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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere Relatore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4258/2019 R.G.A.C., avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata, n. 549/2019, resa a verbale dell'udienza del 1.3.2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Cirillo (c.f. n. ), come da procura allegata in calce all'atto di citazione in C.F._2
appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Torre Annunziata, alla Via Rosseli 14, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. fax
0815361969 o all'indirizzo pec;
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (P. IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura alle liti allegata in atti, dall'Avv. Gianluca Sacco (c.f. n.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, al Corso C.F._3
Garibaldi 131, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. fax 0815632033 o all'indirizzo pec;
Email_2
1 APPELLATO
E
(c.f. n. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione notificata il 20.3.2012, in qualità di genitore esercente la potestà sul Parte_2
figlio minore , conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata Parte_1 Controparte_2
e la (IÀ , per: “accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_3 Controparte_4
responsabilità del sinistro de quo a carico del conducente il ciclomotore tg. X3PSMF di cui in premessa, e per l'effetto: condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore dell'istante nella qualità in epigrafe indicata, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri subiti dal minore in conseguenza del sinistro per cui è causa, comprensivi di Parte_1
danno patrimoniale, danno biologico da invalidità permanente, ITT ed ITP, nella misura come precisata in premessa di € 52.000,00, ovvero in quella diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda CTU medico – legale, spese mediche sostenute documentate e non documentate, nonché di danno morale, essendo configurabile come reato il fatto generatore dell'evento lesivo, oltre interessi legai e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo”
e vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Rappresentava che in data 4.8.2009 alle 21,30 circa, mentre camminava per via Parte_1
Cesaro, tenuto per mano dal proprio padre (il danneggiato all'epoca aveva 8 anni), e Persona_1
procedevano sul margine sinistro della detta strada (rispetto al senso unico di marcia) in direzione dell'incrocio con via Parini, veniva investito e colpito alla gamba destra dal ciclomotore Aprilia tg.
X3PSMF di proprietà di che svoltava a sinistra da via Parini, in via Cesaro, a Controparte_2
velocità sostenuta.
In esito ad esame medici allegati, l'attore stimava il danno non patrimoniali in I.P. del 12%, ITT giorni 100, ITP giorni 120 e 50% e ITP gironi 150al 25%.
Si costituiva la che eccepiva: la carenza di legittimazione attiva di Controparte_5 [...]
per i danni patrimoniali, (senz'altro sborsati non dallo stesso, vista la tenera età), e riteneva Pt_1 la condotta dell'istante, reticente a fornire riscontri della veridicità del fatto storico come causa della
2 mancata formulazione di un'offerta da parte della società assicuratrice, anche ai fini dell'art. 92
c.p.c.. Nel merito, rappresentava la condotta colposa del padre del bambino, il quale non conduceva il figlio posizionandolo tra sé e gli edifici, in modo da essere protetto dalla circolazione veicolare nella strada, e ciò in particolare nel momento del sinistro, essendo prevedibile e percepibile il sopraggiungere del ciclomotore, sentito il rumore.
Sul quantum il fiduciario limitava la pretesa del danno non patrimoniale a IP del 8%, ITT di giorni
30, ITP al 50% di giorni 20 ed altri 20 al 25%.
Restava contumace . Controparte_2
Nel corso del giudizio, si espletava la prova testimoniale con il teste mentre Testimone_1
l'altro teste ammesso non compariva e alla fine veniva esclusa la relativa prova, e si espletava la
CTU con il dott. , rinviando in esito per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 Persona_2
sexies c.p.c..
Con l'appellata sentenza n. 549/2019 resa a verbale dell'udienza del 1.3.2019, il Tribunale di Torre
Annunziata rigettava le domande attoree compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice premetteva di ritenere applicabile la norma dell'art. 2054 c.c., nel primo comma, riguardante il danno cagionato dai veicoli alle persone (pedoni), ma tuttavia, riteneva che nel caso concreto, fossero emersi elementi di colpa esclusiva del pedone, in quanto in una strada a senso unico, in assenza di marciapiedi, si posizionava sul margine sinistro, anziché destro, come indicato dall'art. 190 C. d. S., e non indossava il giubbino catarifrangente durante le ore notturne, e ciò escludeva ogni responsabilità, anche concorrente del conducente.
