Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini \ Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]78 UNICO GENOVA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
VIA ANGELO OLIVIERI 78 UNI GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/08/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Condizioni personali
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre.
3) I figli minori trascorreranno presso il padre i fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando ritorneranno a scuola, nonché la giornata del mercoledì compresa la notte fino al giovedì mattina (quando ritorneranno a scuola). Nei periodi estivi e di astensione dall'attività didattica, i figli resteranno con il padre fino alle ore 10 del mattino quando ritorneranno presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo.
4) Qualora nel pomeriggio i figli pratichino attività sportiva, ludica, musicale, ecc., il padre, nei giorni di sua competenza, si occuperà, se occorre, di portarli e riprenderli presso il luogo ove tale pratica si svolge. I genitori si impegnano a fare tutto il possibile affinché le alternanze previste siano rispettate, incoraggiando i figli alla frequentazione di entrambi. I genitori si dichiarano disponibili a cambiare, nel caso di necessità, i giorni di frequentazione infrasettimanale per esigenze lavorative, previo accordo.
5) I figli trascorreranno in modalità alternata la vigilia del TO AL (dal 24.12 mattina ore 10 fino al 25.12 mattina ore 10 circa) e il TO AL (dal 25.12 mattina ore 10 al 26.12 mattino ore 10 circa) ed il giorno di QU (dal sabato precedente ore 18 alla Domenica ore 18) e di ET (dalle ore 18 del giorno di QU alle ore 18 del giorno di ET). Parimenti, le festività natalizie (dal
26.12 al 31.12) e quelle di PO (dal 31.01 al 06.01) saranno trascorse dai figli presso il padre o presso la madre sempre con il criterio dell'alternanza. Per tutte le altre festività (Ognissanti,
eventuale settimana bianca, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) varrà il criterio Per_1 dell'alternanza.
6) Il giorno dei rispettivi compleanni sarà trascorso dai figli preferibilmente con entrambi i genitori.
7) Entrambi i genitori potranno rispettivamente trascorrere con i figli non meno di due settimane di vacanza all'anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute dei figli minori e con gli impegni di entrambi i genitori;
detti periodi dovranno essere comunicati e concordati tra i genitori, entro il 1° giugno di ogni anno, tenendo conto dell'alternanza della settimana di ferragosto.
8) In caso di malattia o esigenze dei figli o di eventuali impedimenti individuali di un genitore all'attuazione del concordato programma, i coniugi valuteranno, caso per caso, quali temporanee modifiche del programma stesso sia opportuno adottare, tenendo, comunque, in primaria considerazione l'interesse dei minori, fermo restando sempre il diritto del genitore di visitare il figlio minore che si trovi presso l'abitazione dell'altro.
9) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla pratica di attività sportive, all'uso di autoveicoli o motoveicoli, saranno assunte, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale degli stessi, di comune accordo tra i genitori, che, in caso di disaccordo, si rimetteranno al giudizio del giudice, adito anche da uno solo di loro.
10) Le decisioni urgenti relative ai figli saranno assunte dal genitore che, nella circostanza, si trova con i minori, ferma l'immediata informativa all'altro genitore. 11) Per favorire l'accordo riguardo al mantenimento, educazione, istruzione dei figli e nei rapporti tra di loro i coniugi si impegnano a svolgere un percorso di mediazione volto a riattivare il canale di comunicazione interrotto con la separazione.
12) Ciascun coniuge si impegna ad adoperarsi per preservare la figura dell'altro coniuge e della sua famiglia d'origine rispetto ai figli, evitando, in particolare, di intraprendere diverbi e litigi con l'altro alla presenza dei figli, in presenza e a distanza, con mezzi telefonici. Al fine di tutelare le rispettive figure genitoriali, entrambi i coniugi si impegnano ad evitare che eventuali nuovi parters assumano, nei confronti dei figli, un contegno atto a generare confusione in merito ai ruoli ed alle figure dei genitori.
Condizioni patrimoniali
1) La signora continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, sita in Pt_2
Genova, Via Angelo Olivieri 78 unico, ove i figli avranno la collocazione abitativa, secondo gli accordi già raggiunti con il marito che di seguito vengono esplicati. I coniugi danno atto che hanno già provveduto a regolare le questioni inerenti la proprietà di altri due immobili ad essi individualmente intestati che restano ognuno nella completa disponibilità di ciascuno di essi (Genova, via Tanini 84/4 di proprietà di e Genova, via Grasso 8/24 di proprietà di Parte_2 [...]
. Parte_1
2) Il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di Euro 800,00 (euro ottocento) e in particolare €400 (euro quattrocento) per figlio;
detta somma dovrà essere versata entro i primi dieci giorni di ogni mese, tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla moglie e sarà annualmente rivalutata ex lege in base agli indici ISTAT.
3) Riguardo alle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli i genitori hanno stabilito concordemente che:
a) nell'ammontare dell'assegno di mantenimento mensile calcolato complessivamente rientrano, oltre alle spese per l'alimentazione, spese di abbigliamento, quota spese bollette forniture e abbonamenti telefonici e telematici, ivi compreso abbonamento cellulare, servizi estetici), paghetta mensile, trasporto pubblico (abbonamento bus) e benzina per futuri motorini o auto ad uso dei figli (con eccezione delle spese per il conseguimento della patente A e/o B che verranno condivise al 50% e spese di acquisto (previo accordo), bollo e assicurazione e riparazione di mezzi di trasporto – auto o moto –per i figli), cancelleria per la scuola, quota TARI casa di abitazione figli, farmacia da banco ordinaria;
b) I genitori si fanno carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, sportive, seguendo il protocollo del Tribunale di Genova) che prevede le spese per le quali ciascuno potrà procedere senza preventivo accordo, con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso. Il genitore che per primo anticiperà dette spese dovrà esibire all'altro coniuge la documentazione giustificativa specifica della spesa sostenuta.
4) In particolare si precisa che le spese straordinarie per le quali non occorre preventivo accordo sono le seguenti:
1) Spese sanitarie:
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal SSN
i Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
ii Spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iii Spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iv Spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
v Spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, vi Esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari) vii Spese sanitarie urgenti
2) Spese di istruzione
i. Tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. Tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. Spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. Spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
Restano escluse le spese relative ai viaggi e alle vacanze che i figli intendano fare da soli, relativamente ai quali i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno (previamente concordate) e ai viaggi e vacanze che i figli faranno/trascorreranno con i genitori, i quali si faranno, in questo caso, integralmente carico delle stesse.
5) L'assegno unico universale, se ed in quanto riconosciuto, verrà percepito dalla signora Pt_2
6) La signora si farà carico dell'IMU e/o di eventuale imposta equivalente relativa alla casa di Pt_2 abitazione propria e dei figli.
7) I coniugi dichiarano di godere entrambi di adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti.
8) Per le autovetture di proprietà di ciascuno dei coniugi essi si dichiarano indipendenti e non intendono esprimere alcuna richiesta nei confronti dell'altro. Riguardo al camper modello Katamarano 1 Marca Rimor targato DL004DS, intestato al Sig. e acquistato con denaro Parte_1 comune dei coniugi, gli esponenti hanno valutato che gli arredi e le migliorie attuate sul mezzo abbiano un valore tale da prevedere un rimborso alla Signora per la rilevazione del bene da Pt_2 parte del sig. di €8000. Parte_1
9) I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio ed all'iscrizione sullo stesso dei figli minori che non hanno diritto al documento autonomo.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2002,
Numero 324, Parte 2, Serie A UFF. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 30/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba