TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 848/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
C.F. E C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. BOATO C.F._2
EGLE, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “previa dichiarazione di equità e congruità, stante l'avvenuta indipendenza economica del figlio , dichiarare la revoca dell'obbligo alla corresponsione dell'assegno Per_1
Per_ periodico a carico del sig. a titolo di mantenimento del figlio .” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di Per_ pronunciare la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio , posto a carico del padre dalla sentenza 510/2017 di questo tribunale assumendo la ricorrenza delle Parte_1
condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Per_ I ricorrenti hanno evidenziato che , nato in data [...] dal matrimonio, ha concluso contratto di lavoro a tempo determinato e percepisce dall'attività lavorativa una retribuzione mensile di euro
1.200,00. Hanno quindi assunto la cessazione dell'obbligo di provvedere e contribuire al mantenimento del figlio avendo il giovane raggiunto la propria indipendenza economica.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulla modifica richiesta ed hanno contestualmente chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note.
Con decreto del 5.3.2025 il presidente del tribunale ha designato il giudice relatore, affinché riferisca in camera di consiglio o disponga la convocazione delle parti se siano necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione dell'obbligo contributivo in favore del figlio della coppia è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle concordi dichiarazioni, della prova documentale dell'avvenuta conclusione di contratto di lavoro da parte di , può dirsi cessato l'obbligo paterno di contribuire al suo Per_1
mantenimento statuito nella sentenza di divorzio n. 510/2017 di questo tribunale.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione dell'obbligo contributivo esistente in capo a Parte_1
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 510/2017 del Tribunale di Rovigo, fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara la cessazione dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del figlio;
Per_1
NULLA sulle spese;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.04.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso