Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/04/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2026, proposto dalla Veasyt s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Cocola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda U.L.S.S. n. 3 “SS”, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Mirate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO società cooperativa, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota del Responsabile dell’U.O.C. Sociale dell’Azienda ULSS3 SS prot. n. 269531 del 23 dicembre 2025;
- della determinazione del Dirigente dell’Unità Operativa Provveditorato Economato e Logistica dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 SS n. 70 del 16 gennaio 2026, avente ad oggetto " Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. del servizio di video interpretariato in lingua dei segni (LIS) per l’Azienda Ulss 3 SS e gli ambulatori dei medici pediatri e di famiglia, nell’ambito del progetto E-Inclusion. VeneTo Talk” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 SS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. RA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente Veasyt s.r.l. è il gestore uscente del «servizio di interpretariato in LI.S. da remoto e in presenza, e di elaborazione di contenuti video e/o testuali» , che l’U.L.S.S. n. 3 SS aveva affidato con la determinazione dirigenziale n. 1525 del 9 settembre 2024.
Nel corso del rapporto contrattuale la Regione Veneto, con d.G.R. n. 748 dell’8 luglio 2025, ha approvato il progetto regionale “ E-inclusion: VeneTo Talk” , che «intende mantenere, potenziare ed ampliare il servizio di interpretariato e video-interpretariato per le persone sorde e con ipoacusia, riconosciuto come strumento fondamentale per garantire l’accesso equo e inclusivo ai servizi sanitari e socio-sanitari». Pertanto, in prossimità della scadenza contrattuale, l’Azienda Sanitaria ha svolto un’indagine di mercato, richiedendo offerte finalizzate all’affidamento diretto del «servizio di video interpretariato in lingua italiana dei segni (LIS) per l’azienda Ulss 3 SS e gli ambulatori dei medici e pediatri di famiglia, nell’ambito del progetto E-inclusion VeneTo Talk».
In risposta all’indagine sono pervenute due offerte dalle imprese Veasyt s.r.l. ed RO società cooperativa (di seguito “RO”).
Il Responsabile dell’U.O.C. Sociale dell’U.L.S.S. con l’avversata nota prot. n. 269531 del 23 dicembre 2025 ha individuato la RO quale migliore offerente e successivamente ha comunicato alla ricorrente la scadenza del contratto in essere al 31 dicembre 2025 e che a decorrere dal 1° gennaio 2026 il servizio sarebbe stato affidato ad altro operatore economico.
Seguiva l’avversata determinazione dirigenziale n. 70 del 16 gennaio 2026, con cui il servizio è stato affidato alla RO, ai sensi dell’art. 50, comma 1°, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2026, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, per l’importo complessivo annuo di € 29.437,65.
2. Esperito l’accesso agli atti dell’indagine di mercato, la Veasyt s.r.l. ha notificato il ricorso in esame, affidato a tre motivi così rubricati: “ Primo motivo di ricorso – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 8, 9 e 17 del Regolamento ACN di cui all’art. 33-septies, comma 4, del D.L. n. 179/2012; degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione; Secondo motivo di ricorso – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 49, comma 4 e 108, comma 4, del Codice contratti pubblici – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione; Terzo Motivo di ricorso - Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione” .
La ricorrente - premessi cenni sul Regolamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (A.C.N.), adottato con Decreto Direttoriale n. 21007/2024 del 27 giugno 2024, recante regole inderogabili per l’acquisizione da parte delle Amministrazioni di servizi digitali - lamenta innanzi tutto che la RO sarebbe priva della qualificazione necessaria per fornire servizi in cloud destinati alla pubblica Amministrazione, richiesta dal citato Regolamento dell’A.C.N., e che il servizio dalla stessa offerto non sarebbe tra quelli inseriti nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi in cloud pubblicato e gestito dall’A.C.N. (entrambi requisiti inderogabili per l’erogazione di servizi in cloud in favore della pubblica Amministrazione, ai sensi del medesimo Regolamento).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che l’U.L.S.S. non abbia motivato la preferenza accordata ad un soggetto che – a differenza della ricorrente medesima – è privo dei requisiti necessari per fornire il servizio in cloud , e deduce che ai sensi dell’art. 108, comma 4, del del D. Lgs. n. 36/2023 l’Amministrazione deve considerare anche la cybersicurezza ai fini della valutazione delle offerte, mentre la Stazione Appaltante non avrebbe effettuato alcuna istruttoria al riguardo.
Infine, con il terzo motivo la ricorrente deduce che l’offerta tecnica della RO è fondata su dichiarazioni non veritiere. In particolare, l’affidataria del servizio non avrebbe ottenuto la previa autorizzazione alla diffusione dei dati degli interpreti della LIS impiegati nell’erogazione del servizio, i quali nemmeno sarebbero tutti disponibili, avendo alcuni di essi dichiarato di non aver mai manifestato l’intenzione di collaborare con l’aggiudicataria e di non voler effettivamente collaborare con essa. Questa circostanza inficerebbe la credibilità dell’intera offerta tecnica dell’affidataria.
3. Si è costituita in giudizio l’U.L.S.S. n. 3 SS, eccependo che sono stati chiesti all’affidataria chiarimenti in merito al possesso della qualifica A.C.N. e alla conformità della soluzione offerta ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei servizi digitali forniti da terzi alla pubblica Amministrazione. L’Amministrazione ha poi precisato che la controinteressata, nel riscontrare tali richieste, ha dichiarato che la soluzione progettuale offerta, sia software che hardware , non le imporrebbe di possedere una qualifica A.C.N. per i servizi in cloud , così come l’U.L.S.S. non sarebbe obbligata ad ospitare il software offerto. Quindi l’U.L.S.S. ha concluso nel senso della correttezza della procedura di affidamento del servizio, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalla RO in merito alla conformità del servizio offerto alla vigente normativa in materia di cybersicurezza , dichiarazioni dalle quali non vi era motivo di dubitare.
4. La RO, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
5. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha rimarcato che dalle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria emerge la natura in cloud del servizio da quest’ultima offerto. Il difensore dell’Amministrazione resistente ha quindi replicato che, ai fini dell’aggiudicazione sono state considerate le dichiarazioni rese dalla RO, che però non risulta costituita in giudizio per comprovarne la fondatezza. Infine la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm..
DIRITTO
6. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm..
7. Il secondo motivo di ricorso – incentrato sul difetto di istruttoria e sulla carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, in ragione della carenza delle necessarie verifiche sul rispetto delle regole in materia di cybersicurezza per l’acquisizione di servizi digitali della pubblica Amministrazione – è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
8. Il Responsabile dell’U.O.C. Sociale dell’U.L.S.S. n. 3 con la nota prot. n. 0269531 del 23 dicembre 2025 ha comunicato «l’individuazione della ditta RO Società Cooperativa quale operatore economico più idoneo a soddisfare le esigenze aziendali per l’annualità 2026» e in tale nota è stato specificato che: A) «la valutazione è stata effettuata con un approccio comparativo che ha tenuto conto in modo integrato sia della componente qualitativa (prezzi e ore garantite) che di quella qualitativa (metodologia e servizi migliorativi), in linea con gli obiettivi di efficacia del Progetto “E-Inclusion. VeneTo Talk» ; B) l’offerta della RO rappresenta «la soluzione che meglio coniuga l’eccellenza tecnologica e operativa con il miglior rapporto costi-benefici per l’Ente ».
Con la successiva determinazione n. 70 del 16 gennaio 2026 l’Amministrazione – illustrato lo svolgimento del procedimento, dall’indagine di mercato all’individuazione del miglior offerente – ha disposto l’affidamento diretto del servizio alla RO in applicazione del principio di rotazione degli affidamenti.
Non risulta, però, dagli atti di causa che l’Amministrazione abbia verificato la sussistenza, in capo all’affidataria del servizio, dei requisiti in materia di cybersicurezza previsti dal Regolamento A.C.N., il quale richiede che gli operatori economici che forniscono servizi in cloud siano in possesso della qualifica A.C.N. e che il servizio offerto sia incluso nell’apposito catalogo dei servizi in cloud.
9. Tanto emerge innanzi tutto dall’esame del provvedimento con cui è stata disposta l’indagine di mercato, nel quale – senza che siano precisate le tipologie di fornitura esistenti in relazione ai servizi di video-interpretariato in LIS e alle relative esigenze di garanzia della sicurezza dei dati (anche sensibili) trattati – non si rinviene neppure un accenno alle disposizioni del Regolamento dell’A.C.N. e, in particolare agli articoli 8 e 9, ove sono previsti stringenti caratteristiche di qualità, sicurezza e adeguatezza per i servizi offerti alle pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, a seguito della notifica del ricorso in esame, l’U.L.S.S. ha avviato una consultazione con la RO, documentata da atti dai quali risulta che le previsioni del predetto Regolamento dell’A.C.N. non sono state tenute nella dovuta considerazione
In particolare l’Amministrazione con la nota prot. n. 42887 del 24 febbraio 2026 ha chiesto all’affidataria del servizio di chiarire, trasmettendo adeguata documentazione, se possegga la qualifica A.C.N., e ciò al dichiarato fine di «verificare il rispetto della normativa in materia di cybersicurezza» , così dimostrando, però, che tale verifica non è stata operata in precedenza.
Ancor più significativa è la nota prot. n. 53030 del 9 marzo 2026, con cui l’affidataria del servizio è stata ulteriormente invitata a chiarire «se l’infrastruttura adottata sia comunque conforme ai requisiti e livelli di sicurezza previsti dalla normativa relativa alla sicurezza dei servizi digitali forniti da terzi per la pubblica Amministrazione» e se fossero state adottate le misure previste dalla Direttiva (UE) 2022/2555 (“Direttiva NIS 2”), recepita in Italia con il D. Lgs. n. 138/2024.
In particolare è stato chiesto alla RO di confermare:
«- se …ha adottato misure tecniche, organizzative e operative idonee a garantire la sicurezza dei sistemi informatici e di rete utilizzati nell’erogazione dei servizi;
- se sono stati implementati processi di gestione dei rischi di sicurezza informatica, incluse procedure di sviluppo sicuro, formazione del personale e gestione degli incidenti;
- la conformità di tali misure agli standard di riferimento applicabili (es. ISO/IEC 27001, framework NIST o equivalenti)».
Si tratta di aspetti che l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare prima di affidare il servizio, ragion per cui è provato che l’affidamento è intervenuto senza aver prima verificato che l’affidataria fosse in possesso dei requisiti in materia di cybersicurezza previsti dal regolamento dell’A.C.N.
Del resto non è sufficiente “non dubitare” delle dichiarazioni fornite dall’affidataria - come pure afferma in memoria la difesa dell’Amministrazione - trattandosi di requisiti tecnici di sicurezza che l’Amministrazione è tenuta a verificare in ragione della peculiare tipologia di servizio.
10. Fermo restando quanto precede, il Collegio osserva altresì che l’affidataria, nelle note di riscontro alle richieste dell’Amministrazione, riferisce che la propria «architettura tecnologica è al 100% ON-PREMISE» per le due componenti hardware e software (vds. la nota del 2 marzo 2026) e che essa stessa opera «on premise dal 2008» (vds. la nota del 12 marzo 2026), senza prendere posizione sulle modalità del servizio offerto in sede di indagine di mercato.
Di contro dall’offerta della RO si evince che il servizio di video-interpretariato in LIS: A) è offerto «da remoto in videoconferenza» , immediata o su appuntamento, accessibile da internet; B) su piattaforma di videoconferenza di proprietà del gruppo RO; C) senza che sia richiesta alcuna installazione di apparecchiature speciali e/o programmazioni speciali; D) utilizzando il sistema internet di trasmissione dati, da ogni parte del mondo, mediante dispositivi smartdevices come smatphone , tablet , portatili, PC, smart TV assistita; E) comporta una remunerazione da parte dell’Amministrazione a canone mensile.
Inoltre la RO con la nota del 12 marzo 2026, conferma che i suoi servizi «non richiedono alcuna residenza di proprio software sui server della PA ».
Dunque dagli atti di causa pare potersi evincere che il servizio offerto dall’affidataria si configura come un servizio in cloud .
11. In definitiva, posto che dagli atti di causa non risulta che l’Amministrazione abbia svolto una specifica istruttoria volta a verificare il rispetto delle previsioni del predetto Regolamento dell’A.C.N, il secondo motivo di ricorso dev’essere accolto e, pertanto, si deve disporre l’annullamento degli atti impugnati, con assorbimento delle restanti censure, non potendo il Collegio sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’Amministrazione.
Per l’effetto l’U.L.S.S. n. 3 SS dovrà qualificare l’offerta della RO tra le soluzioni on premises ovvero tra quelle in cloud e, in quest’ultimo caso, verificare il possesso, in capo alla stessa RO, dei requisiti previsti dal Regolamento dell’A.C.N., con ogni conseguenza di legge.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di entrambe le parti convenute in giudizio, avuto riguardo anche al contegno processuale della controinteressata, che non si è neppure costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’U.L.S.S. n. 3 SS e la RO società cooperativa a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che vengono liquidate in € 1.500,00 a carico di ciascuna delle parti resistente e controinteressata, oltre ad accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO OL, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
RA VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA VI | LO OL |
IL SEGRETARIO