Ordinanza cautelare 16 maggio 2012
Sentenza 18 ottobre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 16/05/2012, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso con il numero di registro generale 434 del 2012, proposto dall’impresa “ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via N. Morello, n. 20;
contro
- il Comune di Castelvetrano (TP), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F.sco Vasile, con domicilio eletto in Palermo, via Vincenzo Di Marco, n. 41;
- Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
nei confronti di
- CA.TI.FRA. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto in Palermo, via Riccardo Wagner, n. 8, presso lo studio dell’Avv. Santi Migliorino;
- RE.CO.GE. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Consorzio Cooperative Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso principale:
- di tutti i verbali relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento del recupero urbano e culturale del sistema delle piazze con creazione di un "Urban Center" ed impianto di illuminazione a basso inquinamento luminoso dotato di dispositivi di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili" ed in particolare quelli relativi alle sedute:
- del 21 novembre 2011, nel corso della quale sono state ammesse le imprese RE.CO.GE. S.r.l. (plico n. 16) e Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop. (plico n. 20);
- del 19 dicembre 2011, in esito alla quale la gara è stata aggiudicata in via provvisoria alla CA.TI.FRA. S.r.l.;
- della determinazione dirigenziale n. 47 del 27 gennaio 2012, di aggiudicazione in via definitiva della gara alla CA.TI.PRA. S.r.l.;
- ove occorra, della comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. n. 5927 del 31 gennaio 2012;
- della nota prot. n. 9301 del 20 febbraio 2012, con la quale il Comune di Castelvetrano, in riscontro all'informativa ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/06 inviata dalla ricorrente con racc. a.r. del 7.2.12, ha respinto la richiesta di intervenire in autotutela.
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e un'altra impresa
e per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto;
quanto al ricorso incidentale:
- dei verbali di gara del 27 ottobre 2011, dei 4, 21 e 24 novembre 2011, dei 6, 13, 15 e 19 dicembre 2011, nella parte in cui sono state ammessa alla gara le concorrenti ATI Cooperativa Archeologica Soc. Coop. – Ediltecno Clima s.r.l. e la ATI Elcar s.r.l. – Marsal Costruzioni s..r.l.;
- dell’aggiudicazione provvisoria nella parte in cui sono state ammesse alla gara le concorrenti ATI Cooperativa Archeologica Soc. Coop. – Ediltecno Clima s.r.l. e l’ATI Elcar s.r.l. – Marsal Costruzioni s.r.l.;
- dell’aggiudicazione definitiva nella parte in cui sono state ammesse alla gara le concorrenti ATI Cooperativa Archeologica Soc. Coop. – Ediltecno Clima s.r.l. e l’ATI Elcar s.r.l. – Marsal Costruzioni s.r.l.;
- della determinazione dirigenziale n. 47 del 27 gennaio 2012 in favore dell’ATI ricorrente nella parte in cui sono state ammesse alla gara le concorrenti ATI Cooperativa Archeologica Soc. Coop. – Ediltecno Clima s.r.l. e l’ATI Elcar s.r.l. – Marsal Costruzioni s.r.l.;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi.
Visto il ricorso principale con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Castelvetrano;
Visti il controricorso e il ricorso incidentale, con i relativi allegati, dell’impresa controinteressata CA.TI.FRA. s.r.l.;
Vista la memoria difensiva di parte ricorrente depositata il 26 marzo 2012;
Vista la memoria di replica di parte ricorrente depositata il 24 aprile 2012;
RELATORE il Referendario Anna Pignataro;
UDITI, alla camera di consiglio del 16 maggio 2012, i procuratori delle parti, così come da verbale d’udienza;
VISTA la documentazione tutta in atti;
RITENUTO che al sommario esame proprio della fase cautelare, allo stato, appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, sia il primo motivo del ricorso principale in ragione dell’assenza di reali indici di dissociazione dal reato commesso dall’ex legale rappresentante e della gravità intrinseca del reato di turbata libertà degli incanti che incide ex se sull’affidabilità morale del concorrente, sia il secondo motivo, quanto alla divergenza rispetto al dettato della lett. m-ter dell’art. 38, comma 1, del codice dei contratti e il tenore letterale delle dichiarazioni rese dai titolari di cariche del Consorzio Cooperative Costruzioni (circostanza non contestata, in fatto, dalla amministrazione comunale resistente) ;
RITENUTO, al contrario, che la medesima divergenza di cui sopra, asserita dalla controinteressata con il ricorso incidentale, non pare riscontrabile riguardo alla analoga dichiarazione resa dal Direttore tecnico dell’impresa Elcal s.r.l.;
RITENUTO tuttavia che, in ragione della durata del contratto e della natura dei lavori, non sussiste l’estrema gravità ed urgenza del pregiudizio prospettato dall’impresa ricorrente;
RITENUTO, pertanto, che vada fissata la data di discussione del merito del ricorso, con compensazione delle spese processuali della fase cautelare tra le parti costituite e dichiarazione della loro irripetibilità nei confronti di quelle non costituitesi in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, fissa la data dell’11 ottobre 2012 per la discussione nel merito del ricorso in epigrafe indicato.
Spese della fase cautelare compensate tra le parti costituite; irripetibili nei confronti di quelle non costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Anna Pignataro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2012
IL SEGRETARIO