Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2026, proposto da:
US NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Lucia di Serino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Campana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
per l'annullamento
a) del diniego di accesso agli atti del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Santa Lucia di Serino prot. n. 4970 del 4.12.2025, successivamente conosciuto; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, anche di natura istruttoria, lesivo del diritto del ricorrente nonché PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso agli atti e documenti richiesti con la richiamata istanza motivata nonché per la condanna del Comune di Santa Lucia di Serino a garantire al ricorrente l’accesso agli atti e documenti, così come richiesti con l’istanza del 7.11.2025, con ogni conseguenziale condanna di natura indennitaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MI IN e del Comune di Santa Lucia di Serino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa TA RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza, n.990 del 19.3.2024, il Comune ingiungeva la demolizione, con contestuale riduzione in pristino, della diversa destinazione d’uso del locale deposito; della diversa distribuzione degli spazi interni; della diversa consistenza del locale bagno; di una tubazione di scarico; di una tettoia di dimensioni 4.55 x 1.12 m e di una tettoia di dimensioni 2.98x2.45 m.
Il ricorrente eseguiva i lavori per la riconduzione dei luoghi allo stato legittimo precedente all’abuso.
Con nota, prot.n.4825 del 23.12.2024, il Comune riconosceva l’avvenuta esecuzione dell’ordine demolitorio.
Il 27.2.2025, il Comune adottava l’atto di accertamento dell’inottemperanza.
Il 15.5.2025, il Comune inoltrava la comunicazione, prot.n.2049 del 12.5.2025, di avvio del procedimento per la declaratoria di non conformità edilizia ed urbanistica del locale di falegnameria e di conseguente chiusura dell’attività.
Con provvedimento, prot.n.2733 del 25.8.2025, era dichiarata la non conformità edilizia ed urbanistica dell’immobile adibito, fin dal 2003, a falegnameria e ne disponeva la chiusura.
Con nota del 7.11.2025, n. 4552, il ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti e documenti, relativi agli immobili censiti in catasto rispettivamente al fg. 5, p.lla 1108 sub 15; al fg5, p.lla 1108 sub 16; al fg 5, p.lla 1108 sub 17, nonché relativi all’intero procedimento amministrativo riguardante la pratica edilizia ed il relativo permesso a costruire prot. n. 3152 del 25.7.2025.
Con atto, n. 4937 del 2.12.2025, il controinteressato si opponeva alla richiesta di ostensione, eccependo che la stessa fosse inammissibile in quanto reiterazione di precedenti istanze di accesso già definitivamente respinte e non censurate in giudizio, nonché per assenza del titolo di proprietà dei locali indicati quale presupposto della vicinitas.
Con provvedimento, prot. n. 4970 del 4.12.2025, il Comune rigettava la richiesta de qua, assumendo che la stessa fosse priva di procura, ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. u del DPR 445/2000, di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto interessato; che mancasse la documentazione certificante il titolo del sig. NA US che assume l’iniziativa in oggetto; che non sussiste un interesse diretto concreto ed attuale.
Con il presente gravame, il ricorrente agisce per l’annullamento del diniego de quo nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere l’ostensione documentale e per la condanna del Comune a garantire al ricorrente l’accesso agli atti e documenti, così come richiesti con l’istanza del 7.11.2025.
Nell’udienza camerale del 18 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Sul punto è d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in linea di principio, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti.
La tutela giurisdizionale del diritto di accesso dunque assicura all'interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della p.a., di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica; difatti l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della l. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n.4930).
Sempre in linea di principio, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotto in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego; il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato.
Il giudice può, quindi, ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Napoli, sez. VI, 03/03/2016, n.1165).
La L. 241/990, negli artt. 22 e segu., è rigorosa nello scandire i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere.
La legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi, infatti, presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso; richiesta che non può dunque ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive ma che deve fornire la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico - funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (T.A.R. Roma, sez. III, 01/08/2018, n.8584).
Tutto questo implica inevitabilmente che la domanda di accesso debba avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non potendo essere generica e dovendo, per contro, riferirsi a specifici documenti, senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (T.A.R. Parma, sez. I, 03/11/2020, n.189).
Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, è incontestabile l’insussistenza delle condizioni legalmente cristallizzate.
Come si evince dalle emergenze documentali in atti, il ricorrente presentava altre precedenti istanze di accesso, dal contenuto analogo, per l’ostensione di atti inerenti il medesimo immobile.
Con la nota, prot n. 4078 del 9.10.2025, il comune rigettava l’istanza, prot n. 3987 del 2.10.2025 e con la nota, prot n. 171 del 14.4.2025, rigettava la richiesta, prot n. 1024 del 5.3.2025.
La ragione del diniego era la stessa, ovvero la mancanza di un titolo comprovante la legittima disponibilità del bene e quindi legittimante la richiesta de qua.
In merito al suddetto dato circostanziale, peraltro rimarcato dal Comune nella sua memoria difensiva, la parte ricorrente non ha controdedotto.
Del resto, la giurisprudenza è chiara sul punto.
La reiterazione di una domanda di accesso è ammissibile in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'originaria istanza o a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante (T.A.R. Lazio, sez. IV, 13/06/2025, n. 11616).
La mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell'interesse a base della posizione legittimante l'accesso, non vincola l'amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine. Ciò in quanto, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Consiglio di Stato, sez. VII, 28/11/2025, n. 9376).
In ogni caso, anche diversamente opinando, difetta comunque l’interesse concreto ed attuale all’accesso documentale, nei termini profilati dalla giurisprudenza.
Con la sentenza n. 1441 del 2025, infatti, la sezione aveva rigettato il ricorso presentato dal ricorrente epigrafato, avverso i provvedimenti n. 21 del 2.1.2025 di diniego di SCIA, n, 22 del 02.1.2025 di diniego di SCA, n. 956 del 27.02.2025, di accertamento di inottemperanza n. 2733 del 25.08.2025, di chiusura dell’attività di falegnameria.
E la motivazione era così declinata: “il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata, non avendo il ricorrente la disponibilità del sito sul quale è stata installata la canna fumaria, al quale attraversa la proprietà comune senza alcuna autorizzazione. A ciò si aggiunga la natura abusiva dell’immobile colpito da una precedente ordinanza demolitoria divenuta definitiva, come accertato nel sopralluogo congiunto in data 27.02.2025, fissato ai fini della verifica della inottemperanza, laddove si è constatato “che le opere abusive eseguite non risultano essere state demolite, in quanto il sig NA ha ottemperato solo parzialmente all‘ordinanza di ingiunzione n. 990 del 19.09.2024”.
Vale altresì soggiungere che l’istanza di accesso, qualora non sia presentata direttamente dall’interessato ma da un suo legale, deve essere o firmata anche dall’interessato, o accompagnata dalla procura che legittimi l’avvocato a presentarla in nome e per conto dell’assistito (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 317, e sez. V, 5 settembre 2006, n. 5116; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 12 dicembre 2023, n. 18777; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 27 novembre 2021, n. 525; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2021, n. 609). In mancanza l'istanza è inammissibile. (TAR Brescia, 10 aprile 2025, n. 311).
Stanti le premesse argomentative, il ricorso è rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
TA RE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO