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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 25-1/2025 r.g. p.u. promosso da:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo di Grazia (C.F. ) e dall'Avv. Stab. C.F._1
presso il cui studio, in Aversa (CE), alla via Orazio, n. 2, sono elettivamente CP_1 domiciliati in forza di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di c.f. e p. iva ); Controparte_2 P.IVA_1
-resistente contumace- MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 18/02/2025 da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di
[...] Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza ex art. 41 CCII dinanzi al Giudice relatore e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adìto ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII, atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Roseto degli Abruzzi (TE), da oltre un anno dalla data di deposito del ricorso;
rilevato che i ricorrenti vantano nei confronti della resistente un credito di lavoro in forza di tre distinte diffide accertative dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo divenute esecutive ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. lgs n. 124/2004, come da relative comunicazioni dell'Ispettorato predetto, crediti successivamente precettati, rispettivamente, per € 3.668,25 oltre spese quanto a
[...]
, per € 3.884,92 oltre spese quanto a e Parte_1 Parte_2 per € 1.780,41 oltre spese quanto a;
Parte_3 ritenuto, pertanto, che sussista in capo a tutti i ricorrenti la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito complessivamente fatto valere dei ricorrenti ed alla esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, quest'ultima pari ad euro 287.885,36 (al netto dell'importo sospeso, nella specie pari a 0,00) al 13/03/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in data 14/03/2025);
1
considerato che
la resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “l'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi natura ed entità, per conto proprio o per conto di terzi” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza dinanzi al Giudice relatore, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuto che
la resistente, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai seguenti elementi sintomatici: inadempimento dei debiti in essere nei confronti dei ricorrenti;
inadempimento dei debiti in essere nei confronti dei creditori istituzionali per la complessiva somma di euro 287.885,36, di cui € 211.905,93 (alla data dell'11/03/2025) nei confronti dell'INPS (cfr. attestazione di Agenzia delle Entrate Riscossione sopra citata e attestazione INPS depositata in data 14/03/2025); mancato deposito dei bilanci dalla costituzione della società in data 11/12/2018 fino alla data odierna (cfr. visura camerale storica in atti); irreperibilità presso la sede legale in sede di notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento ed in sede di accesso dell'Ufficiale Giudiziario incaricato di eseguire i pignoramenti mobiliari su impulso dei ricorrenti e;
esito negativo dei predetti Parte_2 Parte_3 pignoramenti mobiliari;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di n persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); Controparte_2 P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del Controparte_2 l.r.p.t. (c.f. e p.iva , con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), via Gramsci, n. 2; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina il Dott. Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026 alle ore 11:45 per procedere all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 15/12/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 25-1/2025 r.g. p.u. promosso da:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo di Grazia (C.F. ) e dall'Avv. Stab. C.F._1
presso il cui studio, in Aversa (CE), alla via Orazio, n. 2, sono elettivamente CP_1 domiciliati in forza di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di c.f. e p. iva ); Controparte_2 P.IVA_1
-resistente contumace- MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 18/02/2025 da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di
[...] Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza ex art. 41 CCII dinanzi al Giudice relatore e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adìto ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII, atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Roseto degli Abruzzi (TE), da oltre un anno dalla data di deposito del ricorso;
rilevato che i ricorrenti vantano nei confronti della resistente un credito di lavoro in forza di tre distinte diffide accertative dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo divenute esecutive ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. lgs n. 124/2004, come da relative comunicazioni dell'Ispettorato predetto, crediti successivamente precettati, rispettivamente, per € 3.668,25 oltre spese quanto a
[...]
, per € 3.884,92 oltre spese quanto a e Parte_1 Parte_2 per € 1.780,41 oltre spese quanto a;
Parte_3 ritenuto, pertanto, che sussista in capo a tutti i ricorrenti la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito complessivamente fatto valere dei ricorrenti ed alla esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, quest'ultima pari ad euro 287.885,36 (al netto dell'importo sospeso, nella specie pari a 0,00) al 13/03/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in data 14/03/2025);
1
considerato che
la resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “l'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi natura ed entità, per conto proprio o per conto di terzi” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza dinanzi al Giudice relatore, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuto che
la resistente, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai seguenti elementi sintomatici: inadempimento dei debiti in essere nei confronti dei ricorrenti;
inadempimento dei debiti in essere nei confronti dei creditori istituzionali per la complessiva somma di euro 287.885,36, di cui € 211.905,93 (alla data dell'11/03/2025) nei confronti dell'INPS (cfr. attestazione di Agenzia delle Entrate Riscossione sopra citata e attestazione INPS depositata in data 14/03/2025); mancato deposito dei bilanci dalla costituzione della società in data 11/12/2018 fino alla data odierna (cfr. visura camerale storica in atti); irreperibilità presso la sede legale in sede di notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento ed in sede di accesso dell'Ufficiale Giudiziario incaricato di eseguire i pignoramenti mobiliari su impulso dei ricorrenti e;
esito negativo dei predetti Parte_2 Parte_3 pignoramenti mobiliari;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di n persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); Controparte_2 P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del Controparte_2 l.r.p.t. (c.f. e p.iva , con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), via Gramsci, n. 2; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina il Dott. Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026 alle ore 11:45 per procedere all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 15/12/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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