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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1288/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1288/2023, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1 nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] il [...], rappresentata Parte_2 dai genitori nato in [...] il [...], e Controparte_5 CP_6
nata in [...] il [...];
[...] Parte_2 CP_7 nato in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte_9
nato in [...] il [...], e CP_5 Controparte_8 [...]
, nata in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Controparte_11
nato in [...] il [...]; Controparte_12
nata in [...] il [...]; Controparte_13 con il patrocinio dell'avv. Antonella CASTELLONE;
RICORRENTI contro
; Controparte_14 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede; INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA (ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 2.2.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza
Pag. 1 di 7 italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_1
, nata a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
[...]
In data 1.5.1873 a AG LO (CR) nasceva figlia di e Persona_1 Persona_2 di (v. all. 2). Emigrata in IL (senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana o Persona_3 rinunciare alla cittadinanza italiana: v. all. 3), ella generava, unitamente al coniuge il Persona_4
9.2.1897 (v. all. 4). In data 17.9.1919 costui sposava (v. Persona_5 Persona_6 all. 5), con cui generava il 14.7.1924 (v. all. 6). In data 9.1.1954 costei sposava Controparte_15
(v. all. 7), con il quale procreava tre figli: il 13.4.1955 Controparte_11 [...]
(v. all. 8), il 25.2.1957 (v. all. 9) e il Controparte_3 Parte_1
27.5.1960 (v. all. 10). In data 8.1.1981 Controparte_11 [...] sposava la quale passava a chiamarsi Controparte_3 Per_7 CP_16 [...]
(v. all. 11), con la quale generava il 19.1.1982 v. all. CP_4 Controparte_8
12) e il 6.7.1984 (v. all. 13). In data 18.10.2011 Controparte_5 [...] sposava (v. all. 14), con cui generava il CP_8 Controparte_10
27.7.2015 (v. all. 15). In data 2.9.2010 Controparte_9 Controparte_5 sposava (v. all. 16), procreando il 26.5.2014
[...] Persona_8 [...]
(v. all. 17). In data 25.10.1989 Parte_2 [...] sposava (v. all. 18), con la quale generava il 17.10.1996 Parte_1 Persona_9
(v. all. 19) e il 17.2.2000 Controparte_1 CP_1
(v. all. 20). In data 8.7.1991 Controparte_2 Controparte_11 sposava (v. all. 21), con la quale generava il 25.7.1993 Persona_10 [...]
(v. all. 22) e il 27.9.1995 (v. all. 23). CP_12 CP_12 Controparte_13
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_14
7.3.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 9.2.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Dopo un primo rinvio ex art. 309 c.p.c. e un altro rinvio per consentire a parte ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a parte resistente (in allora non costituitasi in giudizio), il Giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti in data 13.3.2025, disponendo la sua sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Lo stesso giorno parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Pag. 2 di 7 Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_3 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio UE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili,
Pag. 3 di 7 cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del IL, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in IL al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in IL alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti Parte_1 Parte_4
Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_5 Parte_2 Controparte_8
[...] Controparte_9 Parte_5 [...]
e – mediante i documenti prodotti, CP_12 Controparte_13
Pag. 4 di 7 debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'ava e, con il certificato negativo di naturalizzazione, che ella non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_14 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, la domanda presentata da tali ricorrenti merita accoglimento.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
4. La ricorrente pur deducendo l'intervenuto acquisto automatico della Controparte_4 cittadinanza iure sanguinis, ha viceversa allegato non già la sua discendenza da Persona_1 bensì l'avvenuto matrimonio in data 8.1.1981 con soggetto Controparte_3 che ha chiesto a sua volta in questa sede l'accertamento della sua cittadinanza italiana.
La sua domanda di accertamento dello status civitatis per discendenza deve, pertanto, essere respinta.
Peraltro, quand'anche si volesse riqualificare il petitum della predetta ricorrente in termini di richiesta di accertamento dell'acquisto automatico della cittadinanza italiana iuris communicatione ai sensi dell'art. 10, comma 2, l. 13 giugno 1912, n. 555 (avendo ella sposato un cittadino italiano per nascita e discendenza in data 8.1.1981, ovverosia prima dell'entrata in vigore della l. 21 aprile 1983, n. 123), il ricorso sarebbe improcedibile.
Come si è detto poc'anzi, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a causa della notoria situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in IL (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), peraltro allegata e specificamente dimostrata da parte ricorrente nel contesto del presente giudizio.
Tale orientamento, a cui questo Giudice aderisce, ritiene che i tempi di risposta dei siano Parte_6 attualmente irragionevoli e contraddicano il disposto dell'art. 3 d.P.R 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
Lo status civitatis rivendicato da sarebbe stato, però, acquisito non già iure CP_5 Controparte_4 sanguinis, sibbene iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983. Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la
Pag. 5 di 7 domanda per legge va previamente proposta alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Depone a favore di tale interpretazione una lettura sistematica della normativa. Ed infatti, va rilevato che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si aggiunga l'ovvia circostanza che, fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento Controparte_3 costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza – non può dirsi definitivamente accertato.
Si segnala, in ogni caso, che – in virtù della sopra citata disposizione di cui all'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio celebrato prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983 spetterebbe al Tribunale di Roma.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, della sostanziale non opposizione del resistente e dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle rispettive domande, dichiara che:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1 nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] il [...]; Parte_2 Parte_2 nato in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Controparte_11
nato in [...] il [...]; Controparte_12
nata in [...] il [...]; Controparte_13
generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
rigetta la domanda presentata da nata in [...] il [...]; Controparte_4
Pag. 6 di 7 ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_14 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, l'11 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
Pag. 7 di 7