TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Rossana Marcadella ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 715/2023 promossa da:
IM ( ), con sede legale in Milano, Via Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
Gaetano Negri n. 1, in persona del l.r. con il patrocinio dell'avv. Enzo Robaldo, dell'avv.
Pietro Ferraris, dell'avv. Francesco Caliandro, dell'avv. Bella Furlan, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Taglio di Po (RO), Via Roma n. 65
ATTORE
Contro
), con sede in Rovigo, Piazza Controparte_1 P.IVA_2
Garibaldi n. 8, in persona del suo Presidente, con il patrocinio dell'avv. Arcangelo Guzzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni:
Parte attrice ha precisato come da atto di citazione e da note depositate il 21.01.2025.
Parte convenuta ha precisato come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 sentire dichiarare l'indebito pagamento da parte di e in favore del della Pt_1 CP_1 somma di euro 482.078,80, pagata a titolo di canoni o oneri comunque denominati per l'attraversamento del demanio idrico, con riferimento alle annualità 2014, 2017, 2019 e 2020. Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito accertare e dichiarare, il carattere indebito del pagamento di Euro 482.078,80 relativo a somme indebitamente pagate da in favore del Pt_1 [...] a tiolo di canoni, sempre nel merito, condannare il Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro Controparte_1 Pt_1
482.078,80, e/o della diversa somma che dovesse eventualmente risultare, indebitamente pagata da , oltre a interessi moratori;
sempre nel merito, accertata e dichiarata Pt_1
l'illegittimità e/o la nullità di tutti gli altri atti aventi natura amministrativa e/o regolamentare, attraverso i quali si dovesse consentire al di imporre e CP_1 quantificare agli operatori del settore della telefonia il pagamento di canoni o di oneri comunque denominati per il solo attraversamento di beni immobili dal medesimo gestiti, da parte di cavi e di attrezzature necessari per assicurare le telecomunicazioni, disapplicare tali disposizioni ai sensi dell'articolo 5 della l. n. 2248/1865, Allegato E, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di al a titolo di Parte_1 CP_1 canoni e/o di oneri comunque denominati per il solo attraversamento di beni immobili dal medesimo gestiti, da parte di cavi di attrezzature necessari per assicurare le telecomunicazioni;
in ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità processuale aggravata del condannare lo stesso al risarcimento del Controparte_1 danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti di . Con vittoria di spese, competenze ed Pt_1 onorari di causa, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato anticipato dalla parte attrice. Con successive note del 21 gennaio 2025, parte attrice ha dato atto:
-che in data 8.12.2023 il ha effettuato un pagamento di euro 490.184,08, senza CP_1 tuttavia imputarlo a capitale e interessi;
-che il capitale risulterebbe coperto da tale pagamento, tuttavia la somma residua di euro 8.105,28 sarebbe insufficiente a soddisfare le pretese in punto di interessi;
-che spettano dunque gli interessi moratori o quantomeno al saggio legale dalle singole richieste di pagamento sino all'introduzione del giudizio;
-che spettano inoltre gli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dall'instaurazione del giudizio al saldo;
-che spetta, in ogni caso, la somma a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c., oltre spese legali e competenze di causa. Parte attrice ha concluso riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, domandando la condanna del al pagamento dei seguenti importi: CP_1
“Con riferimento all'annualità di canoni 2014, sono dovuti gli interessi di seguito indicati, calcolati sull'importo di Euro 114.886,59 dal 17 novembre 2015 sino al 16 marzo 2023:
- Euro 68.009,04 a titolo di interessi moratori;
- Euro 4.363,80 a titolo di interessi legali. Con riferimento all'annualità di canoni 2017, sono dovuti gli interessi di seguito indicati, calcolati sull'importo di Euro 120.769,55 dal 18/05/2018 sino al 16 marzo 2023:
- Euro 47.287,09 a titolo di interessi moratori;
- Euro 4.014,52 a titolo di interessi legali. Con riferimento all'annualità di canoni 2019, sono dovuti gli interessi di seguito indicati, calcolati sull'importo di Euro 122.747,51 dal 15/02/2022 sino al 16 marzo 2023:
- Euro 11.230,56 a titolo di interessi moratori;
- Euro 2.602,07 a titolo di interessi legali. Con riferimento all'annualità di canoni 2020, sono dovuti gli interessi di seguito indicati, calcolati sull'importo di Euro123.675,15 dal 22/03/2021 sino al 16 marzo 2023:
- Euro 20.260,71 a titolo di interessi moratori;
- Euro 2.826,20 a titolo di interessi legali. Pertanto, alla luce dei conteggi sopra illustrati, ove a venissero riconosciuti gli interessi moratori Pt_1 per il periodo intercorrente dalle singole richieste di restituzione sino all'introduzione del presente giudizio, le spetterebbe l'importo complessivo di Euro 146.787,40, ove invece le fossero riconosciuti soltanto gli interessi legali, sarebbe dovuto il minor importo di Euro 13.806,59. In ogni caso, qualunque sia la decisione di codesto Ecc.mo Tribunale in punto di interessi, pertanto, l'importo residuo pagato dal pari ad Euro 8.105,28, non risulterebbe sufficiente a soddisfare CP_1 le richieste di in punto di interessi. Pt_1
Il dovrà essere condannato quindi a corrispondere a l'importo di Euro 138.682,12 CP_1 Pt_1
(146.787,40 - 8.105,28) ove venisse riconosciuta la debenza degli interessi moratori, e l'importo di Euro 5.701,31 (13.806,59- 8.105,28) ove venisse riconosciuta la debenza dei soli interessi legali. 7.- A questi importi devono poi essere aggiunte le somme dovute a titolo di interessi moratori (ex D. Lgs. n. 231/2002) ai sensi dell'articolo 1284, quarto comma, c.c. e quindi decorrenti dalla data di instaurazione del giudizio (16 marzo 2023) e sino all'effettivo pagamento, con riferimento alla somma capitale azionata, pari ad Euro 482.078,80”. Il giudice, disposta la conversione del rito e dichiarata la contumacia del convenuto non costituito, in assenza di richiesta dei termini istruttori ex art. 281-undecies, comma 4 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 19.02.2025 ex art. 281- terdecies c.p.c., ove preso atto del pagamento, veniva disposto un rinvio finalizzato all'estinzione della presente controversia. All'udienza del 9 aprile 2025, fissata per i medesimi incombenti, preso atto della costituzione del convenuto Controparte_1
, il giudice, in scioglimento della riserva assunta, riservava il deposito della
[...] sentenza entro giorni trenta, secondo quanto disposto dall'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 aprile 2025 parte convenuta ha dedotto: a) che la Regione Veneto con diverse Delibere di Giunta affidava ai
[...] la gestione della rete idrografica ricadente nei rispettivi Comprensori, CP_1 determinando altresì gli importi dei canoni del demanio idrico che i Consorzi sono stati delegati a riscuotere dai concessionari e che detti canoni sono stati imposti nel tempo anche agli operatori delle telecomunicazioni, tra cui la;
b) che pertanto negli Pt_1 ultimi anni il ha richiesto a la stipula di apposite Controparte_1 Pt_1 concessioni ed il pagamento dei canoni per l'occupazione e l'attraversamento del demanio idrico in gestione al medesimo, ma la ha sempre opposto la non CP_1 Pt_1 debenza di qualsivoglia importo che non sia previsto e legittimato dal d.lgs. n. 259/2003; c) che il Tribunale di Rovigo statuiva, sentenze dell'8 giugno 2021 n.424, del 13 gennaio 2022 n. 36 e n. 37, la non debenza dei canoni imposti dal;
Controparte_1
d) che il aveva notificato negli anni ulteriori cartelle esattoriali ed Controparte_1 un avviso di pagamento per il pagamento di canoni e contributi consortili di bonifica: per l'importo complessivo di € 482.078,80, con riferimento alle annualità 2014, 2017, 2019 e 2020; e)che eseguiva i pagamenti richiesti, ma con riserva di ripetizione;
f) la Pt_1 richiesta di pagamento dei canoni non costituisce comportamento abusivo, in quanto i medesimi venivano determinati da atto della Giunta regionale (a riprova di ciò, le sentenze con cui il veniva condannato alla restituzione degli importi disponevano la CP_1 compensazione delle spese di lite, stante la assoluta novità delle questioni trattate); g)in ragione di ciò, venivano restituiti a in data 7 dicembre 2023 gli importi oggetto Pt_1 di causa, in particolare venivano restituiti a € 490.184,08, di cui € 474.466,99 per Pt_1 canoni non dovuti ed € 15.717,09 per interessi al tasso legale calcolati dalla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 16 marzo 2023; h) non era oggetto di restituzione la somma di euro 7.611,81, a titolo di contributi di bonifica, dovuto da per le Pt_1 annualità per cui è controversia, somma la cui debenza non veniva contestata dall'attore; in relazione a dette somme, inoltre, vi è il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte di Giustizia Tributaria;
Per tutto quanto sopra esposto, ha concluso domandando: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rovigo, disattesa ogni contraria istanza:-dichiarare la carenza di giurisdizione di codesto On.le Tribunale a conoscere della domanda di restituzione della somma di € 7.611,81, avente i contributi di bonifica e dunque di controversia tributaria, come tale rimessa alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo;
-accertare e dichiarare che il ha richiesto e riscosso in Controparte_1 totale buona fede i canoni per le concessioni idriche, per complessivi € 474.466,99 per le annualità 2014, 2017, 2019 e 2020, in adempimento ed esecuzione di ben specifiche Delibere di Giunta Regionale del Veneto e ad un dettato normativo che soltanto a partire dal febbraio 2019 è stato definitivamente chiarito con una legge di interpretazione autentica, come attestato proprio da codesto On.le Tribunale con le sentenze n. 424 del 7 giugno 2021 e nn. 36 e 37 del 13 gennaio 2022, tutte pubblicate in epoca successiva alla notifica delle tre cartelle e dell'avviso di pagamento per cui è causa;
-rigettare conseguentemente la domanda avversaria di accertamento di responsabilità aggravata del ex art.96 c.p.c.; -accertare Controparte_1
e dichiarare che il ha già fatto luogo in data 7 dicembre 2023 alla Controparte_1 restituzione della somma complessiva di € 490.184,08 di cui € 474.466,99 per i canoni non dovuti ed
€ 15.717,09 per interessi legali decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione del 16 marzo 2023;
- imputare conseguentemente ex art. 1193 c.c. dette somme al debito complessivo del quale CP_1 verrà statuito nella presente sede. -accertare e dichiarare che gli interessi legali dovuti a Parte_1 decorrono dalla data della domanda giudiziale e che la relativa misura è quella al tasso legale ex art. 1284 comma n. 1 c.c. e non quella degli interessi moratori di cui al comma 4 del medesimo articolo, anche in ragione dello stato di buona fede ex art. 2033 c.c. del , oltre che per la mancanza di Controparte_1 qualsivoglia titolo legittimante la corresponsione di interessi legali in misura maggiore rispetto al tasso legale;
-respingere la domanda avversaria di refusione delle spese di lite, stante la correttezza del comportamento tenuto dal e disporre pertanto l'integrale compensazione delle spese”. Controparte_1
§ § § Viene dato atto del pagamento, da parte della convenuta, nei confronti dell'attrice, della somma complessiva di euro € 490.184,08, di cui € 474.466,99 imputati a canoni non dovuti ed € 15.717,09 ad interessi al tasso legale, calcolati dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo. Non è stata invece oggetto di restituzione, da parte del la somma Controparte_1 di euro 7.611,81, a titolo di contributi di bonifica, asseritamente dovuta da per le Pt_1 annualità 2014, 2017, 2019 e 2020. Resta pertanto da giudicare sulla domanda di condanna avanzata dall'attrice ex art. 96, c.p.c., sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori, ovvero ex art. 1284, comma 1 e 1284, comma 4 c.p.c., nonché sulla debenza, da parte di , della Pt_1 somma di euro 7.611,81, a titolo di contributi di bonifica per le annualità 2014, 2017, 2019 e 2020. 1. Parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al pagamento degli interessi moratori o, in via subordinata, gli interessi ex art. 1284, comma 1 cod. civ. dalle singole richieste di pagamento sino all'introduzione del giudizio, nonché gli interessi, ex art. 1284, comma 4 cod. civ. dalla proposizione della domanda giudiziale, sino al saldo. Per quanto concerne la determinazione degli interessi, preme dare atto come, trattandosi di indebito oggettivo, lo stato soggettivo dell'accipiens rileva ai fini della determinazione della data a partire dalla quale sono dovuti i frutti e gli interessi sulla somma da restituire: l'art. 2033 c.c., infatti, dispone che tale data corrisponda al giorno del pagamento, nel caso di mala fede di chi il pagamento abbia indebitamente ricevuto, oppure al giorno della domanda giudiziale, nell'ipotesi di buona fede di costui. Non emergendo dagli atti elementi per dubitare dell'effettiva buona fede della convenuta essendosi la stessa conformata ad una fonte legislativa, parte convenuta va condannata al pagamento degli interessi decorrenti dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo. Parte attrice, in particolare, ha domandato la condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi nella misura maggiorata di cui al comma IV dell'art. 1284 cod. civ. Come noto, la condanna al pagamento degli interessi nella misura maggiorata del comma IV dell'art. 1284 cod. civ. non costituisce un effetto naturale della sentenza di condanna al pagamento degli interessi, ma richiede una domanda ad hoc, e può essere disposta solo al ricorrere dei presupposti di legge, il cui accertamento è rimesso al Giudice (Cass. Ord. 3499 dell'11 febbraio 2025: <Gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza di tali elementi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali interessi e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva>>). La norma dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. disciplina gli interessi dovuti in caso di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, a partire dal momento in cui viene proposta una domanda giudiziale. In particolare, stabilisce che se le parti non hanno concordato un diverso tasso di interesse, dalla proposizione della domanda si applica lo stesso saggio previsto dalla normativa speciale sulle transazioni commerciali (d.lgs. 231/2002). Si richiama la recente Sentenza della Corte di legittimità (sent. SSUU n. 12449 del 7 maggio 2024), secondo cui: <La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle>>. In applicazione degli esposti principii giurisprudenziali, risultano pertanto dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 4 cod. civ. dalla data della domanda (16 marzo 2023) sino al saldo (7 dicembre 2024). 2. Parte convenuta ha dedotto la non debenza della somma di euro 7.611,81, richiesta dal a titolo di contributi di bonifica, per le annualità 2014, 2017, 2019 e 2020, CP_1 somma asseritamente non oggetto di contestazione e, in ogni caso, la cui richiesta di ripetizione sarebbe devoluta alla giurisdizione Tributaria. L'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevabile, anche d'ufficio, nel giudizio di primo grado (art. 37 c.p.c.). Tale eccezione risulta fondata, con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione sulla domanda di restituzione delle somme pagate da a Pt_1 titolo di contributi di bonifica, riferite alle annualità in contestazione. Ad avviso di ormai consolidata giurisprudenza (Cfr. Comm. Trib. Prov. di Padova, n. 174/1997; Comm. Trib. Reg. della Toscana n. 128/1999; Cass., sez. un., n. 4081/1986; Cass., sez. un., n. 4542/1986; Cass., sez. un., n. 1501/1988; Cass., sez. un., n. 2852/1992; Cass., sez. un., n. 1396/1993; Cass., sez. un., n. 11608/1993; Cass., sez. un., n. 496/1999; Cass., sez. un., n. 1985/2000; Cass., sez. uni., n. 1093/2000; Cass., sez. trib., n. 3422/2002; Cass., sez. trib., n. 12027/2001; Cass., sez. trib., n. 1/2001), i contributi spettanti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cfr. Cass. sent. N. 5443/1991) hanno precisato che sebbene tali contributi siano prestazioni patrimoniali collocabili nell'area applicativa dell'art. 23 Cost., l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come totale ma riguarda in principal modo l'esazione ed i profili procedimentali della riscossione coattiva. Dalla natura tributaria dei contributi di bonifica discende che ‹‹la domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposte a partire dal 1° gennaio 2002, è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio >>(Cfr. Cass., sez. un., n. 14863/2006; Cass., sez. un., n. 14934/2005; Cass., sez. trib., n. 5261/2004). È pacifico come la domanda di restituzione proposta da , fondata sulle cartelle di Pt_1 pagamento (doc. 33, 36, 39, 5) involga sia le somme pagate a titolo di canoni, che le somme pagate a titolo di contributi di bonifica e contributo dovuto per lo scarico nella rete di bonifica di acque depurate civili ed industriali determinati ai sensi della Legge Regionale n° 12/ 2009. Le medesime cartelle, nell'individuare la somma complessivamente dovuta dall'attore, specificavano come:
È indubitabile, dunque, che la domanda di restituzione avanzata da involga anche Pt_1 tali somme. Dunque, alla luce dei principii sopra enucleati, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda concernente la restituzione, da parte di , delle somme Pt_1 pagate a titolo di contributi di bonifica, in favore delle competenti commissioni Tributarie. 3. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da parte attrice nel primo atto difensivo del presente giudizio e riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere accolta. Va dato seguito al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità di cui alla norma succitata ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo;
pertanto, la sola inammissibilità o infondatezza delle domande non giustifica la condanna a tale titolo, ma richiede l'accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificati ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, determinando una diversa interpretazione un vulnus ai principi di cui all'art. 24 Cost (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 30.12.2023, n. 36591; ord. 12.7.2023, n. 19948; ord. 30.9.2021, n. 26545). Ciò posto, non essendo emerso alcun elemento da cui desumere la mala fede di parte convenuta, la domanda va rigettata. Le spese del presente giudizio vanno compensate, considerato il pagamento del capitale in corso di causa, nonché la parziale reciproca soccombenza tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda/eccezione disattesa e/o assorbita:
-CONDANNA al pagamento, nei confronti di Controparte_1 [...]
degli interessi ex art. 1284, comma 4 cod. civ., dalla proposizione della Parte_1 domanda giudiziale, sino al saldo;
-DICHIARA il difetto di giurisdizione, in favore delle competenti Commissioni Tributarie, sulla domanda di restituzione, avanzata da parte attrice, delle somme pagate a titolo di contributo di bonifica per le annualità 2014, 2017, 2019, 2020;
-RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice nei confronti di parte convenuta;
-COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso il 5 maggio 2025. Il Giudice Rossana Marcadella
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 715/2023 promossa da:
IM ( ), con sede legale in Milano, Via Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
Gaetano Negri n. 1, in persona del l.r. con il patrocinio dell'avv. Enzo Robaldo, dell'avv.
Pietro Ferraris, dell'avv. Francesco Caliandro, dell'avv. Bella Furlan, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Taglio di Po (RO), Via Roma n. 65
ATTORE
Contro
), con sede in Rovigo, Piazza Controparte_1 P.IVA_2
Garibaldi n. 8, in persona del suo Presidente, con il patrocinio dell'avv. Arcangelo Guzzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni:
Parte attrice ha precisato come da atto di citazione e da note depositate il 21.01.2025.
Parte convenuta ha precisato come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 sentire dichiarare l'indebito pagamento da parte di e in favore del della Pt_1 CP_1 somma di euro 482.078,80, pagata a titolo di canoni o oneri comunque denominati per l'attraversamento del demanio idrico, con riferimento alle annualità 2014, 2017, 2019 e 2020. Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito accertare e dichiarare, il carattere indebito del pagamento di Euro 482.078,80 relativo a somme indebitamente pagate da in favore del Pt_1 [...] a tiolo di canoni, sempre nel merito, condannare il Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro Controparte_1 Pt_1
482.078,80, e/o della diversa somma che dovesse eventualmente risultare, indebitamente pagata da , oltre a interessi moratori;
sempre nel merito, accertata e dichiarata Pt_1
l'illegittimità e/o la nullità di tutti gli altri atti aventi natura amministrativa e/o regolamentare, attraverso i quali si dovesse consentire al di imporre e CP_1 quantificare agli operatori del settore della telefonia il pagamento di canoni o di oneri comunque denominati per il solo attraversamento di beni immobili dal medesimo gestiti, da parte di cavi e di attrezzature necessari per assicurare le telecomunicazioni, disapplicare tali disposizioni ai sensi dell'articolo 5 della l. n. 2248/1865, Allegato E, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di al a titolo di Parte_1 CP_1 canoni e/o di oneri comunque denominati per il solo attraversamento di beni immobili dal medesimo gestiti, da parte di cavi di attrezzature necessari per assicurare le telecomunicazioni;
in ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità processuale aggravata del condannare lo stesso al risarcimento del Controparte_1 danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti di . Con vittoria di spese, competenze ed Pt_1 onorari di causa, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato anticipato dalla parte attrice. Con successive note del 21 gennaio 2025, parte attrice ha dato atto:
-che in data 8.12.2023 il ha effettuato un pagamento di euro 490.184,08, senza CP_1 tuttavia imputarlo a capitale e interessi;
-che il capitale risulterebbe coperto da tale pagamento, tuttavia la somma residua di euro 8.105,28 sarebbe insufficiente a soddisfare le pretese in punto di interessi;
-che spettano dunque gli interessi moratori o quantomeno al saggio legale dalle singole richieste di pagamento sino all'introduzione del giudizio;
-che spettano inoltre gli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dall'instaurazione del giudizio al saldo;
-che spetta, in ogni caso, la somma a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c., oltre spese legali e competenze di causa. Parte attrice ha concluso riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, domandando la condanna del al pagamento dei seguenti importi: CP_1
“Con riferimento all'annualità di canoni 2014, sono dovuti gli interessi di seguito indicati, calcolati sull'importo di Euro 114.886,59 dal 17 novembre 2015 sino al 16 marzo 2023:
- Euro 68.009,04 a titolo di interessi moratori;
- Euro 4.363,80 a titolo di interessi legali. Con riferimento all'annualità di canoni 2017, sono dovuti gli interessi di seguito indicati, calcolati sull'importo di Euro 120.769,55 dal 18/05/2018 sino al 16 marzo 2023:
- Euro 47.287,09 a titolo di interessi moratori;
- Euro 4.014,52 a titolo di interessi legali. Con riferimento all'annualità di canoni 2019, sono dovuti gli interessi di seguito indicati, calcolati sull'importo di Euro 122.747,51 dal 15/02/2022 sino al 16 marzo 2023:
- Euro 11.230,56 a titolo di interessi moratori;
- Euro 2.602,07 a titolo di interessi legali. Con riferimento all'annualità di canoni 2020, sono dovuti gli interessi di seguito indicati, calcolati sull'importo di Euro123.675,15 dal 22/03/2021 sino al 16 marzo 2023:
- Euro 20.260,71 a titolo di interessi moratori;
- Euro 2.826,20 a titolo di interessi legali. Pertanto, alla luce dei conteggi sopra illustrati, ove a venissero riconosciuti gli interessi moratori Pt_1 per il periodo intercorrente dalle singole richieste di restituzione sino all'introduzione del presente giudizio, le spetterebbe l'importo complessivo di Euro 146.787,40, ove invece le fossero riconosciuti soltanto gli interessi legali, sarebbe dovuto il minor importo di Euro 13.806,59. In ogni caso, qualunque sia la decisione di codesto Ecc.mo Tribunale in punto di interessi, pertanto, l'importo residuo pagato dal pari ad Euro 8.105,28, non risulterebbe sufficiente a soddisfare CP_1 le richieste di in punto di interessi. Pt_1
Il dovrà essere condannato quindi a corrispondere a l'importo di Euro 138.682,12 CP_1 Pt_1
(146.787,40 - 8.105,28) ove venisse riconosciuta la debenza degli interessi moratori, e l'importo di Euro 5.701,31 (13.806,59- 8.105,28) ove venisse riconosciuta la debenza dei soli interessi legali. 7.- A questi importi devono poi essere aggiunte le somme dovute a titolo di interessi moratori (ex D. Lgs. n. 231/2002) ai sensi dell'articolo 1284, quarto comma, c.c. e quindi decorrenti dalla data di instaurazione del giudizio (16 marzo 2023) e sino all'effettivo pagamento, con riferimento alla somma capitale azionata, pari ad Euro 482.078,80”. Il giudice, disposta la conversione del rito e dichiarata la contumacia del convenuto non costituito, in assenza di richiesta dei termini istruttori ex art. 281-undecies, comma 4 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 19.02.2025 ex art. 281- terdecies c.p.c., ove preso atto del pagamento, veniva disposto un rinvio finalizzato all'estinzione della presente controversia. All'udienza del 9 aprile 2025, fissata per i medesimi incombenti, preso atto della costituzione del convenuto Controparte_1
, il giudice, in scioglimento della riserva assunta, riservava il deposito della
[...] sentenza entro giorni trenta, secondo quanto disposto dall'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 aprile 2025 parte convenuta ha dedotto: a) che la Regione Veneto con diverse Delibere di Giunta affidava ai
[...] la gestione della rete idrografica ricadente nei rispettivi Comprensori, CP_1 determinando altresì gli importi dei canoni del demanio idrico che i Consorzi sono stati delegati a riscuotere dai concessionari e che detti canoni sono stati imposti nel tempo anche agli operatori delle telecomunicazioni, tra cui la;
b) che pertanto negli Pt_1 ultimi anni il ha richiesto a la stipula di apposite Controparte_1 Pt_1 concessioni ed il pagamento dei canoni per l'occupazione e l'attraversamento del demanio idrico in gestione al medesimo, ma la ha sempre opposto la non CP_1 Pt_1 debenza di qualsivoglia importo che non sia previsto e legittimato dal d.lgs. n. 259/2003; c) che il Tribunale di Rovigo statuiva, sentenze dell'8 giugno 2021 n.424, del 13 gennaio 2022 n. 36 e n. 37, la non debenza dei canoni imposti dal;
Controparte_1
d) che il aveva notificato negli anni ulteriori cartelle esattoriali ed Controparte_1 un avviso di pagamento per il pagamento di canoni e contributi consortili di bonifica: per l'importo complessivo di € 482.078,80, con riferimento alle annualità 2014, 2017, 2019 e 2020; e)che eseguiva i pagamenti richiesti, ma con riserva di ripetizione;
f) la Pt_1 richiesta di pagamento dei canoni non costituisce comportamento abusivo, in quanto i medesimi venivano determinati da atto della Giunta regionale (a riprova di ciò, le sentenze con cui il veniva condannato alla restituzione degli importi disponevano la CP_1 compensazione delle spese di lite, stante la assoluta novità delle questioni trattate); g)in ragione di ciò, venivano restituiti a in data 7 dicembre 2023 gli importi oggetto Pt_1 di causa, in particolare venivano restituiti a € 490.184,08, di cui € 474.466,99 per Pt_1 canoni non dovuti ed € 15.717,09 per interessi al tasso legale calcolati dalla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 16 marzo 2023; h) non era oggetto di restituzione la somma di euro 7.611,81, a titolo di contributi di bonifica, dovuto da per le Pt_1 annualità per cui è controversia, somma la cui debenza non veniva contestata dall'attore; in relazione a dette somme, inoltre, vi è il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte di Giustizia Tributaria;
Per tutto quanto sopra esposto, ha concluso domandando: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rovigo, disattesa ogni contraria istanza:-dichiarare la carenza di giurisdizione di codesto On.le Tribunale a conoscere della domanda di restituzione della somma di € 7.611,81, avente i contributi di bonifica e dunque di controversia tributaria, come tale rimessa alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo;
-accertare e dichiarare che il ha richiesto e riscosso in Controparte_1 totale buona fede i canoni per le concessioni idriche, per complessivi € 474.466,99 per le annualità 2014, 2017, 2019 e 2020, in adempimento ed esecuzione di ben specifiche Delibere di Giunta Regionale del Veneto e ad un dettato normativo che soltanto a partire dal febbraio 2019 è stato definitivamente chiarito con una legge di interpretazione autentica, come attestato proprio da codesto On.le Tribunale con le sentenze n. 424 del 7 giugno 2021 e nn. 36 e 37 del 13 gennaio 2022, tutte pubblicate in epoca successiva alla notifica delle tre cartelle e dell'avviso di pagamento per cui è causa;
-rigettare conseguentemente la domanda avversaria di accertamento di responsabilità aggravata del ex art.96 c.p.c.; -accertare Controparte_1
e dichiarare che il ha già fatto luogo in data 7 dicembre 2023 alla Controparte_1 restituzione della somma complessiva di € 490.184,08 di cui € 474.466,99 per i canoni non dovuti ed
€ 15.717,09 per interessi legali decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione del 16 marzo 2023;
- imputare conseguentemente ex art. 1193 c.c. dette somme al debito complessivo del quale CP_1 verrà statuito nella presente sede. -accertare e dichiarare che gli interessi legali dovuti a Parte_1 decorrono dalla data della domanda giudiziale e che la relativa misura è quella al tasso legale ex art. 1284 comma n. 1 c.c. e non quella degli interessi moratori di cui al comma 4 del medesimo articolo, anche in ragione dello stato di buona fede ex art. 2033 c.c. del , oltre che per la mancanza di Controparte_1 qualsivoglia titolo legittimante la corresponsione di interessi legali in misura maggiore rispetto al tasso legale;
-respingere la domanda avversaria di refusione delle spese di lite, stante la correttezza del comportamento tenuto dal e disporre pertanto l'integrale compensazione delle spese”. Controparte_1
§ § § Viene dato atto del pagamento, da parte della convenuta, nei confronti dell'attrice, della somma complessiva di euro € 490.184,08, di cui € 474.466,99 imputati a canoni non dovuti ed € 15.717,09 ad interessi al tasso legale, calcolati dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo. Non è stata invece oggetto di restituzione, da parte del la somma Controparte_1 di euro 7.611,81, a titolo di contributi di bonifica, asseritamente dovuta da per le Pt_1 annualità 2014, 2017, 2019 e 2020. Resta pertanto da giudicare sulla domanda di condanna avanzata dall'attrice ex art. 96, c.p.c., sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori, ovvero ex art. 1284, comma 1 e 1284, comma 4 c.p.c., nonché sulla debenza, da parte di , della Pt_1 somma di euro 7.611,81, a titolo di contributi di bonifica per le annualità 2014, 2017, 2019 e 2020. 1. Parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al pagamento degli interessi moratori o, in via subordinata, gli interessi ex art. 1284, comma 1 cod. civ. dalle singole richieste di pagamento sino all'introduzione del giudizio, nonché gli interessi, ex art. 1284, comma 4 cod. civ. dalla proposizione della domanda giudiziale, sino al saldo. Per quanto concerne la determinazione degli interessi, preme dare atto come, trattandosi di indebito oggettivo, lo stato soggettivo dell'accipiens rileva ai fini della determinazione della data a partire dalla quale sono dovuti i frutti e gli interessi sulla somma da restituire: l'art. 2033 c.c., infatti, dispone che tale data corrisponda al giorno del pagamento, nel caso di mala fede di chi il pagamento abbia indebitamente ricevuto, oppure al giorno della domanda giudiziale, nell'ipotesi di buona fede di costui. Non emergendo dagli atti elementi per dubitare dell'effettiva buona fede della convenuta essendosi la stessa conformata ad una fonte legislativa, parte convenuta va condannata al pagamento degli interessi decorrenti dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo. Parte attrice, in particolare, ha domandato la condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi nella misura maggiorata di cui al comma IV dell'art. 1284 cod. civ. Come noto, la condanna al pagamento degli interessi nella misura maggiorata del comma IV dell'art. 1284 cod. civ. non costituisce un effetto naturale della sentenza di condanna al pagamento degli interessi, ma richiede una domanda ad hoc, e può essere disposta solo al ricorrere dei presupposti di legge, il cui accertamento è rimesso al Giudice (Cass. Ord. 3499 dell'11 febbraio 2025: <Gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza di tali elementi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali interessi e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva>>). La norma dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. disciplina gli interessi dovuti in caso di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, a partire dal momento in cui viene proposta una domanda giudiziale. In particolare, stabilisce che se le parti non hanno concordato un diverso tasso di interesse, dalla proposizione della domanda si applica lo stesso saggio previsto dalla normativa speciale sulle transazioni commerciali (d.lgs. 231/2002). Si richiama la recente Sentenza della Corte di legittimità (sent. SSUU n. 12449 del 7 maggio 2024), secondo cui: <La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle>>. In applicazione degli esposti principii giurisprudenziali, risultano pertanto dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 4 cod. civ. dalla data della domanda (16 marzo 2023) sino al saldo (7 dicembre 2024). 2. Parte convenuta ha dedotto la non debenza della somma di euro 7.611,81, richiesta dal a titolo di contributi di bonifica, per le annualità 2014, 2017, 2019 e 2020, CP_1 somma asseritamente non oggetto di contestazione e, in ogni caso, la cui richiesta di ripetizione sarebbe devoluta alla giurisdizione Tributaria. L'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevabile, anche d'ufficio, nel giudizio di primo grado (art. 37 c.p.c.). Tale eccezione risulta fondata, con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione sulla domanda di restituzione delle somme pagate da a Pt_1 titolo di contributi di bonifica, riferite alle annualità in contestazione. Ad avviso di ormai consolidata giurisprudenza (Cfr. Comm. Trib. Prov. di Padova, n. 174/1997; Comm. Trib. Reg. della Toscana n. 128/1999; Cass., sez. un., n. 4081/1986; Cass., sez. un., n. 4542/1986; Cass., sez. un., n. 1501/1988; Cass., sez. un., n. 2852/1992; Cass., sez. un., n. 1396/1993; Cass., sez. un., n. 11608/1993; Cass., sez. un., n. 496/1999; Cass., sez. un., n. 1985/2000; Cass., sez. uni., n. 1093/2000; Cass., sez. trib., n. 3422/2002; Cass., sez. trib., n. 12027/2001; Cass., sez. trib., n. 1/2001), i contributi spettanti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cfr. Cass. sent. N. 5443/1991) hanno precisato che sebbene tali contributi siano prestazioni patrimoniali collocabili nell'area applicativa dell'art. 23 Cost., l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come totale ma riguarda in principal modo l'esazione ed i profili procedimentali della riscossione coattiva. Dalla natura tributaria dei contributi di bonifica discende che ‹‹la domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposte a partire dal 1° gennaio 2002, è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio >>(Cfr. Cass., sez. un., n. 14863/2006; Cass., sez. un., n. 14934/2005; Cass., sez. trib., n. 5261/2004). È pacifico come la domanda di restituzione proposta da , fondata sulle cartelle di Pt_1 pagamento (doc. 33, 36, 39, 5) involga sia le somme pagate a titolo di canoni, che le somme pagate a titolo di contributi di bonifica e contributo dovuto per lo scarico nella rete di bonifica di acque depurate civili ed industriali determinati ai sensi della Legge Regionale n° 12/ 2009. Le medesime cartelle, nell'individuare la somma complessivamente dovuta dall'attore, specificavano come:
È indubitabile, dunque, che la domanda di restituzione avanzata da involga anche Pt_1 tali somme. Dunque, alla luce dei principii sopra enucleati, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda concernente la restituzione, da parte di , delle somme Pt_1 pagate a titolo di contributi di bonifica, in favore delle competenti commissioni Tributarie. 3. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da parte attrice nel primo atto difensivo del presente giudizio e riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere accolta. Va dato seguito al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità di cui alla norma succitata ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo;
pertanto, la sola inammissibilità o infondatezza delle domande non giustifica la condanna a tale titolo, ma richiede l'accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificati ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, determinando una diversa interpretazione un vulnus ai principi di cui all'art. 24 Cost (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 30.12.2023, n. 36591; ord. 12.7.2023, n. 19948; ord. 30.9.2021, n. 26545). Ciò posto, non essendo emerso alcun elemento da cui desumere la mala fede di parte convenuta, la domanda va rigettata. Le spese del presente giudizio vanno compensate, considerato il pagamento del capitale in corso di causa, nonché la parziale reciproca soccombenza tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda/eccezione disattesa e/o assorbita:
-CONDANNA al pagamento, nei confronti di Controparte_1 [...]
degli interessi ex art. 1284, comma 4 cod. civ., dalla proposizione della Parte_1 domanda giudiziale, sino al saldo;
-DICHIARA il difetto di giurisdizione, in favore delle competenti Commissioni Tributarie, sulla domanda di restituzione, avanzata da parte attrice, delle somme pagate a titolo di contributo di bonifica per le annualità 2014, 2017, 2019, 2020;
-RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice nei confronti di parte convenuta;
-COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso il 5 maggio 2025. Il Giudice Rossana Marcadella