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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/12/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 117 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 28.11.2025 ha presentato ricorso con cui richiedeva Parte_1
l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto:
• la parte ricorrente non esercita – né ha esercitato da meno di un anno dalla cancellazione - in proprio e/o quale socia, attività d'impresa con illimitata
1 responsabilità sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 406 mila euro) ed il patrimonio liquidabile (nel caso di specie, di provenienza di terzi) per circa 10 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso e attestato la presenza di un attivo distribuibile;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) autorizza l'esclusione dalla liquidazione del c/c n. 216049 (che presenta un saldo negativo) onde consentire l'accredito della pensione di invalidità e la gestione delle esigenze personali;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il16.07.1987 ed ivi residente a[...]; Parte_1
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore l'avv. , già CP_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci (ove tenuta) e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non già in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
2 (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 D.p.r. 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti.
Pesaro, il 12.12.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 117 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 28.11.2025 ha presentato ricorso con cui richiedeva Parte_1
l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto:
• la parte ricorrente non esercita – né ha esercitato da meno di un anno dalla cancellazione - in proprio e/o quale socia, attività d'impresa con illimitata
1 responsabilità sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 406 mila euro) ed il patrimonio liquidabile (nel caso di specie, di provenienza di terzi) per circa 10 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso e attestato la presenza di un attivo distribuibile;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) autorizza l'esclusione dalla liquidazione del c/c n. 216049 (che presenta un saldo negativo) onde consentire l'accredito della pensione di invalidità e la gestione delle esigenze personali;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il16.07.1987 ed ivi residente a[...]; Parte_1
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore l'avv. , già CP_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci (ove tenuta) e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non già in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
2 (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 D.p.r. 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti.
Pesaro, il 12.12.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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