TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1019 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30 ottobre 2025, introdotta da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Fanny Lucia Zoi e dell'Avv. Silvia Giovannelli, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo Studio della prima;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentata da (c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
FR EL, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari.
Conclusioni
Per parte attrice: come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ossia: “Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa revoca del decreto opposto, in accoglimento della presente opposizione, a) in via principale revocare il decreto per violazione dell'art. 641 cpc;
b) in via subordinata revocare il decreto per carenza di legittimazione/ titolarità attiva alla riscossione del credito da parte della società c) in via ulteriormente CP_1 subordinata, data la mancata prova del rapporto sottostante da parte della ricorrente che non ha prodotto il contratto originante il rapporto, né il contratto di cessione, revocare il D.I., dichiarandolo nullo/inefficace/invalido per i motivi indicati in atto e) in via ulteriormente subordinata revocare il decreto per carenza dei requisiti richiesti ex art.633, non essendo stata fornita la prova che il credito sia certo liquido ed esigibile per mancanza dei termini del contratto (ove, per esempio, potrebbero essere stati pattuiti interessi in misura diversa da quelli applicati da ); f) che NON CP_1 venga concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, il credito non risulta certo liquido ed esigibile e l'eventuale esecuzione comporterebbe grave pregiudizio agli Opponenti che hanno definito le pendenze della già nel 2016 con il Concordato reso esecutivo. Con ogni consequenziale Controparte_3
1 pronuncia di ragione e di legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini a difesa Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”, chiedendo anche la condanna per lite temeraria dell'opposta in considerazione della mancata produzione dei documenti e del comportamento processuale tenuto, con distrazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari;
Per parte convenuta: come in comparsa di costituzione, ossia: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare confermare la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo Tribunale di Prato n.162/2024 in via processuale e principale dichiarare inammissibile la spiegata opposizione in quanto tardiva e, conseguentemente, confermare il DI Tribunale di Prato attribuendogli definitiva esecutorietà e valore di cosa giudicata. in via subordinata
e nel merito, rigettare, per infondatezza e, comunque, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande ele eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando CP_1 il decreto ingiuntivo n. 162/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite” e si oppone alla richiesta di condanna per lite temeraria formulata ex adverso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno interposto Parte_1 Parte_2 opposizione nei confronti di avverso il decreto n. 162/2024 con cui questo ufficio aveva loro CP_1 ingiunto il pagamento di euro 26.532,50, oltre interessi e spese, e hanno chiesto revoca del provvedimento, eccependo la carenza di legittimazione a riscuotere il credito, la mancata prova del rapporto sottostante e della cessione, la prescrizione del credito fatto valere e l'effetto esdebitatorio derivante dal concordato preventivo cui era stato ammesso il debitore principale.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, , per mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2 aveva fatto valere nei confronti degli odierni attori il credito cedutole, a seguito di operazione di cartolarizzazione, da nei confronti di Controparte_4 [...]
, allegando che il credito trovava origine nella Controparte_5 esposizione di conto corrente e finanziamenti concessi all'impresa, come risultante dalla documentazione ex art. 50 TUB prodotta e che nulla era stato pagato, nonostante i solleciti.
Con l'odierna opposizione, gli attori hanno allegato che: l'estratto conto ex art. 50 tub prodotto in sede monitoria non era sufficiente a documentare l'esistenza del rapporto principale e della successiva cessione del credito che ne era derivato;
né né , sua rappresentante processuale, erano iscritti all'albo CP_1 CP_2 di cui all'art. 106, TUB;
nel 2009 era stato omologato il concordato preventivo della Controparte_5
chiuso nel 2014.
[...]
Si è costituita , eccependo la tardività dell'opposizione (notificata il 7 maggio 2024, ossia oltre il CP_1 termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 25 marzo 2024), chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione.
A fondamento delle proprie pretese ha fatto presente che: il provvedimento monitorio era stato legittimamente emesso sulla base della certificazione ex art. 50 TUB;
la mancanza di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione di crediti cartolarizzati non ne comprometteva la legittimazione
2 processuale;
la società cedente aveva pubblicato sul proprio sito l'elenco dei crediti ceduti, tra cui risultava quello oggetto di causa.
Con la propria memoria ex art. 171-ter n.1, c.p.c., parte opponente ha rivendicato la tempestività dell'opposizione, avvenuta il 6 maggio 2024; ha precisato che , non essendo iscritta all'albo di cui CP_1 all'art. 106 TUB non avrebbe potuto delegare altri alla riscossione del credito;
ha ribadito l'effetto esdebitatorio derivante dalla procedura di concordato preventivo, oltre che la prescrizione e la decadenza della pretesa della controparte, aggiungendo che l'azione era stata introdotta oltre dieci anni dopo l'omologa.
Con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., parte opposta ha replicato all'eccezione di prescrizione, rilevando come a tutela del credito in oggetto fossero stati notificati un decreto ingiuntivo nel 2007 e un atto di pignoramento e un atto di precetto nel 2016; in merito all'effetto esdebitatorio del concordato, ha osservato che a tutela del credito era stata attivata una procedura di esecuzione immobiliare conclusasi nel 2019 senza che la creditrice avesse potuto recuperare gli importi a lei dovuti per incapienza del debitore;
inoltre, Pt_1
avevano anche prestato fideiussione a garanzia del credito fatto valere.
[...] Parte_2
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024, il Giudice ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto ed ha disposto l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione, all'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe e, all'esito della discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
1. Sull'eccezione di tardività dell'opposizione. ha innanzitutto eccepito la tardività dell'opposizione, in quanto notificata il 7 maggio 2024, mentre CP_1 il decreto ingiuntivo era stato notificato il 25 marzo 2024.
In realtà, la citazione in opposizione risulta essere stata notificata il 6 maggio 2024 (v. ricevute di accettazione e consegna allegate all'atto introduttivo), ossia il giorno feriale successivo alla giornata di sabato (4 maggio
2024) entro cui sarebbe scaduto il termine per attivare il giudizio a cognizione piena.
A tal proposito, l'art. 155 c.p.c. dispone al quarto comma che: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza
è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”, mentre al quinto comma chiarisce che: “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato” (v. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/01/2016, n.
310, in motivazione).
Ne discende che l'opposizione è tempestiva, e l'eccezione è infondata.
2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Ha tenore pregiudiziale anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti sulla base della supposta nullità della delega a riscuotere crediti cartolarizzati rilasciata ad da parte di CP_2
soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106, TUB. CP_1
In merito al quadro normativo di riferimento, va subito premesso che l'art. 2, co. 6, l. 130/1999 riserva, in effetti, l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati, come descritta alla lettera c) del comma 3, ai soggetti
3 iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 TUB. È noto che la funzione della norma sia quella di sottoporre alla vigilanza di Banca d'Italia l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati, il cui successo permette di tutelare gli investitori;
per tali ragioni il Legislatore è stato spinto a collocare tale attività tra quelle riservate alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, ordinanza 18 marzo 2024 n. 7243) è intervenuta affermando che all'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. non è correlata alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici: “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di "preminenti interessi generali della collettività" o "valori giuridici fondamentali"; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla B.I.) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"”.
Tale ragionamento è stato riproposto anche in un obiter dictum, anche da Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud.
27/03/2024) 03-05-2024, n. 12007 (dove si legge: “questa Corte si è, comunque, sul punto pronunciata in senso contrario alla tesi di parte ricorrente, statuendo, condivisibilmente, che "il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, Rv. 670579 - 01)”). Il principio è stato ancora più recentemente condiviso da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/05/2025, n. 14693.
Con decreto del 17 maggio 2024 (cfr. SS.UU. decreto 17 maggio 2024 n. 13749), a fronte del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già sancito nella pronuncia citata. La Suprema Corte ha preliminarmente affermato che “la questione non presenta il requisito della grave
4 difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”. In merito, la Corte ha ricordato quanto statuito con l'ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024: "Soccorre altresì Cassazione Sez. III, 18 marzo 2024 n.
7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria del credito bancario) sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari”. Di conseguenza, tenuto conto anche di quanto affermato dalla
Cassazione il 20 febbraio 2024 (“Al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità”, cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/02/2024, n. 4427, rv.
670138-02), si sarebbe delineato un quadro convergente da cui trarre “precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra,
l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito". Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione ha affermato che "ai sensi dell'art. 363bis c.p.c., quando il dubbio ermeneutico sollevato è in realtà risolvibile senza gravi difficoltà, non vi è spazio per l'intervento preventivo della Corte di Cassazione. Infatti, la ratio del rinvio pregiudiziale consiste nell'affrontare questioni giuridiche di rilevante complessità che, per il loro carattere di novità, richiedano l'intervento nomofilattico preventivo della Corte al fine di orientare, fin da subito, i giudici di merito. L'istituto è stato disegnato dal legisla tore al fine di rendere con tempestività un indirizzo di legittimità in settori di interesse generale, senza che si debba attendere che la questione dibattuta giunga, dopo anni, all'attenzione della Corte attraverso la trafila degli ordinari mezzi di impugnazione".
I principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità possono essere condivisi.
A tal proposito è bene richiamare subito il contenuto dell'art. 1418, co. 1, secondo cui “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”.
5 Disciplinando la nullità virtuale, la disposizione si occupa di quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi (assoluti) non si accompagna una specifica previsione di nullità; pertanto, a fronte del contrasto tra un negozio e una norma cogente sarà compito dell'interprete stabilire se questa possa essere considerata imperativa ai sensi del comma in esame e, se del caso, sanzionare con la nullità l'atto di autonomia privata ad essa contrario. La giurisprudenza, dal canto proprio, ricorre alla declaratoria di nullità in particolare quando la tutela apprestata dalla norma sia di interesse generale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/07/2003, n. 11256, rv. 565264:
“In tema di nullità del contratto prevista dall'art. 1418 c.c. la natura imperativa della norma violata deve essere individuata in base all'interesse pubblico tutelato”).
Nel caso in esame la giurisprudenza di legittimità, pur ravvisando indiscutibili profili di interesse pubblico nella normativa di cui si tratta, ha, innanzitutto, ritenuto di escludere la rilevanza generale dell'art. 106 TUB.
In effetti, la cartolarizzazione dei crediti comprende tre diverse operazioni: l'acquisto massivo dei beni da valorizzare;
la creazione e collocazione di titoli rappresentativi di tali valori presso gli investitori professionisti e non professionisti per finanziare l'operazione di acquisto;
infine, l'attività di valorizzazione dell'asset al fine di ottenere le risorse con cui remunerare i finanziatori. L'attività di riscossione dei crediti acquistati si colloca, evidentemente, in tale ultima fase, posta a tutela dei singoli soggetti che hanno acquistato i titoli cartolarizzati, laddove l'interesse generale, connesso alla tutela del mercato mobiliare, attiene invece alla fase di creazione e collocazione del titolo sul mercato (cfr. art. 2 co.1), strutturalmente connessa con la prima fase, riguardante l'acquisto dei crediti.
Non si può poi trascurare che la natura degli interessi tutelati dalla norma non è sufficiente a ravvisare una nullità negoziale.
