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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4258 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EN EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 decies e ss c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5252/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FANIZZA Parte_1 C.F._1
CRISTIAN, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, con elezione di domicilio in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4, FIRENZE presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per l'opponente: insiste nell'accoglimento del ricorso presentato “previo annullamento, e/o revoca,
e/o riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquidare la fase decisionale svolta in favore del sig. sig. nato in [...] il [...], imputato nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. CP_2
21 bis rgnr – n. 1060/2018 rg gdp per la somma di € € 253,77 oltre 15%, cap e IVA, o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia” con rigetto integrale delle richieste avversarie, e si riporta anche a quanto dedotto nella propria memoria ex art. 281 duodecies co, IV c.p.c cui il CP_1
non ha replicato
Per l'opposto: “Si conclude per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto privo di fondamento. Vinte le spese.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies cpc e 170 D.P.R. e art. 15 D. Lgs 150/2011 depositato in data
22.04.2025, l'Avv. ha tempestivamente impugnato il decreto, emesso in data Parte_1
13.03.2024 e notificato in data 11.04.2025, con cui il Giudice di Pace di Firenze ha liquidato il compenso di € 126,00 (189,00 meno un terzo ex art. 106 bis dpr 115/2002) oltre 15% per spese generali, Iva e C.P.A. di legge per l'attività dalla stessa svolta quale difensore d'ufficio, ex art. 97 IV comma cpp, di nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. 21 bis r.g.n.r e n. 1060/2018 CP_2
r.g. GdP, riconoscendo la sola fase di studio nel minimo edittale “considerato che trattasi di sentenza che viene emessa dal Giudice senza impulso di parte […] che trattasi di sentenza che per un verso
“definisce il procedimento” (cfr. pag. 287 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 150), ma che per altro verso può essere revocata se l'imputato viene ritrovato entro i termini stabiliti dall'art. 159 u.c. c.p., per cui il processo riprenderà con la conseguente fase istruttoria e decisoria […] che per tale particolare sentenza non vi è propriamente una fase che può definirsi
“decisoria”[…] che l'art. 83 comma 2 D.p.r. 115/2002 consente la liquidazione per fasi…”.
La ricorrente ha dedotto di essere stata nominata difensore d'ufficio di imputato del reato CP_2 di cui all'art. 14 comma V ter o quater D.Lgs 286/1998 nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. 21 bis r.g.n.r e n. 1060/2018 r.g. GdP davanti al Giudice di Pace di Firenze, e di aver svolto l'attività professionale consistita nell'esame del decreto di citazione a giudizio e nella partecipazione all'udienza del 11.10.2023 nella quale ha avanzato richiesta di emissione di sentenza ex art. 420 quater cpp per irreperibilità dell'imputato. Ha dedotto di avere quindi avanzato istanza al Giudice di Pace per la liquidazione dei compensi per la sola fase decisionale per un importo pari a € 220,67, già applicata la diminuzione di un terzo ex art. 106 bis Dpr 115/02 - ovvero € 331,00 per fase decisionale meno 1/3 - oltre spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. come per legge, applicando i c.d. “parametri minimi” di cui al D.M. 55/20144 e che il Giudice di Pace ha liquidato in suo favore la somma complessiva pari a € 126,00 oltre il 15% per spese generali, Iva e C.P.A. come per legge.
A fondamento dell'opposizione lamenta la inidoneità della liquidazione a compensare la prestazione professionale svolta e la partecipazione all'udienza di trattazione;
in particolare la ricorrente si duole del fatto che il Giudice abbia riconosciuto la sola fase studio non richiesta e non abbia invece riconosciuto la fase decisionale richiesta, essendosi il processo concluso con sentenza emessa dal
Giudice senza impulso della parte e che questa potrebbe essere revocata se l'imputato venisse ritrovato entro i termini stabiliti dall'art. 159 u.c. c.p.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché privo di Controparte_1
fondamento, ritenendo congrua la liquidazione impugnata poiché nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato i parametri medi delle tariffe professionali costituiscono il limite massimo liquidabile ai pagina 2 di 4 sensi dell'art. 82 DPR 115/02 e quindi di regola la liquidazione del compenso dovrà di regola avvenire sulla base di valori inferiori a questi. Il ha inoltre dedotto che “nel caso di specie viene in CP_1 rilievo l'attività svolta dall'opponente difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale in un procedimento in cui l'imputato è sempre stato irreperibile, in cui si sono tenute sostanzialmente solo udienze di mero rinvio, fino alla conclusione del procedimento con sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420 quater cpp. Attesa l'attività processuale estremamente limitata svolta, non pare sussistano i presupposti per liquidare il compenso sulla base dei parametri tabellari richiesti, che presuppongono lo svolgimento per ciascuna fase di una attività difensiva di media difficoltà… La liquidazione del giudice di prima istanza appare dunque congrua rispetto all'attività svolta”.
