Ordinanza 27 marzo 2025
Massime • 1
In tema di appalto, gli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza sono autonomi, per funzioni e competenze, e non in rapporto di implicazione necessaria tra loro, atteso che l'art. 2, lett. e) e lett. f), del d.lgs. 494 del 1996, ratione temporis vigente, prevede come figure necessariamente distinte quelle di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera e durante la sua realizzazione; spetta al giudice di merito, ai fini della determinazione del compenso preteso dal professionista incaricato, verificare il contenuto dell'incarico conferitogli, la normativa applicabile in relazione alla natura dell'opera e il titolo del diritto fatto valere.
Commentario • 1
- 1. Giurisprudenza italiana (6/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 1 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 27/03/2025, n. 8109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8109 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 19954/2019
Numero sezionale 1683/2024
Numero di raccolta generale 8109/2025
Data pubblicazione 27/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: Oggetto
CONTRATTO ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente - D'OPERA
MARIO BERTUZZI - Consigliere -
PATRIZIA PAPA - Consigliere rel.- ad. 30/5/2024 - CC
GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere - R.G.N. 19954/2019
MAURO CRISCUOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso 19954 - 2019 proposto da:
CONSORZIO SIMEGAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Maurizio Di Chiara dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec;
- ricorrente -
contro
NN RA, elettivamente domiciliato in Roma, via
Tagliamento n. 76, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Naccarato, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Aiello, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- controricorrente -
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avverso la sentenza n. 631/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 22/3/2019, notificata in data 10/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/5/2024 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le memorie del controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 3/8/2011, Consorzio Simegas convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Termini Imerese, sez. di
Cefalù, l'ing. CO NN, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 83/2011, da questi ottenuto, nei suoi confronti, per l'importo di Euro 607.431,73, oltre interessi legali e spese, a titolo di compenso per la progettazione e la realizzazione della rete di metanizzazione di alcuni Comuni montani delle Madonie, in provincia di Palermo, svolta per incarico del 15/7/1998.
In particolare, era stata avviata l'attivazione del servizio di metanizzazione per alcuni Comuni delle Madonie e tutti i progetti erano stati ammessi a finanziamento regionale, anche gli ampliamenti delle reti nei Comuni già precedentemente metanizzati.
A sostegno dell'opposizione, il Consorzio sostenne che non erano dovuti compensi per la Direzione dei lavori oggetto delle fatture n.
1-7 del 30/5/2009, atteso che l'ingegnere aveva, con nota del 31/10/2005, rassegnato le sue dimissioni dall'incarico per sopravvenuti motivi di salute, tanto che era stato necessario conferire ad altro direttore tecnico di una società consorziata l'incarico di assistenza tecnica alla
Direzione dei lavori e del coordinamento tecnico degli ispettori di cantiere e delle numerose imprese subappaltatrici;
aggiunse che, superato il periodo di malattia, l'ing. NN aveva limitato la sua presenza in cantiere a rare e occasionali presenze, sicché era stata concordata una riduzione del compenso professionale al solo 20% dell'importo che sarebbe stato riconosciuto all'esito del collaudo;
Ric. 2019 n. 19954 sez. S2 - ud. 30-5-2024 -2- Numero registro generale 19954/2019
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quindi, relativamente al compenso per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione dei piani di sicurezza nella realizzazione e/o nel potenziamento della rete di distribuzione del gas metano in tredici Comuni delle Madonie, di cui alle fatture pro-forma n.
1-13 del 22/6/2009, contestò la sussistenza di uno specifico incarico quale coordinatore, oltre che la effettiva materiale redazione di tredici distinti elaborati denominati «Piano di Sicurezza Cantieri (PSC)».
2. Con sentenza n. 635/2014, il Tribunale di Termini Imerese revocò il decreto ingiuntivo perché concesso senza previo parere del
Consiglio dell'Ordine professionale sulla parcella, ma in accoglimento della domanda dell'ingegnere, condannò il Consorzio a corrispondergli la stessa somma di Euro 607.431,73 oltre interessi, azionata in monitorio;
in motivazione, tra l'altro, il Tribunale sottolineò la natura pubblica delle opere e ritenne applicabile alla fattispecie il d.P.R.
n.554/1999.
3. Con sentenza n. 631/2019, la Corte di Appello di Palermo rigettò l'appello proposto dal Consorzio. Per quel che qui ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che, con l'incarico di direzione e progettazione fosse stato necessariamente affidato anche l'incarico di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento perché i progetti erano stati tutti ammessi a contributo e un progetto «può considerarsi esecutivo» ed essere ammesso a contributo soltanto quando sia completo del piano di sicurezza e di coordinamento;
aggiunse che il
Consorzio si era avvalso della progettazione senza mai sollevare alcuna eccezione, anzi chiedendo contributo per l'intero ammontare delle competenze tecniche indicate nei pro forma di parcella;
escluse altresì che fosse stata raggiunta prova di un accordo verbale sull'applicazione di una percentuale ridotta rispetto a quella convenuta e applicata nelle parcelle, pari al 67% ed escluse, pure, l'applicabilità di una riduzione
Ric. 2019 n. 19954 sez. S2 - ud. 30-5-2024 -3- Numero registro generale 19954/2019
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del compenso ex art. 20 legge 143/49, per l'identità del contenuto dei progetti.
