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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7741-1/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice, Rosamaria Ragosta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.02.2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 7741-1/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f.: , elett.te dom.ti in Napoli alla Pt_2 CodiceFiscale_2
Via Carducci n.18 presso lo studio degli avv.ti Marco Scotti Galletta
c.f.: , e C.F._3 Parte_3
c.f.: , dai quali sono rappresentati e difesi in virtù C.F._4
di procura in calce all'atto di citazione.
- RICORRENTI
E
, p.iva - Controparte_1 P.IVA_1
c.f. con sede legale e direzione in Bologna alla Via P.IVA_2
Stalingrado n° 45, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in
Napoli alla Via Kerbaker n°55, presso lo studio dell'avv. Luciano Moffa,
c.f.: , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._5
mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
- RESISTENTE
E
CONDOMINIO “PATRIZIA”, in Napoli alla via E. Nicolardi n. 300,
c.f. in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente P.IVA_3
domiciliato in Napoli alla Via Michelangelo da Caravaggio n. 45 presso lo studio dell'avv. Alida Cerasuolo, c.f.: , dalla C.F._6
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-RESISTENTE
E
P.IVA con sede in Casalnuovo di Controparte_2 P.IVA_4
Napoli al Vico Vittorio Emanuele n.7, in persona del legale rappr.te p.t., elett.te domiciliata presso lo studio sito in Pomigliano D' Arco (Na) alla
Piazza Giovanni Leone n. 23 degli avv.ti Domenico La Gatta,
c.f.: e, C.F._7 Parte_4
c.f.: che la rappresentano e difendono giusta C.F._8
procura in calce alla memoria difensiva avverso ricorso ex 1172 cc e 700
c.p.c.
-RESISTENTE
NONCHE'
, c.f.: , dom.to in Controparte_3 C.F._9
Napoli alla via Nicolardi n. 300.
-RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso depositato, in data 12.12.2024, ai sensi degli artt. 669 quater c.p.c. e 700 c.p.c., da e , in qualità di Parte_1 Parte_2
- 2 -
proprietari di un appartamento sito Condominio “Patrizia” di Via
Nicolardi n.300, nel corso del giudizio di merito da questi instaurato nei confronti di quest'ultimo, in persona dell'amministratore p.t.,
[...]
proprietario del lastrico solare e dell'immobile sovrapposto CP_3
a quello dei ricorrenti, la in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., in qualità di impresa appaltatrice dei lavori eseguiti sul predetto lastrico solare, e l in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., in qualità di impresa di assicurazione di quest'ultima, tutti attuali resistenti, avente ad oggetto la domanda di condanna di questi ultimi alla rimozione delle cause delle infiltrazioni presenti nell'appartamento di loro proprietà ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, premesso che, come accertato della consulenza tecnica depositata nel predetto giudizio di merito, le infiltrazioni sono ancora in atto in un bagno, nella zona soggiorno e vicino alla finestra di quest'ultimo locale e sono riconducibili alla cattiva manutenzione della fecale al cattivo stato di manutenzione delle mura CP_5
perimetrali del sovrastante immobile di e alle Controparte_3 perdite del vano doccia del bagno di quest'ultimo, sul presupposto del pericolo dell'insalubrità dell'ambiente, tenuto conto la patologia respiratoria della ricorrente, hanno concluso chiedendo condannarsi il ad eliminare immediatamente le Controparte_6
cause delle dedotte infiltrazioni ed ad eseguire gli interventi funzionali ad eliminare i danni riscontrati nel proprio appartamento, unitamente alla condanna ai sensi dell'art.614 bis c.p.c.
Costituitosi il Condominio resistente, in persona dell'amm. p.t., ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di rifacimento dello sfiato della colonna fecale ma ha eccepito di non essere tenuto all'esecuzione di alcun intervento sul muretto perimetrale dell'immobile
- 3 -
di proprietà di trattandosi di manufatto di proprietà Controparte_3
di quest'ultimo, per cui ha concluso chiedendone la condanna all'esecuzione delle opere connesse al predetto muretto.
Costituitasi la in persona del legale rapp.te p.t., ha Controparte_2
eccepito che le cause delle dedotte infiltrazioni sono riconducibili esclusivamente a parti dell'edificio condominiale e all'immobile di proprietà di per cui, eccepita, altresì, l'insussistenza Controparte_3
del periculum, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso nei suoi confronti.