Proponeva appello avverso la superiore pronuncia , divenuto maggiorenne nel corso Parte_1 del procedimento, chiedendo di “riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: previo accertamento, dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del sig. nella causazione Controparte_2 del sinistro recante lesioni al minore , e per l'effetto, condannare in solido al Parte_1
risarcimento del danno biologico inflitto al minore nella misura del 10%, come ritenuta dal CTU dott. , con ITT e ITP rispettivamente di 85 giorni al 100% e 50 giorni al 50% Persona_2 quantificate in € 49.796,00 o alla diversa somma con interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo effettivo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi;
in via meramente subordinata, si chiede che l'ecc. Corte accerti e dichiari il concorso di colpa delle parti e conseguentemente dia luogo al soddisfacimento del danno biologico nella misura ritenuta congrua in relazione al presunto concorso di colpa ex art. 2054 c.c.”.
3 Con il primo motivo, l'appellante contestava l'erronea qualificazione del luogo del sinistro ai sensi dell'art. 190 C.D.S., nel senso che il giudice aveva applicato le regole comportamentali relative alle strade esterne al centro abitato, mentre la via Cesaro era in pieno centro, non sussistendo alcun obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza dell'indumento catarifrangente, e, peraltro, travisando la testimonianza in cui si descriveva la condotta del danneggiato conforme alla norma del C.D.S..
Con il secondo motivo, lamentava che il giudice non aveva dato alcun peso alla condotta del conducente il ciclomotore, il quale procedeva a velocità sostenuta, nonostante le condizioni della strada consigliassero una maggiore prudenza.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Riteneva corretta la motivazione del giudice di primo grado, e non fondato l'asserito travisamento delle dichiarazioni testimoniali. Reiterava in subordine le contestazioni sul quantum, ritenuta la liquidazione chiesta, anche negli importi accertati dal CTU, eccessiva e non provata, non avendo peraltro il consulente considerato le controdeduzioni dei CTP.
Restava contumace anche nel presente grado sebbene l'appello gli sia stato Controparte_2
regolarmente notificato a mezzo di a mani proprie. CP_6
All'udienza del 4.4.2023, acquisito il fascicolo di primo rado sia telematico che cartaceo, tenuta nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali (depositate da entrambe le parti) e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica (depositate da entrambe le parti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
4 instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017). Nel caso di specie, l'atto di impugnazione contiene le richieste di riforma e la critica delle ragioni del primo giudice con la trascrizione dei passaggi, ritenuti errati.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Sono senz'altro fondati i due motivi di doglianza, da valutare congiuntamente in quanto entrambi relativi alla errata valutazione del materiale probatorio sulla condotta del danneggiato e del danneggiante.
L'art. 2054 comma 1 c.c., norma invocata dallo stesso giudice di prima istanza, prevede che il conducente di un veicolo senza guida su rotaie è obbligato a risarcire il danno cagionato a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Sussiste, dunque, nell'ipotesi di incidente, connesso alla circolazione stradale, coinvolgente un veicolo ed un pedone, una presunzione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, il quale può ridurre o sovvertire il giudizio, dimostrando che non vi era possibilità di evitare il sinistro.
A parere di alcune pronunce di legittimità cui si aderisce, ai fini del superamento della presunzione di colpa non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, occorre dare prova che a fronte della condotta anormale, imprudente ed imprevedibile di quest'ultimo, il conducente abbia altresì adottato tutte le cautele esigibili dalle circostanze del caso concreto per evitare il sinistro (Cass. 9856/2022, Cass. 8663/2017, Cass. 3964/2014).
Ciò detto e riesaminando il materiale probatorio, invero limitato alle dichiarazioni del teste
(cfr. verbale del 20.1.2014), è emerso che si trattava di una strada a senso Testimone_1
unico, priva di marciapiedi e con auto in sosta (circostanze mai contestate) ed era sera (dunque la luce era limitata a quella elettrica). Guardando il grafico tracciato dal teste, nella seconda pagina della sua deposizione, risulta che il danneggiato e suo padre camminavano sulla destra rispetto al senso di marcia ed erano l'uno accanto all'altro, tenendosi per mano, il bambino, sul lato della strada e il padre, vicino agli edifici. Il teste riferiva letteralmente: “improvvisamente è spuntato un ciclomotore che da via Parini ha svoltato in via Cesaro seguendo il senso unico di marcia. Ho visto spuntare il ciclomotore che svoltava a sinistra e ha colpito il bambino che stava sulla destra del padre e non ha avuto modo di frenare. Anzi, in effetti ho visto che ha cercato di evitarlo ma era talmente vicino all'incrocio che non è riuscito”.
