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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n.150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da verbale del 6.3.2025 la parte convenuta non si costituiva in giudizio.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 28.10.2024 nell'interesse del ricorrente Sig.
, nato in [...] il [...], CUI: avverso il Parte_1 C.F._1
provvedimento del Questore di Bologna emesso il 1.10.2024, notificato il 3.10.2024, con il quale veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche ex art.19, comma 2, lett.d- bis, TUI, chiesto dal ricorrente con istanza del 1.6.2023, si chiedeva- previa dichiarazione di invalidità del provvedimento impugnato- di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis),
TUI.
Nel provvedimento impugnato, si legge che la Commissione Territoriale esprimeva in data 26.9.2024 parere negativo al rinnovo del sopra indicato permesso di soggiorno, non essendovi evidenze di necessità di cure mediche, e che la Questura a tale parere doveva attenersi, con conseguente rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, lamentando la gravità e complessità della sua situazione medica, essendo egli affetto da un grave Disturbo post-traumatico da stress per il quale era in cura da molti anni, producendo documentazione medica pubblica relativa alla sua patologia.
Con decreto del 11.11.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
Nel corso del giudizio, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, tenutasi il 30.1.2025, si procedeva all'audizione personale del ricorrente dinanzi al GOP delegato, il quale, senza l'ausilio di un interprete, dichiarava quanto segue:
“Sono in Italia da oltre 8 anni, sono arrivato nel 2016. Sono cittadino nigeriano.
Ho 27 anni di età.
Non sono sposato e non ho figli.
Vivo a Bologna, in un appartamento che mi ha messo a disposizione un mio amico al quale verso euro
360,00 al mese in nero.
Attualmente non sto lavorando perché i datori di lavoro mi richiedono il permesso di soggiorno definitivo.
In passato ho lavorato come zincatore, con regolare contratto. Guadagnavo fino a 1.700,00 euro al mese.
Come può notarsi parlo sufficientemente la lingua italiana.
In Nigeria è rimasto il mio fratello minore, che vive con mia zia materna. Siamo in contatto.
Quando i miei genitori sono morti sono iniziati i miei problemi di salute. Penso troppo, anche ora che sono senza lavoro.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né nel mio Paese di origine”.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
R: No, non ho altro da evidenziare.
Confermo l'integrale contenuto del presente verbale che mi è stato riletto”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
All'esito, veniva disposta la trasmissione del fascicolo al Giudice, dinanzi al quale era stata già fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la comparizione dei soli Procuratori delle parti per il 6.3.2025, con assegnazione alle parti del termine fino a 5 giorni prima per il deposito di documentazione
Contr integrativa rilevante ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1. e 2
A tale udienza, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione prodotta, in particolare alla relazione del CSM del 25.2.2025, rilevava anche che “il Per_1
ricorrente è riuscito a portare a termine il suo percorso di integrazione in Italia grazie alle cure ricevute dal 2017 come sostegno psicologico, essendo poi stato preso in carico dal CSM quanto meno dal marzo 2023 a tutt'oggi, avendo già avuto riconosciuto dal Tribunale di Bologna con decreto del
21.6.2021 (in atti) il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche di cui si chiede qui il rinnovo”; insisteva, quindi nel ricorso “formulando domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche”.
Così discussa, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del 1.10.2024, con il quale veniva rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche ex art.19, comma 2, lett.
d-bis), TUI a lui riconosciuto con Decreto del Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Protezione
Internazionale del 21.6.2021.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n.13/2017, convertito con modifiche con L.n.46/2017, e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs
150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rinnovo del suo permesso di soggiorno per cure mediche con istanza del
1.6.2023.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche (essendo il primo permesso riconosciuto
per questi motivi
con Decreto di questo Tribunale del 21.6.2021 e, quindi, ormai scaduto), sussistendo le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, lett.d-bis), TUI, che così recita a seguito della modifica intervenuta con D.L. 10 marzo 2023
n.20, convertito con L. 5 maggio 2023 n.50 (atteso che la domanda di rinnovo veniva depositata in data
1.6.2023):
“
2.Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art.13, comma 1, nei confronti:
d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese d'origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, tali da determinare un grave pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese d'origine
o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.”.
Nel caso di specie, quanto al primo presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno per cure mediche, ossia la presenza di una grave patologia debitamente certificata, non è contestato che il ricorrente, classe 1997, giunto in Italia nell'anno 2016, risulta affetto da Disturbo post- traumatico da stress prolungato (come risulta dalla copiosa documentazione medica pubblica prodotta, che va dal 2023 e arriva fino all'attualità – in particolare si veda l'ultima relazione aggiornata del
25.2.2025 a firma della Dott.ssa Specialista in Psichiatria presso l'Azienda USL di Persona_2
Bologna – DSM-DP).
Per maggiore chiarezza, si evidenzia che la relazione medica pubblica ora richiamata del 25.2.2025 riporta testualmente:
“Il GN , nato in [...] il [...], è in cura presso questo Centro di Parte_1
Salute Mentale per un disturbo Post- Traumatico da stress prolungato.
All'anamnesi emergono eventi di vita compatibili con lo sviluppo del disturbo, caratterizzato in particolare dall'intrusione di pensieri coattivi centrati sugli eventi accaduti, le loro dinamiche e la sua impossibilità di prevenirli o di contrastarli. In particolare, vive costantemente un senso Pt_1 di colpa per l'aggressione subita dai suoi genitori come ritorsione contro di lui, che si trovava in una condizione di ricatto e sotto minaccia nel contesto studentesco in cui era stato reclutato da un'organizzazione da cui voleva emanciparsi. Per evitare di essere trovato, essendo sotto minaccia di essere ucciso, aveva lasciato il Paese, venendo poi informato dell'aggressione mortale dei genitori.
L'intrusione costante di pensieri relativi agli eventi traumatici diminuisce solo se riesce a concentrarsi in un'attività manuale, semplice, che non gli consente, diversamente, di recuperare le capacità di apprendimento complesso e di comunicazione che aveva quando era studente, ancora oggi non ha superato completamente la barriera linguistica e spesso tende a dimenticare i compiti che si prefigge. Manifesta lievi disturbi associativi e di tipo amnestico, che accentuano nelle condizioni di stress come l'attuale, in cui ha lavoro, e non può stabilizzarsi sul piano sociale.
I disturbi hanno determinato danno alle sue capacità di attenzione, concentrazione e apprendimento in modo significativo, rallentando o impedendo la realizzazione di diversi progetti formativi e limitando la sua capacità di impiego continuativa, pur essendosi molto impegnato in questo campo
e intendendo lavorare.
Attualmente ricorre all'ospitalità di amici e conoscenti, data la condizione di vulnerabilità psicologica, acuita dalla cessazione del suo progetto di accoglienza nel gennaio 2024, necessiterebbe per poter affrontare un percorso psicoterapeuta più strutturato ed efficace di un supporto abitativo più stabile. Si ritiene che il GN debba proseguire presso questo centro le cure Parte_1
intraprese per imparare a controllare meglio i sintomi ansioso-depressivi, intrusivi e di evitamento
e gestire meglio le amnesie dissociative conseguenti al danno traumatico del Paese d'origine e ai successivi danni subiti nel percorso migratorio. (…) Questo quadro psicopatologico determina condizioni di malattia di eccezionale gravità, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute del paziente, nel caso di rientro nel Paese d'origine o di provenienza”.
Quanto al secondo presupposto, ossia la possibilità di cura nel Paese d'origine, dalle COI aggiornate rispetto a quelle consultate da questo Tribunale e riportate nel provvedimento di questo del
21.6.2021 sopra richiamato, risulta quanto segue.
Anzitutto, in merito al quadro normativo sulla salute mentale in Nigeria, la politica nigeriana sulla salute mentale articolata nel 1991 ha previsto l'integrazione della cura della salute mentale nelle strutture sanitarie primarie (presenti soprattutto nelle aree rurali),1 secondarie (gestite dalle amministrazioni statali)2 e terziarie (supervisionate dall'amministrazione federale),3 delegandone l'attuazione ai governi locali.4 La politica è stata rivista nel 2013 con la definizione dei livelli di assistenza: primaria, comprendente la somministrazione di farmaci psicotropi essenziali, la sensibilizzazione delle comunità, percorsi di riabilitazione e di referral/consulenza; secondaria, con l'istituzione di servizi di cura mentale per pazienti ambulatoriali e ricoverati in tutti gli ospedali, e il rafforzamento di strutture intersettoriali per la gestione della cura dei disturbi psichiatrici, neurologici e da uso di sostanze;
terziaria, di supporto ai servizi secondari da parte di professionisti specializzati in salute mentale.5 Tuttavia, i soli stati nigeriani ad avere effettivamente introdotto su tutto il territorio una formazione in materia di salute mentale degli operatori sanitari di base sono stati quelli di Per_3
e Ogun.6 Per_4 Per_5 Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la legge nazionale sulla salute mentale (National Mental Health
Act), originata dal disegno di legge presentato nel 2021.7 La novella normativa sostituisce la previgente legge sulla pazzia (Lunacy Act), risalente al 1958,8 che ammetteva la detenzione delle persone con disturbi mentali in istituti psichiatrici, anche nel caso non dovessero essere sottoposte a trattamenti medici o terapeutici.9 La nuova legge istituisce un Dipartimento dei servizi di salute mentale presso il
Ministero federale della salute, col compito di attuare le previsioni normative;
10 crea un fondo per la salute mentale, sovvenzionato da soggetti privati e pubblici;
11 istituisce un Comitato di verifica presso il Ministero della salute per la tutela delle persone con malattie mentali da forme arbitrarie e prolungate di detenzione.12 La seconda parte della legge riconosce i diritti delle persone con malattie mentali:
a servizi di salute mentale, all'occupazione, alla parità di trattamento, alla rappresentanza legale, a partecipare alla pianificazione del trattamento, alla privacy e alla dignità, ad accedere alle informazioni, alla confidenzialità, alla tutela;
il diritto a cure appropriate, economiche e accessibili, e a servizi di salute mentale che comprendano consulenza e riabilitazione.13 La terza parte disciplina il trattamento negli istituti di cura, prevedendo che quello volontario possa avvenire solo col consenso scritto del paziente, e definendo gli standard di quello non volontario, che presuppone sia la ricorrenza di specifici presupposti riferiti alle condizioni del paziente sia una richiesta scritta di suoi parenti o altri legittimati.
È, inoltre, previsto che in caso di trattamento non volontario la durata del ricovero sia al massimo di
28 giorni, prolungabile di ulteriori 14 o più secondo la medesima procedura prevista per il ricovero iniziale.14 La legge disciplina, infine, il ricorso a forme di contenzione e isolamento, stabilendo la protezione delle persone con disturbi mentali da trattamenti forzati, isolamento o altre misure di costrizione, sancendo l'illegittimità – salvo i casi previsti dalla norma - dell'utilizzo di mezzi di costrizione da parte di individui, gruppi di persone o istituti confessionali.15
Strutture per la cura dei disturbi mentali in Nigeria Uno studio scientifico pubblicato nel 2024 riporta che circa il 20% della popolazione nigeriana (stimata in 180 milioni di persone) soffra di problemi mentali di varia natura, ma meno del 10 % dei malati abbia accesso a cure e trattamenti appropriati.16
Come riportato dalle fonti menzionate dall'European Union Agency for Asylum (EUAA) in un report pubblicato nel 2022, la Politica nazionale per la fornitura dei servizi di salute mentale inaugurata nel
2013 ha previsto l'accessibilità per tutti i cittadini alla cura dei disturbi mentali, neurologici e da abuso di sostanze nell'ambito del sistema sanitario nazionale, a livello di assistenza sanitaria di base.17
Relativamente alle strutture per la cura dei disturbi mentali, il sito del servizio sanitario nigeriano riferisce che in Nigeria sono attualmente operativi venti ospedali psichiatrici pubblici negli Stati di Pers Per_1
Ogun, Cross River, Enugu, Borno, Sokoto, Bayelsa, 18 due centri Per_4 Per_15 Per_16 ospedalieri privati dei quali uno con sede in e l'altro con due sedi a Abuja e una rispettivamente Per_4
negli Stati di Rivers, e Anambra.19 Per_4
I menzionati studi pubblicati in riviste scientifiche nel 2023 e 2024 riferiscono invece che, rispetto a una popolazione di 213 milioni di abitanti, gli ospedali federali e statali plurispecializzati sono 27, a cui si aggiungono dodici ospedali psichiatrici regionali, tutti istituiti in grandi centri;
20 circa il 70% dei servizi di salute mentale sono forniti da organizzazioni religiose e guaritori tradizionali.”21
Per quanto, invece, riguarda il personale medico e sanitario, in Nigeria operano solo 250 psichiatri per 200 milioni di persone, uno psicologo ogni due milioni di abitanti e un infermiere psichiatrico ogni
103 mila.22 Secondo altri studi, gli psichiatri in servizio in Nigeria sono meno di trecento.23 Il report dell'EUAA riferisce che il personale sanitario operante a livello di assistenza sanitaria di base
è in numero troppo esiguo e non possiede le necessarie competenze per dare supporto, individuare, valutare e trattare i disordini mentali. Conseguentemente, i pazienti vengono inviati alle strutture per la salute mentale, lontane per la maggior parte degli abitanti delle aree rurali,24 dove sono le famiglie a doversi fare carico dei familiari malati.25
Uno studio pubblicato nel 2024 ribadisce la differenza tra aree urbane, dove si concentrano i servizi di salute mentale, e rurali,26 dove l'accesso è reso difficoltoso dalle scarse reti di trasporto e comunicazione.27
Una pubblicazione del 2023 riporta che a causa delle carenze dei servizi locali e di assistenza sanitaria di base i pazienti più gravi possono solo essere internati in strutture psichiatriche o in istituti improvvisati.28
Altra del 2024, riferendosi ai dati riportati dalla World Health Organization (WHO), denuncia la limitata disponibilità di servizi di salute mentale a livello locale e la focalizzazione del sistema sull'offerta di cure psichiatriche da parte degli istituti psichiatrici regionali e degli ospedali di terzo livello, che manifesta il perdurante favore per un modello di cura istituzionalizzato della malattia mentale.29
D'altro canto, l'accesso alla cura della salute mentale è ostacolato dalle elevate spese a carico del paziente e dalla carenza di assistenza sociale,30 considerato che la Nigeria destina solo il 4% della spesa sanitaria complessiva alla cura della salute mentale,31 che non ci sono fondi governativi 24 European Union Agency for Asylum, Medical Country of Origin Information Report: Nigeria, 21 aprile 2022, p. 75, https://euaa.europa.eu/publications/medical-country-origin-information-report-nigeria 25 European Union Agency for Asylum, Medical Country of Origin Information Report: Nigeria, 21 aprile 2022, p. 76, https://euaa.europa.eu/publications/medical-country-origin-information-report-nigeria 26 , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Persona_13 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, pp. 838–845. https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 27 C.P. E.D. Ameh, CP_12 CP_13 Controparte_14
A Review of Best Practices and Policy Implications in Nigeria, ottobre 2024, p. 11,
[...] https://www.researchgate.net/publication/385046855_Strengthening_Mental_Health_Counselling_Services_for_Nation
Email_1 28 , A and CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_10 Policy among practitioners in Southern Nigeria, in Tropical Journal of Medical Research, vol. 22 (2023), 19 settembre 2023, p. 128, https://tjmr.org.ng/index.php/tjmr/article/view/137/157 29 , A and CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_10 Policy among practitioners in Southern Nigeria, in Tropical Journal of Medical Research, vol. 22 (2023), 19 settembre 2023, p. 133, https://tjmr.org.ng/index.php/tjmr/article/view/137/157 30 G.O. , A Mixed-Method Study of Mental Health Practices and CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Policy among practitioners in Southern Nigeria, in Tropical Journal of Medical Research, vol. 22 (2023), 19 settembre 2023, p. 133, https://tjmr.org.ng/index.php/tjmr/article/view/137/157 G.O. Ozota, R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 4, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 31 G.O. Ozota, R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 4, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 specificatamente destinati ai centri di salute mentale locali32 e che la cura di psicosi, sindrome bipolare e depressione non è coperta dall'assicurazione sanitaria nazionale o da programmi di rimborso.33
Gli studi pubblicati nel 2023 e 2024 riportano che circa l'80% dei Nigeriani che soffre di gravi problemi mentali non ha accesso alle cure di cui necessita a causa della percezione culturale negativa della malattia mentale, della diffusa stigmatizzazione e discriminazione, della scarsità di professionisti formati, di servizi inadeguati, della mancanza di fondi, dell'indisponibilità parziale o totale di farmaci, dell'assenza di coordinamento dei servizi assistenziali/di sanità pubblica.34
Il sito del servizio sanitario nigeriano indica, tra i venti maggiori ospedali psichiatrici in Nigeria, due ospedali psichiatrici in Edo State: “Uselu Psychiatric Hospital” e “Psychiatric Hospital, Uselu”, entrambi istituiti nel 1973 a Benin City, che offrono cure psichiatriche, formazione e servizi di ricerca.35
Il sito del Federal Neuro-Psychiatric Hospital (FNPH) di Benin City riferisce che, storicamente, la struttura denominata “Nervous Diseases Clinic, Uselu” è stata istituita nel 1964, nel 1975 è stata ridenominata “Neuro-Psychiatric Hospital, Uselu” e, infine, nel 1979 “Psychiatric Hospital Uselu”.36
Attualmente l'ospedale opera in due sedi, entrambe a Benin City: la principale Federal
Neuropsychiatric Hospital Urora e la secondaria Federal Neuro-Psychiatric Hospital Uselu,37 indicando quale propria missione “fornire assistenza psichiatrica e riabilitativa accogliente, specializzata e di qualità ai malati di mente nel loro ambiente sociale, in una posizione centrale, da parte di personale qualificato e con l'utilizzo delle più moderne attrezzature”38.
Inoltre, le fonti riferite dal report dell'EUAA del 2022 indicano che, a livello locale, le malattie mentali non sono curate a causa di credenze, pregiudizi e stigmatizzazione: in alcune comunità rurali la schizofrenia e la depressione sono collegate all'influenza di streghe o alla possessione demoniaca, mentre altri credono che i malati di mente possano “uscirne” con uno sforzo costante.39
Uno studio pubblicato nel 2024 precisa che in alcune culture si crede che i problemi mentali abbiano radici spirituali e, pertanto, le persone preferiscono rivolgersi a guaritori tradizionali piuttosto che a consulenti professionisti.40
Un altro studio, pubblicato nello stesso anno, riferisce che i pregiudizi sulla malattia mentale spesso fomentano la stigmatizzazione e atteggiamenti negativi nei confronti dei malati: questi pregiudizi, diffusi nelle società dell'Africa sub-sahariana, portano a persecuzioni e addirittura a mutilazioni inferte a coloro che soffrono di problemi mentali. Anche persone con un'educazione sanitaria professionale, come infermieri e medici, spesso conservano la credenza che certe malattie mentali siano causate dalla stregoneria.41
Stigmatizzazione della malattia mentale, alla quale contribuiscono le credenze (culturali),
l'informazione limitata e la scarsa consapevolezza pubblica, che porta a ulteriori conseguenze avverse, emotive e sociali, come l'isolamento sociale, la disoccupazione e l'abbandono.42
Nel sito del servizio sanitario nazionale nigeriano si legge che: “È importante sottolineare che la cura della sanità mentale in Nigeria affronta sfide significative quali la stigmatizzazione, la mancanza di fondi e di risorse inadeguate. Conseguentemente, questi ospedali non sempre sono in grado di rispondere alla crescente domanda di servizi di salute mentale nel paese”.43
Da studi pubblicati in riviste scientifiche nel 2023 e 2024 emerge, d'altronde, che “Lo stato dei servizi di salute mentale della Nigeria è spaventoso”;44 “L'inadeguatezza del servizio sanitario psichiatrico del paese porta a risultati negativi nella cura della salute mentale”;45 “In Nigeria, la salute mentale rappresenta un'emergenza di salute pubblica che riceve poca attenzione”;46 “Un numero significativo di questi individui incontra ostacoli significativi nell'accesso alle cure necessarie, nella tutela dei suoi diritti, nella disponibilità di servizi riabilitativi o nell'ottenimento di altre forme essenziali di assistenza”.47
Human Rights Watch (HRW) nel 2019 ha riportato di avere visitato, tra il 2018 e il 2019, 28 istituti di cura mentale (ospedali psichiatrici federali, ospedali statali, centri statali di riabilitazione, centri islamici di riabilitazione, centri di cura tradizionale e chiese cristiane) in otto stati nigeriani e nel
Federal Capital Territory. Dall'inchiesta è emerso che “in tutta la Nigeria migliaia di persone con problemi mentali sono incatenate e rinchiuse in diverse strutture, dove subiscono terribili abusi […].
Imprigionamenti, incatenamenti e violenze sono pervasivi in molti centri, compresi gli ospedali statali,
i centri di riabilitazione, i centri di cura tradizionale e gli istituti confessionali sia cristiani sia islamici”.48
Secondo l'articolo menzionato, “la stigmatizzazione e l'ignoranza rispetto ai problemi mentali, comprendente l'errata convinzione che siano causati da spiriti maligni o forze soprannaturali, spesso spinge i parenti dei malati a portarli in centri di cura tradizionali o religiosi. […] persone che soffrono
o sembrano soffrire di problemi mentali, anche bambini, sono fatti ricoverare senza il loro consenso, spesso dai loro stessi parenti. […] alcuni di loro sono legati con catene, strette attorno a una o entrambe le caviglie, a oggetti pesanti o ad altri imprigionati, in alcuni casi per mesi o anni. Non possono allontanarsi, sono confinati in condizioni sovraffollate e malsane;
talvolta sono costretti a dormire, mangiare e defecare nello stesso spazio ristretto. Molti sono abusati fisicamente ed emotivamente e forzati a sottoporsi a trattamenti. […] Le persone trascorrono anni – talvolta decenni
– negli istituti, per a causa della mancanza, in Nigeria, di servizi adeguati a supportarli nelle loro comunità. […] le persone non possono allontanarsi né possono appellarsi contro la loro detenzione”.49
La stessa fonte riporta casi di fustigazioni in centri islamici di riabilitazione e di negazione del cibo fino a tre giorni in quelli cristiani;
di costrizione delle persone, inclusi i bambini, a mangiare o bere erbe nei centri di cura tradizionali o religiosi;
negli ospedali psichiatrici e nei centri di riabilitazione nazionali il personale costringe i pazienti ad assumere farmaci e in alcuni casi è stato ammesso che i pazienti sono stati sottoposti a elettroshock senza il loro consenso.50 Nel 2023, dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla salute mentale, HRW riconosce che “in
Nigeria migliaia di persone con problemi mentali o disabilità psico-sociali continuano a essere confinate, incatenate e rinchiuse in spazi ristretti in diverse strutture in tutto il paese, compresi i centri di cura tradizionali e religiosi, i centri riabilitativi statali e addirittura in alcuni ospedali psichiatrici”.51
In un articolo pubblicato nel 2025 ribadisce che nonostante la Nigeria abbia vietato la pratica dell'incatenamento nel 2021, essa continua a essere utilizzata, e auspica che il governo dia priorità allo sviluppo di servizi di salute mentale comunitari di qualità, rendendoli accessibili a chiunque a prescindere dal censo, in modo da impedire che le persone con disabilità siano internate.52”
Ora, la ricerca aggiornata delle COI appena riportata conferma l'esistenza delle complesse problematiche relative sia all'assistenza medica che al suo accesso in Nigeria rispetto alle patologie psichiatriche, di cui dava atto la pronunzia del Tribunale di Bologna del 21.6.2021.
Dalla lettura delle COI sopra riportate si evince che le cure che il ricorrente potrebbe ricevere in
Patria per la sua patologia psichiatrica non sono adeguate, vista anche la gravità delle condizioni di salute del medesimo, che non sarebbe neppure in grado di affrontare eventuali costi economici, né di seguire in autonomia un articolato piano terapeutico (come emerso in giudizio).
Dunque, il ricorrente – che sta attualmente seguendo un percorso psicoterapeuta presso il CSM di
Bologna- subirebbe certamente un grave pregiudizio per la sua salute in caso di rientro in Patria, secondo il dettato normativo.
Invero, l'istruzione del presente procedimento ha consentito di ritenere provato che il ricorrente, che soggiorna in Italia dal 2016, ha seguito dal 2017 un percorso di cure psicologiche e quanto meno dal
2023 un percorso di psicoterapia presso il CSM di Bologna, in quanto affetto da disturbo Post-
Traumatico da stress prolungato, essendo in cura dal 2024 con la Psichiatra Dott.ssa che, Persona_2
nella sua ultima relazione del 25.2.2025, oltre a confermare il quadro diagnostico, afferma la necessità per la salute del paziente che egli continui il suo percorso psicoterapeutico presso lo stesso Centro di
Salute Mentale.
Come dimostrano le COI consultate e sopra riportate, tale grave patologia, da affrontare con uno strutturato percorso psicoterapeutico, non sarebbe adeguatamente curabile nel Paese d'origine, con la conseguenza che il ricorrente subirebbe un grave pregiudizio alla sua salute in caso di rientro in Patria. Deve, quindi, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a norma dell'art. 19, comma 2, lett. d bis), TUI ad un permesso di soggiorno per cure mediche, trovandosi il ricorrente in delicate condizioni di salute psichica, accertate tramite documentazione medica pubblica, tali da determinare un grave pregiudizio alla sua salute in caso di rientro in Nigeria dove sarebbe privato delle necessarie cure farmacologiche e del sostegno psicoterapeutico.
L'Amministrazione, dal canto suo, non richiama fatti di rilevanza penale che possano incidere ai presenti fini e la parte convenuta non si costituiva in giudizio.
A tal proposito, è da osservare come il PM non sia intervenuto nel presente procedimento, pur essendo interveniente necessario, e pertanto, di fatto, non abbia rilevato condizioni ostative al riguardo.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite, anche considerato che, in sede di prima istanza, il parere sfavorevole della CT era stato espresso sulla scorta della sola documentazione del centro d'accoglienza presso il quale il ricorrente era inserito e non anche della documentazione medica già allora esistente che il medesimo avrebbe dovuto fornire.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente GN al rilascio o al rinnovo del Parte_1 permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), D.lgs 286/98, e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 G.O. Ozota, R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 3, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 2 R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for Per_6 mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 3, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 3 R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for Per_6 mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 3, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 4 T. , C. Chu, C.M. E. C. Dike, Integrating mental health into primary care in Nigeria: Per_7 Per_8 Per_9 Implementation outcomes and clinical impact of the HAPPINESS intervention, in Cambridge Prisms: Global Mental Health, vol. 11(2024), 12 gennaio 2024, https://doi.org/10.1017/gmh.2024.4 Pe 5 , hu, C.M. Aguocha, E. C. Dike, Integrating mental health into primary care in Nigeria: CP_2 Per_9 Implementation outcomes and clinical impact of the HAPPINESS intervention, in Cambridge Prisms: Global Mental Health, vol. 11(2024), 12 gennaio 2024, https://doi.org/10.1017/gmh.2024.4 Pe 6 , hu, C.M. Aguocha, E. C. Dike, Integrating mental health into primary care in Nigeria: CP_2 Per_9 Implementation outcomes and clinical impact of the HAPPINESS intervention, in Cambridge Prisms: Global Mental Health, vol. 11(2024), 12 gennaio 2024, https://doi.org/10.1017/gmh.2024.4 7 L.C. , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Per_12 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, p. 839, https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 8 L.C. , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Per_12 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, p. 839, https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 9 Human Rights Watch (HRW), Nigeria: People With Mental Health Conditions Chained, Abused, 11 novembre 2019, https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-people-mental-health-conditions-chained-abused 10 L.C. , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Per_12 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, p. 839, https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 11 L.C. , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Per_12 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, p. 840, https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 12 L.C. , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Per_12 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, p. 840, https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 13 L.C. , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Per_12 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, p. 840, https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 14 L.C. , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Per_12 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, pp. 841-842. https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 15 , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Persona_13 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, pp. 842, https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 16 R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. 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R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for Per_6 mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 3, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 32 T. Iheanacho, C. Chu, C.M. E. Nwefoh, C. Dike, Integrating mental health into primary care in Per_8 Nigeria: Implementation outcomes and clinical impact of the HAPPINESS intervention, in Cambridge Prisms: Global Mental Health, vol. 11(2024), 12 gennaio 2024, https://doi.org/10.1017/gmh.2024.4 33 R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for Per_6 mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 4, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 34 , A and CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_10 Policy among practitioners in Southern Nigeria, in Tropical Journal of Medical Research, vol. 22 (2023), 19 settembre 2023, pp. 128 e 133, https://tjmr.org.ng/index.php/tjmr/article/view/137/157;
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[...] https://www.researchgate.net/publication/385046855_Strengthening_Mental_Health_Counselling_Services_for_Nation
Email_2 41 , F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for Per_6 CP_19 mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 2, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 42 , A Practices and CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 Policy among practitioners in Southern Nigeria, in Tropical Journal of Medical Research, vol. 22 (2023), 19 settembre 2023, pp. 133, https://tjmr.org.ng/index.php/tjmr/article/view/137/157 43 , Top 20 Public and Private Psychiatric Hospitals In Nigeria, Controparte_3 https://www.publichealth.com.ng/list-of-psychiatric-hospitals-in-nigeria/ 44 .O. Ugbaja, , A Mixed-Method Study of Mental Health Practices and CP_5 CP_6 CP_7 Policy among practitioners in Southern Nigeria, in Tropical Journal of Medical Research, vol. 22 (2023), 19 settembre 2023, p. 128, https://tjmr.org.ng/index.php/tjmr/article/view/137/157 45 , in Nigeria, in International Journal of Current CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_18 Science Research and Review, vol. 7, 4 aprile 2024, p. 2047, https://www.researchgate.net/publication/379753846 46 , in Nigeria, in International Journal of Current CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_18 Science Research and Review, vol. 7, 4 aprile 2024, p. 2052, https://www.researchgate.net/publication/379753846 47 R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for Per_6 mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 1, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 48 Human Rights Watch (HRW), Nigeria: People With Mental Health Conditions Chained, Abused, 11 novembre 2019, https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-people-mental-health-conditions-chained-abused 49 Human Rights Watch (HRW), Nigeria: People With Mental Health Conditions Chained, Abused, 11 novembre 2019, https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-people-mental-health-conditions-chained-abused 50 Human Rights Watch (HRW), Nigeria: People With Mental Health Conditions Chained, Abused, 11 novembre 2019, https://www.hrw.org/news/2019/11/11/nigeria-people-mental-health-conditions-chained-abused 51 Human Rights Watch (HRW), World report 2024 Events of 2023, pp. 473-474, https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2024/01/World%20Report%202024%20LOWRES%20WEBSPREADS_ 0.pdf 52 Human Rights Watch (HRW), Nigeria: The Neglect and Death of a Young Woman in Nigeria, 28 gennaio 2025, https://www.hrw.org/news/2025/01/28/nigeria-neglect-and-death-young-woman-nigeria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n.150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da verbale del 6.3.2025 la parte convenuta non si costituiva in giudizio.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 28.10.2024 nell'interesse del ricorrente Sig.
, nato in [...] il [...], CUI: avverso il Parte_1 C.F._1
provvedimento del Questore di Bologna emesso il 1.10.2024, notificato il 3.10.2024, con il quale veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche ex art.19, comma 2, lett.d- bis, TUI, chiesto dal ricorrente con istanza del 1.6.2023, si chiedeva- previa dichiarazione di invalidità del provvedimento impugnato- di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis),
TUI.
Nel provvedimento impugnato, si legge che la Commissione Territoriale esprimeva in data 26.9.2024 parere negativo al rinnovo del sopra indicato permesso di soggiorno, non essendovi evidenze di necessità di cure mediche, e che la Questura a tale parere doveva attenersi, con conseguente rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, lamentando la gravità e complessità della sua situazione medica, essendo egli affetto da un grave Disturbo post-traumatico da stress per il quale era in cura da molti anni, producendo documentazione medica pubblica relativa alla sua patologia.
Con decreto del 11.11.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
Nel corso del giudizio, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, tenutasi il 30.1.2025, si procedeva all'audizione personale del ricorrente dinanzi al GOP delegato, il quale, senza l'ausilio di un interprete, dichiarava quanto segue:
“Sono in Italia da oltre 8 anni, sono arrivato nel 2016. Sono cittadino nigeriano.
Ho 27 anni di età.
Non sono sposato e non ho figli.
Vivo a Bologna, in un appartamento che mi ha messo a disposizione un mio amico al quale verso euro
360,00 al mese in nero.
Attualmente non sto lavorando perché i datori di lavoro mi richiedono il permesso di soggiorno definitivo.
In passato ho lavorato come zincatore, con regolare contratto. Guadagnavo fino a 1.700,00 euro al mese.
Come può notarsi parlo sufficientemente la lingua italiana.
In Nigeria è rimasto il mio fratello minore, che vive con mia zia materna. Siamo in contatto.
Quando i miei genitori sono morti sono iniziati i miei problemi di salute. Penso troppo, anche ora che sono senza lavoro.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né nel mio Paese di origine”.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
R: No, non ho altro da evidenziare.
Confermo l'integrale contenuto del presente verbale che mi è stato riletto”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
All'esito, veniva disposta la trasmissione del fascicolo al Giudice, dinanzi al quale era stata già fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la comparizione dei soli Procuratori delle parti per il 6.3.2025, con assegnazione alle parti del termine fino a 5 giorni prima per il deposito di documentazione
Contr integrativa rilevante ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1. e 2
A tale udienza, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione prodotta, in particolare alla relazione del CSM del 25.2.2025, rilevava anche che “il Per_1
ricorrente è riuscito a portare a termine il suo percorso di integrazione in Italia grazie alle cure ricevute dal 2017 come sostegno psicologico, essendo poi stato preso in carico dal CSM quanto meno dal marzo 2023 a tutt'oggi, avendo già avuto riconosciuto dal Tribunale di Bologna con decreto del
21.6.2021 (in atti) il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche di cui si chiede qui il rinnovo”; insisteva, quindi nel ricorso “formulando domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche”.
Così discussa, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del 1.10.2024, con il quale veniva rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche ex art.19, comma 2, lett.
d-bis), TUI a lui riconosciuto con Decreto del Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Protezione
Internazionale del 21.6.2021.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n.13/2017, convertito con modifiche con L.n.46/2017, e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs
150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rinnovo del suo permesso di soggiorno per cure mediche con istanza del
1.6.2023.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche (essendo il primo permesso riconosciuto
per questi motivi
con Decreto di questo Tribunale del 21.6.2021 e, quindi, ormai scaduto), sussistendo le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, lett.d-bis), TUI, che così recita a seguito della modifica intervenuta con D.L. 10 marzo 2023
n.20, convertito con L. 5 maggio 2023 n.50 (atteso che la domanda di rinnovo veniva depositata in data
1.6.2023):
“
2.Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art.13, comma 1, nei confronti:
d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese d'origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, tali da determinare un grave pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese d'origine
o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.”.
Nel caso di specie, quanto al primo presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno per cure mediche, ossia la presenza di una grave patologia debitamente certificata, non è contestato che il ricorrente, classe 1997, giunto in Italia nell'anno 2016, risulta affetto da Disturbo post- traumatico da stress prolungato (come risulta dalla copiosa documentazione medica pubblica prodotta, che va dal 2023 e arriva fino all'attualità – in particolare si veda l'ultima relazione aggiornata del
25.2.2025 a firma della Dott.ssa Specialista in Psichiatria presso l'Azienda USL di Persona_2
Bologna – DSM-DP).
Per maggiore chiarezza, si evidenzia che la relazione medica pubblica ora richiamata del 25.2.2025 riporta testualmente:
“Il GN , nato in [...] il [...], è in cura presso questo Centro di Parte_1
Salute Mentale per un disturbo Post- Traumatico da stress prolungato.
All'anamnesi emergono eventi di vita compatibili con lo sviluppo del disturbo, caratterizzato in particolare dall'intrusione di pensieri coattivi centrati sugli eventi accaduti, le loro dinamiche e la sua impossibilità di prevenirli o di contrastarli. In particolare, vive costantemente un senso Pt_1 di colpa per l'aggressione subita dai suoi genitori come ritorsione contro di lui, che si trovava in una condizione di ricatto e sotto minaccia nel contesto studentesco in cui era stato reclutato da un'organizzazione da cui voleva emanciparsi. Per evitare di essere trovato, essendo sotto minaccia di essere ucciso, aveva lasciato il Paese, venendo poi informato dell'aggressione mortale dei genitori.
L'intrusione costante di pensieri relativi agli eventi traumatici diminuisce solo se riesce a concentrarsi in un'attività manuale, semplice, che non gli consente, diversamente, di recuperare le capacità di apprendimento complesso e di comunicazione che aveva quando era studente, ancora oggi non ha superato completamente la barriera linguistica e spesso tende a dimenticare i compiti che si prefigge. Manifesta lievi disturbi associativi e di tipo amnestico, che accentuano nelle condizioni di stress come l'attuale, in cui ha lavoro, e non può stabilizzarsi sul piano sociale.
I disturbi hanno determinato danno alle sue capacità di attenzione, concentrazione e apprendimento in modo significativo, rallentando o impedendo la realizzazione di diversi progetti formativi e limitando la sua capacità di impiego continuativa, pur essendosi molto impegnato in questo campo
e intendendo lavorare.
Attualmente ricorre all'ospitalità di amici e conoscenti, data la condizione di vulnerabilità psicologica, acuita dalla cessazione del suo progetto di accoglienza nel gennaio 2024, necessiterebbe per poter affrontare un percorso psicoterapeuta più strutturato ed efficace di un supporto abitativo più stabile. Si ritiene che il GN debba proseguire presso questo centro le cure Parte_1
intraprese per imparare a controllare meglio i sintomi ansioso-depressivi, intrusivi e di evitamento
e gestire meglio le amnesie dissociative conseguenti al danno traumatico del Paese d'origine e ai successivi danni subiti nel percorso migratorio. (…) Questo quadro psicopatologico determina condizioni di malattia di eccezionale gravità, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute del paziente, nel caso di rientro nel Paese d'origine o di provenienza”.
Quanto al secondo presupposto, ossia la possibilità di cura nel Paese d'origine, dalle COI aggiornate rispetto a quelle consultate da questo Tribunale e riportate nel provvedimento di questo del
21.6.2021 sopra richiamato, risulta quanto segue.
Anzitutto, in merito al quadro normativo sulla salute mentale in Nigeria, la politica nigeriana sulla salute mentale articolata nel 1991 ha previsto l'integrazione della cura della salute mentale nelle strutture sanitarie primarie (presenti soprattutto nelle aree rurali),1 secondarie (gestite dalle amministrazioni statali)2 e terziarie (supervisionate dall'amministrazione federale),3 delegandone l'attuazione ai governi locali.4 La politica è stata rivista nel 2013 con la definizione dei livelli di assistenza: primaria, comprendente la somministrazione di farmaci psicotropi essenziali, la sensibilizzazione delle comunità, percorsi di riabilitazione e di referral/consulenza; secondaria, con l'istituzione di servizi di cura mentale per pazienti ambulatoriali e ricoverati in tutti gli ospedali, e il rafforzamento di strutture intersettoriali per la gestione della cura dei disturbi psichiatrici, neurologici e da uso di sostanze;
terziaria, di supporto ai servizi secondari da parte di professionisti specializzati in salute mentale.5 Tuttavia, i soli stati nigeriani ad avere effettivamente introdotto su tutto il territorio una formazione in materia di salute mentale degli operatori sanitari di base sono stati quelli di Per_3
e Ogun.6 Per_4 Per_5 Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la legge nazionale sulla salute mentale (National Mental Health
Act), originata dal disegno di legge presentato nel 2021.7 La novella normativa sostituisce la previgente legge sulla pazzia (Lunacy Act), risalente al 1958,8 che ammetteva la detenzione delle persone con disturbi mentali in istituti psichiatrici, anche nel caso non dovessero essere sottoposte a trattamenti medici o terapeutici.9 La nuova legge istituisce un Dipartimento dei servizi di salute mentale presso il
Ministero federale della salute, col compito di attuare le previsioni normative;
10 crea un fondo per la salute mentale, sovvenzionato da soggetti privati e pubblici;
11 istituisce un Comitato di verifica presso il Ministero della salute per la tutela delle persone con malattie mentali da forme arbitrarie e prolungate di detenzione.12 La seconda parte della legge riconosce i diritti delle persone con malattie mentali:
a servizi di salute mentale, all'occupazione, alla parità di trattamento, alla rappresentanza legale, a partecipare alla pianificazione del trattamento, alla privacy e alla dignità, ad accedere alle informazioni, alla confidenzialità, alla tutela;
il diritto a cure appropriate, economiche e accessibili, e a servizi di salute mentale che comprendano consulenza e riabilitazione.13 La terza parte disciplina il trattamento negli istituti di cura, prevedendo che quello volontario possa avvenire solo col consenso scritto del paziente, e definendo gli standard di quello non volontario, che presuppone sia la ricorrenza di specifici presupposti riferiti alle condizioni del paziente sia una richiesta scritta di suoi parenti o altri legittimati.
È, inoltre, previsto che in caso di trattamento non volontario la durata del ricovero sia al massimo di
28 giorni, prolungabile di ulteriori 14 o più secondo la medesima procedura prevista per il ricovero iniziale.14 La legge disciplina, infine, il ricorso a forme di contenzione e isolamento, stabilendo la protezione delle persone con disturbi mentali da trattamenti forzati, isolamento o altre misure di costrizione, sancendo l'illegittimità – salvo i casi previsti dalla norma - dell'utilizzo di mezzi di costrizione da parte di individui, gruppi di persone o istituti confessionali.15
Strutture per la cura dei disturbi mentali in Nigeria Uno studio scientifico pubblicato nel 2024 riporta che circa il 20% della popolazione nigeriana (stimata in 180 milioni di persone) soffra di problemi mentali di varia natura, ma meno del 10 % dei malati abbia accesso a cure e trattamenti appropriati.16
Come riportato dalle fonti menzionate dall'European Union Agency for Asylum (EUAA) in un report pubblicato nel 2022, la Politica nazionale per la fornitura dei servizi di salute mentale inaugurata nel
2013 ha previsto l'accessibilità per tutti i cittadini alla cura dei disturbi mentali, neurologici e da abuso di sostanze nell'ambito del sistema sanitario nazionale, a livello di assistenza sanitaria di base.17
Relativamente alle strutture per la cura dei disturbi mentali, il sito del servizio sanitario nigeriano riferisce che in Nigeria sono attualmente operativi venti ospedali psichiatrici pubblici negli Stati di Pers Per_1
Ogun, Cross River, Enugu, Borno, Sokoto, Bayelsa, 18 due centri Per_4 Per_15 Per_16 ospedalieri privati dei quali uno con sede in e l'altro con due sedi a Abuja e una rispettivamente Per_4
negli Stati di Rivers, e Anambra.19 Per_4
I menzionati studi pubblicati in riviste scientifiche nel 2023 e 2024 riferiscono invece che, rispetto a una popolazione di 213 milioni di abitanti, gli ospedali federali e statali plurispecializzati sono 27, a cui si aggiungono dodici ospedali psichiatrici regionali, tutti istituiti in grandi centri;
20 circa il 70% dei servizi di salute mentale sono forniti da organizzazioni religiose e guaritori tradizionali.”21
Per quanto, invece, riguarda il personale medico e sanitario, in Nigeria operano solo 250 psichiatri per 200 milioni di persone, uno psicologo ogni due milioni di abitanti e un infermiere psichiatrico ogni
103 mila.22 Secondo altri studi, gli psichiatri in servizio in Nigeria sono meno di trecento.23 Il report dell'EUAA riferisce che il personale sanitario operante a livello di assistenza sanitaria di base
è in numero troppo esiguo e non possiede le necessarie competenze per dare supporto, individuare, valutare e trattare i disordini mentali. Conseguentemente, i pazienti vengono inviati alle strutture per la salute mentale, lontane per la maggior parte degli abitanti delle aree rurali,24 dove sono le famiglie a doversi fare carico dei familiari malati.25
Uno studio pubblicato nel 2024 ribadisce la differenza tra aree urbane, dove si concentrano i servizi di salute mentale, e rurali,26 dove l'accesso è reso difficoltoso dalle scarse reti di trasporto e comunicazione.27
Una pubblicazione del 2023 riporta che a causa delle carenze dei servizi locali e di assistenza sanitaria di base i pazienti più gravi possono solo essere internati in strutture psichiatriche o in istituti improvvisati.28
Altra del 2024, riferendosi ai dati riportati dalla World Health Organization (WHO), denuncia la limitata disponibilità di servizi di salute mentale a livello locale e la focalizzazione del sistema sull'offerta di cure psichiatriche da parte degli istituti psichiatrici regionali e degli ospedali di terzo livello, che manifesta il perdurante favore per un modello di cura istituzionalizzato della malattia mentale.29
D'altro canto, l'accesso alla cura della salute mentale è ostacolato dalle elevate spese a carico del paziente e dalla carenza di assistenza sociale,30 considerato che la Nigeria destina solo il 4% della spesa sanitaria complessiva alla cura della salute mentale,31 che non ci sono fondi governativi 24 European Union Agency for Asylum, Medical Country of Origin Information Report: Nigeria, 21 aprile 2022, p. 75, https://euaa.europa.eu/publications/medical-country-origin-information-report-nigeria 25 European Union Agency for Asylum, Medical Country of Origin Information Report: Nigeria, 21 aprile 2022, p. 76, https://euaa.europa.eu/publications/medical-country-origin-information-report-nigeria 26 , The New Nigerian Mental Health Act: A Huge Leap Before Looking Closely?, in Per_11 Persona_13 Nigerian Medical Journal, vol. 64(6)(2023), 22 febbraio 2024, pp. 838–845. https://doi.org/10.60787/nmj-64-6-351 27 C.P. E.D. Ameh, CP_12 CP_13 Controparte_14
A Review of Best Practices and Policy Implications in Nigeria, ottobre 2024, p. 11,
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Gli studi pubblicati nel 2023 e 2024 riportano che circa l'80% dei Nigeriani che soffre di gravi problemi mentali non ha accesso alle cure di cui necessita a causa della percezione culturale negativa della malattia mentale, della diffusa stigmatizzazione e discriminazione, della scarsità di professionisti formati, di servizi inadeguati, della mancanza di fondi, dell'indisponibilità parziale o totale di farmaci, dell'assenza di coordinamento dei servizi assistenziali/di sanità pubblica.34
Il sito del servizio sanitario nigeriano indica, tra i venti maggiori ospedali psichiatrici in Nigeria, due ospedali psichiatrici in Edo State: “Uselu Psychiatric Hospital” e “Psychiatric Hospital, Uselu”, entrambi istituiti nel 1973 a Benin City, che offrono cure psichiatriche, formazione e servizi di ricerca.35
Il sito del Federal Neuro-Psychiatric Hospital (FNPH) di Benin City riferisce che, storicamente, la struttura denominata “Nervous Diseases Clinic, Uselu” è stata istituita nel 1964, nel 1975 è stata ridenominata “Neuro-Psychiatric Hospital, Uselu” e, infine, nel 1979 “Psychiatric Hospital Uselu”.36
Attualmente l'ospedale opera in due sedi, entrambe a Benin City: la principale Federal
Neuropsychiatric Hospital Urora e la secondaria Federal Neuro-Psychiatric Hospital Uselu,37 indicando quale propria missione “fornire assistenza psichiatrica e riabilitativa accogliente, specializzata e di qualità ai malati di mente nel loro ambiente sociale, in una posizione centrale, da parte di personale qualificato e con l'utilizzo delle più moderne attrezzature”38.
Inoltre, le fonti riferite dal report dell'EUAA del 2022 indicano che, a livello locale, le malattie mentali non sono curate a causa di credenze, pregiudizi e stigmatizzazione: in alcune comunità rurali la schizofrenia e la depressione sono collegate all'influenza di streghe o alla possessione demoniaca, mentre altri credono che i malati di mente possano “uscirne” con uno sforzo costante.39
Uno studio pubblicato nel 2024 precisa che in alcune culture si crede che i problemi mentali abbiano radici spirituali e, pertanto, le persone preferiscono rivolgersi a guaritori tradizionali piuttosto che a consulenti professionisti.40
Un altro studio, pubblicato nello stesso anno, riferisce che i pregiudizi sulla malattia mentale spesso fomentano la stigmatizzazione e atteggiamenti negativi nei confronti dei malati: questi pregiudizi, diffusi nelle società dell'Africa sub-sahariana, portano a persecuzioni e addirittura a mutilazioni inferte a coloro che soffrono di problemi mentali. Anche persone con un'educazione sanitaria professionale, come infermieri e medici, spesso conservano la credenza che certe malattie mentali siano causate dalla stregoneria.41
Stigmatizzazione della malattia mentale, alla quale contribuiscono le credenze (culturali),
l'informazione limitata e la scarsa consapevolezza pubblica, che porta a ulteriori conseguenze avverse, emotive e sociali, come l'isolamento sociale, la disoccupazione e l'abbandono.42
Nel sito del servizio sanitario nazionale nigeriano si legge che: “È importante sottolineare che la cura della sanità mentale in Nigeria affronta sfide significative quali la stigmatizzazione, la mancanza di fondi e di risorse inadeguate. Conseguentemente, questi ospedali non sempre sono in grado di rispondere alla crescente domanda di servizi di salute mentale nel paese”.43
Da studi pubblicati in riviste scientifiche nel 2023 e 2024 emerge, d'altronde, che “Lo stato dei servizi di salute mentale della Nigeria è spaventoso”;44 “L'inadeguatezza del servizio sanitario psichiatrico del paese porta a risultati negativi nella cura della salute mentale”;45 “In Nigeria, la salute mentale rappresenta un'emergenza di salute pubblica che riceve poca attenzione”;46 “Un numero significativo di questi individui incontra ostacoli significativi nell'accesso alle cure necessarie, nella tutela dei suoi diritti, nella disponibilità di servizi riabilitativi o nell'ottenimento di altre forme essenziali di assistenza”.47
Human Rights Watch (HRW) nel 2019 ha riportato di avere visitato, tra il 2018 e il 2019, 28 istituti di cura mentale (ospedali psichiatrici federali, ospedali statali, centri statali di riabilitazione, centri islamici di riabilitazione, centri di cura tradizionale e chiese cristiane) in otto stati nigeriani e nel
Federal Capital Territory. Dall'inchiesta è emerso che “in tutta la Nigeria migliaia di persone con problemi mentali sono incatenate e rinchiuse in diverse strutture, dove subiscono terribili abusi […].
Imprigionamenti, incatenamenti e violenze sono pervasivi in molti centri, compresi gli ospedali statali,
i centri di riabilitazione, i centri di cura tradizionale e gli istituti confessionali sia cristiani sia islamici”.48
Secondo l'articolo menzionato, “la stigmatizzazione e l'ignoranza rispetto ai problemi mentali, comprendente l'errata convinzione che siano causati da spiriti maligni o forze soprannaturali, spesso spinge i parenti dei malati a portarli in centri di cura tradizionali o religiosi. […] persone che soffrono
o sembrano soffrire di problemi mentali, anche bambini, sono fatti ricoverare senza il loro consenso, spesso dai loro stessi parenti. […] alcuni di loro sono legati con catene, strette attorno a una o entrambe le caviglie, a oggetti pesanti o ad altri imprigionati, in alcuni casi per mesi o anni. Non possono allontanarsi, sono confinati in condizioni sovraffollate e malsane;
talvolta sono costretti a dormire, mangiare e defecare nello stesso spazio ristretto. Molti sono abusati fisicamente ed emotivamente e forzati a sottoporsi a trattamenti. […] Le persone trascorrono anni – talvolta decenni
– negli istituti, per a causa della mancanza, in Nigeria, di servizi adeguati a supportarli nelle loro comunità. […] le persone non possono allontanarsi né possono appellarsi contro la loro detenzione”.49
La stessa fonte riporta casi di fustigazioni in centri islamici di riabilitazione e di negazione del cibo fino a tre giorni in quelli cristiani;
di costrizione delle persone, inclusi i bambini, a mangiare o bere erbe nei centri di cura tradizionali o religiosi;
negli ospedali psichiatrici e nei centri di riabilitazione nazionali il personale costringe i pazienti ad assumere farmaci e in alcuni casi è stato ammesso che i pazienti sono stati sottoposti a elettroshock senza il loro consenso.50 Nel 2023, dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla salute mentale, HRW riconosce che “in
Nigeria migliaia di persone con problemi mentali o disabilità psico-sociali continuano a essere confinate, incatenate e rinchiuse in spazi ristretti in diverse strutture in tutto il paese, compresi i centri di cura tradizionali e religiosi, i centri riabilitativi statali e addirittura in alcuni ospedali psichiatrici”.51
In un articolo pubblicato nel 2025 ribadisce che nonostante la Nigeria abbia vietato la pratica dell'incatenamento nel 2021, essa continua a essere utilizzata, e auspica che il governo dia priorità allo sviluppo di servizi di salute mentale comunitari di qualità, rendendoli accessibili a chiunque a prescindere dal censo, in modo da impedire che le persone con disabilità siano internate.52”
Ora, la ricerca aggiornata delle COI appena riportata conferma l'esistenza delle complesse problematiche relative sia all'assistenza medica che al suo accesso in Nigeria rispetto alle patologie psichiatriche, di cui dava atto la pronunzia del Tribunale di Bologna del 21.6.2021.
Dalla lettura delle COI sopra riportate si evince che le cure che il ricorrente potrebbe ricevere in
Patria per la sua patologia psichiatrica non sono adeguate, vista anche la gravità delle condizioni di salute del medesimo, che non sarebbe neppure in grado di affrontare eventuali costi economici, né di seguire in autonomia un articolato piano terapeutico (come emerso in giudizio).
Dunque, il ricorrente – che sta attualmente seguendo un percorso psicoterapeuta presso il CSM di
Bologna- subirebbe certamente un grave pregiudizio per la sua salute in caso di rientro in Patria, secondo il dettato normativo.
Invero, l'istruzione del presente procedimento ha consentito di ritenere provato che il ricorrente, che soggiorna in Italia dal 2016, ha seguito dal 2017 un percorso di cure psicologiche e quanto meno dal
2023 un percorso di psicoterapia presso il CSM di Bologna, in quanto affetto da disturbo Post-
Traumatico da stress prolungato, essendo in cura dal 2024 con la Psichiatra Dott.ssa che, Persona_2
nella sua ultima relazione del 25.2.2025, oltre a confermare il quadro diagnostico, afferma la necessità per la salute del paziente che egli continui il suo percorso psicoterapeutico presso lo stesso Centro di
Salute Mentale.
Come dimostrano le COI consultate e sopra riportate, tale grave patologia, da affrontare con uno strutturato percorso psicoterapeutico, non sarebbe adeguatamente curabile nel Paese d'origine, con la conseguenza che il ricorrente subirebbe un grave pregiudizio alla sua salute in caso di rientro in Patria. Deve, quindi, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a norma dell'art. 19, comma 2, lett. d bis), TUI ad un permesso di soggiorno per cure mediche, trovandosi il ricorrente in delicate condizioni di salute psichica, accertate tramite documentazione medica pubblica, tali da determinare un grave pregiudizio alla sua salute in caso di rientro in Nigeria dove sarebbe privato delle necessarie cure farmacologiche e del sostegno psicoterapeutico.
L'Amministrazione, dal canto suo, non richiama fatti di rilevanza penale che possano incidere ai presenti fini e la parte convenuta non si costituiva in giudizio.
A tal proposito, è da osservare come il PM non sia intervenuto nel presente procedimento, pur essendo interveniente necessario, e pertanto, di fatto, non abbia rilevato condizioni ostative al riguardo.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite, anche considerato che, in sede di prima istanza, il parere sfavorevole della CT era stato espresso sulla scorta della sola documentazione del centro d'accoglienza presso il quale il ricorrente era inserito e non anche della documentazione medica già allora esistente che il medesimo avrebbe dovuto fornire.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente GN al rilascio o al rinnovo del Parte_1 permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), D.lgs 286/98, e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 G.O. Ozota, R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 3, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 2 R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for Per_6 mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 3, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 3 R.N. Sabastine, F.C. Uduji, V.C. Okonkwo, Nigeria mental health law: Challenges and implications for Per_6 mental health services, in South African Journal of Psychiatry, vol. 30 (2024), 19 aprile 2024, p. 3, https://sajp.org.za/index.php/sajp/article/view/2134/3376 4 T. , C. Chu, C.M. E. C. 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