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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1266-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati, Presidente, rel.
Dott.ss Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ss Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Gabriella Sartiani, di Grosseto, attore opponente a d.i. - appellante appellante nei confronti di
Controparte_1
Con gli Avv.ti Donella Bonciani e Fabrizio Salvi, convenuta opposta - convenuta in appello
e di
Controparte_2 con gli Avv.ti Luciano Giorgi e Lucia Capaccioli, terza chiamata in causa - convenuta in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di
Grosseto; in materia di impugnazione lodo irrituale - risoluzione contratto di opera e di appalto.
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Apello di
Firenze, in integrale riforma della sentenza impugnata n.
252/2022, emessa dal Tribunale Civile di Grosseto in composizione monocratica nella causa civile iscritta al N.
R. G. 2019/2017 disattesa e respinta ogni contraria istanza avversaria, ritenuti fondati i motivi esposti nella narrativa che precede ed in accoglimento del presente atto di appello: in via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt 351 e 283 c.p.c. , in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni sopra esposte. n via principale, dichiarare la nullità del lodo irrituale per tutti i motivi sovra esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.562/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 12.06.2017 perché inesistente il credito e, comunque già riscosso;
in caso di parziale accoglimento dei motivi di impugnazione rideterminare l'entità delle somme eventualmente dovute dall'Ing. alla Soc. Coop.va a titolo di Parte_1 CP_1 responsabilità professionale anche in ordine alle spese della Consulenza Tecnica, dei compensi del Collegio
Arbitrale e del procedimento monitorio. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia alla Illustrissima Corte di
Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza istruttoria: In via preliminare
Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
Sempre in via preliminare Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto che richiama motivi non riconducibili alle ipotesi tassative di cui all'art. 808
2 ter c.p.c.; Nel merito Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e quindi confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la convenuta “Voglia l'Ill.ma Corte di CP_2
Firenze: a) accogliere l'impugnazione proposta dall'Ing. avverso la sentenza n. 252/2022 del Parte_1
Tribunale di Grosseto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 562/2017 emesso dal Tribunale di
Grosseto; b) condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro -tempore, a restituire a in persona del Controparte_2 legale rappresentate pro-tempore, tutte le somme da quest'ultima eventualmente corrisposte in forza del decreto ingiuntivo n. 562/2017 nonché della sentenza n.
252/2022 del Tribunale di Grosseto, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il 21 luglio 2009 veniva stipulata una “Convenzione di incarico professionale” tra la e l'Ing. Controparte_1
avente ad oggetto la progettazione, la Parte_1 direzione dei lavori e la sicurezza con riferimento al contratto di appalto poi successivamente stipulato dalla medesima committente con Comit Soc. Coop. per lo svolgimento di lavori di recupero cor ticale della facciata e sostituzione delle pareti finestrate d un immobile, ubicato in via del Giglio n. 37, Marina di Grosseto.
I due contratti (appalto di opere edilizie - prestazioni professionali di progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza) contenevano due diverse
3 clausole arbitrali, peraltro, una rituale (art. 32 del contratto di appalto che fa espresso riferimento al regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di
Grosseto) e l'altra irrituale (art. IX della Convenzione c he prevede la costituzione di un collegio arbitrale fuori da ogni ente organizzativo di arbitrato), giudizi che venivano entrambi instaurati dalla coop. che aveva CP_1 lamentato inadempimenti.
La controversia con la Comit Soc. Coop. Sfociava in un lodo parziale e in altro definitivo, pendente ancora la diversa procedura arbitrale contro l'Ing. Parte_1
(azione di responsabilità contrattuale per essere stata contestato al professionista di non aver predisposto elaborati progettuali che dovevano preceder e l'inizio dei lavori di appalto, di non aver redatto la contabilità secondo le regole dell'arte, di non aver garantito un'adeguata presenza e un adeguato controllo in cantiere).
L'arbitrato aveva accertato omissioni e negligenze dell'ingegnere, poste in diretta relazione causale:
1. Con l'errata esecuzione dell'opera appaltata e, quindi, con i gravi vizi strutturali delle pareti finestrate con condanna al pagamento della somma di complessivi €
184.627,15 oltre interessi (di cui 163.293,15 per la sostituzione degli infissi, € 1.334,00 per opere murarie, €
20.000 per mancato uso dell'immobile) salve le somme già riscosse.
2. Con l'accettazione di un contratto a corpo per le opere di rifacimento corticale, che ha comportato maggiori oneri pari ad € 71.299,00 (se si fosse redatto un progetto esecutivo e un preventivo, la committente avrebbe potuto
4 riscontrare l'assoluta non convenienza economica di un appalto a corpo e risparmiando il maggiore costo.
3. Con i vizi strutturali dei parapetti (parte vetrata dei terrazzi) per la cui sostituzione il collegio lodo aveva indicato la somma di € 19.163,61.
4. Con i fenomeni di infiltrazione di acqua dal solaio
(passeggiata primo piano lato mare) per i quali era stato indicato quale onere per il ripristino l'importo di €
3.772,00.
La otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Grosseto un'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo n. 562/2017) nei confronti di per la Parte_1 somma di € 174.813,42, oltre spese e onorari della fase monitoria, sulla base di un ricorso in cui aveva esposto:
- di aver affidato al l'incarico di progettista e Parte_1 direttore dei lavori di ristrutturazione inerenti a un proprio immobile;
- che in forza di apposite clausole compromissorie, in sede arbitrale si erano svolti due giudizi in cui sia il professionista che l'appaltatrice, erano stati condannati a risarcirle un danno, limitatamente alla posizione del pari ad € 278.862,55, Parte_1 nonché a restituirle il compenso incamerato di €
36.000,00, oltre somma di € 17.509,44 per spese legali, € 8.300,00 (più oneri) riconosciuto al CTU, nonché la somma di € 21.803,06 per compensi agli arbitri;
- che parte del danno risarcibile era già stato risto rato
5 dall'appaltatrice sulla base dell'altro lodo, mentre nulla aveva invece corrisposto il malgrado Parte_1 le anticipazione della sulle spese di CTU e sui CP_1 compensi degli arbitri vincolate dalla solidarietà.
Il si opponeva al decreto ingiuntivo chiedendone Parte_1 la revoca, eccependo l'invalidità del lodo arbitrale, in quanto i danni oggetto di condanna erano per gran parte sovrapponibili a quelli già riconosciuti e liquidati alla committente all'esito dell'arbitrato promosso contro l'appaltatrice e da quest'ultima anche già corrisposti - i danni oggetto di condanna sarebbero per gran parte
(nella misura di € 94.235,40) sovrapponibili a quelli riconosciuti e liquidati alla committente all'esito dell'arbitrato promosso contro l'appaltatrice e da quest'ultima anche già corrisposti.
Gli arbitri, inoltre, avrebbero esorbitato dal mandato conferitogli, avendolo condannato quale professionista anche a restituire il compenso percepito nella misura di €
36.000,00.
Assumeva infine di non aver accettato la liquidazione dei compensi effettuata dal Collegio arbitrale, avente natura di mera proposta contrattuale, sicché alcuna azione di rivalsa avrebbe potuto esercitare la per l'importo CP_1 anticipato di € 21.803,06.
Il chiedeva di poter chiamare in causa la propria Parte_1 compagnia assicurativa per l'eventuale manleva.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta, , CP_1 contestando l'opposizione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependone in via
6 preliminare l'inammissibilità riguardo alla domanda di accertamento d'invalidità del lodo irrituale, vista l'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 808 -ter c.p.c.
Nel merito, esponeva di aver già scorporato dalle somme liquidate nel lodo gli importi risarciti dall'appaltatrice, di guisa da scongiurare rischi di arricchimento ingiustificato.
Riteneva corretto l'operato del Collegio arbitrale, nonché dovuti i compensi liquidatisi da quest'ultimo, anche in ragione dei vari acconti già versati ai suoi membri da controparte.
-
Con ordinanza del 31.5.2018, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e autorizzava l'opponente a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione ( ). Controparte_2
Quest'ultima, si costituiva quindi in giudizio e ccependo preliminarmente la decadenza e prescrizione dell'azione dell'ingiungente ai sensi degli artt. 1667, 1669 e 2226
c.c., essendo trascorsi quattro anni tra la denuncia delle difformità dell'opera e l'attivazione della procedura arbitrale.
La compagnia, difendendosi nel merito, si associava alle difese svolte dall'assicurato Ing. opponendo Parte_1 però a questi la prescrizione ex art. 2952 c.c. e comunque i limiti operativi della polizza.
Si procedeva alla trattazione e istruzione della causa, che veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.2022, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
7 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale, all'esito, emetteva la sentenza oggi appellata con la quale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando:
- 1- l' a rimborsare all'attore la somma di € CP_2
84.811,86 oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
- 2- l'attore a rifondere alla convenuta le s pese di lite, che liquidava in € 11.810,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
- 3- la terza chiamata a rifondere all'attore le spese di lite.
Nella sentenza il primo giudice evidenziava preliminarmente che le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non avevano riproposto le istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio, sicché le stesse si dovevano reputare tacitamente rinunciate (cfr. ex plurimis Cass. ord. 3229/2019).
Nella sentenza veniva ricordato che la vicenda da cui era scaturita la causa, aveva riguardato lavori di ristrutturazione di un immobile, commissionati nel 2009 con appalto dalla soc. alla soc. Comit, con incarico CP_1 affidato all'ing. di pro gettazione e direzione dei Parte_1 lavori medesimi, che avevano poi presentato molteplici criticità imputate al concorrente inadempimento dell'appaltatrice e del professionista.
La committenza aveva quindi attivato due autonome
8 procedure arbitrali per ottenere la rispettiva condanna dei responsabili.
Quella conclusa con il lodo emesso il 29.12.2014, aveva visto pronunciare la condanna dell'appaltatrice Comit a pagare alla committente l'importo di circa € CP_1
166.000,00 per sostituire gli infissi, mentre le altr e somme risarcibili (€ 50.000,00 per smontare gli infissi esterni, € 50.000,00 per mancato godimento del bene, ed
€ 8.700,00 per gli interventi necessari al recupero corticale della facciata dell'edificio) erano state compensate ai sensi dell'art. 1243 c.c . con il credito dell'impresa.
Quella conclusa con il lodo del 14.9.2016, aveva disposto a carico del professionista non solo di restituire l'importo di € 36.000,00 ricevuto a titolo di compenso, ma anche di risarcire alla soc. la somma di € 278.862,55, di CP_1 cui € 163.293,15 imputati alla sostituzione degli infissi, €
20.000,00 per il mancato uso dell'immobile, € 24.269,61 per interventi su opere murarie, infiltrazioni d'acqua e sostituzione parapetti, ed € 71.299,79 per i maggiori costi legati al recupero corticale. Inoltre il lodo in questione aveva disposto l'ulteriore condanna a onorare il compenso del CTU (8.300,00, più oneri) e del Collegio arbitrale nella misura di 4/5 (€ 21.803,06), nonché a rifondere alla le spese legali (€ 17.509,4 4). CP_1
Attesa la parziale sovrapponibilità delle somme riconosciute nei due lodi arbitrali, e avendo la CP_1 percepito il ristoro dalla Comit, la pretesa verso il era stata calibrata nei limiti degli importi Parte_1 riconosciuti nella pronuncia emessa nei s uoi confronti e
9 detraendo quelli già incamerati - ovvero € 163.000,00 per la sostituzione degli infissi, € 20.000 per il mancato uso dell'immobile, ed € 1.334,00 per le opere murarie - e quindi pretendendo dall'ingegnere anzitutto il pagamento di € 94.235,40 legato alla sua responsabilità professionale.
Passando ad esaminare gli altri aspetti della controversia, il giudice riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata compagnia assicuratrice ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 2226 c.c., sul presupposto che fossero trascorsi quattro anni dalla prima denuncia dei vizi da parte di e l'attivazione della procedura CP_1 arbitrale. Le norme in materia di appalto nulla disponevano riguardo alla posizione del progettista e del direttore dei lavori, la cui responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti e a quelle sulla prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali (artt.
2222 - 2238 c.c.) per le quali erano inapplicab ili quelle disposizioni ex art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, con riguardo particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di inge gneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 c.c.
Concludeva sul punto stabilendo che la garanzia per vizi e/o difformità costruttive che il committente fa valere nei
10 confronti del professionista incaricato - come nella specie
- della redazione del progetto e della direzione dei lavori affidati all'impresa, non soggiaceva a specifici termini di decadenza, in quanto soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, nella specie non maturata.
Quanto alle eccezioni di nullità del lodo arbitrale sollevate dal il Tribunale premetteva che l'arbitrato Parte_1 irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti su determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, concilian te o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e la decisione
è impugnabile solo attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento previste per i contratti e non attraverso gli strumenti accordati dal codice di procedura civile per i lodi rituali.
Gli eventuali errori "in procedendo o in iudicando", comprensivi dei principi della collegialità e del contraddittorio, avrebbero rilevato solo a condizione che si fossero risolti in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso.
Nella fattispecie era da escludersi una violazione del principio di collegialità e l'eventuale errata interpretazione e applicazione di una regola del giudizio fissata dalle parti, da ricondursi alla figura dell'"abuso di mandato" avrebbe costituito fonte di responsabilità per gli
11 arbitri, ma non costituisce un errore sindacabile tal e da condurre ex post all'annullamento della loro determinazione e l''impugnativa per errore di diritto era da ritenersi preclusa, a meno che si tratti di errore percettivo con esclusione di eventuali errori compiuti dagli arbitri nella valutazione e inter pretazione del diritto, ivi comprese le valutazioni sull'esistenza, vigenza od efficacia della norma di diritto (cfr. Cass. n. 3637/2009).
L'errore essenziale avrebbe rilevato “come causa di annullamento della determinazione peritale quando sia da ricollegare al processo di formazione della volontà degli arbitri, inficiato o deviato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, rimanendo esclusa la possibilità di fare valere errori di giudizio o di interpretazione della legge. Più particolarmente, l'errore, deducibile come causa di annullamento della determinazione peritale, deve presentare, a norma dell'art. 1428 c.c., i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c. che le parti abbiano prospettato agli arbitri;
ciò si verifica solo quando l'errore venga a inficiare la formazione della volontà degli arbitri, cioè nel caso in cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare t aluni elementi della controversia, supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa (cfr. ex plurimis Cass. n. 2802/1995).
Sulla base di tali premesse, il Tribunale negava ricorresse un'ipotesi di nullità del lodo per violaz ione di norme imperative né tantomeno di annullamento per errore
12 essenziale in cui sarebbe incorso il Collegio arbitrale.
Gli arbitri avevano chiaramente posto in evidenza che arbitri hanno pienamente rilevato che i due giudizi nei confronti della Comit (arbitrato rituale) e del Parte_1
(arbitrato irrituale), originavano da due autonomi titoli negoziali con apposite clausole compromissorie, non avrebbero certo potuto essere trattati simultaneamente per stessa scelta negoziale delle parti e né poteva ritenersi preclusa l'emissione di un lodo dal contenuto impugnato in questa sede, e ciò a fronte della responsabilità solidale tra il professionista e l'appaltatore ex art. 2055 c.c.
Il fatto che gli arbitri avessero appreso il contenuto delle memorie conclusive prodotte dalla , rilevando che CP_1 quest'ultima avesse nelle more percepito dalla Comit le somme liquidatele nel pregresso lodo arbitrale rituale,
l'aver comunque condannato il a corrispondere Parte_1 parte di quelle stesse somme, non integrava alcun m otivo di nullità virtuale del lodo ovvero di annullamento per vizio del consenso.
“Se del caso, la avrebbe dovuto evitare di chiedere al CP_1 il pagamento di somme già percepite dalla Parte_1
Comit”, com'era puntualmente avvenuto atteso che non tutte le voci riconosciute nel lodo emesso contro il erano state oggetto dell'opposta ingiunzione, in Parte_1 quanto per alcune di esse era già intervenuto il pagamento del condebitore solidale Comit (i costi per la sostituzione degli infissi e il ripristino dell e opere murarie, nonché il risarcimento del pregiudizio da mancato uso del bene) non ricorrendo quindi alcuna
13 duplicazione di domande risarcitorie.
La sollevata eccezione di estinzione del debito per adempimento del condebitore solidale ex art. 1292 c.c. era da ritenersi infondata, così come il richiamo alla nozione di arricchimento sine causa, così come doveva essere disattesa l'eccepita invalidità del lodo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Secondo il gli arbitri non avrebbero potuto Parte_1 condannarlo a restituire parte del compenso percepito, di
€ 36.000,00, giacché la aveva preteso la risoluzione CP_1 del rapporto e l'integrale restituzione di tutte le somme corrisposte al professionista, ma la domanda era stat a respinta dagli arbitri, ma in realtà avevano
“semplicemente accolto parzialmente l'istanza restitutoria avanzata dalla ” escludendo di pronunciarsi sulla CP_1 risoluzione del contratto, sia perché incompatibile con la natura irrituale dell'incarico affida togli, “sia perché il rapporto negoziale si era ormai esaurito da tempo con lo svolgimento di entrambe le prestazioni, sia perché hanno riconosciuto nell'opera prestata dal una qualche Parte_1 utilità funzionale al raggiungimento di un risultato amministrativo ed edilizio.”