Costituitasi la In persona del legale rapp.te p.t., tenuto Controparte_7 conto dell'assenza di responsabilità della sua assicurata ed eccepita l'insussistenza del periculum, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso nei suoi confronti.
anche se regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Venendo all'esame della richiesta cautelare, il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i seguenti motivi.
Caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 c.p.c. sono la sussidiarietà e l'atipicità: tanto emerge, rispettivamente dalla premessa della citata norma, per cui la possibilità di chiedere ed ottenere la tutela di cui all'art. 700 c.c. sussiste solo "fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo", ossia, quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari tipiche e dalla specificazione che i provvedimenti d'urgenza concretamente chiedibili ed ottenibili sono “quelli che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, in virtù della quale quindi il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non
- 4 -
predeterminato dalla legge con il solo duplice limite che, da un lato,
l'esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o “nominata”, e che, dall'altro, il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest'ultima finalità del provvedimento d'urgenza la manifestazione della strumentalità dello stesso rispetto alla cognizione piena, benché in base alle modifiche del codice di rito risulti notevolmente affievolita, con salvezza del provvedimento cautelare nel caso in cui non venga iniziato il procedimento di merito, o successivamente al suo inizio si estingua.
Sotto questi profili la domanda risulta ammissibile atteso che, da un lato, non sussiste altra azione tipica a disposizione dei ricorrenti per ottenere l'invocata tutela prima della conclusione del giudizio di merito, e dall'altro, il richiesto provvedimento di urgenza si pone espressamente in funzione anticipatoria rispetto agli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda che i ricorrenti hanno proposto in sede di merito nei confronti dei resistenti con la quale ne hanno chiesto la condanna alla esecuzione delle opere funzionali all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di loro proprietà ed alla eliminazione dei danni cagionati allo stesso.
Tanto premesso, venendo al merito, si deve evidenziare che la tutela d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. è concessa a “chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”. Occorre, quindi, verificare la contemporanea sussistenza nella fattispecie dei due presupposti per la concessione dei provvedimenti previsti dall'art. 700 c.p.c.: il fumus boni iuris, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si
- 5 -
chiede la tutela, ed il periculum in mora, cioè l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.
In ordine alla sussistenza del primo requisito, quello del fumus boni iuris, deve concludersi in senso affermativo atteso che il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di merito, i cui risultati sono condivisibili per la correttezza del metodo d'indagine utilizzato, ha accertato l'attuale sussistenza di infiltrazioni in atto nel bagno “ospiti” ed nel locale soggiorno dell'appartamento del ricorrente, in particolare, in ordine al bagno “ospiti” ha riscontrato che i danni da infiltrazioni interessano la controsoffittatura mentre in ordine al locale soggiorno ha riscontrato che i danni da infiltrazioni interessano la controsoffittatura (in particolare la zona centrale) e l'intradosso del solaio nonché il soffitto vicino alla finestra che presenta macchie di umidità.
Quanto alle cause delle accertate infiltrazioni il consulente ha ricondotto quelle riscontrate nel bagno “ospiti” alla cattiva manutenzione della colonna di sfiato della fecale lesionata in più punti, come CP_5
riscontrato dopo aver eseguito prove di allagamento effettuate esternamente ed internamente alla colonna di sfiato;
quelle riscontrate nel locale soggiorno al cattivo stato di manutenzione del bagno dell'appartamento di in cui si accertata la presenza Controparte_3
di un pozzetto sifonato privo di tappo e non ben impermeabilizzato ed il rivestimento della doccia non integro;
da ultimo, quelle riscontrate in corrispondenza della porta finestra del soggiorno al cattivo stato di manutenzione del muretto perimetrale dell'immobile di proprietà di il cui rivestimento è in parte assente ed in parte lesionato. CP_3
Parimenti, sussiste l'ulteriore requisito del periculum in mora atteso che la presenza di infiltrazioni in atto in un immobile ad uso abitativo oltre a
- 6 -
comportare un peggioramento delle condizioni strutturali, con possibile caduta di materiale dal soffitto determina l'insalubrità dell'appartamento, tenuto conto che il consulente tecnico ha riscontrato la presenza di macchie di umidità, con conseguente pericolo di danno alla salute ed alla sicurezza dei suoi abitanti.
Accertata, pertanto, la ricorrenza di entrambi i requisiti richiesti dal codice di rito per ottenere la tutela cautelare innominata di cui all'art. 700
c.p.c., occorre individuare i soggetti tenuti all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e dei danni riscontrati nell'immobile dei ricorrenti.
Ebbene, in ordine alle infiltrazioni riscontrate nel bagno “ospiti”, essendo dovute alla cattiva manutenzione della colonna di sfiato della fecale sarà il Condominio resistente tenuto ad eseguire le relative CP_5
opere sostituzione della predetta colonna, ponendo in essere gli interventi indicati a pagina a pag. 26 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza.
In ordine alle infiltrazioni riscontrate nel locale soggiorno, essendo dovute al cattivo stato di manutenzione del bagno dell'appartamento di sarà quest'ultimo tenuto ad eseguire le relative Controparte_3
opere di rifacimento della doccia del bagno di sua proprietà mediante la
“revisione e sostituzione della scatola sifonata e verifica delle tubazioni di scarico” e l'impermeabilizzazione, previa rimozione del rivestimento preesistente, del piatto doccia e delle pareti del box doccia, come indicato a pag. 17 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza.
In ordine alle infiltrazioni riscontrate in corrispondenza della porta finestra del soggiorno, essendo dovute al cattivo stato di manutenzione
- 7 -
del muretto perimetrale esterno dell'immobile di proprietà di al fine di individuare il soggetto tenuto all'esecuzione delle CP_3
opere di “ripristino dell'impermeabilizzazione e del rivestimento”, come indicato a pag. 17 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza, occorre chiarirne la natura condominiale o privata.
Ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c. sono parti comuni di un edificio condominiale <> definite come l'insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l'edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico cosicché le facciate rappresentano l'immagine stessa dell'edificio, l'involucro esterno e visibile nel quale rientrano, sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile.
Ebbene, l'immobile di proprietà di consiste in una Controparte_3
sopraelevazione realizzata sul lastrico solare del condominio di proprietà esclusiva di quest'ultimo, eretta in posizione arretrata rispetto alle linee verticali della facciata del condominio e le cui mura sono, pertanto, del tutto disallineate rispetto a queste ultime e le cui finestre sono diverse da quelle dei piani sottostanti, tuttavia, la diversa configurazione delle mura perimetrali esterne dell'immobile di proprietà di Controparte_3
non esclude che facciano parte delle facciate condominiali perché non v'è dubbio che la sopraelevazione di proprietà di sia Controparte_3
visibile anche qualora l'osservatore si trovi a livello della strada, contribuendo a completare esteticamente la sagoma dell'intero edificio condominiale con la conseguenza che le predette opere di ripristino delle mura perimetrali dell'immobile di e le opere Controparte_3
- 8 -
funzionali all'eliminazione dei connessi danni all'appartamento dei ricorrenti sia tenuto il Condominio resistente.
Infine, ricorrendone i presupposti, essendosi in presenza di ordini a un facere infungibile e della non manifesta iniquità, è fondata la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna dei resistenti al pagamento, in loro favore, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione delle cause delle lamentate infiltrazioni e dei danni cagionati all'immobile che si determina in dispositivo, tenuto conto della natura e dell'entità della controversia.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile in composizione monocratica, così provvede:
1.accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina:
a) al , in persona Controparte_8
dell'amministratore p.t., l'esecuzione immediata delle opere sostituzione della colonna di sfiato della fecale condominiale, indicate a pagina a pag.
26 della consulenza tecnica, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza;
b) al , in persona Controparte_8 dell'amministratore p.t., l'esecuzione immediata delle opere di ripristino dell'impermeabilizzazione e del rivestimento del muro perimetrale della sopraelevazione di proprietà di indicate a pag. 17 Controparte_3 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza;
- 9 -
c) a ordina a l'esecuzione immediata delle opere di Controparte_3
rifacimento della doccia del bagno di sua proprietà mediante la revisione e sostituzione della scatola sifonata e verifica delle tubazioni di scarico e l'impermeabilizzazione, previa rimozione del rivestimento preesistente, del piatto doccia e delle pareti del box doccia, come indicato a pag. 17 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza;
2. condanna il , in persona Controparte_8
dell'amministratore p.t., e al pagamento, in favore Controparte_3 di e , dell'importo di 100,00 euro per ogni Parte_1 Parte_2
settimana di ritardo nell'esecuzione degli ordini di cui sopra a decorrere dal quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza.