5 Alla luce delle suddette risultanze fattuali allegate dal testimone, della cui imparzialità e chiarezza nessuna parte ha dubitato, questa Corte rileva che la motivazione della sentenza non appare corretta sulla responsabilità del pedone danneggiato, il quale ha rispettato l'indicazione dell'art. 190 C.D.S. nelle strade a senso unico senza marciapiede o banchina, posizionandosi sul margine destro rispetto al senso di marcia (norma applicabile anche nel centro abitato) e non ha violato l'obbligo di indossare indumenti catarifrangenti, ipotesi contemplata solo dall'art. 162 C.D.S. sulle strade extraurbane. Nondimeno, a prescindere dalle previsioni normative dettate per la circolazione stradale, appare evidente che camminando l'uno di fianco all'altro, in una strada priva di marciapiedi o banchine, e non molto ampia, l'infortunato ed il padre hanno creato un ingombro della carreggiata, sicuramente non prudente, soprattutto in vicinanza di un incrocio e nell'attimo in cui si è approssimato un motociclo, di cui, a dispetto di quanto detto dal teste (riferito al suo punto di vista), hanno sicuramente sentito il rumore del motore, vista la vicinanza.
Allo stesso tempo, l'utilizzo del termine “improvvisamente” utilizzato dal teste, descrive visivamente (sempre dal suo punto di vista) la svolta del ciclomotore da via Parini in via Cesaro, come subitanea e, verosimilmente, ad una velocità sostenuta. Non vi è quindi dubbio che la condotta del conducente, pur in presenza di una imprudenza del pedone (o meglio del suo accompagnatore maggiorenne), non è stata improntata all'adozione di ogni tutela esigibile per evitare danno, in quanto, immettendosi in una strada diversa, a seguito di una svolta a sinistra (dal teste apprendiamo che il sinistro si è verificato a brevissima distanza dall'incrocio), e dunque non avendo una piena visuale della strada imboccata, ben avrebbe dovuto rallentare, onde rilevare la presenza di ostacoli, cose o persone.
Pertanto, accolte le doglianze e riformata la sentenza, ritiene il Collegio che le prove raccolte non consentano di escludere totalmente la presunzione della colpa del guidatore - assicurato, anzi di confermarla ma di mitigarla, accertando un contributo causale del danneggiato (o meglio, di chi ne aveva la responsabilità, trattandosi di minore di tenera età) del 25%.
Accertata la responsabilità concorrente del conducente, questi e l'assicuratore vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da , nella misura del 75%. Parte_1
Emerge dalla documentazione medica allegata che lo riportava, in esito al sinistro: “frattura Pt_1
del terzo distale di tibia e perone destro, sottoposto a riduzione cruente con sintesi interna, chiodi di
Nancy e gesso”. Questa Corte condivide il giudizio reso dal CTU, sia con riferimento alla compatibilità causale dei danni con il sinistro, sia alla loro stima nel 10% di danno biologico permanete, 85 giorni di ITT e 50 giorni di ITP al 50%. Detta valutazione appare congrua e motivata
6 ed inoltre, smentendo quanto asserito dall'appellante, il consulente ha dato risposta alle sue critiche, direttamente alla udienza del 25.1.2017, spiegando che il valore percentuale del danno permanente è risultato più alto di quello ipotizzato dall'assicurazione (8%) considerate le problematiche funzionali sulla deambulazione, ormai stabilizzatesi, e dunque tenendo conto della specifica gravità del danno residuato.
Utilizzando i criteri delle Tabelle in uso al Tribunale di Milano, potendo fare riferimento alle più recenti, ovvero quelle del 2021, si liquida un danno da I.P. di € 27.330,00, IÀ inclusivo di danno morale, escludendo l'ulteriore personalizzazione in quanto non richiesta, né allegata in via deduttiva, e un danno da I.T. di giorni 85 di invalidità totale, pari ad € 99,00 x 85 = € 8.415,00, oltre giorni 50 al 50%, pari ad € 49,50 x 50 = € 2.475,00. Appare tuttavia opportuno, al fine di rendere la liquidazione all'attualità, rivalutare gli importi determinati con riferimento al giugno 2021, fino al momento della presente sentenza, gennaio 2024, ottenendo gli importi di € 29.051,79, di € 8.945,00
e di € 2.630,00.
Ritenuto che al conducente e dunque al suo assicuratore va imputato il 75% del danno, questi, in solido vanno condannati al pagamento di € 21.788,84, di € 6.708,00 ed € 1.972,50. I predetti importi vanno devalutati al momento del sinistro (4.8.2009) e rivalutati progressivamente applicando gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno (cfr. Cass. 1702/1995).
Null'altro va riconosciuto, risultando verosimile che le spese mediche siano state pagate dai genitori del danneggiato, non costituiti.
La riforma della sentenza determina la necessaria modifica del governo delle spese, dovendosi condannare la e in solido, al pagamento delle spese di lite Controparte_5 Controparte_2
dei due gradi di giudizio, in favore di , determinati secondo i parametri del DM Parte_1
55/2014, come attualmente vigenti, prendendo come riferimento lo scaglione pertinente al risarcimento accertato (fino ad € 52,000,00) nei minimi, trattandosi di questioni di diritto ed anche in fatto, non particolarmente complesse. In merito alle spese vive, non risultando versato il C.U. nella presente fase, nulla va rimborsato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata 549/2019 pubblicata a verbale del 1.3.2019, nei confronti di CP_2
e la ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
[...] Controparte_5
provvede:
7 - accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata, e per l'effetto, accertata la responsabilità del in concorso nella percentuale del 75%, lo condanna, in solido con la Controparte_2 [...]
al risarcimento del danno patito da , nella medesima percentuale, e CP_3 Parte_1
quindi nei valori finali di € 21.788,84, per il danno permanente, di € 6.708,00 per ITT e di €
1.972,50 per ITP, condannando in solido con la al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, nell'importo di € 450,00 per spese vive ed €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo infine a carico dei convenuti anche il compenso del CTU, come liquidato con decreto separato nel giudizio di primo grado;
- condanna in solido con la al pagamento delle spese del presente Controparte_2 Controparte_7 giudizio, nell'importo di € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere Relatore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4258/2019 R.G.A.C., avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata, n. 549/2019, resa a verbale dell'udienza del 1.3.2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Cirillo (c.f. n. ), come da procura allegata in calce all'atto di citazione in C.F._2
appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Torre Annunziata, alla Via Rosseli 14, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. fax
0815361969 o all'indirizzo pec;
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (P. IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura alle liti allegata in atti, dall'Avv. Gianluca Sacco (c.f. n.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, al Corso C.F._3
Garibaldi 131, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. fax 0815632033 o all'indirizzo pec;
Email_2
1 APPELLATO
E
(c.f. n. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione notificata il 20.3.2012, in qualità di genitore esercente la potestà sul Parte_2
figlio minore , conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata Parte_1 Controparte_2
e la (IÀ , per: “accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_3 Controparte_4
responsabilità del sinistro de quo a carico del conducente il ciclomotore tg. X3PSMF di cui in premessa, e per l'effetto: condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore dell'istante nella qualità in epigrafe indicata, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri subiti dal minore in conseguenza del sinistro per cui è causa, comprensivi di Parte_1
danno patrimoniale, danno biologico da invalidità permanente, ITT ed ITP, nella misura come precisata in premessa di € 52.000,00, ovvero in quella diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda CTU medico – legale, spese mediche sostenute documentate e non documentate, nonché di danno morale, essendo configurabile come reato il fatto generatore dell'evento lesivo, oltre interessi legai e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo”
e vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Rappresentava che in data 4.8.2009 alle 21,30 circa, mentre camminava per via Parte_1
Cesaro, tenuto per mano dal proprio padre (il danneggiato all'epoca aveva 8 anni), e Persona_1
procedevano sul margine sinistro della detta strada (rispetto al senso unico di marcia) in direzione dell'incrocio con via Parini, veniva investito e colpito alla gamba destra dal ciclomotore Aprilia tg.
X3PSMF di proprietà di che svoltava a sinistra da via Parini, in via Cesaro, a Controparte_2
velocità sostenuta.
In esito ad esame medici allegati, l'attore stimava il danno non patrimoniali in I.P. del 12%, ITT giorni 100, ITP giorni 120 e 50% e ITP gironi 150al 25%.
