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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore
Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1279/2024 promossa da
( con il patrocinio dell'avv. Claudio Usuelli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. Roberta Mandelli;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: come precisate all'udienza del 10.6.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 21 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattese, senza accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova in capo al sig. Pt_1
Nel merito,
• pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ; Controparte_1 Parte_1 ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
• dichiarare l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento preferenziale (ai soli Per_1 fini burocratici/anagrafici) presso la residenza della madre. Gli incontri padre-figlia saranno liberamente concordati tra ed il padre, secondo le modalità e con le cadenze più confacenti al Per_1 benessere della minore. Tutte le decisioni di maggior interesse concernenti la figlia, con riferimento, in particolare, all'educazione scolastica, allo sviluppo e alla salute della stessa dovranno sempre essere previamente concordate dai genitori nel rispetto anche delle sue esigenze e dei suoi desideri;
• Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Barzanò (LC), via Privata Sacchi n.1 alla sig.ra in qualità di madre collocataria della figlia minore fino al raggiungimento della CP_1 Per_1 maggiore età e/o dell'indipendenza economica della stessa;
• Stabilire un contributo al mantenimento a carico del padre ed a favore della figlia minore di € Per_1
200,00 mensili, o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua a seguito di idonea istruttoria, da versare alla sig.ra sino al raggiungimento della maggiore età di CP_1 Per_1 allorquando sarà versato direttamente alla stessa. Tutte le spese straordinarie della figlia saranno suddivise al 50% per ciascuno genitore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
• Revocare il contributo di mantenimento di € 150,00 in favore della sig.ra a carico del sig. CP_1
perché non più dovuto difettandone i presupposti, a far data da ottobre 2024. Pt_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
La difesa del ricorrente, all'occorrenza e senza accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova e senza rinuncia all'esonero dalla prova di ogni fatto non specificamente contestato, chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che il sig. intrattiene una relazione sentimentale con la sig.ra Persona_2 CP_1
a far data dal 31.10.2017, come da fotografia che mi si rammostra (doc. 20)?
[...]
pagina 2 di 21 Riservati gli specifici motivi di opposizione in ordine alla ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova ex adverso dedotti, si chiede sin d'ora l'ammissione della prova contraria, diretta ed indiretta su tutti i capitoli ammessi.
Si indicano quali testimoni:
-Sig.ra residente a [...]; Testimone_1
- Sig. , residente a [...]; Testimone_2
-Sig.ri e , residenti in [...] CP_3
22;
-Sig.ra residente in [...]; Persona_3
-Sig. via Molino n.10, La Valletta RI (LC); Persona_2
La Difesa del Sig. ferma la contestazione della ricostruzione dei fatti così come prospettata Parte_1 da Parte Attrice, formula opposizione alla ammissione di tutti i capitoli di prova orale dedotti da
Controparte nella memoria in data 05.11.2024, in quanto non formulati con circostanze precise e dettagliate, e/o suggestivi, e/o irrilevanti, e/o inammissibili, e/o valutativi, e/o generici e più precisamente:
- quanto ad cap. n. 1, in quanto da provare per documenti;
- quanto ad cap. n. 2, poiché suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 3, poiché documentale;
- quanto ad cap. n. 4, poiché ininfluente ai fini del decidere e contenente un giudizio valutativo inibito al teste (… vive da allora … e sino ad ora presso la nonna paterna), suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste e comunque smentito dalla stessa ove afferma che dai certificati di residenza ha la stessa presso l'abitazione di SA;
- quanto ad cap. n. 5, poiché ininfluente ai fini del decidere e contenente un giudizio valutativo inibito al teste (… nonostante i tentativi di ricostruire …), suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 6, documentale e comunque ininfluente al fine del decidere in quanto il Sig. era maggiorenne all'epoca della richiesta ed il padre avrebbe violato la privacy;
Testimone_2
- quanto ad cap. n. 7, ininfluente al fine del decidere in quanto il Sig. è maggiorenne e Testimone_2 comunque contenente in giudizio valutativo e tecnico inibito al teste (… ha bloccato … su ogni canale di comunicazione) e suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 8, in quanto indeterminato nel tempo (quando? in che mese, giorno, anno?), valutativo (… per 10 minuti …), suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste ed in ogni caso frutto della volontà della LI VI come da doc. n. 22 di parte Ricorrente;
pagina 3 di 21 - quanto ad cap. n. 9, in quanto valutativo e suggestivo in quanto suggerisce la risposta ai testi eda provare documentalmente;
- quanto ad cap. n. 10, contenente un giudizio tecnico inibito al teste e valutativo (soffre della patologia della tiroidite di Hashimoto);
- quanto ad cap. n. 11, poiché contiene un giudizio tecnico e valutativo inibito al teste (deve effettuare periodicamente visite …, … sottoporsi a specifici esami ed assumere farmaci), nonché indeterminato nel tempo (periodicamente. Secondo quali cadenze?);
- quanto ad cap. n. 12, poiché valutativo e formulato in negativo (non ha mai accompagnato …), suggestivo suggerendo la risposta al teste e per quanto concerne le spese da provare documentalmente.
In ogni caso il Sig. ha sempre rimborsato ogni spesa documentata;
Pt_1
- quanto ad cap. n. 13, poiché valutativo (solo nel periodo settembre/ottobre 2024 …) e suggestivo in quanto suggerisce risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 14, poiché valutativo e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (… la caldaia
… non è funzionante), formulato in negativo ed indeterminato nel tempo (quando?);
- quanto ad cap. n. 15, poiché pacifico;
- quanto ad cap. n. 16, poiché valutativo (potenziale pericolo) e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (potenziale pericolo … la caldaia sia guasta) ed indeterminato nel tempo (da quando?);
- quanto ad cap. n. 17, poiché valutativo e contenente un giudizio tecnico inibito al teste
(malfunzionante … rimasto inerte … lasciando e la Sig.ra al freddo) e suggestivo Per_1 CP_1 suggerendo la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 18, poiché valutativo e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (… per ovviare alla caldaia malfunzionante) ed indeterminato nel tempo e nello spazio (quale amico?, dove?);
- quanto ad cap. n. 19, in quanto pacifico. Dal nuovo anno inizierà un nuovo lavoro in qualità didipendente;
- quanto ad capp. nn. 20-21, in quanto da provare documentalmente (i documenti prodotti da controparte sono stati prontamente disconosciuti e si disconoscono in quanto potrebbero essere stati scritti da chiunque), valutativi e suggestivi in quanto suggeriscono la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 22, in quanto da provare documentalmente e contenente un giudizio valutativo e tecnico inibito al teste (è socio dell'impresa familiare);
- quanto ad cap. n. 23, da provare documentalmente e contenente un giudizio valutativo e tecnico inibito al teste (moto di grossa cilindrata … autovettura … introiti derivanti dalla vendita …);
- quanto ad cap. n. 24, in quanto ininfluente al fine del decidere e valutativo (un mese di vacanza…);
- quanto ad capp. nn. 25-26-27, 28, in quanto da provare documentalmente;
pagina 4 di 21 - quanto ad cap. n. 29, in quanto smentito dal doc. n. 23 prodotto dalla Difesa del Sig. Pt_1
- quanto ad cap. n. 30, in quanto pacifico avendo prodotto codesta difesa (doc. n. 15) il contratto di lavoro del Sig. ; Testimone_2
- quanto ad cap. n. 31, pacifico e non contestato e comunque ininfluente al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 32, poiché valutativo e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (… è necessaria specifica patente …) e comunque ininfluente al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 33, poiché valutativo e suggestivo suggerendo la risposta al teste e comunque smentito dalle dichiarazioni documentali;
- quanto ad cap. n. 34, documentale e comunque ininfluente al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 35, poiché valutativo, suggestivo ed indeterminato nel tempo (una mattina dell'anno
2023) e comunque pacifico in merito alla residenza del Sig. Pt_1
- quanto ad cap. n. 36, poiché valutativo e comunque smentito da documenti;
quanto ad capp. nn. 37-
38, poiché valutativi e comunque ininfluenti al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 39, poichè da provare documentalmente e comunque irrilevante al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 40, in quanto pacifico;
- quanto ad cap. n. 41, poiché valutativo e formulato in negativo (… non ha versato) e comunque da provare documentalmente;
- quanto ad cap. n. 42, poiché da provare documentalmente e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (… è stata socia), valutativo (ha svolto attività … segreteria);
- quanto ad capp. nn. 43-44, poiché da provare documentalmente;
- quanto ad cap. n. 45, poiché da provare documentalmente e valutativo (… svolto solo lavoretti saltuari);
- quanto ad cap. n. 46, poiché contenente un giudizio valutativo e suggestivo suggerendo la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 47, poiché contenente un giudizio tecnico inibito al teste sulla genuinità o apocrifità del predetto documento;
- quanto ad cap. n. 48, poiché valutativo (… ha sempre contribuito…) e da provare documentalmente ed in netta antitesi con il cap. n. 46 che viene in tal modo dalla stessa smentito;
- quanto ad cap. n. 49, in quanto pacifico in merito al trasferimento e comunque assolutamente ininfluente al fine del decidere, nonché valutativo (… per amore …);
- quanto ad cap. n. 50, in quanto da provare documentalmente, valutativo (ha svuotato e chiuso …).
Nel caso denegato di ammissione di qualsiasi capitolo di prova indicato sub nn. da 1 a 50 della memoria di Controparte in data 05.11.2024, si chiede l'ammissione di prova contraria, diretta ed pagina 5 di 21 indiretta, indicandosi a Testi i medesimi già indicati nella memoria in data 15.11.2024. All'occorrenza e senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova e senza rinuncia all'esonero dalla prova di ogni fatto non specificamente contestato, si insiste nell'ammissione dei capitoli di prova indicati sub n. 1 indicati nella memoria ex art. 473 bis 17 del 15.11.2024, con i Testi ivi indicati.
Cantù, 09 giugno 2025 avv. Milena Magni avv. Claudio Usuelli”
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE:
1) Verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera B) Legge
1.12.1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario celebrato tra i sig.ri e in data 12.02.2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 del Comune di AS (Vercelli), Anno 2000, atto numero 1, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune l'annotazione e la trascrizione nei Pubblici Registri della emananda sentenza, nonché le ulteriori incombenze di legge.
2) Confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, disponendo il Per_1 collocamento prevalente della stessa, anche a fini burocratici/anagrafici, presso la residenza della sig.ra sita in Barzanò, Via Privata Sacchi n. 1; gli incontri padre e figlia saranno concordati Controparte_1 liberamente tra essi, con le modalità e le cadenze più confacenti al benessere della minore. Tutte le decisioni di maggior interesse concernenti la figlia dovranno essere previamente concordate tra i genitori nel rispetto anche delle sue esigenze e dei suoi desideri.
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Barzanò, Via Privata Sacchi n. 1 unitamente a tutti i mobili, le suppellettili e gli arredi ivi presenti alla Sig.ra la quale continuerà a viverci CP_1 insieme a senza alcuna previsione di un termine – resta inteso che il Sig. continuerà a Per_1 Pt_1 sostenere il relativo mutuo allo stesso intestato fino all'estinzione. 4) Prendere atto del fatto che il figlio
, per stessa ammissione del sig. è economicamente autosufficiente, e dare atto in ogni Tes_2 Pt_1 caso, che il medesimo è mantenuto dalla nonna paterna sig.ra , e non dal sig. Testimone_1 Pt_1
[...]
5) Prevedere un contributo al mantenimento per la figlia in capo al sig. pari ad € Per_1 Parte_1
500,00 mensili o al diverso anche maggiore importo ritenuto provato, importi rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese alla sig.ra con il raggiungimento della CP_1
pagina 6 di 21 maggiore età di la somma potrà essere versata dal sig. direttamente alla figlia su un Per_1 Parte_1 conto corrente intestato a che il padre si premurerà di aprire. Per_1
6) Disporre che le spese straordinarie per vengano ripartite tra le parti al 60% a carico del sig. Per_1 ed al 40% a carico della sig.ra secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco;
Pt_1 CP_1 disporre che le spese per l'acquisto di autovettura, patente ed eventuale università di vengano Per_1 sostenute al 100% dal sig. Confermare che le spese straordinarie per il figlio maggiorenne Parte_1
rimangano al 100% a carico del sig. Tes_2 Pt_1
7) Confermare e prevedere un assegno divorzile in favore della sig.ra pari ad € 500,00 Controparte_1 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, od al diverso anche maggiore importo ritenuto provato, da versarsi entro il 10 di ogni mese alla sig.ra CP_1
8) Condannare il sig. al pagamento delle spese di lite, comprensive di eventuali oneri per Parte_1
CTU e CTP.
IN SUBORDINE:
Ove occorrendo, ferme le statuizioni di cui nella parte “IN VIA PRINCIPALE” per quanto non specificato di seguito:
9) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di previsione di un contributo al mantenimento mensile per la figlia minore in capo al sig. pari ad € Per_4 Parte_1
500,00 mensili, si chiede confermarsi che le spese straordinarie per entrambi i figli rimangano al 100%
a carico del sig. comprese le spese per l'acquisto di autovettura, patente ed eventuale Parte_1 università di Per_1
10) Ove il figlio maggiorenne non venga considerato economicamente autosufficiente e/o Tes_2 comunque non si accerti che egli viene mantenuto dalla nonna paterna, sig.ra , Testimone_1 confermare che il sig. provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 maggiorenne . Tes_2
IN OGNI CASO:
11) Rigettare ogni avversa domanda azione deduzione eccezione e conclusione avversaria per le causali e titoli di cui in narrativa.
12) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oltre I.V.A. e
C.P.A., sulle componenti di spesa imponibile come per Legge, oltre ad eventuali spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA: Sulle istanze istruttorie di parte ricorrente
Si chiede sin d'ora il fermo rigetto della prova orale per testi genericamente indicata da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, in quanto inammissibile per formulazione generica come statuito, a titolo esemplificativo, anche dalla sentenza n. 3537 del 27.10.2020 del Tribunale di Palermo, sezione 3^ pagina 7 di 21 civile in quanto non articolata su fatti storici precisi e ben determinati, tale da richiedere al Giudice una indebita attività di ripulitura dei fatti e rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza.
Si chiede il rigetto del capitolo di prova poi formulato nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. in quanto inammissibile, poiché irrilevante ai fini del decidere: la fotografia di cui al doc. 20 avversario risale all'ottobre 2021; la sig.ra ha già dichiarato come la relazione sia terminata all'inizio CP_1 dell'anno 2024.
L'esponente si oppone e chiede il rigetto dell'ordine d'esibizione ex art. 210/213 c.p.c. formulato da controparte in quanto:
- con riferimento alla dichiarazione di successione della defunta madre dell'esponente, lo si ritiene ultroneo e ininfluente ai fini del decidere;
la sig.ra dichiara che la propria madre nulla deteneva CP_1 se non un immobile ove viveva che era cointestato tra la stessa madre ed il figlio (fratello dell'esponente) e sul quale era ed è acceso mutuo cointestato tra la madre ed il figlio (fratello dell'esponente), dichiara inoltre che ad oggi è il fratello della sig.ra a sostenere i costi relativi a CP_1 tale immobile ed al mutuo e che esclusivamente al fratello sono confluiti gli averi della madre.
- con riferimento agli estratti di conto corrente integrali anno 2023 e 2022 gli stessi sono stati prodotti al doc. 23;
- in merito al contratto di acquisto dell'autovettura è stato prodotto al doc. 29.
Si contestano tutti i documenti prodotti da parte ricorrente.
Sulle istanze istruttorie di parte resistente
Prova per testi e interrogatorio formale
Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale, con i testi di seguito indicati, sui seguenti capitoli di prova, epurati da eventuali locuzioni negative o generiche o valutative:
1) Vero che la madre della sig.ra è deceduta il 26.01.2022 come da doc. 1 che si mostra al teste;
CP_1
2)Vero che la relazione sentimentale della sig.ra con il sig. è terminata nel CP_1 Persona_2 gennaio 2024;
3) Vero che la sig.ra ha provveduto ad acquistare un'autovettura a lei intestata che le è stata CP_1 consegnata il 04.11.2024 e per la quale a decorrere dal 20.11.2024 dovrà pagare 96 rate mensili da €
258 ciascuna come da doc. 12 che si mostra al teste;
4)Vero che il figlio maggiorenne vive, sin dall'epoca della separazione (07.01.2022) e Tes_2 tutt'oggi, presso la casa della nonna paterna sig.ra pur essendo formalmente residente Testimone_1 dal 24.07.2023 presso l'abitazione ove il sig. vive con la nuova compagna sita in SA (MB) Pt_1 via Monteverdi n. 4 come da doc. 15 che si mostra al teste;
pagina 8 di 21 5) Vero che la sig.ra nonostante i tentativi di ricostruire un rapporto con il figlio, non vede né CP_1 sente da ormai 5 anni;
Tes_2
6) Vero che la sig.ra ha richiesto al sig. di conoscere quando si sarebbe tenuto l'orale di CP_1 Pt_1 maturità di e le è stato risposto di chiedere direttamente al figlio, senza – di fatto – fornirle Tes_2 alcuna informazione come da doc. 2 che si mostra al teste;
7) Vero che ha bloccato la sig.ra su ogni canale di comunicazione (a titolo Tes_2 CP_1 esemplificativo WhatsApp);
8) Vero che il sig. vede la figlia per 10 minuti in occasione dell'acquisto dell'abbonamento Pt_1 Per_1 dei mezzi alla stessa e mai in altre occasioni;
9) Vero che – seguita a livello psicologico dai Per_1
Servizi Sociali – ha richiesto espressamente dei colloqui con gli Assistenti Sociali, dopo che nel gennaio 2023 il padre si è presentato senza preavviso fuori dalla scuola superiore frequentata da Per_1 per dirle come non ci fosse posto per lei presso la casa ove viveva con la nuova compagna;
10) Vero che soffre della patologia della tiroidite di Hashimoto come da doc. 3 che si mostra al Per_1 teste;
11) Vero che per la patologia della tiroidite di Hashimoto deve effettuare periodicamente visite Per_1 specialistiche, sottoporsi a specifici esami ed assumere farmaci;
12) Vero che il sig. non ha mai accompagnato alle visite per la patologia di cui la minore Pt_1 Per_1 soffre né ha sostenuto alcuna relativa spesa;
13) Vero che solo nel periodo settembre/ottobre 2024 il sig. si è offerto di accompagnare ad Pt_1 Per_1 una visita medica, affermando che sarebbe stata pagata dalla nonna paterna sig.ra ; Testimone_1
14) Vero che la caldaia presso l'immobile ex casa coniugale di Barzanò via Sacchi n. 1 ove vivono la sig.ra e è guasta;
CP_1 Per_1
15) Vero che la sig.ra e il sig. hanno ricevuto ordinanza comunale, come da doc. 4 che si CP_1 Pt_1 mostra al teste, finalizzata alla messa a norma o alla dismissione del camino sito presso l'immobile ex casa coniugale di Barzanò via Sacchi n. 1 ove vivono la sig.ra ; Parte_2
16) Vero che la sig.ra a causa del potenziale pericolo nell'utilizzo del camino, ha smesso di CP_1 utilizzarlo ormai da tempo nonostante la caldaia sia guasta;
17) Vero che la caldaia di cui alla ex casa coniugale, assegnata alla sig.ra ove vive con la figlia CP_1
è guasta e il sig. proprietario dell'immobile, di fatto ha lasciato per tutto l'inverno 2023 Per_1 Pt_1
e la sig.ra al freddo;
Per_1 CP_1
18) Vero che la sig.ra , nell'inverno 2023, sono state ospitate a cena a casa di un amico Parte_2 di famiglia, per ovviare al problema della caldaia malfunzionante;
pagina 9 di 21 19) Vero che ad oggi la sig.ra e vivono presso la casa coniugale assegnata alla prima e di CP_1 Per_1 proprietà del sig. che è priva di riscaldamento – termocamino che il sig. intende dismettere e Pt_1 Pt_1 caldaia non funzionante;
20) Vero che il sig. svolge l'attività lavorativa di agente di commercio, occupandosi della vendita Pt_1 di marmi e graniti e che tale attività svolgeva anche all'epoca della sentenza di separazione del luglio
2023;
21) Vero che il sig. svolge dall'anno 2011 inoltre l'attività di vendita di vini e formaggi, come da Pt_1 doc. 5 che si mostra al teste;
22) Vero che a partire dall'anno 2017 all'attività di vendita vini svolta dal sig. oltre alla propri 23) Pt_1
Vero che il sig. è socio dell'impresa familiare;
Pt_1
24) Vero che il sig. ha una moto di grossa cilindrata, un'autovettura ed ha potuto godere degli Pt_1 introiti derivanti dalla vendita del bosco che era annesso alla casa coniugale;
25) Vero che il sig. nel periodo estivo si conceda un mese di vacanza con la nuova compagna, la Pt_1 di lei famiglia e;
Tes_2
26) Vero che la sig.ra dal 01.09.2024, è stata assunta, per il tramite della KCS Caregiver CP_1
Cooperativa sociale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la RSA Villa Serena di
Galbiate, con mansione di addetta lavaggi promiscui e con orario lavorativo part-time pari a 20 ore settimanali come da doc. 7 che si mostra al teste;
27) Vero che lo stipendio mensile percepito dalla sig.ra e derivante dall'attività di cui al CP_1 capitolo che precede è pari a circa € 800,00;
28) Vero che la sig.ra è iscritta presso l'agenzia Ramstad di Lecco per il tramite della quale CP_1 svolge lavori periodici con contratti a chiamata come da doc. 8 che si mostra al teste;
29) Vero che la sig.ra ha richiesto e ottenuto un prestito personale per € 3.000,00 la cui rata CP_1 mensile è pari ad € 117,00 come da doc. 10 che si mostra al teste nonché ulteriore prestito con rata mensile di € 72,00 come da doc. 11 che si mostra al teste;
30) Vero che nel periodo in cui era in corso la separazione la sig.ra era iscritta al Centro per CP_1
l'Impiego;
31) Vero che il figlio maggiorenne svolge attività lavorativa;
Tes_2
32) Vero che il figlio maggiorenne ha in uso un'autovettura Ford Focus e una moto Kawasaki Tes_2
636 Ninja;
a primaria occupazione lavorativa si sono aggiunti anche i formaggi;
33) Vero che per la guida di una moto Kawasaki 636 Ninja è necessaria specifica patente A2;
pagina 10 di 21 34) Vero che nei primi mesi dell'anno 2023, il sig. ha telefonato a e – nel corso della Pt_1 Per_1 telefonata – le ha riferito che il figlio viveva dalla nonna mentre lui viveva con la sig.ra Tes_2 in una diversa abitazione;
Pt_3
35) Vero che nel dicembre 2023 ha ricevuto dal Comune di BI una borsa di studio Testimone_2 come da doc. 15 che si mostra al teste;
36) Vero che il sig. una mattina dell'anno 2023 si è recato fuori dalla scuola della figlia Pt_1 Per_1 dicendole di non abitare più a BI;
37) Vero che dal gennaio 2022 ed in permanenza, vive dalla nonna paterna sig.ra Testimone_2
a BI, via Parini n. 10; Testimone_1
38) Vero che la sig.ra , nonna paterna di , è proprietaria di n. 3 immobili ed era Tes_1 Tes_2 proprietaria di n. 16 immobili come da doc. 16 e 17 che si mostrano al teste;
39) Vero che la sig.ra , nonna paterna di ha venduto, nel luglio 2024, un negozio di Tes_1 Tes_2 sua proprietà avendone percepito il ricavato dalla vendita come da doc. 5 che si mostra al teste;
40) Vero che la sig.ra , nonna paterna di , ha in uso un'auto FIAT500; Tes_1 Tes_2
41) Vero che il sig. vive dalla nuova compagna sig.ra a SA (MB), via Monteverdi n. Pt_1 Pt_3
4 sin dall'epoca della separazione ed ha infatti spostato la propria residenza in data 20.01.2023 come da doc. 15 che si mostra al teste;
42) Vero che il sig. dal 2019 al 2023 non ha versato la propria quota di spese straordinarie – Pt_1 sebbene il provvedimento presidenziale del 27.01.2021 emesso in sede di separazione prevedesse che il padre ne fosse gravato al 100% e così anche la successiva sentenza;
43) Vero che la sig.ra ha svolto l'attività lavorativa casalinga ed è stata socia dell'impresa CP_1 familiare dal 2011 al 2018 occupandosi della segreteria;
44) Vero che la sig.ra nell'ottobre del 2015, dopo la dichiarazione dell'allora marito fatta CP_1 davanti ai figli in cui lo stesso riferiva di non amarla più e la esortava a trovarsi una stabile occupazione lavorativa, ha iniziato la prova del nuovo lavoro di segretaria presso lostudio dell'Avv. Garbagnati, dove ha prestato la propria attività lavorativa in forza di contratto a tempo indeterminato part time sino al 15.10.2018, quando è stata licenziata per soppressione del posto;
45) Vero che le somme derivanti dalle attività lavorative svolte dalla sig.ra sono tutte confluite CP_1 sul conto corrente comune alle parti acceso presso Banca Intesa;
46) Vero che la sig.ra ha svolto solo lavoretti saltuari, nel periodo dal 2000 al 2007, CP_1 contribuendo con quei risparmi al ménage familiare, oltre che all'acquisto della casa ed accollandosi inoltre i costi del rifacimento del tetto dell'allora casa coniugale (pari ad € 18.000,00 circa);
pagina 11 di 21 47) Vero che la sig.ra in accordo con il marito, è rimasta a casa dal lavoro dopo la seconda CP_1 gravidanza al fine di accudire la prole;
48) Vero che ha scritto lei le lettere di cui al doc. 19 che si mostra al teste;
49) Vero che la sig.ra ha sempre contribuito a formare il patrimonio familiare;
CP_1
50) Vero che la sig.ra ha abbandonato il proprio paese natale per amore della famiglia;
CP_1
51) Vero che durante gli anni del matrimonio la sig.ra ha rinunciato a possibilità lavorative per CP_1 occuparsi della famiglia;
52) Vero che la sig.ra nulla ha ottenuto dalla propria partecipazione all'impresa familiare dal CP_1
2011 al 2018, periodo in cui ha rivestito la qualifica di socia occupandosi della segreteria;
53) Vero che il sig. nel 2020 ha svuotato e chiuso il conto risparmio FINECO cointestato con la Pt_1 sig.ra e con firme disgiunte dove erano presenti polizze pari ad € 30.000,00; CP_1
Per_ 54) Vero che il sig. ex compagno della sig.ra a far data da inizio anno 2024, ha concesso CP_1 alla sig.ra di continuare ad utilizzare la sua autovettura fino all'ottobre 2024; CP_1
55) Vero che il fratello della sig.ra era cointestatario al 50% dell'immobile ove viveva la madre CP_1 della sig.ra e del mutuo acceso su tale immobile;
il residuo 50% era intestato alla madre della CP_1 sig.ra CP_1
56) Vero che la sig.ra ha rinunciato alla propria quota di legittima derivante dalla successione a CP_1 seguito della morte della madre lasciando che ne beneficiasse proprio fratello;
57) Vero che il fratello della sig.ra è soggetto invalido. CP_1
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova:
- amico di famiglia, residente a[...]; Testimone_3
- moglie del sig. amica di famiglia, residente in [...] Tes_3
Manzoni n. 24;
- amica di famiglia, residente in [...]. Testimone_5
L'interrogatorio formale verterà su tutti i capitoli di prova.
Prova contraria
Si chiede sin d'ora, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di prove orali avversarie si essere ammessi a prova contraria, diretta e indiretta, su tutti i capitoli di prova avversari ammessi con i testi indicati a prova diretta.
Audizione del minore
Si chiede sin d'ora l'audizione della figlia minore 17enne e dotata di piena capacità di Per_1 discernimento, così che possa esporre al Giudice il proprio rapporto con il padre nonché gli atteggiamenti che il sig. riserva a lei e alla madre. Pt_1
pagina 12 di 21 Ordine d'esibizione ex art. 210/213 c.p.c.
Si chiede, ove il sig. non vi provveda spontaneamente, ordine d'esibizione ex art. 210/213 c.p.c. Pt_1 allo stesso e/o al Centro Impiego di tutta la documentazione attestante l'attività lavorativa svolta dal figlio maggiorenne nonché attestante il relativo stipendio. Tes_2
Si chiede, ove il sig. non vi provveda spontaneamente, ordine d'esibizione ex art. 210 della Pt_1 dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023).
Si chiede, inoltre, ove il sig. non vi provveda spontaneamente, ordine d'esibizione ex art. 210/213 Pt_1
c.p.c. allo stesso e/o alla Banca ove egli ha carta di credito, gli estratti conto della carta di credito dell'odierno ricorrente – la sig.ra al doc. 26 produce il proprio. CP_1
Indagine a mezzo Polizia Tributaria
La sig.ra chiede disporsi indagini della Polizia Tributaria e/o Guardia di Finanza volte ad CP_1 accertare le reali capacità di reddito del sig. nonché acquisire la documentazione su redditi, Parte_1 patrimonio, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi di investimento, titoli di credito, acquisti e vendite di beni immobili, e quant'altro riconducibile al sig. ed il Pt_1 presumibile valore di tali beni e dando altresì atto se storicamente il sig. sia stato intestatario di Pt_1 conti correnti e/o altri rapporti bancari, nell'ipotesi in cui egli avesse nelle more provveduto ad estinguere ogni e qualsivoglia rapporto.
La sig.ra chiede, ai sensi dell'art. 473 bis 2 c.p.c., che la suddetta indagine a mezzo Polizia CP_1
Tributaria e/o Guardia di Finanza venga estesa anche alla madre del sig. sig.ra Pt_1 Testimone_1
(C.F. ), nata a BI (LC) il [...], a [...] ingenti versamenti C.F._3 che la stessa risulta dagli estratti conto avversari aver effettuato nei confronti del figlio.
***
Si allega:
- Nota giudiziale.
Con osservanza.
Merate, li 08 maggio 2025
Avv. Roberta Mandelli”
pagina 13 di 21 RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno celebrato matrimonio concordatario il 12.02.2000 in Parte_1 Controparte_1
AS (VC) e dalla loro unione coniugale sono nati due figli, il 14.10.2004 e il Tes_2 Per_1
2.8.2007.
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ha dato atto che le parti sono Parte_1 comparse il giorno 27.11.2019 davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi definitivamente in forza della sentenza n. n. 356, pubblicata il
19.7.2023. In particolare, la suddetta sentenza, all'esito di un'istruttoria complessa e di c.t.u., ha previsto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocamento presso la Per_1 madre, con la previsione a che gli incontri padre/figlia vengano direttamente concordati tra gli stessi, con la conferma dell'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti al fine di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e di agevolare la ripresa dei rapporti padre – figlia. In punto economico ha disposto il mantenimento diretto del figlio convivente con la madre o con il padre, senza alcun contributo dell'altro genitore, con previsione a che le spese straordinarie siano sostenute integralmente dal ricorrente, nonché porsi a carico del la somma di euro 300 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie.
Nella presente sede il ricorrente ha chiesto oltre alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della figlia minore con la previsione a che gli Per_1 incontri padre-figlia avvengano liberamente, nonché la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra fino al raggiungimento della maggiore età e/o dell'indipendenza della stessa. In CP_1 punto economico ha chiesto la conferma della previsione secondo cui ciascun genitore provvede in via diretta al mantenimento ordinario del figlio con sé convivente, dando in particolare atto del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , divenuto maggiorenne, prevedendo Tes_2 parimenti che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra le parti. Nel corso del giudizio tale domanda è stata modificata e, riconosciuta l'indipendenza economica del figlio , il ricorrente Tes_2 ha offerto alla madre quale contributo al mantenimento di un assegno mensile di € 200. Infine, ha Per_1 chiesto la revoca del contributo al mantenimento a favore della moglie di euro 300. Con la memoria
473bis.17 co.
1. c.p.c. il sig. ha dato atto di essersi dovuto dimettere da agente di commercio e di Pt_1 aver dovuto reperire altra attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato con qualifica di impiegato.
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio e contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare, ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, ove vivrà con la figlia minore senza previsione di alcun Per_1
pagina 14 di 21 termine, e disponendo il pagamento integrale del mutuo della casa coniugale a carico del Inoltre, Pt_1 ha chiesto di prendersi atto del mantenimento da parte della nonna paterna, in luogo del di Pt_1
, qualora quest'ultimo non venisse considerato economicamente autosufficiente. In punto Tes_2 economico ha chiesto un contributo al mantenimento per la figlia in capo al Sig. pari ad Per_1 Pt_1 euro 400 (in seguito elevato ad € 500), oltre il 50% delle spese straordinarie ripartite tra le parti (in seguito richieste per il 60% in capo a e 40% a , precisandosi che le spese per l'acquisto Pt_1 CP_1 dell'autovettura, patente ed eventuale università di vengano poste integralmente a carico del sig. Per_1
e che le spese straordinarie per il figlio maggiorenne rimangano al 100% a carico del Pt_1 Tes_2 padre. Infine, ha chiesto disporsi a carico del l'assegno divorzile in favore della sig.ra pari Pt_1 CP_1 ad euro 300 mensili (in seguito elevato ad € 500).
A seguito di un primo rinvio dell'udienza, comparse personalmente entrambe le parti, le stesse hanno dato dell'infruttuosità di qualsiasi tentativo di conciliazione e pertanto il Giudice relatore – a scioglimento della riserva ivi assunta – ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti prevedendo il versamento a carico del a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore Pt_1 dell'importo mensile di € 250 mensili con decorrenza dalla domanda, oltre la ripartizione in pari Per_1 misura tra i genitori delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della madre. Quanto all'assegno di mantenimento a carico del e a favore della moglie, il Pt_1
Giudice relatore ne ha disposto la riduzione da euro 300 ad euro 150. Infine, ha assegnato termine alle parti per il deposito ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni di successione presentate a seguito del decesso dei rispettivi genitori e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
A seguito della precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere accolta, in quanto risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970 e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Ciò detto, occorre osservare come in ordine all'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, nonché disporsi la modalità libera delle frequentazioni padre/figlia, non sussiste alcun conflitto tra le parti, come riportato nelle proprie conclusioni. Si dà atto peraltro che il 2 agosto 2025 è diventata maggiorenne. Per_1
pagina 15 di 21 Parimenti non è in discussione tra le parti il fatto che la casa familiare, di proprietà esclusiva del e Pt_1 gravata da mutuo, continui ad essere assegnata alla affinchè vi abiti con la figlia. CP_1
Invero il ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra fino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia minore e di contro la sig.ra ha Per_1 CP_1 chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale senza alcuna previsione di un termine.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio pacifico e consolidato secondo cui "l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente
(cfr. Cass., n. 25604/2018; Cass., n. 3015/2018); la revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. 20452/22)”.
L'assegnazione della casa coniugale non può che essere confermata a favore della madre, in veste di genitore collocatario della figlia appena divenuta maggiorenne, fintantoché quest'ultima non Per_1 raggiunga l'indipendenza economica o cessi il rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Con riferimento al mantenimento della prole, si osserva che entrambe le parti hanno concordemente dichiarato il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne , essendo Tes_2 invero stato assunto presso la LS e Figli s.r.l. con contratto di apprendistato e con retribuzione lorda pari a circa € 1.144 mensili. Si ritiene pertanto che l'autosufficienza raggiunta da parte di determini la revoca dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore, i cui presupposti sono Tes_2 venuti meno e parimenti la conferma della previsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore non previsto in sede di separazione, sul presupposto che ciascun genitore Per_1 provvedesse direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé.
Ciò detto, ai fini del quantum del suddetto assegno, punto focale è dato dalle capacità economica e reddituali delle parti, atteso che, come noto, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Con riferimento al ricorrente, dalla disamina delle dichiarazioni dei redditi è emerso un reddito mensile netto per l'anno 2021 euro 3.515 per 12 mensilità; per l'anno 2022 di euro 3.445 per 12 mensilità; per l'anno 2023 euro 3.691 per 12 mensilità e per l'anno 2024 di euro 3.495 per 12 mensilità. Come sopra pagina 16 di 21 esposto, parte ricorrente ha lamentato una contrazione delle proprie entrate reddituali rispetto all'epoca della separazione dal momento che nel corso del presente giudizio ed in particolare con decorrenza da gennaio 2025 non svolge più attività di lavoro autonomo essendo passato alle dipendenze della
TA LS e Figli SR di CE RI (la medesima impresa ove è assunto il figlio
), da cui percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro 1.600. A comprova ha prodotto il Tes_2 contratto di lavoro (produzione del 30.1.2025) e le buste paga relative ai primi mesi del 2025 da cui si evince un reddito netto che oscilla tra € 1.400 ed € 1.700 (doc. 30 fascicolo ricorrente). Non sono invero emerse dall'esame degli estratti del conto corrente movimentazioni non compatibili con le entrate dichiarate per l'anno in corso. Pur prendendo atto dell'oggettiva riduzione dei redditi, va peraltro evidenziato come parte ricorrente non abbia in alcun modo giustificato la scelta di cambiare attività lavorativa per una molto meno redditizia rispetto a quella precedente, così come non ha in alcun modo giustificato le ragioni per le quali ha prestato acquiescenza rinunciando all'azione di riduzione, con atto notarile del 17.6.2021, al testamento del padre , deceduto a BI il 4.5.2021, Persona_5 dal quale lo stesso è risultato erede totalmente pretermesso, a fronte di un patrimonio ereditario il cui valore nella dichiarazione di successione è indicato in € 236.730, di cui € 167.747 in titoli (produzione documentale del 4.4.2025). Sotto altro profilo, ai fini della quantificazione del mantenimento dovuto per la figlia giova osservare che sebbene il sia gravato dal mutuo della casa familiare Per_1 Pt_1 assegnata alla moglie, pari a circa € 600 al mese, è indubbio che al medesimo è derivato un significativo risparmio di spesa a seguito dell'intervenuta indipendenza economica del figlio Tes_2 con lui convivente.
Per quanto concerne la capacità reddituale di dalla documentazione dei redditi Controparte_1 prodotta (CU) emerge un reddito lordo complessivo per l'anno 2022 pari ad euro 493, per l'anno 2023 pari ad euro 6.505 e per l'anno 2024 pari ad euro 7.430. Al riguardo si osserva che la ricorrente ha dichiarato di aver reperito nel settembre 2024 attività lavorativa stabile presso la RSA Villa Serena, essendo ivi assunta a tempo indeterminato con contratto part-time, dalla quale percepisce circa euro
850 netti al mese per 13 mensilità, oltre gli straordinari, nonché di essere altresì assunta da un'agenzia interinale per la quale svolge lavori a chiamata nell'ambito della ristorazione. Dalle buste paga relative ai primi mesi del 2025 si evince un reddito netto mensile di circa € 1.000. Quanto alla dichiarazione di successione dell'eredità materna della sig.ra quest'ultima ha dichiarato che la madre non era CP_1 detentrice di alcunché, salvo un immobile cointestato con il figlio, fratello dell'odierna resistente e sul quale grava un mutuo cointestato tra gli stessi, la cui rata è corrisposta dalla CP_1
pagina 17 di 21 Considerati complessivamente i fattori sopra indicati, con particolare riferimento alle sopravvenienze fattuali rispetto all'epoca della separazione, tenuto conto del fatto che il ricorrente provvede alle esigenze abitative della figlia mediante l'assegnazione della casa di sua esclusiva proprietà gravata da mutuo, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 250 il contributo mensile a carico del per il Pt_1 mantenimento di . Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia Per_1 integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 60% per il e in misura pari al 40% per la stante l'accertata disparità dei Pt_1 CP_1 redditi.
Richiamato il verbale dell'udienza del 10.6.2025, preso atto che tra le parti è sorta una controversia in merito alla decorrenza dell'assegno di mantenimento, chiesto non già con il ricorso introduttivo
(25.7.2024) bensì con la memoria di costituzione (5.11.2024), si conferma quanto già previsto dal
Giudice delegato alla predetta udienza, ossia la decorrenza dell'assegno di mantenimento per dal Per_1 mese di ottobre 2024, posto che a tale data era già pacifica tra le parti l'intervenuta indipendenza economica di . Tes_2
Quanto all'assegno unico, lo stesso sarà percepito integralmente dalla resistente quale genitore prevalente collocatario della figlia minore (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025 Per_1
n. 4672), tenuto conto dell'aggravio integrale sulla stessa nella gestione della figlia sulla madre.
Ritiene il Collegio che la domanda relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata da parte resistente risulta infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/12/2023, n.35434; ex multis: cfr.
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7205; Cass. Civ., n. 18287 del 2018, Cass. Civ., n. 21926 del pagina 18 di 21 2019). A tal riguardo occorre evidenziare la differenza intercorrente tra i presupposti dell'assegno separativo rispetto all'assegno divorzile. Infatti, la giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto ha dichiarato che "la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio."(cfr. Cass. n.
12196/2017).
Tanto premesso ritiene che nel caso di specie manchino i requisiti per il riconoscimento a favore di parte resistente dell'assegno divorzile, inteso nella sua concezione assistenziale, compensativa e perequativa.
Infatti, all'esito del giudizio, è emerso che la sig.ra sia in grado di avere un reddito autonomo e CP_1 competenze professionali, come comprovato dall'assunzione della stessa con contratto part time a tempo indeterminato presso la RSA Villa Serena a Galbiate, a partire dal settembre 2024, ove già svolgeva attività lavorativa a far tempo dal 2023. Parimenti ha dato atto di aver svolto nel periodo dal
2000 al 2007 lavori saltuari ed in seguito di essere stata socia dell'impresa familiare dal 2011 al 2018, ove ha svolto attività di segreteria e di cui deteneva ab origine la quota del 49%, poi ridotta al 23% allorquando, in aggiunta a tale attività, ha iniziato un nuovo lavoro part time presso l'avv. Garbagnati, tutti elementi sintomatici di una competenza professionale acquisita.
Deve pertanto escludersi che la sig.ra non abbia i mezzi necessari per far fronte al proprio CP_1 sostentamento, con le entrate provenienti dalla propria attività lavorativa, tenuto conto peraltro del fatto che la stessa gode dell'abitazione coniugale, ove vive con la figlia la cui rata del mutuo è pagata Per_1 integralmente dal Pt_1
Parimenti parte resistente non ha fornito adeguati elementi di giudizio, né a livello di allegazione né di prova, idonei a far ritenere la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente compensativa sopra menzionata. Anche a voler ritenere provata la circostanza secondo cui la per scelta condivisa, è rimasta a casa dal lavoro dopo la nascita della seconda figlia, risulta CP_1 comunque che la stessa lavorava in precedenza e ha ripreso a lavorare in seguito, quindi si è trattato comunque di un periodo di tempo contenuto, di per sé non idoneo a provare che squilibrio reddituale pagina 19 di 21 tra i coniugi (invero oggi non più attuale) sia esclusivamente attribuibile a tale scelta (cfr. Cass. Civ.
2022/2025).
Giova precisare la diversità dei titoli posti a fondamento dell'ordinanza del 3.3.2025 (con cui è stato ridotto l'assegno di separazione) e della presente sentenza (con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile), sicchè dal mancato riconoscimento dell'assegno divorzile non deriva alcun obbligo restitutorio in capo alla per le somme percepite nel corso del giudizio a CP_1 titolo di assegno di mantenimento.
Tenuto conto della soccombenza della rispetto alle domande giudiziali formulate con CP_1 riferimento al mantenimento della minore e della domanda relativa all'assegno divorzile e della soccombenza del con riferimento al mantenimento della figlia minore si ritiene equo Pt_1 Per_1 compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 celebrato il 12.02.2000 nel Comune di AS (VC) e trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio parte II, serie A, numero 1, anno 2000;
- CONFERMA l'assegnazione a della casa coniugale sita in Barzanò, Via Privata;
Parte_4
- PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Parte_1 Per_1 di euro 250,00 mensile da versare a in via anticipata entro il 10 di ogni mese;
Controparte_1 tale somma da versarsi con decorrenza da ottobre 2024, è soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- le spese straordinarie per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto, vengono ripartite al
60% a carico del e al 40% a carico della Pt_1 CP_1
- l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 7.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Erminio Maria Tremolada pagina 20 di 21 pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore
Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1279/2024 promossa da
( con il patrocinio dell'avv. Claudio Usuelli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. Roberta Mandelli;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: come precisate all'udienza del 10.6.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 21 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattese, senza accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova in capo al sig. Pt_1
Nel merito,
• pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ; Controparte_1 Parte_1 ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
• dichiarare l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento preferenziale (ai soli Per_1 fini burocratici/anagrafici) presso la residenza della madre. Gli incontri padre-figlia saranno liberamente concordati tra ed il padre, secondo le modalità e con le cadenze più confacenti al Per_1 benessere della minore. Tutte le decisioni di maggior interesse concernenti la figlia, con riferimento, in particolare, all'educazione scolastica, allo sviluppo e alla salute della stessa dovranno sempre essere previamente concordate dai genitori nel rispetto anche delle sue esigenze e dei suoi desideri;
• Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Barzanò (LC), via Privata Sacchi n.1 alla sig.ra in qualità di madre collocataria della figlia minore fino al raggiungimento della CP_1 Per_1 maggiore età e/o dell'indipendenza economica della stessa;
• Stabilire un contributo al mantenimento a carico del padre ed a favore della figlia minore di € Per_1
200,00 mensili, o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua a seguito di idonea istruttoria, da versare alla sig.ra sino al raggiungimento della maggiore età di CP_1 Per_1 allorquando sarà versato direttamente alla stessa. Tutte le spese straordinarie della figlia saranno suddivise al 50% per ciascuno genitore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
• Revocare il contributo di mantenimento di € 150,00 in favore della sig.ra a carico del sig. CP_1
perché non più dovuto difettandone i presupposti, a far data da ottobre 2024. Pt_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
La difesa del ricorrente, all'occorrenza e senza accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova e senza rinuncia all'esonero dalla prova di ogni fatto non specificamente contestato, chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che il sig. intrattiene una relazione sentimentale con la sig.ra Persona_2 CP_1
a far data dal 31.10.2017, come da fotografia che mi si rammostra (doc. 20)?
[...]
pagina 2 di 21 Riservati gli specifici motivi di opposizione in ordine alla ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova ex adverso dedotti, si chiede sin d'ora l'ammissione della prova contraria, diretta ed indiretta su tutti i capitoli ammessi.
Si indicano quali testimoni:
-Sig.ra residente a [...]; Testimone_1
- Sig. , residente a [...]; Testimone_2
-Sig.ri e , residenti in [...] CP_3
22;
-Sig.ra residente in [...]; Persona_3
-Sig. via Molino n.10, La Valletta RI (LC); Persona_2
La Difesa del Sig. ferma la contestazione della ricostruzione dei fatti così come prospettata Parte_1 da Parte Attrice, formula opposizione alla ammissione di tutti i capitoli di prova orale dedotti da
Controparte nella memoria in data 05.11.2024, in quanto non formulati con circostanze precise e dettagliate, e/o suggestivi, e/o irrilevanti, e/o inammissibili, e/o valutativi, e/o generici e più precisamente:
- quanto ad cap. n. 1, in quanto da provare per documenti;
- quanto ad cap. n. 2, poiché suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 3, poiché documentale;
- quanto ad cap. n. 4, poiché ininfluente ai fini del decidere e contenente un giudizio valutativo inibito al teste (… vive da allora … e sino ad ora presso la nonna paterna), suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste e comunque smentito dalla stessa ove afferma che dai certificati di residenza ha la stessa presso l'abitazione di SA;
- quanto ad cap. n. 5, poiché ininfluente ai fini del decidere e contenente un giudizio valutativo inibito al teste (… nonostante i tentativi di ricostruire …), suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 6, documentale e comunque ininfluente al fine del decidere in quanto il Sig. era maggiorenne all'epoca della richiesta ed il padre avrebbe violato la privacy;
Testimone_2
- quanto ad cap. n. 7, ininfluente al fine del decidere in quanto il Sig. è maggiorenne e Testimone_2 comunque contenente in giudizio valutativo e tecnico inibito al teste (… ha bloccato … su ogni canale di comunicazione) e suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 8, in quanto indeterminato nel tempo (quando? in che mese, giorno, anno?), valutativo (… per 10 minuti …), suggestivo in quanto suggerisce la risposta al teste ed in ogni caso frutto della volontà della LI VI come da doc. n. 22 di parte Ricorrente;
pagina 3 di 21 - quanto ad cap. n. 9, in quanto valutativo e suggestivo in quanto suggerisce la risposta ai testi eda provare documentalmente;
- quanto ad cap. n. 10, contenente un giudizio tecnico inibito al teste e valutativo (soffre della patologia della tiroidite di Hashimoto);
- quanto ad cap. n. 11, poiché contiene un giudizio tecnico e valutativo inibito al teste (deve effettuare periodicamente visite …, … sottoporsi a specifici esami ed assumere farmaci), nonché indeterminato nel tempo (periodicamente. Secondo quali cadenze?);
- quanto ad cap. n. 12, poiché valutativo e formulato in negativo (non ha mai accompagnato …), suggestivo suggerendo la risposta al teste e per quanto concerne le spese da provare documentalmente.
In ogni caso il Sig. ha sempre rimborsato ogni spesa documentata;
Pt_1
- quanto ad cap. n. 13, poiché valutativo (solo nel periodo settembre/ottobre 2024 …) e suggestivo in quanto suggerisce risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 14, poiché valutativo e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (… la caldaia
… non è funzionante), formulato in negativo ed indeterminato nel tempo (quando?);
- quanto ad cap. n. 15, poiché pacifico;
- quanto ad cap. n. 16, poiché valutativo (potenziale pericolo) e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (potenziale pericolo … la caldaia sia guasta) ed indeterminato nel tempo (da quando?);
- quanto ad cap. n. 17, poiché valutativo e contenente un giudizio tecnico inibito al teste
(malfunzionante … rimasto inerte … lasciando e la Sig.ra al freddo) e suggestivo Per_1 CP_1 suggerendo la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 18, poiché valutativo e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (… per ovviare alla caldaia malfunzionante) ed indeterminato nel tempo e nello spazio (quale amico?, dove?);
- quanto ad cap. n. 19, in quanto pacifico. Dal nuovo anno inizierà un nuovo lavoro in qualità didipendente;
- quanto ad capp. nn. 20-21, in quanto da provare documentalmente (i documenti prodotti da controparte sono stati prontamente disconosciuti e si disconoscono in quanto potrebbero essere stati scritti da chiunque), valutativi e suggestivi in quanto suggeriscono la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 22, in quanto da provare documentalmente e contenente un giudizio valutativo e tecnico inibito al teste (è socio dell'impresa familiare);
- quanto ad cap. n. 23, da provare documentalmente e contenente un giudizio valutativo e tecnico inibito al teste (moto di grossa cilindrata … autovettura … introiti derivanti dalla vendita …);
- quanto ad cap. n. 24, in quanto ininfluente al fine del decidere e valutativo (un mese di vacanza…);
- quanto ad capp. nn. 25-26-27, 28, in quanto da provare documentalmente;
pagina 4 di 21 - quanto ad cap. n. 29, in quanto smentito dal doc. n. 23 prodotto dalla Difesa del Sig. Pt_1
- quanto ad cap. n. 30, in quanto pacifico avendo prodotto codesta difesa (doc. n. 15) il contratto di lavoro del Sig. ; Testimone_2
- quanto ad cap. n. 31, pacifico e non contestato e comunque ininfluente al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 32, poiché valutativo e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (… è necessaria specifica patente …) e comunque ininfluente al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 33, poiché valutativo e suggestivo suggerendo la risposta al teste e comunque smentito dalle dichiarazioni documentali;
- quanto ad cap. n. 34, documentale e comunque ininfluente al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 35, poiché valutativo, suggestivo ed indeterminato nel tempo (una mattina dell'anno
2023) e comunque pacifico in merito alla residenza del Sig. Pt_1
- quanto ad cap. n. 36, poiché valutativo e comunque smentito da documenti;
quanto ad capp. nn. 37-
38, poiché valutativi e comunque ininfluenti al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 39, poichè da provare documentalmente e comunque irrilevante al fine del decidere;
- quanto ad cap. n. 40, in quanto pacifico;
- quanto ad cap. n. 41, poiché valutativo e formulato in negativo (… non ha versato) e comunque da provare documentalmente;
- quanto ad cap. n. 42, poiché da provare documentalmente e contenente un giudizio tecnico inibito al teste (… è stata socia), valutativo (ha svolto attività … segreteria);
- quanto ad capp. nn. 43-44, poiché da provare documentalmente;
- quanto ad cap. n. 45, poiché da provare documentalmente e valutativo (… svolto solo lavoretti saltuari);
- quanto ad cap. n. 46, poiché contenente un giudizio valutativo e suggestivo suggerendo la risposta al teste;
- quanto ad cap. n. 47, poiché contenente un giudizio tecnico inibito al teste sulla genuinità o apocrifità del predetto documento;
- quanto ad cap. n. 48, poiché valutativo (… ha sempre contribuito…) e da provare documentalmente ed in netta antitesi con il cap. n. 46 che viene in tal modo dalla stessa smentito;
- quanto ad cap. n. 49, in quanto pacifico in merito al trasferimento e comunque assolutamente ininfluente al fine del decidere, nonché valutativo (… per amore …);
- quanto ad cap. n. 50, in quanto da provare documentalmente, valutativo (ha svuotato e chiuso …).
Nel caso denegato di ammissione di qualsiasi capitolo di prova indicato sub nn. da 1 a 50 della memoria di Controparte in data 05.11.2024, si chiede l'ammissione di prova contraria, diretta ed pagina 5 di 21 indiretta, indicandosi a Testi i medesimi già indicati nella memoria in data 15.11.2024. All'occorrenza e senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova e senza rinuncia all'esonero dalla prova di ogni fatto non specificamente contestato, si insiste nell'ammissione dei capitoli di prova indicati sub n. 1 indicati nella memoria ex art. 473 bis 17 del 15.11.2024, con i Testi ivi indicati.
Cantù, 09 giugno 2025 avv. Milena Magni avv. Claudio Usuelli”
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE:
1) Verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera B) Legge
1.12.1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario celebrato tra i sig.ri e in data 12.02.2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 del Comune di AS (Vercelli), Anno 2000, atto numero 1, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune l'annotazione e la trascrizione nei Pubblici Registri della emananda sentenza, nonché le ulteriori incombenze di legge.
2) Confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, disponendo il Per_1 collocamento prevalente della stessa, anche a fini burocratici/anagrafici, presso la residenza della sig.ra sita in Barzanò, Via Privata Sacchi n. 1; gli incontri padre e figlia saranno concordati Controparte_1 liberamente tra essi, con le modalità e le cadenze più confacenti al benessere della minore. Tutte le decisioni di maggior interesse concernenti la figlia dovranno essere previamente concordate tra i genitori nel rispetto anche delle sue esigenze e dei suoi desideri.
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Barzanò, Via Privata Sacchi n. 1 unitamente a tutti i mobili, le suppellettili e gli arredi ivi presenti alla Sig.ra la quale continuerà a viverci CP_1 insieme a senza alcuna previsione di un termine – resta inteso che il Sig. continuerà a Per_1 Pt_1 sostenere il relativo mutuo allo stesso intestato fino all'estinzione. 4) Prendere atto del fatto che il figlio
, per stessa ammissione del sig. è economicamente autosufficiente, e dare atto in ogni Tes_2 Pt_1 caso, che il medesimo è mantenuto dalla nonna paterna sig.ra , e non dal sig. Testimone_1 Pt_1
[...]
5) Prevedere un contributo al mantenimento per la figlia in capo al sig. pari ad € Per_1 Parte_1
500,00 mensili o al diverso anche maggiore importo ritenuto provato, importi rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese alla sig.ra con il raggiungimento della CP_1
pagina 6 di 21 maggiore età di la somma potrà essere versata dal sig. direttamente alla figlia su un Per_1 Parte_1 conto corrente intestato a che il padre si premurerà di aprire. Per_1
6) Disporre che le spese straordinarie per vengano ripartite tra le parti al 60% a carico del sig. Per_1 ed al 40% a carico della sig.ra secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco;
Pt_1 CP_1 disporre che le spese per l'acquisto di autovettura, patente ed eventuale università di vengano Per_1 sostenute al 100% dal sig. Confermare che le spese straordinarie per il figlio maggiorenne Parte_1
rimangano al 100% a carico del sig. Tes_2 Pt_1
7) Confermare e prevedere un assegno divorzile in favore della sig.ra pari ad € 500,00 Controparte_1 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, od al diverso anche maggiore importo ritenuto provato, da versarsi entro il 10 di ogni mese alla sig.ra CP_1
8) Condannare il sig. al pagamento delle spese di lite, comprensive di eventuali oneri per Parte_1
CTU e CTP.
IN SUBORDINE:
Ove occorrendo, ferme le statuizioni di cui nella parte “IN VIA PRINCIPALE” per quanto non specificato di seguito:
9) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di previsione di un contributo al mantenimento mensile per la figlia minore in capo al sig. pari ad € Per_4 Parte_1
500,00 mensili, si chiede confermarsi che le spese straordinarie per entrambi i figli rimangano al 100%
a carico del sig. comprese le spese per l'acquisto di autovettura, patente ed eventuale Parte_1 università di Per_1
10) Ove il figlio maggiorenne non venga considerato economicamente autosufficiente e/o Tes_2 comunque non si accerti che egli viene mantenuto dalla nonna paterna, sig.ra , Testimone_1 confermare che il sig. provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 maggiorenne . Tes_2
IN OGNI CASO:
11) Rigettare ogni avversa domanda azione deduzione eccezione e conclusione avversaria per le causali e titoli di cui in narrativa.
12) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario del 15% ed oltre I.V.A. e
C.P.A., sulle componenti di spesa imponibile come per Legge, oltre ad eventuali spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA: Sulle istanze istruttorie di parte ricorrente
Si chiede sin d'ora il fermo rigetto della prova orale per testi genericamente indicata da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, in quanto inammissibile per formulazione generica come statuito, a titolo esemplificativo, anche dalla sentenza n. 3537 del 27.10.2020 del Tribunale di Palermo, sezione 3^ pagina 7 di 21 civile in quanto non articolata su fatti storici precisi e ben determinati, tale da richiedere al Giudice una indebita attività di ripulitura dei fatti e rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza.
Si chiede il rigetto del capitolo di prova poi formulato nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. in quanto inammissibile, poiché irrilevante ai fini del decidere: la fotografia di cui al doc. 20 avversario risale all'ottobre 2021; la sig.ra ha già dichiarato come la relazione sia terminata all'inizio CP_1 dell'anno 2024.
L'esponente si oppone e chiede il rigetto dell'ordine d'esibizione ex art. 210/213 c.p.c. formulato da controparte in quanto:
- con riferimento alla dichiarazione di successione della defunta madre dell'esponente, lo si ritiene ultroneo e ininfluente ai fini del decidere;
la sig.ra dichiara che la propria madre nulla deteneva CP_1 se non un immobile ove viveva che era cointestato tra la stessa madre ed il figlio (fratello dell'esponente) e sul quale era ed è acceso mutuo cointestato tra la madre ed il figlio (fratello dell'esponente), dichiara inoltre che ad oggi è il fratello della sig.ra a sostenere i costi relativi a CP_1 tale immobile ed al mutuo e che esclusivamente al fratello sono confluiti gli averi della madre.
- con riferimento agli estratti di conto corrente integrali anno 2023 e 2022 gli stessi sono stati prodotti al doc. 23;
- in merito al contratto di acquisto dell'autovettura è stato prodotto al doc. 29.
Si contestano tutti i documenti prodotti da parte ricorrente.
Sulle istanze istruttorie di parte resistente
Prova per testi e interrogatorio formale
Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale, con i testi di seguito indicati, sui seguenti capitoli di prova, epurati da eventuali locuzioni negative o generiche o valutative:
1) Vero che la madre della sig.ra è deceduta il 26.01.2022 come da doc. 1 che si mostra al teste;
CP_1
2)Vero che la relazione sentimentale della sig.ra con il sig. è terminata nel CP_1 Persona_2 gennaio 2024;
3) Vero che la sig.ra ha provveduto ad acquistare un'autovettura a lei intestata che le è stata CP_1 consegnata il 04.11.2024 e per la quale a decorrere dal 20.11.2024 dovrà pagare 96 rate mensili da €
258 ciascuna come da doc. 12 che si mostra al teste;
4)Vero che il figlio maggiorenne vive, sin dall'epoca della separazione (07.01.2022) e Tes_2 tutt'oggi, presso la casa della nonna paterna sig.ra pur essendo formalmente residente Testimone_1 dal 24.07.2023 presso l'abitazione ove il sig. vive con la nuova compagna sita in SA (MB) Pt_1 via Monteverdi n. 4 come da doc. 15 che si mostra al teste;
pagina 8 di 21 5) Vero che la sig.ra nonostante i tentativi di ricostruire un rapporto con il figlio, non vede né CP_1 sente da ormai 5 anni;
Tes_2
6) Vero che la sig.ra ha richiesto al sig. di conoscere quando si sarebbe tenuto l'orale di CP_1 Pt_1 maturità di e le è stato risposto di chiedere direttamente al figlio, senza – di fatto – fornirle Tes_2 alcuna informazione come da doc. 2 che si mostra al teste;
7) Vero che ha bloccato la sig.ra su ogni canale di comunicazione (a titolo Tes_2 CP_1 esemplificativo WhatsApp);
8) Vero che il sig. vede la figlia per 10 minuti in occasione dell'acquisto dell'abbonamento Pt_1 Per_1 dei mezzi alla stessa e mai in altre occasioni;
9) Vero che – seguita a livello psicologico dai Per_1
Servizi Sociali – ha richiesto espressamente dei colloqui con gli Assistenti Sociali, dopo che nel gennaio 2023 il padre si è presentato senza preavviso fuori dalla scuola superiore frequentata da Per_1 per dirle come non ci fosse posto per lei presso la casa ove viveva con la nuova compagna;
10) Vero che soffre della patologia della tiroidite di Hashimoto come da doc. 3 che si mostra al Per_1 teste;
11) Vero che per la patologia della tiroidite di Hashimoto deve effettuare periodicamente visite Per_1 specialistiche, sottoporsi a specifici esami ed assumere farmaci;
12) Vero che il sig. non ha mai accompagnato alle visite per la patologia di cui la minore Pt_1 Per_1 soffre né ha sostenuto alcuna relativa spesa;
13) Vero che solo nel periodo settembre/ottobre 2024 il sig. si è offerto di accompagnare ad Pt_1 Per_1 una visita medica, affermando che sarebbe stata pagata dalla nonna paterna sig.ra ; Testimone_1
14) Vero che la caldaia presso l'immobile ex casa coniugale di Barzanò via Sacchi n. 1 ove vivono la sig.ra e è guasta;
CP_1 Per_1
15) Vero che la sig.ra e il sig. hanno ricevuto ordinanza comunale, come da doc. 4 che si CP_1 Pt_1 mostra al teste, finalizzata alla messa a norma o alla dismissione del camino sito presso l'immobile ex casa coniugale di Barzanò via Sacchi n. 1 ove vivono la sig.ra ; Parte_2
16) Vero che la sig.ra a causa del potenziale pericolo nell'utilizzo del camino, ha smesso di CP_1 utilizzarlo ormai da tempo nonostante la caldaia sia guasta;
17) Vero che la caldaia di cui alla ex casa coniugale, assegnata alla sig.ra ove vive con la figlia CP_1
è guasta e il sig. proprietario dell'immobile, di fatto ha lasciato per tutto l'inverno 2023 Per_1 Pt_1
e la sig.ra al freddo;
Per_1 CP_1
18) Vero che la sig.ra , nell'inverno 2023, sono state ospitate a cena a casa di un amico Parte_2 di famiglia, per ovviare al problema della caldaia malfunzionante;
pagina 9 di 21 19) Vero che ad oggi la sig.ra e vivono presso la casa coniugale assegnata alla prima e di CP_1 Per_1 proprietà del sig. che è priva di riscaldamento – termocamino che il sig. intende dismettere e Pt_1 Pt_1 caldaia non funzionante;
20) Vero che il sig. svolge l'attività lavorativa di agente di commercio, occupandosi della vendita Pt_1 di marmi e graniti e che tale attività svolgeva anche all'epoca della sentenza di separazione del luglio
2023;
21) Vero che il sig. svolge dall'anno 2011 inoltre l'attività di vendita di vini e formaggi, come da Pt_1 doc. 5 che si mostra al teste;
22) Vero che a partire dall'anno 2017 all'attività di vendita vini svolta dal sig. oltre alla propri 23) Pt_1
Vero che il sig. è socio dell'impresa familiare;
Pt_1
24) Vero che il sig. ha una moto di grossa cilindrata, un'autovettura ed ha potuto godere degli Pt_1 introiti derivanti dalla vendita del bosco che era annesso alla casa coniugale;
25) Vero che il sig. nel periodo estivo si conceda un mese di vacanza con la nuova compagna, la Pt_1 di lei famiglia e;
Tes_2
26) Vero che la sig.ra dal 01.09.2024, è stata assunta, per il tramite della KCS Caregiver CP_1
Cooperativa sociale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la RSA Villa Serena di
Galbiate, con mansione di addetta lavaggi promiscui e con orario lavorativo part-time pari a 20 ore settimanali come da doc. 7 che si mostra al teste;
27) Vero che lo stipendio mensile percepito dalla sig.ra e derivante dall'attività di cui al CP_1 capitolo che precede è pari a circa € 800,00;
28) Vero che la sig.ra è iscritta presso l'agenzia Ramstad di Lecco per il tramite della quale CP_1 svolge lavori periodici con contratti a chiamata come da doc. 8 che si mostra al teste;
29) Vero che la sig.ra ha richiesto e ottenuto un prestito personale per € 3.000,00 la cui rata CP_1 mensile è pari ad € 117,00 come da doc. 10 che si mostra al teste nonché ulteriore prestito con rata mensile di € 72,00 come da doc. 11 che si mostra al teste;
30) Vero che nel periodo in cui era in corso la separazione la sig.ra era iscritta al Centro per CP_1
l'Impiego;
31) Vero che il figlio maggiorenne svolge attività lavorativa;
Tes_2
32) Vero che il figlio maggiorenne ha in uso un'autovettura Ford Focus e una moto Kawasaki Tes_2
636 Ninja;
a primaria occupazione lavorativa si sono aggiunti anche i formaggi;
33) Vero che per la guida di una moto Kawasaki 636 Ninja è necessaria specifica patente A2;
pagina 10 di 21 34) Vero che nei primi mesi dell'anno 2023, il sig. ha telefonato a e – nel corso della Pt_1 Per_1 telefonata – le ha riferito che il figlio viveva dalla nonna mentre lui viveva con la sig.ra Tes_2 in una diversa abitazione;
Pt_3
35) Vero che nel dicembre 2023 ha ricevuto dal Comune di BI una borsa di studio Testimone_2 come da doc. 15 che si mostra al teste;
36) Vero che il sig. una mattina dell'anno 2023 si è recato fuori dalla scuola della figlia Pt_1 Per_1 dicendole di non abitare più a BI;
37) Vero che dal gennaio 2022 ed in permanenza, vive dalla nonna paterna sig.ra Testimone_2
a BI, via Parini n. 10; Testimone_1
38) Vero che la sig.ra , nonna paterna di , è proprietaria di n. 3 immobili ed era Tes_1 Tes_2 proprietaria di n. 16 immobili come da doc. 16 e 17 che si mostrano al teste;
39) Vero che la sig.ra , nonna paterna di ha venduto, nel luglio 2024, un negozio di Tes_1 Tes_2 sua proprietà avendone percepito il ricavato dalla vendita come da doc. 5 che si mostra al teste;
40) Vero che la sig.ra , nonna paterna di , ha in uso un'auto FIAT500; Tes_1 Tes_2
41) Vero che il sig. vive dalla nuova compagna sig.ra a SA (MB), via Monteverdi n. Pt_1 Pt_3
4 sin dall'epoca della separazione ed ha infatti spostato la propria residenza in data 20.01.2023 come da doc. 15 che si mostra al teste;
42) Vero che il sig. dal 2019 al 2023 non ha versato la propria quota di spese straordinarie – Pt_1 sebbene il provvedimento presidenziale del 27.01.2021 emesso in sede di separazione prevedesse che il padre ne fosse gravato al 100% e così anche la successiva sentenza;
43) Vero che la sig.ra ha svolto l'attività lavorativa casalinga ed è stata socia dell'impresa CP_1 familiare dal 2011 al 2018 occupandosi della segreteria;
44) Vero che la sig.ra nell'ottobre del 2015, dopo la dichiarazione dell'allora marito fatta CP_1 davanti ai figli in cui lo stesso riferiva di non amarla più e la esortava a trovarsi una stabile occupazione lavorativa, ha iniziato la prova del nuovo lavoro di segretaria presso lostudio dell'Avv. Garbagnati, dove ha prestato la propria attività lavorativa in forza di contratto a tempo indeterminato part time sino al 15.10.2018, quando è stata licenziata per soppressione del posto;
45) Vero che le somme derivanti dalle attività lavorative svolte dalla sig.ra sono tutte confluite CP_1 sul conto corrente comune alle parti acceso presso Banca Intesa;
46) Vero che la sig.ra ha svolto solo lavoretti saltuari, nel periodo dal 2000 al 2007, CP_1 contribuendo con quei risparmi al ménage familiare, oltre che all'acquisto della casa ed accollandosi inoltre i costi del rifacimento del tetto dell'allora casa coniugale (pari ad € 18.000,00 circa);
pagina 11 di 21 47) Vero che la sig.ra in accordo con il marito, è rimasta a casa dal lavoro dopo la seconda CP_1 gravidanza al fine di accudire la prole;
48) Vero che ha scritto lei le lettere di cui al doc. 19 che si mostra al teste;
49) Vero che la sig.ra ha sempre contribuito a formare il patrimonio familiare;
CP_1
50) Vero che la sig.ra ha abbandonato il proprio paese natale per amore della famiglia;
CP_1
51) Vero che durante gli anni del matrimonio la sig.ra ha rinunciato a possibilità lavorative per CP_1 occuparsi della famiglia;
52) Vero che la sig.ra nulla ha ottenuto dalla propria partecipazione all'impresa familiare dal CP_1
2011 al 2018, periodo in cui ha rivestito la qualifica di socia occupandosi della segreteria;
53) Vero che il sig. nel 2020 ha svuotato e chiuso il conto risparmio FINECO cointestato con la Pt_1 sig.ra e con firme disgiunte dove erano presenti polizze pari ad € 30.000,00; CP_1
Per_ 54) Vero che il sig. ex compagno della sig.ra a far data da inizio anno 2024, ha concesso CP_1 alla sig.ra di continuare ad utilizzare la sua autovettura fino all'ottobre 2024; CP_1
55) Vero che il fratello della sig.ra era cointestatario al 50% dell'immobile ove viveva la madre CP_1 della sig.ra e del mutuo acceso su tale immobile;
il residuo 50% era intestato alla madre della CP_1 sig.ra CP_1
56) Vero che la sig.ra ha rinunciato alla propria quota di legittima derivante dalla successione a CP_1 seguito della morte della madre lasciando che ne beneficiasse proprio fratello;
57) Vero che il fratello della sig.ra è soggetto invalido. CP_1
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova:
- amico di famiglia, residente a[...]; Testimone_3
- moglie del sig. amica di famiglia, residente in [...] Tes_3
Manzoni n. 24;
- amica di famiglia, residente in [...]. Testimone_5
L'interrogatorio formale verterà su tutti i capitoli di prova.
Prova contraria
Si chiede sin d'ora, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di prove orali avversarie si essere ammessi a prova contraria, diretta e indiretta, su tutti i capitoli di prova avversari ammessi con i testi indicati a prova diretta.
Audizione del minore
Si chiede sin d'ora l'audizione della figlia minore 17enne e dotata di piena capacità di Per_1 discernimento, così che possa esporre al Giudice il proprio rapporto con il padre nonché gli atteggiamenti che il sig. riserva a lei e alla madre. Pt_1
pagina 12 di 21 Ordine d'esibizione ex art. 210/213 c.p.c.
Si chiede, ove il sig. non vi provveda spontaneamente, ordine d'esibizione ex art. 210/213 c.p.c. Pt_1 allo stesso e/o al Centro Impiego di tutta la documentazione attestante l'attività lavorativa svolta dal figlio maggiorenne nonché attestante il relativo stipendio. Tes_2
Si chiede, ove il sig. non vi provveda spontaneamente, ordine d'esibizione ex art. 210 della Pt_1 dichiarazione dei redditi 2024 (anno di imposta 2023).
Si chiede, inoltre, ove il sig. non vi provveda spontaneamente, ordine d'esibizione ex art. 210/213 Pt_1
c.p.c. allo stesso e/o alla Banca ove egli ha carta di credito, gli estratti conto della carta di credito dell'odierno ricorrente – la sig.ra al doc. 26 produce il proprio. CP_1
Indagine a mezzo Polizia Tributaria
La sig.ra chiede disporsi indagini della Polizia Tributaria e/o Guardia di Finanza volte ad CP_1 accertare le reali capacità di reddito del sig. nonché acquisire la documentazione su redditi, Parte_1 patrimonio, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi di investimento, titoli di credito, acquisti e vendite di beni immobili, e quant'altro riconducibile al sig. ed il Pt_1 presumibile valore di tali beni e dando altresì atto se storicamente il sig. sia stato intestatario di Pt_1 conti correnti e/o altri rapporti bancari, nell'ipotesi in cui egli avesse nelle more provveduto ad estinguere ogni e qualsivoglia rapporto.
La sig.ra chiede, ai sensi dell'art. 473 bis 2 c.p.c., che la suddetta indagine a mezzo Polizia CP_1
Tributaria e/o Guardia di Finanza venga estesa anche alla madre del sig. sig.ra Pt_1 Testimone_1
(C.F. ), nata a BI (LC) il [...], a [...] ingenti versamenti C.F._3 che la stessa risulta dagli estratti conto avversari aver effettuato nei confronti del figlio.
***
Si allega:
- Nota giudiziale.
Con osservanza.
Merate, li 08 maggio 2025
Avv. Roberta Mandelli”
pagina 13 di 21 RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno celebrato matrimonio concordatario il 12.02.2000 in Parte_1 Controparte_1
AS (VC) e dalla loro unione coniugale sono nati due figli, il 14.10.2004 e il Tes_2 Per_1
2.8.2007.
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ha dato atto che le parti sono Parte_1 comparse il giorno 27.11.2019 davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi definitivamente in forza della sentenza n. n. 356, pubblicata il
19.7.2023. In particolare, la suddetta sentenza, all'esito di un'istruttoria complessa e di c.t.u., ha previsto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocamento presso la Per_1 madre, con la previsione a che gli incontri padre/figlia vengano direttamente concordati tra gli stessi, con la conferma dell'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti al fine di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e di agevolare la ripresa dei rapporti padre – figlia. In punto economico ha disposto il mantenimento diretto del figlio convivente con la madre o con il padre, senza alcun contributo dell'altro genitore, con previsione a che le spese straordinarie siano sostenute integralmente dal ricorrente, nonché porsi a carico del la somma di euro 300 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie.
Nella presente sede il ricorrente ha chiesto oltre alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della figlia minore con la previsione a che gli Per_1 incontri padre-figlia avvengano liberamente, nonché la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra fino al raggiungimento della maggiore età e/o dell'indipendenza della stessa. In CP_1 punto economico ha chiesto la conferma della previsione secondo cui ciascun genitore provvede in via diretta al mantenimento ordinario del figlio con sé convivente, dando in particolare atto del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , divenuto maggiorenne, prevedendo Tes_2 parimenti che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra le parti. Nel corso del giudizio tale domanda è stata modificata e, riconosciuta l'indipendenza economica del figlio , il ricorrente Tes_2 ha offerto alla madre quale contributo al mantenimento di un assegno mensile di € 200. Infine, ha Per_1 chiesto la revoca del contributo al mantenimento a favore della moglie di euro 300. Con la memoria
473bis.17 co.
1. c.p.c. il sig. ha dato atto di essersi dovuto dimettere da agente di commercio e di Pt_1 aver dovuto reperire altra attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato con qualifica di impiegato.
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio e contestando quanto ex adverso dedotto. In particolare, ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, ove vivrà con la figlia minore senza previsione di alcun Per_1
pagina 14 di 21 termine, e disponendo il pagamento integrale del mutuo della casa coniugale a carico del Inoltre, Pt_1 ha chiesto di prendersi atto del mantenimento da parte della nonna paterna, in luogo del di Pt_1
, qualora quest'ultimo non venisse considerato economicamente autosufficiente. In punto Tes_2 economico ha chiesto un contributo al mantenimento per la figlia in capo al Sig. pari ad Per_1 Pt_1 euro 400 (in seguito elevato ad € 500), oltre il 50% delle spese straordinarie ripartite tra le parti (in seguito richieste per il 60% in capo a e 40% a , precisandosi che le spese per l'acquisto Pt_1 CP_1 dell'autovettura, patente ed eventuale università di vengano poste integralmente a carico del sig. Per_1
e che le spese straordinarie per il figlio maggiorenne rimangano al 100% a carico del Pt_1 Tes_2 padre. Infine, ha chiesto disporsi a carico del l'assegno divorzile in favore della sig.ra pari Pt_1 CP_1 ad euro 300 mensili (in seguito elevato ad € 500).
