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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4231/2020
All'udienza collegiale del giorno 02/04/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
CP
Avv. CORI GIANFRANCO Presente
Appellato/i
CP_2
Avv. AGOSTINELLI ALESSANDRO Avv. Andrea Agostinelli in sostituzione
Avv. AGOSTINELLI ANTONGIULIO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4231 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco CP C.F._1
Cori (C.F.: – PEC: presso il cui studio in C.F._2 Email_1
Frascati via Matteotti 18 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
Controparte_3
(C.F. e P.IVA , già , in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore dott. procuratore in virtù di procura speciale CP_5 autenticata dal Notaio di Trento, Repertorio n. 12619, Atto n. 8644 del 29 Persona_1 dicembre 2015, registrata al Registro delle Imprese di Trento al n. 13400 serie 1T, con sede legale a
Trento, piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco
Borgatti n. 25, presso lo studio dell'avv. Antongiulio Agostinelli (C.F.: – C.F._3
PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti;
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 05/08/2020 ha proposto appello CP
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 4889/2020, pubblicata in data 06/03/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 73761/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di . CP_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“La parte attrice , con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio CP
innanzi al Tribunale, la convenuta , società capogruppo del CP_3 Controparte_6 affinché venisse condannata al risarcimento danni subiti dall'attore in ragione del furto della propria autovettura BMW 320 TD targata CZ492NW, avvenuto il 24 novembre 2015 e quindi alla corresponsione di € 9.660,00, oltre interessi, con vittoria delle spese e degli onorari di lite. A sostegno della domanda, l'attore rappresentava che: L' stipulava con RSA – Sun Insurance Office Ltd. Pt_1
contratto di Assicurazione per i veicoli a motore dei suoi dipendenti Driven Plan, polizza Kasko
Dipendenti in Missione n. 1307.1005000054, posto a copertura di diversi rischi, tra i quali, ai sensi dell'art.
2.2 dell'indicato contratto, anche il furto dei veicoli utilizzati dai dipendenti in missione.
Con ordine di servizio del 23/11/2015, protocollo 59286, l' incaricava il sig. Controparte_7
, unitamente al collega sig. di recarsi, il giorno seguente, presso due destinazioni: CP Per_2
Carbocal S.r.l. in via Nazionale Tiburtina km 64, Riofreddo, e Villa Flaminia Sport in via Donatello
n. 20, Roma, con inizio della missione alle h. 7.30.
Considerato che
il domicilio dei funzionari era ubicato in località distanti tra loro ed i luoghi di missione erano lontani dalla sede dell'Ufficio, gli incaricati era autorizzati ad utilizzare i propri veicoli. In data 24/11/2015, il sig. partiva CP
per la missione dalla sua abitazione sita in via Oddone Bitelli, Roma, per recarsi in Via Tiburtina km
64, Riofreddo. In ragione di un forte mal di testa che gli impediva il proseguo della missione, si fermava nella Farmacia più vicina, che si trovava in via Stazione di Ottavia n. 96, Roma, ove, alle h.
8.40 acquistava per sé Oki Farmaco antinfiammatorio come da scontrino allegato. Uscito dalla
Farmacia si rendeva conto che la sua autovettura BMW 320D, targata CZ492NW, era stata rubata.
Immediatamente dopo, chiamava il collega di missione, sig. , per avvertirlo dello Persona_3
spiacevole inconveniente. Questi lo raggiungeva e lo accompagnava presso il Comando dei
Carabinieri più vicino, Stazione di Roma Ottavia, ove il sig. sporgeva regolare denuncia. CP
Successivamente, alle 9.45 circa, i due colleghi riprendevano la missione con l'autovettura del sig.