Si costituiva la che eccepiva: la carenza di legittimazione attiva di Controparte_5 [...]
per i danni patrimoniali, (senz'altro sborsati non dallo stesso, vista la tenera età), e riteneva Pt_1 la condotta dell'istante, reticente a fornire riscontri della veridicità del fatto storico come causa della
2 mancata formulazione di un'offerta da parte della società assicuratrice, anche ai fini dell'art. 92
c.p.c.. Nel merito, rappresentava la condotta colposa del padre del bambino, il quale non conduceva il figlio posizionandolo tra sé e gli edifici, in modo da essere protetto dalla circolazione veicolare nella strada, e ciò in particolare nel momento del sinistro, essendo prevedibile e percepibile il sopraggiungere del ciclomotore, sentito il rumore.
Sul quantum il fiduciario limitava la pretesa del danno non patrimoniale a IP del 8%, ITT di giorni
30, ITP al 50% di giorni 20 ed altri 20 al 25%.
Restava contumace . Controparte_2
Nel corso del giudizio, si espletava la prova testimoniale con il teste mentre Testimone_1
l'altro teste ammesso non compariva e alla fine veniva esclusa la relativa prova, e si espletava la
CTU con il dott. , rinviando in esito per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 Persona_2
sexies c.p.c..
Con l'appellata sentenza n. 549/2019 resa a verbale dell'udienza del 1.3.2019, il Tribunale di Torre
Annunziata rigettava le domande attoree compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice premetteva di ritenere applicabile la norma dell'art. 2054 c.c., nel primo comma, riguardante il danno cagionato dai veicoli alle persone (pedoni), ma tuttavia, riteneva che nel caso concreto, fossero emersi elementi di colpa esclusiva del pedone, in quanto in una strada a senso unico, in assenza di marciapiedi, si posizionava sul margine sinistro, anziché destro, come indicato dall'art. 190 C. d. S., e non indossava il giubbino catarifrangente durante le ore notturne, e ciò escludeva ogni responsabilità, anche concorrente del conducente.
Proponeva appello avverso la superiore pronuncia , divenuto maggiorenne nel corso Parte_1 del procedimento, chiedendo di “riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: previo accertamento, dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del sig. nella causazione Controparte_2 del sinistro recante lesioni al minore , e per l'effetto, condannare in solido al Parte_1
risarcimento del danno biologico inflitto al minore nella misura del 10%, come ritenuta dal CTU dott. , con ITT e ITP rispettivamente di 85 giorni al 100% e 50 giorni al 50% Persona_2 quantificate in € 49.796,00 o alla diversa somma con interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo effettivo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi;
in via meramente subordinata, si chiede che l'ecc. Corte accerti e dichiari il concorso di colpa delle parti e conseguentemente dia luogo al soddisfacimento del danno biologico nella misura ritenuta congrua in relazione al presunto concorso di colpa ex art. 2054 c.c.”.
3 Con il primo motivo, l'appellante contestava l'erronea qualificazione del luogo del sinistro ai sensi dell'art. 190 C.D.S., nel senso che il giudice aveva applicato le regole comportamentali relative alle strade esterne al centro abitato, mentre la via Cesaro era in pieno centro, non sussistendo alcun obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza dell'indumento catarifrangente, e, peraltro, travisando la testimonianza in cui si descriveva la condotta del danneggiato conforme alla norma del C.D.S..
Con il secondo motivo, lamentava che il giudice non aveva dato alcun peso alla condotta del conducente il ciclomotore, il quale procedeva a velocità sostenuta, nonostante le condizioni della strada consigliassero una maggiore prudenza.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Riteneva corretta la motivazione del giudice di primo grado, e non fondato l'asserito travisamento delle dichiarazioni testimoniali. Reiterava in subordine le contestazioni sul quantum, ritenuta la liquidazione chiesta, anche negli importi accertati dal CTU, eccessiva e non provata, non avendo peraltro il consulente considerato le controdeduzioni dei CTP.
