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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/11/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2023 promossa da:
Parte 1 C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. CIONI MICHELE e dell'avv. FUSI EMANUELE, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori
Parte ricorrente contro
Controparte 1 P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. RAZZOLINI
IN e dell'avv. COPPOLA LUCIA, elettivamente domiciliato come in atti
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., Parte 1 ha convenuto in giudizio l' [...]
Controparte 1 sua datrice di lavoro, chiedendo in tesi l'annullamento/revoca/disapplicazione del "
provvedimento di sospensione emesso dall' Pt 2 nei suoi confronti, con condanna alla reintegrazione della lavoratrice a decorrere dalla data della sospensione (25.8.2022) e all'immediato ristoro dei trattamenti retributivi non corrisposti in costanza di sospensione;
in subordine, l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegno alimentare e/o ad ogni altro tipo di assegno sociale, con conseguente condanna dell' Pt 2 alla relativa corresponsione a decorrere dalla data della sospensione sino all'effettiva reintegrazione;
inoltre, ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalla ricorrente, da determinarsi secondo equità. Con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente dell' Parte 3 di Pistoia con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 9.12.1988, con inquadramento (dal 11.12.2000) di Assistente Amministrativo (Cat. C
- Liv. C4), svolgendo le proprie mansioni (di natura prettamente amministrativa) presso l'Ufficio
Ausili e Protesi nell'ambito dell'Ospedale del Ceppo di Pistoia;
di essersi sottoposta al trattamento vaccinale primario del vaccino anti Covid-19, con due dosi somministrate il 14.12.2021 ed il 25.1.2022;
- di aver ricevuto comunicazione Prot. n. 58337 dell'8.8.2022 con cui l'Azienda datrice di lavoro la invitava ad inviare entro 5 giorni documentazione attestante l'effettuato richiamo della vaccinazione o la prenotazione della vaccinazione entro i successivi 20 giorni, ovvero la certificazione di esenzione o differimento della vaccinazione;
- di non essersi sottoposta alla 'terza dose' del vaccino, in quanto presentava un elevato valore anticorpale;
- di essere stata sospesa dall'attività lavorativa e dalla retribuzione con comunicazione Prot. n.
61157 del 24.8.2022, con decorrenza dal 25.8.2022 e sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale;
- di essere stata reintegrata in servizio a decorrere dal 2.11.2022, alla luce dell'art. 7 d.l. 162/2022.
Ha dunque censurato il provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti dalla Azienda datrice di lavoro, deducendo:
i) in via preliminare, nel merito, l'illegittimità della sospensione non essendo la ricorrente soggetta alle disposizioni impositive dell'obbligo vaccinale, occupandosi di attività diverse da quelle afferenti all'ambito sanitario, socio-sanitario, assistenziale, di mera gestione del magazzino Ausili e Protesi e di consegna di tali beni, lavorando in un ufficio che occupa un intero piano dello stabile, senza accesso al pubblico salvo che nel giorno del giovedì 8.30-12.30, con frequentazione di circa 10 persone in media, senza contatti con pazienti e personale sanitario;
dunque la ricorrente non rientrerebbe nel novero di soggetti di cui all'art.
4-ter d.l. 44/2021; l'inutilità del vaccino per “raggiunta immunità naturale da infezione e successiva guarigione” e comunque “inutilità del vaccino ai fini del contenimento del contagio"; la necessità di applicare la Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21.7.2021;
ii) la lesione del diritto al consenso informato;
il contrasto della disciplina che ha imposto l'obbligo vaccinale con la normativa interna di cui alla legge n. 219/2017;
iii) irragionevolezza della disciplina di cui al d.l. 44/2021 e disparità di trattamento tra personale sanitario e personale che lavora presso le strutture ex art.
8-ter legge n. 502/1992 e tutti gli altri lavoratori;
iv) l'illegittimità della sospensione applicata dalla Azienda datrice di lavoro per sacrificio di diritti costituzionali primari, per violazione della ratio dell'art. 4 d.l. 44/2021, anche alla luce del fatto che i vaccini non proteggono dal contagio e che quindi l'obbligo vaccinale non apparirebbe idoneo a raggiungere lo scopo prefissato di evitare la diffusione del virus nell'ambiente di lavoro, alle persone fragili ospiti della struttura, con violazione anche del diritto eurounitario in specie in punto di principio di proporzionalità; v) la violazione dell'art. 3 Cost. la mancata estensione anche ai casi di sospensione per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale dell'art. 82 D.P.R. n. 3/1957 in materia di assegno alimentare e, dunque, il diritto a ricevere un assegno alimentare in analogia ad altri casi per cui la normativa lo prevede (es. in caso di sospensione disciplinare); vi) la violazione dell'art. 32 Cost.; vii) la pericolosità dei vaccini anti Covid-19, la legittimità del rifiuto alla vaccinazione in caso di pericoli alla salute gravi e permanenti, l'illegittimità del trattamento sanitario pericoloso;
viii) la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. 44/2021, conv. in legge n. 76/2022, introduttiva dell'obbligo vaccinale per la categoria di lavoratori cui afferiva la
Pt 1 per contrasto con gli articoli 1, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost. (per violazione dei parametri di efficacia e sicurezza per i trattamenti sanitari obbligatori, di ragionevolezza e proporzionalità dell'obbligo vaccinale, lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica), oltreché per contrasto con gli artt. 10,
11, 117 Cost. in relazione al diritto comunitario, convenzionale e ai trattati internazionali.
Parte 3 convenuta ha chiesto, in via principale, ilCostituitasi tempestivamente, l' rigetto della domanda avversaria, con il conseguente accertamento che nulla deve l' Pt_2 resistente a favore della ricorrente;
in via subordinata, il rigetto della domanda di assegno alimentare e della domanda risarcitoria;
in ulteriore subordine, in ipotesi di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione, la condanna dell' Pt 2 nei soli limiti delle retribuzioni effettivamente dovute tabellarmente e contrattualmente.
Dopo plurimi rinvii per la verifica della adesione delle parti alla proposta conciliativa del giudice e l'espletamento dell'interrogatorio libero richiesto dalla ricorrente (impossibilitata a comparire per malattie certificate), all'esito di quest'ultimo incombente svolto all'udienza del 16 aprile 2024, la causa
è stata istruita documentalmente e decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Sulle preliminari questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte ricorrente
Per priorità logica, merita esaminare le censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla dedotta illegittimità costituzionale del d.l. 44/2021 e dell'art.
4-ter di cui al predetto decreto legge, applicabile nel caso che ci occupa. Si tratta, in particolare, delle doglianze sintetizzate supra ai punti da ii) a viii) della narrativa, che per identità dello scopo cui mirano e per ragioni di sintesi, possono essere analizzate congiuntamente.
Le censure della ricorrente non risultano fondate. Sul punto basti richiamare quanto da ultimo affermato, con argomenti che questo giudice intende condividere pienamente, dalle recenti pronunce Corte cost., 5 ottobre 2023, n. 185 e Corte cost., 9 ottobre 2023, n. 186, collocatesi nella scia già tracciata, ex multis, dalle precedenti sentenze Corte cost.,
9 febbraio 2023, n. 14 e Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 15. In particolare, sul presupposto che il proprium dell'art. 32 Cost. sia rappresentato dalla necessità di adeguatamente contemperare il diritto alla salute del singolo (comprensivo anche del diritto all'autodeterminazione sanitaria e, dunque, del diritto a non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) e l'interesse collettivo, quale concretizzazione anche del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., la Corte ha affermato come gravi sull'individuo il dovere di non ledere né porre a rischio la salute altrui con la propria condotta. Di talché il contemperamento richiesto dalla Norma fondamentale giustifica che, a date condizioni ed in certe circostanze, si possa richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori (o prevedere la soggezione di questa ad oneri particolari), a condizione che ricorrano i tre presupposti essenziali per imporre tali trattamenti, ovverosia: “a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili;
c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato". La valutazione in punto di non irragionevolezza della scelta legislativa di sottoporre gli individui a trattamenti sanitari obbligatori, ha asserito la Consulta, non può e non deve prescindere dalla considerazione della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto al momento della previsione dell'obbligo de quo, per come accertata dalle autorità, nazionali e/o sovranazionali, a ciò preposte, alla luce delle più aggiornate ed accreditate conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali disponibili: la discrezionalità legislativa, che non è meramente politica in tale settore, non
è censurabile nel caso in cui i dati scientifici di riferimento non siano palesemente ed incontrovertibilmente erronei o indeterminati.
Nel caso dell'imposizione del vaccino contro il virus Covid-19 quale trattamento sanitario obbligatorio per determinate categorie di professionisti e di prestatori di lavoro individuati in relazione al contesto di prestazione dell'attività lavorativa, la Pt 4 non ha reputato sproporzionata né irragionevole la misura, oltreché la previsione della conseguenza negativa della sospensione dal servizio in caso di mancato assolvimento dell'obbligo, in considerazione del bilanciamento operato ex ante tra dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute, "a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. Da un lato, infatti, le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale (attestate dalla dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020) erano gravi e imprevedibili;
dall'altro, la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate, dal momento che l'effettuazione periodica di test diagnostici avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, senza che l'esito del test sia immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione. Va altresì rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta del legislatore - che non riveste natura sanzionatoria - risulta quindi calibrata" (cfr. Corte cost.
14/2023 cit.; in senso analogo anche la più recente Corte cost. 185/2023), né il rischio remoto del verificarsi di eventi avversi anche gravi in seguito alla somministrazione del vaccino basta a rendere sproporzionato l'obbligo vaccinale, essendo piuttosto titolo per la corresponsione dell'indennizzo a tal fine previsto per legge (sempre Corte cost. 14/2023). Peraltro, la misura è stata ritenuta altresì proporzionata in ragione della sua temporaneità, anche in considerazione del fatto che la sospensione
(di natura non disciplinare) per coloro i quali non ottemperassero all'obbligo vaccinale risultava sempre rimuovibile da una loro scelta personale, ancorché non fosse decorso il termine di durata dell'obbligo vaccinale imposto ex lege. Da un lato, proprio la libertà di tale scelta, che assicura quindi la concretizzazione del diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria, esclude altresì che l'obbligatorietà del vaccino leda il diritto al consenso informato (cfr. Corte cost. 14/2023 cit.)¹.
Dall'altro, il Giudice delle leggi ha ritenuto l'adeguatezza della vaccinazione de qua e la sua non illegittimità costituzionale anche perché non è risultata eccessiva rispetto all'obiettivo di tutela della collettività che mirava ad ottenere né rispetto ai dati scientifici ed epidemiologici resi disponibili dalle autorità preposte. A tal proposito, a nulla valgono le osservazioni in ordine alla natura asseritamente sperimentale dei vaccini e alla loro inefficacia rispetto all'impedimento assoluto di trasmissione del virus, se solo si consideri che:
- i vaccini in esame sono stati immessi in commercio solo all'esito del prescritto ciclo di sperimentazione: si richiama a questo proposito CP_2 20 ottobre 2021, n. 7045, che ha evidenziato come i vaccini de quibus siano stati approvati a conclusione di un rigoroso processo di valutazione scientifica e valutazione clinica, la c.d. 'autorizzazione condizionata' prevista dai Regolamenti europei n. 726/2004 e n. 507/2006 per le "situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità". Il Consiglio di Stato ha osservato che, con tale procedura autorizzativa, sono stati acquisiti in tempi rapidi e con parziali sovrapposizioni tra fasi di sperimentazione fast track/partial overlap dati sufficientemente attendibili sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini, secondo parametri di validazione scientifici, senza lacune relative al rigore scientifico e all'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione² (in termine, cfr. anche la già richiamata Corte cost. 14/2023);
- l'efficacia dei vaccini, in chiave preventiva sia dell'emersione di sintomatologia grave sia della trasmissione dell'infezione, è oggetto di monitoraggio dell'IIS (cfr. Corte Cost. 14/2023, § 10 ss., cit.;
,Par nonché Corte Cost. 15/2023 cit.: "gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione
-
da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale [...] Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Come Pa osservato dall' «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti
,
gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS COV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti)"; si rinvia altresì ai doc. 23-24-25 di cui alla memoria difensiva);
la sicurezza dei vaccini è stata oggetto di verifica e monitoraggio dell'AIFA, che ha evidenziato
-
come gli eventi avversi verificatisi in seguito alla somministrazione degli stessi siano eventi rari e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica (così, sempre, Corte cost. 14/2023, alle cui argomentazioni ci si richiama integralmente).
Tanto basta anche per respingere le censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla violazione dei
Regolamenti CE 726/2004 e 507/2006. Inoltre, con precipuo riguardo alla disposizione applicabile al caso di specie, ossia l'art.
4-ter d.l.
44/2021, che ha individuato quale ulteriore categoria di destinatari dell'obbligo vaccinale coloro che, a qualunque titolo, prestino servizio nelle strutture di cui all'articolo 8-ter d.lgs. 502/1992, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, deve essere esclusa l'irragionevolezza della opzione legislativa di imporre l'obbligo vaccinale selezionando, via via, categorie predeterminate di soggetti in ragione dell'evolversi della situazione pandemica. Ad un primo criterio incentrato sulla natura dell'attività professionale svolta (che poneva i soggetti maggiormente a rischio di contrarre il virus e di esserne, così, veicolo presso soggetti fragili ma, altresì, verso l'intera collettività, oltre a cagionare il rischio di interruzione di un servizio essenziale per la comunità in tale momento) se ne è affiancato un altro basato sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Ciò si giustificava in virtù di esigenze di prevedere per legge le categorie soggettive la cui libertà di autodeterminazione sanitaria fosse compressa per il bene della collettività (ponderato sulla scorta dei parametri di cui già si
è detto supra), ma altresì per assicurare linearità e automaticità nell'individuazione dei destinatari della previsione dell'obbligo legale di vaccinazione, semplificando altresì i controlli in ordine all'effettivo assolvimento dell'obbligo stesso (in questi termini, Corte cost. 14/2023, 185/2023 e 186/2023). Né può ritenersi violato il principio di uguaglianza-ragionevolezza, proprio in virtù del particolare nesso individuato dal legislatore tra i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale di cui trattasi e le particolari esigenze, già ampiamente illustrate, di tutela della collettività ed in specie di soggetti fragili con cui di necessità gli obbligati alla vaccinazione (per tipo di attività ovvero per continguità spaziale) sarebbero entrati in contatto.
Neppure si riscontra alcun profilo di illegittimità costituzionale della disciplina applicabile al caso di specie con riferimento alla lamentata contrarietà della medesima rispetto alla Carta di Nizza, nonché ad un'ulteriore serie di previsioni contemplate dalla normativa internazionale che la ricorrente richiama elencandole, sotto il profilo della lesione del diritto al lavoro. In proposito, basti osservare che:
Quanto alla CDFUE, essa risulta applicabile esclusivamente in materie ed ambiti di competenza dell'Unione Europea (così come affermato a più riprese dalla stessa Corte costituzionale), tra cui non è contemplato anche il settore inerente all'obbligo vaccinale;
Quanto alla CEDU, le doglianze di parte ricorrente appaiono del tutto generiche;
Quanto alle ulteriori fonti internazionali invocate dalla ricorrente nel sostenere la violazione da parte della disciplina dell'obbligo vaccinale rispetto agli artt. 10, 11 e 117 Cost., nessuna di esse è direttamente efficace nell'ordinamento interno né risulta in sé idonea a legittimare la disapplicazione della normativa interna, dovendosi piuttosto invocare la rimessione della norma internazionale dinanzi alla Consulta per valutarne la legittimità costituzionale;
ad ogni modo, parte ricorrente si limitata ad una generica elencazione di tali fonti internazionali, reiterando questioni la cui infondatezza deve peraltro intendersi dimostrata già dalle argomentazioni di cui alle summenzionate pronunce costituzionali.
Sulla dedotta illegittimità della sospensione disposta a carico della ricorrente
Tanto premesso in punto di legittimità della disciplina normativa applicabile nel caso di specie, occorre valutare la fondatezza delle censure che la ricorrente muove avverso il provvedimento di sospensione, adottato il 24 agosto 2022 dall'Azienda datrice di lavoro nei confronti della Pt_1
È pacifico tra le parti:
-· che la ricorrente, dipendente della resistente a tempo pieno e indeterminato con qualifica di
Assistente Amministrativo (cfr. doc. 2 memoria, nonché doc. 1 ricorso), svolga le proprie mansioni presso la incaricata di attività amministrative relative alla Parte 6
prenotazione e consegna di protesi ed ausili;
- che tali uffici si trovino presso l'Ospedale del Ceppo, a Pistoia;
- che con nota Prot. n. 58337 del 8 agosto 2022 (doc. 4 ricorso, analogo a doc. 3 memoria) la datrice di lavoro ha invitato la lavoratrice a documentare l'intervenuta vaccinazione anti Covid-19 (ovvero la prenotazione del vaccino entro 20 giorni, ovvero ancora le condizioni di esenzione o il legittimo differimento), in virtù dell'entrata in vigore del d.l. 172/2021 e della carenza, agli atti dell' Pt 2 di documentazione comprovante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte della lavoratrice;
- che la Pt 1 dopo la sottoposizione al ciclo vaccinale primario contro il Covid-19 (come documentato sub doc. 3 ricorso), non si sia sottoposta alla dose di richiamo (come è ammesso dalla ricorrente a pag. 2 del ricorso);
- che, preso atto del contegno omissivo della lavoratrice, l' Pt_2 accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di quest'ultima, ha provveduto, con nota Prot. n. 61157 del 24 agosto
2022 (doc. 6 ricorso, analogo a doc. 4 memoria), alla sua sospensione a decorrere dal 25 agosto 2022;
-a seguito della modifica dell'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del d.l. 162/2022, con anticipazione della cessazione dell'obbligo vaccinale al 1.11.2022, l'Azienda ha provveduto a revocare la sospensione della Pt 1 con comunicazione del 3.11.2022 Prot. n. 78496 (doc.
5-6 memoria, come ammesso anche a pag. 2 del ricorso).
Altrettanto incontroverso è il fatto che la Pt 1 non rientrasse tra le categorie di soggetti esenti o autorizzati al differimento di cui all'art. 4 del d.l. 44/2021.
Oggetto di controversia tra le parti in questa sede è rappresentato, innanzitutto, dall'estensione dell'ambito applicativo dell'obbligo vaccinale sancito dall'art.
4-ter d.l. 44/2021, con specifico riguardo all'interpretazione di quali strutture siano da ricomprendersi nell'alveo delle “strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" per la individuazione del "personale che [ivi; n.d.r.] svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa” soggetto all'obbligo vaccinale di cui trattasi.
Parte ricorrente sostiene che la struttura ove è collocato l'ufficio ove svolge le proprie mansioni amministrative non potrebbe sussumersi nel novero di quelle elencate dall'art.
8-ter d.lgs. n. 502/1992, in virtù del fatto che il piano dell'Ospedale del Ceppo, in cui si trovano gli uffici ove la Pt 1 presta attività lavorativa di gestione del magazzino Parte 7 e di consegna di tali beni, non sarebbe accessibile al pubblico, salvo che nel giorno del giovedì 8.30-12.30, con frequentazione di circa 10 persone in media, per il ritiro degli ausili in questione, senza assidui contatti con pazienti (poiché spesso il ritiro sarebbe curato dai familiari degli assistiti) né personale sanitario.
Parte resistente, di contro, ha evidenziato come la ricorrente svolga un'attività che ne comporta il contatto con l'utenza; che, ad ogni modo, la struttura, denominata “ex Ceppo", nella quale risultano collocati gli uffici dove lavora la Pt 1 rientri tra quelle di cui all'art.
8-ter del d.lgs. 502/1992, autorizzata all'esercizio di attività sanitaria (cfr. doc.
7-8 memoria); che in tale plesso sono presenti uffici amministrativi, ambulatori, reparti di degenza, e vi accedono sia gli utenti sia il personale sanitario;
che al piano ove è ubicata la SOC presso cui lavora la ricorrente sono presenti anche
Pt 7 conducono ambulatori e personale medico;
che le scale dalle quali si accede agli uffici Ausili e anche ad ambulatori e alla relativa sala d'attesa (doc. 9 memoria).
Nel corso della prima udienza di discussione, all'esito dell'interrogatorio libero, parte ricorrente non ha specificamente preso posizione in ordine alle circostanze dedotte e documentate dall' Pt_2 resistente.
Deve dunque ritenersi pacifico - oltreché documentale - che la Parte 6 sita al primo piano dell'Ospedale "ex Ceppo" di Pistoia (Edificio "Cassa di Risparmio, come risulta dal doc. 9 memoria), faccia parte di una struttura che eroga attività sanitaria e di interesse sanitario
(autorizzata con decreto Regionale n. 4825 del 4.11.2011; cfr. doc. 7 allegato alla memoria). Ancora, emerge per tabulas che – di contro a quanto asserito dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo l'Ufficio Ausili e Pt 7 non occupa un intero piano dell'Ospedale del Ceppo, bensì solo una porzione di tale piano, e che dal medesimo vano scale da cui si accede agli uffici ausili e protesi si raggiungano altresì degli ambulatori con la prospiciente sala d'attesa (cfr., ancora, doc. 9 memoria).
È inoltre la stessa parte ricorrente ad aver affermato che “tale Ufficio non contempla l'accesso al pubblico, fatta salva l'apertura al pubblico prevista per il solo giorno del Giovedì, dalle 8.30 alle
12.30" e che "nella suddetta “apertura settimanale" vi è una frequentazione media di circa 10 persone che, in larghissima parte (almeno il 70%), sono parenti/delegati degli aventi diritto". Ebbene, tali circostanze, lungi dall'avallare la tesi che parte ricorrente vorrebbe dimostrare, valgono a comprovare la sussistenza, nel caso di specie, di una promiscuità tra personale amministrativo e utenza, essendo peraltro irrilevante che quest'ultima si componga tanto di pazienti quanto, in maggiore misura (secondo l'assunto difensivo della ricorrente), dei parenti e/o delegati degli assistiti che necessitano degli ausili dispensati dall'Ufficio della ricorrente.
Le circostanze sin qui esposte permettono di ritenere in effetti sussistente un concreto rischio di contatto e, quindi, di contagio, fra personale adibito a mansioni amministrative presso l'Ufficio Ausili e
Protesi, personale che svolge mansioni sanitarie/di interesse sanitario, ed utenti.
Ad abundantiam, e ancorché le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio non possano assumere efficacia confessoria, ma solo di elemento sussidiario di convincimento per la valutazione delle prove già acquisite (ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 22 luglio 2010, n. 17239: "Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite"), si consideri che è la stessa ricorrente ad aver confermato, in sede di interrogatorio libero, il 16 aprile 2024, che presso l'Ospedale del Ceppo l'ingresso, sia per gli uffici al primo piano, sia per il punto prelievi ed il CUP, sia unico per il personale e l'utenza, e ad aver affermato di essere addetta anche al servizio al pubblico con la frequenza di cui già si è detto. Tanto ha consentito, a fronte della documentazione versata in atti e delle ammissioni contenute nel ricorso, di ritenere non bisognose di prova le circostanze dedotte dalla parte resistente e di non istruire la causa a mezzo di prove orali.
Tenuto conto di quanto sin qui esposto, si osserva in diritto che l'art.
4-ter, comma 1, d.l. 44/2021 applicabile ratione temporis recita: "[...] l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: [...] c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis". Il tenore dell'art.
8-ter, comma 1, d.lgs. 502/1992, richiamato per relationem dalla norma citata, a propria volta elenca a fini di individuazione delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie le tipologie
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di strutture in riferimento alla cui realizzazione ed attività è posta come necessaria l'autorizzazione. In particolare, si tratta delle “a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno".
L'interpretazione letterale del combinato disposto delle previsioni testé citate, in uno con la considerazione della ratio della disciplina normativa rilevante nel caso di specie (di cui già si è dato conto supra nel respingere le questioni preliminari in merito all'illegittimità costituzionale della norma in esame e che si intendono qui integralmente richiamate), non consente di condividere l'assunto difensivo patrocinato dalla ricorrente.
Si rammenta che l'introduzione del criterio di selezione dei destinatari dell'obbligo vaccinale nell'ambito qui rilevante, basato sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resa a qualunque titolo (dunque non solo in veste di operatore sanitario e/o socio-sanitario), si giustificava in virtù dell'esigenza di prevedere per legge le categorie soggettive la cui libertà di autodeterminazione sanitaria fosse compressa per il bene della collettività, ma altresì per assicurare linearità e automaticità nella determinazione dei destinatari della previsione dell'obbligo legale di vaccinazione, semplificando altresì i controlli in ordine all'effettivo assolvimento dell'obbligo stesso, intendendosi così valorizzare un particolare nesso tra i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale di cui trattasi e le particolari esigenze di tutela della collettività ed in specie di soggetti fragili con cui gli obbligati alla vaccinazione (per tipo di attività ovvero per contiguità spaziale) sarebbero potenzialmente entrati in contatto.
Per quanto qui rileva, occorre evidenziare che l'art.
4-ter, comma 1, lett. c), d.l. 44/2021 impone l'obbligo vaccinale al personale che, a prescindere dal tipo di mansione svolta (sanitaria o amministrativa o di altro tipo), presta servizio nella 'struttura' di cui all'art.
8-ter. Il richiamo è, dunque, alle strutture complessivamente intese, così come sono individuate dalla disposizione da ultimo menzionata, che non individua, ai fini della sottoposizione all'obbligo di autorizzazione sanitaria, singoli distretti o reparti e men che meno singoli uffici, bensì ricomprende qualunque soggetto giuridico (pubblico o privato, a scopo di lucro o meno) che eroghi o intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari, socio-sanitari (come si evince dai commi da 3 a 5 dell'art.
8-ter cit.). Nel contesto dell'art.
8-ter, l'accento è posto sulla natura dell'attività generale di fornitura di servizi sanitari e socio- sanitari esercitata. Se ne deve desumere, quindi, che la 'struttura' cui, per relationem all'art.
8-ter d.lgs.
502/1992, fa rinvio l'art.
4-ter d.l. 44/2021 non è il luogo fisico nel quale il singolo dipendente rende la propria prestazione lavorativa, bensì il soggetto che svolge l'attività di fornitura dei predetti servizi sanitari e socio-sanitari.
In definitiva, anche alla luce della finalità protettiva della normativa in esame, volta a contenere quanto più possibile, mediante l'ampliamento della platea di lavoratori coinvolti dall'obbligo vaccinale, il rischio di propagazione del virus Covid-19 in situazioni nelle quali vi fosse concretamente pericolo di contatti tra personale amministrativo, personale sanitario o che svolge prestazioni di interesse sanitario, pazienti o, comunque, utenti del servizio, deve concludersi che con l'art.
4-ter d.l. 44/2021 l'estensione dell'obbligo de quo a tutto il personale (anche quello che non esercita mansioni sanitarie e/o di interesse sanitario) prescinda non solo dalle distinzioni tra mansioni, bensì anche da distinzioni inerenti alle sedi presso le quali tali mansioni siano espletate. Tanto discende anche dalla considerazione che, in un ente che eroga prestazioni di carattere sanitario, risulta disagevole tenere costantemente separato il personale a contatto con l'utenza e il personale impiegato in mere attività d'ufficio, così come impossibile risulta mantenere del tutto separate le aree frequentate dall'utenza e da personale sanitario ad essa dedicato e quelle dedicate in esclusiva ad attività tecnico-amministrative.
Venendo al caso che ci occupa, è documentale e pacifico che l'ufficio della ricorrente fosse ubicato in una struttura ospedaliera riconducibile al novero di quelle menzionate al citato art.
8-ter. In virtù di quanto osservato in diritto, non può ritenersi che la ricorrente potesse essere esentata dall'obbligo vaccinale sol perché afferente ad un ufficio dedito a mere attività amministrative, nel quale non accedeva personale medico né venivano erogate prestazioni sanitarie, proprio perché non è sufficiente invocare la mera 'separatezza' fisica del luogo in cui materialmente viene prestata l'attività lavorativa per ricavarne l'esenzione pretesa da parte ricorrente. Vieppiù che, nel caso di specie, è ammessa la promiscuità dei luoghi e l'accesso dell'utenza anche e proprio all'Ufficio Ausili e Protesi ove è adibita la ricorrente.
Irrilevanti nel caso che ci occupa le deduzioni difensive di parte ricorrente in ordine al fatto di aver contratto il Covid-19, tanto da presentare un elevato valore anticorpale. Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, non ha riferito quando si sarebbe ammalata di Covid-19. Qualora l'infezione fosse stata contratta prima dell'invito alla vaccinazione inviatole 1'8.8.2022 dall'Azienda convenuta, parte ricorrente avrebbe documentato alla datrice di lavoro tale circostanza rilevante al fine di non essere assoggettata all'impugnata sospensione, e lo stesso è a dirsi se la guarigione fosse intervenuta in costanza di sospensione, mentre così non è stato. È meramente ipotetico quanto afferma la lavoratrice in ordine al fatto che il valore anticorpale rilevato dipenderebbe dalla contrazione del virus e non dal completamento del primo ciclo di vaccinazione mesi prima, e comunque non rilevante sulla scorta delle
Circolari emanate dal Ministero della Salute (cfr. per tutte la circolare prot. 0035309-04/08/2021-
DGPRE-DGPRE, sub doc. 12 memoria, ove si ribadisce, con riferimento all'effettuazione di test sierologici, che “l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale;
per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale", circolare al cui contenuto è stato poi fatto integralmente rinvio dalle successive). Si tenga peraltro conto che, in sede di interrogatorio libero, è la stessa ricorrente ad aver ammesso di essersi ammalata di Covid-19 a fine ottobre 2022 e che, all'epoca dell'irrogazione della sospensione per cui è causa, non aveva ancora contratto tale virus. Il che ulteriormente smentisce le circostanze affermate genericamente ed in termini non documentati nel ricorso.
Tanto basta anche per respingere la censura inerente alla possibilità di applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21.7.2021, posto che la predetta ha ad oggetto l'eventuale somministrazione di una sola dose di vaccino anti Covid-19 per i soggetti con pregressa infezione da
Covid-19, purché effettuata in un determinato arco temporale ("preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione"; cfr. doc. 15 memoria). Ebbene, mancando la prova che la ricorrente avesse contratto il virus in data antecedente alla vicenda per cui è causa, non si ritiene rilevante e, comunque, priva di pregio la doglianza sollevata dalla Pt 1 sull'applicazione del termine indicato da tale circolare per l'effettuazione del vaccino.
Non si riscontra alcun elemento per ritenere violato il diritto al consenso informato della ricorrente, tanto alla luce delle già evidenziate persuasive e condivisibili argomentazioni della Consulta in merito, quanto in considerazione della genericità delle allegazioni, non supportate da alcun documento o richiesta di prova. Altrettanto non si ravvisa in concreto alcun altro dei profili di illegittimità paventati in ricorso, proprio alla luce di quanto già argomentato in diritto sulla legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale di cui si discute.
Nessuna illegittimità è, pertanto, rinvenibile nel provvedimento datoriale contestato in questa sede, cui consegue il rigetto della domanda formulata in via principale dalla ricorrente.
Sulla domanda subordinata di corresponsione dell'assegno alimentare in costanza di sospensione
Per quanto concerne la domanda formulata in subordine da parte ricorrente con riferimento alla pretesa ad un importo a titolo di assegno alimentare per l'intera durata periodo di sospensione dal servizio, essa non può trovare accoglimento sulla scorta dei condivisibili argomenti evidenziati dalla
Corte costituzionale allorché, con sentenza n. 15 del 2023, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui, nel prevedere che "per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, in relazione agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché al personale scolastico e di quello occupato nelle strutture di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, inadempienti all'obbligo vaccinale di cui trattasi, escludono finanche l'erogazione dell'assegno alimentare che è invece previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria per il caso di sospensione cautelare o disciplinare. In particolare, la Consulta ha osservato che “la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare [...], considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. [...] poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale [...] si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro,
l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta".
E a nulla rileva la menzione della casistica nella quale il legislatore ha comunque previsto che, pur a fronte di una temporanea impossibilità della prestazione lavorativa, il lavoratore beneficiasse di un assegno alimentare, posto che questi non possono costituire idonei tertia comparationis, non essendo rintracciabile un'identità di ratio applicativa tale da giustificare il ragionamento analogico invocato dalla ricorrente. Come sottolineato dai Giudici delle leggi, infatti, i casi nei quali il legislatore ha riconosciuto l'assegno alimentare al lavoratore si connotano per il fatto che "la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, [mentre] ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. Difatti, nella prima ipotesi il legislatore si è premurato di assicurare al lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei giudizi penale e/o disciplinare, tempi non dipendenti dalla sua volontà; nel secondo caso, proprio per la sottolineata volontarietà della sottrazione del lavoratore all'obbligo vaccinale e la sempre possibile decisione di assolvere a tale obbligo in qualunque momento, una siffatta esigenza non
è stata ritenuta sussistente dal legislatore, in chiave non irragionevole.
Dunque, non ricorrono ragioni per accogliere la domanda formulata dalla ricorrente in parte qua.
Sulla domanda di risarcimento del danno
La domanda formulata dalla ricorrente per il risarcimento del danno, tenuto conto dell'accertata legittimità del provvedimento di sospensione applicatole dalla Pt 2 convenuta, non può trovare accoglimento, anche alla luce del fatto che parte ricorrente non ha allegato né offerto di provare alcuno dei "danni patrimoniali dalla medesima sofferti", come precisato nelle conclusioni del ricorso.
In considerazione di tutto quanto precede, tutte le domande spiegate da parte ricorrente devono essere respinte.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della complessità delle questioni esegetiche esaminate e poste a fondamento della decisione, e della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia al momento dell'instaurazione del presente giudizio, le spese di lite si intendono compensate tra le parti nella misura di 1/3, ponendo la restante quota di 2/3 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, secondo i medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso proposto da Parte 1
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico di Parte 8 la
Parte 1 al pagamento in favore dell' [...] restante quota di 2/3, e per l'effetto condanna
CP 1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.372,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Pistoia, 7 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1La Consulta, nella sentenza menzionata, ha rilevato "Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria. 16.1.- Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene - premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre- vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione - la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino". 2Il Consiglio di Stato, nella citata pronuncia, ha così argomentato: "L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (...) e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita - ciò che diverse volte si è verificato in passato - in un'autorizzazione non condizionata".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2023 promossa da:
Parte 1 C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. CIONI MICHELE e dell'avv. FUSI EMANUELE, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori
Parte ricorrente contro
Controparte 1 P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. RAZZOLINI
IN e dell'avv. COPPOLA LUCIA, elettivamente domiciliato come in atti
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., Parte 1 ha convenuto in giudizio l' [...]
Controparte 1 sua datrice di lavoro, chiedendo in tesi l'annullamento/revoca/disapplicazione del "
provvedimento di sospensione emesso dall' Pt 2 nei suoi confronti, con condanna alla reintegrazione della lavoratrice a decorrere dalla data della sospensione (25.8.2022) e all'immediato ristoro dei trattamenti retributivi non corrisposti in costanza di sospensione;
in subordine, l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegno alimentare e/o ad ogni altro tipo di assegno sociale, con conseguente condanna dell' Pt 2 alla relativa corresponsione a decorrere dalla data della sospensione sino all'effettiva reintegrazione;
inoltre, ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalla ricorrente, da determinarsi secondo equità. Con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente dell' Parte 3 di Pistoia con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 9.12.1988, con inquadramento (dal 11.12.2000) di Assistente Amministrativo (Cat. C
- Liv. C4), svolgendo le proprie mansioni (di natura prettamente amministrativa) presso l'Ufficio
Ausili e Protesi nell'ambito dell'Ospedale del Ceppo di Pistoia;
di essersi sottoposta al trattamento vaccinale primario del vaccino anti Covid-19, con due dosi somministrate il 14.12.2021 ed il 25.1.2022;
- di aver ricevuto comunicazione Prot. n. 58337 dell'8.8.2022 con cui l'Azienda datrice di lavoro la invitava ad inviare entro 5 giorni documentazione attestante l'effettuato richiamo della vaccinazione o la prenotazione della vaccinazione entro i successivi 20 giorni, ovvero la certificazione di esenzione o differimento della vaccinazione;
- di non essersi sottoposta alla 'terza dose' del vaccino, in quanto presentava un elevato valore anticorpale;
- di essere stata sospesa dall'attività lavorativa e dalla retribuzione con comunicazione Prot. n.
61157 del 24.8.2022, con decorrenza dal 25.8.2022 e sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale;
- di essere stata reintegrata in servizio a decorrere dal 2.11.2022, alla luce dell'art. 7 d.l. 162/2022.
Ha dunque censurato il provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti dalla Azienda datrice di lavoro, deducendo:
i) in via preliminare, nel merito, l'illegittimità della sospensione non essendo la ricorrente soggetta alle disposizioni impositive dell'obbligo vaccinale, occupandosi di attività diverse da quelle afferenti all'ambito sanitario, socio-sanitario, assistenziale, di mera gestione del magazzino Ausili e Protesi e di consegna di tali beni, lavorando in un ufficio che occupa un intero piano dello stabile, senza accesso al pubblico salvo che nel giorno del giovedì 8.30-12.30, con frequentazione di circa 10 persone in media, senza contatti con pazienti e personale sanitario;
dunque la ricorrente non rientrerebbe nel novero di soggetti di cui all'art.
4-ter d.l. 44/2021; l'inutilità del vaccino per “raggiunta immunità naturale da infezione e successiva guarigione” e comunque “inutilità del vaccino ai fini del contenimento del contagio"; la necessità di applicare la Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21.7.2021;
ii) la lesione del diritto al consenso informato;
il contrasto della disciplina che ha imposto l'obbligo vaccinale con la normativa interna di cui alla legge n. 219/2017;
iii) irragionevolezza della disciplina di cui al d.l. 44/2021 e disparità di trattamento tra personale sanitario e personale che lavora presso le strutture ex art.
8-ter legge n. 502/1992 e tutti gli altri lavoratori;
iv) l'illegittimità della sospensione applicata dalla Azienda datrice di lavoro per sacrificio di diritti costituzionali primari, per violazione della ratio dell'art. 4 d.l. 44/2021, anche alla luce del fatto che i vaccini non proteggono dal contagio e che quindi l'obbligo vaccinale non apparirebbe idoneo a raggiungere lo scopo prefissato di evitare la diffusione del virus nell'ambiente di lavoro, alle persone fragili ospiti della struttura, con violazione anche del diritto eurounitario in specie in punto di principio di proporzionalità; v) la violazione dell'art. 3 Cost. la mancata estensione anche ai casi di sospensione per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale dell'art. 82 D.P.R. n. 3/1957 in materia di assegno alimentare e, dunque, il diritto a ricevere un assegno alimentare in analogia ad altri casi per cui la normativa lo prevede (es. in caso di sospensione disciplinare); vi) la violazione dell'art. 32 Cost.; vii) la pericolosità dei vaccini anti Covid-19, la legittimità del rifiuto alla vaccinazione in caso di pericoli alla salute gravi e permanenti, l'illegittimità del trattamento sanitario pericoloso;
viii) la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. 44/2021, conv. in legge n. 76/2022, introduttiva dell'obbligo vaccinale per la categoria di lavoratori cui afferiva la
Pt 1 per contrasto con gli articoli 1, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost. (per violazione dei parametri di efficacia e sicurezza per i trattamenti sanitari obbligatori, di ragionevolezza e proporzionalità dell'obbligo vaccinale, lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica), oltreché per contrasto con gli artt. 10,
11, 117 Cost. in relazione al diritto comunitario, convenzionale e ai trattati internazionali.
Parte 3 convenuta ha chiesto, in via principale, ilCostituitasi tempestivamente, l' rigetto della domanda avversaria, con il conseguente accertamento che nulla deve l' Pt_2 resistente a favore della ricorrente;
in via subordinata, il rigetto della domanda di assegno alimentare e della domanda risarcitoria;
in ulteriore subordine, in ipotesi di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione, la condanna dell' Pt 2 nei soli limiti delle retribuzioni effettivamente dovute tabellarmente e contrattualmente.
Dopo plurimi rinvii per la verifica della adesione delle parti alla proposta conciliativa del giudice e l'espletamento dell'interrogatorio libero richiesto dalla ricorrente (impossibilitata a comparire per malattie certificate), all'esito di quest'ultimo incombente svolto all'udienza del 16 aprile 2024, la causa
è stata istruita documentalmente e decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 9 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Sulle preliminari questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte ricorrente
Per priorità logica, merita esaminare le censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla dedotta illegittimità costituzionale del d.l. 44/2021 e dell'art.
4-ter di cui al predetto decreto legge, applicabile nel caso che ci occupa. Si tratta, in particolare, delle doglianze sintetizzate supra ai punti da ii) a viii) della narrativa, che per identità dello scopo cui mirano e per ragioni di sintesi, possono essere analizzate congiuntamente.
Le censure della ricorrente non risultano fondate. Sul punto basti richiamare quanto da ultimo affermato, con argomenti che questo giudice intende condividere pienamente, dalle recenti pronunce Corte cost., 5 ottobre 2023, n. 185 e Corte cost., 9 ottobre 2023, n. 186, collocatesi nella scia già tracciata, ex multis, dalle precedenti sentenze Corte cost.,
9 febbraio 2023, n. 14 e Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 15. In particolare, sul presupposto che il proprium dell'art. 32 Cost. sia rappresentato dalla necessità di adeguatamente contemperare il diritto alla salute del singolo (comprensivo anche del diritto all'autodeterminazione sanitaria e, dunque, del diritto a non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) e l'interesse collettivo, quale concretizzazione anche del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., la Corte ha affermato come gravi sull'individuo il dovere di non ledere né porre a rischio la salute altrui con la propria condotta. Di talché il contemperamento richiesto dalla Norma fondamentale giustifica che, a date condizioni ed in certe circostanze, si possa richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori (o prevedere la soggezione di questa ad oneri particolari), a condizione che ricorrano i tre presupposti essenziali per imporre tali trattamenti, ovverosia: “a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili;
c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato". La valutazione in punto di non irragionevolezza della scelta legislativa di sottoporre gli individui a trattamenti sanitari obbligatori, ha asserito la Consulta, non può e non deve prescindere dalla considerazione della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto al momento della previsione dell'obbligo de quo, per come accertata dalle autorità, nazionali e/o sovranazionali, a ciò preposte, alla luce delle più aggiornate ed accreditate conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali disponibili: la discrezionalità legislativa, che non è meramente politica in tale settore, non
è censurabile nel caso in cui i dati scientifici di riferimento non siano palesemente ed incontrovertibilmente erronei o indeterminati.
Nel caso dell'imposizione del vaccino contro il virus Covid-19 quale trattamento sanitario obbligatorio per determinate categorie di professionisti e di prestatori di lavoro individuati in relazione al contesto di prestazione dell'attività lavorativa, la Pt 4 non ha reputato sproporzionata né irragionevole la misura, oltreché la previsione della conseguenza negativa della sospensione dal servizio in caso di mancato assolvimento dell'obbligo, in considerazione del bilanciamento operato ex ante tra dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute, "a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. Da un lato, infatti, le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale (attestate dalla dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020) erano gravi e imprevedibili;
dall'altro, la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate, dal momento che l'effettuazione periodica di test diagnostici avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, senza che l'esito del test sia immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione. Va altresì rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta del legislatore - che non riveste natura sanzionatoria - risulta quindi calibrata" (cfr. Corte cost.
14/2023 cit.; in senso analogo anche la più recente Corte cost. 185/2023), né il rischio remoto del verificarsi di eventi avversi anche gravi in seguito alla somministrazione del vaccino basta a rendere sproporzionato l'obbligo vaccinale, essendo piuttosto titolo per la corresponsione dell'indennizzo a tal fine previsto per legge (sempre Corte cost. 14/2023). Peraltro, la misura è stata ritenuta altresì proporzionata in ragione della sua temporaneità, anche in considerazione del fatto che la sospensione
(di natura non disciplinare) per coloro i quali non ottemperassero all'obbligo vaccinale risultava sempre rimuovibile da una loro scelta personale, ancorché non fosse decorso il termine di durata dell'obbligo vaccinale imposto ex lege. Da un lato, proprio la libertà di tale scelta, che assicura quindi la concretizzazione del diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria, esclude altresì che l'obbligatorietà del vaccino leda il diritto al consenso informato (cfr. Corte cost. 14/2023 cit.)¹.
Dall'altro, il Giudice delle leggi ha ritenuto l'adeguatezza della vaccinazione de qua e la sua non illegittimità costituzionale anche perché non è risultata eccessiva rispetto all'obiettivo di tutela della collettività che mirava ad ottenere né rispetto ai dati scientifici ed epidemiologici resi disponibili dalle autorità preposte. A tal proposito, a nulla valgono le osservazioni in ordine alla natura asseritamente sperimentale dei vaccini e alla loro inefficacia rispetto all'impedimento assoluto di trasmissione del virus, se solo si consideri che:
- i vaccini in esame sono stati immessi in commercio solo all'esito del prescritto ciclo di sperimentazione: si richiama a questo proposito CP_2 20 ottobre 2021, n. 7045, che ha evidenziato come i vaccini de quibus siano stati approvati a conclusione di un rigoroso processo di valutazione scientifica e valutazione clinica, la c.d. 'autorizzazione condizionata' prevista dai Regolamenti europei n. 726/2004 e n. 507/2006 per le "situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità". Il Consiglio di Stato ha osservato che, con tale procedura autorizzativa, sono stati acquisiti in tempi rapidi e con parziali sovrapposizioni tra fasi di sperimentazione fast track/partial overlap dati sufficientemente attendibili sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini, secondo parametri di validazione scientifici, senza lacune relative al rigore scientifico e all'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione² (in termine, cfr. anche la già richiamata Corte cost. 14/2023);
- l'efficacia dei vaccini, in chiave preventiva sia dell'emersione di sintomatologia grave sia della trasmissione dell'infezione, è oggetto di monitoraggio dell'IIS (cfr. Corte Cost. 14/2023, § 10 ss., cit.;
,Par nonché Corte Cost. 15/2023 cit.: "gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione
-
da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale [...] Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Come Pa osservato dall' «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti
,
gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS COV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti)"; si rinvia altresì ai doc. 23-24-25 di cui alla memoria difensiva);
la sicurezza dei vaccini è stata oggetto di verifica e monitoraggio dell'AIFA, che ha evidenziato
-
come gli eventi avversi verificatisi in seguito alla somministrazione degli stessi siano eventi rari e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica (così, sempre, Corte cost. 14/2023, alle cui argomentazioni ci si richiama integralmente).
Tanto basta anche per respingere le censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla violazione dei
Regolamenti CE 726/2004 e 507/2006. Inoltre, con precipuo riguardo alla disposizione applicabile al caso di specie, ossia l'art.
4-ter d.l.
44/2021, che ha individuato quale ulteriore categoria di destinatari dell'obbligo vaccinale coloro che, a qualunque titolo, prestino servizio nelle strutture di cui all'articolo 8-ter d.lgs. 502/1992, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, deve essere esclusa l'irragionevolezza della opzione legislativa di imporre l'obbligo vaccinale selezionando, via via, categorie predeterminate di soggetti in ragione dell'evolversi della situazione pandemica. Ad un primo criterio incentrato sulla natura dell'attività professionale svolta (che poneva i soggetti maggiormente a rischio di contrarre il virus e di esserne, così, veicolo presso soggetti fragili ma, altresì, verso l'intera collettività, oltre a cagionare il rischio di interruzione di un servizio essenziale per la comunità in tale momento) se ne è affiancato un altro basato sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Ciò si giustificava in virtù di esigenze di prevedere per legge le categorie soggettive la cui libertà di autodeterminazione sanitaria fosse compressa per il bene della collettività (ponderato sulla scorta dei parametri di cui già si
è detto supra), ma altresì per assicurare linearità e automaticità nell'individuazione dei destinatari della previsione dell'obbligo legale di vaccinazione, semplificando altresì i controlli in ordine all'effettivo assolvimento dell'obbligo stesso (in questi termini, Corte cost. 14/2023, 185/2023 e 186/2023). Né può ritenersi violato il principio di uguaglianza-ragionevolezza, proprio in virtù del particolare nesso individuato dal legislatore tra i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale di cui trattasi e le particolari esigenze, già ampiamente illustrate, di tutela della collettività ed in specie di soggetti fragili con cui di necessità gli obbligati alla vaccinazione (per tipo di attività ovvero per continguità spaziale) sarebbero entrati in contatto.
Neppure si riscontra alcun profilo di illegittimità costituzionale della disciplina applicabile al caso di specie con riferimento alla lamentata contrarietà della medesima rispetto alla Carta di Nizza, nonché ad un'ulteriore serie di previsioni contemplate dalla normativa internazionale che la ricorrente richiama elencandole, sotto il profilo della lesione del diritto al lavoro. In proposito, basti osservare che:
Quanto alla CDFUE, essa risulta applicabile esclusivamente in materie ed ambiti di competenza dell'Unione Europea (così come affermato a più riprese dalla stessa Corte costituzionale), tra cui non è contemplato anche il settore inerente all'obbligo vaccinale;
Quanto alla CEDU, le doglianze di parte ricorrente appaiono del tutto generiche;
Quanto alle ulteriori fonti internazionali invocate dalla ricorrente nel sostenere la violazione da parte della disciplina dell'obbligo vaccinale rispetto agli artt. 10, 11 e 117 Cost., nessuna di esse è direttamente efficace nell'ordinamento interno né risulta in sé idonea a legittimare la disapplicazione della normativa interna, dovendosi piuttosto invocare la rimessione della norma internazionale dinanzi alla Consulta per valutarne la legittimità costituzionale;
ad ogni modo, parte ricorrente si limitata ad una generica elencazione di tali fonti internazionali, reiterando questioni la cui infondatezza deve peraltro intendersi dimostrata già dalle argomentazioni di cui alle summenzionate pronunce costituzionali.
Sulla dedotta illegittimità della sospensione disposta a carico della ricorrente
Tanto premesso in punto di legittimità della disciplina normativa applicabile nel caso di specie, occorre valutare la fondatezza delle censure che la ricorrente muove avverso il provvedimento di sospensione, adottato il 24 agosto 2022 dall'Azienda datrice di lavoro nei confronti della Pt_1
È pacifico tra le parti:
-· che la ricorrente, dipendente della resistente a tempo pieno e indeterminato con qualifica di
Assistente Amministrativo (cfr. doc. 2 memoria, nonché doc. 1 ricorso), svolga le proprie mansioni presso la incaricata di attività amministrative relative alla Parte 6
prenotazione e consegna di protesi ed ausili;
- che tali uffici si trovino presso l'Ospedale del Ceppo, a Pistoia;
- che con nota Prot. n. 58337 del 8 agosto 2022 (doc. 4 ricorso, analogo a doc. 3 memoria) la datrice di lavoro ha invitato la lavoratrice a documentare l'intervenuta vaccinazione anti Covid-19 (ovvero la prenotazione del vaccino entro 20 giorni, ovvero ancora le condizioni di esenzione o il legittimo differimento), in virtù dell'entrata in vigore del d.l. 172/2021 e della carenza, agli atti dell' Pt 2 di documentazione comprovante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte della lavoratrice;
- che la Pt 1 dopo la sottoposizione al ciclo vaccinale primario contro il Covid-19 (come documentato sub doc. 3 ricorso), non si sia sottoposta alla dose di richiamo (come è ammesso dalla ricorrente a pag. 2 del ricorso);
- che, preso atto del contegno omissivo della lavoratrice, l' Pt_2 accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di quest'ultima, ha provveduto, con nota Prot. n. 61157 del 24 agosto
2022 (doc. 6 ricorso, analogo a doc. 4 memoria), alla sua sospensione a decorrere dal 25 agosto 2022;
-a seguito della modifica dell'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del d.l. 162/2022, con anticipazione della cessazione dell'obbligo vaccinale al 1.11.2022, l'Azienda ha provveduto a revocare la sospensione della Pt 1 con comunicazione del 3.11.2022 Prot. n. 78496 (doc.
5-6 memoria, come ammesso anche a pag. 2 del ricorso).
Altrettanto incontroverso è il fatto che la Pt 1 non rientrasse tra le categorie di soggetti esenti o autorizzati al differimento di cui all'art. 4 del d.l. 44/2021.
Oggetto di controversia tra le parti in questa sede è rappresentato, innanzitutto, dall'estensione dell'ambito applicativo dell'obbligo vaccinale sancito dall'art.
4-ter d.l. 44/2021, con specifico riguardo all'interpretazione di quali strutture siano da ricomprendersi nell'alveo delle “strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" per la individuazione del "personale che [ivi; n.d.r.] svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa” soggetto all'obbligo vaccinale di cui trattasi.
Parte ricorrente sostiene che la struttura ove è collocato l'ufficio ove svolge le proprie mansioni amministrative non potrebbe sussumersi nel novero di quelle elencate dall'art.
8-ter d.lgs. n. 502/1992, in virtù del fatto che il piano dell'Ospedale del Ceppo, in cui si trovano gli uffici ove la Pt 1 presta attività lavorativa di gestione del magazzino Parte 7 e di consegna di tali beni, non sarebbe accessibile al pubblico, salvo che nel giorno del giovedì 8.30-12.30, con frequentazione di circa 10 persone in media, per il ritiro degli ausili in questione, senza assidui contatti con pazienti (poiché spesso il ritiro sarebbe curato dai familiari degli assistiti) né personale sanitario.
Parte resistente, di contro, ha evidenziato come la ricorrente svolga un'attività che ne comporta il contatto con l'utenza; che, ad ogni modo, la struttura, denominata “ex Ceppo", nella quale risultano collocati gli uffici dove lavora la Pt 1 rientri tra quelle di cui all'art.
8-ter del d.lgs. 502/1992, autorizzata all'esercizio di attività sanitaria (cfr. doc.
7-8 memoria); che in tale plesso sono presenti uffici amministrativi, ambulatori, reparti di degenza, e vi accedono sia gli utenti sia il personale sanitario;
che al piano ove è ubicata la SOC presso cui lavora la ricorrente sono presenti anche
Pt 7 conducono ambulatori e personale medico;
che le scale dalle quali si accede agli uffici Ausili e anche ad ambulatori e alla relativa sala d'attesa (doc. 9 memoria).
Nel corso della prima udienza di discussione, all'esito dell'interrogatorio libero, parte ricorrente non ha specificamente preso posizione in ordine alle circostanze dedotte e documentate dall' Pt_2 resistente.
Deve dunque ritenersi pacifico - oltreché documentale - che la Parte 6 sita al primo piano dell'Ospedale "ex Ceppo" di Pistoia (Edificio "Cassa di Risparmio, come risulta dal doc. 9 memoria), faccia parte di una struttura che eroga attività sanitaria e di interesse sanitario
(autorizzata con decreto Regionale n. 4825 del 4.11.2011; cfr. doc. 7 allegato alla memoria). Ancora, emerge per tabulas che – di contro a quanto asserito dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo l'Ufficio Ausili e Pt 7 non occupa un intero piano dell'Ospedale del Ceppo, bensì solo una porzione di tale piano, e che dal medesimo vano scale da cui si accede agli uffici ausili e protesi si raggiungano altresì degli ambulatori con la prospiciente sala d'attesa (cfr., ancora, doc. 9 memoria).
È inoltre la stessa parte ricorrente ad aver affermato che “tale Ufficio non contempla l'accesso al pubblico, fatta salva l'apertura al pubblico prevista per il solo giorno del Giovedì, dalle 8.30 alle
12.30" e che "nella suddetta “apertura settimanale" vi è una frequentazione media di circa 10 persone che, in larghissima parte (almeno il 70%), sono parenti/delegati degli aventi diritto". Ebbene, tali circostanze, lungi dall'avallare la tesi che parte ricorrente vorrebbe dimostrare, valgono a comprovare la sussistenza, nel caso di specie, di una promiscuità tra personale amministrativo e utenza, essendo peraltro irrilevante che quest'ultima si componga tanto di pazienti quanto, in maggiore misura (secondo l'assunto difensivo della ricorrente), dei parenti e/o delegati degli assistiti che necessitano degli ausili dispensati dall'Ufficio della ricorrente.
Le circostanze sin qui esposte permettono di ritenere in effetti sussistente un concreto rischio di contatto e, quindi, di contagio, fra personale adibito a mansioni amministrative presso l'Ufficio Ausili e
Protesi, personale che svolge mansioni sanitarie/di interesse sanitario, ed utenti.
Ad abundantiam, e ancorché le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio non possano assumere efficacia confessoria, ma solo di elemento sussidiario di convincimento per la valutazione delle prove già acquisite (ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 22 luglio 2010, n. 17239: "Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite"), si consideri che è la stessa ricorrente ad aver confermato, in sede di interrogatorio libero, il 16 aprile 2024, che presso l'Ospedale del Ceppo l'ingresso, sia per gli uffici al primo piano, sia per il punto prelievi ed il CUP, sia unico per il personale e l'utenza, e ad aver affermato di essere addetta anche al servizio al pubblico con la frequenza di cui già si è detto. Tanto ha consentito, a fronte della documentazione versata in atti e delle ammissioni contenute nel ricorso, di ritenere non bisognose di prova le circostanze dedotte dalla parte resistente e di non istruire la causa a mezzo di prove orali.
Tenuto conto di quanto sin qui esposto, si osserva in diritto che l'art.
4-ter, comma 1, d.l. 44/2021 applicabile ratione temporis recita: "[...] l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: [...] c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis". Il tenore dell'art.
8-ter, comma 1, d.lgs. 502/1992, richiamato per relationem dalla norma citata, a propria volta elenca a fini di individuazione delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie le tipologie
-
di strutture in riferimento alla cui realizzazione ed attività è posta come necessaria l'autorizzazione. In particolare, si tratta delle “a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno".
L'interpretazione letterale del combinato disposto delle previsioni testé citate, in uno con la considerazione della ratio della disciplina normativa rilevante nel caso di specie (di cui già si è dato conto supra nel respingere le questioni preliminari in merito all'illegittimità costituzionale della norma in esame e che si intendono qui integralmente richiamate), non consente di condividere l'assunto difensivo patrocinato dalla ricorrente.
Si rammenta che l'introduzione del criterio di selezione dei destinatari dell'obbligo vaccinale nell'ambito qui rilevante, basato sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resa a qualunque titolo (dunque non solo in veste di operatore sanitario e/o socio-sanitario), si giustificava in virtù dell'esigenza di prevedere per legge le categorie soggettive la cui libertà di autodeterminazione sanitaria fosse compressa per il bene della collettività, ma altresì per assicurare linearità e automaticità nella determinazione dei destinatari della previsione dell'obbligo legale di vaccinazione, semplificando altresì i controlli in ordine all'effettivo assolvimento dell'obbligo stesso, intendendosi così valorizzare un particolare nesso tra i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale di cui trattasi e le particolari esigenze di tutela della collettività ed in specie di soggetti fragili con cui gli obbligati alla vaccinazione (per tipo di attività ovvero per contiguità spaziale) sarebbero potenzialmente entrati in contatto.
Per quanto qui rileva, occorre evidenziare che l'art.
4-ter, comma 1, lett. c), d.l. 44/2021 impone l'obbligo vaccinale al personale che, a prescindere dal tipo di mansione svolta (sanitaria o amministrativa o di altro tipo), presta servizio nella 'struttura' di cui all'art.
8-ter. Il richiamo è, dunque, alle strutture complessivamente intese, così come sono individuate dalla disposizione da ultimo menzionata, che non individua, ai fini della sottoposizione all'obbligo di autorizzazione sanitaria, singoli distretti o reparti e men che meno singoli uffici, bensì ricomprende qualunque soggetto giuridico (pubblico o privato, a scopo di lucro o meno) che eroghi o intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari, socio-sanitari (come si evince dai commi da 3 a 5 dell'art.
8-ter cit.). Nel contesto dell'art.
8-ter, l'accento è posto sulla natura dell'attività generale di fornitura di servizi sanitari e socio- sanitari esercitata. Se ne deve desumere, quindi, che la 'struttura' cui, per relationem all'art.
8-ter d.lgs.
502/1992, fa rinvio l'art.
4-ter d.l. 44/2021 non è il luogo fisico nel quale il singolo dipendente rende la propria prestazione lavorativa, bensì il soggetto che svolge l'attività di fornitura dei predetti servizi sanitari e socio-sanitari.
In definitiva, anche alla luce della finalità protettiva della normativa in esame, volta a contenere quanto più possibile, mediante l'ampliamento della platea di lavoratori coinvolti dall'obbligo vaccinale, il rischio di propagazione del virus Covid-19 in situazioni nelle quali vi fosse concretamente pericolo di contatti tra personale amministrativo, personale sanitario o che svolge prestazioni di interesse sanitario, pazienti o, comunque, utenti del servizio, deve concludersi che con l'art.
4-ter d.l. 44/2021 l'estensione dell'obbligo de quo a tutto il personale (anche quello che non esercita mansioni sanitarie e/o di interesse sanitario) prescinda non solo dalle distinzioni tra mansioni, bensì anche da distinzioni inerenti alle sedi presso le quali tali mansioni siano espletate. Tanto discende anche dalla considerazione che, in un ente che eroga prestazioni di carattere sanitario, risulta disagevole tenere costantemente separato il personale a contatto con l'utenza e il personale impiegato in mere attività d'ufficio, così come impossibile risulta mantenere del tutto separate le aree frequentate dall'utenza e da personale sanitario ad essa dedicato e quelle dedicate in esclusiva ad attività tecnico-amministrative.
Venendo al caso che ci occupa, è documentale e pacifico che l'ufficio della ricorrente fosse ubicato in una struttura ospedaliera riconducibile al novero di quelle menzionate al citato art.
8-ter. In virtù di quanto osservato in diritto, non può ritenersi che la ricorrente potesse essere esentata dall'obbligo vaccinale sol perché afferente ad un ufficio dedito a mere attività amministrative, nel quale non accedeva personale medico né venivano erogate prestazioni sanitarie, proprio perché non è sufficiente invocare la mera 'separatezza' fisica del luogo in cui materialmente viene prestata l'attività lavorativa per ricavarne l'esenzione pretesa da parte ricorrente. Vieppiù che, nel caso di specie, è ammessa la promiscuità dei luoghi e l'accesso dell'utenza anche e proprio all'Ufficio Ausili e Protesi ove è adibita la ricorrente.
Irrilevanti nel caso che ci occupa le deduzioni difensive di parte ricorrente in ordine al fatto di aver contratto il Covid-19, tanto da presentare un elevato valore anticorpale. Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, non ha riferito quando si sarebbe ammalata di Covid-19. Qualora l'infezione fosse stata contratta prima dell'invito alla vaccinazione inviatole 1'8.8.2022 dall'Azienda convenuta, parte ricorrente avrebbe documentato alla datrice di lavoro tale circostanza rilevante al fine di non essere assoggettata all'impugnata sospensione, e lo stesso è a dirsi se la guarigione fosse intervenuta in costanza di sospensione, mentre così non è stato. È meramente ipotetico quanto afferma la lavoratrice in ordine al fatto che il valore anticorpale rilevato dipenderebbe dalla contrazione del virus e non dal completamento del primo ciclo di vaccinazione mesi prima, e comunque non rilevante sulla scorta delle
Circolari emanate dal Ministero della Salute (cfr. per tutte la circolare prot. 0035309-04/08/2021-
DGPRE-DGPRE, sub doc. 12 memoria, ove si ribadisce, con riferimento all'effettuazione di test sierologici, che “l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale;
per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale", circolare al cui contenuto è stato poi fatto integralmente rinvio dalle successive). Si tenga peraltro conto che, in sede di interrogatorio libero, è la stessa ricorrente ad aver ammesso di essersi ammalata di Covid-19 a fine ottobre 2022 e che, all'epoca dell'irrogazione della sospensione per cui è causa, non aveva ancora contratto tale virus. Il che ulteriormente smentisce le circostanze affermate genericamente ed in termini non documentati nel ricorso.
Tanto basta anche per respingere la censura inerente alla possibilità di applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21.7.2021, posto che la predetta ha ad oggetto l'eventuale somministrazione di una sola dose di vaccino anti Covid-19 per i soggetti con pregressa infezione da
Covid-19, purché effettuata in un determinato arco temporale ("preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione"; cfr. doc. 15 memoria). Ebbene, mancando la prova che la ricorrente avesse contratto il virus in data antecedente alla vicenda per cui è causa, non si ritiene rilevante e, comunque, priva di pregio la doglianza sollevata dalla Pt 1 sull'applicazione del termine indicato da tale circolare per l'effettuazione del vaccino.
Non si riscontra alcun elemento per ritenere violato il diritto al consenso informato della ricorrente, tanto alla luce delle già evidenziate persuasive e condivisibili argomentazioni della Consulta in merito, quanto in considerazione della genericità delle allegazioni, non supportate da alcun documento o richiesta di prova. Altrettanto non si ravvisa in concreto alcun altro dei profili di illegittimità paventati in ricorso, proprio alla luce di quanto già argomentato in diritto sulla legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale di cui si discute.
Nessuna illegittimità è, pertanto, rinvenibile nel provvedimento datoriale contestato in questa sede, cui consegue il rigetto della domanda formulata in via principale dalla ricorrente.
Sulla domanda subordinata di corresponsione dell'assegno alimentare in costanza di sospensione
Per quanto concerne la domanda formulata in subordine da parte ricorrente con riferimento alla pretesa ad un importo a titolo di assegno alimentare per l'intera durata periodo di sospensione dal servizio, essa non può trovare accoglimento sulla scorta dei condivisibili argomenti evidenziati dalla
Corte costituzionale allorché, con sentenza n. 15 del 2023, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui, nel prevedere che "per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, in relazione agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché al personale scolastico e di quello occupato nelle strutture di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, inadempienti all'obbligo vaccinale di cui trattasi, escludono finanche l'erogazione dell'assegno alimentare che è invece previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria per il caso di sospensione cautelare o disciplinare. In particolare, la Consulta ha osservato che “la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare [...], considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. [...] poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale [...] si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro,
l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta".
E a nulla rileva la menzione della casistica nella quale il legislatore ha comunque previsto che, pur a fronte di una temporanea impossibilità della prestazione lavorativa, il lavoratore beneficiasse di un assegno alimentare, posto che questi non possono costituire idonei tertia comparationis, non essendo rintracciabile un'identità di ratio applicativa tale da giustificare il ragionamento analogico invocato dalla ricorrente. Come sottolineato dai Giudici delle leggi, infatti, i casi nei quali il legislatore ha riconosciuto l'assegno alimentare al lavoratore si connotano per il fatto che "la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, [mentre] ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. Difatti, nella prima ipotesi il legislatore si è premurato di assicurare al lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei giudizi penale e/o disciplinare, tempi non dipendenti dalla sua volontà; nel secondo caso, proprio per la sottolineata volontarietà della sottrazione del lavoratore all'obbligo vaccinale e la sempre possibile decisione di assolvere a tale obbligo in qualunque momento, una siffatta esigenza non
è stata ritenuta sussistente dal legislatore, in chiave non irragionevole.
Dunque, non ricorrono ragioni per accogliere la domanda formulata dalla ricorrente in parte qua.
Sulla domanda di risarcimento del danno
La domanda formulata dalla ricorrente per il risarcimento del danno, tenuto conto dell'accertata legittimità del provvedimento di sospensione applicatole dalla Pt 2 convenuta, non può trovare accoglimento, anche alla luce del fatto che parte ricorrente non ha allegato né offerto di provare alcuno dei "danni patrimoniali dalla medesima sofferti", come precisato nelle conclusioni del ricorso.
In considerazione di tutto quanto precede, tutte le domande spiegate da parte ricorrente devono essere respinte.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della complessità delle questioni esegetiche esaminate e poste a fondamento della decisione, e della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia al momento dell'instaurazione del presente giudizio, le spese di lite si intendono compensate tra le parti nella misura di 1/3, ponendo la restante quota di 2/3 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, secondo i medi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso proposto da Parte 1
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico di Parte 8 la
Parte 1 al pagamento in favore dell' [...] restante quota di 2/3, e per l'effetto condanna
CP 1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.372,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Pistoia, 7 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1La Consulta, nella sentenza menzionata, ha rilevato "Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria. 16.1.- Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene - premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre- vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione - la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino". 2Il Consiglio di Stato, nella citata pronuncia, ha così argomentato: "L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (...) e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita - ciò che diverse volte si è verificato in passato - in un'autorizzazione non condizionata".