Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06241/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6241 del 2025, proposto da
AN Di EO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune Monte di Procida, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA EP Di EO, CO Di EO, IC OT Di EO, non costituiti in giudizio;
IA EP CI, CO CI, IC EL CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
silenzio formatosi sull’atto di diffida inoltrato dal ricorrente al Comune di Monte di Procida ed alla Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli in data 6 settembre 2025 e volto ad ottenere definitivo esame, da parte delle intimate Amm.ni, delle separate istanze di condono edilizio ex L. 724/94, inoltrate in data 29/03/1995 con prot. nn. 4240, 4241, 4242 e 4243 dell’indicato Comune in relazione all’intero fabbricato sviluppato su 4 livelli fuori terra, identificato in catasto al folio 3, p.lla 461, subb. 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli e di IA EP CI e di CO CI e di Comune Monte di Procida e di IC EL CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa NG NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente rappresenta di essere proprietario di un’area di terreno in catasto individuata al folio 3, p.lle 263, 265 83 e 179, sita in Monte di Procida, con accesso dalla via Caranfe, confinante con un’area di terreno sulla quale è stato abusivamente realizzato un fabbricato da parte degli odierni controinteressati.
Rappresenta altresì che per raggiungere detto immobile è necessario attraversare l’area cortilizia, antistante l’abitazione pure di proprietà del deducente.
Per la realizzazione del manufatto sono state inoltrate in data 29/03/1995 le separate istanze di condono edilizio ex L. 724/94, acquisite al protocollo del Comune ai nn. 4240, 4241, 4242 e 4243 ma non ancora definite.
2. Ritenendo che la costruzione sia stata costruita in difformità delle vigenti regole urbanistiche, il ricorrente ha chiesto, in data 6 settembre 2025, al Comune di Monte di Procida di concludere i procedimenti condono, mediante rigetto delle istanze e con conseguente esercizio dei poteri di ripristino e sanzionatori.
L’istanza è stata inviata per conoscenza anche alla competente Soprintendenza.
3. L’amministrazione è rimasta inerte e di qui la proposizione del ricorso all’odierno esame.
Si è costituito il Comune intimato, eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente il quale, a sostegno della sua istanza e della azione giudiziaria ha dedotto il mero rapporto di vicinitas con l’immobile che si ritiene abusivo.
Nel merito il Comune ha rappresentato che l’esame delle istanze di condono segue un ordine cronologico il che giustificherebbe la mancata attivazione del procedimento.
Si è costituita la parte controinteressata chiedendo che il ricorso sia respinto ed eccependo la inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione del ricorrente.
Questi sarebbe stato a sua volta destinatario di una ordinanza di demolizione rimasta inottemperata e, pertanto, avrebbe perso la disponibilità del bene, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del d.P.R. 380 del 2001.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21 gennaio 2026.
4. Il ricorso è ammissibile e fondato.
Quanto alla eccezione dei controinteressati, essa deve essere respinta dal momento che non è stato da parte degli stessi alcun provvedimento del Comune di Monte di Procida che abbia disposto l’acquisizione dell’immobile di proprietà del ricorrente al patrimonio dell’ente e che abbia ordinato lo sgombero nei confronti del ricorrente.
Il ricorrente, allo stato, si trova in una relazione qualificata con il bene e, pertanto è titolare di una situazione soggettiva meritevole di tutela.
Va respinta altresì l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune in quanto il ricorrente non deduce a sostegno della sua pretesa la mera vicinitas ma esplicita il suo interesse alla demolizione dell’opera abusiva rilevando come essa pregiudichi l’esercizio sia dell’ inspectio , che della prospectio sulla finitima indicata area di proprietà.
5. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono in conformità alla costante giurisprudenza della Sezione, secondo cui sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di verifica e repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulata dal proprietario del fondo limitrofo, in considerazione degli effetti negativi della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’amministrazione comunale e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (cfr. Tar Napoli, sent. n. 3703 del 2022; sent. n. 5217 del 2022; sent. n. 5848 del 2022; cfr. anche Tar Napoli, sent. n. 3635 del 2016).
I medesimi principi valgono anche nel caso di specie, in cui l’interesse del ricorrente necessariamente confluisce nel doveroso e preliminare esame da parte del Comune delle domande di condono edilizio presentate dai controinteressati.
Nel caso in esame, il Comune intimato non ha ancora dato risposta con provvedimento espresso alla circostanziata diffida del ricorrente e ciò in violazione dell’obbligo di provvedere sussistente a suo carico sulla base di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con l’istanza del ricorrente, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), frustra infatti, in ogni caso, il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale.
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale - salva l’ipotesi in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori - afferisce “ all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri ” ( cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 30/12/21, n. 8317).
Il ricorso, pertanto, va accolto e va ordinato al Comune di Monte di Procida di provvedere sulla istanza-diffida del ricorrente tramite espressa determinazione, ad esito delle opportune verifiche, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine sopraindicato, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale, il quale, su istanza del ricorrente, provvederà nei successivi sessanta giorni.
Le spese di lite, secondo soccombenza, sono poste a carico del Comune intimato e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune intimato di provvedere sulla istanza-diffida del ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale, che provvederà nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
NG NT, Consigliere, Estensore
RA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NT | NT SC |
IL SEGRETARIO