A seguito di un primo rinvio dell'udienza, comparse personalmente entrambe le parti, le stesse hanno dato dell'infruttuosità di qualsiasi tentativo di conciliazione e pertanto il Giudice relatore – a scioglimento della riserva ivi assunta – ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti prevedendo il versamento a carico del a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore Pt_1 dell'importo mensile di € 250 mensili con decorrenza dalla domanda, oltre la ripartizione in pari Per_1 misura tra i genitori delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della madre. Quanto all'assegno di mantenimento a carico del e a favore della moglie, il Pt_1
Giudice relatore ne ha disposto la riduzione da euro 300 ad euro 150. Infine, ha assegnato termine alle parti per il deposito ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni di successione presentate a seguito del decesso dei rispettivi genitori e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
A seguito della precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere accolta, in quanto risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970 e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Ciò detto, occorre osservare come in ordine all'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, nonché disporsi la modalità libera delle frequentazioni padre/figlia, non sussiste alcun conflitto tra le parti, come riportato nelle proprie conclusioni. Si dà atto peraltro che il 2 agosto 2025 è diventata maggiorenne. Per_1
pagina 15 di 21 Parimenti non è in discussione tra le parti il fatto che la casa familiare, di proprietà esclusiva del e Pt_1 gravata da mutuo, continui ad essere assegnata alla affinchè vi abiti con la figlia. CP_1
Invero il ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra fino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia minore e di contro la sig.ra ha Per_1 CP_1 chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale senza alcuna previsione di un termine.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio pacifico e consolidato secondo cui "l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente
(cfr. Cass., n. 25604/2018; Cass., n. 3015/2018); la revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. 20452/22)”.
L'assegnazione della casa coniugale non può che essere confermata a favore della madre, in veste di genitore collocatario della figlia appena divenuta maggiorenne, fintantoché quest'ultima non Per_1 raggiunga l'indipendenza economica o cessi il rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Con riferimento al mantenimento della prole, si osserva che entrambe le parti hanno concordemente dichiarato il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne , essendo Tes_2 invero stato assunto presso la LS e Figli s.r.l. con contratto di apprendistato e con retribuzione lorda pari a circa € 1.144 mensili. Si ritiene pertanto che l'autosufficienza raggiunta da parte di determini la revoca dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore, i cui presupposti sono Tes_2 venuti meno e parimenti la conferma della previsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore non previsto in sede di separazione, sul presupposto che ciascun genitore Per_1 provvedesse direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé.
Ciò detto, ai fini del quantum del suddetto assegno, punto focale è dato dalle capacità economica e reddituali delle parti, atteso che, come noto, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Con riferimento al ricorrente, dalla disamina delle dichiarazioni dei redditi è emerso un reddito mensile netto per l'anno 2021 euro 3.515 per 12 mensilità; per l'anno 2022 di euro 3.445 per 12 mensilità; per l'anno 2023 euro 3.691 per 12 mensilità e per l'anno 2024 di euro 3.495 per 12 mensilità. Come sopra pagina 16 di 21 esposto, parte ricorrente ha lamentato una contrazione delle proprie entrate reddituali rispetto all'epoca della separazione dal momento che nel corso del presente giudizio ed in particolare con decorrenza da gennaio 2025 non svolge più attività di lavoro autonomo essendo passato alle dipendenze della
TA LS e Figli SR di CE RI (la medesima impresa ove è assunto il figlio
), da cui percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro 1.600. A comprova ha prodotto il Tes_2 contratto di lavoro (produzione del 30.1.2025) e le buste paga relative ai primi mesi del 2025 da cui si evince un reddito netto che oscilla tra € 1.400 ed € 1.700 (doc. 30 fascicolo ricorrente). Non sono invero emerse dall'esame degli estratti del conto corrente movimentazioni non compatibili con le entrate dichiarate per l'anno in corso. Pur prendendo atto dell'oggettiva riduzione dei redditi, va peraltro evidenziato come parte ricorrente non abbia in alcun modo giustificato la scelta di cambiare attività lavorativa per una molto meno redditizia rispetto a quella precedente, così come non ha in alcun modo giustificato le ragioni per le quali ha prestato acquiescenza rinunciando all'azione di riduzione, con atto notarile del 17.6.2021, al testamento del padre , deceduto a BI il 4.5.2021, Persona_5 dal quale lo stesso è risultato erede totalmente pretermesso, a fronte di un patrimonio ereditario il cui valore nella dichiarazione di successione è indicato in € 236.730, di cui € 167.747 in titoli (produzione documentale del 4.4.2025). Sotto altro profilo, ai fini della quantificazione del mantenimento dovuto per la figlia giova osservare che sebbene il sia gravato dal mutuo della casa familiare Per_1 Pt_1 assegnata alla moglie, pari a circa € 600 al mese, è indubbio che al medesimo è derivato un significativo risparmio di spesa a seguito dell'intervenuta indipendenza economica del figlio Tes_2 con lui convivente.
Per quanto concerne la capacità reddituale di dalla documentazione dei redditi Controparte_1 prodotta (CU) emerge un reddito lordo complessivo per l'anno 2022 pari ad euro 493, per l'anno 2023 pari ad euro 6.505 e per l'anno 2024 pari ad euro 7.430. Al riguardo si osserva che la ricorrente ha dichiarato di aver reperito nel settembre 2024 attività lavorativa stabile presso la RSA Villa Serena, essendo ivi assunta a tempo indeterminato con contratto part-time, dalla quale percepisce circa euro
850 netti al mese per 13 mensilità, oltre gli straordinari, nonché di essere altresì assunta da un'agenzia interinale per la quale svolge lavori a chiamata nell'ambito della ristorazione. Dalle buste paga relative ai primi mesi del 2025 si evince un reddito netto mensile di circa € 1.000. Quanto alla dichiarazione di successione dell'eredità materna della sig.ra quest'ultima ha dichiarato che la madre non era CP_1 detentrice di alcunché, salvo un immobile cointestato con il figlio, fratello dell'odierna resistente e sul quale grava un mutuo cointestato tra gli stessi, la cui rata è corrisposta dalla CP_1
pagina 17 di 21 Considerati complessivamente i fattori sopra indicati, con particolare riferimento alle sopravvenienze fattuali rispetto all'epoca della separazione, tenuto conto del fatto che il ricorrente provvede alle esigenze abitative della figlia mediante l'assegnazione della casa di sua esclusiva proprietà gravata da mutuo, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 250 il contributo mensile a carico del per il Pt_1 mantenimento di . Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia Per_1 integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 60% per il e in misura pari al 40% per la stante l'accertata disparità dei Pt_1 CP_1 redditi.
Richiamato il verbale dell'udienza del 10.6.2025, preso atto che tra le parti è sorta una controversia in merito alla decorrenza dell'assegno di mantenimento, chiesto non già con il ricorso introduttivo
(25.7.2024) bensì con la memoria di costituzione (5.11.2024), si conferma quanto già previsto dal
Giudice delegato alla predetta udienza, ossia la decorrenza dell'assegno di mantenimento per dal Per_1 mese di ottobre 2024, posto che a tale data era già pacifica tra le parti l'intervenuta indipendenza economica di . Tes_2
Quanto all'assegno unico, lo stesso sarà percepito integralmente dalla resistente quale genitore prevalente collocatario della figlia minore (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025 Per_1
n. 4672), tenuto conto dell'aggravio integrale sulla stessa nella gestione della figlia sulla madre.
Ritiene il Collegio che la domanda relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata da parte resistente risulta infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/12/2023, n.35434; ex multis: cfr.
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7205; Cass. Civ., n. 18287 del 2018, Cass. Civ., n. 21926 del pagina 18 di 21 2019). A tal riguardo occorre evidenziare la differenza intercorrente tra i presupposti dell'assegno separativo rispetto all'assegno divorzile. Infatti, la giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto ha dichiarato che "la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio."(cfr. Cass. n.
12196/2017).
Tanto premesso ritiene che nel caso di specie manchino i requisiti per il riconoscimento a favore di parte resistente dell'assegno divorzile, inteso nella sua concezione assistenziale, compensativa e perequativa.
Infatti, all'esito del giudizio, è emerso che la sig.ra sia in grado di avere un reddito autonomo e CP_1 competenze professionali, come comprovato dall'assunzione della stessa con contratto part time a tempo indeterminato presso la RSA Villa Serena a Galbiate, a partire dal settembre 2024, ove già svolgeva attività lavorativa a far tempo dal 2023. Parimenti ha dato atto di aver svolto nel periodo dal
2000 al 2007 lavori saltuari ed in seguito di essere stata socia dell'impresa familiare dal 2011 al 2018, ove ha svolto attività di segreteria e di cui deteneva ab origine la quota del 49%, poi ridotta al 23% allorquando, in aggiunta a tale attività, ha iniziato un nuovo lavoro part time presso l'avv. Garbagnati, tutti elementi sintomatici di una competenza professionale acquisita.
Deve pertanto escludersi che la sig.ra non abbia i mezzi necessari per far fronte al proprio CP_1 sostentamento, con le entrate provenienti dalla propria attività lavorativa, tenuto conto peraltro del fatto che la stessa gode dell'abitazione coniugale, ove vive con la figlia la cui rata del mutuo è pagata Per_1 integralmente dal Pt_1
Parimenti parte resistente non ha fornito adeguati elementi di giudizio, né a livello di allegazione né di prova, idonei a far ritenere la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente compensativa sopra menzionata. Anche a voler ritenere provata la circostanza secondo cui la per scelta condivisa, è rimasta a casa dal lavoro dopo la nascita della seconda figlia, risulta CP_1 comunque che la stessa lavorava in precedenza e ha ripreso a lavorare in seguito, quindi si è trattato comunque di un periodo di tempo contenuto, di per sé non idoneo a provare che squilibrio reddituale pagina 19 di 21 tra i coniugi (invero oggi non più attuale) sia esclusivamente attribuibile a tale scelta (cfr. Cass. Civ.
2022/2025).
Giova precisare la diversità dei titoli posti a fondamento dell'ordinanza del 3.3.2025 (con cui è stato ridotto l'assegno di separazione) e della presente sentenza (con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile), sicchè dal mancato riconoscimento dell'assegno divorzile non deriva alcun obbligo restitutorio in capo alla per le somme percepite nel corso del giudizio a CP_1 titolo di assegno di mantenimento.
Tenuto conto della soccombenza della rispetto alle domande giudiziali formulate con CP_1 riferimento al mantenimento della minore e della domanda relativa all'assegno divorzile e della soccombenza del con riferimento al mantenimento della figlia minore si ritiene equo Pt_1 Per_1 compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 celebrato il 12.02.2000 nel Comune di AS (VC) e trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio parte II, serie A, numero 1, anno 2000;
- CONFERMA l'assegnazione a della casa coniugale sita in Barzanò, Via Privata;
Parte_4
- PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Parte_1 Per_1 di euro 250,00 mensile da versare a in via anticipata entro il 10 di ogni mese;
Controparte_1 tale somma da versarsi con decorrenza da ottobre 2024, è soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- le spese straordinarie per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto, vengono ripartite al
60% a carico del e al 40% a carico della Pt_1 CP_1
- l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 7.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Erminio Maria Tremolada pagina 20 di 21 pagina 21 di 21