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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1130/2024 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] Caudana n. 111, rappresentato e difeso tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli avvocati Paolo Zaramella (Cf. ) e (Cf. ) entrambi del CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3 Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castiglione Torinese, Via Torino 248, giusta procura in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1 (Cf. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] n. 107 ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Colli n. 3 presso lo studio dell'Avv. FR Occhino (Cf. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5 Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 3.4.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale:
“revocare l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra il contributo al mantenimento in favore dei figli Parte_1 Controparte_1 della coppia e a far data dall' emissione del provvedimento di definizione della presente procedura o Persona_1 Per_2 in ogni caso, nel caso in cui il medesimo non sia ancora stato pronunciato, a partire dal mese aprile 2025 e, per effetto di quanto sopra, non sussistendone più i presupposti, revocare l'obbligo del sig. a contribuire nella misura del 50% alle spese mediche Pt_1 non coperte dal SSN, scolastiche e sportive concordate o necessitate e successivamente documentate. Spese legali integralmente compensate tra le parti”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di modifica delle condizioni divorzili proposta dalle Parti appare accoglibile. e sono divorziati con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 182/2017 Parte_1 Controparte_1 6 giudicato in data 15/05/2017. Dall'unione matrimoniale sono nati Per due figli: (27/08/1995) e FR (19/12/1997). Ha dunque agito parte ricorrente invocando la modifica delle condizioni in punto di assegno di mantenimento dei figli. Quindi, si è costituita
[...]
e in seguito le Parti hanno depositato conclusioni congiunte conformi. Ad avviso del CP_1 Collegio, su conforme richiesta del PM, possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea provvedendo in conformità al raggiunto accordo delle Parti ed anche a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n. 182/2017 pubblicata il 06/03/2017 e passata in giudicato in data 15/05/2017, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti sopra riportati, e dispone in conformità Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 3.4.2025
IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1130/2024 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] Caudana n. 111, rappresentato e difeso tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli avvocati Paolo Zaramella (Cf. ) e (Cf. ) entrambi del CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3 Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castiglione Torinese, Via Torino 248, giusta procura in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1 (Cf. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] n. 107 ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Colli n. 3 presso lo studio dell'Avv. FR Occhino (Cf. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5 Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 3.4.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale:
“revocare l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra il contributo al mantenimento in favore dei figli Parte_1 Controparte_1 della coppia e a far data dall' emissione del provvedimento di definizione della presente procedura o Persona_1 Per_2 in ogni caso, nel caso in cui il medesimo non sia ancora stato pronunciato, a partire dal mese aprile 2025 e, per effetto di quanto sopra, non sussistendone più i presupposti, revocare l'obbligo del sig. a contribuire nella misura del 50% alle spese mediche Pt_1 non coperte dal SSN, scolastiche e sportive concordate o necessitate e successivamente documentate. Spese legali integralmente compensate tra le parti”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di modifica delle condizioni divorzili proposta dalle Parti appare accoglibile. e sono divorziati con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 182/2017 Parte_1 Controparte_1 6 giudicato in data 15/05/2017. Dall'unione matrimoniale sono nati Per due figli: (27/08/1995) e FR (19/12/1997). Ha dunque agito parte ricorrente invocando la modifica delle condizioni in punto di assegno di mantenimento dei figli. Quindi, si è costituita
[...]
e in seguito le Parti hanno depositato conclusioni congiunte conformi. Ad avviso del CP_1 Collegio, su conforme richiesta del PM, possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea provvedendo in conformità al raggiunto accordo delle Parti ed anche a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n. 182/2017 pubblicata il 06/03/2017 e passata in giudicato in data 15/05/2017, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti sopra riportati, e dispone in conformità Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 3.4.2025
IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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