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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott. ssa Sandra Moselli - Giudice.-
Dott. ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 536 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
Parte_1
( ) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. MAGLIANO FRANCESCA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
( ) - rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IEVA LUCIA,
presso cui elettivamente domicilia CP_1
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Degli atti del procedimento è stata data rituale comunicazione al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
Con ricorso depositato in data 11/2/2025 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co.
[...]
n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Assisi (PG) il 15/7/2000 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune al n. 36, parte II, seria B, vol. II), con revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore del figlio Persona_1
per aver costui raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica.
[...]
La resistente si costituiva con comparsa del 5/11/2025, prestando adesione alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo per la conferma della statuizione accessoria relativa al mantenimento del figlio, non ancora autosufficiente.
All'udienza del 06/11/2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia ad ogni ulteriore domanda.
Precisate le conclusioni ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c., la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Avendo le parti rinunciato alle rispettive posizioni in ordine alla persistenza o meno dell'assegno di mantenimento in favore di , Persona_1 resta delibare la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Trani con decreto n. 366/202 del
16/7/2002 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 1/7/2002.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della rinuncia del ricorrente alla domanda di revoca
2 3
dell'assegno in favore del figlio e della concorde richiesta di divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in causa in Assisi il 15/07/2000 ( atto n. 36 parte II, S.
B, Volume II anno 2000 );
2) compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile di Assisi per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del giorno 11/11/2025
IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott. ssa Sandra Moselli - Giudice.-
Dott. ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 536 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
Parte_1
( ) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. MAGLIANO FRANCESCA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
( ) - rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IEVA LUCIA,
presso cui elettivamente domicilia CP_1
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Degli atti del procedimento è stata data rituale comunicazione al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
Con ricorso depositato in data 11/2/2025 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co.
[...]
n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Assisi (PG) il 15/7/2000 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune al n. 36, parte II, seria B, vol. II), con revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore del figlio Persona_1
per aver costui raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica.
[...]
La resistente si costituiva con comparsa del 5/11/2025, prestando adesione alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo per la conferma della statuizione accessoria relativa al mantenimento del figlio, non ancora autosufficiente.
All'udienza del 06/11/2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia ad ogni ulteriore domanda.
Precisate le conclusioni ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c., la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Avendo le parti rinunciato alle rispettive posizioni in ordine alla persistenza o meno dell'assegno di mantenimento in favore di , Persona_1 resta delibare la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Trani con decreto n. 366/202 del
16/7/2002 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 1/7/2002.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della rinuncia del ricorrente alla domanda di revoca
2 3
dell'assegno in favore del figlio e della concorde richiesta di divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in causa in Assisi il 15/07/2000 ( atto n. 36 parte II, S.
B, Volume II anno 2000 );
2) compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile di Assisi per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del giorno 11/11/2025
IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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