La causa è stata istruita documentalmente. E' stato concesso il termine per memorie ex art. 281 duodecies cpc e a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter del giorno 10/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazioni agli atti è provato che l'Avv. abbia svolto attività professionale, Parte_1
in qualità di difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. 21 bis CP_2
r.g.n.r e n. 1060/2018 r.g. GdP, consistita nella partecipazione a n. 3 udienze, di cui una di rinvio, e che il procedimento si è concluso con sentenza ex art. 420 quater c.p.p per irreperibilità dell'imputato.
Considerato che la liquidazione dei compensi debba avvenire nei limiti di quanto richiesto dal difensore, la fase studio non possa essere liquidata, diversamente da quanto fatto dal GdP, considerato che il difensore non ha mai avanzato la richiesta di liquidazione di tale fase.
Diversamente, spettano all'Avv. i compensi per la fase decisionale da ritenersi dovuti, Parte_1
secondo quanto previsto dall'art. 12 co.3 lett. d) del DM 55/2014, per lo svolgimento dell'attività da parte del legale alla udienza di discussione finale del 11.10.2023.
Riguardo alla quantificazione dei compensi, si rileva come i parametri di cui alle tabelle ministeriali del
D.M. 55/2014, possano essere diminuiti inderogabilmente non oltre il 50% come stabilito dall'art. 3 c.1 lett. a) n. 2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 laddove ha disposto che le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono state sostituite dalle parole «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». Il principio della inderogabilità dei minimi tariffari è stato confermato anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 10438 del 2023).
Va evidenziato anche come, diversamente da quanto rilevato dal Ministero, lo stesso difensore nella sua istanza di liquidazione ha richiesto un compenso che si assesta sui valori minimi previsto dal DM
55/2014.
pagina 3 di 4 Considerata l'attività svolta dall'Avv. effettivamente limitata, vanno riconosciuti a suo Parte_1
favore i compensi, calcolati secondo i parametri minimi previsti nel DM 55/2014 come aggiornati dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, pari a € 331,00 per la fase decisionale, da ridurre di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, e così va riconosciuto un totale di € 220,67, oltre 15% di spese generali,
C.P.A. e IVA di legge, se dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerando il valore della causa in base al decisum e le fasi di trattazione e decisionale svolte in via sommaria in € 332,00 (€ 66,00 fase studio, € 66,00 fase introduttiva, fase trattazione € 100,00, fase decisionale € 100,00) oltre accessori. Debbono infine riconoscersi le spese vive pari a € 125,00 €
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e in riforma del decreto di liquidazione Parte_1
dei compensi emesso dal Gdp di Firenze in data 13.03.2024 e notificato in data 11.04.2025 per l'attività svolta dalla stessa Avv. quale difensore d'ufficio di nato in [...] il Pt_1 CP_2
15.03.1984, nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. 21 bis r.g.n.r e n. 1060/2018 r.g. GdP, liquida all'Avv. i compensi pari a complessivi € 220,67, già ridotti di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. Parte_1
115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA di legge e IVA se dovuta;
- dispone il pagamento di tutte le suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda la cancelleria per provvedervi;
- condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite pari a € 332,00, Controparte_1 oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA di legge oltre a € 125,00 per spese vive.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M. Firenze,
28/12/2025.
Il giudice on.
