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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
(Depositata entro i termini di cui all'art 281 sex ult comma)
nella causa civile iscritta al n. 83/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Giuseppe M. Latella ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Affari Legali della stessa sito in via S. Anna 2° tronco Pal. Pt_2
opponente contro
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Benevento, al Viale San Lorenzo, n. 35, presso lo studio dell'avv.
Gianluca Rubbo (C.F. che la rappresenta e la difende, giusta mandato in C.F._1
calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta opposta
Motivi della Decisione
1. - l' spiegava opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 894/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il giorno 18.11.2022 per il
1 pagamento della somma di €. 28.143,50 - oltre interessi moratori come per legge e spese di lite –
relativi alla fornitura di carta e materiale di cancelleria come da contratti di fornitura n. 2987307 e n.
2998357 sottoscritti a seguito di procedure di gara sul mercato elettronico della PA.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva che due delle tre fatture azionate - precisamente la n. 02223-2022/EL dell'1.6.22 per € 11.252,50 e la n. 0305-2022/EL del 30.6.22 per €. 6.601, 50
erano state pagate con Ordinativo di pagamento n. 14052 del 6.9.22: mentre la terza, la n.0217-
2022/EL del 24.5.22 del 24.5.22 per €. 10.290,00, non era stata ammessa alla liquidazione poichè
Cont l' aveva attivato la clausola risolutiva, prevista nel contratto intercorso con l'opposta per la fornitura di carta in risme (CIG 9159573EBE) stipulato il 2.5.22 ad esito della procedura di gara su
MEPA per RDO 2987307 (All.4 del fascicolo telematico dell'opponente),per grave inadempimento dovuto a ritardo e vizi nella fornitura, formalmente e prontamente contestati. Tant'è che avendo denunciato il sinistro al fideiussore (AXA Assicurazioni spa) del fornitore, aveva anche ottenuto la liquidazione dell'indennizzo previsto in polizza pari ad euro 10.017,00.
Offriva prova documentale e ritenendo che la somma pretesa da non fosse dovuta CP_1
chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo. Con salvezza delle spese di lite
1.1 Si costituiva rilevando preliminarmente che le fatture n. Controparte_1
02223-2022/EL del 01.06.2022 e n. 0305-2022/EL del 30.06.2022 erano state pagate solo successivamente all'introduzione del procedimento monitorio, sicchè fossero dovuti gli interessi moratori dalla scadenza al saldo. Quanto alla contestazione sollevata dall'Ente sulla terza fattura,
precisava che il ritardo nella consegna della merce si era verificato per cause non imputabili ad essa e che i vizi della merce non erano stati provati. Dal suo canto aveva provato l'esistenza del contratto e dunque la fonte negoziale del credito sicché doveva ora il debitore provare il suo adempimento.
Concludeva per il rigetto e la conferma del decreto di cui chiedeva dichiararsi la provvisoria esecutività. Con vittoria delle spese da distrarsi.
2 1.2 - Il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione sul presupposto che andasse vagliata l'eccezione di inadempimento e dopo il deposito delle memorie ex art 183 cpc la causa, istruita su base documentale, è passata in decisione e delegata a questo fine.
2. – Tutto quanto sopra richiamato, l'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
2.1 - Va detto in via preliminare che il rapporto tra le parti, sottostante l'emissione delle fatture azionate in monitorio, è provato e non contestato.
E' altresì provato e non contestato il ritardo nella consegna della merce (oltre i cinque giorni solari previsti dall'art 3 comma 1 del capitolato tecnico ) relativa all'ordine di acquisto 2022/30100016 e documento di trasporto 416_2022/EL DDT (All.ti n.2 e n.3 del fascicolo dell'opponente) - vista la copiosa corrispondenza intervenuta, da cui si rileva che l'opposta non nega il ritardo sebbene tenti di giustificarlo (cfr mail opposta del 12.5.22 h. 9.29) adducendo cause di carattere generale/nazionale,
relative a scioperi e disagi nel contesto dei servizi di autotrasporto. E così è provata anche la fornitura parziale - che l'ufficio economato, nella persona del rag. segnala materialmente Parte_3
annotandolo di pugno sul DDT, quindi alla presenza ed in contraddittorio con chi consegnava per conto dell'opposta, tant'è che la fornitura viene integrata da sia pure non Controparte_1
completamente (cfr mail della società del 17 maggio 2022). Infine è anche provato, o deve ritenersi tale l'inesatto adempimento - dato dalla diversa grammatura della carta consegnata, inferiore a quella ordinata, che era fissata in in 80gr/mq - come ulteriormente contestato con mail del 25.5.22 dalla committente e recepito senza specifiche contestazioni dal fornitore nella mail del 26 maggio 2022 h.
17.53.
2.2 - Suggella poi il tutto, sotto il profilo probatorio, la circostanza - non di poco conto ai fini di una valutazione di carattere generale cui, nel giudizio ordinario che consegue ad una opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è tenuto al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo
Cont complesso (cfr tra le tante Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019) – che l' in ragione dell'inadempimento e disagio subiti (intesi a vario tiolo: ritardo, mancata consegna, vizi), abbia
3 attivato la polizza fideiussoria prodotta dal fornitore, ottenendo l'indennizzo previsto (cfr all.ti 6 e 7
del fascicolo attoreo). Circostanza che induce a ritenere che abbia sicuramente accertato CP_3
la ricorrenza dei presupposti legali e contrattuali per riconoscerlo, compresa la diversa grammatura della carta.
3. - Ebbene, date queste premesse, non c'è dubbio che dal punto di vista della committente, fatta applicazione della disciplina di contratto e di capitolato (tutti allegati), cui espressamente si richiama il RUP nel contestare i disservizi in cui è incorso il fornitore, dopo averlo diffidato a rispettare e recuperare i tempi di consegna e le quantità omesse e dopo avere constatato l'ulteriore ritardo e inadempimento, nonchè i vizi di parte della merce ricevuta;
dopo tutto ciò, legittimamenteannunci
(la risoluzione del rapporto e) l'intenzione di liquidare “i soli corrispettivi maturati a credito per le
quantità effettivamente consegnate, calcolati ai prezzi contrattuali, al netto della ritenuta a titolo di
penale pecuniaria di cui all'art. 15, comma, lett. a), del capitolato tecnica, maturata a debito in
ragione dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'ordine per ogni giorno di ritardo
Part nelle consegne rispetto al termine contrattuale di 5 giorni solari dall'ordine N. 2022/30100016
e rispetto al termine di 3 giorni solari dalla consegna del messaggio pec del 17 maggio 2022 (16:22).
Ciò perché la vicenda in esame ricade nell'alveo della disciplina di cui all'art. 1453 c.c. che così
dispone: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno.
3.1 - Peraltro, ciò di cui si discute nel presente giudizio è solo il diritto dell'opposta di avere saldata la fattura n. n.0217-2022/EL del 24.5.22 dell'importo di €. 10.290,00 (visto che le altre due sono state regolarmente pagate senza contestazioni) rispetto a cui, facendo applicazione dei criteri generali di ripartizione dell'onere della prova indicati dall'art. 2697 c.c, se può ritenersi adempiuto l'onere posto a suo carico di provare i fatti costitutivi della pretesa, deve però ritenersi altresì adempiuto l'onere incombente sull'opponente in qualità di convenuto sostanziale di provare i fatti estintivi, modificativi
4 o impeditivi del diritto vantato da Quantomeno nella misura in cui Controparte_4
l'opposta intende farli valere.
3.2 - L'opponente, infatti, non nega di dovere corrispondere un importo, come argomentato al punto
3) che precede, ma nega, in ragione dell'inadempimento in cui sarebbe incorso il fornitore, di dovere corrispondere quello di €. 10.290,00 portato dalla fattura appena sopra richiamata.
