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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.42/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. Leonardo Criscuoli
e
Controparte_1
[...]
in persona dei dipendenti Andrea Ferri, RI Chiusaroli, e VI Belleggia
: CARTA DOCENTE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente in servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2024\25, lo è stata anche nei precedenti anni scolastici a partire dall'anno 2017/18 (doc.
1-8 allegati al ricorso): in relazione a tutte queste annualità lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. La fondatezza della domanda (a parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23) è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve pagina 1 di 3 intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. La medesima sentenza ha evidenziato che la prescrizione, per l'azione di adempimento, è quinquennale, e decorre «dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio»: e pertanto, poiché, come precisato dalla convenuta ( senza suscitare specifiche contestazioni), «l'art. 5 comma 3 del d.p.c.m. 28.11.2016 prescrive che: “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno», e nell'anno 2019/20 la ricorrente deduce di aver prestato servizio «dal 14/9/19», il diritto per tale annualità e per quelle precedenti deve considerarsi prescritto essendo intervenuta tardivamente la invocata e prodotta « Diffida Racc. a/r -consegna 14.11.2024» (doc.8 allegato al ricorso).
3.1. E' appena il caso di rilevare sul punto come non sia ostativo alla maturazione della prescrizione la portata “retroattiva” delle sentenze della Corte di Giustizia, essa derivando proprio (come dedotto dalla stessa difesa attorea) dalla loro natura di «statuizioni interpretative» ovvero non creative di situazioni giuridiche che già potevano essere fatte valere prima della loro emanazione
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (prevalente) soccombenza (considerata la qualità delle parti e rilevando, quanto alla maggiorazione prevista dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14, che i “link” contenuti nel ricorso non risultano funzionanti)
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022\2023, 2023/2024 e 2024/25, condannando
l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed €
1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.42/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. Leonardo Criscuoli
e
Controparte_1
[...]
in persona dei dipendenti Andrea Ferri, RI Chiusaroli, e VI Belleggia
: CARTA DOCENTE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente in servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2024\25, lo è stata anche nei precedenti anni scolastici a partire dall'anno 2017/18 (doc.
1-8 allegati al ricorso): in relazione a tutte queste annualità lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. La fondatezza della domanda (a parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23) è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve pagina 1 di 3 intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
3. La medesima sentenza ha evidenziato che la prescrizione, per l'azione di adempimento, è quinquennale, e decorre «dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio»: e pertanto, poiché, come precisato dalla convenuta ( senza suscitare specifiche contestazioni), «l'art. 5 comma 3 del d.p.c.m. 28.11.2016 prescrive che: “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno», e nell'anno 2019/20 la ricorrente deduce di aver prestato servizio «dal 14/9/19», il diritto per tale annualità e per quelle precedenti deve considerarsi prescritto essendo intervenuta tardivamente la invocata e prodotta « Diffida Racc. a/r -consegna 14.11.2024» (doc.8 allegato al ricorso).
3.1. E' appena il caso di rilevare sul punto come non sia ostativo alla maturazione della prescrizione la portata “retroattiva” delle sentenze della Corte di Giustizia, essa derivando proprio (come dedotto dalla stessa difesa attorea) dalla loro natura di «statuizioni interpretative» ovvero non creative di situazioni giuridiche che già potevano essere fatte valere prima della loro emanazione
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (prevalente) soccombenza (considerata la qualità delle parti e rilevando, quanto alla maggiorazione prevista dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14, che i “link” contenuti nel ricorso non risultano funzionanti)
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022\2023, 2023/2024 e 2024/25, condannando
l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed €
1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3