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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 2687/2016 R.G. posta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127 ter c.p.c.e promossa
Da
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
14/06/1975 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall' Avv. C.F._2
GI ON.
- Opponente
Contro
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
e nata a [...] il [...] C.F._3 Controparte_2
cod. fisc. , entrambi residenti in [...]
Quaeris is.443, elettivamente domiciliati in Messina, via Luciano Manara
n.82, presso lo studio dell'Avv. Raffa Rosario che li rappresenta e difende;
Pag.1 di 5 Tribunale di Messina
– Opposto avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato il 13/05/2016, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data
02/05/2016 dai sigg. e , con il quale Controparte_1 Controparte_2
hanno intimato al sig. il pagamento della somma di Parte_1
€.7.473,03, e in solido con la sig.ra di €.11.949,53, in virtù Parte_2
ed in esecuzione della sentenza n.457/2014 del Tribunale di Messina, emessa il 03/03/2014, corretta il 07/10/14, rilasciata in forma esecutiva il
26/11/2014, resa nella causa tra e contro Controparte_1 Controparte_2
il Condominio is.443 iscritta al n.1584/2003 e dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Messina del 30/11/2015 emessa nella procedura esecutiva n.755/2015.
Successivamente la sig.ra con atto notificato il 11/11/2016, Parte_2
ha proposto opposizione avverso lo stesso atto di precetto.
Si costituivano i sigg. e contestando Controparte_1 Controparte_2
l'atto introduttivo e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte, eccependo l'inammissibilità dell'azione proposta e la infondatezza in fatto e in diritto.
Con provvedimento del 08/06/2017 il Presidente del Tribunale ordinava la riunione del giudizio iscritto al n.6298/2016 a quello iscritto al n.2687/2016. Dopo il deposito delle memorie ex art.183 VI comma, venivano precisate le conclusioni e il G.O. concedeva i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
Pag.2 di 5 Tribunale di Messina
Successivamente allo svolgimento dell'ultima udienza, il G.E. del Tribunale di Messina con ordinanza del 13/01/2020 ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.371/2016 promossa dai sigg. Parte_3
in forza dell'atto di precetto oggetto del presente giudizio.
[...]
L'estinzione è avvenuta per la rinuncia dei sigg. dopo Controparte_3
l'avvenuto pagamento da parte degli opponenti di tutte le somme portate dall'atto di precetto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la rinuncia alla procedura esecutiva con conseguente estinzione della stessa, la materia del contendere è cessata.
In riferimento alle spese processuali, occorre valutare la fondatezza virtuale dei motivi di opposizione.
Con il primo motivo gli opponenti contestano il diritto dei sigg. CP_1
e a procedere ad esecuzione forzata nei loro
[...] Controparte_2 confronti in forza della sentenza n.457/2014 emessa nei confronti del
Condominio is.443 pal C. Con il precetto opposto i sigg. Parte_3
hanno intimato il pagamento della somma di €.7.473,03, e in
[...] solido con la sig.ra , di €.11.949,53, proporzionalmente Parte_2
alle quote millesimali di proprietà degli opponenti.
La giurisprudenza di legittimità ha pacificamente riconosciuto la possibilità del creditore di agire nei confronti dei singoli condomini già in forza della sentenza ottenuta nei confronti del , atteso che Parte_4
"il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio, atteso che il
è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da Parte_4 quella dei singoli condomini (così ex plurimis Cass. Civ. sez. Ili, 24 luglio 2012 n° 12911, e Cass. Civ. sez. II, 21 febbraio 2017 n° 4436).
Il motivo do opposizione, non avrebbe, pertanto, potuto trovare accoglimento.
Con il secondo motivo gli opponenti, contestano la richiesta delle somme intimate con l'atto di precetto in quanto il regolamento condominiale
Pag.3 di 5 Tribunale di Messina
prevede che la ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria relative al rifacimento del tetto o di parte dei cornicioni vanno ripartite secondo i rispettivi millesimi di proprietà, per colonna, esclusivamente tra i condomini che risiedono sotto la parte del tetto o cornicione o che risiedono dalla parte della facciata da rifare.
Sul punto, per costante giurisprudenza, richiamata anche dal GE, "la sentenza di condanna del per responsabilità per danni, ai Parte_4
sensi dell'art. 2051 ce. - insindacabile sul punto dal giudice dell'esecuzione - costituisce titolo esecutivo per l'intera somma portata dallo stesso pure nei confronti dei singoli condomini, anche se nominativamente non indicati nella sentenza stessa e nei confronti di ciascuno dei quali può essere, pertanto, eseguito, in ragione del vincolo solidale stabilito dall'art. 2055 ce. non ricorrendo la natura parziaria dell'obbligazione, affermata dalle sezioni unite per le sole obbligazioni contrattuali assunte nell'interesse dei condominio (Tribunale di Roma sez. IV, 22 settembre 2008; Tribunale di Trani, 6 marzo 2009); Alla luce delle superiori considerazioni non trova applicazione il principio di parziarietà dell'obbligazione risarcitoria dei condòmini odierni opponenti per i danni oggetto di sentenza di condanna emessa nei confronti del condominio, e ne consegue la legittimità del precetto intimato nei confronti dei sigg. e peraltro Parte_1 Parte_2
limitato ai soli importi non corrisposti dagli altri condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà” (si veda l'ordinanza del
22.04.2027 del GE).
Anche il presente motivo di opposizione appare, quindi, virtualmente infondato.
Per ciò che concerne invece l'eccepita irregolarità formale del precetto, si osserva quanto segue.
Infondata appare l'eccezione di nullità dell'atto di precetto opposto, per essere stato omesso di specificare il soggetto al quale si riferisce la data di notifica del 18/03/2015. E' evidente, infatti, che la stessa sia la data di notifica del titolo all'amministratore del essendo stato il Parte_4
Pag.4 di 5 Tribunale di Messina
titolo notificato agli opponenti contestualmente all'atto di precetto.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione è virtualmente infondata e le spese del giudizio, seguendo il principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'opponente e liquidate a favore dell'opposto come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e
[...]
difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna parte opponente al pagamento a favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi € 3387,00, oltre accessori di legge.
Messina, lì 11.11.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 2687/2016 R.G. posta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127 ter c.p.c.e promossa
Da
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
14/06/1975 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall' Avv. C.F._2
GI ON.
- Opponente
Contro
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
e nata a [...] il [...] C.F._3 Controparte_2
cod. fisc. , entrambi residenti in [...]
Quaeris is.443, elettivamente domiciliati in Messina, via Luciano Manara
n.82, presso lo studio dell'Avv. Raffa Rosario che li rappresenta e difende;
Pag.1 di 5 Tribunale di Messina
– Opposto avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato il 13/05/2016, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data
02/05/2016 dai sigg. e , con il quale Controparte_1 Controparte_2
hanno intimato al sig. il pagamento della somma di Parte_1
€.7.473,03, e in solido con la sig.ra di €.11.949,53, in virtù Parte_2
ed in esecuzione della sentenza n.457/2014 del Tribunale di Messina, emessa il 03/03/2014, corretta il 07/10/14, rilasciata in forma esecutiva il
26/11/2014, resa nella causa tra e contro Controparte_1 Controparte_2
il Condominio is.443 iscritta al n.1584/2003 e dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Messina del 30/11/2015 emessa nella procedura esecutiva n.755/2015.
Successivamente la sig.ra con atto notificato il 11/11/2016, Parte_2
ha proposto opposizione avverso lo stesso atto di precetto.
Si costituivano i sigg. e contestando Controparte_1 Controparte_2
l'atto introduttivo e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte, eccependo l'inammissibilità dell'azione proposta e la infondatezza in fatto e in diritto.
Con provvedimento del 08/06/2017 il Presidente del Tribunale ordinava la riunione del giudizio iscritto al n.6298/2016 a quello iscritto al n.2687/2016. Dopo il deposito delle memorie ex art.183 VI comma, venivano precisate le conclusioni e il G.O. concedeva i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
Pag.2 di 5 Tribunale di Messina
Successivamente allo svolgimento dell'ultima udienza, il G.E. del Tribunale di Messina con ordinanza del 13/01/2020 ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.371/2016 promossa dai sigg. Parte_3
in forza dell'atto di precetto oggetto del presente giudizio.
