Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Gianna Maria Zannella Presidente dr. Benedetta Thellung de Courtelary consigliere relatore dr. Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4360 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore Sig. con l'Avvocato Roberto Parte_2
Angeloni, PARTE APPELLANTE E
(C.F.: e CP_1 C.F._1
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 con l'avvocato Sebastiano LEFEVRE e l'avvocato Stefania FIDOTTI,
PARTI APPELLATE OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 24154/2018 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XI civile, pubblicata in data 17.12.2018 in materia di appalto – opposizione a decreto ingiuntivo. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1
hanno proposto opposizione al decreto Controparte_2 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 18961/2015, con il
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contestando la sussistenza della pretesa creditoria, in ragione
[...] della mancanza di prova del credito e della non esigibilità dello stesso, rilevando altresì che i lavori appaltati non erano stati completati e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via istruttoria, è stato altresì richiesto volersi esperire una CTU;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio contestando tutte le eccezioni Parte_1
e deduzioni di controparte e chiedendo, previo accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza dello stesso, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- il Tribunale, previo rigetto dell'istanza di ammissione della CTU, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 12 luglio 2018, previa concessione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «I) Revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 5.700,00, oltre IVA, nonché interessi legali dalla domanda e sino al saldo;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.»
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione
“Occorre in primo luogo rilevare, in riferimento all'avanzata eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza ex art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, che, nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte opponente, nella propria prospettazione, dopo aver richiamato il contratto intervenuto fra le parti e le condizioni ivi pattuite in tema di pagamento del compenso, ha contestato la pretesa di controparte in relazione alla sussistenza di idonei elementi di prova in ordine all'esecuzione e all'entità dei lavori oggetto di causa, nonché, sempre in relazione alla pretesa di pagamento azionata, in riferimento alla mancata emissione dei SAL e alla effettiva ultimazione delle opere concordate.
Inoltre, parte opponente ha, sia pure genericamente, contestato la corretta esecuzione dei lavori oggetto di accordo. Ne discende, proprio tenuto conto dell'illustrato contenuto dell'atto di citazione, come l'avanzata eccezione di nullità non debba essere accolta, avuto riguardo, per come chiarito, al riferimento operato al contratto intervenuto fra
2 le parti e alle allegazioni difensive in tema di mancata prova del credito azionato
e corretta, e completa, esecuzione dei lavori.
- sull'onere probatorio facente capo alla creditrice posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria
ciò, si deve evidenziare che, a fondamento dell'azione proposta Pt_3 in sede monitoria, la ha posto, in primo luogo, il Parte_1 contratto d'appalto intervenuto con gli opponenti in data 28 gennaio 2011, il preventivo dei lavori da svolgere in data 22 dicembre 2010, nonché la copia delle scritture contabili riguardanti proprio il credito azionato. Il contratto d'appalto in data 28 gennaio 2011, per come emergente dalla documentazione in atti, risulta avere ad oggetto l'esecuzione dei lavori per il completamento esterno di un edificio unifamiliare da realizzarsi a Fiano Romano;
nell'accordo vengono indicati tutti i lavori da eseguire nonché l'importo complessivo dovuto, pari ad euro 52.000,00, oltre IVA, da corrispondersi a scadenze predeterminate.
La pretesa azionata in sede monitoria, per come chiarito da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, risulta riguardare la cifra di euro 10.000,00, oltre IVA, riguardante i lavori eseguiti entro il 15 maggio 2011, nonché quella di euro 6.800,00, oltre IVA, prevista quale importo da corrispondersi a lavori ultimati.
Ora, alla luce della documentazione prodotta, in riferimento anche alle fotografie dei luoghi depositate, del tutto generiche risultano essere le contestazioni di parte opponente in relazione alla richiesta cifra di euro
10.000,00, oltre IVA, dovuta, come da accordi, per i lavori svolti entro il 15 maggio 2011, somma che peraltro costituiva l'ultima rata da corrispondersi, prima di quella prevista “a lavori ultimati”. Ne discende, proprio tenuto conto degli elementi tempestivamente introdotti nel presente giudizio, come il detto importo debba essere riconosciuto in favore dell'opposta, e ciò anche tenuto conto che, per come dedotto dalla stessa le somme azionate in sede monitoria Parte_1 risultavano corrispondere, per come già chiarito, agli ultimi due pagamenti dovuti e non ancora effettuati da parte degli opponenti.
