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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1349/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1349/2024 R.G.V.G. congiuntamente promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vitalba Alessandra e Vincenzo Perniciaro (pec domiciliazione:
Email_1
E
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
con l'Avv. Antonino Gucciardo (pec domiciliazione:
Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio consensuali (ex artt. 473 bis.49-51 c.p.c.). Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio consensuali (ex artt.
473 bis.49-51 c.p.c.), i ricorrenti indicati in epigrafe hanno, innanzitutto, chiesto pronunciarsi la separazione personale, rappresentando di aver contratto matrimonio concordatario in data 18 febbraio 2019 in CA (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
di CA (TP) al n. 8 P. 1 dell'anno 2019) unione dalla quale sono nati a Palermo i figli
, il 24.4.2020 e , il 19.5.2022. I coniugi allegano Persona_1 Persona_2
il venir meno dell'affectio coniugalis nonché della comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di detti presupposti di fatto, le parti hanno chiesto, altresì, che venga disposta la propria separazione personale alle seguenti condizioni concordate:
“1. i coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto.
2. I due figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori e manterranno il domicilio
prevalente con la madre presso la casa già coniugale. Il padre incontrerà i figli secondo le seguenti
modalità (riportate anche in allegato piano genitoriale): Un giorno infrasettimanale a settimana (da
individuare in base ai turni lavorativi del padre) il padre preleverà a scuola/asilo i bambini e li terrà
con sé fino all'indomani, quando li riaccompagnerà a scuola/asilo. A settimane alterne, dalle ore 10
del sabato alle ore 10 della domenica, o dalle ore 10 della domenica al lunedì mattina (con
riaccompagnamento a scuola). Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno il giorno della
Vigilia di Natale e di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e di Capodanno con l'altro, ad
anni alterni. Nel periodo delle feste Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore
la Santa Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; rimanendo impregiudicate, se compatibili, le
ordinarie regole di affidamento. Durante le vacanze estive (15 giugno – 15 settembre), i minori
trascorreranno con il padre almeno due periodi di cinque giorni ciascuno da concordare entro il 31
maggio precedente. Per tutte le altre festività, religiose e civili, vigerà la regola dell'alternanza;
ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con i figli. Fatta salva, espressamente, la
possibilità dei coniugi di poter liberamente scegliere di comune accordo eventuali variazioni, in base
ad esigenze di scuola e lavoro. Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo nel quale condurrà i minori
per i periodi di vacanza;
nel caso di trasferta all'estero sarà necessario il preventivo consenso dell'altro
genitore.
3. La casa coniugale, sita in CA, via E. Basile n. 8 A, di proprietà esclusiva della signora
rimane assegnata, unitamente ad arredi e corredi, alla medesima ricorrente, avendo il marito Pt_1
già provveduto ad asportare gli effetti personali ed i beni di sua proprietà.
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli con un assegno di euro 550,00
(cinquecento/00) mensili (275,00 per ciascuno di essi), da corrispondere alla signora entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese
straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani, che previa sottoscrizione delle
parti si allega al presente;
assegno unico universale, come per legge, al 50% a ciascuno dei coniugi.
5. Entrambi i coniugi dichiarano di non avere diritto al mantenimento l'uno nei confronti
dell'altra, non sussistendone i presupposti, e pertanto rinunciano a qualsiasi contributo di
mantenimento personale l'uno nei confronti dell'altra. Si dà atto che nulla è dovuto dall'una all'altra
parte in dipendenza di rapporti, beni e/o diritti, comuni o esclusivi, di qualsivoglia genere e natura.
6. Con compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei
rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale
ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
e con rinuncia ai termini di cui all'art.
190 c.p.c. per difese conclusive.
7. Entrambe le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della emittenda
sentenza di separazione.
8. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione.”
I ricorrenti, con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso e presentato una dichiarazione con cui hanno dato atto che non intendono riconciliarsi, nonché di essere a conoscenza del contenuto del ricorso.
Alla luce delle dichiarazioni delle parti, la domanda volta ad ottenere la separazione personale va accolta, essendo evidentemente venuto meno l'affectio coniugalis. Il Tribunale
aderisce, inoltre, in toto alle condizioni concordate dalle parti, non essendo contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, né all'interesse della prole minore. ***
Avendo le parti, cumulativamente, chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della presente decisione, la causa andrà rimessa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, come da separata ordinanza, il quale provvederà secondo le prescrizioni di legge.
Nulla sulle spese in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 19 Parte_1
febbraio 1993 (C.F. ) e , nato in [...] il 20 giugno C.F._1 Parte_2
1989 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario in data C.F._2
18 febbraio 2019 in CA, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
di CA (TP) al n. 8 P. 1 dell'anno 2019, come risulta da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e sopra riportate in parte motiva.
Nulla per le spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Rimette la causa sul ruolo istruttorio del Dott. Bucalo per gli adempimenti relativi alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 08.05.2025.
Il Giudice rel./est.
Dr. Carlo Maria Bucalo Il Presidente
Dr. Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1349/2024 R.G.V.G. congiuntamente promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vitalba Alessandra e Vincenzo Perniciaro (pec domiciliazione:
Email_1
E
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
con l'Avv. Antonino Gucciardo (pec domiciliazione:
Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio consensuali (ex artt. 473 bis.49-51 c.p.c.). Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio consensuali (ex artt.
473 bis.49-51 c.p.c.), i ricorrenti indicati in epigrafe hanno, innanzitutto, chiesto pronunciarsi la separazione personale, rappresentando di aver contratto matrimonio concordatario in data 18 febbraio 2019 in CA (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
di CA (TP) al n. 8 P. 1 dell'anno 2019) unione dalla quale sono nati a Palermo i figli
, il 24.4.2020 e , il 19.5.2022. I coniugi allegano Persona_1 Persona_2
il venir meno dell'affectio coniugalis nonché della comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di detti presupposti di fatto, le parti hanno chiesto, altresì, che venga disposta la propria separazione personale alle seguenti condizioni concordate:
“1. i coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto.
2. I due figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori e manterranno il domicilio
prevalente con la madre presso la casa già coniugale. Il padre incontrerà i figli secondo le seguenti
modalità (riportate anche in allegato piano genitoriale): Un giorno infrasettimanale a settimana (da
individuare in base ai turni lavorativi del padre) il padre preleverà a scuola/asilo i bambini e li terrà
con sé fino all'indomani, quando li riaccompagnerà a scuola/asilo. A settimane alterne, dalle ore 10
del sabato alle ore 10 della domenica, o dalle ore 10 della domenica al lunedì mattina (con
riaccompagnamento a scuola). Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno il giorno della
Vigilia di Natale e di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e di Capodanno con l'altro, ad
anni alterni. Nel periodo delle feste Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore
la Santa Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; rimanendo impregiudicate, se compatibili, le
ordinarie regole di affidamento. Durante le vacanze estive (15 giugno – 15 settembre), i minori
trascorreranno con il padre almeno due periodi di cinque giorni ciascuno da concordare entro il 31
maggio precedente. Per tutte le altre festività, religiose e civili, vigerà la regola dell'alternanza;
ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con i figli. Fatta salva, espressamente, la
possibilità dei coniugi di poter liberamente scegliere di comune accordo eventuali variazioni, in base
ad esigenze di scuola e lavoro. Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo nel quale condurrà i minori
per i periodi di vacanza;
nel caso di trasferta all'estero sarà necessario il preventivo consenso dell'altro
genitore.
3. La casa coniugale, sita in CA, via E. Basile n. 8 A, di proprietà esclusiva della signora
rimane assegnata, unitamente ad arredi e corredi, alla medesima ricorrente, avendo il marito Pt_1
già provveduto ad asportare gli effetti personali ed i beni di sua proprietà.
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli con un assegno di euro 550,00
(cinquecento/00) mensili (275,00 per ciascuno di essi), da corrispondere alla signora entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese
straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani, che previa sottoscrizione delle
parti si allega al presente;
assegno unico universale, come per legge, al 50% a ciascuno dei coniugi.
5. Entrambi i coniugi dichiarano di non avere diritto al mantenimento l'uno nei confronti
dell'altra, non sussistendone i presupposti, e pertanto rinunciano a qualsiasi contributo di
mantenimento personale l'uno nei confronti dell'altra. Si dà atto che nulla è dovuto dall'una all'altra
parte in dipendenza di rapporti, beni e/o diritti, comuni o esclusivi, di qualsivoglia genere e natura.
6. Con compensazione delle spese del presente giudizio ed espressa rinuncia da parte dei
rispettivi procuratori, mediante sottoscrizione del presente atto, al vincolo di solidarietà professionale
ex articolo 13, comma 8, della Legge Professionale Forense;
e con rinuncia ai termini di cui all'art.
190 c.p.c. per difese conclusive.
7. Entrambe le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della emittenda
sentenza di separazione.
8. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione.”
I ricorrenti, con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso e presentato una dichiarazione con cui hanno dato atto che non intendono riconciliarsi, nonché di essere a conoscenza del contenuto del ricorso.
Alla luce delle dichiarazioni delle parti, la domanda volta ad ottenere la separazione personale va accolta, essendo evidentemente venuto meno l'affectio coniugalis. Il Tribunale
aderisce, inoltre, in toto alle condizioni concordate dalle parti, non essendo contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, né all'interesse della prole minore. ***
Avendo le parti, cumulativamente, chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della presente decisione, la causa andrà rimessa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, come da separata ordinanza, il quale provvederà secondo le prescrizioni di legge.
Nulla sulle spese in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 19 Parte_1
febbraio 1993 (C.F. ) e , nato in [...] il 20 giugno C.F._1 Parte_2
1989 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario in data C.F._2
18 febbraio 2019 in CA, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
di CA (TP) al n. 8 P. 1 dell'anno 2019, come risulta da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e sopra riportate in parte motiva.
Nulla per le spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
Rimette la causa sul ruolo istruttorio del Dott. Bucalo per gli adempimenti relativi alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 08.05.2025.
Il Giudice rel./est.
Dr. Carlo Maria Bucalo Il Presidente
Dr. Michele Ruvolo