Restava contumace anche nel presente grado sebbene l'appello gli sia stato Controparte_2
regolarmente notificato a mezzo di a mani proprie. CP_6
All'udienza del 4.4.2023, acquisito il fascicolo di primo rado sia telematico che cartaceo, tenuta nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali (depositate da entrambe le parti) e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica (depositate da entrambe le parti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
4 instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017). Nel caso di specie, l'atto di impugnazione contiene le richieste di riforma e la critica delle ragioni del primo giudice con la trascrizione dei passaggi, ritenuti errati.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Sono senz'altro fondati i due motivi di doglianza, da valutare congiuntamente in quanto entrambi relativi alla errata valutazione del materiale probatorio sulla condotta del danneggiato e del danneggiante.
L'art. 2054 comma 1 c.c., norma invocata dallo stesso giudice di prima istanza, prevede che il conducente di un veicolo senza guida su rotaie è obbligato a risarcire il danno cagionato a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Sussiste, dunque, nell'ipotesi di incidente, connesso alla circolazione stradale, coinvolgente un veicolo ed un pedone, una presunzione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, il quale può ridurre o sovvertire il giudizio, dimostrando che non vi era possibilità di evitare il sinistro.
A parere di alcune pronunce di legittimità cui si aderisce, ai fini del superamento della presunzione di colpa non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, occorre dare prova che a fronte della condotta anormale, imprudente ed imprevedibile di quest'ultimo, il conducente abbia altresì adottato tutte le cautele esigibili dalle circostanze del caso concreto per evitare il sinistro (Cass. 9856/2022, Cass. 8663/2017, Cass. 3964/2014).
Ciò detto e riesaminando il materiale probatorio, invero limitato alle dichiarazioni del teste
(cfr. verbale del 20.1.2014), è emerso che si trattava di una strada a senso Testimone_1
unico, priva di marciapiedi e con auto in sosta (circostanze mai contestate) ed era sera (dunque la luce era limitata a quella elettrica). Guardando il grafico tracciato dal teste, nella seconda pagina della sua deposizione, risulta che il danneggiato e suo padre camminavano sulla destra rispetto al senso di marcia ed erano l'uno accanto all'altro, tenendosi per mano, il bambino, sul lato della strada e il padre, vicino agli edifici. Il teste riferiva letteralmente: “improvvisamente è spuntato un ciclomotore che da via Parini ha svoltato in via Cesaro seguendo il senso unico di marcia. Ho visto spuntare il ciclomotore che svoltava a sinistra e ha colpito il bambino che stava sulla destra del padre e non ha avuto modo di frenare. Anzi, in effetti ho visto che ha cercato di evitarlo ma era talmente vicino all'incrocio che non è riuscito”.
5 Alla luce delle suddette risultanze fattuali allegate dal testimone, della cui imparzialità e chiarezza nessuna parte ha dubitato, questa Corte rileva che la motivazione della sentenza non appare corretta sulla responsabilità del pedone danneggiato, il quale ha rispettato l'indicazione dell'art. 190 C.D.S. nelle strade a senso unico senza marciapiede o banchina, posizionandosi sul margine destro rispetto al senso di marcia (norma applicabile anche nel centro abitato) e non ha violato l'obbligo di indossare indumenti catarifrangenti, ipotesi contemplata solo dall'art. 162 C.D.S. sulle strade extraurbane. Nondimeno, a prescindere dalle previsioni normative dettate per la circolazione stradale, appare evidente che camminando l'uno di fianco all'altro, in una strada priva di marciapiedi o banchine, e non molto ampia, l'infortunato ed il padre hanno creato un ingombro della carreggiata, sicuramente non prudente, soprattutto in vicinanza di un incrocio e nell'attimo in cui si è approssimato un motociclo, di cui, a dispetto di quanto detto dal teste (riferito al suo punto di vista), hanno sicuramente sentito il rumore del motore, vista la vicinanza.
Allo stesso tempo, l'utilizzo del termine “improvvisamente” utilizzato dal teste, descrive visivamente (sempre dal suo punto di vista) la svolta del ciclomotore da via Parini in via Cesaro, come subitanea e, verosimilmente, ad una velocità sostenuta. Non vi è quindi dubbio che la condotta del conducente, pur in presenza di una imprudenza del pedone (o meglio del suo accompagnatore maggiorenne), non è stata improntata all'adozione di ogni tutela esigibile per evitare danno, in quanto, immettendosi in una strada diversa, a seguito di una svolta a sinistra (dal teste apprendiamo che il sinistro si è verificato a brevissima distanza dall'incrocio), e dunque non avendo una piena visuale della strada imboccata, ben avrebbe dovuto rallentare, onde rilevare la presenza di ostacoli, cose o persone.