Dott.ssa EN EN
Firenze, 28 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. EN EN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EN EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 decies e ss c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5252/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FANIZZA Parte_1 C.F._1
CRISTIAN, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, con elezione di domicilio in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4, FIRENZE presso l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per l'opponente: insiste nell'accoglimento del ricorso presentato “previo annullamento, e/o revoca,
e/o riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquidare la fase decisionale svolta in favore del sig. sig. nato in [...] il [...], imputato nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. CP_2
21 bis rgnr – n. 1060/2018 rg gdp per la somma di € € 253,77 oltre 15%, cap e IVA, o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia” con rigetto integrale delle richieste avversarie, e si riporta anche a quanto dedotto nella propria memoria ex art. 281 duodecies co, IV c.p.c cui il CP_1
non ha replicato
Per l'opposto: “Si conclude per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto privo di fondamento. Vinte le spese.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies cpc e 170 D.P.R. e art. 15 D. Lgs 150/2011 depositato in data
22.04.2025, l'Avv. ha tempestivamente impugnato il decreto, emesso in data Parte_1
13.03.2024 e notificato in data 11.04.2025, con cui il Giudice di Pace di Firenze ha liquidato il compenso di € 126,00 (189,00 meno un terzo ex art. 106 bis dpr 115/2002) oltre 15% per spese generali, Iva e C.P.A. di legge per l'attività dalla stessa svolta quale difensore d'ufficio, ex art. 97 IV comma cpp, di nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. 21 bis r.g.n.r e n. 1060/2018 CP_2
r.g. GdP, riconoscendo la sola fase di studio nel minimo edittale “considerato che trattasi di sentenza che viene emessa dal Giudice senza impulso di parte […] che trattasi di sentenza che per un verso
“definisce il procedimento” (cfr. pag. 287 Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 150), ma che per altro verso può essere revocata se l'imputato viene ritrovato entro i termini stabiliti dall'art. 159 u.c. c.p., per cui il processo riprenderà con la conseguente fase istruttoria e decisoria […] che per tale particolare sentenza non vi è propriamente una fase che può definirsi
“decisoria”[…] che l'art. 83 comma 2 D.p.r. 115/2002 consente la liquidazione per fasi…”.
La ricorrente ha dedotto di essere stata nominata difensore d'ufficio di imputato del reato CP_2 di cui all'art. 14 comma V ter o quater D.Lgs 286/1998 nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. 21 bis r.g.n.r e n. 1060/2018 r.g. GdP davanti al Giudice di Pace di Firenze, e di aver svolto l'attività professionale consistita nell'esame del decreto di citazione a giudizio e nella partecipazione all'udienza del 11.10.2023 nella quale ha avanzato richiesta di emissione di sentenza ex art. 420 quater cpp per irreperibilità dell'imputato. Ha dedotto di avere quindi avanzato istanza al Giudice di Pace per la liquidazione dei compensi per la sola fase decisionale per un importo pari a € 220,67, già applicata la diminuzione di un terzo ex art. 106 bis Dpr 115/02 - ovvero € 331,00 per fase decisionale meno 1/3 - oltre spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. come per legge, applicando i c.d. “parametri minimi” di cui al D.M. 55/20144 e che il Giudice di Pace ha liquidato in suo favore la somma complessiva pari a € 126,00 oltre il 15% per spese generali, Iva e C.P.A. come per legge.
A fondamento dell'opposizione lamenta la inidoneità della liquidazione a compensare la prestazione professionale svolta e la partecipazione all'udienza di trattazione;
in particolare la ricorrente si duole del fatto che il Giudice abbia riconosciuto la sola fase studio non richiesta e non abbia invece riconosciuto la fase decisionale richiesta, essendosi il processo concluso con sentenza emessa dal
Giudice senza impulso della parte e che questa potrebbe essere revocata se l'imputato venisse ritrovato entro i termini stabiliti dall'art. 159 u.c. c.p.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché privo di Controparte_1
fondamento, ritenendo congrua la liquidazione impugnata poiché nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato i parametri medi delle tariffe professionali costituiscono il limite massimo liquidabile ai pagina 2 di 4 sensi dell'art. 82 DPR 115/02 e quindi di regola la liquidazione del compenso dovrà di regola avvenire sulla base di valori inferiori a questi. Il ha inoltre dedotto che “nel caso di specie viene in CP_1 rilievo l'attività svolta dall'opponente difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale in un procedimento in cui l'imputato è sempre stato irreperibile, in cui si sono tenute sostanzialmente solo udienze di mero rinvio, fino alla conclusione del procedimento con sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420 quater cpp. Attesa l'attività processuale estremamente limitata svolta, non pare sussistano i presupposti per liquidare il compenso sulla base dei parametri tabellari richiesti, che presuppongono lo svolgimento per ciascuna fase di una attività difensiva di media difficoltà… La liquidazione del giudice di prima istanza appare dunque congrua rispetto all'attività svolta”.
La causa è stata istruita documentalmente. E' stato concesso il termine per memorie ex art. 281 duodecies cpc e a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter del giorno 10/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazioni agli atti è provato che l'Avv. abbia svolto attività professionale, Parte_1
in qualità di difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. 21 bis CP_2
r.g.n.r e n. 1060/2018 r.g. GdP, consistita nella partecipazione a n. 3 udienze, di cui una di rinvio, e che il procedimento si è concluso con sentenza ex art. 420 quater c.p.p per irreperibilità dell'imputato.
Considerato che la liquidazione dei compensi debba avvenire nei limiti di quanto richiesto dal difensore, la fase studio non possa essere liquidata, diversamente da quanto fatto dal GdP, considerato che il difensore non ha mai avanzato la richiesta di liquidazione di tale fase.
Diversamente, spettano all'Avv. i compensi per la fase decisionale da ritenersi dovuti, Parte_1
secondo quanto previsto dall'art. 12 co.3 lett. d) del DM 55/2014, per lo svolgimento dell'attività da parte del legale alla udienza di discussione finale del 11.10.2023.
Riguardo alla quantificazione dei compensi, si rileva come i parametri di cui alle tabelle ministeriali del
D.M. 55/2014, possano essere diminuiti inderogabilmente non oltre il 50% come stabilito dall'art. 3 c.1 lett. a) n. 2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 laddove ha disposto che le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono state sostituite dalle parole «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». Il principio della inderogabilità dei minimi tariffari è stato confermato anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 10438 del 2023).
Va evidenziato anche come, diversamente da quanto rilevato dal Ministero, lo stesso difensore nella sua istanza di liquidazione ha richiesto un compenso che si assesta sui valori minimi previsto dal DM
55/2014.
pagina 3 di 4 Considerata l'attività svolta dall'Avv. effettivamente limitata, vanno riconosciuti a suo Parte_1
favore i compensi, calcolati secondo i parametri minimi previsti nel DM 55/2014 come aggiornati dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, pari a € 331,00 per la fase decisionale, da ridurre di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, e così va riconosciuto un totale di € 220,67, oltre 15% di spese generali,
C.P.A. e IVA di legge, se dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerando il valore della causa in base al decisum e le fasi di trattazione e decisionale svolte in via sommaria in € 332,00 (€ 66,00 fase studio, € 66,00 fase introduttiva, fase trattazione € 100,00, fase decisionale € 100,00) oltre accessori. Debbono infine riconoscersi le spese vive pari a € 125,00 €
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e in riforma del decreto di liquidazione Parte_1
dei compensi emesso dal Gdp di Firenze in data 13.03.2024 e notificato in data 11.04.2025 per l'attività svolta dalla stessa Avv. quale difensore d'ufficio di nato in [...] il Pt_1 CP_2
15.03.1984, nel procedimento penale n. 2078/2016 mod. 21 bis r.g.n.r e n. 1060/2018 r.g. GdP, liquida all'Avv. i compensi pari a complessivi € 220,67, già ridotti di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. Parte_1
115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA di legge e IVA se dovuta;
- dispone il pagamento di tutte le suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda la cancelleria per provvedervi;
- condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite pari a € 332,00, Controparte_1 oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA di legge oltre a € 125,00 per spese vive.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M. Firenze,
28/12/2025.
Il giudice on.
Dott.ssa EN EN
Firenze, 28 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. EN EN
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