CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 38825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38825 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da ER RI Sent. n. sez.1609/2025 C.C.- 13/11/2025 LA IA ZI D’CA SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta nei confronti di AG MA, nato il [...] a [...] avverso l’ordinanza del24/06/2025 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA IA;
lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 38825 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 13/11/2025 2 -violazione di legge, in relazione all’art. 74 cit. d.P.R. n. 309, e vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni. Inoltre, la motivazione del provvedimento era illogica e contraddittoria, là dove il Tribunale aveva, per un verso, riconosciuto l’esistenza e la operatività di una struttura associativa limitatamente alla cellula IN - IL e, per altro verso, l’aveva assertivamente negata con riferimento alla cellula AS, La AG e AG. 3 2.1. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento in verifica, ha solo in parte validato l’impostazione accusatoria, ritenendo – sulla base degli elementi di conoscenza offerti - la gravità del quadro indiziario nei confronti di MA AG, limitatamente ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, non anche in ordine al reato associativo ex art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309. Secondo la valutazione operata dai Giudici del gravame, il dato intercettativo aveva consentito di enucleare una struttura, stabilmente organizzata e dedita al narcotraffico, solo all’interno della “cellula” facente capo a Gambina – IL, posto che essa agiva secondo collaudati protocolli operativi, rivolgendosi ad un comune canale di approvvigionamento e presentando una minima suddivisione dei ruoli;
inoltre, i suoi componenti agivano in sinergia, dando prova di affectio societatis e manifestando solidarietà interna, soprattutto nei momenti di fibrillazione. Si dà atto nel provvedimento in verifica (pagg. 13 e ss) che, sebbene il AS fosse un soggetto dedito all’attività di spaccio, gestendo un giro di affari assai redditizio per la disponibilità di un canale di approvvigionamento collaudato e di una vasta platea di clienti, lo stesso operasse in piena autonomia. A differenza di quanto si riscontrava nella cellula riferibile al gruppo di IL-IN, non aveva instaurato un rapporto fiduciario e di mutuo soccorso con i soggetti, ai quali si rivolgeva solo per gli approvvigionamenti dello stupefacente, che pagava di volta in volta in contanti;
prova di tanto il rifiuto di prestare aiuto ai presunti sodali, IN- IL, per saldare un cospicuo debito per pregresse forniture di droga dai fratelli Rinzivillo;
il rifiuto di una proposta di acquisto proveniente dal gruppo IN;
la conoscenza del canale di rifornimento risalente ai fratelli gelesi solo nel mese di giugno del 2023. 2.2. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente enunciato le ragioni per le quali non era ipotizzabile, seppure nei limiti di una valutazione sommaria tipica del giudizio cautelare, una struttura associativa, per quanto rudimentalmente organizzata, dedita in modo stabile all’attività di spaccio limitatamente al gruppo più ristretto , composto da AS , AG e La AG, ritenendo, a tal uopo, che il compendio investigativo propendesse verso la differente ipotesi del concorso di persone. Peraltro, lo stesso AG aveva svolto un ruolo marginale e assai limitato nel tempo, per avere coadiuvato il AS nell’acquisto della sostanza in relazione a due circoscritti episodi e svolto il ruolo di custode per meno di due mesi (pagg. 17 e ss). 4 2.5. E’ il caso di rammentare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: per espressa volontà del legislatore la Corte di cassazione non può verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, purché le ragioni siano spiegate in modo logico e adeguato. Dunque, al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. I vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali non trovano ingresso nel giudizio di legittimità: non sono ammissibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità e la stessa illogicità quando non manifesta (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501). 2.6. Deve, inoltre, ricordarsi che - mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale - non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 2.7. Ciò è ancora più vero là dove, come nel caso in esame, con l’impugnazione (cfr pagg.8 e ss del ricorso) è stato posto un mero problema di lettura dei colloqui telefonici, ovvero di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, per avere il Giudice della cautela ripercorso le emergenze delle captazioni e per averne fornito una lettura logica e congrua. Né, peraltro, la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell'interlocuzione captata, piuttosto che un altro, è scrutinabile in questa sede se sorretto – come nella specie – da una motivazione adeguata, trattandosi di aspetto afferente al giudizio di merito. Analoghe conclusioni si impongono per tutte le ulteriori censure del ricorrente che sono volte ad attribuire una diversa valenza probatoria a condotte ed episodi che, non solo, non sono affatto sfuggiti al puntuale scrutinio dei Giudici del riesame, ma che, sulla base di un metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio investigativo, sono stati ritenuti privi di significato dimostrativo, seppur nei limiti della semiplena cognitio tipica della 5 fase cautelare. 3. Alla luce delle su esposte premesse consegue la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA IA ER RI
udita la relazione svolta dal Consigliere LA IA;
lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 38825 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 13/11/2025 2 -violazione di legge, in relazione all’art. 74 cit. d.P.R. n. 309, e vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni. Inoltre, la motivazione del provvedimento era illogica e contraddittoria, là dove il Tribunale aveva, per un verso, riconosciuto l’esistenza e la operatività di una struttura associativa limitatamente alla cellula IN - IL e, per altro verso, l’aveva assertivamente negata con riferimento alla cellula AS, La AG e AG. 3 2.1. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento in verifica, ha solo in parte validato l’impostazione accusatoria, ritenendo – sulla base degli elementi di conoscenza offerti - la gravità del quadro indiziario nei confronti di MA AG, limitatamente ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, non anche in ordine al reato associativo ex art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309. Secondo la valutazione operata dai Giudici del gravame, il dato intercettativo aveva consentito di enucleare una struttura, stabilmente organizzata e dedita al narcotraffico, solo all’interno della “cellula” facente capo a Gambina – IL, posto che essa agiva secondo collaudati protocolli operativi, rivolgendosi ad un comune canale di approvvigionamento e presentando una minima suddivisione dei ruoli;
inoltre, i suoi componenti agivano in sinergia, dando prova di affectio societatis e manifestando solidarietà interna, soprattutto nei momenti di fibrillazione. Si dà atto nel provvedimento in verifica (pagg. 13 e ss) che, sebbene il AS fosse un soggetto dedito all’attività di spaccio, gestendo un giro di affari assai redditizio per la disponibilità di un canale di approvvigionamento collaudato e di una vasta platea di clienti, lo stesso operasse in piena autonomia. A differenza di quanto si riscontrava nella cellula riferibile al gruppo di IL-IN, non aveva instaurato un rapporto fiduciario e di mutuo soccorso con i soggetti, ai quali si rivolgeva solo per gli approvvigionamenti dello stupefacente, che pagava di volta in volta in contanti;
prova di tanto il rifiuto di prestare aiuto ai presunti sodali, IN- IL, per saldare un cospicuo debito per pregresse forniture di droga dai fratelli Rinzivillo;
il rifiuto di una proposta di acquisto proveniente dal gruppo IN;
la conoscenza del canale di rifornimento risalente ai fratelli gelesi solo nel mese di giugno del 2023. 2.2. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente enunciato le ragioni per le quali non era ipotizzabile, seppure nei limiti di una valutazione sommaria tipica del giudizio cautelare, una struttura associativa, per quanto rudimentalmente organizzata, dedita in modo stabile all’attività di spaccio limitatamente al gruppo più ristretto , composto da AS , AG e La AG, ritenendo, a tal uopo, che il compendio investigativo propendesse verso la differente ipotesi del concorso di persone. Peraltro, lo stesso AG aveva svolto un ruolo marginale e assai limitato nel tempo, per avere coadiuvato il AS nell’acquisto della sostanza in relazione a due circoscritti episodi e svolto il ruolo di custode per meno di due mesi (pagg. 17 e ss). 4 2.5. E’ il caso di rammentare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: per espressa volontà del legislatore la Corte di cassazione non può verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, purché le ragioni siano spiegate in modo logico e adeguato. Dunque, al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. I vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali non trovano ingresso nel giudizio di legittimità: non sono ammissibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità e la stessa illogicità quando non manifesta (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501). 2.6. Deve, inoltre, ricordarsi che - mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale - non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 2.7. Ciò è ancora più vero là dove, come nel caso in esame, con l’impugnazione (cfr pagg.8 e ss del ricorso) è stato posto un mero problema di lettura dei colloqui telefonici, ovvero di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, per avere il Giudice della cautela ripercorso le emergenze delle captazioni e per averne fornito una lettura logica e congrua. Né, peraltro, la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell'interlocuzione captata, piuttosto che un altro, è scrutinabile in questa sede se sorretto – come nella specie – da una motivazione adeguata, trattandosi di aspetto afferente al giudizio di merito. Analoghe conclusioni si impongono per tutte le ulteriori censure del ricorrente che sono volte ad attribuire una diversa valenza probatoria a condotte ed episodi che, non solo, non sono affatto sfuggiti al puntuale scrutinio dei Giudici del riesame, ma che, sulla base di un metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio investigativo, sono stati ritenuti privi di significato dimostrativo, seppur nei limiti della semiplena cognitio tipica della 5 fase cautelare. 3. Alla luce delle su esposte premesse consegue la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA IA ER RI