TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/11/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 251/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini con domicilio eletto presso il suo indirizzo pec e con domicilio Email_1 fisico presso il cui studio, in Rimini C.so D'Augusto n. 220
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- RESISTENTE -
Oggetto: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi ad un infortunio subito in data 06\08\2024 mentre lavorava come cameriere alle dipendenze della ditta Hotel Alcazar non riconosciuto ed indennizzato dall'Istituto per asserita inesistenza del nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata..
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione di prove documentali e CTU medico- legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata .
Infatti la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che è affetto da una patologia (torsione testicolare che Parte_1 ha comportato la necrosi del testicolo) con una componente del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura complessiva del 10% in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 con decorrenza dalla domanda amministrativa ed abbia inoltre subito una inabilità temporanea assoluta dal 6\08\2024 al 28\10\2024.
Si legge a tale riguardo nella relazione del perito : “ …GIUDIZIO MEDICO LEGALE Il sig. , in data 6.8.2024, in occasione di lavoro, Parte_1 dopo aver sollevato una confezione di succhi di frutta del peso di circa 25 kg, accusò dolore in regione scrotale dx da torsione del testicolo, che nonostante le cure andò in necrosi e richiese dapprima intervento chirurgico di orchiectomia e successivamente protesizzazione. Le cause della torsione testicolare sembrano attribuibili a una predisposizione genetica per la quale il testicolo è libero di ruotare liberamente all'interno dello scroto. Questo può accadere quando il funicolo spermatico, il cordone che collega il testicolo all'inguine, è troppo lungo oppure il testicolo non è ben ancorato alla parte terminale della borsa scrotale. Quando si verificano queste condizioni, la torsione è più probabile in presenza di un'attività fisica particolarmente intensa, sforzi fisici, infortuni e traumi, movimenti accidentali durante il sonno, temperature molto fredde, oppure durante la pubertà. Ciò detto, ammessa la condizione meiopragica, si ritiene che la torsione testicolare che comportò la necrosi del testicolo, sia compatibile con la prospettata genesi professionale da infortunio sul lavoro - sforzo fisico -. Attualmente permangono gli esiti della perdita del testicolo dx protesizzato ed un disturbo dell'adattamento misto di grado lieve. Tali esiti valutati complessivamente configurano un DANNO BIOLOGICO PERMANENTE che secondo le tabelle di legge – DL 38/2000 - codici 349 e 180, indicherei nella misura complessiva del 10% (dieci per cento). Il periodo di malattia metatraumatica (orchiectomia e posizionamento di protesi testicolare) ha comportato un periodo di INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA dal 6.8.24 al 28.10.2024…”.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in CP_1 capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 10% e della relativa indennità per ITA dal 6\08\2024 al 28\10\2024 con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 11\03\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che è affetto da una patologia (torsione testicolare Parte_1 che ha comportato la necrosi del testicolo) contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalle stesse derivano postumi permanenti oltre ad un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 06\08\2024 al 28\10\2024 , condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente del relativo CP_1 indennizzo in capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 10% nonché ad erogare l'indennità giornaliera per I.T.A. dal 06\08\2024 al 28\10\2024 con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 3.100,00 oltre ad € 488,00 per esborsi , al rimborso delle spese forfettarie e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 06\11\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'