Ora, è noto che ai sensi di quanto prevede l'art 1460 cc: “
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive,
ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non
offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento
siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
In merito, Cassazione n. 23272/2022 afferma, ribadendo un principio ormai consolidato: "Il creditore
che agisce per …l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto modificativo;
ed eguale criterio di riparto
dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui come nella specie il debitore convenuto per
l'adempimento, …, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti
i ruoli delle parti in lite poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il
creditore agente è tenuto a dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione."
E', questo, un orientamento assolutamente pacifico che avrebbe preteso, nella fattispecie in esame,
che fornisse la prova del suo esatto adempimento. Invece, è incontestabile Controparte_1
perchè provato per tabulas (cfr corrispondenza mail tra le parti) che abbia riconosciuto il ritardo nella consegna, così come è incontestabile che non abbia offerto alcuna controprova alla contestazione di mancata consegna di 600 risme in meno di carta A4 e 60 di carta A3. Nè c'è contestazione dell'opposta sulla disciplina di cui al capitolato tecnico d'appalto a cui fa riferimento il committente per arrivare a risolvere il rapporto.
5 Ne consegue che il quadro istruttorio generale propende per far ritenere fondata la domanda dell
[...]
, che va dunque accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_5
4. - La revoca del decreto ingiuntivo non travolge tuttavia il diritto dell'opposta al minore importo cui fa riferimento anche l'ASP quando, riservandosi di liquidarlo nella misura effettivamente dovuta,
dice: “seguirà la liquidazione dei corrispettivi maturati a credito per le quantità effettivamente
consegnate, calcolati ai prezzi contrattuali, al netto della ritenuta a titolo di penale pecuniaria…”.
Sicchè è solo in questi termini che la pretesa creditoria dell'opposta può essere riconosciuta..
Ogni altra questione rimane ovviamente assorbita, compresa quella relativa ai vizi lamentati dall'opponente, atteso che se la circostanza ha potuto influire sulla decisione di risolvere il rapporto, non influisce tuttavia
Cont sull'importo che l' ritiene di dovere comunque corrispondere all'opposta, per la cui determinazione la minore grammatura della carta non è stata valorizzata (cfr mail del 24 e 26 maggio all. sub 5 del fascicolo opponente).
5. – Definito così il giudizio e stante la reciproca soccombenza delle parti;
tenuto conto altresì che è
CCont stato il comportamento del fornitore a dare luogo all'intera vicenda - poiché diversamente avrebbe pagato la fattura in questione come aveva già fatto con le altre due, entro un termine fisiologicamente congruo per una PA;
tenuto altresì conto dell'attività concretamente svolta e della sostanziale ripetitività delle difese di parte opposta, si ritiene giusto fare riferimento anche ai parametri minimi e applicare la compensazione del 50%, con onere a carico del debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Luisa Sorrenti, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 894/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il giorno 18.11.2022.
6 2. Ridetermina il credito dell'opposta nascente dalla fattura n. Controparte_1
n.0217-2022/EL del 24.5.22 del 24.5.22 (di €. 10.290,00) nella minor somma dovuta per le quantità effettivamente consegnate, detratto altresì l'importo calcolato a titolo di penale pecuniaria, come previsto nel capitolato tecnico disciplinante lo specifico rapporto, in ragione del ritardo maturato nella consegna;
per l'effetto condanna l' al Controparte_5
relativo pagamento, oltre interessi commerciali a decorrere dalla presente pronuncia ( essendo questo il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum- Cass n. 6012/2020)
fino al soddisfo.
3. Condanna l , in persona del suo legale rappresentante p.t. al rimborso Controparte_5
delle spese di causa in favore di liquidandole in €. 4.200,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario e cap e Iva se dovuti.
4. Compensa per metà detta liquidazione e la distrae in favore dell'avv. Gianluca Rubbo.
Così deciso in Reggio Calabria, l'11.6.2025
Il Got
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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