in atti sopra richiamata, anche dall'ammissione al beneficio fiscale richiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e dell'art. 1, comma 349 della L. 296/06 sopra richiamati.
L'opposto, poi, eccepiva che, la circostanza che, comunque, i vizi non sussistessero, era, secondo l'opposto, ricavabile dal fatto che essi non erano mai stati contestati prima e, comunque, che, esso opponente, dopo l'esecuzione degli interventi eseguiti dall'opposta e gli ulteriori lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta IE Costruzioni s.r.l. ha abitato fin da subito l'immobile ristrutturato, segnatamente a far data dal mese di ottobre del
2015, ivi trasferendosi in uno al padre.
La contestazione dei vizi era, comunque, secondo l'opposto, da reputarsi tardiva, in quanto intervenuta solo con la notifica della opposizione a d.i.
L'opposto così concludeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non essendo la causa di facile e pronta soluzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione poiché palesemente infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre nel merito, rigettare la spiegata domanda riconvenzionale, poiché egualmente infondata in fatto e diritto;
- condannare l'opponente alla rifusione delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
5 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto monitorio, assegnati i termini ex art. 183, co6 c.p.c., depositate le memorie, ammessa e raccolta la prova ora,e disposta ed espletata la c.t.u., la causa perveniva, infine, alla udienza del
18.09.2024, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190
c.p.c.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di insussistenza degli elementi e requisiti per la emissione del decreto monitorio, risultando allegate al ricordo monitorio le fatture emesse dal ricorrente e l'estratto autentico delle scritture contabili.
D'altro canto, è ben noto che, quand'anche i requisiti per la emissione legittima del monitorio difettassero, il giudice della opposizione resterebbe investito della verifica di fondatezza della domanda in ogni caso articolata con il ricorso monitorio, senza che possa assumere rilievo assorbente la eventuale caducazione della ingiunzione emessa.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si
6 limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che il titolo (la commissione in appalto di lavori) è stato comprovato dalla ricorrente (appalto di lavori per la realizzazione dell'impiantistica termoidrosanitaria e di climatizzazione invernale presso il fabbricato sito in IO (Sa), località Ponte Barizzo, distinto in NCU del predetto Comune al foglio 4 part. 219 e 348 di proprietà del committente opposto).
L'esistenza del titolo deve ritenersi riconosciuta implicitamente dall'opponente, in quanto lo stesso, in citazione, dapprima recisamente negava l'esistenza di ogni rapporto contrattuale con la parte opposta, assumendo che i lavori in questione erano stati svolti dalla impresa IE UZ
(appaltatrice del più ampio appalto affidatole) e, di poi, eccepiva il pagamento delle prestazioni, il non tempestivo e corretto adempimento delle obbligazioni ed invocava la riduzione del prezzo – così spendendo argomenti di difesa incompatibili con la negazione in fatto della esistenza del titolo.
Sul punto, si richiama il contenuto della ordinanza ex art. 648 c.p.c., particolarmente in relazione alla impossibilità, per la parte, di graduare in fatto le proprie deduzioni, dovendo, piuttosto, la eventuale contestazione delle circostanze fattuali addotte dalla parte attrice essere inequivoca e potendo le domande in diritto essere proposte anche in relazione di subordine rispetto alle principali, pur sempre, però, nel quadro di un perimetro fattuale stabile.
Dovendosi, dunque, reputare provato il titolo nella sua esistenza, può altresì considerarsi provato il compenso pattuito, perché, avendo l'opponente eccepito il pagamento di una somma sinanche superiore al richiesto, essa ha
7 indirettamente riconosciuto che quella richiesta dalla opposta costituiva effettivamente il compenso pattuito per i lavori affidati.
In ossequio al criterio di riparto dell'onere della prova sopra richiamato, avendo l'opposto creditore dato evidenza del titolo ed allegato l'inadempimento della controparte alla obbligazione di pagamento del residuo del compenso pattuito, gravava sull'opponente debitore l'onere della prova di fatti modificativi, impeditivi, estintivi dell'altrui diritto.
Mette conto evidenziare, in proposito, che, quanto alla lamentata tardiva esecuzione dei lavori ed alla loro pretesa non conformità alla regola dell'arte, non vi sono evidenze di contestazioni per iscritto da parte dell'opponente antecedenti alla instaurazione del presente giudizio: peraltro, la stessa c.t.p. dell'arch. allegata alla citazione, risale solo al 2017. Per_1
Occorre, però, soffermarsi, di qui a breve, sulla eccepita tardività della stessa eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi, per tardività della contestazione dei vizi stessi, sollevata dalla difesa dell'opponente.
Occorre, altresì, evidenziare, che nel contratto di appalto lavori tra l'opponente e la IE UZ – prodotto dall'opponente - risultano effettivamente ricompresi lavori di rifacimento della impiantistica termo idro sanitari: si tratta, peraltro, di contratto in cui committente è anche
[...]
ed il documento è privo di data;
in esso si stabilisce che i lavori CP_2 sarebbero stati iniziati nell'ottobre del 2015 e sarebbero terminati a marzo
2015; esso non prevedeva la possibilità di subappalto a terzi, salvo autorizzazione.
Non può che evidenziarsi, ancora, che dall'esame della produzione dell'opponente stesso, si rinvengono fatture emesse dal nei confronti CP_1
di e EL e conseguenti bonifici disposti all'ordine di Parte_1
e EL in favore di (a definitiva Parte_1 Parte_1
confutazione della pretesa inesistenza del rapporto); nella prima memoria 183, co. 6 c.p.c. l'opponente stesso dichiara: “Ciò premesso deve precisarsi che i pagamenti sono stati eseguiti direttamente in favore del subappaltatore, su espressa delegazione e richiesta del direttore dei lavori, nominato nell'ambito dello stesso appalto, e senza che ciò potesse comportare autorizzazione al subappalto o l'insorgere di un nuovo e diverso rapporto contrattuale”.
8 L'opponente, dunque, ha apertamente riconosciuto che quei lavori concernenti l'impiantistica termo idro sanitaria – erano stati oggetto di subappalto dalla
IE alla ditta Taurone Antonio).
L'opponente ha, come sopra accennato, eccepito il pagamento di una somma sinanche superiore al pattuito (€.24.530,00 complessivi (IVA inclusa) e ciò in forza di pagamenti eseguiti con le seguenti modalità: a. fattura n.16 del
25/05/2015 di € 7.700,00 pagata con bonifico bancario del 01/06/2015 su c/c presso BC IO ST (iban it58f0843176380003001407887); b. fattura n.18 del 01/07/2015 di € 5.500,00 pagata con bonifico bancario del
31/07/2015 su c/c presso BC IO ST (iban it58f0843176380003001407887); c. fattura n.34 del 28/09/2015 di €
6.050,00 pagata con bonifico bancario del 29/09/2015 su c/c presso BC
IO ST (iban it58f0843176380003001407887); d. fattura n.44 del
02/11/2015 di € 2.750,00 pagata con bonifico bancario del 03/11/2015 su c/c presso BC IO ST (iban it58f0843176380003001407887) e. fattura n.06 del 01/03/2016 di € 2.750,00 pagata con bonifici bancari del -
01/04/2016, -29/04/2016, -27/05/2016, -29/06/2016, su c/c presso BC
IO ST (iban it58f0843176380003001407887) - per complessivi
€.24.750,00.
Appare non inconferente sottolineare che l'opponente evidenziava che la dichiarazione di conformità allegata dall'opposto e l'attestazione del direttore dei lavori, sono datate rispettivamente gennaio e marzo 2016, nel mentre la fattura azionata, a differenza di tutte le altre, è datata 20.02.2017, e, quindi, emessa dopo un anno dalla chiusura dei lavori.
La difesa dell'opponente, a ben vedere, dopo avere in sostanza riconosciuto il subappalto delle lavorazioni concernenti gli impianti idro termo sanitari, che assume integralmente pagati, paventa che la somma ulteriore richiesta in monitorio afferisca non già ai lavori di impiantistica subappaltati, ma a lavori ulteriori, mai contrattualizzati e richiesti.
Il CTU, ing. , concludeva, dopo attento esame degli atti, Persona_2 come segue: “La documentazione in atti e le informazioni acquisite evidenziano che parte convenuta (opposta) ha realizzato nel fabbricato di parte attrice (opponente) l'impianto termoidrosanitario e di climatizzazione invernale nelle modalità individuate sommariamente in descrizione
9 nell'elenco prezzi allegato ad un contratto d'appalto stipulato tra l'odierno opponente ed altra ditta, con alcune sostanziali variazioni, intervenute nel corso delle lavorazioni per motivi non specificati in atti, di cui si è ampiamente riferito nel presente elaborato.
In relazione agli importi stabiliti nel menzionato contratto d'appalto di riferimento nel presente giudizio e alle valutazioni tecnico economiche delle riferite variazioni, esposte nel dettaglio nella relazione, emerge che il costo delle opere realizzate dalla ditta per come innanzi individuate e CP_1 descritte, ammonta a € 18.100,00.
Per stabilire se gli impianti siano stati realizzati in conformità alle regole dell'arte è necessario avere contezza di quanto prevedeva il progetto posto alla base degli interventi realizzati, compresa tipologia di riferimento e caratteristiche delle singole componenti del sistema, che però non risulta allegato agli atti di causa. In relazione alle problematiche riferite in atti e alle materiali evidenze emerse nel corso dell'accesso sui luoghi, è possibile riferire che il costo per il rispristino dei vizi e dei difetti rilevati ammonta a €
3.087,03”.
Emerge, dunque, secondo le conclusioni condivisibili del c.t.u., (in quanto scevre da vizi di carattere metodologico e logico), che il costo delle opere realizzate dalla ditta Taurone è sinanche inferiore a quanto effettivamente corrisposto dal il quale ha comprovato il pagamento di tutte le fatture Pt_1
recanti in descrizione il riferimento ai lavori di impiantistica idro sanitaria.Peraltro, il c.t.u. non ha potuto stabilire la sussistenza dei lamentati vizi, tal ché non vi è affatto evidenza della lamentata non conformità alle regole dell'arte.
Deve escludersi, tanto sulla scorta della documentazione in atti che dalle risultanze della c.t.u. e delle prove orali, che residuino ragioni di credito della opposta nei confronti del in relazione agli impianti idro sanitari. Pt_1
E' emerso, poi, nel corso della istruttoria, che, oltre ai lavori originariamente appaltati alla IE e subappaltati in parte al (per l'idrosaniatria) e CP_1 al (per gli infissi), furono realizzati lavori edilizi esterni, Controparte_3
afferenti alla recinzione e pavimentazione esterna.
Con riguardo a tali lavori ulteriori, però, il Tribunale deve osservare che, in primo luogo, il vi ha fatto riferimento per la prima volta nella CP_1
10 seconda memoria istruttoria, articolando prova orale, non avendone fatto menzione antecedentemente e non avendo depositato la prima memoria istruttoria, deputata alle precisazioni assertive.
Va, poi, ulteriormente evidenziato che, quand'anche si accedesse alla tesi della effettiva esecuzione – dietro incarico del – di lavori extracontratto, Pt_1
gli stessi appaiono, nella loro precisa entità e descrizione, evanescenti, non essendovi riferimento a computo metrico, difettando una loro specifica elencazione: il che discende primariamente dalla circostanza che, in prima battuta, il ricorso per decreto ingiuntivo ricollegava la pretesa creditoria a tutt'altro, ovvero alla realizzazione dei lavori di realizzazione ed i impiantistica idro sanitaria.
Le dichiarazioni dei testi escussi, se in taluni punti lasciano emergere l'esecuzione di lavori extracontratto, non offrono elementi stabili e idonei a ritenere comprovato l'appalto ulteriore, ma, soprattutto, non consentono di delinearne con indispensabile chiarezza e certezza l'oggetto e l'entità, anche in relazione alla determinazione dell'eventuale compenso.
I testi e IE, peraltro, in ragione della loro qualità (direttore dei Tes_1 lavori l'uno e l.r.p.t. della ditta appaltatrice l'altro), devono essere ritenuti effettivamente portatori di un interesse rispetto all'esito della causa, in considerazione della contestata esistenza di vizi dell'opera nel suo complesso.
L'opposizione, dunque, appare pienamente fondata e va accolta con revoca del d.i. opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, stessa non si palesa fondata, non apparendo applicabile al caso in esame il disposto dell'art. 1492 c.c., in tema di vendita, versandosi in ipotesi di appalto.
Anche, peraltro, a ritenere il riferimento operato all'art. 1668, co. 1, vi è che, comunque, l'opera era stata accettata e sinanche pagata a mezzo bonifici e le fatture erano state incontestatamente utilizzate per avvantaggiarsi del beneficio fiscale conseguente.
Come noto, in materia di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; se, invece, l'opera sia stata positivamente
11 verificata, anche per facta concludentia , spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l' art. 1667
c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi (cfr. Tribunale , Piacenza , sez. I , 04/10/2023 , n.
562).
Vi è che, dunque, il nudo fatto della accettazione è elemento dirimente che il tribunale deve verificare per stabilire quale sia il regime probatorio ed il relativo riparto applicabile alla fattispecie: l'accettazione dell'opera senza riserve, invero, rende recessiva la questione della tardività eventuale della denuncia, che concerne la decadenza dalla garanzia per vizi denunciati tardivamente dalla loro scoperta e, dunque, i vizi occulti.
L'accettazione dell'opera, infatti, elide la possibilità stessa di denunciare vizi che fossero già visibili (quali si palesano tutti quelli lamentati con riferimento agli impianti sanitari (assenza di pozzetto, collocazione termoarredo, collocazione termostato).
Peraltro, l'opponente chiede la riduzione proporzionale con riferimento alla integralità dell'appalto, laddove la gran parte dei vizi lamentati concerne solo opere realizzate dalla IE UZ.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto in ragione della soccombenza.
Le spese di ctu vanno poste a definitivo carico della opposta.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/22, tenendo conto dei valori medi per tutte le voci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il d.i. 953/2018 emesso dal
Tribunale di Salerno il 29.03.2018
2) Rigetta la riconvenzionale spiegata dall'opponente;
3) Condanna l'opposta parte alla restituzione in favore dell'opponente della somma di €.7.294,13, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo, percepita in forza della ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa nel corso del giudizio;
12 1) effettivo, già corrisposta all'opposto
2) Condanna l'opposto al rimborso in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 185,52 per esborsi, €
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge;
3) Pone le spese di ctu a definitivo carico della opposta.
Salerno, 11.04.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 4765/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. 953/2018 emesso dal Tribunale di
Salerno il 29.03.2018
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gaetano Di
Sirio, con il quale elegge domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n.
58;
Opponente
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Controparte_1 alla via Doglie n. 7, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in
PI (Sa) alla via Doglie, 7 (CF: - P.I.: C.F._2
), rapp.to e difeso - in virtù di separata procura rilasciata su P.IVA_1
supporto cartaceo in atti, dall'avv. Gabriele Iuliano (c.f.: C.F._3
), nel cui studio elettivamente domicilia, in PI (Sa) alla via
[...]
XX Settembre n. 10;
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.09.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 28.03.2028 , titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, con sede in PI (Sa) ricorreva al
1 Tribunale di Salerno perché ingiungesse a il pagamento in Parte_1
proprio favore della somma “di € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) per i motivi di cui in premessa, oltre interessi legali di mora ex d. lgs 192/12 e successive mod. ed integ. dalla scadenza di ogni singolo credito e fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze di avvocato del presente giudizio monitorio da liquidarsi in relazione allo scaglione di valore in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come da allegata nota spese”.
Il ricorrente allegava che gli aveva commissionato l'esecuzione Parte_1 di lavori per la realizzazione dell'impiantistica termoidrosanitaria e di climatizzazione invernale presso il suo fabbricato sito in IO (Sa), località Ponte Barizzo, distinto in NCU del predetto Comune al foglio 4 part. 219 e 348 di proprietà del committente;
che il committente presenziava assiduamente allo svolgimento dei lavori, forniva istruzioni dettagliate, esprimeva pareri e giudizi;
che, pertanto i suddetti lavori, venivano eseguiti dal ricorrente così come indicato, richiesto e commissionato dal
[...]
per un valore complessivo di € 22.500,00, oltre IVA come per legge;
Pt_1
- che tuttavia, per i predetti lavori, il ricorrente aveva ricevuto unicamente n. 3 acconti a fronte dell'emissione delle fatture nn.: 16 del 25/05/2015; n.18 del
01/07/2015; n.34 del 28/09/2015; n.44 del 02/11/2015; n.6 del 01/03/2016, regolarmente ricevute e contabilizzate al committente nonché alla germana per un ammontare complessivo di € 17.500,00 oltre IVA. Pt_1
Assumeva, dunque, il ricorrente che, al netto degli acconti ricevuti, CP_1
vantava ancora un credito residuo di € 5.500,00 così come portato e
[...] specificato nell'allegata fattura n. 08 del 20/02/2017 trasmessa al Torre con nota del 23/02/2017 e regolarmente annotata nel registro IVA anno 2017 In accoglimento del predetto ricorso, il giudice designato del Tribunale di
Salerno emetteva il decreto in questa sede opposto.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, per spiegare Controparte_1 opposizione avverso il d.i. di cui all'epigrafe e sentire accolte le seguenti conclusioni: “1). In accoglimento della presente opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva della opposta;
2) in accoglimento della presente opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo perché
2 improcedibile, inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo, inesistente ed inefficace, rigettare la domanda proposta dalla opposta neri confronti del sig. dott. . e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_2 seconda alla prima;
3) In via riconvenzionale, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo perché improcedibile, inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo, inesistente ed inefficace, accertato il grave inadempimento ascrivile alla opposta, disporre la riduzione del prezzo della fornitura, dichiarare non dovuta la somma ingiunta e condannare la opposta a restituire in favore del dott. …la somma di € 8.000,00 o quella maggiore Parte_1
o minore, che verrà accertata in corso di causa a mezzo di c.t.u. che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese e competenze di procedura”.
L'opponente, in primo luogo, eccepiva la pretesa carenza dei presupposti per la emissione del decreto monitorio, il difetto di legittimazione attiva dell'opposto (avendo egli commissionato i lavori in questione – ricompresi in un più ampio contratto di appalto - alla . Parte_3
In subordine, per il caso di sussistenza del rapporto contrattuale, l'opposto precisava che nel contratto di appalto il costo dei lavori ammontava a complessivi € 152-110,00 oltre iva;
il committente aveva già corrisposto la maggiore somma complessiva di € 162.550,00 oltre iva;
nell'ambito del contratto il costo dei lavori idraulici e termoidraulici ammontava ad €
24.530,00 complessivi (iva inclusa).
Eccepiva l'opponente che tali lavori erano stati pagati con le seguenti modalità: a. fatture n. 16 del 25.05.2015 di € 7.700,00 pagata con bonifico bancario del 01.06.2015 su c/c presso BC IO ST;
b. fatture n. 18 del 01.07.2015 di € 5.500,00 pagata con bonifico bancario del 31.07.2015 su c/cv presso BC IO ST;
c. fattura n. 34 del 28.09.2015 di €
6.050,00 pagata con bonifico bancario del 29.09.2015 su c/c presso BC
IO ST: fattura n. 44 del 02.11.2015 dio € 2.750,.00 pagata con bonifico bancario del 03.11.2015 su c/c presso BC IO ST;
e. fattura n. 06 del 01.03.2016 di € 2.750,00 pagata con i bonifici bancari del
01.04.2016, 29.04.2016, 27.05.2016, 29.06.2016, su c/c presso BC IO
ST; il tutto per un totale di € 24.750,00.
3 Assumeva, dunque, l'opponente che la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente avesse ad oggetto lavorazioni non previste nel contratto, mai appaltate e mai autorizzate dal committente.
L'opposto, quindi, passava ad eccepire alcuni vizi dell'adempimento (ritardo nella consegna, vizi delle opere, peraltro prive di certificazioni concernenti l'impianto, vizi della rete di scarico delle acque reflue, realizzazione di rete idrica e di scarico delle acque reflue senza la predisposizione di un pozzetto intermedio collocato tra l'abitazione e la rete fognaria;
realizzazione di un bagno (e particolarmente del vano doccia) non a regola d'arte; collocazione dell'impianto di riscaldamento e termostato in prossimità delle aperture che dànno all'esterno).
Alla luce di tanto, l'opposto chiedeva che il Tribunale disponesse la riduzione del prezzo.
L'opponente, tanto premesso, articolava le conclusioni già sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui eccepiva la assoluta infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, ribadendo, in primo luogo, la assoluta idoneità della documentazione posta a base del monitorio ai fini della emissione del decreto.
Quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva del ricorrente,
l'opponente evidenziava che l'opponente da un lato riferisce di aver appaltato i lavori eseguiti presso il suo immobile sito in IO alla Località Ponte
Barizzo alla società IE Costruzioni s.r.l., ivi compresi quelli relativi alla realizzazione dell'impiantistica sanitaria, termoidraulica e di climatizzazione invernale, facendo così intendere di non conoscere il ricorrente, e dall'altro afferma di aver pagato al ricorrente per i lavori di Controparte_1
impiantistica termoidraulica e di climatizzazione invernale la complessiva somma di euro 24.750,00 a titolo di acconti, mediante il pagamento, appunto, delle fatture n. 16 del 25/05/2015 di € 7.700,00, n. 18 del 01/07/2015 di €
5.500,00, n. 34 del 28/09/2015 di € 6.050,00, n. 44 del 28/09/2015 di €
2.750,00 e n. 6 del 01/03/2016 di € 2.750,00.
Evidenziava ancora l'opposto che, peraltro, l'opponente aveva anche utilizzato le fatture da questi messe ai fini delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia finalizzata al risparmio energetico, ottenendo così il
4 50% di detrazione dalle imposte proprio per le spese effettuate ai fini della ristrutturazione, spese che per effetto del decreto legge n. 83/2012 sono state fortemente elevate nella misura del 50% in termini di percentuale di detrazione e fino ad euro 96.000,00 quale importo massimo di spesa ammissibile al beneficio, agevolazioni fiscali previste e disciplinate espressamente dall'articolo 16-bis del D.P.R. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e dall'art. 1 comma 349 della Legge 27 dicembre 2006
n.296.
Quanto ai lamentati vizi, l'opposto ne eccepiva la assoluta inesistenza, anche perché l'idoneità e la regolarità degli interventi eseguiti risulta certificata oltre che dalla documentazione in atti sopra richiamata, anche dall'ammissione al beneficio fiscale richiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e dell'art. 1, comma 349 della L. 296/06 sopra richiamati.
L'opposto, poi, eccepiva che, la circostanza che, comunque, i vizi non sussistessero, era, secondo l'opposto, ricavabile dal fatto che essi non erano mai stati contestati prima e, comunque, che, esso opponente, dopo l'esecuzione degli interventi eseguiti dall'opposta e gli ulteriori lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta IE Costruzioni s.r.l. ha abitato fin da subito l'immobile ristrutturato, segnatamente a far data dal mese di ottobre del
2015, ivi trasferendosi in uno al padre.
La contestazione dei vizi era, comunque, secondo l'opposto, da reputarsi tardiva, in quanto intervenuta solo con la notifica della opposizione a d.i.
L'opposto così concludeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non essendo la causa di facile e pronta soluzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione poiché palesemente infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre nel merito, rigettare la spiegata domanda riconvenzionale, poiché egualmente infondata in fatto e diritto;
- condannare l'opponente alla rifusione delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
5 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto monitorio, assegnati i termini ex art. 183, co6 c.p.c., depositate le memorie, ammessa e raccolta la prova ora,e disposta ed espletata la c.t.u., la causa perveniva, infine, alla udienza del
18.09.2024, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190
c.p.c.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di insussistenza degli elementi e requisiti per la emissione del decreto monitorio, risultando allegate al ricordo monitorio le fatture emesse dal ricorrente e l'estratto autentico delle scritture contabili.
D'altro canto, è ben noto che, quand'anche i requisiti per la emissione legittima del monitorio difettassero, il giudice della opposizione resterebbe investito della verifica di fondatezza della domanda in ogni caso articolata con il ricorso monitorio, senza che possa assumere rilievo assorbente la eventuale caducazione della ingiunzione emessa.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si
6 limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che il titolo (la commissione in appalto di lavori) è stato comprovato dalla ricorrente (appalto di lavori per la realizzazione dell'impiantistica termoidrosanitaria e di climatizzazione invernale presso il fabbricato sito in IO (Sa), località Ponte Barizzo, distinto in NCU del predetto Comune al foglio 4 part. 219 e 348 di proprietà del committente opposto).
L'esistenza del titolo deve ritenersi riconosciuta implicitamente dall'opponente, in quanto lo stesso, in citazione, dapprima recisamente negava l'esistenza di ogni rapporto contrattuale con la parte opposta, assumendo che i lavori in questione erano stati svolti dalla impresa IE UZ
(appaltatrice del più ampio appalto affidatole) e, di poi, eccepiva il pagamento delle prestazioni, il non tempestivo e corretto adempimento delle obbligazioni ed invocava la riduzione del prezzo – così spendendo argomenti di difesa incompatibili con la negazione in fatto della esistenza del titolo.
Sul punto, si richiama il contenuto della ordinanza ex art. 648 c.p.c., particolarmente in relazione alla impossibilità, per la parte, di graduare in fatto le proprie deduzioni, dovendo, piuttosto, la eventuale contestazione delle circostanze fattuali addotte dalla parte attrice essere inequivoca e potendo le domande in diritto essere proposte anche in relazione di subordine rispetto alle principali, pur sempre, però, nel quadro di un perimetro fattuale stabile.
Dovendosi, dunque, reputare provato il titolo nella sua esistenza, può altresì considerarsi provato il compenso pattuito, perché, avendo l'opponente eccepito il pagamento di una somma sinanche superiore al richiesto, essa ha
7 indirettamente riconosciuto che quella richiesta dalla opposta costituiva effettivamente il compenso pattuito per i lavori affidati.
In ossequio al criterio di riparto dell'onere della prova sopra richiamato, avendo l'opposto creditore dato evidenza del titolo ed allegato l'inadempimento della controparte alla obbligazione di pagamento del residuo del compenso pattuito, gravava sull'opponente debitore l'onere della prova di fatti modificativi, impeditivi, estintivi dell'altrui diritto.
Mette conto evidenziare, in proposito, che, quanto alla lamentata tardiva esecuzione dei lavori ed alla loro pretesa non conformità alla regola dell'arte, non vi sono evidenze di contestazioni per iscritto da parte dell'opponente antecedenti alla instaurazione del presente giudizio: peraltro, la stessa c.t.p. dell'arch. allegata alla citazione, risale solo al 2017. Per_1
Occorre, però, soffermarsi, di qui a breve, sulla eccepita tardività della stessa eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi, per tardività della contestazione dei vizi stessi, sollevata dalla difesa dell'opponente.
Occorre, altresì, evidenziare, che nel contratto di appalto lavori tra l'opponente e la IE UZ – prodotto dall'opponente - risultano effettivamente ricompresi lavori di rifacimento della impiantistica termo idro sanitari: si tratta, peraltro, di contratto in cui committente è anche
[...]
ed il documento è privo di data;
in esso si stabilisce che i lavori CP_2 sarebbero stati iniziati nell'ottobre del 2015 e sarebbero terminati a marzo
2015; esso non prevedeva la possibilità di subappalto a terzi, salvo autorizzazione.
Non può che evidenziarsi, ancora, che dall'esame della produzione dell'opponente stesso, si rinvengono fatture emesse dal nei confronti CP_1
di e EL e conseguenti bonifici disposti all'ordine di Parte_1
e EL in favore di (a definitiva Parte_1 Parte_1
confutazione della pretesa inesistenza del rapporto); nella prima memoria 183, co. 6 c.p.c. l'opponente stesso dichiara: “Ciò premesso deve precisarsi che i pagamenti sono stati eseguiti direttamente in favore del subappaltatore, su espressa delegazione e richiesta del direttore dei lavori, nominato nell'ambito dello stesso appalto, e senza che ciò potesse comportare autorizzazione al subappalto o l'insorgere di un nuovo e diverso rapporto contrattuale”.
8 L'opponente, dunque, ha apertamente riconosciuto che quei lavori concernenti l'impiantistica termo idro sanitaria – erano stati oggetto di subappalto dalla
IE alla ditta Taurone Antonio).
L'opponente ha, come sopra accennato, eccepito il pagamento di una somma sinanche superiore al pattuito (€.24.530,00 complessivi (IVA inclusa) e ciò in forza di pagamenti eseguiti con le seguenti modalità: a. fattura n.16 del
25/05/2015 di € 7.700,00 pagata con bonifico bancario del 01/06/2015 su c/c presso BC IO ST (iban it58f0843176380003001407887); b. fattura n.18 del 01/07/2015 di € 5.500,00 pagata con bonifico bancario del
31/07/2015 su c/c presso BC IO ST (iban it58f0843176380003001407887); c. fattura n.34 del 28/09/2015 di €
6.050,00 pagata con bonifico bancario del 29/09/2015 su c/c presso BC
IO ST (iban it58f0843176380003001407887); d. fattura n.44 del
02/11/2015 di € 2.750,00 pagata con bonifico bancario del 03/11/2015 su c/c presso BC IO ST (iban it58f0843176380003001407887) e. fattura n.06 del 01/03/2016 di € 2.750,00 pagata con bonifici bancari del -
01/04/2016, -29/04/2016, -27/05/2016, -29/06/2016, su c/c presso BC
IO ST (iban it58f0843176380003001407887) - per complessivi
€.24.750,00.
Appare non inconferente sottolineare che l'opponente evidenziava che la dichiarazione di conformità allegata dall'opposto e l'attestazione del direttore dei lavori, sono datate rispettivamente gennaio e marzo 2016, nel mentre la fattura azionata, a differenza di tutte le altre, è datata 20.02.2017, e, quindi, emessa dopo un anno dalla chiusura dei lavori.
La difesa dell'opponente, a ben vedere, dopo avere in sostanza riconosciuto il subappalto delle lavorazioni concernenti gli impianti idro termo sanitari, che assume integralmente pagati, paventa che la somma ulteriore richiesta in monitorio afferisca non già ai lavori di impiantistica subappaltati, ma a lavori ulteriori, mai contrattualizzati e richiesti.
Il CTU, ing. , concludeva, dopo attento esame degli atti, Persona_2 come segue: “La documentazione in atti e le informazioni acquisite evidenziano che parte convenuta (opposta) ha realizzato nel fabbricato di parte attrice (opponente) l'impianto termoidrosanitario e di climatizzazione invernale nelle modalità individuate sommariamente in descrizione
9 nell'elenco prezzi allegato ad un contratto d'appalto stipulato tra l'odierno opponente ed altra ditta, con alcune sostanziali variazioni, intervenute nel corso delle lavorazioni per motivi non specificati in atti, di cui si è ampiamente riferito nel presente elaborato.
In relazione agli importi stabiliti nel menzionato contratto d'appalto di riferimento nel presente giudizio e alle valutazioni tecnico economiche delle riferite variazioni, esposte nel dettaglio nella relazione, emerge che il costo delle opere realizzate dalla ditta per come innanzi individuate e CP_1 descritte, ammonta a € 18.100,00.
Per stabilire se gli impianti siano stati realizzati in conformità alle regole dell'arte è necessario avere contezza di quanto prevedeva il progetto posto alla base degli interventi realizzati, compresa tipologia di riferimento e caratteristiche delle singole componenti del sistema, che però non risulta allegato agli atti di causa. In relazione alle problematiche riferite in atti e alle materiali evidenze emerse nel corso dell'accesso sui luoghi, è possibile riferire che il costo per il rispristino dei vizi e dei difetti rilevati ammonta a €
3.087,03”.
Emerge, dunque, secondo le conclusioni condivisibili del c.t.u., (in quanto scevre da vizi di carattere metodologico e logico), che il costo delle opere realizzate dalla ditta Taurone è sinanche inferiore a quanto effettivamente corrisposto dal il quale ha comprovato il pagamento di tutte le fatture Pt_1
recanti in descrizione il riferimento ai lavori di impiantistica idro sanitaria.Peraltro, il c.t.u. non ha potuto stabilire la sussistenza dei lamentati vizi, tal ché non vi è affatto evidenza della lamentata non conformità alle regole dell'arte.
Deve escludersi, tanto sulla scorta della documentazione in atti che dalle risultanze della c.t.u. e delle prove orali, che residuino ragioni di credito della opposta nei confronti del in relazione agli impianti idro sanitari. Pt_1
E' emerso, poi, nel corso della istruttoria, che, oltre ai lavori originariamente appaltati alla IE e subappaltati in parte al (per l'idrosaniatria) e CP_1 al (per gli infissi), furono realizzati lavori edilizi esterni, Controparte_3
afferenti alla recinzione e pavimentazione esterna.
Con riguardo a tali lavori ulteriori, però, il Tribunale deve osservare che, in primo luogo, il vi ha fatto riferimento per la prima volta nella CP_1
10 seconda memoria istruttoria, articolando prova orale, non avendone fatto menzione antecedentemente e non avendo depositato la prima memoria istruttoria, deputata alle precisazioni assertive.
Va, poi, ulteriormente evidenziato che, quand'anche si accedesse alla tesi della effettiva esecuzione – dietro incarico del – di lavori extracontratto, Pt_1
gli stessi appaiono, nella loro precisa entità e descrizione, evanescenti, non essendovi riferimento a computo metrico, difettando una loro specifica elencazione: il che discende primariamente dalla circostanza che, in prima battuta, il ricorso per decreto ingiuntivo ricollegava la pretesa creditoria a tutt'altro, ovvero alla realizzazione dei lavori di realizzazione ed i impiantistica idro sanitaria.
Le dichiarazioni dei testi escussi, se in taluni punti lasciano emergere l'esecuzione di lavori extracontratto, non offrono elementi stabili e idonei a ritenere comprovato l'appalto ulteriore, ma, soprattutto, non consentono di delinearne con indispensabile chiarezza e certezza l'oggetto e l'entità, anche in relazione alla determinazione dell'eventuale compenso.
I testi e IE, peraltro, in ragione della loro qualità (direttore dei Tes_1 lavori l'uno e l.r.p.t. della ditta appaltatrice l'altro), devono essere ritenuti effettivamente portatori di un interesse rispetto all'esito della causa, in considerazione della contestata esistenza di vizi dell'opera nel suo complesso.
L'opposizione, dunque, appare pienamente fondata e va accolta con revoca del d.i. opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, stessa non si palesa fondata, non apparendo applicabile al caso in esame il disposto dell'art. 1492 c.c., in tema di vendita, versandosi in ipotesi di appalto.
Anche, peraltro, a ritenere il riferimento operato all'art. 1668, co. 1, vi è che, comunque, l'opera era stata accettata e sinanche pagata a mezzo bonifici e le fatture erano state incontestatamente utilizzate per avvantaggiarsi del beneficio fiscale conseguente.
Come noto, in materia di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; se, invece, l'opera sia stata positivamente
11 verificata, anche per facta concludentia , spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l' art. 1667
c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi (cfr. Tribunale , Piacenza , sez. I , 04/10/2023 , n.
562).
Vi è che, dunque, il nudo fatto della accettazione è elemento dirimente che il tribunale deve verificare per stabilire quale sia il regime probatorio ed il relativo riparto applicabile alla fattispecie: l'accettazione dell'opera senza riserve, invero, rende recessiva la questione della tardività eventuale della denuncia, che concerne la decadenza dalla garanzia per vizi denunciati tardivamente dalla loro scoperta e, dunque, i vizi occulti.
L'accettazione dell'opera, infatti, elide la possibilità stessa di denunciare vizi che fossero già visibili (quali si palesano tutti quelli lamentati con riferimento agli impianti sanitari (assenza di pozzetto, collocazione termoarredo, collocazione termostato).
Peraltro, l'opponente chiede la riduzione proporzionale con riferimento alla integralità dell'appalto, laddove la gran parte dei vizi lamentati concerne solo opere realizzate dalla IE UZ.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto in ragione della soccombenza.
Le spese di ctu vanno poste a definitivo carico della opposta.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del dm 147/22, tenendo conto dei valori medi per tutte le voci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il d.i. 953/2018 emesso dal
Tribunale di Salerno il 29.03.2018
2) Rigetta la riconvenzionale spiegata dall'opponente;
3) Condanna l'opposta parte alla restituzione in favore dell'opponente della somma di €.7.294,13, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo, percepita in forza della ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa nel corso del giudizio;
12 1) effettivo, già corrisposta all'opposto
2) Condanna l'opposto al rimborso in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 185,52 per esborsi, €
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge;
3) Pone le spese di ctu a definitivo carico della opposta.
Salerno, 11.04.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante
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