3. spese al merito.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
- 10 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice, Rosamaria Ragosta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.02.2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 7741-1/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f.: , elett.te dom.ti in Napoli alla Pt_2 CodiceFiscale_2
Via Carducci n.18 presso lo studio degli avv.ti Marco Scotti Galletta
c.f.: , e C.F._3 Parte_3
c.f.: , dai quali sono rappresentati e difesi in virtù C.F._4
di procura in calce all'atto di citazione.
- RICORRENTI
E
, p.iva - Controparte_1 P.IVA_1
c.f. con sede legale e direzione in Bologna alla Via P.IVA_2
Stalingrado n° 45, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in
Napoli alla Via Kerbaker n°55, presso lo studio dell'avv. Luciano Moffa,
c.f.: , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._5
mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
- RESISTENTE
E
CONDOMINIO “PATRIZIA”, in Napoli alla via E. Nicolardi n. 300,
c.f. in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente P.IVA_3
domiciliato in Napoli alla Via Michelangelo da Caravaggio n. 45 presso lo studio dell'avv. Alida Cerasuolo, c.f.: , dalla C.F._6
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-RESISTENTE
E
P.IVA con sede in Casalnuovo di Controparte_2 P.IVA_4
Napoli al Vico Vittorio Emanuele n.7, in persona del legale rappr.te p.t., elett.te domiciliata presso lo studio sito in Pomigliano D' Arco (Na) alla
Piazza Giovanni Leone n. 23 degli avv.ti Domenico La Gatta,
c.f.: e, C.F._7 Parte_4
c.f.: che la rappresentano e difendono giusta C.F._8
procura in calce alla memoria difensiva avverso ricorso ex 1172 cc e 700
c.p.c.
-RESISTENTE
NONCHE'
, c.f.: , dom.to in Controparte_3 C.F._9
Napoli alla via Nicolardi n. 300.
-RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso depositato, in data 12.12.2024, ai sensi degli artt. 669 quater c.p.c. e 700 c.p.c., da e , in qualità di Parte_1 Parte_2
- 2 -
proprietari di un appartamento sito Condominio “Patrizia” di Via
Nicolardi n.300, nel corso del giudizio di merito da questi instaurato nei confronti di quest'ultimo, in persona dell'amministratore p.t.,
[...]
proprietario del lastrico solare e dell'immobile sovrapposto CP_3
a quello dei ricorrenti, la in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., in qualità di impresa appaltatrice dei lavori eseguiti sul predetto lastrico solare, e l in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., in qualità di impresa di assicurazione di quest'ultima, tutti attuali resistenti, avente ad oggetto la domanda di condanna di questi ultimi alla rimozione delle cause delle infiltrazioni presenti nell'appartamento di loro proprietà ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, premesso che, come accertato della consulenza tecnica depositata nel predetto giudizio di merito, le infiltrazioni sono ancora in atto in un bagno, nella zona soggiorno e vicino alla finestra di quest'ultimo locale e sono riconducibili alla cattiva manutenzione della fecale al cattivo stato di manutenzione delle mura CP_5
perimetrali del sovrastante immobile di e alle Controparte_3 perdite del vano doccia del bagno di quest'ultimo, sul presupposto del pericolo dell'insalubrità dell'ambiente, tenuto conto la patologia respiratoria della ricorrente, hanno concluso chiedendo condannarsi il ad eliminare immediatamente le Controparte_6
cause delle dedotte infiltrazioni ed ad eseguire gli interventi funzionali ad eliminare i danni riscontrati nel proprio appartamento, unitamente alla condanna ai sensi dell'art.614 bis c.p.c.
Costituitosi il Condominio resistente, in persona dell'amm. p.t., ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di rifacimento dello sfiato della colonna fecale ma ha eccepito di non essere tenuto all'esecuzione di alcun intervento sul muretto perimetrale dell'immobile
- 3 -
di proprietà di trattandosi di manufatto di proprietà Controparte_3
di quest'ultimo, per cui ha concluso chiedendone la condanna all'esecuzione delle opere connesse al predetto muretto.
Costituitasi la in persona del legale rapp.te p.t., ha Controparte_2
eccepito che le cause delle dedotte infiltrazioni sono riconducibili esclusivamente a parti dell'edificio condominiale e all'immobile di proprietà di per cui, eccepita, altresì, l'insussistenza Controparte_3
del periculum, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso nei suoi confronti.
Costituitasi la In persona del legale rapp.te p.t., tenuto Controparte_7 conto dell'assenza di responsabilità della sua assicurata ed eccepita l'insussistenza del periculum, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso nei suoi confronti.
anche se regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_3
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Venendo all'esame della richiesta cautelare, il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i seguenti motivi.
Caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 c.p.c. sono la sussidiarietà e l'atipicità: tanto emerge, rispettivamente dalla premessa della citata norma, per cui la possibilità di chiedere ed ottenere la tutela di cui all'art. 700 c.c. sussiste solo "fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo", ossia, quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari tipiche e dalla specificazione che i provvedimenti d'urgenza concretamente chiedibili ed ottenibili sono “quelli che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, in virtù della quale quindi il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non
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predeterminato dalla legge con il solo duplice limite che, da un lato,
l'esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o “nominata”, e che, dall'altro, il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest'ultima finalità del provvedimento d'urgenza la manifestazione della strumentalità dello stesso rispetto alla cognizione piena, benché in base alle modifiche del codice di rito risulti notevolmente affievolita, con salvezza del provvedimento cautelare nel caso in cui non venga iniziato il procedimento di merito, o successivamente al suo inizio si estingua.
Sotto questi profili la domanda risulta ammissibile atteso che, da un lato, non sussiste altra azione tipica a disposizione dei ricorrenti per ottenere l'invocata tutela prima della conclusione del giudizio di merito, e dall'altro, il richiesto provvedimento di urgenza si pone espressamente in funzione anticipatoria rispetto agli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda che i ricorrenti hanno proposto in sede di merito nei confronti dei resistenti con la quale ne hanno chiesto la condanna alla esecuzione delle opere funzionali all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di loro proprietà ed alla eliminazione dei danni cagionati allo stesso.
Tanto premesso, venendo al merito, si deve evidenziare che la tutela d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. è concessa a “chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”. Occorre, quindi, verificare la contemporanea sussistenza nella fattispecie dei due presupposti per la concessione dei provvedimenti previsti dall'art. 700 c.p.c.: il fumus boni iuris, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si
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chiede la tutela, ed il periculum in mora, cioè l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.
In ordine alla sussistenza del primo requisito, quello del fumus boni iuris, deve concludersi in senso affermativo atteso che il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di merito, i cui risultati sono condivisibili per la correttezza del metodo d'indagine utilizzato, ha accertato l'attuale sussistenza di infiltrazioni in atto nel bagno “ospiti” ed nel locale soggiorno dell'appartamento del ricorrente, in particolare, in ordine al bagno “ospiti” ha riscontrato che i danni da infiltrazioni interessano la controsoffittatura mentre in ordine al locale soggiorno ha riscontrato che i danni da infiltrazioni interessano la controsoffittatura (in particolare la zona centrale) e l'intradosso del solaio nonché il soffitto vicino alla finestra che presenta macchie di umidità.
Quanto alle cause delle accertate infiltrazioni il consulente ha ricondotto quelle riscontrate nel bagno “ospiti” alla cattiva manutenzione della colonna di sfiato della fecale lesionata in più punti, come CP_5
riscontrato dopo aver eseguito prove di allagamento effettuate esternamente ed internamente alla colonna di sfiato;
quelle riscontrate nel locale soggiorno al cattivo stato di manutenzione del bagno dell'appartamento di in cui si accertata la presenza Controparte_3
di un pozzetto sifonato privo di tappo e non ben impermeabilizzato ed il rivestimento della doccia non integro;
da ultimo, quelle riscontrate in corrispondenza della porta finestra del soggiorno al cattivo stato di manutenzione del muretto perimetrale dell'immobile di proprietà di il cui rivestimento è in parte assente ed in parte lesionato. CP_3
Parimenti, sussiste l'ulteriore requisito del periculum in mora atteso che la presenza di infiltrazioni in atto in un immobile ad uso abitativo oltre a
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comportare un peggioramento delle condizioni strutturali, con possibile caduta di materiale dal soffitto determina l'insalubrità dell'appartamento, tenuto conto che il consulente tecnico ha riscontrato la presenza di macchie di umidità, con conseguente pericolo di danno alla salute ed alla sicurezza dei suoi abitanti.
Accertata, pertanto, la ricorrenza di entrambi i requisiti richiesti dal codice di rito per ottenere la tutela cautelare innominata di cui all'art. 700
c.p.c., occorre individuare i soggetti tenuti all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e dei danni riscontrati nell'immobile dei ricorrenti.
Ebbene, in ordine alle infiltrazioni riscontrate nel bagno “ospiti”, essendo dovute alla cattiva manutenzione della colonna di sfiato della fecale sarà il Condominio resistente tenuto ad eseguire le relative CP_5
opere sostituzione della predetta colonna, ponendo in essere gli interventi indicati a pagina a pag. 26 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza.
In ordine alle infiltrazioni riscontrate nel locale soggiorno, essendo dovute al cattivo stato di manutenzione del bagno dell'appartamento di sarà quest'ultimo tenuto ad eseguire le relative Controparte_3
opere di rifacimento della doccia del bagno di sua proprietà mediante la
“revisione e sostituzione della scatola sifonata e verifica delle tubazioni di scarico” e l'impermeabilizzazione, previa rimozione del rivestimento preesistente, del piatto doccia e delle pareti del box doccia, come indicato a pag. 17 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza.
In ordine alle infiltrazioni riscontrate in corrispondenza della porta finestra del soggiorno, essendo dovute al cattivo stato di manutenzione
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del muretto perimetrale esterno dell'immobile di proprietà di al fine di individuare il soggetto tenuto all'esecuzione delle CP_3
opere di “ripristino dell'impermeabilizzazione e del rivestimento”, come indicato a pag. 17 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza, occorre chiarirne la natura condominiale o privata.
Ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c. sono parti comuni di un edificio condominiale <> definite come l'insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l'edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico cosicché le facciate rappresentano l'immagine stessa dell'edificio, l'involucro esterno e visibile nel quale rientrano, sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile.
Ebbene, l'immobile di proprietà di consiste in una Controparte_3
sopraelevazione realizzata sul lastrico solare del condominio di proprietà esclusiva di quest'ultimo, eretta in posizione arretrata rispetto alle linee verticali della facciata del condominio e le cui mura sono, pertanto, del tutto disallineate rispetto a queste ultime e le cui finestre sono diverse da quelle dei piani sottostanti, tuttavia, la diversa configurazione delle mura perimetrali esterne dell'immobile di proprietà di Controparte_3
non esclude che facciano parte delle facciate condominiali perché non v'è dubbio che la sopraelevazione di proprietà di sia Controparte_3
visibile anche qualora l'osservatore si trovi a livello della strada, contribuendo a completare esteticamente la sagoma dell'intero edificio condominiale con la conseguenza che le predette opere di ripristino delle mura perimetrali dell'immobile di e le opere Controparte_3
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funzionali all'eliminazione dei connessi danni all'appartamento dei ricorrenti sia tenuto il Condominio resistente.
Infine, ricorrendone i presupposti, essendosi in presenza di ordini a un facere infungibile e della non manifesta iniquità, è fondata la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna dei resistenti al pagamento, in loro favore, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione delle cause delle lamentate infiltrazioni e dei danni cagionati all'immobile che si determina in dispositivo, tenuto conto della natura e dell'entità della controversia.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile in composizione monocratica, così provvede:
1.accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina:
a) al , in persona Controparte_8
dell'amministratore p.t., l'esecuzione immediata delle opere sostituzione della colonna di sfiato della fecale condominiale, indicate a pagina a pag.
26 della consulenza tecnica, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza;
b) al , in persona Controparte_8 dell'amministratore p.t., l'esecuzione immediata delle opere di ripristino dell'impermeabilizzazione e del rivestimento del muro perimetrale della sopraelevazione di proprietà di indicate a pag. 17 Controparte_3 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza;
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c) a ordina a l'esecuzione immediata delle opere di Controparte_3
rifacimento della doccia del bagno di sua proprietà mediante la revisione e sostituzione della scatola sifonata e verifica delle tubazioni di scarico e l'impermeabilizzazione, previa rimozione del rivestimento preesistente, del piatto doccia e delle pareti del box doccia, come indicato a pag. 17 dell'elaborato peritale, ed ad eseguire le opere funzionali ad eliminare i relativi danni cagionati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, come indicato nella medesima consulenza;
2. condanna il , in persona Controparte_8
dell'amministratore p.t., e al pagamento, in favore Controparte_3 di e , dell'importo di 100,00 euro per ogni Parte_1 Parte_2
settimana di ritardo nell'esecuzione degli ordini di cui sopra a decorrere dal quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza.
3. spese al merito.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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