Ordinanza cautelare 16 settembre 2021
Sentenza 26 aprile 2022
Ordinanza cautelare 18 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05813/2025REG.PROV.COLL.
N. 05105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5105 del 2022, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Giulio Mastroianni e Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Catalano e Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Mennitto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 2803/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Benevento e dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udita per l’ASL l’avvocato Conchiglia Angela in sostituzione dell’avvocato Mennitto Antonio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- S.r.l. ha impugnato limitatamente al paragrafo 8 la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il suo ricorso per l’annullamento dell’atto conclusivo della Conferenza dei Servizi del 23 aprile 2021 datato 21 giugno 2018 6 relativa a “procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 28/2011, concernente la realizzazione di un impianto destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili in località contrada San Domenico.
2. La sentenza aveva accolto il ricorso affermando che dovevano essere riavviati i lavori della conferenza di servizi nel contraddittorio tra i vari soggetti coinvolti, per compiere le valutazioni sugli aspetti oggetto delle contestate prescrizioni.
impugnata ha respinto il ricorso perché in mancanza del piano attuativo o di misure equipollenti, il Comune non poteva accedere alla richiesta di rilascio di un titolo edilizio. Nel caso di specie non poteva parlarsi di lotto intercluso, poiché l’aerofotogrammetria esibita dalla ricorrente non evidenzia una situazione di pressoché completa edificazione della zona.
Non sussisteva neanche la disparità di trattamento che oltretutto non può essere invocato laddove altro soggetto avesse ottenuto un titolo edilizio in violazione delle norme urbanistiche.
3. L’appello è stato presentato unicamente per sottolineare come l’impugnazione della Conferenza di servizi riguardasse solamente le prescrizioni V e VII e quindi la rinnovazione dell’istruttoria doveva riguardare soli tali aspetti.
4.La ASL di Benevento si è costituita in giudizio per rimarcare il suo difetto di legittimazione passiva concludendo comunque per il rigetto dell’appello.
5. Il Comune di Benevento si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 7 luglio 2022 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare della sentenza ritenendo che la completa riapertura dell’istruttoria fosse corretta.
7. Con nota del 22 maggio 2025 la società faceva presente che il provvedimento autorizzativo era stato rilasciato come da determina conclusiva della Conferenza dei Servizi depositata in giudizio dal Comune di Benevento per cui era venuto meno l’interesse alla pronuncia.
8. Con nota depositata in data 22 maggio 2025 la società appellante faceva presente di non avere più interesse alla decisione perché il provvedimento autorizzativo è stato rilasciato come da determina conclusiva della Conferenza dei Servizi depositata in giudizio dal Comune di Benevento.
9. Il Collegio prende atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso e ritiene equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO