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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Piazza Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 88738 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclusioni contenute negli atti difensivi
Resistente come da conclusioni contenute negli atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il diniego opposto dall'Ufficio con comunicazione del 02/09/2025 all'istanza di rimborso delle sanzioni versate in eccesso a titolo di ravvedimento operoso.
Il ricorrente sosteneva che avendo versato in eccesso, sanzioni per € 317,11 ed interessi per € 448,48, nell'ambito del ravvedimento operoso dallo stesso effettuato con l'istanza di rimborso aveva chiesto la restituzione di tali somme derivate dall'aver calcolata la sanzione versata nella misura ordinaria in luogo di quella agevolata come previsto dalla norma.
La parte pertanto riteneva, sulla base della giurisprudenza di vertice richiamata, che se era possibile chiedere il rimborso dell'imposta pagata in eccesso con il ravvedimento operoso, era possibile anche chiedere a rimborso la sanzione versata in eccesso a seguito di errore, perché anche in tal caso si sarebbe configurato, mente dell' art. 1428 del c cc. , un indebito arricchimento oggettivo giacchè l'errato calcolo delle sanzioni era facilmente rilevabile dall'ufficio Concludeva quindi per l'annullamento del diniego.
L'ufficio nel costituirsi sosteneva in via generale l'irripetibilità delle somme versate per il perfezionamento dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997. In merito al lamentato indebito arricchimento dell'Af derivata dall'errore in cui era incorso il ricorrente quando aveva calcolato le sanzioni,
l'ufficio dava atto che stava svolgendo dei controlli per verificare se le sanzioni fossero state versate in eccesso o meno, senza però rinunciare a quando sostenuto nell'atto di diniego espresso.
L'ufficio successivamente depositava un accordo transattivo sottoscritto con il ricorrente in cui era stato concordata il rimborso delle somme oggetto di ricorso oltre rimborso interessi come per legge . Chiedeva pertanto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale tra l'ufficio e il ricorrente con cui è sttao disposto il rimborso di € 765,59 oltre interessi ex art 44 Dpr 602/73, con accordo anche sulla compensazione delle spese
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione stra giudiziale. Spese compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione stra giudiziale. Spese compensate Cosi deciso in Teramo
9.2.2026 il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Piazza Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 88738 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclusioni contenute negli atti difensivi
Resistente come da conclusioni contenute negli atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il diniego opposto dall'Ufficio con comunicazione del 02/09/2025 all'istanza di rimborso delle sanzioni versate in eccesso a titolo di ravvedimento operoso.
Il ricorrente sosteneva che avendo versato in eccesso, sanzioni per € 317,11 ed interessi per € 448,48, nell'ambito del ravvedimento operoso dallo stesso effettuato con l'istanza di rimborso aveva chiesto la restituzione di tali somme derivate dall'aver calcolata la sanzione versata nella misura ordinaria in luogo di quella agevolata come previsto dalla norma.
La parte pertanto riteneva, sulla base della giurisprudenza di vertice richiamata, che se era possibile chiedere il rimborso dell'imposta pagata in eccesso con il ravvedimento operoso, era possibile anche chiedere a rimborso la sanzione versata in eccesso a seguito di errore, perché anche in tal caso si sarebbe configurato, mente dell' art. 1428 del c cc. , un indebito arricchimento oggettivo giacchè l'errato calcolo delle sanzioni era facilmente rilevabile dall'ufficio Concludeva quindi per l'annullamento del diniego.
L'ufficio nel costituirsi sosteneva in via generale l'irripetibilità delle somme versate per il perfezionamento dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997. In merito al lamentato indebito arricchimento dell'Af derivata dall'errore in cui era incorso il ricorrente quando aveva calcolato le sanzioni,
l'ufficio dava atto che stava svolgendo dei controlli per verificare se le sanzioni fossero state versate in eccesso o meno, senza però rinunciare a quando sostenuto nell'atto di diniego espresso.
L'ufficio successivamente depositava un accordo transattivo sottoscritto con il ricorrente in cui era stato concordata il rimborso delle somme oggetto di ricorso oltre rimborso interessi come per legge . Chiedeva pertanto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale tra l'ufficio e il ricorrente con cui è sttao disposto il rimborso di € 765,59 oltre interessi ex art 44 Dpr 602/73, con accordo anche sulla compensazione delle spese
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione stra giudiziale. Spese compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione stra giudiziale. Spese compensate Cosi deciso in Teramo
9.2.2026 il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa