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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7386 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino - Presidente rel. -
2) Immacolata Cozzolino - Giudice -
3)Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16659 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
28/11/1972 (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. DIONISIO GIOVANNI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. _1
), rappresentata e difesa dall'avv. DE GIOVANNI C.F._2
VALENTINA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.04.2025 il procuratore del ricorrente ha concluso perché il Tribunale voglia:
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“- Dare atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio, emessa in data
05.04.2024;
1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. Revocare l'assegnazione della casa coniugale a favore della IG.ra
, sita in Napoli, Via Merliani n.19, essendo venuta meno la convivenza CP_1 con i figli;
3. Disporre il collocamento prevalente del minore presso Persona_1 il padre, con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna di Napoli;
4. Disporre che la IG.ra possa vedere e tenere con sé il minore CP_1 secondo il seguente calendario, in ogni caso tenendo conto dei desiderata del ragazzo e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici:
- A fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
- due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento, nella settimana successiva al weekend paterno (in difetto di diverso accordo, il martedì ed il mercoledì);
- un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nell'altra (in difetto di diverso accordo, il martedì);
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente i periodi
24-30 dicembre e 30 dicembre-6 gennaio;
il genitore che non gode del primo periodo terrà con sé il minore il giorno della Vigilia;
- alternanza delle vacanze scolastiche di Carnevale con quelle Pasquali;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, a favore di ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni pari con la madre dall'1 al 16 agosto e con il padre dal 16 al
31 agosto e negli anni dispari viceversa;
- alternanza delle singole festività infrasettimanali;
5. Disporre che la IG.ra sia onerata del versamento a favore del CP_1 IG. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, della somma di Parte_1 euro 500,00 mensili, rivalutata e rivalutanda secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie tutte preventivamente concordate e successivamente documentate, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Napoli;
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6. Dare atto che la LI , maggiorenne ma non economicamente R_ indipendente, vive a Roma, ove studia;
7. Revocare il contributo al mantenimento della LI a carico del IG.
, a far data dalla domanda, successiva alla cessazione della convivenza Parte_1 madre-LI;
8. Disporre che i genitori suddividano al 50% tutte le spese - ordinarie e straordinarie - riferite alla LI , preventivamente concordate e R_ documentate, ed in particolare:
a) la retta dell'università privata Campus Bio Medico di Roma
b) il canone di locazione della stanza di Roma e le relative utenze
c) le spese mediche non coperte dal S.S.N.
d) la spesa per uno sport ordinario di gradimento della ragazza
e) le spese di viaggio per i rientri a Napoli
f) i costi di vita quotidiana, ossia vitto, abbigliamento, tempo libero e attività ricreative. Dando atto che il IG. è disponibile a quantificare la Parte_1 propria quota parte riferita al punto 8.f) in somma non superiore ad euro 400,00 mensili;
9. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e per l'effetto rigettare la richiesta di un assegno divorzile a favore della IG.ra ; CP_1
10. Rigettare la domanda avversaria riferita alle spese delle vacanze madre-figli, formulata con la memoria costitutiva, in quanto inammissibile, se la IG.ra dovesse insistere nella stessa;
CP_1
11. Con vittoria delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, oltre
R.S.G., C.P.A. ed I.V.A.”
Il procuratore della resistente, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, ai verbali di causa ed a tutta la documentazione depositata, ha così concluso:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.12.2001 in Napoli dal IG. e dalla IG.ra Parte_1
, ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile di _1
Napoli all'Ufficiale competente;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale in Via Merliani, 19,
Napoli, con tutti i beni mobili in essa contenuti, alla IG.ra che vi abiterà CP_1 insieme alla LI , maggiorenne ma non economicamente R_ autosufficiente;
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- poiché rispondente alla volontà di per come emerso nel Persona_1 corso dell'istruttoria svoltasi, confermare l'affidamento condiviso del figlio minore
ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre, Persona_1 nonché il calendario di incontri madre-figlio così come disposto con ordinanza emessa in data 3.7.2024;
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, un assegno di € 1.750,00 mensili quale contributo al mantenimento della LI , maggiorenne ma R_ non economicamente autosufficiente, oltre adeguamento ISTAT come per legge, nel contempo riducendo il contributo dovuto dalla IG.ra in favore del IG. CP_1
per il mantenimento per il figlio minore , in € 250,00 Parte_1 Persona_1 mensili, in virtù della forte sproporzione di reddito sussistente tra i coniugi e del grave pregiudizio che ne consegue alla madre;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico della , Parte_1 CP_1 facendo riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse al Protocollo di intesa sottoscritto da Magistrati e COA Napoli in data 7.3.2018, ad eccezione delle spese per l'Università privata della LI , e di eventuali rette di R_ scuole private per il figlio , da disporsi a carico del padre nella Persona_1 misura del 100%;
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario l'importo di € 600,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre adeguamento Istat, tenuto conto della forte sproporzione di reddito esistente, del sacrificio delle aspettative professionali e previdenziali operato dalla in favore della famiglia, dell'età della CP_1 stessa, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
- confermare la statuizione prevista al punto 7, II parte, dell'accordo di separazione per cui “… Il IG. , inoltre, parteciperà al 50% delle spese Parte_1 per i viaggi dei ragazzi (quando sono con la madre) con un tetto massimo pari ad €
3.000,00 (tremila/00) annui, documentati da relative fatture e/o ricevute fiscali o comunque titoli idonei a giustificare la spesa (es. titoli di viaggio)”;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il Pubblico Ministero ha chiesto disciplinare i rapporti confermando i provvedimenti provvisori in atto.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/07/2023 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 01/12/2001 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nati due figli: il 24/12/2003, e R_
, l'11/02/2008; Persona_1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
25.11.2021; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 1.250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, al 50% delle spese per i viaggi dei ragazzi – con un tetto massimo pari a € 3.000,00 annui – e al 50% delle spese di alloggio e tasse universitarie per lo studio dei figli, il trasferimento da parte della IG.ra del “bene facente CP_1 parte del fabbricato ubicato Negozio sito in Napoli alla via Massimo Stanzione
31/33”, la divisione al 50% del denaro depositato sul conto corrente cointestato e sul fondo d'investimento, il versamento alla IG.ra dell'importo di € CP_1
10.200,00 pattiziamente riconosciuto, dovuto per il periodo decorrente dalla cessazione della convivenza;
che perdurava lo stato di separazione;
che, sebbene avesse conIGliato alla LI un'Università pubblica R_ di Medicina, “anche in considerazione della sua esperienza e delle sue conoscenze nel campo”, la resistente, “in spregio ad ogni dovere di preventivo accordo”, aveva iscritto la LI all'Università privata Campus Bio Medico di Roma e aveva preteso il rimborso del 50% della retta della predetta università, che ammontava ad
€13.500,00 annui, oltre al 50% del canone di locazione di una stanza per la ragazza
(euro 450,00 mensili complessivi);
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che, dunque, la LI viveva in modo stabile a Roma e che da settembre a giugno 2023 la stessa era rientrata a Napoli circa una volta ogni sei settimane, ivi comprese le festività Natalizie;
che, alla luce delle suesposte premesse, la convivenza della LI R_ con la madre era cessata e, pertanto, era necessaria una revisione del contributo al mantenimento della stessa pattuito in sede di separazione;
che, infatti, in seguito al trasferimento della LI a Roma, i genitori sostenevano per la LI le seguenti spese fisse: € 450,00 mensili quale R_ canone di locazione, comprese le utenze;
le spese di viaggio per rientrare a Napoli pari a “circa € 40 A/R, considerando che la ragazza rientra[va] meno di una volta al mese;
€ 13.500,00 annuali quali retta universitaria, che potranno continuare ad essere imputate al 50% per ciascun genitore, così come le spese di natura medica”;
che, stante la cessazione della convivenza madre LI e la mancanza di concertazione dell'iscrizione all'ateneo privato e del canone di locazione per la stanza della LI, aveva considerato tali voci di spesa incluse nel “cospicuo contributo al mantenimento a suo carico”;
che, nondimeno, in data 07.02.23, la resistente gli aveva notificato atto di precetto;
che, essendo subentrati “oneri aggiuntivi elevati conseguenti agli studi intrapresi dalla LI ed alla sua nuova realtà abitativa”, non era più in grado di sostenere il contributo per le vacanze della madre con i figli pattuito in sede di separazione;
che era un medico-oculista, assunto con contratto a tempo indeterminato presso l' e operava, altresì, Controparte_3 in regime privato;
che, inoltre, era titolare al 50% di una partecipazione in una società Novalis
Contemporary Art Ltd, con sede ad Hong Kong, la quale non produceva utili dal
2015 ed era stata, pertanto, “deregistrata” nell'aprile 2022 e che per tale ragione veniva ancora dichiarata nel Modello Unico 2022; che era, inoltre, comproprietario, unitamente alla moglie, di un appartamento in Frattamaggiore adibito a studio professionale – e rispetto al quale le parti si stavano accordando al fine di statuire una somma a titolo di indennità di occupazione - ed era proprietario esclusivo di un piccolo negozio in Napoli per il quale l'inquilino aveva appena comunicato la disdetta del contratto di locazione;
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che viveva tra la casa dei propri genitori e l'appartamento della compagna;
che le parti avevano di recente suddiviso ed estinto il conto corrente comune ed altresì un fondo patrimoniale, in adempimento della clausola n. 10 di cui al verbale di omologa della separazione consensuale;
che gli stessi, inoltre, erano comproprietari di numerose opere d'arte allocate principalmente presso la casa familiare e che la IG.ra , in CP_1 violazione di quanto statuito nell'accordo di separazione, non gli “aveva permesso di prelevare il 50% delle opere in comproprietà, così da allocarle presso la dimora di quest'ultimo, ed ella sta[va] altresì frapponendo ostacoli alla vendita di una parte delle stesse”;
che non era a conoscenza “in modo completo ed esaustivo del quadro reddituale e patrimoniale della moglie”, che, infatti, gli risultava che la resistente, nel recente passato, avesse collaborato con un negozio di deIGn “Interlinea” sito a Frattamaggiore (NA) e che attualmente lavorasse presso il Villaggio turistico Parco Elena nel Cilento;
la stessa era, inoltre, titolare esclusiva e contitolare di un ingente patrimonio immobiliare in
Napoli e nella provincia di Napoli e Salerno e che alcuni degli immobili risultavano locati;
che la resistente risultava, altresì, titolare di una polizza vita presso la società Generali;
che le parti, pertanto, erano economicamente autonome;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, la conferma dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio (“€ 1.250,00 mensili, Persona_1 rivalutati e rivalutandi secondo gli indici Istat, da versare a favore della IG.ra
, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1 tutte preventivamente concordate e successivamente documentate, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Napoli”); “- disporre che il dott. sia Parte_1 onerato di un contributo mensile al mantenimento della LI, da versare direttamente a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nella somma che si riserva di quantificare con la prima memoria di cui all'art. 473 bis.17, I comma c.p.c.; - disporre che la
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IG.ra sia onerata di un contributo mensile al mantenimento della LI, CP_1 da versare direttamente a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nella somma che si riserva di quantificare con la prima memoria di cui all'art. 473 bis.17, I comma c.p.c. - disporre che i genitori suddividano al 50% le seguenti spese straordinarie riferite alla LI : la retta dell'università privata Campus Bio Medico di Roma, R_ il canone di locazione della stanza di Roma, le spese mediche non coperte dal
S.S.N., tutte preventivamente concordate e successivamente documentate e di una spesa per uno sport di gradimento della ragazza. - dare atto che le parti sono economicamente autonome”.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ed allegava: che dopo una fase iniziale del matrimonio caratterizzata da serenità e
“grande complicità”, il rapporto aveva iniziato ad incrinarsi;
che il ricorrente l'aveva persuasa a lasciare la sua occupazione “per fornire il proprio aiuto come segretaria presso il di lui studio medico”; che la fine del matrimonio – nonché del “repentino cambiamento comportamentale e del distacco fisico ed emotivo palesato dal marito” - era da imputarsi ad una comprovata relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente;
che, pertanto, in data 14.6.2021 la IG.ra notificava al IG. CP_1
ricorso per separazione giudiziale con domanda di addebito nei suoi Parte_1 confronti;
che la stessa, tuttavia, alla luce dello stato di disagio vissuto dai figli e della sua “condizione di profonda sofferenza”, si era determinata a concludere la vicenda separativa con un accordo e ad abbandonare il giudizio contenzioso “anche a fronte di alcune importanti rinunce (cessione a titolo gratuito al coniuge del 50% dell'immobile sito in Napoli alla Via Massimo Stanzione 30/31 – valore stimato della quota € 150.000,00; rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa benché sussistenti i presupposti)”; che il suo sforzo compiuto in sede separativa si era rivelato vano in quanto il ricorrente era solito esercitare continue pressioni nei suoi confronti,
“ostacolandola nell'esercizio del suo ruolo genitoriale” sebbene lo stesso dimostrasse scarsa partecipazione nella vita dei figli;
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che il ricorrente “persevera[va] nell' occupare l'immobile sito in
Frattamaggiore a titolo gratuito”, adibito sin dai tempi del matrimonio quale studio medico, “non avendo mai corrisposto alcunché in favore della moglie comproprietaria” e che non corrispondeva al vero quanto asserito dal ricorrente in ordine ad un accordo in corso di svolgimento tra i due “per concordare l'importo di un'indennità di occupazione”; che altresì non corrispondenti al vero erano le deduzioni secondo cui il conto corrente cointestato era stato “concordemente chiuso” in quanto, al contrario, il ricorrente aveva prelevato il 50% degli importi ivi presenti indebitamente;
che, pertanto, tale circostanza aveva indotto la stessa a promuovere dinanzi al Tribunale di Napoli un giudizio per l'accertamento e la restituzione delle somme dovute dal coniuge;
che il ricorrente non aveva mai rispettato il provvedimento separativo in merito alla contribuzione alle spese straordinarie opponendo “pretestuose scuse pur di non contribuire alle spese straordinarie occorrenti per i figli”; che, sotto tale ultimo profilo, aveva maturato nei suoi confronti un debito di oltre 8.000,00 € e per tale motivo, dopo essere stata costretta a richiedere l'aiuto dei suoi genitori per riuscire ad anticipare tutte le spese universitarie per la LI
aveva notificato al ricorrente atto di precetto per ottenere il R_ soddisfacimento del suo credito;
che il ricorrente non era solito rispettare i patti separativi neppure relativamente all'esercizio del diritto di visita padre-figlio e che ogni sua richiesta di collaborazione era stata disattesa dallo stesso che, al contrario, manifestava il suo atteggiamento oppositivo squalificandola, sempre più frequentemente, anche con il figlio;
che, inoltre, non avendo il ricorrente mai comunicato il proprio indirizzo di residenza, non sapeva dove si svolgessero gli incontri padre-figlio e dove pernottasse il minore, e che aveva appreso solo dall'avverso ricorso che egli viveva
“tra l'abitazione dei suoi genitori e quella della sua compagna”; che il ricorrente, oltre ad aver ridotto sensibilmente le visite con il figlio
- incontrando il minore “per pochissimi giorni al mese (circa 4)” Persona_1
– aveva chiesto nel proprio ricorso una modifica in peius del calendario di incontri
“prospettando tempi sempre più ristretti da trascorrere con [il figlio], in tal modo ignorando ancora una volta le di lui necessità”;
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che, pertanto, si opponeva sia alla richiesta di riduzione dei tempi di visita
(chiedendo, al contrario, che gli stessi fossero aumentati) sia alla richiesta di conferma dell'assegno di mantenimento in favore di così come Persona_1 quantificato in sede separativa;
che, infatti, tenuto conto della forte disparità di reddito sussistente tra i coniugi e dei ristretti tempi di permanenza presso il padre (circa 25 giorni al mese con la madre e solo 4-6 giorni al mese con il padre), l'assegno di mantenimento doveva essere rimodulato in maniera equa, così come le spese straordinarie;
che il rapporto tra il padre e la LI era “pressoché inesistente” R_ avendo la stessa inizialmente subito il trauma dell'allontanamento del padre e che tale distacco era stato acuito dal comportamento del padre conseguente alla separazione;
che il ricorrente si era sempre opposto fermamente all'iscrizione della LI presso l'Università “Campus Biomedico” di Roma “solo per motivi economici”; che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, rientrava a R_
Napoli per ben tre weekend al mese e che spesso le spese relative al trasporto in treno venivano regalate alla stessa dai nonni e, pertanto, non inserite nelle spese straordinarie;
che fino a quel momento aveva sostenuto autonomamente sia i costi relativi al canone di locazione che le utenze per la LI R_ che, pertanto, la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per ex adverso avanzata dal ricorrente appariva ingiustificata, anche in R_ considerazione degli esosi esborsi del ricorrente finalizzati all'acquisto di opere d'arte;
che il ricorrente dopo la separazione non aveva più garantito ai figli lo stesso tenore di vita rifiutandosi di contribuire alle spese per i viaggi pattuite in sede di separazione;
che la stessa, sin dal 2011, non svolgeva alcuna attività lavorativa;
che nel 1999, prima di contrarre matrimonio, era socia dell'agenzia di viaggi “L'isola del giorno dopo” sita in via Enrico Alvino;
che il ricorrente, nel 2006, l'aveva spronata a lasciare il lavoro nell'agenzia di viaggi per dedicarsi all'accudimento della LI, “anche in ragione del fatto che lui era pressoché assente poiché all'inizio della sua carriera professionale”;
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che, pertanto, in accordo con il coniuge, decideva di rinunciare alla propria crescita lavorativa dedicandosi a tempo pieno alla cura dei figli e solo nel 2009,
“desiderosa di riprendere il lavoro”, aveva iniziato a lavorare come segretaria presso lo studio medico del marito;
che la predetta collaborazione lavorativa era durata fino al 2021 quando aveva scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale;
che da allora, nonostante i suoi sforzi non era riuscita a trovare un'occupazione e che, pertanto, non aveva alcuna aspettativa pensionistica, a differenza del ricorrente;
che il suo reddito si era ridotto anche a seguito della cessione a titolo gratuito al ricorrente della quota del 50% del locale commerciale sito in Via
Stanzione, Napoli, “da cui ella traeva ulteriore reddito da locazione pari ad €
6.600,00 annui”; che non corrispondevano al vero le asserzioni del ricorrente secondo cui
“alcuni degli immobili della risulterebbero locati” in quanto la stessa era CP_1 piena proprietaria della casa familiare, sita in Napoli alla Via Merliani 19, ove viveva con i figli, e dell'immobile in Via Solimena 169, Napoli, locato per €
1500,00 mensili, che costituiva la sua unica sua fonte di reddito;
che era proprietaria al 50% insieme al coniuge dell'immobile in
Frattamaggiore, alla Via Roma, 220, adibito a studio medico dal e “da Parte_1 lui utilizzato a titolo gratuito atteso che all'attualità non [aveva] mai corrisposto indennità di occupazione alla moglie”; che il ricorrente era Dirigente Medico di I livello, reparto oculistico presso l' e dal 2022 egli aveva Controparte_3 Controparte_3 avuto un avanzamento di carriera, essendo divenuto Responsabile del suo reparto;
che, inoltre, svolgeva attività privata presso tre diversi studi medici;
che, pertanto, era un medico affermato ed era presumibile che “il reddito a lui ascrivibile [fosse] senza dubbio maggiore di quello risultante in dichiarazione dei redditi”; che la lettura della documentazione reddituale depositata dal ricorrente nonché l'analisi di diversi fattori – quali, in particolare, l'uso massiccio di denaro contante, l'impossibilità di verificare la congruità dei versamenti, l'esistenza di entrate non fatturate e una considerevole attività di compravendita di opere d'arte -
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lasciavano presumere che le sue fonti di guadagno non attenessero solo ed esclusivamente alla professione di medico svolta;
che, pertanto, sussisteva un evidente baratro sperequativo tra i redditi delle parti;
tutto ciò premesso, concludeva affinché il Tribunale volesse “così provvedere in via definitiva e riconvenzionale”:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio […];
- confermare assegnazione della casa coniugale in Via Merliani, 19,
Napoli, con tutti i beni mobili in essa contenuti, alla IG.ra che vi abiterà CP_1 insieme al figlio minore , minorenne ed alla LI , Persona_1 R_ maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1 con residenza privilegiata presso la madre, prevedendo un ampliamento del calendario di incontri padre-figlio, come da piano genitoriale allegato […];
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, un assegno di € 3.500,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli , minorenne, e Persona_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (€ 1.750,00 R_ ciascuno) oltre adeguamento ISTAT come per legge, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico della , Parte_1 CP_1 facendo riferimento […] al Protocollo di intesa sottoscritto da Magistrati e COA
Napoli […] in data 7.3.2018, ad eccezione delle spese per l'Università privata della LI , e di eventuali rette di scuole private per il figlio R_ _1
, da disporsi a carico del padre nella misura del 100%;
[...]
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario l'importo di € 600,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre adeguamento Istat, tenuto conto della forte sproporzione di reddito esistente, del sacrificio delle aspettative professionali e previdenziali operato dalla in favore della famiglia, dell'età della stessa CP_1
e dell'assenza di qualifiche che la possano reintrodurre nel mondo lavorativo, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
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- confermare la statuizione prevista al punto 7, II parte, dell'accordo di separazione per cui “… Il IG. , inoltre, parteciperà al 50% delle spese Parte_1 per i viaggi dei ragazzi (quando sono con la madre) con un tetto massimo pari ad €
3.000,00 (tremila/00) annui, documentati da relative fatture e/o ricevute fiscali o comunque titoli idonei a giustificare la spesa (es. titoli di viaggio)”.
Con memoria ex art. 473-bis.17, 1° comma, c.p.c. depositata in data
08.11.2023, il ricorrente deduceva: che nell'ultimo anno il figlio aveva espresso al padre forte Persona_1 disagio nel suo rapporto con la madre e che, in un'occasione in particolare, la madre aveva “addirittura chiuso a chiave in casa il figlio e solo l'intervento telefonico dei Carabinieri [aveva convinto] la IG.ra a far uscire il CP_1 figlio”; che, quando lo stesso tardava a prelevare il minore, la resistente obbligava il ragazzo ad aspettarlo per strada “a prescindere dalle condizioni atmosferiche” e che, quando padre e figlio rientravano prima dal fine settimana di spettanza del padre, la stessa impediva al figlio di rientrare fino all'orario fissato per il ritorno;
che l'intollerabilità della situazione aveva indotto il figlio Persona_1 ad inviare al padre uno scritto in cui esprimeva malcontento e disagio, “riferendo di violenze fisiche e morali perpetrate dalla madre”; che, pertanto, si candidava quale genitore collocatario del minore;
che, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, l'agenzia di viaggi che la stessa aveva aperto dopo qualche anno fallì lasciandola senza un'occupazione; che il padre della resistente aveva sempre provveduto “ad elargire cospicue somme di denaro alla LI” la quale, pertanto, pur sollecitata dal marito a reperire un'attività lavorativa, “rispondeva […] di non aver bisogno di lavorare per vivere”; che tanto le deduzioni concernenti un'asserita relazione extraconiugale quanto quelle relative a condotte ostacolanti il suo esercizio della genitorialità erano recisamente contestate;
che, in ordine alle questioni riguardanti la divisione della comunione, chiariva che per alcune di esse pendeva procedimento avanti al Tribunale di Napoli ribadendo, altresì, che la resistente aveva provveduto con estremo ritardo rispetto agli accordi assunti in sede di separazione;
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che, in relazione all'esercizio del diritto di visita padre-figlio, aveva più volte chiesto maggiore flessibilità alla luce delle eIGenze del figlio legate alla sua età adolescenziale;
che i rapporti madre-figlio erano caratterizzati da una criticità tale che in un'occasione la resistente, in un'e-mail rivolta al padre, aveva dichiarato: “E chiederò l'affido a te perché lo seguirai tu”; che quanto riferito dalla resistente circa i rientri della LI a R_
Napoli non era provato, a differenza dei rientri – “ogni sei settimane” – da lui documentati;
che per diversi mesi aveva provveduto al pagamento del 50% del canone di locazione per la stanza di ma successivamente la resistente aveva cessato R_ di richiedere la sua quota;
che, in ogni caso, era disponibile a contribuire alla predetta spesa purché “concordata nel suo ammontare”; che, contrariamente alle deduzioni di controparte, negli ultimi anni aveva effettuato diversi viaggi insieme ai figli;
che relativamente alla domanda di assegno divorzile la resistente due anni prima “aveva sottoscritto un accordo separatizio ove al punto 11 i coniugi
[avevano] riconosciuto di essere economicamente indipendenti”; che, inoltre, la resistente continuava a percepire il canone di locazione di uno dei numerosi immobili a lei intestati, pari a € 18.000,00 annui, che i suoi genitori continuavano “ad elargirle cospicue somme di denaro, ammontanti all'incirca ad euro 2.000,00 mensili”, che dalla suddivisione del fondo d'investimento facente parte della comunione, “ella aveva percepito la somma di euro 40.990,00”, che, inoltre, la stessa era altresì proprietaria, in comunione con il marito, “di un ingente patrimonio di opere d'arte” e che, infine, da un esame dei conti correnti, emergeva come “la stessa utilizz[asse] le proprie entrate (contributo al mantenimento dei figli, aiuto mensile dei genitori, canone di locazione) quasi esclusivamente per acquisti personali”; che la resistente, pur essendo certamente qualificata, non si era adoperata per la ricerca di un'occupazione come segretaria in studi medici né si era iscritta presso il centro di collocamento;
che lo stesso, relativamente promozione ricevuta, aveva ottenuto “un aumento di ben euro 100,00 in busta paga”;
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che ogni sua entrata era fiscalmente dichiarata e che i suoi redditi erano quelli di cui alle dichiarazioni dei redditi agli atti;
che una parte dei proventi dell'attività dello studio oculistico era sempre stati imputabile a pagamenti in contanti – “regolarmente fatturati” – “andando peraltro sempre più diminuendo negli ultimi anni, grazie all'utilizzo del pos”; che tutti i bonifici elencati dalla controparte erano “donazioni in denaro dei
[suoi genitori] in occasione di festività quali compleanno, Pasqua, Natale” e che gli stessi gli avevano commissionato la ricerca di due opere d'arte; che le deduzioni della resistente in relazione ad un'asserita attività di compravendita celata erano strumentali avendo lo stesso acquistato alcune opere d'arte da parte “per passione” e avendo lo stesso venduto due quadri dipinti da lui personalmente a due amici;
che, come già dedotto nel proprio atto introduttivo, nonostante le sue richieste, anche formali, di porre in vendita le opere – conformemente alle pattuizioni assunte in sede di separazione – giustificate dalla necessità di liquidità per le ingenti spese per il sostentamento dei figli, la resistente aveva sempre rifiutato qualsivoglia accordo sul tema;
tutto ciò premesso, chiedeva:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio […]
2. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, Via
Merliani n. 19 alla IG.ra e, provvisoriamente, disporre l'assegnazione CP_1 del predetto cespite al dott. , con gli arredi ivi contenuti. Parte_1
4. La madre potrà tenere con sé , fatto salvi diversi Persona_1 accordi tra le parti e tenendo conto dei desideri e degli impegni personali ed extrascolastici del figlio, secondo il seguente calendario:
A) a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
B) due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernottamento, nella settimana successiva al weekend paterno (in difetto di diverso accordo, il martedì ed il giovedì, quest'ultimo con pernottamento);
15 16
C) un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nell'altra (in difetto di diverso accordo, il martedì);
D) Alternanza dei periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio nelle vacanze scolastiche natalizie;
il genitore che non gode del primo periodo terrà con sé il figlio la Vigilia, solo per pranzo, accompagnandoli nel pomeriggio entro le ore 16.30 (primo periodo nel 2023 spetterà al padre);
E) Alternanza delle vacanze scolastiche di Carnevale con quelle Pasquali
F) Alternanza di ogni singola festività infrasettimanale;
G) Durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, a favore di ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo, i genitori alterneranno annualmente i periodi 1- 15 e
16 – 31 agosto.
5. Dare atto che la LI , maggiorenne ma non economicamente R_ indipendente, vive a Roma, ove studia.
6. Disporre che la IG.ra sia onerata di un contributo al CP_1 mantenimento del figlio , con quantificazione che si rimette alla Persona_1 prudente valutazione del Giudicante, rivalutata e rivalutanda secondo gli indici
Istat, da versare a favore del dott. , entro il giorno 10 di ogni mese, oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie, tutte preventivamente concordate e successivamente documentate, come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Napoli.
7. Disporre che il dott. sia onerato di un contributo mensile al Parte_1 mantenimento della LI, da versare direttamente a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nella somma di euro 400,00;
8. Disporre che la IG.ra sia onerata di un contributo mensile al CP_1 mantenimento della LI, da versare direttamente a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nella somma di euro 400,00;
9. Disporre che i genitori suddividano al 50% le seguenti spese straordinarie riferite alla LI : la retta dell'università privata Campus R_
Bio Medico di Roma, il canone di locazione della stanza di Roma, le spese mediche non coperte dal S.S.N., tutte preventivamente concordate e successivamente documentate e di una spesa per uno sport di gradimento della ragazza;
16 17
10. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e per l'effetto rigettare la domanda avversaria di liquidazione di un assegno divorzile”.
Con memoria ex art. 473 bis.17 II co., cpc depositata in data 17.11.2023, la resistente, ad integrazione della propria memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, deduceva che: la domanda di modifica della collocazione del figlio Persona_1 avanzata dal ricorrente, oltre a essere contraddittoria, palesava il “reale intento punitivo nei confronti della moglie” atteso che il “conflitto” cui alludeva il ricorrente consisteva “una normale dialettica tra una madre normativa e figlio adolescente con spirito di ribellione”;
la lettera che il minore avrebbe scritto contenente “una richiesta di aiuto” era scritta al computer, priva di firma del minore ed era lecito, pertanto, dubitare della paternità dello scritto;
il ricorrente assecondava ogni tipo di comportamento del figlio screditando costantemente il ruolo genitoriale della madre, “unico genitore normativo che tenta[va] di impartire un'educazione al ragazzo”; non aveva mai lasciato “intenzionalmente” il minore fuori casa ma quanto affermato dal ricorrente era accaduto solo allorquando era Persona_1 rientrato dal week-end con il padre prima dell'orario stabilito senza preavviso;
le telecamere erano state installate non già per “controllare il figlio”, ma
“per motivi di sicurezza in prossimità dei due ingressi della casa familiare”; non aveva mai ostacolato il rapporto padre-LI e che i motivi del distacco erano riconducibili al comportamento del padre e “all'ostruzionismo nei confronti della scelta universitaria della LI, rifiutandosi inizialmente di partecipare, per la sua quota, a pagare la retta del Campus Biomedico”; in merito alla propria condizione reddituale e alla locazione dell'immobile di sua proprietà, che aveva ricevuto a mezzo pec la disdetta del contratto da parte dell'inquilino e, pertanto, “la predetta unica fonte di reddito [era] destinata a venire meno a breve”; rispetto agli altri immobili a lei intestati ella possedeva solo la nuda proprietà; non corrispondeva al vero che la stessa percepiva dai propri genitori un contributo pari a € 2000,00 al mese atteso che gli stessi avevano elargito tale somma solo “durante i 9 mesi intercorrenti tra l'abbandono della casa familiare e
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l'omologa della separazione (marzo-novembre) in cui il [ricorrente] arbitrariamente non aveva inteso versare alcunchè in favore dei figli”.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 28.11.2023 il giudice delegato disponeva l'ascolto del minore
; alla stessa udienza veniva sentita, separatamente, anche la Persona_1 sorella e, assegnando termine per note, il giudice si riservava. R_
Con ordinanza del 21.12.2023, il giudice rinviava la causa in prosieguo di comparizione personale delle parti invitando le stesse ad intraprendere il predetto percorso di terapia familiare e a concordare, tramite i rispettivi difensori, un ampliamento dei tempi di permanenza del minore con il padre. Persona_1
All'udienza del 26.03.2024, il ricorrente, previa esibizione del contratto di locazione di un immobile a Napoli, chiedeva la modifica del regime di affido del minore da condiviso con collocamento prevalente presso la Persona_1 madre a paritario con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza e con spese straordinarie, come da Protocollo, al
50%; chiedeva, infine, l'emissione di sentenza parziale sullo status; la resistente, non opponendosi alla sentenza parziale, si opponeva, invece, alla domanda di affido paritario formulata dal ricorrente - in quanto “frammentaria” e tale da
“pregiudicare la vita del figlio” – e al passaggio da un mantenimento indiretto a un mantenimento diretto;
si riportava alla propria richiesta di CTU anche al fine di individuare il miglior regime di frequentazione e si opponeva, infine, alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la LI R_
Il giudice relatore, con ordinanza del 27.03.2024, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“- affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
- ammonisce le parti a mantenere una costante comunicazione nell'interesse del figlio minore;
- dispone il collocamento paritario di secondo il seguente calendario: - Persona_1 prima settimana: lunedì con il padre, martedì e mercoledì con la madre, dal giovedì al lunedì con il padre;
- seconda settimana: lunedì con il padre, martedì e mercoledì con la madre, giovedì con il padre, dal venerdì al lunedì con la madre;
- ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; il genitore che non gode del primo periodo terrà con sé il figlio la Vigilia solo per pranzo;
- alternanza delle vacanze scolastiche di carnevale con quelle pasquali. - alternanza di ogni festività infrasettimanale;
-
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durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo, i genitori alterneranno i periodi dal primo al 15 agosto e dal 16 al 31; - revoca
l'obbligo di mantenimento del figlio e conferma l'obbligo di Persona_1 mantenimento della LI , con adeguamento automatico annuale sulla R_ base degli indici ISTAT, nonché la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- ammette le prove nei limiti indicati in motivazione;
- rimette la causa al Collegio per l'emissione della sentenza parziale di status”.
Emessa la sentenza sullo status, la causa era rimessa sul ruolo e istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Con istanza urgente avente ad oggetto la richiesta di emissione di provvedimenti inaudita altera parte depositata in data 15.06.2024, la resistente, lamentando un sensibile peggioramento della relazione madre-figlio - e atteso che
“la presenza di presso la casa materna [era] ormai diventata Persona_1 foriera di una condizione profondamente critica” - chiedeva all'adito Tribunale
[di]:
“disporre in via di urgenza la collocazione prevalente del minore _1
presso il padre, così come peraltro richiesto dal IG. , nel
[...] Parte_1 contempo predisponendo un calendario di visite madre-figlio, e tanto almeno fino
a quando non sarà stato ristabilito un clima di accettabilità della situazione, con la presa d'atto, da parte del minore, che sussistono regole e prescrizioni da rispettare fintanto che egli sarà minorenne e collocato presso i genitori. Nel contempo sarebbe opportuno altresì che il minore proseguisse i percorsi di sostegno a titolo personale, che invece sono stati interrotti”.
Il giudice relatore, previa instaurazione del contraddittorio, a parziale modifica della disciplina in atto, con ordinanza del 03.07.2024:
“dispone[va] la collocazione prevalente del minore Persona_1 presso l'abitazione paterna;
dispone[va] che il figlio incontr[asse] la madre: a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento, nella settimana successiva al weekend paterno (in difetto di diverso accordo, il martedì ed il mercoledì); un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nell'altra (in difetto di diverso accordo, il martedì); alternanza dei periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio nelle vacanze natalizie;
alternanza delle vacanze scolastiche di Carnevale con quelle
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Pasquali; durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, a favore di ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (per questa estate entro 7 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza); pone[va] a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento del figlio di € 500,00”.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata da entrambe le parti, resi i deferiti interrogatori formali, all'udienza del 10.04.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Essendo già stata emessa la sentenza parziale, occorre pronunciarsi sulle altre domande.
Sulla domanda di assegno divorzile
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione - dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e IGnificativo.
Il Collegio, inoltre, doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29
Cost.). È necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia, è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in
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via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale. Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (Cassazione 11832/23 e. Cass. n.
21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale - e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie eIGenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni
Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio.
Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza
3661 del 13 febbraio 2020, che «se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è
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chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale».
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1° dicembre 1970, secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda va respinta.
In via preliminare, giova rammentare che, alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni unite, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il «contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali», in quanto solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari può, invece, giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1° dicembre
1970 secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile vada rigettata.
A favore di tali conclusioni militano le considerazioni di seguito esposte:
a) in sede di separazione consensuale i coniugi nulla pattuivano in ordine al mantenimento della IG.ra e negli accordi esplicitamente veniva CP_1 affermato che i coniugi erano economicamente autosufficienti;
b) risulta non contestato che la resistente, di anni 52, viva nella casa familiare – di sua proprietà – sita in Napoli alla via Merliani n. 19 e che ella è, altresì, proprietaria di un immobile sito in via Solimena n. 169 oggetto di locazione;
del pari è incontestato che la stessa possieda la nuda proprietà di dieci beni
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immobili, rispetto ai quali i genitori detengono l'usufrutto, è proprietaria per la quota di 1/9 di un immobile sito ad Arzano;
infine, è proprietaria al 50% insieme al coniuge di un immobile sito in Frattamaggiore e detiene un
“ingente patrimonio di opere d'arte” in comproprietà con lo stesso;
c) altresì incontestata – e provata - è la circostanza che la IG.ra , dal CP_1
1999, era socia dell'agenzia di viaggi “L'isola del giorno dopo” sita in via
Enrico Alvino, Napoli, insieme al fratello ed alla cognata, e che la stessa abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa sino alla chiusura definitiva dell'agenzia medesima, tra il 2005 e il 2006;
d) come pacificamente dichiarato dalla resistente, la stessa, “desiderosa di riprendere il lavoro”, dal 2009, ha iniziato a lavorare come segretaria presso lo studio medico del ricorrente e tale rapporto di collaborazione si è concluso nel 2021 per le ragioni che saranno successivamente indicate.
Orbene, secondo il Collegio, considerando non solo il reddito ma anche il patrimonio mobiliare e immobiliare della IG.ra , sorgono seri dubbi CP_1 sull'esistenza di un rilevante, sensibile e IGnificativo squilibrio economico tra le parti.
Per altri versi, anche qualora si opini diversamente, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova che la invocata disparità tra le due posizioni reddituali sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della IG.ra fondate sull'assunzione di un CP_1 ruolo vissuto esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
Infatti, la domanda de quo è assolutamente carente in ordine all'eventuale sacrificio fatto a favore del marito e alla mortificazione delle proprie aspirazioni professionali.
In relazione a tale ultimo aspetto, non ci si può esimere dal rilevare che le risultanze della prova testimoniale non consentono di ricondurre eziologicamente la cessazione dell'attività lavorativa presso l'agenzia di viaggi al sacrificio di aspettative professionali e reddituali a causa dell'assunzione di un ruolo esclusivo all'interno della famiglia.
Sul punto, pur volendo momentaneamente prescindere dalle ragioni che abbiano indotto la IG.ra a vendere l'agenzia di viaggi, giova CP_1 evidenziare che la cessazione dell'attività lavorativa presso l'agenzia medesima risale al 2006, anno in cui la LI aveva già tre anni e, pertanto, non R_
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aveva bisogno delle cure quotidiane della madre. Tale circostanza trova riscontro tanto nelle stesse affermazioni dell'istante tanto nelle dichiarazioni rese in sede di assunzione della prova testimoniale che di seguito si riportano:
“Premetto che ha effettivamente lavorato nell'agenzia di viaggio Pt_2 nel periodo indicato, l'agenzia non andava bene, tanto è vero che dopo non molto tempo hanno chiuso, per cui si è trovata senza lavoro. ha Pt_2 Pt_2 lasciato il lavoro qualche anno dopo la nascita di che è nata nel R_
2003. Ricordo che io e l'altra nonna ci alternavamo per stare con la bambina, perché entrambi i genitori lavoravano. Non avevano una babysitter, per cui tutta
l'organizzazione ricadeva su di noi, a giorni alterni, ed io mi recavo da
Frattamaggiore a Napoli ogni volta che era necessario” (cfr., dichiarazione della IG.ra ). Testimone_1
E ancora: “Confermo che nei primi anni di età di sia mamma R_ che l'altra nonna si sono occupate a tempo pieno della bambina, anche perché
lavorava e anche come ho già detto lavorava in agenzia. Pt_1 Pt_2
Premesso che non hanno mai avuto una babysitter, la presenza delle nonne a partire dall'inizio della scuola per ai suoi 3 anni è stata meno R_ intensa, ma mia mamma è continuata ad andare così come anche l'altra nonna, innanzitutto per vedere la nipote, e poi per accompagnarla nelle tante occasioni, tra cui lo sport, oppure mia mamma si teneva il piccolo Persona_1 mentre era accompagnata dalla mamma a fare sport. Rispetto al R_ tempo della agenzia, dopo averla lasciata ha potuto dedicarsi di più ai Pt_2 figli” (cfr., dichiarazione della IG.ra ). Testimone_2
A conclusioni analoghe è possibile pervenire dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla IG.ra – dipendente dell'agenzia - la Testimone_3 quale ha dichiarato apertis verbis che:
“La IG.ra ha continuato a lavorare in agenzia con la CP_1 modalità che ho appena descritto, ovvero parzialmente, riducendo la sua presenza, sino alla chiusura definitiva dell'agenzia che dovrebbe essere avvenuta tra il 2005 e il 2006. Posso, cioè, confermare che la IG.ra non ha lasciato l'agenzia prima della sua definitiva chiusura. Quando la IG.ra
, dopo la nascita di , mi disse che non sarebbe stata più CP_1 R_ presente in agenzia come prima mi disse che aveva l'eIGenza nei fine settimana di andare fuori Napoli, col marito e la LI, in particolare ricordo che avevano
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una casa ad Agropoli, dove andavano da quello che so molto spesso, soprattutto nel periodo estivo. Sono sicura che la IG.ra era molto coinvolta dalla CP_1 vita professionale del marito perché mentre stava in agenzia ad es. sentivo la IG.ra che prenotava per conto del marito un hotel per un congresso a CP_1 cui lui avrebbe dovuto partecipare”.
Analogamente, si riportano le dichiarazioni rese dalla IG.ra Tes_4
[...]
mi ha raccontato che lei lavorava tutti i giorni in agenzia per Pt_2 tutto l'orario. Che io sappia non ha mai avuto una baby-sitter anche Pt_2 dopo la nascita di . poiché nella quotidianità ci vedevamo Persona_1 costantemente e le bambine giocavano anche assieme se ci fosse stato una baby- sitter l'avrei saputo. Ricordo che anche la nonna materna era molto presente tanto è che in tante occasioni mia LI è stata con e con lei”. R_
L'apprezzamento del materiale istruttorio poc'anzi richiamato consente di inferire che nei primi anni di vita della LI la IG.ra – R_ CP_1 sia pur con innegabili sacrifici e godendo, per fortuna, dell'ausilio della famiglia
– abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa e professionale presso la propria agenzia così sconfessando la tesi delle rinunce e dei sacrifici fatti.
Pur avendo a più riprese dedotto di aver lasciato il lavoro in agenzia di viaggi “su insistenza e [dietro] pressioni del ”, non ha fornito Parte_1 adeguata prova di quanto affermato: anzi, la scelta di lasciare il lavoro in agenzia sembra ispirata a una libera valutazione della richiedente e non certo ad un'imposizione del marito.
Altresì, priva di riscontro probatorio anche la ricostruzione secondo cui avrebbe ceduto l'attività commerciale “a causa della volontà palesata dal
”, e non già per ragioni connesse alla redditività dell'attività Parte_1 commerciale stessa. La IG.ra , infatti, ha omesso di documentare la CP_1 situazione economica dell'agenzia nel periodo antecedente la cessione e la conseguente chiusura della stessa;
le sue generiche allegazioni, dunque, non appaiono idonee a superare le contrapposte difese – peraltro, suffragate da diverse dichiarazioni rese in sede testimoniale – relative alla sussistenza di una situazione debitoria non trascurabile nella valutazione delle cause – o concause - della chiusura.
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A suffragio di tale contrapposta ricostruzione militano diverse dichiarazioni rese in sede testimoniale che in questa sede si riportano:
“Premesso che posso confermare che effettivamente ha lavorato Pt_2 presso questa agenzia negli anni indicati, in quanto l'ho personalmente vista presso l'agenzia, da quello che ho capito ha lasciato il lavoro perché l'agenzia aveva dei debiti, come riferitomi da e in generale, appreso. Non ho mai Pt_1 parlato espressamente con delle ragioni per cui ha lasciato questo Pt_2 lavoro perché sulla base di quello che sapevo era abbastanza ovvio che non poteva proseguire” (cfr., dichiarazione della IG.ra ). Testimone_2
Del resto, nel 2009, quando aveva circa un anno, la Persona_1 istante ha iniziato a lavorare come segretaria presso lo studio medico del IG.
e la predetta collaborazione è cessata a febbraio 2021 Parte_1 contestualmente alla fine del matrimonio, così come confermato in sede testimoniale:
“Confermo che ha lasciato la collaborazione a febbraio 2021, Pt_2 ma, secondo me, perché era assolutamente impossibile per loro condividere uno spazio perché erano in fase di separazione” (cfr., verbale del 08.10.2024, dichiarazioni della IG.ra ). Testimone_2
Quindi, sia quando la prima LI era piccola sia quando il R_ secondogenito aveva pochi anni, la IG.ra non ha Persona_1 CP_1 dovuto sacrificare le proprie aspettative rinunciando ad un'occupazione lavorativa.
Per altro verso, non risulta nemmeno provato un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale: infatti, in assenza di specifiche allegazioni tale non può essere considerato il lavoro di segretaria presso lo studio del marito che non ha determinato un particolare accrescimento del patrimonio, risolvendosi in una normale attività lavorativa peraltro part time.
Sotto un ulteriore profilo, l'analisi della documentazione in atti induce il
Collegio a ritenere non provata l'eventuale inadeguatezza dei mezzi di cui potrebbe disporre la resistente in considerazione delle attitudini lavorative derivanti dalle sue conoscenze, del suo grado di istruzione – si rammenta che la IG.ra è laureata – e dalla sua esperienza professionale, come emerso CP_1 dalla prova per testi, e tanto sia da un punto di vista relativo, quanto da un punto
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di vista assoluto, tenuto conto del reddito da lavoro – comunque prodotto in costanza di matrimonio - e di tutte le proprietà immobiliari di cui dispone.
In particolare, non risulta provato che la istante – pur avendo continuato a lavorare sino al 2021, anno della separazione – negli anni immediatamente successivi alla separazione consensuale medesima, si sia prodigata fattivamente nella ricerca di un'occupazione; del resto, le stesse pattuizioni adottate in sede di separazione consensuale godono di rilievo non trascurabile nella misura in cui, entrambi, hanno riconosciuto “di essere reciprocamente indipendenti ed economicamente autosufficienti”; sarebbe spettato alla parte richiedente dimostrare che, invece, in questa sede, difettava dei mezzi per raggiungere l'autosufficienza economica.
Ragionando a contrario, la mancata titolarità di un assegno di mantenimento unita alla mancata proposizione dell'iniziativa giudiziaria (anche il giudizio di divorzio è stato promosso dal marito) lasciano fondatamente presumere che alla IG.ra non siano mai mancati i mezzi atti a CP_1 garantirle un'esistenza autonoma e dignitosa.
Per tutte tali convergenti ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Sulla domanda di mantenimento della LI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
Passando all'esame delle altre domande e per quanto concerne le determinazioni economiche, deve osservarsi che dalla lettura delle contrapposte difese emerge che non è controversa la circostanza del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della LI tuttora studentessa R_ presso l'Università “Campus Biomedico” di Roma.
Fatta questa premessa, in ordine all'assegno di mantenimento della LI
in sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente testualmente ha R_ chiesto:
“
6. Dare atto che la LI , maggiorenne ma non R_ economicamente indipendente, vive a Roma, ove studia;
7. Revocare il contributo al mantenimento della LI a carico del IG.
, a far data dalla domanda, successiva alla cessazione della convivenza Parte_1 madre-LI”
Nella memoria di replica depositata in data 26.03.2025 chiariva:
27 28
“In merito alla LI , non si comprende come la controparte R_ possa asserire che il dott. abbia richiesto “la revoca del contributo da Parte_1 versare per la LI, la vorrebbe far considerare ormai autonoma economicamente”. L'esponente ha chiesto di revocare il contributo al mantenimento della LI a favore della IG.ra , stante il domicilio CP_1 stabile della ragazza a Roma, ove ella studia. I genitori già contribuiscono al 50% nel pagamento delle spese di locazione, di utenze e della retta dell'università privata, oltre alle spese straordinarie della ragazza e, pertanto, il versamento di un contributo al mantenimento della LI a favore della ex moglie è una mera duplicazione di costi, stante quanto sopra”.
Dunque, il padre ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento della LI a favore della resistente atteso che la stessa non aveva “in alcun modo provato la convivenza con la LI: i biglietti del treno ai quali la controparte fa[ceva] riferimento si riferi[vano] ad appena n. 4 biglietti, comprensivi di andata
e ritorno e riferiti al mese di ottobre 2024”.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eIGenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio” (cfr., Corte di Cassazione, I sez. civile, ordinanza n.
30179/2024).
Dunque, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo – come nel caso di specie - rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno. In altri termini, occorre valutare non già la prevalenza temporale dell'effettiva presenza del figlio presso l'abitazione suddetta, quanto, piuttosto, se tale casa costituisce un punto di riferimento stabile nei termini suindicati.
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Secondo la S.C., infatti, i rientri saltuari a casa, non comportano un mutamento negli assetti familiari, né il venir meno di un legame con il genitore, il quale resta «la figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio», provvedendo «materialmente alle sue eIGenze». Nel caso de quo, non vi sono dubbi sul fatto che la LI – indipendentemente dalla frequenza con cui R_ ritorna a Napoli, su cui le parti controvertono – abbia sempre fatto ritorno presso la casa familiare sita a Napoli ed abbia sempre fatto capo alla madre per ogni sua eIGenza;
del resto, alla luce della documentazione prodotta in atti dalla resistente, può ritenersi provato che i nonni materni abbiano più volte provveduto all'acquisto di biglietti del treno al fine di consentire a di rientrare a Napoli. R_
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per “stante R_ il [suo] domicilio stabile a Roma” va, dunque, rigettata alla luce delle suesposte considerazioni.
Quanto alla quantificazione del predetto assegno di mantenimento, alla stregua delle emergenze processuali – e dei rilievi che si espongono nell'immediato prosieguo in merito alla contribuzione alle spese straordinarie - considerato non solo il reddito del padre ma anche il suo patrimonio, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della LI, ritiene congruo confermare quanto disposto in sede di separazione e disporre, a carico del padre, quale contributo al mantenimento della LI , la somma mensile di € 1.250,00 R_ mensili che andrà ovviamente rivalutata dall'anno successivo all'omologa.
L'analisi della documentazione reddituale del IG. consente, Parte_1 tuttavia, di prevedere l'obbligo di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie per la LI, purché documentate, conformemente alla domanda della resistente;
quanto alle singole voci di spesa relative alle “spese per l'Università privata della LI , [ed] eventuali rette di scuole private per il figlio R_
” per cui la resistente ha chiesto una contribuzione del padre Persona_1
“nella misura del 100%”, la relativa domanda va rigettata in difetto di una motivazione specifica atta a giustificare tale differente obbligo di contribuzione che sarà per tutte le spese extra del 70%..
Sull'assegnazione della casa familiare
I rilievi appena esposti inducono il Tribunale a confermare l'assegnazione alla IG.ra della casa familiare, sita in Napoli, via Merliani n. 19, atteso che tale CP_1 abitazione continua a costituire un punto di riferimento stabile per la LI R_
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maggiorenne ma – pacificamente – non economicamente autosufficiente;
non sussistono dubbi in merito alla circostanza che essa continui a costituire il proprio
“habitat domestico” ex art. 337 sexies c.c.
È noto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire, “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eIGenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater
c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
25604 del 12 ottobre 2018).
Del resto, interpretando la domanda del ricorrente egli ha chiesto la revoca dell'assegnazione in favore della moglie, ma non l'assegnazione della casa familiare in proprio favore per viverci unitamente al figlio minore. Tale impostazione processuale è pienamente comprensibile poiché, in maniera molto apprezzabile, il padre, raccolto il disagio del figlio, per offrirgli un alloggio ha preso in locazione un'altra abitazione, peraltro nello stesso contesto, che ormai ha assunto per il ragazzo la funzione a suo tempo svolta dalla “vecchia” casa familiare.
Sull'assegno di mantenimento del minore Persona_1
Passando alle determinazioni relative alla genitorialità del minore _1
, in via preliminare, si osserva che tra le parti non è controverso il regime di
[...] affido dello stesso atteso che, superando finalmente gli accesi contrasti prima ricordati, sia il ricorrente che la resistente hanno chiesto l'affido condiviso con residenza privilegiata presso il padre.
Stante la sostanziale sovrapponibilità delle conclusioni rassegnate dalle parti, il
Collegio ritiene ragionevole confermare la disciplina provvisoria adottata con l'ordinanza del 03.07.2024, ivi compreso il calendario di visita madre-figlio così come disposto con la predetta ordinanza.
In ordine all'assegno di mantenimento per il minore, si osserva che, convivendo lo stesso con il padre, va posto a carico della madre, quale genitore non convivente,
l'obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento.
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Relativamente al quantum, la resistente chiede che “il contributo a suo carico ed in favore di , sia ridotto nella misura di € 250,00 mensili, essendo ella Persona_1 disoccupata e priva di adeguati redditi propri e certi, per come dedotto e dimostrato
[…]”.
L'art. 337-ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio in merito all'assenza di “adeguati redditi propri e certi” in capo alla resistente, sia ragionevole confermare la disciplina provvisoria adottata con ordinanza del 03.07.2024 e, in particolare, “la previsione dell'obbligo di mantenimento indiretto a carico della madre che va quantificato in € 500,00 in considerazione del reddito dichiarato (cfr. memoria di costituzione) e della circostanza che la stessa non sopporta alcun onere per la casa di abitazione”.
Del resto, nella parte motiva in cui è stata trattata la domanda dell'assegno di divorzio è stato chiarito come la madre abbia una discreta capacità reddituale (oltre ad una IGnificativa consistenza patrimoniale).
Inoltre, a carico del padre va posto l'obbligo di contribuire, nella misura del
70%, alle spese straordinarie per il figlio, purché documentate, valendo gli stessi rilievi poc'anzi esposti in merito alla LI R_
Sulla domanda relativa alle spese per i viaggi dei ragazzi
In via preliminare, si osserva che la resistente ha chiesto “confermare la statuizione prevista al punto 7, II parte, dell'accordo di separazione per cui “… Il IG.
, inoltre, parteciperà al 50% delle spese per i viaggi dei ragazzi (quando Parte_1 sono con la madre) con un tetto massimo pari ad € 3.000,00 (tremila/00) annui, documentati da relative fatture e/o ricevute fiscali o comunque titoli idonei a giustificare la spesa (es. titoli di viaggio)”.
Invero trattasi di mere pattuizioni, frutto del principio dell'autonomia negoziale, che le parti hanno convenzionalmente stipulato in sede di crisi familiare ascrivibili alla
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categoria delle cd. condizioni di contenuto eventuale e, pertanto, estranee rispetto alla cognizione del giudice del divorzio.
Come confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, «la disciplina giuridica di tali pattuizioni è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto essenziale della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi del previgente art. 710 c.p.c. (ovvero in applicazione dell'attuale art.
473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e il giudice adito non può revocarli o modificarne il contenuto» (cfr., Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 luglio 2024 n. 20034).
La domanda va, dunque, dichiarata inammissibile poiché estranea al giudizio: le spese per i viaggi non cadono nella categoria delle spese straordinarie poiché incombono su ogni genitore durante il tempo passato con il figlio.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso il padre ed il calendario dei tempi di permanenza indicato in motivazione;
2. pone a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a , entro il giorno 30 di ogni mese, la _1 somma di € 1250,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione del provvedimento di omologa, a titolo di contributo al mantenimento della LI oltre al 70% delle spese R_ straordinarie;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad _1
, la somma di € 500,00 da rivalutare Parte_1 automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo
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all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , oltre al 70% delle spese straordinarie;
Persona_1
4. conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli, via Merliani n.
19, alla IG.ra che vi abiterà insieme alla LI maggiorenne CP_1 R_ ma non economicamente autosufficiente;
5. rigetta la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile;
6. dichiara inammissibili le altre domande;
7. spese compensate.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 18.04.2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino - Presidente rel. -
2) Immacolata Cozzolino - Giudice -
3)Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16659 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
28/11/1972 (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. DIONISIO GIOVANNI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. _1
), rappresentata e difesa dall'avv. DE GIOVANNI C.F._2
VALENTINA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.04.2025 il procuratore del ricorrente ha concluso perché il Tribunale voglia:
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“- Dare atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio, emessa in data
05.04.2024;
1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. Revocare l'assegnazione della casa coniugale a favore della IG.ra
, sita in Napoli, Via Merliani n.19, essendo venuta meno la convivenza CP_1 con i figli;
3. Disporre il collocamento prevalente del minore presso Persona_1 il padre, con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna di Napoli;
4. Disporre che la IG.ra possa vedere e tenere con sé il minore CP_1 secondo il seguente calendario, in ogni caso tenendo conto dei desiderata del ragazzo e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici:
- A fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
- due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento, nella settimana successiva al weekend paterno (in difetto di diverso accordo, il martedì ed il mercoledì);
- un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nell'altra (in difetto di diverso accordo, il martedì);
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente i periodi
24-30 dicembre e 30 dicembre-6 gennaio;
il genitore che non gode del primo periodo terrà con sé il minore il giorno della Vigilia;
- alternanza delle vacanze scolastiche di Carnevale con quelle Pasquali;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, a favore di ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni pari con la madre dall'1 al 16 agosto e con il padre dal 16 al
31 agosto e negli anni dispari viceversa;
- alternanza delle singole festività infrasettimanali;
5. Disporre che la IG.ra sia onerata del versamento a favore del CP_1 IG. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, della somma di Parte_1 euro 500,00 mensili, rivalutata e rivalutanda secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie tutte preventivamente concordate e successivamente documentate, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Napoli;
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6. Dare atto che la LI , maggiorenne ma non economicamente R_ indipendente, vive a Roma, ove studia;
7. Revocare il contributo al mantenimento della LI a carico del IG.
, a far data dalla domanda, successiva alla cessazione della convivenza Parte_1 madre-LI;
8. Disporre che i genitori suddividano al 50% tutte le spese - ordinarie e straordinarie - riferite alla LI , preventivamente concordate e R_ documentate, ed in particolare:
a) la retta dell'università privata Campus Bio Medico di Roma
b) il canone di locazione della stanza di Roma e le relative utenze
c) le spese mediche non coperte dal S.S.N.
d) la spesa per uno sport ordinario di gradimento della ragazza
e) le spese di viaggio per i rientri a Napoli
f) i costi di vita quotidiana, ossia vitto, abbigliamento, tempo libero e attività ricreative. Dando atto che il IG. è disponibile a quantificare la Parte_1 propria quota parte riferita al punto 8.f) in somma non superiore ad euro 400,00 mensili;
9. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e per l'effetto rigettare la richiesta di un assegno divorzile a favore della IG.ra ; CP_1
10. Rigettare la domanda avversaria riferita alle spese delle vacanze madre-figli, formulata con la memoria costitutiva, in quanto inammissibile, se la IG.ra dovesse insistere nella stessa;
CP_1
11. Con vittoria delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, oltre
R.S.G., C.P.A. ed I.V.A.”
Il procuratore della resistente, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, ai verbali di causa ed a tutta la documentazione depositata, ha così concluso:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.12.2001 in Napoli dal IG. e dalla IG.ra Parte_1
, ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile di _1
Napoli all'Ufficiale competente;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale in Via Merliani, 19,
Napoli, con tutti i beni mobili in essa contenuti, alla IG.ra che vi abiterà CP_1 insieme alla LI , maggiorenne ma non economicamente R_ autosufficiente;
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- poiché rispondente alla volontà di per come emerso nel Persona_1 corso dell'istruttoria svoltasi, confermare l'affidamento condiviso del figlio minore
ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre, Persona_1 nonché il calendario di incontri madre-figlio così come disposto con ordinanza emessa in data 3.7.2024;
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, un assegno di € 1.750,00 mensili quale contributo al mantenimento della LI , maggiorenne ma R_ non economicamente autosufficiente, oltre adeguamento ISTAT come per legge, nel contempo riducendo il contributo dovuto dalla IG.ra in favore del IG. CP_1
per il mantenimento per il figlio minore , in € 250,00 Parte_1 Persona_1 mensili, in virtù della forte sproporzione di reddito sussistente tra i coniugi e del grave pregiudizio che ne consegue alla madre;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico della , Parte_1 CP_1 facendo riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse al Protocollo di intesa sottoscritto da Magistrati e COA Napoli in data 7.3.2018, ad eccezione delle spese per l'Università privata della LI , e di eventuali rette di R_ scuole private per il figlio , da disporsi a carico del padre nella Persona_1 misura del 100%;
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario l'importo di € 600,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre adeguamento Istat, tenuto conto della forte sproporzione di reddito esistente, del sacrificio delle aspettative professionali e previdenziali operato dalla in favore della famiglia, dell'età della CP_1 stessa, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
- confermare la statuizione prevista al punto 7, II parte, dell'accordo di separazione per cui “… Il IG. , inoltre, parteciperà al 50% delle spese Parte_1 per i viaggi dei ragazzi (quando sono con la madre) con un tetto massimo pari ad €
3.000,00 (tremila/00) annui, documentati da relative fatture e/o ricevute fiscali o comunque titoli idonei a giustificare la spesa (es. titoli di viaggio)”;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il Pubblico Ministero ha chiesto disciplinare i rapporti confermando i provvedimenti provvisori in atto.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/07/2023 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 01/12/2001 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nati due figli: il 24/12/2003, e R_
, l'11/02/2008; Persona_1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
25.11.2021; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 1.250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, al 50% delle spese per i viaggi dei ragazzi – con un tetto massimo pari a € 3.000,00 annui – e al 50% delle spese di alloggio e tasse universitarie per lo studio dei figli, il trasferimento da parte della IG.ra del “bene facente CP_1 parte del fabbricato ubicato Negozio sito in Napoli alla via Massimo Stanzione
31/33”, la divisione al 50% del denaro depositato sul conto corrente cointestato e sul fondo d'investimento, il versamento alla IG.ra dell'importo di € CP_1
10.200,00 pattiziamente riconosciuto, dovuto per il periodo decorrente dalla cessazione della convivenza;
che perdurava lo stato di separazione;
che, sebbene avesse conIGliato alla LI un'Università pubblica R_ di Medicina, “anche in considerazione della sua esperienza e delle sue conoscenze nel campo”, la resistente, “in spregio ad ogni dovere di preventivo accordo”, aveva iscritto la LI all'Università privata Campus Bio Medico di Roma e aveva preteso il rimborso del 50% della retta della predetta università, che ammontava ad
€13.500,00 annui, oltre al 50% del canone di locazione di una stanza per la ragazza
(euro 450,00 mensili complessivi);
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che, dunque, la LI viveva in modo stabile a Roma e che da settembre a giugno 2023 la stessa era rientrata a Napoli circa una volta ogni sei settimane, ivi comprese le festività Natalizie;
che, alla luce delle suesposte premesse, la convivenza della LI R_ con la madre era cessata e, pertanto, era necessaria una revisione del contributo al mantenimento della stessa pattuito in sede di separazione;
che, infatti, in seguito al trasferimento della LI a Roma, i genitori sostenevano per la LI le seguenti spese fisse: € 450,00 mensili quale R_ canone di locazione, comprese le utenze;
le spese di viaggio per rientrare a Napoli pari a “circa € 40 A/R, considerando che la ragazza rientra[va] meno di una volta al mese;
€ 13.500,00 annuali quali retta universitaria, che potranno continuare ad essere imputate al 50% per ciascun genitore, così come le spese di natura medica”;
che, stante la cessazione della convivenza madre LI e la mancanza di concertazione dell'iscrizione all'ateneo privato e del canone di locazione per la stanza della LI, aveva considerato tali voci di spesa incluse nel “cospicuo contributo al mantenimento a suo carico”;
che, nondimeno, in data 07.02.23, la resistente gli aveva notificato atto di precetto;
che, essendo subentrati “oneri aggiuntivi elevati conseguenti agli studi intrapresi dalla LI ed alla sua nuova realtà abitativa”, non era più in grado di sostenere il contributo per le vacanze della madre con i figli pattuito in sede di separazione;
che era un medico-oculista, assunto con contratto a tempo indeterminato presso l' e operava, altresì, Controparte_3 in regime privato;
che, inoltre, era titolare al 50% di una partecipazione in una società Novalis
Contemporary Art Ltd, con sede ad Hong Kong, la quale non produceva utili dal
2015 ed era stata, pertanto, “deregistrata” nell'aprile 2022 e che per tale ragione veniva ancora dichiarata nel Modello Unico 2022; che era, inoltre, comproprietario, unitamente alla moglie, di un appartamento in Frattamaggiore adibito a studio professionale – e rispetto al quale le parti si stavano accordando al fine di statuire una somma a titolo di indennità di occupazione - ed era proprietario esclusivo di un piccolo negozio in Napoli per il quale l'inquilino aveva appena comunicato la disdetta del contratto di locazione;
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che viveva tra la casa dei propri genitori e l'appartamento della compagna;
che le parti avevano di recente suddiviso ed estinto il conto corrente comune ed altresì un fondo patrimoniale, in adempimento della clausola n. 10 di cui al verbale di omologa della separazione consensuale;
che gli stessi, inoltre, erano comproprietari di numerose opere d'arte allocate principalmente presso la casa familiare e che la IG.ra , in CP_1 violazione di quanto statuito nell'accordo di separazione, non gli “aveva permesso di prelevare il 50% delle opere in comproprietà, così da allocarle presso la dimora di quest'ultimo, ed ella sta[va] altresì frapponendo ostacoli alla vendita di una parte delle stesse”;
che non era a conoscenza “in modo completo ed esaustivo del quadro reddituale e patrimoniale della moglie”, che, infatti, gli risultava che la resistente, nel recente passato, avesse collaborato con un negozio di deIGn “Interlinea” sito a Frattamaggiore (NA) e che attualmente lavorasse presso il Villaggio turistico Parco Elena nel Cilento;
la stessa era, inoltre, titolare esclusiva e contitolare di un ingente patrimonio immobiliare in
Napoli e nella provincia di Napoli e Salerno e che alcuni degli immobili risultavano locati;
che la resistente risultava, altresì, titolare di una polizza vita presso la società Generali;
che le parti, pertanto, erano economicamente autonome;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, la conferma dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio (“€ 1.250,00 mensili, Persona_1 rivalutati e rivalutandi secondo gli indici Istat, da versare a favore della IG.ra
, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1 tutte preventivamente concordate e successivamente documentate, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Napoli”); “- disporre che il dott. sia Parte_1 onerato di un contributo mensile al mantenimento della LI, da versare direttamente a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nella somma che si riserva di quantificare con la prima memoria di cui all'art. 473 bis.17, I comma c.p.c.; - disporre che la
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IG.ra sia onerata di un contributo mensile al mantenimento della LI, CP_1 da versare direttamente a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nella somma che si riserva di quantificare con la prima memoria di cui all'art. 473 bis.17, I comma c.p.c. - disporre che i genitori suddividano al 50% le seguenti spese straordinarie riferite alla LI : la retta dell'università privata Campus Bio Medico di Roma, R_ il canone di locazione della stanza di Roma, le spese mediche non coperte dal
S.S.N., tutte preventivamente concordate e successivamente documentate e di una spesa per uno sport di gradimento della ragazza. - dare atto che le parti sono economicamente autonome”.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ed allegava: che dopo una fase iniziale del matrimonio caratterizzata da serenità e
“grande complicità”, il rapporto aveva iniziato ad incrinarsi;
che il ricorrente l'aveva persuasa a lasciare la sua occupazione “per fornire il proprio aiuto come segretaria presso il di lui studio medico”; che la fine del matrimonio – nonché del “repentino cambiamento comportamentale e del distacco fisico ed emotivo palesato dal marito” - era da imputarsi ad una comprovata relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente;
che, pertanto, in data 14.6.2021 la IG.ra notificava al IG. CP_1
ricorso per separazione giudiziale con domanda di addebito nei suoi Parte_1 confronti;
che la stessa, tuttavia, alla luce dello stato di disagio vissuto dai figli e della sua “condizione di profonda sofferenza”, si era determinata a concludere la vicenda separativa con un accordo e ad abbandonare il giudizio contenzioso “anche a fronte di alcune importanti rinunce (cessione a titolo gratuito al coniuge del 50% dell'immobile sito in Napoli alla Via Massimo Stanzione 30/31 – valore stimato della quota € 150.000,00; rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa benché sussistenti i presupposti)”; che il suo sforzo compiuto in sede separativa si era rivelato vano in quanto il ricorrente era solito esercitare continue pressioni nei suoi confronti,
“ostacolandola nell'esercizio del suo ruolo genitoriale” sebbene lo stesso dimostrasse scarsa partecipazione nella vita dei figli;
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che il ricorrente “persevera[va] nell' occupare l'immobile sito in
Frattamaggiore a titolo gratuito”, adibito sin dai tempi del matrimonio quale studio medico, “non avendo mai corrisposto alcunché in favore della moglie comproprietaria” e che non corrispondeva al vero quanto asserito dal ricorrente in ordine ad un accordo in corso di svolgimento tra i due “per concordare l'importo di un'indennità di occupazione”; che altresì non corrispondenti al vero erano le deduzioni secondo cui il conto corrente cointestato era stato “concordemente chiuso” in quanto, al contrario, il ricorrente aveva prelevato il 50% degli importi ivi presenti indebitamente;
che, pertanto, tale circostanza aveva indotto la stessa a promuovere dinanzi al Tribunale di Napoli un giudizio per l'accertamento e la restituzione delle somme dovute dal coniuge;
che il ricorrente non aveva mai rispettato il provvedimento separativo in merito alla contribuzione alle spese straordinarie opponendo “pretestuose scuse pur di non contribuire alle spese straordinarie occorrenti per i figli”; che, sotto tale ultimo profilo, aveva maturato nei suoi confronti un debito di oltre 8.000,00 € e per tale motivo, dopo essere stata costretta a richiedere l'aiuto dei suoi genitori per riuscire ad anticipare tutte le spese universitarie per la LI
aveva notificato al ricorrente atto di precetto per ottenere il R_ soddisfacimento del suo credito;
che il ricorrente non era solito rispettare i patti separativi neppure relativamente all'esercizio del diritto di visita padre-figlio e che ogni sua richiesta di collaborazione era stata disattesa dallo stesso che, al contrario, manifestava il suo atteggiamento oppositivo squalificandola, sempre più frequentemente, anche con il figlio;
che, inoltre, non avendo il ricorrente mai comunicato il proprio indirizzo di residenza, non sapeva dove si svolgessero gli incontri padre-figlio e dove pernottasse il minore, e che aveva appreso solo dall'avverso ricorso che egli viveva
“tra l'abitazione dei suoi genitori e quella della sua compagna”; che il ricorrente, oltre ad aver ridotto sensibilmente le visite con il figlio
- incontrando il minore “per pochissimi giorni al mese (circa 4)” Persona_1
– aveva chiesto nel proprio ricorso una modifica in peius del calendario di incontri
“prospettando tempi sempre più ristretti da trascorrere con [il figlio], in tal modo ignorando ancora una volta le di lui necessità”;
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che, pertanto, si opponeva sia alla richiesta di riduzione dei tempi di visita
(chiedendo, al contrario, che gli stessi fossero aumentati) sia alla richiesta di conferma dell'assegno di mantenimento in favore di così come Persona_1 quantificato in sede separativa;
che, infatti, tenuto conto della forte disparità di reddito sussistente tra i coniugi e dei ristretti tempi di permanenza presso il padre (circa 25 giorni al mese con la madre e solo 4-6 giorni al mese con il padre), l'assegno di mantenimento doveva essere rimodulato in maniera equa, così come le spese straordinarie;
che il rapporto tra il padre e la LI era “pressoché inesistente” R_ avendo la stessa inizialmente subito il trauma dell'allontanamento del padre e che tale distacco era stato acuito dal comportamento del padre conseguente alla separazione;
che il ricorrente si era sempre opposto fermamente all'iscrizione della LI presso l'Università “Campus Biomedico” di Roma “solo per motivi economici”; che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, rientrava a R_
Napoli per ben tre weekend al mese e che spesso le spese relative al trasporto in treno venivano regalate alla stessa dai nonni e, pertanto, non inserite nelle spese straordinarie;
che fino a quel momento aveva sostenuto autonomamente sia i costi relativi al canone di locazione che le utenze per la LI R_ che, pertanto, la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per ex adverso avanzata dal ricorrente appariva ingiustificata, anche in R_ considerazione degli esosi esborsi del ricorrente finalizzati all'acquisto di opere d'arte;
che il ricorrente dopo la separazione non aveva più garantito ai figli lo stesso tenore di vita rifiutandosi di contribuire alle spese per i viaggi pattuite in sede di separazione;
che la stessa, sin dal 2011, non svolgeva alcuna attività lavorativa;
che nel 1999, prima di contrarre matrimonio, era socia dell'agenzia di viaggi “L'isola del giorno dopo” sita in via Enrico Alvino;
che il ricorrente, nel 2006, l'aveva spronata a lasciare il lavoro nell'agenzia di viaggi per dedicarsi all'accudimento della LI, “anche in ragione del fatto che lui era pressoché assente poiché all'inizio della sua carriera professionale”;
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che, pertanto, in accordo con il coniuge, decideva di rinunciare alla propria crescita lavorativa dedicandosi a tempo pieno alla cura dei figli e solo nel 2009,
“desiderosa di riprendere il lavoro”, aveva iniziato a lavorare come segretaria presso lo studio medico del marito;
che la predetta collaborazione lavorativa era durata fino al 2021 quando aveva scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale;
che da allora, nonostante i suoi sforzi non era riuscita a trovare un'occupazione e che, pertanto, non aveva alcuna aspettativa pensionistica, a differenza del ricorrente;
che il suo reddito si era ridotto anche a seguito della cessione a titolo gratuito al ricorrente della quota del 50% del locale commerciale sito in Via
Stanzione, Napoli, “da cui ella traeva ulteriore reddito da locazione pari ad €
6.600,00 annui”; che non corrispondevano al vero le asserzioni del ricorrente secondo cui
“alcuni degli immobili della risulterebbero locati” in quanto la stessa era CP_1 piena proprietaria della casa familiare, sita in Napoli alla Via Merliani 19, ove viveva con i figli, e dell'immobile in Via Solimena 169, Napoli, locato per €
1500,00 mensili, che costituiva la sua unica sua fonte di reddito;
che era proprietaria al 50% insieme al coniuge dell'immobile in
Frattamaggiore, alla Via Roma, 220, adibito a studio medico dal e “da Parte_1 lui utilizzato a titolo gratuito atteso che all'attualità non [aveva] mai corrisposto indennità di occupazione alla moglie”; che il ricorrente era Dirigente Medico di I livello, reparto oculistico presso l' e dal 2022 egli aveva Controparte_3 Controparte_3 avuto un avanzamento di carriera, essendo divenuto Responsabile del suo reparto;
che, inoltre, svolgeva attività privata presso tre diversi studi medici;
che, pertanto, era un medico affermato ed era presumibile che “il reddito a lui ascrivibile [fosse] senza dubbio maggiore di quello risultante in dichiarazione dei redditi”; che la lettura della documentazione reddituale depositata dal ricorrente nonché l'analisi di diversi fattori – quali, in particolare, l'uso massiccio di denaro contante, l'impossibilità di verificare la congruità dei versamenti, l'esistenza di entrate non fatturate e una considerevole attività di compravendita di opere d'arte -
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lasciavano presumere che le sue fonti di guadagno non attenessero solo ed esclusivamente alla professione di medico svolta;
che, pertanto, sussisteva un evidente baratro sperequativo tra i redditi delle parti;
tutto ciò premesso, concludeva affinché il Tribunale volesse “così provvedere in via definitiva e riconvenzionale”:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio […];
- confermare assegnazione della casa coniugale in Via Merliani, 19,
Napoli, con tutti i beni mobili in essa contenuti, alla IG.ra che vi abiterà CP_1 insieme al figlio minore , minorenne ed alla LI , Persona_1 R_ maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1 con residenza privilegiata presso la madre, prevedendo un ampliamento del calendario di incontri padre-figlio, come da piano genitoriale allegato […];
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, un assegno di € 3.500,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli , minorenne, e Persona_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (€ 1.750,00 R_ ciascuno) oltre adeguamento ISTAT come per legge, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico della , Parte_1 CP_1 facendo riferimento […] al Protocollo di intesa sottoscritto da Magistrati e COA
Napoli […] in data 7.3.2018, ad eccezione delle spese per l'Università privata della LI , e di eventuali rette di scuole private per il figlio R_ _1
, da disporsi a carico del padre nella misura del 100%;
[...]
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario l'importo di € 600,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre adeguamento Istat, tenuto conto della forte sproporzione di reddito esistente, del sacrificio delle aspettative professionali e previdenziali operato dalla in favore della famiglia, dell'età della stessa CP_1
e dell'assenza di qualifiche che la possano reintrodurre nel mondo lavorativo, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
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- confermare la statuizione prevista al punto 7, II parte, dell'accordo di separazione per cui “… Il IG. , inoltre, parteciperà al 50% delle spese Parte_1 per i viaggi dei ragazzi (quando sono con la madre) con un tetto massimo pari ad €
3.000,00 (tremila/00) annui, documentati da relative fatture e/o ricevute fiscali o comunque titoli idonei a giustificare la spesa (es. titoli di viaggio)”.
Con memoria ex art. 473-bis.17, 1° comma, c.p.c. depositata in data
08.11.2023, il ricorrente deduceva: che nell'ultimo anno il figlio aveva espresso al padre forte Persona_1 disagio nel suo rapporto con la madre e che, in un'occasione in particolare, la madre aveva “addirittura chiuso a chiave in casa il figlio e solo l'intervento telefonico dei Carabinieri [aveva convinto] la IG.ra a far uscire il CP_1 figlio”; che, quando lo stesso tardava a prelevare il minore, la resistente obbligava il ragazzo ad aspettarlo per strada “a prescindere dalle condizioni atmosferiche” e che, quando padre e figlio rientravano prima dal fine settimana di spettanza del padre, la stessa impediva al figlio di rientrare fino all'orario fissato per il ritorno;
che l'intollerabilità della situazione aveva indotto il figlio Persona_1 ad inviare al padre uno scritto in cui esprimeva malcontento e disagio, “riferendo di violenze fisiche e morali perpetrate dalla madre”; che, pertanto, si candidava quale genitore collocatario del minore;
che, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, l'agenzia di viaggi che la stessa aveva aperto dopo qualche anno fallì lasciandola senza un'occupazione; che il padre della resistente aveva sempre provveduto “ad elargire cospicue somme di denaro alla LI” la quale, pertanto, pur sollecitata dal marito a reperire un'attività lavorativa, “rispondeva […] di non aver bisogno di lavorare per vivere”; che tanto le deduzioni concernenti un'asserita relazione extraconiugale quanto quelle relative a condotte ostacolanti il suo esercizio della genitorialità erano recisamente contestate;
che, in ordine alle questioni riguardanti la divisione della comunione, chiariva che per alcune di esse pendeva procedimento avanti al Tribunale di Napoli ribadendo, altresì, che la resistente aveva provveduto con estremo ritardo rispetto agli accordi assunti in sede di separazione;
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che, in relazione all'esercizio del diritto di visita padre-figlio, aveva più volte chiesto maggiore flessibilità alla luce delle eIGenze del figlio legate alla sua età adolescenziale;
che i rapporti madre-figlio erano caratterizzati da una criticità tale che in un'occasione la resistente, in un'e-mail rivolta al padre, aveva dichiarato: “E chiederò l'affido a te perché lo seguirai tu”; che quanto riferito dalla resistente circa i rientri della LI a R_
Napoli non era provato, a differenza dei rientri – “ogni sei settimane” – da lui documentati;
che per diversi mesi aveva provveduto al pagamento del 50% del canone di locazione per la stanza di ma successivamente la resistente aveva cessato R_ di richiedere la sua quota;
che, in ogni caso, era disponibile a contribuire alla predetta spesa purché “concordata nel suo ammontare”; che, contrariamente alle deduzioni di controparte, negli ultimi anni aveva effettuato diversi viaggi insieme ai figli;
che relativamente alla domanda di assegno divorzile la resistente due anni prima “aveva sottoscritto un accordo separatizio ove al punto 11 i coniugi
[avevano] riconosciuto di essere economicamente indipendenti”; che, inoltre, la resistente continuava a percepire il canone di locazione di uno dei numerosi immobili a lei intestati, pari a € 18.000,00 annui, che i suoi genitori continuavano “ad elargirle cospicue somme di denaro, ammontanti all'incirca ad euro 2.000,00 mensili”, che dalla suddivisione del fondo d'investimento facente parte della comunione, “ella aveva percepito la somma di euro 40.990,00”, che, inoltre, la stessa era altresì proprietaria, in comunione con il marito, “di un ingente patrimonio di opere d'arte” e che, infine, da un esame dei conti correnti, emergeva come “la stessa utilizz[asse] le proprie entrate (contributo al mantenimento dei figli, aiuto mensile dei genitori, canone di locazione) quasi esclusivamente per acquisti personali”; che la resistente, pur essendo certamente qualificata, non si era adoperata per la ricerca di un'occupazione come segretaria in studi medici né si era iscritta presso il centro di collocamento;
che lo stesso, relativamente promozione ricevuta, aveva ottenuto “un aumento di ben euro 100,00 in busta paga”;
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che ogni sua entrata era fiscalmente dichiarata e che i suoi redditi erano quelli di cui alle dichiarazioni dei redditi agli atti;
che una parte dei proventi dell'attività dello studio oculistico era sempre stati imputabile a pagamenti in contanti – “regolarmente fatturati” – “andando peraltro sempre più diminuendo negli ultimi anni, grazie all'utilizzo del pos”; che tutti i bonifici elencati dalla controparte erano “donazioni in denaro dei
[suoi genitori] in occasione di festività quali compleanno, Pasqua, Natale” e che gli stessi gli avevano commissionato la ricerca di due opere d'arte; che le deduzioni della resistente in relazione ad un'asserita attività di compravendita celata erano strumentali avendo lo stesso acquistato alcune opere d'arte da parte “per passione” e avendo lo stesso venduto due quadri dipinti da lui personalmente a due amici;
che, come già dedotto nel proprio atto introduttivo, nonostante le sue richieste, anche formali, di porre in vendita le opere – conformemente alle pattuizioni assunte in sede di separazione – giustificate dalla necessità di liquidità per le ingenti spese per il sostentamento dei figli, la resistente aveva sempre rifiutato qualsivoglia accordo sul tema;
tutto ciò premesso, chiedeva:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio […]
2. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, Via
Merliani n. 19 alla IG.ra e, provvisoriamente, disporre l'assegnazione CP_1 del predetto cespite al dott. , con gli arredi ivi contenuti. Parte_1
4. La madre potrà tenere con sé , fatto salvi diversi Persona_1 accordi tra le parti e tenendo conto dei desideri e degli impegni personali ed extrascolastici del figlio, secondo il seguente calendario:
A) a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
B) due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernottamento, nella settimana successiva al weekend paterno (in difetto di diverso accordo, il martedì ed il giovedì, quest'ultimo con pernottamento);
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C) un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nell'altra (in difetto di diverso accordo, il martedì);
D) Alternanza dei periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio nelle vacanze scolastiche natalizie;
il genitore che non gode del primo periodo terrà con sé il figlio la Vigilia, solo per pranzo, accompagnandoli nel pomeriggio entro le ore 16.30 (primo periodo nel 2023 spetterà al padre);
E) Alternanza delle vacanze scolastiche di Carnevale con quelle Pasquali
F) Alternanza di ogni singola festività infrasettimanale;
G) Durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, a favore di ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo, i genitori alterneranno annualmente i periodi 1- 15 e
16 – 31 agosto.
5. Dare atto che la LI , maggiorenne ma non economicamente R_ indipendente, vive a Roma, ove studia.
6. Disporre che la IG.ra sia onerata di un contributo al CP_1 mantenimento del figlio , con quantificazione che si rimette alla Persona_1 prudente valutazione del Giudicante, rivalutata e rivalutanda secondo gli indici
Istat, da versare a favore del dott. , entro il giorno 10 di ogni mese, oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie, tutte preventivamente concordate e successivamente documentate, come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Napoli.
7. Disporre che il dott. sia onerato di un contributo mensile al Parte_1 mantenimento della LI, da versare direttamente a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nella somma di euro 400,00;
8. Disporre che la IG.ra sia onerata di un contributo mensile al CP_1 mantenimento della LI, da versare direttamente a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nella somma di euro 400,00;
9. Disporre che i genitori suddividano al 50% le seguenti spese straordinarie riferite alla LI : la retta dell'università privata Campus R_
Bio Medico di Roma, il canone di locazione della stanza di Roma, le spese mediche non coperte dal S.S.N., tutte preventivamente concordate e successivamente documentate e di una spesa per uno sport di gradimento della ragazza;
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10. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e per l'effetto rigettare la domanda avversaria di liquidazione di un assegno divorzile”.
Con memoria ex art. 473 bis.17 II co., cpc depositata in data 17.11.2023, la resistente, ad integrazione della propria memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, deduceva che: la domanda di modifica della collocazione del figlio Persona_1 avanzata dal ricorrente, oltre a essere contraddittoria, palesava il “reale intento punitivo nei confronti della moglie” atteso che il “conflitto” cui alludeva il ricorrente consisteva “una normale dialettica tra una madre normativa e figlio adolescente con spirito di ribellione”;
la lettera che il minore avrebbe scritto contenente “una richiesta di aiuto” era scritta al computer, priva di firma del minore ed era lecito, pertanto, dubitare della paternità dello scritto;
il ricorrente assecondava ogni tipo di comportamento del figlio screditando costantemente il ruolo genitoriale della madre, “unico genitore normativo che tenta[va] di impartire un'educazione al ragazzo”; non aveva mai lasciato “intenzionalmente” il minore fuori casa ma quanto affermato dal ricorrente era accaduto solo allorquando era Persona_1 rientrato dal week-end con il padre prima dell'orario stabilito senza preavviso;
le telecamere erano state installate non già per “controllare il figlio”, ma
“per motivi di sicurezza in prossimità dei due ingressi della casa familiare”; non aveva mai ostacolato il rapporto padre-LI e che i motivi del distacco erano riconducibili al comportamento del padre e “all'ostruzionismo nei confronti della scelta universitaria della LI, rifiutandosi inizialmente di partecipare, per la sua quota, a pagare la retta del Campus Biomedico”; in merito alla propria condizione reddituale e alla locazione dell'immobile di sua proprietà, che aveva ricevuto a mezzo pec la disdetta del contratto da parte dell'inquilino e, pertanto, “la predetta unica fonte di reddito [era] destinata a venire meno a breve”; rispetto agli altri immobili a lei intestati ella possedeva solo la nuda proprietà; non corrispondeva al vero che la stessa percepiva dai propri genitori un contributo pari a € 2000,00 al mese atteso che gli stessi avevano elargito tale somma solo “durante i 9 mesi intercorrenti tra l'abbandono della casa familiare e
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l'omologa della separazione (marzo-novembre) in cui il [ricorrente] arbitrariamente non aveva inteso versare alcunchè in favore dei figli”.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 28.11.2023 il giudice delegato disponeva l'ascolto del minore
; alla stessa udienza veniva sentita, separatamente, anche la Persona_1 sorella e, assegnando termine per note, il giudice si riservava. R_
Con ordinanza del 21.12.2023, il giudice rinviava la causa in prosieguo di comparizione personale delle parti invitando le stesse ad intraprendere il predetto percorso di terapia familiare e a concordare, tramite i rispettivi difensori, un ampliamento dei tempi di permanenza del minore con il padre. Persona_1
All'udienza del 26.03.2024, il ricorrente, previa esibizione del contratto di locazione di un immobile a Napoli, chiedeva la modifica del regime di affido del minore da condiviso con collocamento prevalente presso la Persona_1 madre a paritario con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza e con spese straordinarie, come da Protocollo, al
50%; chiedeva, infine, l'emissione di sentenza parziale sullo status; la resistente, non opponendosi alla sentenza parziale, si opponeva, invece, alla domanda di affido paritario formulata dal ricorrente - in quanto “frammentaria” e tale da
“pregiudicare la vita del figlio” – e al passaggio da un mantenimento indiretto a un mantenimento diretto;
si riportava alla propria richiesta di CTU anche al fine di individuare il miglior regime di frequentazione e si opponeva, infine, alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la LI R_
Il giudice relatore, con ordinanza del 27.03.2024, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“- affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
- ammonisce le parti a mantenere una costante comunicazione nell'interesse del figlio minore;
- dispone il collocamento paritario di secondo il seguente calendario: - Persona_1 prima settimana: lunedì con il padre, martedì e mercoledì con la madre, dal giovedì al lunedì con il padre;
- seconda settimana: lunedì con il padre, martedì e mercoledì con la madre, giovedì con il padre, dal venerdì al lunedì con la madre;
- ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; il genitore che non gode del primo periodo terrà con sé il figlio la Vigilia solo per pranzo;
- alternanza delle vacanze scolastiche di carnevale con quelle pasquali. - alternanza di ogni festività infrasettimanale;
-
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durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo, i genitori alterneranno i periodi dal primo al 15 agosto e dal 16 al 31; - revoca
l'obbligo di mantenimento del figlio e conferma l'obbligo di Persona_1 mantenimento della LI , con adeguamento automatico annuale sulla R_ base degli indici ISTAT, nonché la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- ammette le prove nei limiti indicati in motivazione;
- rimette la causa al Collegio per l'emissione della sentenza parziale di status”.
Emessa la sentenza sullo status, la causa era rimessa sul ruolo e istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Con istanza urgente avente ad oggetto la richiesta di emissione di provvedimenti inaudita altera parte depositata in data 15.06.2024, la resistente, lamentando un sensibile peggioramento della relazione madre-figlio - e atteso che
“la presenza di presso la casa materna [era] ormai diventata Persona_1 foriera di una condizione profondamente critica” - chiedeva all'adito Tribunale
[di]:
“disporre in via di urgenza la collocazione prevalente del minore _1
presso il padre, così come peraltro richiesto dal IG. , nel
[...] Parte_1 contempo predisponendo un calendario di visite madre-figlio, e tanto almeno fino
a quando non sarà stato ristabilito un clima di accettabilità della situazione, con la presa d'atto, da parte del minore, che sussistono regole e prescrizioni da rispettare fintanto che egli sarà minorenne e collocato presso i genitori. Nel contempo sarebbe opportuno altresì che il minore proseguisse i percorsi di sostegno a titolo personale, che invece sono stati interrotti”.
Il giudice relatore, previa instaurazione del contraddittorio, a parziale modifica della disciplina in atto, con ordinanza del 03.07.2024:
“dispone[va] la collocazione prevalente del minore Persona_1 presso l'abitazione paterna;
dispone[va] che il figlio incontr[asse] la madre: a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento, nella settimana successiva al weekend paterno (in difetto di diverso accordo, il martedì ed il mercoledì); un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nell'altra (in difetto di diverso accordo, il martedì); alternanza dei periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio nelle vacanze natalizie;
alternanza delle vacanze scolastiche di Carnevale con quelle
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Pasquali; durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, a favore di ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (per questa estate entro 7 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza); pone[va] a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento del figlio di € 500,00”.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata da entrambe le parti, resi i deferiti interrogatori formali, all'udienza del 10.04.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Essendo già stata emessa la sentenza parziale, occorre pronunciarsi sulle altre domande.
Sulla domanda di assegno divorzile
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione - dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e IGnificativo.
Il Collegio, inoltre, doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29
Cost.). È necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia, è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in
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via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale. Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (Cassazione 11832/23 e. Cass. n.
21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale - e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie eIGenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni
Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio.
Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza
3661 del 13 febbraio 2020, che «se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è
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chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale».
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1° dicembre 1970, secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda va respinta.
In via preliminare, giova rammentare che, alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni unite, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il «contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali», in quanto solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari può, invece, giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, mentre, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1° dicembre
1970 secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile vada rigettata.
A favore di tali conclusioni militano le considerazioni di seguito esposte:
a) in sede di separazione consensuale i coniugi nulla pattuivano in ordine al mantenimento della IG.ra e negli accordi esplicitamente veniva CP_1 affermato che i coniugi erano economicamente autosufficienti;
b) risulta non contestato che la resistente, di anni 52, viva nella casa familiare – di sua proprietà – sita in Napoli alla via Merliani n. 19 e che ella è, altresì, proprietaria di un immobile sito in via Solimena n. 169 oggetto di locazione;
del pari è incontestato che la stessa possieda la nuda proprietà di dieci beni
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immobili, rispetto ai quali i genitori detengono l'usufrutto, è proprietaria per la quota di 1/9 di un immobile sito ad Arzano;
infine, è proprietaria al 50% insieme al coniuge di un immobile sito in Frattamaggiore e detiene un
“ingente patrimonio di opere d'arte” in comproprietà con lo stesso;
c) altresì incontestata – e provata - è la circostanza che la IG.ra , dal CP_1
1999, era socia dell'agenzia di viaggi “L'isola del giorno dopo” sita in via
Enrico Alvino, Napoli, insieme al fratello ed alla cognata, e che la stessa abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa sino alla chiusura definitiva dell'agenzia medesima, tra il 2005 e il 2006;
d) come pacificamente dichiarato dalla resistente, la stessa, “desiderosa di riprendere il lavoro”, dal 2009, ha iniziato a lavorare come segretaria presso lo studio medico del ricorrente e tale rapporto di collaborazione si è concluso nel 2021 per le ragioni che saranno successivamente indicate.
Orbene, secondo il Collegio, considerando non solo il reddito ma anche il patrimonio mobiliare e immobiliare della IG.ra , sorgono seri dubbi CP_1 sull'esistenza di un rilevante, sensibile e IGnificativo squilibrio economico tra le parti.
Per altri versi, anche qualora si opini diversamente, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova che la invocata disparità tra le due posizioni reddituali sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della IG.ra fondate sull'assunzione di un CP_1 ruolo vissuto esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
Infatti, la domanda de quo è assolutamente carente in ordine all'eventuale sacrificio fatto a favore del marito e alla mortificazione delle proprie aspirazioni professionali.
In relazione a tale ultimo aspetto, non ci si può esimere dal rilevare che le risultanze della prova testimoniale non consentono di ricondurre eziologicamente la cessazione dell'attività lavorativa presso l'agenzia di viaggi al sacrificio di aspettative professionali e reddituali a causa dell'assunzione di un ruolo esclusivo all'interno della famiglia.
Sul punto, pur volendo momentaneamente prescindere dalle ragioni che abbiano indotto la IG.ra a vendere l'agenzia di viaggi, giova CP_1 evidenziare che la cessazione dell'attività lavorativa presso l'agenzia medesima risale al 2006, anno in cui la LI aveva già tre anni e, pertanto, non R_
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aveva bisogno delle cure quotidiane della madre. Tale circostanza trova riscontro tanto nelle stesse affermazioni dell'istante tanto nelle dichiarazioni rese in sede di assunzione della prova testimoniale che di seguito si riportano:
“Premetto che ha effettivamente lavorato nell'agenzia di viaggio Pt_2 nel periodo indicato, l'agenzia non andava bene, tanto è vero che dopo non molto tempo hanno chiuso, per cui si è trovata senza lavoro. ha Pt_2 Pt_2 lasciato il lavoro qualche anno dopo la nascita di che è nata nel R_
2003. Ricordo che io e l'altra nonna ci alternavamo per stare con la bambina, perché entrambi i genitori lavoravano. Non avevano una babysitter, per cui tutta
l'organizzazione ricadeva su di noi, a giorni alterni, ed io mi recavo da
Frattamaggiore a Napoli ogni volta che era necessario” (cfr., dichiarazione della IG.ra ). Testimone_1
E ancora: “Confermo che nei primi anni di età di sia mamma R_ che l'altra nonna si sono occupate a tempo pieno della bambina, anche perché
lavorava e anche come ho già detto lavorava in agenzia. Pt_1 Pt_2
Premesso che non hanno mai avuto una babysitter, la presenza delle nonne a partire dall'inizio della scuola per ai suoi 3 anni è stata meno R_ intensa, ma mia mamma è continuata ad andare così come anche l'altra nonna, innanzitutto per vedere la nipote, e poi per accompagnarla nelle tante occasioni, tra cui lo sport, oppure mia mamma si teneva il piccolo Persona_1 mentre era accompagnata dalla mamma a fare sport. Rispetto al R_ tempo della agenzia, dopo averla lasciata ha potuto dedicarsi di più ai Pt_2 figli” (cfr., dichiarazione della IG.ra ). Testimone_2
A conclusioni analoghe è possibile pervenire dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla IG.ra – dipendente dell'agenzia - la Testimone_3 quale ha dichiarato apertis verbis che:
“La IG.ra ha continuato a lavorare in agenzia con la CP_1 modalità che ho appena descritto, ovvero parzialmente, riducendo la sua presenza, sino alla chiusura definitiva dell'agenzia che dovrebbe essere avvenuta tra il 2005 e il 2006. Posso, cioè, confermare che la IG.ra non ha lasciato l'agenzia prima della sua definitiva chiusura. Quando la IG.ra
, dopo la nascita di , mi disse che non sarebbe stata più CP_1 R_ presente in agenzia come prima mi disse che aveva l'eIGenza nei fine settimana di andare fuori Napoli, col marito e la LI, in particolare ricordo che avevano
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una casa ad Agropoli, dove andavano da quello che so molto spesso, soprattutto nel periodo estivo. Sono sicura che la IG.ra era molto coinvolta dalla CP_1 vita professionale del marito perché mentre stava in agenzia ad es. sentivo la IG.ra che prenotava per conto del marito un hotel per un congresso a CP_1 cui lui avrebbe dovuto partecipare”.
Analogamente, si riportano le dichiarazioni rese dalla IG.ra Tes_4
[...]
mi ha raccontato che lei lavorava tutti i giorni in agenzia per Pt_2 tutto l'orario. Che io sappia non ha mai avuto una baby-sitter anche Pt_2 dopo la nascita di . poiché nella quotidianità ci vedevamo Persona_1 costantemente e le bambine giocavano anche assieme se ci fosse stato una baby- sitter l'avrei saputo. Ricordo che anche la nonna materna era molto presente tanto è che in tante occasioni mia LI è stata con e con lei”. R_
L'apprezzamento del materiale istruttorio poc'anzi richiamato consente di inferire che nei primi anni di vita della LI la IG.ra – R_ CP_1 sia pur con innegabili sacrifici e godendo, per fortuna, dell'ausilio della famiglia
– abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa e professionale presso la propria agenzia così sconfessando la tesi delle rinunce e dei sacrifici fatti.
Pur avendo a più riprese dedotto di aver lasciato il lavoro in agenzia di viaggi “su insistenza e [dietro] pressioni del ”, non ha fornito Parte_1 adeguata prova di quanto affermato: anzi, la scelta di lasciare il lavoro in agenzia sembra ispirata a una libera valutazione della richiedente e non certo ad un'imposizione del marito.
Altresì, priva di riscontro probatorio anche la ricostruzione secondo cui avrebbe ceduto l'attività commerciale “a causa della volontà palesata dal
”, e non già per ragioni connesse alla redditività dell'attività Parte_1 commerciale stessa. La IG.ra , infatti, ha omesso di documentare la CP_1 situazione economica dell'agenzia nel periodo antecedente la cessione e la conseguente chiusura della stessa;
le sue generiche allegazioni, dunque, non appaiono idonee a superare le contrapposte difese – peraltro, suffragate da diverse dichiarazioni rese in sede testimoniale – relative alla sussistenza di una situazione debitoria non trascurabile nella valutazione delle cause – o concause - della chiusura.
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A suffragio di tale contrapposta ricostruzione militano diverse dichiarazioni rese in sede testimoniale che in questa sede si riportano:
“Premesso che posso confermare che effettivamente ha lavorato Pt_2 presso questa agenzia negli anni indicati, in quanto l'ho personalmente vista presso l'agenzia, da quello che ho capito ha lasciato il lavoro perché l'agenzia aveva dei debiti, come riferitomi da e in generale, appreso. Non ho mai Pt_1 parlato espressamente con delle ragioni per cui ha lasciato questo Pt_2 lavoro perché sulla base di quello che sapevo era abbastanza ovvio che non poteva proseguire” (cfr., dichiarazione della IG.ra ). Testimone_2
Del resto, nel 2009, quando aveva circa un anno, la Persona_1 istante ha iniziato a lavorare come segretaria presso lo studio medico del IG.
e la predetta collaborazione è cessata a febbraio 2021 Parte_1 contestualmente alla fine del matrimonio, così come confermato in sede testimoniale:
“Confermo che ha lasciato la collaborazione a febbraio 2021, Pt_2 ma, secondo me, perché era assolutamente impossibile per loro condividere uno spazio perché erano in fase di separazione” (cfr., verbale del 08.10.2024, dichiarazioni della IG.ra ). Testimone_2
Quindi, sia quando la prima LI era piccola sia quando il R_ secondogenito aveva pochi anni, la IG.ra non ha Persona_1 CP_1 dovuto sacrificare le proprie aspettative rinunciando ad un'occupazione lavorativa.
Per altro verso, non risulta nemmeno provato un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale: infatti, in assenza di specifiche allegazioni tale non può essere considerato il lavoro di segretaria presso lo studio del marito che non ha determinato un particolare accrescimento del patrimonio, risolvendosi in una normale attività lavorativa peraltro part time.
Sotto un ulteriore profilo, l'analisi della documentazione in atti induce il
Collegio a ritenere non provata l'eventuale inadeguatezza dei mezzi di cui potrebbe disporre la resistente in considerazione delle attitudini lavorative derivanti dalle sue conoscenze, del suo grado di istruzione – si rammenta che la IG.ra è laureata – e dalla sua esperienza professionale, come emerso CP_1 dalla prova per testi, e tanto sia da un punto di vista relativo, quanto da un punto
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di vista assoluto, tenuto conto del reddito da lavoro – comunque prodotto in costanza di matrimonio - e di tutte le proprietà immobiliari di cui dispone.
In particolare, non risulta provato che la istante – pur avendo continuato a lavorare sino al 2021, anno della separazione – negli anni immediatamente successivi alla separazione consensuale medesima, si sia prodigata fattivamente nella ricerca di un'occupazione; del resto, le stesse pattuizioni adottate in sede di separazione consensuale godono di rilievo non trascurabile nella misura in cui, entrambi, hanno riconosciuto “di essere reciprocamente indipendenti ed economicamente autosufficienti”; sarebbe spettato alla parte richiedente dimostrare che, invece, in questa sede, difettava dei mezzi per raggiungere l'autosufficienza economica.
Ragionando a contrario, la mancata titolarità di un assegno di mantenimento unita alla mancata proposizione dell'iniziativa giudiziaria (anche il giudizio di divorzio è stato promosso dal marito) lasciano fondatamente presumere che alla IG.ra non siano mai mancati i mezzi atti a CP_1 garantirle un'esistenza autonoma e dignitosa.
Per tutte tali convergenti ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Sulla domanda di mantenimento della LI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
Passando all'esame delle altre domande e per quanto concerne le determinazioni economiche, deve osservarsi che dalla lettura delle contrapposte difese emerge che non è controversa la circostanza del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della LI tuttora studentessa R_ presso l'Università “Campus Biomedico” di Roma.
Fatta questa premessa, in ordine all'assegno di mantenimento della LI
in sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente testualmente ha R_ chiesto:
“
6. Dare atto che la LI , maggiorenne ma non R_ economicamente indipendente, vive a Roma, ove studia;
7. Revocare il contributo al mantenimento della LI a carico del IG.
, a far data dalla domanda, successiva alla cessazione della convivenza Parte_1 madre-LI”
Nella memoria di replica depositata in data 26.03.2025 chiariva:
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“In merito alla LI , non si comprende come la controparte R_ possa asserire che il dott. abbia richiesto “la revoca del contributo da Parte_1 versare per la LI, la vorrebbe far considerare ormai autonoma economicamente”. L'esponente ha chiesto di revocare il contributo al mantenimento della LI a favore della IG.ra , stante il domicilio CP_1 stabile della ragazza a Roma, ove ella studia. I genitori già contribuiscono al 50% nel pagamento delle spese di locazione, di utenze e della retta dell'università privata, oltre alle spese straordinarie della ragazza e, pertanto, il versamento di un contributo al mantenimento della LI a favore della ex moglie è una mera duplicazione di costi, stante quanto sopra”.
Dunque, il padre ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento della LI a favore della resistente atteso che la stessa non aveva “in alcun modo provato la convivenza con la LI: i biglietti del treno ai quali la controparte fa[ceva] riferimento si riferi[vano] ad appena n. 4 biglietti, comprensivi di andata
e ritorno e riferiti al mese di ottobre 2024”.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eIGenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio” (cfr., Corte di Cassazione, I sez. civile, ordinanza n.
30179/2024).
Dunque, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo – come nel caso di specie - rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno. In altri termini, occorre valutare non già la prevalenza temporale dell'effettiva presenza del figlio presso l'abitazione suddetta, quanto, piuttosto, se tale casa costituisce un punto di riferimento stabile nei termini suindicati.
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Secondo la S.C., infatti, i rientri saltuari a casa, non comportano un mutamento negli assetti familiari, né il venir meno di un legame con il genitore, il quale resta «la figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio», provvedendo «materialmente alle sue eIGenze». Nel caso de quo, non vi sono dubbi sul fatto che la LI – indipendentemente dalla frequenza con cui R_ ritorna a Napoli, su cui le parti controvertono – abbia sempre fatto ritorno presso la casa familiare sita a Napoli ed abbia sempre fatto capo alla madre per ogni sua eIGenza;
del resto, alla luce della documentazione prodotta in atti dalla resistente, può ritenersi provato che i nonni materni abbiano più volte provveduto all'acquisto di biglietti del treno al fine di consentire a di rientrare a Napoli. R_
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per “stante R_ il [suo] domicilio stabile a Roma” va, dunque, rigettata alla luce delle suesposte considerazioni.
Quanto alla quantificazione del predetto assegno di mantenimento, alla stregua delle emergenze processuali – e dei rilievi che si espongono nell'immediato prosieguo in merito alla contribuzione alle spese straordinarie - considerato non solo il reddito del padre ma anche il suo patrimonio, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della LI, ritiene congruo confermare quanto disposto in sede di separazione e disporre, a carico del padre, quale contributo al mantenimento della LI , la somma mensile di € 1.250,00 R_ mensili che andrà ovviamente rivalutata dall'anno successivo all'omologa.
L'analisi della documentazione reddituale del IG. consente, Parte_1 tuttavia, di prevedere l'obbligo di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie per la LI, purché documentate, conformemente alla domanda della resistente;
quanto alle singole voci di spesa relative alle “spese per l'Università privata della LI , [ed] eventuali rette di scuole private per il figlio R_
” per cui la resistente ha chiesto una contribuzione del padre Persona_1
“nella misura del 100%”, la relativa domanda va rigettata in difetto di una motivazione specifica atta a giustificare tale differente obbligo di contribuzione che sarà per tutte le spese extra del 70%..
Sull'assegnazione della casa familiare
I rilievi appena esposti inducono il Tribunale a confermare l'assegnazione alla IG.ra della casa familiare, sita in Napoli, via Merliani n. 19, atteso che tale CP_1 abitazione continua a costituire un punto di riferimento stabile per la LI R_
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maggiorenne ma – pacificamente – non economicamente autosufficiente;
non sussistono dubbi in merito alla circostanza che essa continui a costituire il proprio
“habitat domestico” ex art. 337 sexies c.c.
È noto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire, “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eIGenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater
c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
25604 del 12 ottobre 2018).
Del resto, interpretando la domanda del ricorrente egli ha chiesto la revoca dell'assegnazione in favore della moglie, ma non l'assegnazione della casa familiare in proprio favore per viverci unitamente al figlio minore. Tale impostazione processuale è pienamente comprensibile poiché, in maniera molto apprezzabile, il padre, raccolto il disagio del figlio, per offrirgli un alloggio ha preso in locazione un'altra abitazione, peraltro nello stesso contesto, che ormai ha assunto per il ragazzo la funzione a suo tempo svolta dalla “vecchia” casa familiare.
Sull'assegno di mantenimento del minore Persona_1
Passando alle determinazioni relative alla genitorialità del minore _1
, in via preliminare, si osserva che tra le parti non è controverso il regime di
[...] affido dello stesso atteso che, superando finalmente gli accesi contrasti prima ricordati, sia il ricorrente che la resistente hanno chiesto l'affido condiviso con residenza privilegiata presso il padre.
Stante la sostanziale sovrapponibilità delle conclusioni rassegnate dalle parti, il
Collegio ritiene ragionevole confermare la disciplina provvisoria adottata con l'ordinanza del 03.07.2024, ivi compreso il calendario di visita madre-figlio così come disposto con la predetta ordinanza.
In ordine all'assegno di mantenimento per il minore, si osserva che, convivendo lo stesso con il padre, va posto a carico della madre, quale genitore non convivente,
l'obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento.
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Relativamente al quantum, la resistente chiede che “il contributo a suo carico ed in favore di , sia ridotto nella misura di € 250,00 mensili, essendo ella Persona_1 disoccupata e priva di adeguati redditi propri e certi, per come dedotto e dimostrato
[…]”.
L'art. 337-ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio in merito all'assenza di “adeguati redditi propri e certi” in capo alla resistente, sia ragionevole confermare la disciplina provvisoria adottata con ordinanza del 03.07.2024 e, in particolare, “la previsione dell'obbligo di mantenimento indiretto a carico della madre che va quantificato in € 500,00 in considerazione del reddito dichiarato (cfr. memoria di costituzione) e della circostanza che la stessa non sopporta alcun onere per la casa di abitazione”.
Del resto, nella parte motiva in cui è stata trattata la domanda dell'assegno di divorzio è stato chiarito come la madre abbia una discreta capacità reddituale (oltre ad una IGnificativa consistenza patrimoniale).
Inoltre, a carico del padre va posto l'obbligo di contribuire, nella misura del
70%, alle spese straordinarie per il figlio, purché documentate, valendo gli stessi rilievi poc'anzi esposti in merito alla LI R_
Sulla domanda relativa alle spese per i viaggi dei ragazzi
In via preliminare, si osserva che la resistente ha chiesto “confermare la statuizione prevista al punto 7, II parte, dell'accordo di separazione per cui “… Il IG.
, inoltre, parteciperà al 50% delle spese per i viaggi dei ragazzi (quando Parte_1 sono con la madre) con un tetto massimo pari ad € 3.000,00 (tremila/00) annui, documentati da relative fatture e/o ricevute fiscali o comunque titoli idonei a giustificare la spesa (es. titoli di viaggio)”.
Invero trattasi di mere pattuizioni, frutto del principio dell'autonomia negoziale, che le parti hanno convenzionalmente stipulato in sede di crisi familiare ascrivibili alla
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categoria delle cd. condizioni di contenuto eventuale e, pertanto, estranee rispetto alla cognizione del giudice del divorzio.
Come confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, «la disciplina giuridica di tali pattuizioni è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto essenziale della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi del previgente art. 710 c.p.c. (ovvero in applicazione dell'attuale art.
473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e il giudice adito non può revocarli o modificarne il contenuto» (cfr., Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 luglio 2024 n. 20034).
La domanda va, dunque, dichiarata inammissibile poiché estranea al giudizio: le spese per i viaggi non cadono nella categoria delle spese straordinarie poiché incombono su ogni genitore durante il tempo passato con il figlio.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso il padre ed il calendario dei tempi di permanenza indicato in motivazione;
2. pone a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a , entro il giorno 30 di ogni mese, la _1 somma di € 1250,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione del provvedimento di omologa, a titolo di contributo al mantenimento della LI oltre al 70% delle spese R_ straordinarie;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad _1
, la somma di € 500,00 da rivalutare Parte_1 automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo
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all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , oltre al 70% delle spese straordinarie;
Persona_1
4. conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli, via Merliani n.
19, alla IG.ra che vi abiterà insieme alla LI maggiorenne CP_1 R_ ma non economicamente autosufficiente;
5. rigetta la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile;
6. dichiara inammissibili le altre domande;
7. spese compensate.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 18.04.2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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