Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3135/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice, Dott.
Vincenzo Del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3135 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.10.1970, , C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 22.09.1999, entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in RR (NA), al Corso Italia n. 212, presso lo studio degli avv.ti Gianluigi De Martino e Danilo D'Alessio, dai quali sono difesi e rappresentati giusta mandato rilasciato a margine del presente atto;
ATTORE
CONTRO
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.02.1990, e residente a[...], assistito, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ciro Donnarumma con studio in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Madonna della Libera 11, e Flora Attanasio, con studio in Gragnano alla Via Roma 160, dove elegge domicilio, in virtù di procura conferita in calce al presente atto;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., sig. (p. iva Controparte_2 Controparte_3
– c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura alle liti acclusa P.IVA_1 P.IVA_2 al presente atto, dall'Avv. Antonino Di Martino presso il quale elettivamente domicilia in
IC UE, alla via R. Bosco n. 491;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
1
in persona dei procuratori legali rapp.ti p.t. dott. Controparte_4 [...]
e dott. , elett.te dom.ta in Napoli al Via Chiatamone 63 presso e CP_5 Controparte_6 nello studio dell'avv. Gennaro Famiglietti, dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura alle liti per atto Notar del 18/12/2014 (rep. n 186905 / racc. n 303679); Persona_1
CHIAMATO IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante citava in giudizio innanzi codesto
Tribunale, il sig. la – Controparte_7 Controparte_8 previa declaratoria di responsabilità nella causazione del sinistro – rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2052 c.c., ovvero in subordine, dell'art. 2043 c.c. la responsabilità unica ed esclusiva dei convenuti
in persona del suo Controparte_7 Controparte_8 legale rappresentantep.t., in solido tra essi ovvero per chi di ragione, nella causazione dell'evento dannoso per cui è giudizio;
per l'effetto, condannare i convenuti
[...]
e in persona del suo legale CP_7 Controparte_8 rappresentantep.t., in solido tra essi ovvero per chi di ragione, al risarcimento dei danni da lesione personale e tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice Parte_1
in essi incluso il danno biologico da ITT, ITP, estetico, morale, da vita di
[...] relazione nella misura di € 24.500 (ventiquattromilacinquecento/00) in favore della predetta ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da liquidarsi se del caso in via equitativa, il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
per l'effetto, condannare i convenuti
[...]
e in persona del suo legale CP_7 Controparte_8 rappresentantep.t., in solido tra essi ovvero per chi di ragione, al risarcimento dei danni per lesioni riportate dal cagnolino meticcio in proprietà dell'attore nella Parte_2 misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del predetto ovvero di quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da liquidarsi se del caso in via equitativa, il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
condannare i convenuti Controparte_9
in persona del suo legale rappresentantep.t., in solido tra
[...]
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essi ovvero per chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze legali di causa, da attribuirsi ai deducenti Procuratori anticipatari”.
A fondamento del proprio atto introduttivo, gli attori premettono:
- che, in data 24.05.2019, alle ore 12,30 circa, la sig.ra mentre si Parte_1 trovava lungo la Via San Sergio, sita nel Comune di Sant'Agnello (NA), percorrendo a piedi ed a passaggio il marciapiedi, con al guinzaglio il cane di razza meticcia, di proprietà del di lei figlio , giunta di fronte al parcheggio “Parking” Parte_2 posto in adiacenza al negozio “QuickCopy” ed in gestione della
[...]
improvvisamente ed in modo imprevisto veniva aggredita Controparte_8 da un cane di razza PI “American Staffordshire Terrier” di colore grigio e bianco;
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il cane PI, privo di museruola e di ogni altro dispositivo di protezione, usciva dal suindicato parcheggio, attraversando la carreggiata, e, dopo aver raggiunto l'opposto marciapiedi, aggrediva il cane meticcio di proprietà di , azzannandolo al collo;
Parte_2
- in seguito a quanto avvenuto, alcuni passanti richiamati dalle urla della sig.ra
[...]
intervenivano tentando, invano, di allontanare il cane mordace, che Parte_1 azzannava il collo del cagnolino di razza meticcia, nonché l' odierna attrice, la quale, nel tentativo di liberare il cane meticcio dalla morsa del PI veniva anch'essa aggredita ed azzannata alla mano sinistra, riportando lesioni personali, per poi riuscire a liberarsi dopo qualche minuto, trascinando con sé il proprio cane, ferito;
- in conseguenza dell'aggressione subita, riportava lesioni Parte_1 personali alla mano sinistra, tali da rendere necessario l'immediato ricovero presso il
P.O. dell'Ospedale di RR, ove i sanitari di turno le prestavano le idonee cure e diagnosticavano “ferita alla mano, escluse le dita da sole – estesa ferita lacera mani sin da morso di cane”, con apposizione di punti di sutura, giorni nove di prognosi e postumi invalidanti (cfr. documentazione medica e rilievi fotografici in atti);
- tutt'oggi, residuano postumi invalidanti che incidono sul proprio stile di vita, che si manifestano con dolenzia della mano sinistra, oltre ad aver sviluppato un disagio psicologico per quanto accaduto (cfr. documentazione medica Dipartimento di salute mentale in atti) ed annesso danno estetico, per la permanenza della cicatrice alla mano sinistra come conseguenza del morso ricevuto e dell'apposizione dei punti di sutura;
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- il cagnolino di razza meticcia, di proprietà dell'attore , che Parte_2 accompagnava l'attrice, riportava lesioni personali al collo, tale da rendere necessario il ricovero presso la clinica veterinaria di Via Mortora San Liborio, sita in Piano di
RR (NA), Dott. , che dopo aver accertato che il cane Controparte_10
“aveva riportato ferite e lacerazioni da morso nella regione giugulare”, provvedeva a prestare le dovute cure;
- stante quando avvenuto, , in conseguenza delle lesioni riportate dal Parte_2 proprio cane, affrontò spese veterinarie per la cura del caso, sopportando la cifra complessiva di € 167,90 (cfr. fattura n. 40 del 24.05.2019 in atti);
- in data 24.05.2019, l'odierna attrice provvedeva a sporgere formale querela-denuncia presso la Legione dei Carabinieri Campania- Stazione di Piano di RR, per le lesioni personali subite, al fine di chiedere la penale punizione dei soggetti responsabili delle ipotesi di reato ravvisabili nel caso concreto;
- con istanza a firma del procuratore di parte attorea ed assunta a protocollo n. 2192 del
06.06.2019 presso l'Ufficio Veterinario della ASL NA3 SUD di Piano di RR
(NA), l'attrice chiedeva il rilascio di una certificazione attestante la titolarità del cane di razza PI di colore grigio e bianco, responsabile dell'aggressione;
- in riscontro a quanto sopra, emergeva che il predetto cane di razza PI era di proprietà di giusta relazione di ispezione del 11.06.2019, Controparte_7 consegnata con verbale di “Consegna atti amministrativi” n. protocollo 2985 del
30.08.2019 (come in atti);
- nella suddetta relazione di ispezione, veniva assunta dichiarazione da parte di la quale dichiarava di essere la figlia del titolare del parcheggio Persona_2 con ingresso dal civico n. 16 di Via San Sergio in Sant'Agnello (NA), che al momento del verificarsi dell'accaduto, era custode del cane di razza PI “American
Stafforshire Terrier” di colore grigio e bianco, che aveva aggredito l'attrice
[...] ed il cane di razza meticcia di proprietà del di lei figlio, Parte_1 Pt_2
;
[...]
- la richiesta di risarcimento danni, costituzione in mora -inoltrate a mezzo di racc.te a.r. nn. 15375638291-4 e 15375638290-1 del 20.11.2019-, a e Controparte_7
rimaneva priva di qualsivoglia riscontro. Persona_2
1.1 Iscritta a ruolo la causa ed instauratosi ilcontraddittorio si costituiva (con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata) che Controparte_7
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impugnava e contestava tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, perché infondato in fatto ed in diritto, insistendo nel rigetto della domanda con condanna alle spese ed onorari di lite.
Sempre nel merito, non profilandosi alcuna responsabilità in capo ad esso, né provata la sua legittimazione passiva, chiedeva di dichiarare l'esclusiva responsabilità del custode dell'animale ( , con applicazione del concorso di colpa Controparte_8 della danneggiata ex art. 1227, comma II, c.c., con condanna esclusiva della convenuta Società al risarcimento dei danni degli attori, con condanna degli attori e/o della convenuta ( , alla refusione in solido, delle spese e Controparte_8 competenze di giudizio con attribuzione.
Si costituiva con comparsa di costituzione regolarmente depositata, “
[...]
, che in via preliminare chiedeva di dichiarare Controparte_8 improcedibile ed inammissibile la domanda attorea;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo ad esso;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
e, in subordine, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità in capo ad esso, di dichiarare la Controparte_11
, in persona del legale rapp.te p.t., tenuta a manlevarlo, stante la polizza
[...] assicurativa con essa stipulata;
e condannare la , in Controparte_11 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme riconosciute agli attori, ivi comprese spese di lite ed oneri gravanti sulla convenuta Società.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione regolarmente depositata, la
, in persona del legale rapp.te p.t., che impugnava e Controparte_11 contestava tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito da parte avversa, perché infondato in fatto ed in diritto;
in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità della domanda, ex art. 143-145-148-149, nonché art. 148, comma III, D.lgs n. 209/2005; nel merito, insisteva nel rigetto della domanda come spiegata, attesa la sua infondatezza sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
1.2 All'udienza del 04.11.2020, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il
Giudicante, vista la comparsa di costituzione e risposta depositata da Controparte_8 contenente dichiarazione di voler procedere alla chiamata in causa di
[...] CP_11
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autorizzava la chiamata in causa rinviando all'udienza del Controparte_11
20.05.2021.
All'udienza del 20.05.2021, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, tenuto conto della costituzione delle chiamata in garanzia, concedeva termine di gg. CP_11
15 (dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento) per l'introduzione della procedura di negoziazione assistita e rinviava in prosieguo all'udienza al 14.12.2021.
All'udienza al 14.12.2021, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il Giudicante, concedeva i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., rinviando all'udienza del
19.05.2022.
All'udienza al 14.12.2021, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il Giudicante, ammetteva la prova per testi, rinviando all'udienza del 26.01.2023.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 26.03.2024, il Giudicante rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.02.2025, laddove la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi
(ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della
“causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al
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contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1 Nel merito, preliminarmente occorre rilevare che la fattispecie oggetto del presente giudizio risulta disciplinata dall'art 2052 c.c., il quale stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
L'attrice nella prospettazione della domanda ha richiamato la suindicata norma, reputando responsabili sia in quanto proprietario del cane (come da relazione di Controparte_7 ispezione n. protocollo 2985 del 11.06.2019, agli atti), sia la “ Controparte_8
, in quanto titolare del parcheggio in cui si trovava il cane di razza PI
[...]
“American Staffordshire Terrier”, che ha aggredito l'attrice e il cane di Parte_1 razza meticcia, di proprietà del di lei figlio , provocando ad entrambi lesioni Parte_2 personali.
Tanto precisato, in punto di qualificazione giuridica, occorre in diritto, rilevare che la responsabilità ex art. 2052 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, ne discende che, il proprietario o chi si serve dell'animale rispondono per i danni cagionati al terzo, salvo che provino il caso fortuito, da intendersi quale fattore esterno, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.
Il proprietario dell'animale, quindi, risponde ai sensi dell'art. 2052 c.c., sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma della mera relazione, di proprietà o di uso, intercorrente tra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso. Ne consegue, sotto il profilo dell'onere probatorio, che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Ancora, poiché ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità grava sul proprietario dell'animale
"o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario, intendendosi per "custode e responsabile" non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario, ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del
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perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario
(Cassazione civile, sez. III, 11/12/2012, n. 22632).
2.2 Premessi tali richiami ermeneutici, volendo procedere ad una disamina del caso de quo, anzitutto risulta acclarata, sulla scorta del materiale probatorio presente agli atti di causa, e dell'istruttoria espletata, la dinamica dell'evento lesivo per come avvenuta.
Orbene, facendo corretta applicazione, nel caso di specie, dei principi giurisprudenziali sopra menzionati, tenuto conto altresì dell'istruttoria svolta, si perviene ad un'imputazione della responsabilità nei termini di cui si dirà.
Gli odierni attori convenivano in giudizio sia n.q. di proprietario del Controparte_7 cane di razza PI “American Staffordshire Terrier” (cfr. relazione di ispezione del
11.06.2019 in atti), sia , in persona del rapp.te Controparte_8 legale p.t., n.q. di custode del cane di razza PI, il quale si trovava all'interno del suindicato parcheggio, nel giorno 24.05.2019 (data di verificazione dell'evento lesivo).