Pertanto, accolte le doglianze e riformata la sentenza, ritiene il Collegio che le prove raccolte non consentano di escludere totalmente la presunzione della colpa del guidatore - assicurato, anzi di confermarla ma di mitigarla, accertando un contributo causale del danneggiato (o meglio, di chi ne aveva la responsabilità, trattandosi di minore di tenera età) del 25%.
Accertata la responsabilità concorrente del conducente, questi e l'assicuratore vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da , nella misura del 75%. Parte_1
Emerge dalla documentazione medica allegata che lo riportava, in esito al sinistro: “frattura Pt_1
del terzo distale di tibia e perone destro, sottoposto a riduzione cruente con sintesi interna, chiodi di
Nancy e gesso”. Questa Corte condivide il giudizio reso dal CTU, sia con riferimento alla compatibilità causale dei danni con il sinistro, sia alla loro stima nel 10% di danno biologico permanete, 85 giorni di ITT e 50 giorni di ITP al 50%. Detta valutazione appare congrua e motivata
6 ed inoltre, smentendo quanto asserito dall'appellante, il consulente ha dato risposta alle sue critiche, direttamente alla udienza del 25.1.2017, spiegando che il valore percentuale del danno permanente è risultato più alto di quello ipotizzato dall'assicurazione (8%) considerate le problematiche funzionali sulla deambulazione, ormai stabilizzatesi, e dunque tenendo conto della specifica gravità del danno residuato.
Utilizzando i criteri delle Tabelle in uso al Tribunale di Milano, potendo fare riferimento alle più recenti, ovvero quelle del 2021, si liquida un danno da I.P. di € 27.330,00, IÀ inclusivo di danno morale, escludendo l'ulteriore personalizzazione in quanto non richiesta, né allegata in via deduttiva, e un danno da I.T. di giorni 85 di invalidità totale, pari ad € 99,00 x 85 = € 8.415,00, oltre giorni 50 al 50%, pari ad € 49,50 x 50 = € 2.475,00. Appare tuttavia opportuno, al fine di rendere la liquidazione all'attualità, rivalutare gli importi determinati con riferimento al giugno 2021, fino al momento della presente sentenza, gennaio 2024, ottenendo gli importi di € 29.051,79, di € 8.945,00
e di € 2.630,00.
Ritenuto che al conducente e dunque al suo assicuratore va imputato il 75% del danno, questi, in solido vanno condannati al pagamento di € 21.788,84, di € 6.708,00 ed € 1.972,50. I predetti importi vanno devalutati al momento del sinistro (4.8.2009) e rivalutati progressivamente applicando gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno (cfr. Cass. 1702/1995).
Null'altro va riconosciuto, risultando verosimile che le spese mediche siano state pagate dai genitori del danneggiato, non costituiti.
La riforma della sentenza determina la necessaria modifica del governo delle spese, dovendosi condannare la e in solido, al pagamento delle spese di lite Controparte_5 Controparte_2
dei due gradi di giudizio, in favore di , determinati secondo i parametri del DM Parte_1
55/2014, come attualmente vigenti, prendendo come riferimento lo scaglione pertinente al risarcimento accertato (fino ad € 52,000,00) nei minimi, trattandosi di questioni di diritto ed anche in fatto, non particolarmente complesse. In merito alle spese vive, non risultando versato il C.U. nella presente fase, nulla va rimborsato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata 549/2019 pubblicata a verbale del 1.3.2019, nei confronti di CP_2
e la ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
[...] Controparte_5
provvede:
7 - accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata, e per l'effetto, accertata la responsabilità del in concorso nella percentuale del 75%, lo condanna, in solido con la Controparte_2 [...]
al risarcimento del danno patito da , nella medesima percentuale, e CP_3 Parte_1
quindi nei valori finali di € 21.788,84, per il danno permanente, di € 6.708,00 per ITT e di €
1.972,50 per ITP, condannando in solido con la al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, nell'importo di € 450,00 per spese vive ed €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo infine a carico dei convenuti anche il compenso del CTU, come liquidato con decreto separato nel giudizio di primo grado;
- condanna in solido con la al pagamento delle spese del presente Controparte_2 Controparte_7 giudizio, nell'importo di € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
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