[...]
L'estinzione è avvenuta per la rinuncia dei sigg. dopo Controparte_3
l'avvenuto pagamento da parte degli opponenti di tutte le somme portate dall'atto di precetto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la rinuncia alla procedura esecutiva con conseguente estinzione della stessa, la materia del contendere è cessata.
In riferimento alle spese processuali, occorre valutare la fondatezza virtuale dei motivi di opposizione.
Con il primo motivo gli opponenti contestano il diritto dei sigg. CP_1
e a procedere ad esecuzione forzata nei loro
[...] Controparte_2 confronti in forza della sentenza n.457/2014 emessa nei confronti del
Condominio is.443 pal C. Con il precetto opposto i sigg. Parte_3
hanno intimato il pagamento della somma di €.7.473,03, e in
[...] solido con la sig.ra , di €.11.949,53, proporzionalmente Parte_2
alle quote millesimali di proprietà degli opponenti.
La giurisprudenza di legittimità ha pacificamente riconosciuto la possibilità del creditore di agire nei confronti dei singoli condomini già in forza della sentenza ottenuta nei confronti del , atteso che Parte_4
"il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio, atteso che il
è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da Parte_4 quella dei singoli condomini (così ex plurimis Cass. Civ. sez. Ili, 24 luglio 2012 n° 12911, e Cass. Civ. sez. II, 21 febbraio 2017 n° 4436).
Il motivo do opposizione, non avrebbe, pertanto, potuto trovare accoglimento.
Con il secondo motivo gli opponenti, contestano la richiesta delle somme intimate con l'atto di precetto in quanto il regolamento condominiale
Pag.3 di 5 Tribunale di Messina
prevede che la ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria relative al rifacimento del tetto o di parte dei cornicioni vanno ripartite secondo i rispettivi millesimi di proprietà, per colonna, esclusivamente tra i condomini che risiedono sotto la parte del tetto o cornicione o che risiedono dalla parte della facciata da rifare.
Sul punto, per costante giurisprudenza, richiamata anche dal GE, "la sentenza di condanna del per responsabilità per danni, ai Parte_4
sensi dell'art. 2051 ce. - insindacabile sul punto dal giudice dell'esecuzione - costituisce titolo esecutivo per l'intera somma portata dallo stesso pure nei confronti dei singoli condomini, anche se nominativamente non indicati nella sentenza stessa e nei confronti di ciascuno dei quali può essere, pertanto, eseguito, in ragione del vincolo solidale stabilito dall'art. 2055 ce. non ricorrendo la natura parziaria dell'obbligazione, affermata dalle sezioni unite per le sole obbligazioni contrattuali assunte nell'interesse dei condominio (Tribunale di Roma sez. IV, 22 settembre 2008; Tribunale di Trani, 6 marzo 2009); Alla luce delle superiori considerazioni non trova applicazione il principio di parziarietà dell'obbligazione risarcitoria dei condòmini odierni opponenti per i danni oggetto di sentenza di condanna emessa nei confronti del condominio, e ne consegue la legittimità del precetto intimato nei confronti dei sigg. e peraltro Parte_1 Parte_2
limitato ai soli importi non corrisposti dagli altri condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà” (si veda l'ordinanza del
22.04.2027 del GE).
Anche il presente motivo di opposizione appare, quindi, virtualmente infondato.
Per ciò che concerne invece l'eccepita irregolarità formale del precetto, si osserva quanto segue.
Infondata appare l'eccezione di nullità dell'atto di precetto opposto, per essere stato omesso di specificare il soggetto al quale si riferisce la data di notifica del 18/03/2015. E' evidente, infatti, che la stessa sia la data di notifica del titolo all'amministratore del essendo stato il Parte_4
Pag.4 di 5 Tribunale di Messina
titolo notificato agli opponenti contestualmente all'atto di precetto.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione è virtualmente infondata e le spese del giudizio, seguendo il principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'opponente e liquidate a favore dell'opposto come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e
[...]
difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna parte opponente al pagamento a favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi € 3387,00, oltre accessori di legge.
Messina, lì 11.11.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
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