Art. 2022. Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi 1. La data dell'avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e' determinata dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze della Marina militare. 2. Alla chiamata, nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 1961, comma 2 e all'avviamento alle armi provvedono i competenti uffici delle Capitanerie di porto. 3. Gli arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
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9 ottobre 2010
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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- 1. CGUE, n. T-193/23, Sentenza del Tribunale, MegaFon OAO contro Consiglio dell'Unione europea, 15/01/2025Provvedimento: SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) 15 gennaio 2025 ( *1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in UC – Elenchi delle persone, entità e organismi cui si applicano misure restrittive – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Libertà d'impresa – Ricorso di annullamento» Nella causa T-193/23, FO OA, con sede in Mosca (Russia), rappresentata da V. Villante, D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, M. Pirovano e B. Bonafini, avvocati, ricorrente, contro …Leggi di più...
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