In ordine invece alla cifra di euro 6.800,00, oltre IVA, richiesta quale somma dovuta, nel contratto, “a lavori ultimati”, a fronte della contestazione dell'opponente in ordine alla mancata conclusione dei lavori contrattualmente previsti, non sono stati introdotti nella presente sede, da parte dell'opposta e su cui ricadeva il relativo onere probatorio, idonei e specifici elementi al fine di ritenere come effettivamente portata a termine l'esecuzione delle opere per come prevista nell'accordo. Sul punto, occorre evidenziare come le fotografie prodotte non risultano idonee, ex se, a dimostrare la completa esecuzione delle opere, e quindi la dovutezza della cifra richiesta in relazione all'effettiva ultimazione dei lavori, evidenziandosi ulteriormente, in relazione alle deduzioni svolte dall'opposta, come nessuna prova sia stata introdotta in relazione al formulato invito dell'appaltatore al committente, ai fini della verifica dell'opera ex art. 1665 c.c. Né in ogni caso devono essere condivise le censure riguardanti i vizi dei lavori svolti, per come formulate da parte opponente, tenuto conto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, della genericità delle stesse.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 5.700,00, oltre IVA, corrispondente alla differenza fra la cifra di euro 10.000,00, per i lavori
3 svolti entro il 15 maggio 2011 e quella di euro 4.300,00, già corrisposta dai committenti per come dedotto dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo.”
- sulla decisione sulle spese
“Le spese di lite, tenuto conto del complessivo esito della lite e della parziale soccombenza di entrambe le parti, vengono interamente compensate”.
§ 4. — Ha proposto appello Parte_1
ed ha così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte
[...]
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma n. 24154/2018, NRG 69148/2015, Repert. n. 26990/2018, pubblicata il 17/12/2018 e non notificata
- Accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'opera da parte dei committenti, il mancato rispetto dell'onere probatorio facente loro capo e la conseguente esistenza dell'obbligazione, in capo ai committenti stessi, al pagamento dell'intero prezzo dovuto e, per l'effetto: a) Condannare i Sigg.ri e CP_1 Controparte_2 committenti ed odierni appellati, al pagamento dell'ulteriore somma di € 6.800,00 oltre Iva dovuta “a lavori ultimati”. b) Condannare i Sigg.ri e CP_1 Controparte_2 al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.300,00 oltre Iva quale somma differenziale tra la somma di € 10.000,00 oltre Iva dovuta per i lavori eseguiti entro il 15/05/2011e quella di € 5.700,00 oltre Iva riconosciuta per la stessa causale in capo alla in forza Pt_1 della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
e costituiti in data 20 CP_1 Controparte_2 marzo 2025, hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 24 marzo 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 16.01.2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Violazione dell'art. 1665 cod. civ., co. 4, c.p.c.: accettazione tacita dell'opera
4 Con la prima parte del primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha omesso di considerare il comportamento concludente tenuto dai committenti, in violazione dell'art. 1665 comma 4 c.c. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe errato laddove non ha accertato l'intervenuta tacita accettazione dell'opera da parte dei committenti, con il conseguente sorgere dell'obbligo di pagamento del prezzo, da dedursi in via presuntiva dal fatto che le prime contestazioni relative ai lavori sono state mosse nel 2015 - a distanza di quattro anni rispetto all'ultimazione dei lavori avvenuta nel 2011 - e che il direttore tecnico dei lavori di fiducia, OM. non ha mai rilevato vizi CP_3 dell'opera nonostante la sua presenza quotidiana in cantiere. Di conseguenza, sostiene l'appellante che dai suddetti dati dovrebbe evincersi l'accettazione senza riserve dell'opera da parte dei committenti, con il conseguente obbligo di pagamento del prezzo pattuito.
- Violazione dell'art. 2697 cod. civ.: accettazione tacita e riparto dell'onere probatorio Con la seconda parte del primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui, posto che vi sarebbe stata la tacita accettazione dell'opera da parte dei committenti, non avrebbe rilevato la violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto l'accettazione modifica il riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti, comportando la necessità che l'eccezione di inadempimento sollevata debba essere sostenuta da adeguati elementi probatori quanto ai vizi dell'opera denunciati nonché al mancato completamento della stessa.
Invero, a detta di parte appellante, nessun elemento probatorio in tema sarebbe stato fornito dagli stessi committenti.
- Erronea e parziale valutazione del complessivo materiale istruttorio Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che la produzione fotografica prodotta non sia sufficiente ex se a comprovare la completa esecuzione dell'opera. Invero, sostiene l'appellante che la documentazione allegata debba essere valutata anche alla luce del complessivo quadro probatorio derivante del giudizio di primo grado, caratterizzato dalla totale carenza probatoria di controparte e dalla genericità delle contestazioni avanzate. A ben vedere, tali produzioni fotografiche comproverebbero la realizzazione di tutti i lavori di cui al capitolato, nonché di
5 ulteriori lavori extra-contrattuali, la cui esecuzione non è mai stata posta in discussione dai committenti.
- Errata ricostruzione fattuale operata dal Giudice di prime cure Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui sarebbe caduto in errore quanto alla ricostruzione del quadro fattuale, laddove avrebbe accertato il diritto creditorio per la somma di € 10.000,00, scomputando l'importo già corrisposto di €4.300,00, così come dedotto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. In realtà, in sede monitoria l'opponente aveva domandato l'ingiunzione al pagamento di €16.300,00, al netto dei €4.300,00, già decurtati dall'importo inizialmente dovuto (corrispondente a
€20.600,00, comprensivo di IVA). La correttezza di tale importo emergerebbe anche dal fatto che gli stessi opponenti non hanno mai avanzato alcuna contestazione in ordine al quantum.
§ 5. — L'appello è fondato. I primi due motivi, fondati sull'avvenuta accettazione tacita dell'opera da parte dei committenti, vanno accolti. Quanto all'accettazione tacita, va in primo luogo ricordato che, in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa (Cass. n. 1576 del 22/01/2025). Peraltro, il disposto di cui al 4° comma dell'art. 1665 c.c., secondo il quale “Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorchè non si sia proceduto alla verifica” non è stato correttamente applicato da primo giudice.
Ed invero, del tutto immotivatamente il Tribunale ha fatto applicazione della menzionata regola quanto alla somma dovuta per il SAL relativo ai lavori eseguiti entro il 15.05.2011, pari ad €
10.000 + iva, e non ha invece applicato lo stesso principio quanto al saldo previsto all'ultimazione dei lavori, pari ad € 6.800, sul rilievo che le fotografie prodotte dall'opposta non sarebbero idonee a documentare l'ultimazione dei lavori. In proposito, occorre ricordare quanto ritenuto dalla la S.C. in relazione al citato art. 1665 comma IV c.c.: “Come è noto, occorre distinguere tra atto di «consegna» e atto di «accettazione» dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a
6 disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. 21 giugno 2013, n. 15711; Cass. 17 giugno 2004, n. 11349; Cass. 12 maggio 2003, n.
7260). L'art. 1665 c.c., poi, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce, poi, una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” Cass. n. 19019 del 31/07/2017. Orbene, nel caso in questione, la consegna dei lavori è avvenuta nell'anno 2011, senza prova di contestazioni circa l'incompletezza delle opere o, addirittura, di vizi delle stesse da parte dei committenti, i quali hanno eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice sotto i menzionati profili solo con l'opposizione al decreto ingiuntivo che ha dato origine al presente giudizio. Non emergono elementi fattuali idonei a vincere la presunzione dell'accettazione dell'opera derivante dalla consegna senza riserve, di cui alla previsione normativa indicata, e, soprattutto, non vi è alcuna ragione per distinguere tra le opere da completarsi entro il 15.05.2011 e l'ultimazione dei lavori. Da un lato, infatti, l'unico elemento fattuale che risulta è il mancato pagamento dell'ultimo SAL e del saldo da parte dei committenti;
tuttavia, in assenza di riserve formulate da questi ultimi alla data della consegna dell'opera, non può certo trarsi da detta condotta un argomento idoneo a superare la presunzione di accettazione stabilita dell'art. 1665 comma VI c.c. Invero, neppure la mancata emissione dell'ultimo SAL da parte del D.L. a seguito del quale doveva eseguirsi il pagamento dell'ultimo acconto di euro 10.000,00 vale a superare l'indicata presunzione, in assenza di deduzione e di prova che la mancata emissione del SAL da parte del D.L. sia dipesa dal rilevato inadempimento dell'appaltatrice nell'esecuzione dell'opera.
7 Per altro verso, il riferimento all'inidoneità della documentazione fotografica a comprovare la completezza dei lavori eseguiti dall'odierna appellante risulta del tutto superfluo, atteso che, in applicazione della regola di cui all'art. 1665 comma IV c.c., la consegna dell'opera senza la formulazione di riserve da parte del committenti fa presumere l'avvenuta accettazione dei lavori, di talché erano appunto i committenti a dover vincere la presunzione, provando che le opere consegnate erano incomplete.
In sostanza, la documentazione fotografica prodotta dall'appaltatrice, era da ritenersi superflua in relazione al riparto dell'onere della prova tra le parti in causa. Né d'altra parte può rimproverarsi all'odierna parte appellante di non aver chiesto la verifica delle opere realizzate. Invero, la previsione di cui all'art. 1665 comma IV c.c., costituente una indubbia agevolazione per l'imprenditore che abbia realizzato un'opera in forza di un contratto di appalto, consente alle parti di non procedere alla verifica, con la conseguenza che la consegna dell'opera al committente senza riserve da parte quest'ultimo fa presumere l'accettazione. Il terzo motivo va accolto. Invero risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo che l'acconto di euro 4.300,00 era già stato scomputato dalla somma ancora dovuta ed oggetto dell'ingiunzione di pagamento. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e CP_1 Controparte_2 va respinta.
Per effetto della riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado vanno diversamente regolate e vanno poste a carico degli opponenti, rimasti soccombenti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi delle tariffe vigenti alla data della sentenza di cui al D.M. n. 55/2014, nella misura di euro 4.835 oltre a spese generali, IVA e CPA.
§ 6. — Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellati. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1
e contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_2
8 Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e CP_1
e condanna i predetti opponenti al rimborso Controparte_2 delle spese del giudizio di primo grado in favore di
[...]
, liquidate nella misura di euro Parte_1
4.835 oltre a spese generali, IVA e CPA;
2. — condanna gli appellati al rimborso in favore dell'appellante delle spese del presente grado di appello, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 24 marzo 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
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