In merito, assume innanzitutto rilevanza anche l'ultimo inciso dell'art. 1418 c.c., secondo cui la nullità va esclusa se “la legge disponga diversamente”. Ne consegue, infatti, che la nullità non è una conseguenza necessaria ed automatica della violazione di una norma imperativa;
così non è, ad esempio, sia quando l'invalidità sia esclusa in maniera espressa o tacita, sia quando siano previste sanzioni diverse.
Nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la presenza di una norma invalidante anche perché le relative violazioni sono suscettibili di essere sanzionate nell'ambito del rapporto con l'Autorità di vigilanza;
né d'altro canto spetta al Tribunale individuare il rimedio che meglio possa tutelare gli interessi pubblici eventualmente coinvolti, trattandosi di attività riservata al Legislatore.
A conclusioni simili era del resto del resto già giunta la Cassazioni con la sentenza resa a Sezioni Unite del
2007, con la quale, dopo aver premesso che: “Si deve certamente convenire - ed anche l'impugnata sentenza
d'altronde ne conviene - sul fatto che le norme dettate dalla citata L. n. 1 del 1991, art. 6 (al pari di quelle che le hanno poi sostituite) hanno carattere imperativo: nel senso che esse, essendo dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari (come è ora reso esplicito dalla formulazione del D.Lgs n. 58 del 1998, art. 21, lett. a, ma poteva ben ricavarsi in via d'interpretazione sistematica già nel vigore della legislazione precedente), si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 23/10/2007, 19-12-
2007, n. 26724), il Supremo Collegio ha tuttavia escluso che dalla violazione della norma presa in esame
6 potesse derivare una nullità virtuale (“nè l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dalla L. n. 1 del
1991, art. 6, nè la violazione da parte dell'intermediario del divieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente qualora abbia un interesse conflittuale (a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura e
l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all'operazione) sono idonee a cagionare nullità”, cfr. Cass, Sezioni Unite, cit.).
Né la fattispecie appare assimilabile a quella di cui all'art. 10 del TUB, il quale riserva l'attività di esercizio del credito e di raccolta del risparmio alle banche. Per questa ipotesi esiste, infatti, una fattispecie penale che punisce la condotta abusiva (ossia la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito in assenza del requisito soggettivo, c. art. 130 e 131 TUB), cosicché la stipulazione dei contratti riservati integra, in questo caso, la figura del reato-contratto, cui è collegata la sanzione della nullità virtuale. Il divieto imperativo va dunque riferito non tanto alla norma di diritto bancario che riserva a determinati soggetti lo svolgimento di una certa attività, ma alla norma penale che sanziona lo svolgimento abusivo della medesima.
La figura del reato-contratto non è invece ravvisabile nel caso di riscossione di un credito cartolarizzato da parte di un soggetto privo del requisito soggettivo.
Da un lato, infatti, non sembra che l'attività di riscossione abusiva sia penalmente sanzionata, atteso il principio di tassatività che governa il diritto penale e considerato che la stessa non sembra rientrare né nelle fattispecie di raccolta del risparmio ed esercizio del credito (art. 130 e 131 TUB), né nell'emissione di moneta elettronica
(art. 131-bis, TUB), né nella prestazione di servizi di pagamento (art. 131-ter, TUB), né nelle attività previste dall'art. 106 TUB (ossia concessione di finanziamenti, emissione di moneta elettronica e prestazione di servizi di pagamento, prestazione di servizi di investimento o attività connesse, art. 132, TUB).
Dall'altro lato, l'attività di riscossione non si concretizza necessariamente nella stipulazione di negozi, suscettibili di essere considerati nulli, quanto piuttosto nella realizzazione di attività processuali, come nella specie. Peraltro, l'assenza del requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo non può riflettersi direttamente sulla legittimazione al compimento degli atti processuali finalizzati alla riscossione del credito, la quale deriva dal conferimento della procura al rappresentante processuale, senza che l'assenza dell'iscrizione all'albo comprometta la validità dell'atto.
Dalla norma che riserva lo svolgimento dell'attività di riscossione a determinati soggetti non si può infatti trarre la conseguenza dell'invalidità della procura a riscuotere affidata a chi sia privo del requisito soggettivo, stante quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite in ordine ai presupposti che consentono di trarre da una norma un divieto imperativo fonte di nullità virtuale: “la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi in mancanza di tali caratteri pretendere di applicare una sanzione, seppure di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/03/2022, n. 8472; nel caso di specie, le Sezioni Unite avevano negato specificità e precisione al disposto dell'art. 13, L. 24 novembre 2003, n. 326 secondo cui i confidi c.d. “minori” svolgono in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e, di conseguenza, hanno dichiarato che la garanzia personale prestata da un confidi minore non è nulla).
7 In conclusione, non si ravvisano profili di invalidità del negozio rappresentativo tali da inficiare la legittimazione processuale dell'opponente, cosicché può considerarsi legittimamente rappresentata CP_1 da , non avendo alcun rilievo sul piano processuale la mancanza di iscrizione dell'albo ex art. 106 CP_2
TUB né quanto al soggetto delegante né quanto al delegato.
3. Sul diritto fatto valere in sede monitoria.
Nel merito, va premesso che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, trova, applicazione il principio generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Cass. civ. Sez. lavoro, 08/10/2019, n. 25168;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361 – 01; Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass.,
Sez. I, 13/06/2006, n. 13674);
Nel caso di specie parte opposta ha azionato i crediti di cui alle certificazioni ex art. 50 TUB allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, specificando che essi avevano origini in “esposizione di conto corrente” e
“finanziamenti” concessi all'impresa Controparte_5
.
[...]
Mediante la produzione di tale documentazione, tuttavia, il creditore opposto non ha correttamente assolto all'onere probatorio, considerato che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo occorre fare riferimento alle consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali (come nel caso di specie), nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa
(cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 06/06/2018, n. 14640, rv. 649121-01).
Nel caso in esame, gli opponenti hanno contestato l'idoneità degli estratti di saldaconto a provare il credito azionato dalla banca, in tal modo, dunque, intendendo far valere che il credito andava debitamente provato e che la controparte avrebbe dovuto perciò procedere alla produzione della documentazione necessaria.
D'altro canto, non ha prodotto estratti conto integrali, riproducenti i dati annotati della scheda del CP_1 conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso, ma documenti che riportano soltanto il saldo debitore, senza che sia riepilogata l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato
L'art. 50 TUB, a tal proposito, prevede che “La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato
8 conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 (ossia la precedente legge bancaria, da tempo abrogata) prevedeva la possibilità di ottenere un provvedimento monitorio sulla base del solo estratto di saldaconto e, nel silenzio della norma, si era diffusa la prassi di ritenere sufficiente una semplice dichiarazione resa dalla banca, contenente l'indicazione dell'ammontare del credito, certificata da un funzionario.
Tuttavia, il predetto articolo è stato poi superato dall'introduzione dell'art. 50 TUB, il quale richiede adesso la produzione dell'estratto conto integrale, riproducente i dati annotati della scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso.
Invero, per “estratto conto” deve intendersi un prospetto, emesso dall'istituto di credito, dal quale risultano tutte le partite a debito e a credito, i rispettivi interessi e il risultato dell'eventuale compensazione avvenuta.
Diversamente, il “saldaconto” consiste in una semplice dichiarazione rilasciata dalla banca per mezzo di un suo funzionario, nella quale si attesta l'ammontare del credito ad una certa data.
La distinzione tra i due istituti è stata delineata in modo esauriente dalle Sezioni Unite, che con la sentenza n.
6707 del 18/07/1994, con la quale è stato precisato che l'estratto conto “riproduce integralmente i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso nel periodo al quale l''estratto si riferisce (addebiti, accrediti, rimesse di terzi, interessi attivi e passivi, etc.), con il saldo alla data di chiusura, ed è trasmesso al correntista per consentirgli di controllare l'esattezza delle annotazioni e renderne definitive le risultanze, giacché, se non impugnato, l'estratto si intende approvato e acquista per certi aspetti piena efficacia probatoria;
invece, il saldaconto è un documento pur sempre formato dalla banca, ma “nel quale viene indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza che sia riportata l'evoluzione delle operazioni attive
e passive che l'hanno determinato;
inoltre, malgrado la denominazione, non è un “estratto” in senso tecnico, perché non è riferito in modo specifico ad una determinata scrittura in esso parzialmente riprodotta (tanto più ora che i tradizionali processi di documentazione cartacea sono stati sostituiti da moderne tecniche di contabilità), e si risolve perciò in un atto dichiarativo del credito della banca verso il cliente, la cui esistenza viene affermata in base ad un'attività ricognitiva della partita contabile da cui deriva” (cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, 18/07/1994, n. 6707, rv. 487424).
Dunque “l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente articolo 102 della Legge Bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'articolo 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare
e avere” (Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2020, n. 29577; Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2017, n. 13542; Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2017, n. 12935; Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2017, n. 12936).
Parte della giurisprudenza, ciononostante, ritiene che il saldaconto sia sufficiente per ottenere il provvedimento monitorio, ma comunque inidoneo alla prova nel giudizio a cognizione piena (“il valore probatorio di esso è limitato al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinariamente richieste per
l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante, ma non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione,
9 nei quali il detto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass., Sez. U, 18-07-1994, n. 6707)”, cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., data ud.
07/05/2024, 02/07/2024, n. 18117).
La documentazione offerta da , dunque, non è sufficiente a dare prova dei crediti, tanto più che CP_1
l'opposta non ha mai dato né offerto la prova dei negozi da cui essi traggono origine, con la conseguenza che non possono dirsi dimostrati i fatti costitutivi della pretesa, i quali, peraltro, sono stati descritti, molto sommariamente, mediante il richiamo ad “esposizione in conto corrente” e “finanziamenti”, i cui contratti non sono stati mai nemmeno menzionati.
Né l'onere della prova dei fatti costitutivi può ritenersi assolto mediante la produzione delle fideiussioni allegate alla memoria n. 2, considerato che non solo si tratta di documentazione tardiva (non essendo mai stata dedotta prima di allora l'esistenza di tali rapporti di garanzia), ma anche insufficiente a dimostrare il credito nell'an e nel quantum, non essendo mai stato prodotto il titolo da cui sarebbe sorto il rapporto principale garantito.
4. Conclusioni e regime delle spese.
L'assenza di prova dei fatti costituitivi dei crediti fatti valere conduce al rigetto della domanda posta in via monitoria e alla revoca del decreto ingiuntivo n. 162/2024, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate nel merito dagli opponenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.923,00 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2
e 25-bis delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa, e decisoria, svoltasi in forma semplificata, ex art. 281-sexies c.p.c.; il tutto oltre esborsi (per euro 545,00), IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari. Le spese dovranno poi essere distratte in favore dei procuratori degli opponenti, dichiaratisi antistatari.
Non vi sono poi gli estremi per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opponenti all'udienza del 30 ottobre 2025.
Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza della pretesa non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire (o a resistere in giudizio): agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle argomentazioni difensive, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
10 Nell'odierno procedimento, il comportamento del resistente è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave, neanche nella mancata produzione di documenti, che attiene al piano dell'onere della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradd ittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o istanza respinta, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 162/2024 emesso da questo Tribunale;
2. RIGETTA la domanda di;
CP_1
3. CONDANNA a rifondere in favore dei procuratori antistatari di e CP_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.923,00 per onorari e in euro Parte_2
545,00 per spese;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 02/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1019 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30 ottobre 2025, introdotta da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Fanny Lucia Zoi e dell'Avv. Silvia Giovannelli, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo Studio della prima;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentata da (c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
FR EL, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari.
Conclusioni
Per parte attrice: come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ossia: “Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa revoca del decreto opposto, in accoglimento della presente opposizione, a) in via principale revocare il decreto per violazione dell'art. 641 cpc;
b) in via subordinata revocare il decreto per carenza di legittimazione/ titolarità attiva alla riscossione del credito da parte della società c) in via ulteriormente CP_1 subordinata, data la mancata prova del rapporto sottostante da parte della ricorrente che non ha prodotto il contratto originante il rapporto, né il contratto di cessione, revocare il D.I., dichiarandolo nullo/inefficace/invalido per i motivi indicati in atto e) in via ulteriormente subordinata revocare il decreto per carenza dei requisiti richiesti ex art.633, non essendo stata fornita la prova che il credito sia certo liquido ed esigibile per mancanza dei termini del contratto (ove, per esempio, potrebbero essere stati pattuiti interessi in misura diversa da quelli applicati da ); f) che NON CP_1 venga concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, il credito non risulta certo liquido ed esigibile e l'eventuale esecuzione comporterebbe grave pregiudizio agli Opponenti che hanno definito le pendenze della già nel 2016 con il Concordato reso esecutivo. Con ogni consequenziale Controparte_3
1 pronuncia di ragione e di legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini a difesa Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”, chiedendo anche la condanna per lite temeraria dell'opposta in considerazione della mancata produzione dei documenti e del comportamento processuale tenuto, con distrazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari;
Per parte convenuta: come in comparsa di costituzione, ossia: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare confermare la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo Tribunale di Prato n.162/2024 in via processuale e principale dichiarare inammissibile la spiegata opposizione in quanto tardiva e, conseguentemente, confermare il DI Tribunale di Prato attribuendogli definitiva esecutorietà e valore di cosa giudicata. in via subordinata
e nel merito, rigettare, per infondatezza e, comunque, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande ele eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando CP_1 il decreto ingiuntivo n. 162/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite” e si oppone alla richiesta di condanna per lite temeraria formulata ex adverso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno interposto Parte_1 Parte_2 opposizione nei confronti di avverso il decreto n. 162/2024 con cui questo ufficio aveva loro CP_1 ingiunto il pagamento di euro 26.532,50, oltre interessi e spese, e hanno chiesto revoca del provvedimento, eccependo la carenza di legittimazione a riscuotere il credito, la mancata prova del rapporto sottostante e della cessione, la prescrizione del credito fatto valere e l'effetto esdebitatorio derivante dal concordato preventivo cui era stato ammesso il debitore principale.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, , per mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2 aveva fatto valere nei confronti degli odierni attori il credito cedutole, a seguito di operazione di cartolarizzazione, da nei confronti di Controparte_4 [...]
, allegando che il credito trovava origine nella Controparte_5 esposizione di conto corrente e finanziamenti concessi all'impresa, come risultante dalla documentazione ex art. 50 TUB prodotta e che nulla era stato pagato, nonostante i solleciti.
Con l'odierna opposizione, gli attori hanno allegato che: l'estratto conto ex art. 50 tub prodotto in sede monitoria non era sufficiente a documentare l'esistenza del rapporto principale e della successiva cessione del credito che ne era derivato;
né né , sua rappresentante processuale, erano iscritti all'albo CP_1 CP_2 di cui all'art. 106, TUB;
nel 2009 era stato omologato il concordato preventivo della Controparte_5
chiuso nel 2014.
[...]
Si è costituita , eccependo la tardività dell'opposizione (notificata il 7 maggio 2024, ossia oltre il CP_1 termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 25 marzo 2024), chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione.
A fondamento delle proprie pretese ha fatto presente che: il provvedimento monitorio era stato legittimamente emesso sulla base della certificazione ex art. 50 TUB;
la mancanza di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione di crediti cartolarizzati non ne comprometteva la legittimazione
2 processuale;
la società cedente aveva pubblicato sul proprio sito l'elenco dei crediti ceduti, tra cui risultava quello oggetto di causa.
Con la propria memoria ex art. 171-ter n.1, c.p.c., parte opponente ha rivendicato la tempestività dell'opposizione, avvenuta il 6 maggio 2024; ha precisato che , non essendo iscritta all'albo di cui CP_1 all'art. 106 TUB non avrebbe potuto delegare altri alla riscossione del credito;
ha ribadito l'effetto esdebitatorio derivante dalla procedura di concordato preventivo, oltre che la prescrizione e la decadenza della pretesa della controparte, aggiungendo che l'azione era stata introdotta oltre dieci anni dopo l'omologa.
Con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., parte opposta ha replicato all'eccezione di prescrizione, rilevando come a tutela del credito in oggetto fossero stati notificati un decreto ingiuntivo nel 2007 e un atto di pignoramento e un atto di precetto nel 2016; in merito all'effetto esdebitatorio del concordato, ha osservato che a tutela del credito era stata attivata una procedura di esecuzione immobiliare conclusasi nel 2019 senza che la creditrice avesse potuto recuperare gli importi a lei dovuti per incapienza del debitore;
inoltre, Pt_1
avevano anche prestato fideiussione a garanzia del credito fatto valere.
[...] Parte_2
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024, il Giudice ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto ed ha disposto l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione, all'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe e, all'esito della discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
1. Sull'eccezione di tardività dell'opposizione. ha innanzitutto eccepito la tardività dell'opposizione, in quanto notificata il 7 maggio 2024, mentre CP_1 il decreto ingiuntivo era stato notificato il 25 marzo 2024.
In realtà, la citazione in opposizione risulta essere stata notificata il 6 maggio 2024 (v. ricevute di accettazione e consegna allegate all'atto introduttivo), ossia il giorno feriale successivo alla giornata di sabato (4 maggio
2024) entro cui sarebbe scaduto il termine per attivare il giudizio a cognizione piena.
A tal proposito, l'art. 155 c.p.c. dispone al quarto comma che: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza
è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”, mentre al quinto comma chiarisce che: “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato” (v. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/01/2016, n.
310, in motivazione).
Ne discende che l'opposizione è tempestiva, e l'eccezione è infondata.
2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Ha tenore pregiudiziale anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti sulla base della supposta nullità della delega a riscuotere crediti cartolarizzati rilasciata ad da parte di CP_2
soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106, TUB. CP_1
In merito al quadro normativo di riferimento, va subito premesso che l'art. 2, co. 6, l. 130/1999 riserva, in effetti, l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati, come descritta alla lettera c) del comma 3, ai soggetti
3 iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 TUB. È noto che la funzione della norma sia quella di sottoporre alla vigilanza di Banca d'Italia l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati, il cui successo permette di tutelare gli investitori;
per tali ragioni il Legislatore è stato spinto a collocare tale attività tra quelle riservate alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, ordinanza 18 marzo 2024 n. 7243) è intervenuta affermando che all'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. non è correlata alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici: “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di "preminenti interessi generali della collettività" o "valori giuridici fondamentali"; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla B.I.) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"”.
Tale ragionamento è stato riproposto anche in un obiter dictum, anche da Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud.
27/03/2024) 03-05-2024, n. 12007 (dove si legge: “questa Corte si è, comunque, sul punto pronunciata in senso contrario alla tesi di parte ricorrente, statuendo, condivisibilmente, che "il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, Rv. 670579 - 01)”). Il principio è stato ancora più recentemente condiviso da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/05/2025, n. 14693.
Con decreto del 17 maggio 2024 (cfr. SS.UU. decreto 17 maggio 2024 n. 13749), a fronte del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già sancito nella pronuncia citata. La Suprema Corte ha preliminarmente affermato che “la questione non presenta il requisito della grave
4 difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”. In merito, la Corte ha ricordato quanto statuito con l'ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024: "Soccorre altresì Cassazione Sez. III, 18 marzo 2024 n.
7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria del credito bancario) sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari”. Di conseguenza, tenuto conto anche di quanto affermato dalla
Cassazione il 20 febbraio 2024 (“Al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità”, cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/02/2024, n. 4427, rv.
670138-02), si sarebbe delineato un quadro convergente da cui trarre “precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra,
l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito". Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione ha affermato che "ai sensi dell'art. 363bis c.p.c., quando il dubbio ermeneutico sollevato è in realtà risolvibile senza gravi difficoltà, non vi è spazio per l'intervento preventivo della Corte di Cassazione. Infatti, la ratio del rinvio pregiudiziale consiste nell'affrontare questioni giuridiche di rilevante complessità che, per il loro carattere di novità, richiedano l'intervento nomofilattico preventivo della Corte al fine di orientare, fin da subito, i giudici di merito. L'istituto è stato disegnato dal legisla tore al fine di rendere con tempestività un indirizzo di legittimità in settori di interesse generale, senza che si debba attendere che la questione dibattuta giunga, dopo anni, all'attenzione della Corte attraverso la trafila degli ordinari mezzi di impugnazione".
I principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità possono essere condivisi.
A tal proposito è bene richiamare subito il contenuto dell'art. 1418, co. 1, secondo cui “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”.
5 Disciplinando la nullità virtuale, la disposizione si occupa di quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi (assoluti) non si accompagna una specifica previsione di nullità; pertanto, a fronte del contrasto tra un negozio e una norma cogente sarà compito dell'interprete stabilire se questa possa essere considerata imperativa ai sensi del comma in esame e, se del caso, sanzionare con la nullità l'atto di autonomia privata ad essa contrario. La giurisprudenza, dal canto proprio, ricorre alla declaratoria di nullità in particolare quando la tutela apprestata dalla norma sia di interesse generale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/07/2003, n. 11256, rv. 565264:
“In tema di nullità del contratto prevista dall'art. 1418 c.c. la natura imperativa della norma violata deve essere individuata in base all'interesse pubblico tutelato”).
Nel caso in esame la giurisprudenza di legittimità, pur ravvisando indiscutibili profili di interesse pubblico nella normativa di cui si tratta, ha, innanzitutto, ritenuto di escludere la rilevanza generale dell'art. 106 TUB.
In effetti, la cartolarizzazione dei crediti comprende tre diverse operazioni: l'acquisto massivo dei beni da valorizzare;
la creazione e collocazione di titoli rappresentativi di tali valori presso gli investitori professionisti e non professionisti per finanziare l'operazione di acquisto;
infine, l'attività di valorizzazione dell'asset al fine di ottenere le risorse con cui remunerare i finanziatori. L'attività di riscossione dei crediti acquistati si colloca, evidentemente, in tale ultima fase, posta a tutela dei singoli soggetti che hanno acquistato i titoli cartolarizzati, laddove l'interesse generale, connesso alla tutela del mercato mobiliare, attiene invece alla fase di creazione e collocazione del titolo sul mercato (cfr. art. 2 co.1), strutturalmente connessa con la prima fase, riguardante l'acquisto dei crediti.
Non si può poi trascurare che la natura degli interessi tutelati dalla norma non è sufficiente a ravvisare una nullità negoziale.
In merito, assume innanzitutto rilevanza anche l'ultimo inciso dell'art. 1418 c.c., secondo cui la nullità va esclusa se “la legge disponga diversamente”. Ne consegue, infatti, che la nullità non è una conseguenza necessaria ed automatica della violazione di una norma imperativa;
così non è, ad esempio, sia quando l'invalidità sia esclusa in maniera espressa o tacita, sia quando siano previste sanzioni diverse.
Nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la presenza di una norma invalidante anche perché le relative violazioni sono suscettibili di essere sanzionate nell'ambito del rapporto con l'Autorità di vigilanza;
né d'altro canto spetta al Tribunale individuare il rimedio che meglio possa tutelare gli interessi pubblici eventualmente coinvolti, trattandosi di attività riservata al Legislatore.
A conclusioni simili era del resto del resto già giunta la Cassazioni con la sentenza resa a Sezioni Unite del
2007, con la quale, dopo aver premesso che: “Si deve certamente convenire - ed anche l'impugnata sentenza
d'altronde ne conviene - sul fatto che le norme dettate dalla citata L. n. 1 del 1991, art. 6 (al pari di quelle che le hanno poi sostituite) hanno carattere imperativo: nel senso che esse, essendo dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari (come è ora reso esplicito dalla formulazione del D.Lgs n. 58 del 1998, art. 21, lett. a, ma poteva ben ricavarsi in via d'interpretazione sistematica già nel vigore della legislazione precedente), si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 23/10/2007, 19-12-
2007, n. 26724), il Supremo Collegio ha tuttavia escluso che dalla violazione della norma presa in esame
6 potesse derivare una nullità virtuale (“nè l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dalla L. n. 1 del
1991, art. 6, nè la violazione da parte dell'intermediario del divieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente qualora abbia un interesse conflittuale (a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura e
l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all'operazione) sono idonee a cagionare nullità”, cfr. Cass, Sezioni Unite, cit.).
Né la fattispecie appare assimilabile a quella di cui all'art. 10 del TUB, il quale riserva l'attività di esercizio del credito e di raccolta del risparmio alle banche. Per questa ipotesi esiste, infatti, una fattispecie penale che punisce la condotta abusiva (ossia la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito in assenza del requisito soggettivo, c. art. 130 e 131 TUB), cosicché la stipulazione dei contratti riservati integra, in questo caso, la figura del reato-contratto, cui è collegata la sanzione della nullità virtuale. Il divieto imperativo va dunque riferito non tanto alla norma di diritto bancario che riserva a determinati soggetti lo svolgimento di una certa attività, ma alla norma penale che sanziona lo svolgimento abusivo della medesima.
La figura del reato-contratto non è invece ravvisabile nel caso di riscossione di un credito cartolarizzato da parte di un soggetto privo del requisito soggettivo.
Da un lato, infatti, non sembra che l'attività di riscossione abusiva sia penalmente sanzionata, atteso il principio di tassatività che governa il diritto penale e considerato che la stessa non sembra rientrare né nelle fattispecie di raccolta del risparmio ed esercizio del credito (art. 130 e 131 TUB), né nell'emissione di moneta elettronica
(art. 131-bis, TUB), né nella prestazione di servizi di pagamento (art. 131-ter, TUB), né nelle attività previste dall'art. 106 TUB (ossia concessione di finanziamenti, emissione di moneta elettronica e prestazione di servizi di pagamento, prestazione di servizi di investimento o attività connesse, art. 132, TUB).
Dall'altro lato, l'attività di riscossione non si concretizza necessariamente nella stipulazione di negozi, suscettibili di essere considerati nulli, quanto piuttosto nella realizzazione di attività processuali, come nella specie. Peraltro, l'assenza del requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo non può riflettersi direttamente sulla legittimazione al compimento degli atti processuali finalizzati alla riscossione del credito, la quale deriva dal conferimento della procura al rappresentante processuale, senza che l'assenza dell'iscrizione all'albo comprometta la validità dell'atto.
Dalla norma che riserva lo svolgimento dell'attività di riscossione a determinati soggetti non si può infatti trarre la conseguenza dell'invalidità della procura a riscuotere affidata a chi sia privo del requisito soggettivo, stante quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite in ordine ai presupposti che consentono di trarre da una norma un divieto imperativo fonte di nullità virtuale: “la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi in mancanza di tali caratteri pretendere di applicare una sanzione, seppure di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/03/2022, n. 8472; nel caso di specie, le Sezioni Unite avevano negato specificità e precisione al disposto dell'art. 13, L. 24 novembre 2003, n. 326 secondo cui i confidi c.d. “minori” svolgono in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e, di conseguenza, hanno dichiarato che la garanzia personale prestata da un confidi minore non è nulla).
7 In conclusione, non si ravvisano profili di invalidità del negozio rappresentativo tali da inficiare la legittimazione processuale dell'opponente, cosicché può considerarsi legittimamente rappresentata CP_1 da , non avendo alcun rilievo sul piano processuale la mancanza di iscrizione dell'albo ex art. 106 CP_2
TUB né quanto al soggetto delegante né quanto al delegato.
3. Sul diritto fatto valere in sede monitoria.
Nel merito, va premesso che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, trova, applicazione il principio generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Cass. civ. Sez. lavoro, 08/10/2019, n. 25168;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361 – 01; Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass.,
Sez. I, 13/06/2006, n. 13674);
Nel caso di specie parte opposta ha azionato i crediti di cui alle certificazioni ex art. 50 TUB allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, specificando che essi avevano origini in “esposizione di conto corrente” e
“finanziamenti” concessi all'impresa Controparte_5
.
[...]
Mediante la produzione di tale documentazione, tuttavia, il creditore opposto non ha correttamente assolto all'onere probatorio, considerato che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo occorre fare riferimento alle consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali (come nel caso di specie), nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa
(cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 06/06/2018, n. 14640, rv. 649121-01).
Nel caso in esame, gli opponenti hanno contestato l'idoneità degli estratti di saldaconto a provare il credito azionato dalla banca, in tal modo, dunque, intendendo far valere che il credito andava debitamente provato e che la controparte avrebbe dovuto perciò procedere alla produzione della documentazione necessaria.
D'altro canto, non ha prodotto estratti conto integrali, riproducenti i dati annotati della scheda del CP_1 conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso, ma documenti che riportano soltanto il saldo debitore, senza che sia riepilogata l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato
L'art. 50 TUB, a tal proposito, prevede che “La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato
8 conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 (ossia la precedente legge bancaria, da tempo abrogata) prevedeva la possibilità di ottenere un provvedimento monitorio sulla base del solo estratto di saldaconto e, nel silenzio della norma, si era diffusa la prassi di ritenere sufficiente una semplice dichiarazione resa dalla banca, contenente l'indicazione dell'ammontare del credito, certificata da un funzionario.
Tuttavia, il predetto articolo è stato poi superato dall'introduzione dell'art. 50 TUB, il quale richiede adesso la produzione dell'estratto conto integrale, riproducente i dati annotati della scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso.
Invero, per “estratto conto” deve intendersi un prospetto, emesso dall'istituto di credito, dal quale risultano tutte le partite a debito e a credito, i rispettivi interessi e il risultato dell'eventuale compensazione avvenuta.
Diversamente, il “saldaconto” consiste in una semplice dichiarazione rilasciata dalla banca per mezzo di un suo funzionario, nella quale si attesta l'ammontare del credito ad una certa data.
La distinzione tra i due istituti è stata delineata in modo esauriente dalle Sezioni Unite, che con la sentenza n.
6707 del 18/07/1994, con la quale è stato precisato che l'estratto conto “riproduce integralmente i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso nel periodo al quale l''estratto si riferisce (addebiti, accrediti, rimesse di terzi, interessi attivi e passivi, etc.), con il saldo alla data di chiusura, ed è trasmesso al correntista per consentirgli di controllare l'esattezza delle annotazioni e renderne definitive le risultanze, giacché, se non impugnato, l'estratto si intende approvato e acquista per certi aspetti piena efficacia probatoria;
invece, il saldaconto è un documento pur sempre formato dalla banca, ma “nel quale viene indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza che sia riportata l'evoluzione delle operazioni attive
e passive che l'hanno determinato;
inoltre, malgrado la denominazione, non è un “estratto” in senso tecnico, perché non è riferito in modo specifico ad una determinata scrittura in esso parzialmente riprodotta (tanto più ora che i tradizionali processi di documentazione cartacea sono stati sostituiti da moderne tecniche di contabilità), e si risolve perciò in un atto dichiarativo del credito della banca verso il cliente, la cui esistenza viene affermata in base ad un'attività ricognitiva della partita contabile da cui deriva” (cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, 18/07/1994, n. 6707, rv. 487424).
Dunque “l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente articolo 102 della Legge Bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'articolo 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare
e avere” (Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2020, n. 29577; Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2017, n. 13542; Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2017, n. 12935; Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2017, n. 12936).
Parte della giurisprudenza, ciononostante, ritiene che il saldaconto sia sufficiente per ottenere il provvedimento monitorio, ma comunque inidoneo alla prova nel giudizio a cognizione piena (“il valore probatorio di esso è limitato al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinariamente richieste per
l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante, ma non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione,
9 nei quali il detto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass., Sez. U, 18-07-1994, n. 6707)”, cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., data ud.
07/05/2024, 02/07/2024, n. 18117).
La documentazione offerta da , dunque, non è sufficiente a dare prova dei crediti, tanto più che CP_1
l'opposta non ha mai dato né offerto la prova dei negozi da cui essi traggono origine, con la conseguenza che non possono dirsi dimostrati i fatti costitutivi della pretesa, i quali, peraltro, sono stati descritti, molto sommariamente, mediante il richiamo ad “esposizione in conto corrente” e “finanziamenti”, i cui contratti non sono stati mai nemmeno menzionati.
Né l'onere della prova dei fatti costitutivi può ritenersi assolto mediante la produzione delle fideiussioni allegate alla memoria n. 2, considerato che non solo si tratta di documentazione tardiva (non essendo mai stata dedotta prima di allora l'esistenza di tali rapporti di garanzia), ma anche insufficiente a dimostrare il credito nell'an e nel quantum, non essendo mai stato prodotto il titolo da cui sarebbe sorto il rapporto principale garantito.
4. Conclusioni e regime delle spese.
L'assenza di prova dei fatti costituitivi dei crediti fatti valere conduce al rigetto della domanda posta in via monitoria e alla revoca del decreto ingiuntivo n. 162/2024, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate nel merito dagli opponenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.923,00 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2
e 25-bis delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa, e decisoria, svoltasi in forma semplificata, ex art. 281-sexies c.p.c.; il tutto oltre esborsi (per euro 545,00), IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari. Le spese dovranno poi essere distratte in favore dei procuratori degli opponenti, dichiaratisi antistatari.
Non vi sono poi gli estremi per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opponenti all'udienza del 30 ottobre 2025.
Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza della pretesa non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire (o a resistere in giudizio): agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle argomentazioni difensive, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
10 Nell'odierno procedimento, il comportamento del resistente è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave, neanche nella mancata produzione di documenti, che attiene al piano dell'onere della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradd ittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o istanza respinta, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 162/2024 emesso da questo Tribunale;
2. RIGETTA la domanda di;
CP_1
3. CONDANNA a rifondere in favore dei procuratori antistatari di e CP_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.923,00 per onorari e in euro Parte_2
545,00 per spese;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 02/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11