Nella motivazione, la Corte territoriale non provvide né alla qualificazione della natura del Consorzio, né delle opere realizzate e, in conseguenza, della normativa applicabile.
4. Avverso questa sentenza il Consorzio SIMEGAS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi a cui l'ing. NN ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la sopravvenuta morte di uno degli iniziali difensori del Consorzio ricorrente, l'avv. Vito UG
IA, come comunicato dall'avv. Roberta IA con nota del
23/3/2021, non produce alcuna conseguenza sul contraddittorio nel presente giudizio e sulla trattazione della causa.
È vero, infatti, che, nel giudizio di legittimità, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, è tuttavia possibile e opportuno differire l'udienza, per essere l'evento sottratto alla disponibilità della parte, disponendo la comunicazione personale del provvedimento a quest'ultima per consentire la nomina di un nuovo difensore.
È vero altresì, tuttavia, che questa ipotesi non ricorre quando la parte abbia conferito mandato di rappresentarla in giudizio a più di un difensore, senza obbligo di agire congiuntamente, perché in tal caso è comunque salvaguardata l'esigenza di carattere pubblico di non privare la parte del ministero del difensore, obbligatorio per legge, cui si ricollega, nel giudizio di merito, l'effetto interruttivo ex art. 301 cod. proc. civ.; l'interesse della parte a fruire di più di un rappresentante tecnico è, invece, essenzialmente privato e come tale non incide sulle vicende processuali (Cass. Sez. 1, n. 2577 del 20/02/2003).
Ric. 2019 n. 19954 sez. S2 - ud. 30-5-2024 -4- Numero registro generale 19954/2019
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1. Con il primo motivo, il Consorzio ha denunciato la nullità della sentenza in riferimento al numero 4 del comma primo dell'art 360 cod. proc. civ. per violazione degli articoli 132 e 161 cod. proc. civ. e dell'articolo 118 disp. att. cod. proc. civ.: la decisione impugnata, infatti, sarebbe carente nella parte relativa allo svolgimento del processo e non riporterebbe le difese, recherebbe un dispositivo privo di contenuto precettivo e la motivazione ometterebbe l'esame di tutte le censure proposte con l'atto di appello.
1.1. Il motivo è infondato. L'art. 132 comma II n. 4 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 45, comma 17, l. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche alle sentenze da pronunciarsi nei giudizi pendenti a tale data, prevede quale requisito obbligatorio, «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione»: non si tratta di un elemento meramente formale, ma di un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, sicché la nullità della sentenza per la sua mancanza ricorre soltanto quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione;
vige, infatti, il principio della strumentalità della forma, per cui la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (ex multis,
Cass. Sez. 5, n. 22845 del 10/11/2010; Cass. Sez. 6 - 5, n. 920 del
20/01/2015; Sez. 3, n. 29721 del 15/11/2019).
Nella specie, dunque, la sentenza impugnata ha un contenuto comprensibile che pone in correlazione i fatti di causa con le ragioni
Ric. 2019 n. 19954 sez. S2 - ud. 30-5-2024 -5- Numero registro generale 19954/2019
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poste a fondamento della decisione, seppure non conformi a diritto, come di seguito esposto.
1.2. Inammissibile perché non conferente rispetto alla decisione
è, poi, il profilo relativo alla nullità della parte dispositiva posto che, come proprio spiegato nelle pronunce invocate dallo stesso ricorrente a sostegno dell'argomentazione della sua censura e come puntualizzato costantemente da questa Corte, il dispositivo della sentenza d'appello
è formulato come sola statuizione di rigetto quando la sentenza di primo grado non sia stata modificata nella enunciazione della decisione: l'esaustività della formula del solo «rigetto» è stata chiaramente affermata in materia di esecuzione coattiva e della portata del cosiddetto «effetto sostitutivo», in ipotesi di successione di titoli
(cfr. Cass. Sez. 3, n. 29021 del 13/11/2018, con richiami).
2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al numero 5 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato, con un primo profilo, l'omesso esame di un fatto decisivo che consisterebbe nel contenuto dell'incarico; con un secondo profilo, ha prospettato, in riferimento al n. 3, la violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 4 del d.lgs. 494/96 e dell'art. 20 della legge 143/1949, per avere la Corte d'appello confermato il diritto al compenso per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per ciascuno dei tredici progetti predisposti, pur in mancanza di uno specifico conferimento, non risultando sufficiente soltanto l'investitura di direttore dei lavori e, in ogni caso, per avere moltiplicato la retribuzione per il numero dei progetti, sebbene tutti di identico contenuto;
sarebbe stato inoltre violato l'art. 112 cod. proc. civ. laddove è stata valorizzata l'intervenuta accettazione dell'opera come fatto rilevante per conseguire il diritto al compenso.
2.1. Il secondo profilo del motivo, da esaminarsi per primo per priorità logica, è fondato nei limiti di seguito precisati.
Ric. 2019 n. 19954 sez. S2 - ud. 30-5-2024 -6- Numero registro generale 19954/2019
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Il Tribunale ha ritenuto sussistere il titolo contrattuale del diritto al compenso per intervenuta accettazione tacita, da parte del
Consorzio, della prestazione consistente nei redatti piani di sicurezza: pur indicando le opere come di natura pubblica e pur ritenendo applicabile l'art. 123 del d.P.R. 554/1999, ha individuato l'accettazione nell'avere il Consorzio posto questi piani di sicurezza a fondamento della richiesta di erogazione del contributo pubblico.
La Corte d'appello (pag. 5 e 6 della sentenza) ha rigettato il primo motivo di appello del Consorzio, con cui era stato ribadito, come già prospettato nell'atto di opposizione, che l'ing. NN «si sarebbe autoincaricato» della redazione dei piani di sicurezza e che questi progetti si sarebbero poi rivelati «non utilizzabili in quanto non conformi alle direttive di legge in materia»: preso atto che l'ingegnere era stato incaricato dal Consorzio, con scritture del 31/1/97 e del
15/7/98 della progettazione e della direzione dei lavori per la realizzazione e/o il potenziamento della rete di distribuzione del gas metano in bassa e media pressione in tredici Comuni delle Madonie, la
Corte territoriale ha rimarcato che della progettazione dei piani di sicurezza il Consorzio comunque «si è avvalso» senza mai sollevare alcuna eccezione, «anzi richiedendo anche grazie ad essi il contributo per l'intero ammontare delle competenze tecniche indicate nei pro forma di parcella, elaborati dal professionista»; ha rilevato, infatti, che i progetti della rete di ciascun Comune sono stati ammessi a contributo con decreto dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sicilia del
29/10/2003 n. 55 e ha, perciò, così motivato la spettanza dell'intero credito preteso.
Ciò posto, i due incarichi per cui è giudizio, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza sono evidentemente autonomi per funzioni e competenze già nella previsione normativa.
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In particolare, l'art. 2 del d.lgs. 494/1996, emanato in attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e vigente all'epoca dei fatti per cui è giudizio, prevedeva distintamente, alla lett. e), la figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione, quale soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui al successivo articolo 4 e, cioè, la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1 dello stesso decreto e la predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93.
Lo stesso art. 2 prevedeva quindi, alla successiva lett. f), la figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cioè il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5, cioè di specifici compiti di coordinamento e controllo nella fase di realizzazione.
Risulta evidente, allora, che già nella previsione normativa le figure professionali devono necessariamente essere distinte e non sono affatto in quel nesso di implicazione necessaria con il direttore dei lavori, ritenuto invece sussistente dalla Corte d'appello, con eccessiva semplificazione.
Nel rispetto della stringente normativa in materia, invece, la
Corte d'appello avrebbe dovuto innanzitutto individuare la natura del
Consorzio e delle opere realizzate, così da stabilire quale normativa
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regolasse il rapporto e se l'incarico di coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione o di esecuzione, dovesse rivestire una particolare forma, invece di limitarsi a sottolineare «la controversa natura pubblica o privata dell'appalto» (pag. 11 della motivazione), senza provvedere a qualificarla.
Di seguito, la Corte d'appello avrebbe dovuto provvedere a una precisa ricostruzione del fondamento giuridico della pretesa, se contrattuale o non, nei limiti della domanda proposta con la comparsa di costituzione in opposizione e della domanda devoluta in appello ex art. 346 cod. proc. civ. (se soltanto contrattuale o, in subordine, ad altro titolo); infine, avrebbe dovuto esaminare in fatto i rapporti intercorsi tra le parti e verificare i limiti di riconoscibilità del compenso in ripartizione corretta e conseguente del rispettivo onere probatorio.
Nessuna di queste operazioni ermeneutiche dei fatti è stata compiuta.
3. Dall'accoglimento del secondo profilo deriva l'assorbimento dei restanti profili del secondo motivo e del terzo motivo con cui il
Consorzio ha lamentato che, nella quantificazione del credito spettante, sia stato erroneamente escluso l'aggravio dei costi conseguenti alla necessità di supplire all'assenza dell'ingegnere per sua malattia sopravvenuta.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo perché, dopo aver qualificato la natura del Consorzio e delle opere realizzate, stabilisca quale normativa sia applicabile, esamini i titoli della pretesa relativa ai due distinti incarichi di coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori e, dopo averne ricostruito i presupposti e i limiti, provveda al riesame della domanda secondo i rilievi suesposti e alla quantificazione di tutto il credito spettante in applicazione del principio dispositivo, cioè nei confini delle domande ritualmente proposte e devolute in appello.
Ric. 2019 n. 19954 sez. S2 - ud. 30-5-2024 -9- Numero registro generale 19954/2019
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Statuendo in rinvio, la Corte d'appello deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti i restanti profili e il terzo motivo e rigettato il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 30 maggio 2024.
La Presidente
Rosa Maria Di Virgilio
Ric. 2019 n. 19954 sez. S2 - ud. 30-5-2024 -10-