Articolo 357 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 356Articolo 358
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 357.
(Presegnalamento e posizione
del segnale mobile di pericolo)
1. Tutti i veicoli indicati ((dall'articolo 162, comma 1,)) del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati ((...)) quando si verifichino le seguenti circostanze:
a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo;
b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso.
2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1 ((...)) e' imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione piu' idonea per essere avvistato.
3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.
4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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