CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in materia di lavoro iscritte ai nn. 40 e 44 del Ruolo 2024, promos-
se in questa sede di appello con ricorsi depositati il 19 e 29/4/2024
da
(P.Iva. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa
[...] Parte_2
dall'Avv.Lorenzo Locatelli in forza di mandato trasmesso per via telematica unita-
mente al ricorso d'appello
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Valter IG in forza di mandato del 20/5/2024, trasmesso per via telematica, uni-
tamente alla memoria difensiva di costituzione in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
e
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv.Ro- Controparte_2 P.IVA_2
meo Bianchin in forza della procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente alla memoria difensiva di costituzione in primo grado, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
e da
(C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_2 P.IVA_2
sig. , rappresentata e difesa dall'Avv.Romeo Bianchin in forza della Parte_3
procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente alla memoria difensiva di costituzione in primo grado, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Valter IG in forza di mandato del 23/7/2024, trasmesso per via telematica, uni-
tamente alla memoria difensiva di costituzione in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
e
(P.Iva. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa
[...] Parte_2
dall'Avv.Lorenzo Locatelli in forza di mandato sottoscritto digitalmente e trasmesso per via telematica unitamente alla memoria di costituzione e risposta in appello
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.173/2023 del Tribunale
di Pordenone - risarcimento danni da infortunio sul lavoro.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 9/1/2025.
Conclusioni
Nel procedimento n.40/2024:
Per : NEL MERITO IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE: in accoglimento Pt_1
dei motivi del presente gravame e in riforma della sentenza del Tribunale di Porde-
Pag.2 none, Sezione del Lavoro, Giudice dott. Angelo Riccio Cobucci, n. 173/2023 deposi-
tata il 7 dicembre 2023 nella causa n. 173/2021 R.G., accogliersi le domande tutte come proposte da Parte_4
[.. ; conseguentemente, si chiede che il signor venga condannato alla re- CP_1
stituzione di tutte le somme che Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Gene- rale per l'Italia per conto di abbia nel frattempo provveduto ad ero- Controparte_2
gare nelle more del giudizio;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competen-
ze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione.
Per 1) rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando CP_1
la decisione di primo grado anche con diversa motivazione. 2) in via subordinata, si ripropongono le domande già proposte nel primo grado: Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in persona del suo legale rappresentan- CP_2
te pro tempore, per la violazione di cui all'art. 2087 codice civile;
nonché accertare e dichiarare la responsabilità della società in via extracontrattuale, per la violazione della normativa specifica (artt. 17 e 76 decreto legislativo 81/2008) in materia di si-
curezza sul lavoro e/o della normativa che sarà eventualmente ritenuta applicabile, nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente il 17 gennaio 2017. Accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione dell'evento di in per- CP_2
sona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2049 Codice civile, per il fatto il-
lecito del preposto al reparto collaudi (Giuseppe Comel) per avere omesso di impe-
dire al ricorrente di lavorare in condizioni palesemente pericolose, sprovvisto di ido- nee protezioni. Accertare e dichiarare che l'infortunio verificatosi in danno di CP_1
configura, anche solo astrattamente, la fattispecie di lesioni personali colpose
[...]
gravissime, ai sensi dell'art. 590, commi secondo e terzo, Codice penale. Accertare e dichiarare, ai fini della liquidazione del danno di natura permanente (con adeguata personalizzazione), che a seguito dell'infortunio occorso il 17 gennaio 2017, il ricor-
rente ha patito dolori e sofferenze soggettivi gravi, temporanei e permanenti, con una inabilità di natura permanente nella misura pari al 43% (ovvero quella diversa misura,
maggiore o minore, che fosse accertata in corso di causa). Accertare e dichiarare che
Pag.3 a seguito dell'infortunio il ricorrente ha patito (e patisce) dolori e sofferenze soggetti-
vi gravi, con danno non patrimoniale subito a causa del medesimo infortunio, nelle sue componenti biologico e della sofferenza soggettiva, o cosiddetto morale, perma-
nente e temporaneo, con adeguata personalizzazione dello stesso. Accertare e dichia- rare che a seguito dell'infortunio il ricorrente ha subito un danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica pari al 50%. Accertare e dichiarare che le spese soste- nute dal ricorrente ammontano ad € 2.246,02. Accertare e dichiarare che la somma dovuta, a titolo di danno differenziale, è costituita da € 595.693,72, quale risulta dalla differenza tra il totale del danno non patrimoniale (€ 439.249,50 + € 79.050,79 = €
518.300,29 + € 225.422,27, quale percentuale per il danno da riduzione capacità la- vorativa specifica = € 743.722,56) e l'indennizzo ricevuto. O nella misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. Condannare la CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente
[...] CP_1
la somma di € 595.693,72 (o a quella maggiore o minore che dovesse essere
[...]
accertata) a titolo di danno non patrimoniale, nonché la somma di € 2.246,02 a titolo di danno patrimoniale. Condannare la controparte alla rifusione integrale delle spese processuali. 3) Quali istanze istruttorie si ripropone l'esame testimoniale di: Sig.
, via delle Fontane n. 9, Cappella Maggiore (TV), sui seguenti capitoli: Testimone_1
[v.atto]. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre a rimborso spese generali.
Per in via principale: per le ragioni di cui in narrativa, accogliersi l'ap- CP_2
pello da , con conseguente integrale riforma della sen- Parte_1
tenza n. 173/2023 del Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro. In ogni caso: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso d'appello causa
R.G. 44/2024, da riunirsi alla presente.
Nel procedimento n.44/2024:
Per in via principale: per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi inte- CP_2
gralmente la sentenza n. 173/2023 del Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro
con conseguente rigetto delle domande risarcitorie del sig. In via subordinata: CP_1
nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità anche solo parziale di
Pag.4 nell'infortunio occorso al signor condannarsi CP_2 CP_1 [...]
Cont
, a tenere indenne Controparte_3
di ogni somma che quest'ultima eventualmente dovrà risarcire al predet- Parte_5
to, ivi comprese le spese legali e tutte le eventuali spese di CTU della causa. In ogni caso: Spese, compensi, spese generali, IVA e CPA interamente refusi di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: nel caso si ritenesse necessario, si chiede di essere ammessi a provare per testimoni le circostanze articolate nella parte in fatto della me-
moria difensiva di primo grado (riportate nella prima parte del presente atto da pag.
2 a pag. 7) con i testi non sentiti in primo grado ( . Testimone_2 Tes_3
Per 1) rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando CP_1
la decisione di primo grado anche con diversa motivazione;
2) in via subordinata, si ripropongono le domande già proposte nel primo grado: Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in persona del suo legale rappresen- CP_2
tante pro tempore, per la violazione di cui all'art. 2087 codice civile;
nonché accertare e dichiarare la responsabilità della società in via extracontrattuale, per la violazione della normativa specifica (artt. 17 e 76 decreto legislativo 81/2008) in materia di sicu-
rezza sul lavoro e/o della normativa che sarà eventualmente ritenuta applicabile, nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente il 17 gennaio 2017. Accertare e di- chiarare la responsabilità nella causazione dell'evento di in persona CP_2
del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2049 Codice civile, per il fatto illecito del preposto al reparto collaudi (Giuseppe Comel) per avere omesso di impedire al ricorrente di lavorare in condizioni palesemente pericolose, sprovvisto di idonee pro- tezioni. Accertare e dichiarare che l'infortunio verificatosi in danno di CP_1
configura, anche solo astrattamente, la fattispecie di lesioni personali colpose gravis-
sime, ai sensi dell'art. 590, commi secondo e terzo, Codice penale. Accertare e dichia-
rare, ai fini della liquidazione del danno di natura permanente (con adeguata persona-
lizzazione), che a seguito dell'infortunio occorso il 17 gennaio 2017, il ricorrente ha patito dolori e sofferenze soggettivi gravi, temporanei e permanenti, con una inabilità
di natura permanente nella misura pari al 43% (ovvero quella diversa misura, mag-
Pag.5 giore o minore, che fosse accertata in corso di causa). Accertare e dichiarare che a se- guito dell'infortunio il ricorrente ha patito (e patisce) dolori e sofferenze soggettivi gravi, con danno non patrimoniale subito a causa del medesimo infortunio, nelle sue componenti biologico e della sofferenza soggettiva, o cosiddetto morale, permanente e temporaneo, con adeguata personalizzazione dello stesso. Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio il ricorrente ha subito un danno da diminuzione della ca-
pacità lavorativa specifica pari al 50%. Accertare e dichiarare che le spese sostenute dal ricorrente ammontano ad € 2.246,02. Accertare e dichiarare che la somma dovuta,
a titolo di danno differenziale, è costituita da € 595.693,72, quale risulta dalla dif-
ferenza tra il totale del danno non patrimoniale (€ 439.249,50 + € 79.050,79 = €
518.300,29 + € 225.422,27, quale percentuale per il danno da riduzione capacità lavo- rativa specifica = € 743.722,56) e l'indennizzo ricevuto dall' (€ 148.028,84). CP_5
O nella misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2
risarcire al ricorrente la somma di € 595.693,72 (o a quella maggiore o CP_1
minore che dovesse essere accertata) a titolo di danno non patrimoniale, nonché la somma di € 2.246,02 a titolo di danno patrimoniale. Condannare la controparte alla rifusione integrale delle spese processuali. 3) Quali istanze istruttorie si ripropone l'esame testimoniale di: Sig. , via delle Fontane n. 9, Cappella Mag- Testimone_1
giore (TV), sui seguenti capitoli: [v.atto]. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre a rimborso spese generali.
Per : NEL MERITO: in accoglimento dei motivi del presente gravame relativi Pt_1
all'an e al quantum debeatur e in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone,
Sezione del Lavoro, Giudice dott. Angelo Riccio Cobucci, n. 173/2023 depositata il
7 dicembre 2023 nella causa n. 173/2021 R.G., accogliersi le domande tutte come proposte da nella parte in cui sono dirette a riformare la sentenza Controparte_2
in punto responsabilità della datrice di lavoro e in punto quantificazione del danno;
conseguentemente, si chiede che il signor venga condannato alla restitu- CP_1
zione di tutte le somme che Parte_1
Pag.6 per l'Italia per conto di abbia nel frattempo provveduto ad erogare Controparte_2
nelle more del giudizio;
in relazione al motivo di gravame con cui viene chiesta la ri-
forma della sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione del Lavoro, Giudice dott.
Angelo Riccio Cobucci, n. 173/2023 depositata il 7 dicembre 2023 nella causa n.
173/2021 R.G. in punto pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_2
rigettarsi le domande tutte come proposte da quest'ultima e per tal via confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra Zurich Insu- rance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia e 22 NEL Controparte_2
MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di una responsabilità, anche solo concorsuale, in capo alla re- sistente e dall'altro riconosciuta come operativa la polizza stipulata Controparte_2
da quest'ultima con la terza chiamata in relazione alla Parte_1
domanda del ricorrente, - escludersi, comunque, ogni obbligazione di Controparte_6
per quanto riguarda la quota di responsabilità imputabile a terzi e river-
[...]
berantesi sulla posizione della resistente in ragione della, eventuale, Controparte_2
solidarietà passiva;
accertarsi, pertanto anche a tal fine, l'esatta quota di eventuale danno da porsi in stretta relazione con la condotta della resistente Controparte_2
e limitarsi l'obbligazione di garanzia di a tale stretta Parte_1
risultanza (sempre nei limiti di polizza, incluso massimale, franchigie, scoperti etc.);
- mantenersi comunque l'obbligazione di garanzia, ove ritenuta operante, di
[...]
negli stretti limiti di cui al contratto d'assicurazione, con par- Parte_1
ticolare riguardo a massimale di € 2.500.000,00 in caso di R.C.O., franchigie e sco- perti;
con riserva di ogni azione di regresso e/o rivalsa all'esito di eventuale sentenza di condanna nei confronti dei corresponsabili o coobbligati IN OGNI CASO: con ri-
fusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quanto-
meno, con compensazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con separati ricorsi depositati rispettivamente il 19 e il 29 aprile 2024 Pt_1
Pag.7 e hanno proposto appello contro la sentenza Parte_1 Controparte_2
con cui il Tribunale di Pordenone ha accertato la responsabilità esclusiva di
[...]
nella causazione dell'infortunio subito dal dipendente e l'ha con- CP_7 CP_1
dannata a pagare al lavoratore, a titolo di risarcimento danni, la somma capitale di
Euro 521.647,30 oltre accessori, ed a sostenere le spese di lite del ricorrente;
ed ha altresì condannato la terza chiamata a manlevare nei limiti del Pt_1 CP_2
massimale di polizza.
A sostegno della sua impugnazione ha dedotto che il Giudice di primo Pt_1
grado ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale a favore del sig. ri- CP_1
conoscendogli oltre che il danno morale anche una personalizzazione del 25%; ha erroneamente quantificato il danno differenziale, omettendo di detrarre i ratei già cor-
risposti dall' al lavoratore nel corso degli anni;
ha erroneamente affermato la CP_5
sussistenza di una inabilità lavorativa specifica ed ha altresì errato nel quantificare la relativa voce di danno.
A sua volta ha dedotto che il Tribunale di Pordenone ha erronea- CP_2
mente affermato la sua responsabilità riguardo all'infortunio occorso al sig. non CP_1
avendo bene valutato tutto il materiale probatorio a sua disposizione;
che infatti l'in-
cidente si è verificato a causa di una improvvida manovra del lavoratore o almeno per effetto di un grave concorso di colpa di questi;
che in ogni caso non vi è stata da parte sua alcuna violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e dall'art.2087
c.c.; che il Tribunale ha altresì errato nel quantificare il danno risarcibile.
Costituitesi le parti appellate, all'udienza del 26/9/2024 i due procedimenti so-
no stati riuniti e contestualmente la Corte ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
1) e , pur contestando inte- Controparte_2 Parte_1
gralmente le pretese azionate dall'appellato e quindi al solo scopo di evitare l'alea
della prosecuzione del giudizio e a titolo meramente transattivo, offrono, in solido
fra loro, a a titolo di risarcimento di tutti i danni derivati dall'infortunio CP_1
Pag.8 oggetto di causa, la somma omnicomprensiva netta di Euro 375.000,00;
2) il sig. accetta l'offerta, sia per il titolo che per l'importo, e, subordinatamente CP_1
all'adempimento di questo accordo, dichiara di non avere più nulla da pretendere da
e/o da in conseguenza o connessione con l'infortunio Controparte_2 Parte_1
del 17/1/2017 e con tutti i fatti dedotti in giudizio con il ricorso di primo grado;
3) e si assumono, sempre in solido, l'onere di una quota Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite del sig. quota liquidata, per l'intero giudizio, in complessivi CP_1
Euro 20.000,00 oltre IVA e CPA di legge;
4) i rapporti interni fra e , sia per quanto riguarda la garanzia CP_2 Pt_1
che le spese di lite, verranno separatamente regolati dalle parti stesse.
Alla successiva udienza del 14/11/2024, fissata per la verifica dell'esito del tentativo di conciliazione, nessuno è comparso e quindi la causa è stata rinviata al
9/1/2025 ai sensi degli artt.181 e 309 c.p.c. con ordinanza comunicata alle parti via
PEC; nessuno essendo comparso anche alla nuova udienza, è stata quindi disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Non rimane pertanto che dichiarare, con sentenza, l'estinzione del processo,
senza bisogno di statuire sulle spese di lite, il cui onere rimane a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ai sensi degli artt.181 e 309 c.p.c.; nulla sulle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310 u.c. c.p.c.
Trieste, 9/1/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.9