Articolo 2022 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2022. Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi 1. La data dell'avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e' determinata dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze della Marina militare. 2. Alla chiamata, nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 1961, comma 2 e all'avviamento alle armi provvedono i competenti uffici delle Capitanerie di porto. 3. Gli arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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