Giova rievocare, in data 24.05.2019, alle ore 12,30 circa, la sig.ra Parte_1 mentre si trovava lungo la Via San Sergio, sita nel Comune di Sant'Agnello (NA), percorrendo a piedi ed a passaggio il marciapiedi, con al guinzaglio il cane di razza meticcia, di proprietà del figlio , giunta di fronte al parcheggio “Parking” Parte_2 posto in adiacenza al negozio “QuickCopy” ed in gestione della “
[...]
, improvvisamente ed in modo imprevisto veniva aggredita da Controparte_8 un cane di razza PI “American Staffordshire Terrier” di colore grigio e bianco, che, usciva dal suindicato parcheggio, attraversando la carreggiata, e, dopo aver raggiunto l'opposto marciapiedi, aggrediva il cane meticcio di proprietà di , Parte_2 azzannandolo al collo. In seguito a quanto avvenuto, alcuni passanti richiamati dalle urla della sig.ra intervenivano tentando, invano, di allontanare il cane Parte_1 mordace, che azzannava il collo del cagnolino di razza meticcia, nonché l' odierna attrice, la quale, nel tentativo di liberare il cane meticcio dalla morsa del PI veniva anch'essa aggredita ed azzannata alla mano sinistra, riportando lesioni personali, per poi riuscire a liberarsi dopo qualche minuto, trascinando con sé il proprio cane, ferito.
In conseguenza dell'aggressione subita, riportava lesioni personali alla Parte_1 mano sinistra, tali da rendere necessario l'immediato ricovero presso il P.O. dell'Ospedale di
RR, ove i sanitari di turno le prestavano le idonee cure e apposita diagnosi (cfr. verbale di p.s. del 24.05.2019 2019-010848, agli atti), altresì, il cagnolino di razza meticcia, di proprietà dell'attore , che accompagnava l'attrice, riportava lesioni personali Parte_2
8 R.G.A.C. n. 3135/2020
al collo, tale da rendere necessario il ricovero presso la clinica veterinaria di Via Mortora
San Liborio, sita in Piano di RR (NA), Dott. , che prestava Controparte_10 soccorso emettendo apposita diagnosi (cfr. certificato veterinario Dott. , Controparte_10 in atti).
2.4 Posto ciò, alla luce del materiale probatorio depositato agli atti di causa e sulla scorta dell'istruttoria espletata, si perviene alla conclusione, che, alcun rapporto di custodia in capo alla “ , risulta essere acclarato. Controparte_8
All'udienza del 26.01.2023, il primo teste escusso per parte attrice, riferiva: Testimone_1
“E' vero che il cane usciva dal parcheggio, ma non so se è utilizzato come cane di sorveglianza;
posso riferire che spesso l'ho visto nel parcheggio quando andavo a parcheggiare la macchina;
spesso era libero;
aggiungo che quando c'era il cane era CP_7 al guinzaglio”.
Circostanza similare, è stata riferita all'udienza del 05.03.2024, dal secondo teste escusso per parte attrice, “preciso che io in quel periodo parcheggiavo tutte le Testimone_2 mattine all'interno del parcheggio perché avevo un abbonamento ed il cane aggressore l'ho sempre visto libero nel parcheggio ma spontaneamente dichiaro che non appariva aggressivo”.
Alla luce di ciò, tenuto conto dell'indirizzo maggioritario sussistente in Giurisprudenza
(cosiddetto “rapporto d'uso”) la responsabilità potrebbe gravare su chi deteneva l'animale al momento del sinistro (e non sul proprietario) solo se lo avesse gestito autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario, ma non anche nel caso in cui esso si trovasse a detenere l'animale per conto e nell'interesse del proprietario. Solo nella prima ipotesi il detentore del cane avrebbe assunto infatti la qualifica di "custode e responsabile" (Cassazione civile, sez. III,
11/12/2012, n. 22632).
Orbene, nel caso di specie, non risulta provato alcun rapporto di custodia intercorrente tra la “ ed il cane di razza di Controparte_8
PI di proprietà del convenuto pertanto, la convenuta Società Controparte_7 non assume la qualifica di custode e/o detentore, laddove, per custode si intende non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario bensì chi lo gestisce autonomamente e in modo indipendente per il raggiungimento di un proprio scopo.
9 R.G.A.C. n. 3135/2020
Alla luce delle considerazioni effettuate, e sulla scorta delle dichiarazioni rese dai teste escussi, si perviene all'imputazione della responsabilità per l'evento lesivo verificatesi, in capo al proprietario del cane di razza PI “American Staffordshire
Terrier”, quale giacché alcun rapporto di utilizzo dell'animale ad Controparte_7 opera della società convenuta è stato provato.
Non può di meno, non esser tenuta in considerazione la condotta posta in essere dall'odierna attrice , la quale, come risulta dalle deposizioni Parte_1 testimoniali rese ( deposizione resa dal teste di parte attrice, , Testimone_3 all'udienza del 26.01.2023 “preciso che la accompagnatrice del meticcio si protese verso i due cani in colluttazione cercando a mani nude di sottrarre il proprio cane dalla zuffa con l'altro; aggiungo tuttavia che il meticcio, nel momento in cui la sig.ra cercava di sottrarlo alla morsa del pitbull, mi sembrava privo di sensi;
Pt_1 proprio in quel momento il pitbull dava un morso alla mano sinistra della signora”), si intromise nella colluttazione tra i due cani, nel tentativo invano di sottrarre il cane meticcio, di proprietà del di lei figlio, dalla morsa del PI.
Tale comportamento posto in essere, integra una condotta di indice colposo, avente quale conseguenza, un mancato assolvimento della dovuta diligenza e cautela, che, nel caso di specie, tenuto conto soprattutto della razza PI, rientrante nelle razze di tipo pericoloso, doveva essere posta in essere.
Quindi, si giunge ad asseverare, che, l'odierna attrice abbia, con la sua condotta per nulla accorta, diligente e improntata all'ordinaria cautela, aumentato le possibilità di causazione delle lesioni patite, e dato un parziale apporto personale alla verificazione del danno non patrimoniale subito.
2.5 In ordine al quantum debeatur, tenuto conto dell'accertato concorso colposo ex art. 1227, comma II, c.c., si perviene a determinare la responsabilità, nei termini di seguito riportati: per il 40% in capo all'attrice , e per il restante Parte_1
60% in capo a Controparte_7
Pertanto, alla luce dell'accertato concorso, va condannato al Controparte_7 pagamento a favore di parte attorea, della somma complessiva di € 10.000,00 già ridotta per il concorso di colpa di cui sopra e somma altresì integrante il danno biologico, morale ed estetico subito, alla luce della documentazione versata in atti
10 R.G.A.C. n. 3135/2020
(cfr. documentazione e relazione medica versata da parte attrice che viene seguita come semplice parametro indicativo)
Inoltre va condannato al pagamento della somma complessiva di Controparte_7
€ 1.000,00 (comprensiva di € 167,90 per le spese mediche-veterinarie documentate in atti) per le lesioni subite dal cane di razza meticcia, di proprietà di . Parte_2
Somma che (per la parte eccedente le spese documentate) viene determinata equitativamente per l'aggressione e le lesioni patite dal cane in questione.
Spese di lite
In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo. Controparte_7
Sussistono equi motivi per l'integrale compensazione – fra le altre parti – delle restanti spese, attesa la particolarità della situazione e l'incertezza iniziale del perché il cane si trovasse all'interno del parcheggio.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta, e accerta la concorrente responsabilità nella misura del 40% di e per il restante 60% di Parte_1 [...]
e, per l'effetto; CP_7
a) condanna, al pagamento in favore di Controparte_7 Parte_1 della somma complessiva di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa subiti;
b) condanna, al pagamento in favore di della Controparte_7 Parte_2 somma complessiva di € 1.000,00 le lesioni subite dal cane di razza meticcia oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
;
c) condanna, al pagamento delle spese del presente giudizio, che Controparte_7 si liquidano in € 4.700,00 di cui € 237,00 per spese vive oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dei Difensori, avv.ti Gianluigi de Martino e Danilo D'Alessio
(dichiaratisi antistatari);
d) Compensa interamente fra le altre parti le restanti spese---
11 R.G.A.C. n. 3135/2020
Torre Annunziata, lì 6.6.2025.
Il Giudice
12