Avevano quindi, in ossequio all'incarico conferitogli per trovare una soluzione di composizione amichevole della controversia, e ponderando la domanda restitutoria formulata dalla e quella riconvenzionale promossa dal CP_1 professionista per prestazioni rivelatesi indimostrate,
l'operato di quest'ultimo è stato stimato, anche in via equitativa, in € 12.000,00, con la conseguente condanna
14 a restituire alla committente la differenza incassata (€
48.000,00 - € 12.000,00), non incorrendo quindi nel dedotto vizio di ultrapetizione, in quanto non era stato attribuito alla parte un bene diverso da quello richiesto, ma era unicamente stata ridotta la pretesa creditoria della a fronte di una valutazione complessiva delle CP_1 contrapposte rivendicazioni.
Quanto alla doglianza volta a paralizzare la domanda di rivalsa promossa dalla in relazione alla quota del CP_1 compenso autoliquidato dagli arbitri, che il CP_3 aveva basato sul presupposto di non averlo mai accettato richiamando l'art. 814, co. 2 c.p.c. («Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano»).
Il Tribunale rilevava che, una volta riconosciuto anche agli stessi arbitri di provvedere direttamente alla liquidazione dei propri compensi, tale autoliquidazione costituiva una mera proposta contrattuale che nel caso in cui venga accettata obbliga le parti al pagamento. Se le parti non accettano, ciascuno degli arbitri può ricorrere al
Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata stipulato la convenzione d'arbitrato e il procedimento, che impone l'ascolto delle parti, si conclude con un'ordinanza presidenziale emessa sulla base di criteri equitativi e costituente titolo esecutivo.
Di conseguenza, “la determinazione del proprio onorario direttamente ad opera del collegio arbitrale è fonte di obbligazione, ai sensi dell'art. 814, co. 2 c.p.c., solo per effetto dell'accettazione di tutte le parti del procedimento
15 arbitrale (in caso contrario occorrendo seguire la procedura prevista per la liquidazione giudiziale), così che
l'accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all'insorgere dell'obbligo di pagamento del compenso, né legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra" (cfr. Cass. n. 4741/1998,
Cass. n. 3383/2004, Cass. n. 17034/2008 e Cass. n.
20371/2014).
Il Tribunale, tuttavia, motivava nel senso di determinarsi a seguire sul punto l'orientamento prevalente esclude l'applicazione analogica all'arbitrato irrituale del procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 c.p.c., “giacché
l'arbitrato irrituale è sfornito dell'elemento che caratterizza quello rituale, ossia l'at titudine a divenire
"sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 7623/2006 e Cass. n. 2159/2022).”
Sulla base delle predette considerazioni l'opposizione proposta dal era da ritenersi infondata. Parte_1
Quanto alla compagnia assicurativa, veniva posta in evidenza l'eccepita prescrizione biennale dell'azi one ex art. 2952, co. 2 c.c. poichè il avrebbe informato Parte_1
l'assicurazione dell'accaduto solamente a luglio 2015, dopo la notifica dell'atto di nomina di arbitro da parte della committenza, malgrado avesse ricevuto la prima denuncia dalla nel 2010 e la revoca dell'incarico CP_1
16 professionale a marzo 2011.
Il termine andava calcolato a decorrere, di regola, dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato, e “quindi nella specie tale momento andrebbe al limite identificato nella notifica dell'atto di coinvolgimento nella procedura arbitrale, non rivestendo funzione equipollente la mera denuncia dei vizi al professionista seguita dalla revoca dell'incarico. Senza ignorare che laddove le parti abbiano affidato a d arbitri la risoluzione delle controversie (inclusa la stima dei danni), la prestazione, incerta nell'an et quantum, potrebbe ritenersi anche inesigibile sino a quando non si compia il previsto iter dell'arbitrato.”
Le ulteriori difese della terza chiamata - circa l'assenza di prove sulla tempestiva e valida interruzione del termine prescrizionale nei confronti della Compagnia, sul presupposto che la formale denuncia di sinistro venne trasmessa solo il 12.06.2017 - era tardiva e contraddetta dalla documentazione versata in atti (all. 31 dell'attore) e addirittura dalla stessa difesa originaria assunta dall' la quale aveva esordito in giudizio CP_2 ricollegando temporalmente la denuncia del sinistro al
7.7.2015.
A causa della “portata dei pregiudizi cagionati all'edificio ristrutturato con il contributo del erano da Parte_1 ritenersi irrilevanti le eccezioni volte a condizionare l'operatività della polizza a soli casi di “rovina totale o parziale delle opere” ovvero alla “personale e diretta responsabilità dell'Assicurato”, mentre la clausola privativa della garanzia ai “danni derivanti dalla mancata
17 rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate”, era estranea all'oggetto del contendere, non potendo certamente escludersi la copertura rispetto ai costi finalizzati a eliminare i difetti costruttivi cagionati dall'assicurato, altrimenti la polizza sarebbe destinata a non operare in alcun caso.
Condivisibile era da ritenersi unicamente la difesa della terza chiamata volta a delimitare la manleva entro i limiti della franchigia negoziale e a escludere dalla garanzia la restituzione dei compensi professionali percepiti dall'assicurato, le spese legali, di C.T.U. e del Collegio arbitrale liquidate nell'ambito di tale proced ura e le spese legali affrontate dall'assicurato, anche per effetto dell'art. 20 del contratto. Quanto alle spese di lite, l' CP_2 rimborserà al esclusivamente quelle che il Parte_1 medesimo dovrà rifondere alla per questo giudizio. CP_1
Il Tribunale emetteva quindi il seguente dispositivo: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 562/2017 (RG: 1309/2017) emesso dall'intestato Tribunale il 12.6.2017; 2) condanna l' a rimborsare all'attore la somma di € CP_2
84.811,86, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 11.810,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali (15%) come per legge;
4) condanna la terza chiamata a rifondere all'attore le spese di lite di cui al precedente n. 3).
-
Con l'odierno appello, il ha impugnato davanti a Parte_1
18 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes.
Co
OP. , costituitasi in giudizio, ha resistito CP_1 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è altresì costituita in giudizio la che Controparte_4 aderiva ai primi due motivi di impugnazione come proposti dall'appellante, concludendo poi con la richiesta, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Ing. di condanna della Parte_1 Controparte_1
alla restituzione di tutte le somme da quest'ultima
[...] eventualmente corrisposte in forza del decreto ingiuntivo n. 562/2017, nonché dell'appellata sentenza n. 252/2022 del Tribunale di Grosseto.
La Corte, all'udienza del 7.11.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Il come ora premesso, ha proposto l'odierno Parte_1 appello censurando la sentenza impugnata con quat tro punti di doglianza e la sua difesa, con il primo motivo di appello, ha sostenuto che:
- Il Tribunale avesse errato nel ritenere infondata l'eccezione di pagamento ex art 1292 c.c. proposta in primo grado, per aver “vanificato” la pur riconosciuta sussistenza di una responsabilità
19 solidale concorrente della COMIT nella causazione del danno sull'erroneo presupposto della “diversità dei titoli negoziali”; doveva ritenersi invece che, anche se derivante da fonti legali e contrattuali diverse, l'obbligazione risarcitoria era pur sempre solidale per cui l'adempimento effettuato dalla
COMIT aveva determinato l'estinzione del debito anche per il coobbligato in solido;
- Doveva altresì considerarsi che, ex art. 1306 c.c., il creditore che abbia agito nei confronti d i uno solo dei debitori solidali, non avrebbe potuto valersi della sentenza intervenuta essendo necessaria l'instaurazione di un nuovo giudizio, con la conseguenza che sia il Collegio arbitrale che il
Tribunale avevano disatteso i “richiamati principi e regole fondamentali dell'ordinamento”;
- Il professionista aveva unicamente accettato una proposta contrattuale di incarico prima della stipula dell'appalto, al quale non aveva partecipato subendo la scelta delle parti di stipulare la clausola compromissoria per arbitrato rituale, ma che non poteva per lui comportare la restrizione dei “poteri della propria difesa” (il convenuto nel Parte_1 giudizio arbitrale irrituale, era inconsapevole dell'esistenza dell'altro giudizio arbitrale rituale);
- L'ammontare del pagamento effettuato a favore della da parte della coobbligata COMIT, doveva CP_1 inoltre ritenersi ammontare a oltre 290mila euro
(non 166mila) per effetto delle “intervenute compensazioni” e la relativa eccezione di estinzione
20 dell'obbligazione sollevata nell'arbitrato irrituale era stata disattesa dagli arbitri che avevano condannato il per tutte le voci di danno “richieste e Parte_1 determinate” anche nel pregresso arbitrato rituale;
- Il motivo prosegue – testualmente – affermando che
“a dimostrazione di ciò” stava una recente pronuncia della S.C. che aveva affermato come l'arbitrato irrituale fosse impugnabile per quei vizi che
“possono vulnerare” la manifestazione di volontà negoziale, ricordando che errore, per rilevare, doveva essere essenziale e riconoscibile, ipotesi in cui rientrava il caso degli arbitri che avevano avuto una falsa rappresentazione o percezione degli elementi di fatto (cioè ritenuto esistenti fatti che certamente non lo erano e viceversa, oppure contestati fatti che tali non sono), analogamente all'errore revocatorio e non rilevando l'errore degli arbitri nella determinazione adottata in base al convincimento da loro raggiunto sulla base dell'esame e interpretazione degli elementi acquisiti e dei criteri di valutazione indicati da lle parti;
- Era quindi evidente l'errore in cui erano incorsi gli arbitri nel non aver considerato che il lodo rituale aveva “esaurito le poste risarcitorie spettanti alla committente”, impedendo al di “valersi Parte_1 pienamente degli effetti dell'istitu to della solidarietà passiva”.
Il primo motivo di appello, formulato peraltro con argomentazioni e termini non perfettamente chiari e comprensibili, è infondato.
21 Il Collegio arbitrale ha esaminato specificamente la questione (eccezione) riguardante il fat to che la CP_1 avesse agito nei confronti dell'altro coobbligato in solido e cioè l'appaltatrice COMIT, dando atto che quest'ultima aveva già pagato e compensato somme relative ad alcune voci di danno.
Ome ritenuto correttamente dal Tribunale, ricorreva so lo una parziale coincidenza delle poste creditorie vantate e azionate dalla soc. , fatto che avrebbe unicamente CP_1 comportato per quest'ultima la necessità di non richiedere al il pagamento di quanto eventualmente Parte_1 percepito da COMIT.
L'effetto liberatorio dell'invocato art. 1292 c.c. si verifica quando il pagamento riguarda l'intera obbligazione e nemmeno si ravvisa violazione (o falsa applicazione) della regola ex art. 1306 c.c, non potendosi affermare che nei due giudizi arbitrali il petitum fosse il medesimo (anche per aver avuto l'arbitrato irrituale una portata più ampia).
Va solo aggiunto che risulta dal lodo arbitrale, contrariamente a quanto sostenuto dell'appellante, che questi avesse conoscenza del precedente lodo rituale.
Le conclusioni cui il collegio arbitrale è pervenuto sono il frutto della determinazione e valutazione dei componenti e, anche nel caso fossero eventualmente non corrette, non potrebbero formare oggetto di censura per errore in iudicando.
22 Non si vede, infine, come possa ritenersi configurato il preteso – da parte appellante – vizio del consenso (né di altro vizi rilevante).
Col secondo motivo di appello, Il ha Parte_1 lamentato la violazione del disposto di cui all'art. 808 ter
2° comma, n. 2 e 4 c.p.c. per non ave r il Tribunale rilevato la nullità del lodo irrituale in quanto gli arbitri non si sarebbero attenuti alle regole interpreti ve proposte dalle parti.
La clausola compromissoria limitava il loro potere decisionale alla convenzione tra e il CP_1 professionista, mentre avevano “esteso” l'ambito della loro indagine oltre quel rapporto contrattuale specifico e cioè ai vizi relativi ai lavori eseguiti dall'appaltatrice
(cosa che aveva comportato anche un lievitare dei costi di causa: CTU e compenso arbitri).
Il motivo di appello, consta di poche righe e conclude con un (invero non comprensibile) argomento secondo il quale: “Peraltro il collegio arbitrale, proprio nella determinazione della voce di danno che si imputa alla sola responsabilità del Direttore dei Lavori ovvero quella relativa ai maggiori costi sostenuti per le differenti quantità esposte in contabilità si discosta in modo significativo dalle indicazioni del Consulente Tecnico incaricato, aderendo pedissequamente alle indicazioni del
Consulente di parte della Committente.”
Il motivo è infondato, oltre a presentare evidenti carenze di specificità ex art. 342 c.p.c. anche per la mancanza di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla
23 motivazione della sentenza impugnata, con censura chia ra e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico - giuridico, rappresentando piuttosto generiche perplessità sulla decisione senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.
Il giudizio arbitrale irrituale di cui si discute, aveva ad oggetto una controversia sull'applicazione e interpretazione della convenzione (accordo – contratto) e sull'inadempimento di questo, talché solo una esplicita manifestazione di volontà contraria a vrebbe impedito agli arbitri di ritenersi investiti degli aspetti relativi all'esecuzione e all'adempimento.
Nella fattispecie occorrendo accertare la dedotta violazione delle obbligazioni gravanti per legge il professionista e di cui al contratto (e quin di il suo inadempimento), ne conseguiva che occorresse accertare anche la sussistenza dei vizi progettuali e di esecuzione dell'appalto commissionato alla Comit.
Col terzo motivo di appello, Il ha lamentato Parte_1 la violazione della normativa in mat eria di regolamentazione delle spese per aver il lodo – e il primo giudice non rilevando la nullità – condannato il Parte_1
a restituire le somme percepite quale compenso per l'opera professionale prestata, nonostante la domanda risolutoria fosse stata rigettata.
Col quarto motivo di appello, il ha lamentato Parte_1 la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. per aver il Collegio arbitrale – e il primo giudice non rilevando la nullità – erroneamente condannato il a restituire Parte_1
24 le somme percepite quale compenso per l'opera professionale prestata, nonostante la domanda risolutoria fosse stata rigettata.
I due restanti motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attese le questioni che pongono nel censurare quelli che configurano pretesi errori di diritto, e sono anch'essi infondati (a prescindere dalla loro inammissibilità eccepita dalla difesa convenuta, per essere motivi di gravame che “in modo ancor più diretto e tangibile” evidenziano “l'erroneità della complessiva impostazione del gravame: un (preteso) errore di diritto si dovrebbe risolvere ex se nella nullità/ annullabilità del lodo).”
Emerge che nel giudizio arbitrale la convenuta avesse concluso chiedendo il pagamento di una somma che comprendeva anche la restituzione del compenso corrisposto al professionista, domanda che gli arbitri accoglievano praticamente in toto respingendo altresì la domanda riconvenzionale del professionista volta al riconoscimento in suo favore di somme ulteriori sempre per compenso professionale.
Non può ravvisarsi quindi un'ipotesi di accoglimento della domanda proposta per una somma esorbitante, poi sensibilmente ridotta, che configura – come noto – un'ipotesi assimilabile alla soccombenza reciproca e comunque tale da determinare la sussistenza di presupposti valutabili ai fini di un'eventuale compensazione.
25 Quanto alla risoluzione del rapporto professionale, è del tutto evidente che la risoluzione non fosse esperibile una volta eseguita e conclusa la prestazione professionale, ma la domanda restitutoria sul punto proposta dalla cooperativa nel giudizio arbitrale era comunque da ritenersi volta alla composizio ne del contrasto tra le parti nella forma contrattuale dell'emanando lodo irrituale.
Né è conseguita una pronuncia degli arbitri che – come rilevato dalla difesa convenuta nella predetta “ ottica” ha dichiarato “in via equitativa, il riconoscimento, per la prestazione professionale ritenuta utilmente svolta dall'appellante, di un corrispettivo di E. 12.000,00 e, conseguentemente, è stata limitata la restituz ione nel compenso formulata in E. 48.000,00 in quella di soli E.
36.000,00.”
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore dell'importo pari a 174mila Euro, oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Nulla per spese nei rapporti processuali con CP_4 attesa la posizione (sostanzialmente passiva) da questa assunta in causa.
26 Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra d i loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da avverso la sentenza Parte_1 impugnata n. 252\2022 emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto, pubbl. il g. 2.5.2022:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto, confermando integralmente la sentenza appellata.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta
, le spese del giudizio di appello, che CP_1 CP_1 liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: L a d iv ulg a zio n e d el p r esen te p r o v v ed imen to , al d i f uo r i d ell 'amb ito str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i tu tt i i d a t i sens ib i l i
27 in esso co n ten ut i ai s ensi d el la no r ma tiv a s ul la p r iv acy d i cu i al D. Lg s. 3 0
g iug no 2 0 0 3 , n. 1 9 6 e succ essiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
28
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati, Presidente, rel.
Dott.ss Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ss Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Gabriella Sartiani, di Grosseto, attore opponente a d.i. - appellante appellante nei confronti di
Controparte_1
Con gli Avv.ti Donella Bonciani e Fabrizio Salvi, convenuta opposta - convenuta in appello
e di
Controparte_2 con gli Avv.ti Luciano Giorgi e Lucia Capaccioli, terza chiamata in causa - convenuta in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di
Grosseto; in materia di impugnazione lodo irrituale - risoluzione contratto di opera e di appalto.
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Apello di
Firenze, in integrale riforma della sentenza impugnata n.
252/2022, emessa dal Tribunale Civile di Grosseto in composizione monocratica nella causa civile iscritta al N.
R. G. 2019/2017 disattesa e respinta ogni contraria istanza avversaria, ritenuti fondati i motivi esposti nella narrativa che precede ed in accoglimento del presente atto di appello: in via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt 351 e 283 c.p.c. , in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni sopra esposte. n via principale, dichiarare la nullità del lodo irrituale per tutti i motivi sovra esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.562/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 12.06.2017 perché inesistente il credito e, comunque già riscosso;
in caso di parziale accoglimento dei motivi di impugnazione rideterminare l'entità delle somme eventualmente dovute dall'Ing. alla Soc. Coop.va a titolo di Parte_1 CP_1 responsabilità professionale anche in ordine alle spese della Consulenza Tecnica, dei compensi del Collegio
Arbitrale e del procedimento monitorio. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia alla Illustrissima Corte di
Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza istruttoria: In via preliminare
Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
Sempre in via preliminare Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto che richiama motivi non riconducibili alle ipotesi tassative di cui all'art. 808
2 ter c.p.c.; Nel merito Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e quindi confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la convenuta “Voglia l'Ill.ma Corte di CP_2
Firenze: a) accogliere l'impugnazione proposta dall'Ing. avverso la sentenza n. 252/2022 del Parte_1
Tribunale di Grosseto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 562/2017 emesso dal Tribunale di
Grosseto; b) condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro -tempore, a restituire a in persona del Controparte_2 legale rappresentate pro-tempore, tutte le somme da quest'ultima eventualmente corrisposte in forza del decreto ingiuntivo n. 562/2017 nonché della sentenza n.
252/2022 del Tribunale di Grosseto, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il 21 luglio 2009 veniva stipulata una “Convenzione di incarico professionale” tra la e l'Ing. Controparte_1
avente ad oggetto la progettazione, la Parte_1 direzione dei lavori e la sicurezza con riferimento al contratto di appalto poi successivamente stipulato dalla medesima committente con Comit Soc. Coop. per lo svolgimento di lavori di recupero cor ticale della facciata e sostituzione delle pareti finestrate d un immobile, ubicato in via del Giglio n. 37, Marina di Grosseto.
I due contratti (appalto di opere edilizie - prestazioni professionali di progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza) contenevano due diverse
3 clausole arbitrali, peraltro, una rituale (art. 32 del contratto di appalto che fa espresso riferimento al regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di
Grosseto) e l'altra irrituale (art. IX della Convenzione c he prevede la costituzione di un collegio arbitrale fuori da ogni ente organizzativo di arbitrato), giudizi che venivano entrambi instaurati dalla coop. che aveva CP_1 lamentato inadempimenti.
La controversia con la Comit Soc. Coop. Sfociava in un lodo parziale e in altro definitivo, pendente ancora la diversa procedura arbitrale contro l'Ing. Parte_1
(azione di responsabilità contrattuale per essere stata contestato al professionista di non aver predisposto elaborati progettuali che dovevano preceder e l'inizio dei lavori di appalto, di non aver redatto la contabilità secondo le regole dell'arte, di non aver garantito un'adeguata presenza e un adeguato controllo in cantiere).
L'arbitrato aveva accertato omissioni e negligenze dell'ingegnere, poste in diretta relazione causale:
1. Con l'errata esecuzione dell'opera appaltata e, quindi, con i gravi vizi strutturali delle pareti finestrate con condanna al pagamento della somma di complessivi €
184.627,15 oltre interessi (di cui 163.293,15 per la sostituzione degli infissi, € 1.334,00 per opere murarie, €
20.000 per mancato uso dell'immobile) salve le somme già riscosse.
2. Con l'accettazione di un contratto a corpo per le opere di rifacimento corticale, che ha comportato maggiori oneri pari ad € 71.299,00 (se si fosse redatto un progetto esecutivo e un preventivo, la committente avrebbe potuto
4 riscontrare l'assoluta non convenienza economica di un appalto a corpo e risparmiando il maggiore costo.
3. Con i vizi strutturali dei parapetti (parte vetrata dei terrazzi) per la cui sostituzione il collegio lodo aveva indicato la somma di € 19.163,61.
4. Con i fenomeni di infiltrazione di acqua dal solaio
(passeggiata primo piano lato mare) per i quali era stato indicato quale onere per il ripristino l'importo di €
3.772,00.
La otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Grosseto un'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo n. 562/2017) nei confronti di per la Parte_1 somma di € 174.813,42, oltre spese e onorari della fase monitoria, sulla base di un ricorso in cui aveva esposto:
- di aver affidato al l'incarico di progettista e Parte_1 direttore dei lavori di ristrutturazione inerenti a un proprio immobile;
- che in forza di apposite clausole compromissorie, in sede arbitrale si erano svolti due giudizi in cui sia il professionista che l'appaltatrice, erano stati condannati a risarcirle un danno, limitatamente alla posizione del pari ad € 278.862,55, Parte_1 nonché a restituirle il compenso incamerato di €
36.000,00, oltre somma di € 17.509,44 per spese legali, € 8.300,00 (più oneri) riconosciuto al CTU, nonché la somma di € 21.803,06 per compensi agli arbitri;
- che parte del danno risarcibile era già stato risto rato
5 dall'appaltatrice sulla base dell'altro lodo, mentre nulla aveva invece corrisposto il malgrado Parte_1 le anticipazione della sulle spese di CTU e sui CP_1 compensi degli arbitri vincolate dalla solidarietà.
Il si opponeva al decreto ingiuntivo chiedendone Parte_1 la revoca, eccependo l'invalidità del lodo arbitrale, in quanto i danni oggetto di condanna erano per gran parte sovrapponibili a quelli già riconosciuti e liquidati alla committente all'esito dell'arbitrato promosso contro l'appaltatrice e da quest'ultima anche già corrisposti - i danni oggetto di condanna sarebbero per gran parte
(nella misura di € 94.235,40) sovrapponibili a quelli riconosciuti e liquidati alla committente all'esito dell'arbitrato promosso contro l'appaltatrice e da quest'ultima anche già corrisposti.
Gli arbitri, inoltre, avrebbero esorbitato dal mandato conferitogli, avendolo condannato quale professionista anche a restituire il compenso percepito nella misura di €
36.000,00.
Assumeva infine di non aver accettato la liquidazione dei compensi effettuata dal Collegio arbitrale, avente natura di mera proposta contrattuale, sicché alcuna azione di rivalsa avrebbe potuto esercitare la per l'importo CP_1 anticipato di € 21.803,06.
Il chiedeva di poter chiamare in causa la propria Parte_1 compagnia assicurativa per l'eventuale manleva.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta, , CP_1 contestando l'opposizione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependone in via
6 preliminare l'inammissibilità riguardo alla domanda di accertamento d'invalidità del lodo irrituale, vista l'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 808 -ter c.p.c.
Nel merito, esponeva di aver già scorporato dalle somme liquidate nel lodo gli importi risarciti dall'appaltatrice, di guisa da scongiurare rischi di arricchimento ingiustificato.
Riteneva corretto l'operato del Collegio arbitrale, nonché dovuti i compensi liquidatisi da quest'ultimo, anche in ragione dei vari acconti già versati ai suoi membri da controparte.
-
Con ordinanza del 31.5.2018, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e autorizzava l'opponente a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione ( ). Controparte_2
Quest'ultima, si costituiva quindi in giudizio e ccependo preliminarmente la decadenza e prescrizione dell'azione dell'ingiungente ai sensi degli artt. 1667, 1669 e 2226
c.c., essendo trascorsi quattro anni tra la denuncia delle difformità dell'opera e l'attivazione della procedura arbitrale.
La compagnia, difendendosi nel merito, si associava alle difese svolte dall'assicurato Ing. opponendo Parte_1 però a questi la prescrizione ex art. 2952 c.c. e comunque i limiti operativi della polizza.
Si procedeva alla trattazione e istruzione della causa, che veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.2022, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
7 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale, all'esito, emetteva la sentenza oggi appellata con la quale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando:
- 1- l' a rimborsare all'attore la somma di € CP_2
84.811,86 oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
- 2- l'attore a rifondere alla convenuta le s pese di lite, che liquidava in € 11.810,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
- 3- la terza chiamata a rifondere all'attore le spese di lite.
Nella sentenza il primo giudice evidenziava preliminarmente che le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non avevano riproposto le istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio, sicché le stesse si dovevano reputare tacitamente rinunciate (cfr. ex plurimis Cass. ord. 3229/2019).
Nella sentenza veniva ricordato che la vicenda da cui era scaturita la causa, aveva riguardato lavori di ristrutturazione di un immobile, commissionati nel 2009 con appalto dalla soc. alla soc. Comit, con incarico CP_1 affidato all'ing. di pro gettazione e direzione dei Parte_1 lavori medesimi, che avevano poi presentato molteplici criticità imputate al concorrente inadempimento dell'appaltatrice e del professionista.
La committenza aveva quindi attivato due autonome
8 procedure arbitrali per ottenere la rispettiva condanna dei responsabili.
Quella conclusa con il lodo emesso il 29.12.2014, aveva visto pronunciare la condanna dell'appaltatrice Comit a pagare alla committente l'importo di circa € CP_1
166.000,00 per sostituire gli infissi, mentre le altr e somme risarcibili (€ 50.000,00 per smontare gli infissi esterni, € 50.000,00 per mancato godimento del bene, ed
€ 8.700,00 per gli interventi necessari al recupero corticale della facciata dell'edificio) erano state compensate ai sensi dell'art. 1243 c.c . con il credito dell'impresa.
Quella conclusa con il lodo del 14.9.2016, aveva disposto a carico del professionista non solo di restituire l'importo di € 36.000,00 ricevuto a titolo di compenso, ma anche di risarcire alla soc. la somma di € 278.862,55, di CP_1 cui € 163.293,15 imputati alla sostituzione degli infissi, €
20.000,00 per il mancato uso dell'immobile, € 24.269,61 per interventi su opere murarie, infiltrazioni d'acqua e sostituzione parapetti, ed € 71.299,79 per i maggiori costi legati al recupero corticale. Inoltre il lodo in questione aveva disposto l'ulteriore condanna a onorare il compenso del CTU (8.300,00, più oneri) e del Collegio arbitrale nella misura di 4/5 (€ 21.803,06), nonché a rifondere alla le spese legali (€ 17.509,4 4). CP_1
Attesa la parziale sovrapponibilità delle somme riconosciute nei due lodi arbitrali, e avendo la CP_1 percepito il ristoro dalla Comit, la pretesa verso il era stata calibrata nei limiti degli importi Parte_1 riconosciuti nella pronuncia emessa nei s uoi confronti e
9 detraendo quelli già incamerati - ovvero € 163.000,00 per la sostituzione degli infissi, € 20.000 per il mancato uso dell'immobile, ed € 1.334,00 per le opere murarie - e quindi pretendendo dall'ingegnere anzitutto il pagamento di € 94.235,40 legato alla sua responsabilità professionale.
Passando ad esaminare gli altri aspetti della controversia, il giudice riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata compagnia assicuratrice ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 2226 c.c., sul presupposto che fossero trascorsi quattro anni dalla prima denuncia dei vizi da parte di e l'attivazione della procedura CP_1 arbitrale. Le norme in materia di appalto nulla disponevano riguardo alla posizione del progettista e del direttore dei lavori, la cui responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti e a quelle sulla prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali (artt.
2222 - 2238 c.c.) per le quali erano inapplicab ili quelle disposizioni ex art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, con riguardo particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di inge gneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 c.c.
Concludeva sul punto stabilendo che la garanzia per vizi e/o difformità costruttive che il committente fa valere nei
10 confronti del professionista incaricato - come nella specie
- della redazione del progetto e della direzione dei lavori affidati all'impresa, non soggiaceva a specifici termini di decadenza, in quanto soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, nella specie non maturata.
Quanto alle eccezioni di nullità del lodo arbitrale sollevate dal il Tribunale premetteva che l'arbitrato Parte_1 irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti su determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, concilian te o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e la decisione
è impugnabile solo attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento previste per i contratti e non attraverso gli strumenti accordati dal codice di procedura civile per i lodi rituali.
Gli eventuali errori "in procedendo o in iudicando", comprensivi dei principi della collegialità e del contraddittorio, avrebbero rilevato solo a condizione che si fossero risolti in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso.
Nella fattispecie era da escludersi una violazione del principio di collegialità e l'eventuale errata interpretazione e applicazione di una regola del giudizio fissata dalle parti, da ricondursi alla figura dell'"abuso di mandato" avrebbe costituito fonte di responsabilità per gli
11 arbitri, ma non costituisce un errore sindacabile tal e da condurre ex post all'annullamento della loro determinazione e l''impugnativa per errore di diritto era da ritenersi preclusa, a meno che si tratti di errore percettivo con esclusione di eventuali errori compiuti dagli arbitri nella valutazione e inter pretazione del diritto, ivi comprese le valutazioni sull'esistenza, vigenza od efficacia della norma di diritto (cfr. Cass. n. 3637/2009).
L'errore essenziale avrebbe rilevato “come causa di annullamento della determinazione peritale quando sia da ricollegare al processo di formazione della volontà degli arbitri, inficiato o deviato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, rimanendo esclusa la possibilità di fare valere errori di giudizio o di interpretazione della legge. Più particolarmente, l'errore, deducibile come causa di annullamento della determinazione peritale, deve presentare, a norma dell'art. 1428 c.c., i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c. che le parti abbiano prospettato agli arbitri;
ciò si verifica solo quando l'errore venga a inficiare la formazione della volontà degli arbitri, cioè nel caso in cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare t aluni elementi della controversia, supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa (cfr. ex plurimis Cass. n. 2802/1995).
Sulla base di tali premesse, il Tribunale negava ricorresse un'ipotesi di nullità del lodo per violaz ione di norme imperative né tantomeno di annullamento per errore
12 essenziale in cui sarebbe incorso il Collegio arbitrale.
Gli arbitri avevano chiaramente posto in evidenza che arbitri hanno pienamente rilevato che i due giudizi nei confronti della Comit (arbitrato rituale) e del Parte_1
(arbitrato irrituale), originavano da due autonomi titoli negoziali con apposite clausole compromissorie, non avrebbero certo potuto essere trattati simultaneamente per stessa scelta negoziale delle parti e né poteva ritenersi preclusa l'emissione di un lodo dal contenuto impugnato in questa sede, e ciò a fronte della responsabilità solidale tra il professionista e l'appaltatore ex art. 2055 c.c.
Il fatto che gli arbitri avessero appreso il contenuto delle memorie conclusive prodotte dalla , rilevando che CP_1 quest'ultima avesse nelle more percepito dalla Comit le somme liquidatele nel pregresso lodo arbitrale rituale,
l'aver comunque condannato il a corrispondere Parte_1 parte di quelle stesse somme, non integrava alcun m otivo di nullità virtuale del lodo ovvero di annullamento per vizio del consenso.
“Se del caso, la avrebbe dovuto evitare di chiedere al CP_1 il pagamento di somme già percepite dalla Parte_1
Comit”, com'era puntualmente avvenuto atteso che non tutte le voci riconosciute nel lodo emesso contro il erano state oggetto dell'opposta ingiunzione, in Parte_1 quanto per alcune di esse era già intervenuto il pagamento del condebitore solidale Comit (i costi per la sostituzione degli infissi e il ripristino dell e opere murarie, nonché il risarcimento del pregiudizio da mancato uso del bene) non ricorrendo quindi alcuna
13 duplicazione di domande risarcitorie.
La sollevata eccezione di estinzione del debito per adempimento del condebitore solidale ex art. 1292 c.c. era da ritenersi infondata, così come il richiamo alla nozione di arricchimento sine causa, così come doveva essere disattesa l'eccepita invalidità del lodo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Secondo il gli arbitri non avrebbero potuto Parte_1 condannarlo a restituire parte del compenso percepito, di
€ 36.000,00, giacché la aveva preteso la risoluzione CP_1 del rapporto e l'integrale restituzione di tutte le somme corrisposte al professionista, ma la domanda era stat a respinta dagli arbitri, ma in realtà avevano
“semplicemente accolto parzialmente l'istanza restitutoria avanzata dalla ” escludendo di pronunciarsi sulla CP_1 risoluzione del contratto, sia perché incompatibile con la natura irrituale dell'incarico affida togli, “sia perché il rapporto negoziale si era ormai esaurito da tempo con lo svolgimento di entrambe le prestazioni, sia perché hanno riconosciuto nell'opera prestata dal una qualche Parte_1 utilità funzionale al raggiungimento di un risultato amministrativo ed edilizio.”
Avevano quindi, in ossequio all'incarico conferitogli per trovare una soluzione di composizione amichevole della controversia, e ponderando la domanda restitutoria formulata dalla e quella riconvenzionale promossa dal CP_1 professionista per prestazioni rivelatesi indimostrate,
l'operato di quest'ultimo è stato stimato, anche in via equitativa, in € 12.000,00, con la conseguente condanna
14 a restituire alla committente la differenza incassata (€
48.000,00 - € 12.000,00), non incorrendo quindi nel dedotto vizio di ultrapetizione, in quanto non era stato attribuito alla parte un bene diverso da quello richiesto, ma era unicamente stata ridotta la pretesa creditoria della a fronte di una valutazione complessiva delle CP_1 contrapposte rivendicazioni.
Quanto alla doglianza volta a paralizzare la domanda di rivalsa promossa dalla in relazione alla quota del CP_1 compenso autoliquidato dagli arbitri, che il CP_3 aveva basato sul presupposto di non averlo mai accettato richiamando l'art. 814, co. 2 c.p.c. («Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano»).
Il Tribunale rilevava che, una volta riconosciuto anche agli stessi arbitri di provvedere direttamente alla liquidazione dei propri compensi, tale autoliquidazione costituiva una mera proposta contrattuale che nel caso in cui venga accettata obbliga le parti al pagamento. Se le parti non accettano, ciascuno degli arbitri può ricorrere al
Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata stipulato la convenzione d'arbitrato e il procedimento, che impone l'ascolto delle parti, si conclude con un'ordinanza presidenziale emessa sulla base di criteri equitativi e costituente titolo esecutivo.
Di conseguenza, “la determinazione del proprio onorario direttamente ad opera del collegio arbitrale è fonte di obbligazione, ai sensi dell'art. 814, co. 2 c.p.c., solo per effetto dell'accettazione di tutte le parti del procedimento
15 arbitrale (in caso contrario occorrendo seguire la procedura prevista per la liquidazione giudiziale), così che
l'accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all'insorgere dell'obbligo di pagamento del compenso, né legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra" (cfr. Cass. n. 4741/1998,
Cass. n. 3383/2004, Cass. n. 17034/2008 e Cass. n.
20371/2014).
Il Tribunale, tuttavia, motivava nel senso di determinarsi a seguire sul punto l'orientamento prevalente esclude l'applicazione analogica all'arbitrato irrituale del procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 c.p.c., “giacché
l'arbitrato irrituale è sfornito dell'elemento che caratterizza quello rituale, ossia l'at titudine a divenire
"sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 7623/2006 e Cass. n. 2159/2022).”
Sulla base delle predette considerazioni l'opposizione proposta dal era da ritenersi infondata. Parte_1
Quanto alla compagnia assicurativa, veniva posta in evidenza l'eccepita prescrizione biennale dell'azi one ex art. 2952, co. 2 c.c. poichè il avrebbe informato Parte_1
l'assicurazione dell'accaduto solamente a luglio 2015, dopo la notifica dell'atto di nomina di arbitro da parte della committenza, malgrado avesse ricevuto la prima denuncia dalla nel 2010 e la revoca dell'incarico CP_1
16 professionale a marzo 2011.
Il termine andava calcolato a decorrere, di regola, dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato, e “quindi nella specie tale momento andrebbe al limite identificato nella notifica dell'atto di coinvolgimento nella procedura arbitrale, non rivestendo funzione equipollente la mera denuncia dei vizi al professionista seguita dalla revoca dell'incarico. Senza ignorare che laddove le parti abbiano affidato a d arbitri la risoluzione delle controversie (inclusa la stima dei danni), la prestazione, incerta nell'an et quantum, potrebbe ritenersi anche inesigibile sino a quando non si compia il previsto iter dell'arbitrato.”
Le ulteriori difese della terza chiamata - circa l'assenza di prove sulla tempestiva e valida interruzione del termine prescrizionale nei confronti della Compagnia, sul presupposto che la formale denuncia di sinistro venne trasmessa solo il 12.06.2017 - era tardiva e contraddetta dalla documentazione versata in atti (all. 31 dell'attore) e addirittura dalla stessa difesa originaria assunta dall' la quale aveva esordito in giudizio CP_2 ricollegando temporalmente la denuncia del sinistro al
7.7.2015.
A causa della “portata dei pregiudizi cagionati all'edificio ristrutturato con il contributo del erano da Parte_1 ritenersi irrilevanti le eccezioni volte a condizionare l'operatività della polizza a soli casi di “rovina totale o parziale delle opere” ovvero alla “personale e diretta responsabilità dell'Assicurato”, mentre la clausola privativa della garanzia ai “danni derivanti dalla mancata
17 rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate”, era estranea all'oggetto del contendere, non potendo certamente escludersi la copertura rispetto ai costi finalizzati a eliminare i difetti costruttivi cagionati dall'assicurato, altrimenti la polizza sarebbe destinata a non operare in alcun caso.
Condivisibile era da ritenersi unicamente la difesa della terza chiamata volta a delimitare la manleva entro i limiti della franchigia negoziale e a escludere dalla garanzia la restituzione dei compensi professionali percepiti dall'assicurato, le spese legali, di C.T.U. e del Collegio arbitrale liquidate nell'ambito di tale proced ura e le spese legali affrontate dall'assicurato, anche per effetto dell'art. 20 del contratto. Quanto alle spese di lite, l' CP_2 rimborserà al esclusivamente quelle che il Parte_1 medesimo dovrà rifondere alla per questo giudizio. CP_1
Il Tribunale emetteva quindi il seguente dispositivo: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 562/2017 (RG: 1309/2017) emesso dall'intestato Tribunale il 12.6.2017; 2) condanna l' a rimborsare all'attore la somma di € CP_2
84.811,86, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 11.810,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali (15%) come per legge;
4) condanna la terza chiamata a rifondere all'attore le spese di lite di cui al precedente n. 3).
-
Con l'odierno appello, il ha impugnato davanti a Parte_1
18 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes.
Co
OP. , costituitasi in giudizio, ha resistito CP_1 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è altresì costituita in giudizio la che Controparte_4 aderiva ai primi due motivi di impugnazione come proposti dall'appellante, concludendo poi con la richiesta, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Ing. di condanna della Parte_1 Controparte_1
alla restituzione di tutte le somme da quest'ultima
[...] eventualmente corrisposte in forza del decreto ingiuntivo n. 562/2017, nonché dell'appellata sentenza n. 252/2022 del Tribunale di Grosseto.
La Corte, all'udienza del 7.11.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Il come ora premesso, ha proposto l'odierno Parte_1 appello censurando la sentenza impugnata con quat tro punti di doglianza e la sua difesa, con il primo motivo di appello, ha sostenuto che:
- Il Tribunale avesse errato nel ritenere infondata l'eccezione di pagamento ex art 1292 c.c. proposta in primo grado, per aver “vanificato” la pur riconosciuta sussistenza di una responsabilità
19 solidale concorrente della COMIT nella causazione del danno sull'erroneo presupposto della “diversità dei titoli negoziali”; doveva ritenersi invece che, anche se derivante da fonti legali e contrattuali diverse, l'obbligazione risarcitoria era pur sempre solidale per cui l'adempimento effettuato dalla
COMIT aveva determinato l'estinzione del debito anche per il coobbligato in solido;
- Doveva altresì considerarsi che, ex art. 1306 c.c., il creditore che abbia agito nei confronti d i uno solo dei debitori solidali, non avrebbe potuto valersi della sentenza intervenuta essendo necessaria l'instaurazione di un nuovo giudizio, con la conseguenza che sia il Collegio arbitrale che il
Tribunale avevano disatteso i “richiamati principi e regole fondamentali dell'ordinamento”;
- Il professionista aveva unicamente accettato una proposta contrattuale di incarico prima della stipula dell'appalto, al quale non aveva partecipato subendo la scelta delle parti di stipulare la clausola compromissoria per arbitrato rituale, ma che non poteva per lui comportare la restrizione dei “poteri della propria difesa” (il convenuto nel Parte_1 giudizio arbitrale irrituale, era inconsapevole dell'esistenza dell'altro giudizio arbitrale rituale);
- L'ammontare del pagamento effettuato a favore della da parte della coobbligata COMIT, doveva CP_1 inoltre ritenersi ammontare a oltre 290mila euro
(non 166mila) per effetto delle “intervenute compensazioni” e la relativa eccezione di estinzione
20 dell'obbligazione sollevata nell'arbitrato irrituale era stata disattesa dagli arbitri che avevano condannato il per tutte le voci di danno “richieste e Parte_1 determinate” anche nel pregresso arbitrato rituale;
- Il motivo prosegue – testualmente – affermando che
“a dimostrazione di ciò” stava una recente pronuncia della S.C. che aveva affermato come l'arbitrato irrituale fosse impugnabile per quei vizi che
“possono vulnerare” la manifestazione di volontà negoziale, ricordando che errore, per rilevare, doveva essere essenziale e riconoscibile, ipotesi in cui rientrava il caso degli arbitri che avevano avuto una falsa rappresentazione o percezione degli elementi di fatto (cioè ritenuto esistenti fatti che certamente non lo erano e viceversa, oppure contestati fatti che tali non sono), analogamente all'errore revocatorio e non rilevando l'errore degli arbitri nella determinazione adottata in base al convincimento da loro raggiunto sulla base dell'esame e interpretazione degli elementi acquisiti e dei criteri di valutazione indicati da lle parti;
- Era quindi evidente l'errore in cui erano incorsi gli arbitri nel non aver considerato che il lodo rituale aveva “esaurito le poste risarcitorie spettanti alla committente”, impedendo al di “valersi Parte_1 pienamente degli effetti dell'istitu to della solidarietà passiva”.
Il primo motivo di appello, formulato peraltro con argomentazioni e termini non perfettamente chiari e comprensibili, è infondato.
21 Il Collegio arbitrale ha esaminato specificamente la questione (eccezione) riguardante il fat to che la CP_1 avesse agito nei confronti dell'altro coobbligato in solido e cioè l'appaltatrice COMIT, dando atto che quest'ultima aveva già pagato e compensato somme relative ad alcune voci di danno.
Ome ritenuto correttamente dal Tribunale, ricorreva so lo una parziale coincidenza delle poste creditorie vantate e azionate dalla soc. , fatto che avrebbe unicamente CP_1 comportato per quest'ultima la necessità di non richiedere al il pagamento di quanto eventualmente Parte_1 percepito da COMIT.
L'effetto liberatorio dell'invocato art. 1292 c.c. si verifica quando il pagamento riguarda l'intera obbligazione e nemmeno si ravvisa violazione (o falsa applicazione) della regola ex art. 1306 c.c, non potendosi affermare che nei due giudizi arbitrali il petitum fosse il medesimo (anche per aver avuto l'arbitrato irrituale una portata più ampia).
Va solo aggiunto che risulta dal lodo arbitrale, contrariamente a quanto sostenuto dell'appellante, che questi avesse conoscenza del precedente lodo rituale.
Le conclusioni cui il collegio arbitrale è pervenuto sono il frutto della determinazione e valutazione dei componenti e, anche nel caso fossero eventualmente non corrette, non potrebbero formare oggetto di censura per errore in iudicando.
22 Non si vede, infine, come possa ritenersi configurato il preteso – da parte appellante – vizio del consenso (né di altro vizi rilevante).
Col secondo motivo di appello, Il ha Parte_1 lamentato la violazione del disposto di cui all'art. 808 ter
2° comma, n. 2 e 4 c.p.c. per non ave r il Tribunale rilevato la nullità del lodo irrituale in quanto gli arbitri non si sarebbero attenuti alle regole interpreti ve proposte dalle parti.
La clausola compromissoria limitava il loro potere decisionale alla convenzione tra e il CP_1 professionista, mentre avevano “esteso” l'ambito della loro indagine oltre quel rapporto contrattuale specifico e cioè ai vizi relativi ai lavori eseguiti dall'appaltatrice
(cosa che aveva comportato anche un lievitare dei costi di causa: CTU e compenso arbitri).
Il motivo di appello, consta di poche righe e conclude con un (invero non comprensibile) argomento secondo il quale: “Peraltro il collegio arbitrale, proprio nella determinazione della voce di danno che si imputa alla sola responsabilità del Direttore dei Lavori ovvero quella relativa ai maggiori costi sostenuti per le differenti quantità esposte in contabilità si discosta in modo significativo dalle indicazioni del Consulente Tecnico incaricato, aderendo pedissequamente alle indicazioni del
Consulente di parte della Committente.”
Il motivo è infondato, oltre a presentare evidenti carenze di specificità ex art. 342 c.p.c. anche per la mancanza di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla
23 motivazione della sentenza impugnata, con censura chia ra e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico - giuridico, rappresentando piuttosto generiche perplessità sulla decisione senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.
Il giudizio arbitrale irrituale di cui si discute, aveva ad oggetto una controversia sull'applicazione e interpretazione della convenzione (accordo – contratto) e sull'inadempimento di questo, talché solo una esplicita manifestazione di volontà contraria a vrebbe impedito agli arbitri di ritenersi investiti degli aspetti relativi all'esecuzione e all'adempimento.
Nella fattispecie occorrendo accertare la dedotta violazione delle obbligazioni gravanti per legge il professionista e di cui al contratto (e quin di il suo inadempimento), ne conseguiva che occorresse accertare anche la sussistenza dei vizi progettuali e di esecuzione dell'appalto commissionato alla Comit.
Col terzo motivo di appello, Il ha lamentato Parte_1 la violazione della normativa in mat eria di regolamentazione delle spese per aver il lodo – e il primo giudice non rilevando la nullità – condannato il Parte_1
a restituire le somme percepite quale compenso per l'opera professionale prestata, nonostante la domanda risolutoria fosse stata rigettata.
Col quarto motivo di appello, il ha lamentato Parte_1 la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. per aver il Collegio arbitrale – e il primo giudice non rilevando la nullità – erroneamente condannato il a restituire Parte_1
24 le somme percepite quale compenso per l'opera professionale prestata, nonostante la domanda risolutoria fosse stata rigettata.
I due restanti motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attese le questioni che pongono nel censurare quelli che configurano pretesi errori di diritto, e sono anch'essi infondati (a prescindere dalla loro inammissibilità eccepita dalla difesa convenuta, per essere motivi di gravame che “in modo ancor più diretto e tangibile” evidenziano “l'erroneità della complessiva impostazione del gravame: un (preteso) errore di diritto si dovrebbe risolvere ex se nella nullità/ annullabilità del lodo).”
Emerge che nel giudizio arbitrale la convenuta avesse concluso chiedendo il pagamento di una somma che comprendeva anche la restituzione del compenso corrisposto al professionista, domanda che gli arbitri accoglievano praticamente in toto respingendo altresì la domanda riconvenzionale del professionista volta al riconoscimento in suo favore di somme ulteriori sempre per compenso professionale.
Non può ravvisarsi quindi un'ipotesi di accoglimento della domanda proposta per una somma esorbitante, poi sensibilmente ridotta, che configura – come noto – un'ipotesi assimilabile alla soccombenza reciproca e comunque tale da determinare la sussistenza di presupposti valutabili ai fini di un'eventuale compensazione.
25 Quanto alla risoluzione del rapporto professionale, è del tutto evidente che la risoluzione non fosse esperibile una volta eseguita e conclusa la prestazione professionale, ma la domanda restitutoria sul punto proposta dalla cooperativa nel giudizio arbitrale era comunque da ritenersi volta alla composizio ne del contrasto tra le parti nella forma contrattuale dell'emanando lodo irrituale.
Né è conseguita una pronuncia degli arbitri che – come rilevato dalla difesa convenuta nella predetta “ ottica” ha dichiarato “in via equitativa, il riconoscimento, per la prestazione professionale ritenuta utilmente svolta dall'appellante, di un corrispettivo di E. 12.000,00 e, conseguentemente, è stata limitata la restituz ione nel compenso formulata in E. 48.000,00 in quella di soli E.
36.000,00.”
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore dell'importo pari a 174mila Euro, oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Nulla per spese nei rapporti processuali con CP_4 attesa la posizione (sostanzialmente passiva) da questa assunta in causa.
26 Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra d i loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da avverso la sentenza Parte_1 impugnata n. 252\2022 emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto, pubbl. il g. 2.5.2022:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto, confermando integralmente la sentenza appellata.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta
, le spese del giudizio di appello, che CP_1 CP_1 liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: L a d iv ulg a zio n e d el p r esen te p r o v v ed imen to , al d i f uo r i d ell 'amb ito str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i tu tt i i d a t i sens ib i l i
27 in esso co n ten ut i ai s ensi d el la no r ma tiv a s ul la p r iv acy d i cu i al D. Lg s. 3 0
g iug no 2 0 0 3 , n. 1 9 6 e succ essiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
28