e si recavano a Via Tiburtina km 64, Riofreddo. Alcuni giorni dopo, il sig. inoltrava Per_2 CP
denuncia di sinistro con richiesta di risarcimento dei danni alla Compagnia di Assicurazioni per il tramite dell' A detta richiesta la Compagnia di Assicurazioni rispondeva che Controparte_7 il sinistro non poteva essere risarcito in quanto “a ns avviso l'evento è accaduto al di fuori della missione cui era stato autorizzato il dipendente e pertanto non in garanzia, come da art. 2 comma 3 delle condizioni generali di polizza che esclude specificatamente il rischio in itinere”. L'attore evidenziava che la sosta effettuata era avvenuta lungo l'ordinario tragitto, senza deviazioni di sosta,
e, comunque, era stata “imposta da una esigenza primaria, essenziale ed indifferibile. Di qui la necessità di ritenere detta sosta strumentale alla missione e dunque compiuta “nell'ambito” della stessa”. Produceva lo scontrino dal quale emergeva l'orario di acquisto del farmaco, la Farmacia di riferimento, il codice fiscale del sig. e codice identificativo del Farmaco. Si costituiva la CP
convenuta ( (già CP_2 Controparte_3
RSA – Sun Insurance Office Ltd) -, la quale chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria poiché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, con vittoria di spese ed onorari, “poiché, contrariamente a quanto cerca di sostenere la difesa del sig. l'evento furto oggetto CP
del presente giudizio non risulta essere indennizzabile ai sensi e per gli effetti degli articoli che regolano le condizioni di polizza n. 1307.1005000054”. Sosteneva la convenuta che l'art 2.1. della
Polizza assicurativa, “stabilisce espressamente come, la garanzia della polizza risulta essere operativa, per i dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto privato in occasione di missione, solo ed esclusivamente durante il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. Nonché l'art.
2.3. che esclude la garanzia del furto quando questi si verifica durante gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede di lavoro al difuori della missione rischio c.d. in itinere. Ebbene, nel percorso del lavoratore in itinere le eventuali interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a meno che queste vengano effettuate a causa di forza maggiore e/o per esigenze essenziali ed improrogabili. … da un'attenta analisi della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa avversaria emergono, incontestabilmente, entrambe le su richiamate eccezioni. Ed infatti, nonostante la missione delle Agenzie delle Dogane con ordine di servizio del 23/11/2015 protocollo n.59286 doveva iniziare alle ore 7:30, il furto si è verificato, però, alle 8:40 circa e nei pressi dell'abitazione del sig. . … non sussiste né la causa di forza CP maggiore e neppure delle esigenze essenziali e improrogabili. Sottolineava che: “alcun valore probatorio può essere riconosciuto alla copia dello scontrino fiscale prodotto ex adverso come doc.
n. 4, visto che lo stesso non è neppure riconducibile direttamente alla persona del sig.
[...]
”. Ricordava infine che il limite in ogni caso della garanzia è inferiore a quanto richiesto CP dall'attore, visto che, l'art.
2.2 del contratto di polizza stabilisce testualmente che: “la garanzia si intende prestata a “Primo Rischio Assoluto” ed è fino alla concorrenza di € 8.000,00”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “a) rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
b) condanna, altresì, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro € 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP
“Piaccia all'ecc.mo Giudice adito riformare Sentenza del Tribunale Civile di Roma n 4889 20 pubblicata il 6 03 2020 rg 73761 2016 repert. 4778 20 del 6 03 20 emessa dalla 13° sezione del
Tribunale Civile di Roma dottoressa Rossella Maria Cannizzo e per l'effetto condannare l'appellante alla refusione delle somme dovute in ragione del furto dell'auto del sig. nei limiti di polizza CP che si indicano in € 9600,00 novemilaseicento oltre interessi al saldo. Vittoria delle spese del doppio grado e della mediazione obbligatoria a cui non ha partecipato controparte, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge”.
§ 5. — L'appellata Controparte_3
costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 30/10/2020, ha, in via
[...] pregiudiziale, eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di appello, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per la violazione dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 342 c.p.c. per i motivi di cui alle premesse;
nel merito: rigettare il gravame proposto dal sig. per tutti i motivi ut sopra esposti e argomentati e così come riportati CP
nei propri atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado tutti da intendersi qui integralmente trascritti, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc
§ 9. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo dell'appello la sentenza impugnata viene censurata per “1.
Completo fraintendimento delle circostanze di fatto”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “come si evince dall'attenta lettura di tutte le carte, non può dirsi provato che l'auto del sig. sia stata rubata davanti alla farmacia CP e nel mentre questi si stava recando presso il luogo di “missione”, mentre quindi era “in itinere” in missione. Invero, come è agevole verificare dal documento n. prodotto allegato 16 della memoria n.2 di parte attrice, che riporta gli orari, tra le altre informazioni, delle missioni del , nel CP novembre 2015, queste missioni partivano sempre dalle ore 7,30, per finire tra le 15,30 e le 17,00.
Sul foglio prodotto si può notare una “modifica” dell'orario di inizio missione, solo per il giorno 24 novembre. Tale foglio (allegato 16 ibidem), veniva sottoscritto da un responsabile, in data 3 dicembre
2015, sebbene quello prodotto riporti nella parte in alto del foglio la data di estrazione del 16 dicembre 2015, data che coincide con quella della dichiarazione postuma del sig. al proprio CP datore di lavoro relativa all'orario di lavoro per il giorno 24 novembre 2015 Controparte_7
(8,20 – 8,45 pausa denuncia di furto, quindi 9,45- 17,00(cfr. allegato 6 della citazione). Ugualmente in atti si trova l'incarico di servizio Protocollo 59286 per il giorno 24 novembre 2015 (alla pagina 3 dell'allegato 2 della citazione), in cui chiaramente si legge che la missione doveva partire alle ore
7,30. Tra l'altro la prima missione non era quella riferita dall'attore, cioè quella a Riofreddo, fuori
Roma, ma quella a Roma alla Villa Flaminia Sport in Via Donatello. Ora, al di là del fatto se un'eventuale fermata presso una farmacia possa essere considerata forza maggiore o meno - nel caso di specie per acquistare un prodotto farmaceutico contro il riferito mal di testa - su cui sono sembrate concentrarsi le parti, qui la questione è che l'acquisto si è verificato alle ore 8,40! Dunque ben più tardi dell'ora prevista per l'inizio della missione. Da nessuna parte risulta che il avesse in CP qualche modo giustificato la partenza in ritardo di oltre un'ora, visto che la farmacia è a poche centinaia di metri da casa e non può averci messo un'ora e 10 per arrivare alla farmacia, né risulta alcuna comunicazione inviata il giorno stesso all' (datore di lavoro), con la Controparte_7 quale il dipendete avvisava di un malessere o un impedimento ragione per cui si sarebbe mosso da casa ben più tardi dell'orario previsto delle 7,30. Non risulta né documentalmente né per prova orale nulla in tal senso, salvo la dichiarazione successiva, del 16 dicembre 2015, in cui semplicemente comunica un diverso orario, che viene appreso dall' la quale il 16 dicembre Controparte_7
2015 (prima non era possibile visto che la dichiarazione del è del 16 dicembre 2015) apporta CP la modifica sul documento firmato il 3 dicembre 2015. Né risulta che il si fosse prima recato CP
a Villa Flaminia Sport, come in realtà avrebbe dovuto secondo il proprio piano di missione
(documento già citato). Infine l'attore a cui avrebbero rubato l'auto, secondo la sua prospettazione, alle ore 8,30-8,40, si è recato presso i Carabinieri Lazio, presenti in Via Raffaele Filamondo, a pochi minuti dalla Farmacia e da casa propria, alle ore 9,26, dunque avrebbe aspettato oltre un'ora per andare a fare la denuncia vicino casa, per poi dichiarare all'agenzia delle dogane che aveva ripreso la missione alle 9,45”.
Deduce l'appellante che: “In pratica il ragionamento fattuale del giudice sui documenti si fonda su di una concatenazione di supposizioni che non concordano con il potenziale informativo dei documenti prodotti. In effetti la documentazione in atti è la radiografia di quanto accaduto. Il
per il giorno 24 11 2015 ha dichiarato di aver iniziato la missione alle 8 e 20, ha trasmesso CP il dato all'ufficio il 3 12, detto ufficio poi lo ha trasmesso con protocollo interno alla contabilità il
16 12. L'ing. ha dovuto giustificare l'interruzione della missione perché ha dovuto CP interrompere il periodo lavorativo per andare a fare la denuncia ai Carabinieri per il furto, atto privato, e poi ha ripreso la missione. Ha, infine, allegato una nota esplicativa al foglio indicativo delle missioni del mese, ed il 16 12 detta documentazione è stata trasmessa in contabilità. L'altro fraintendimento importante è sulla presunta incoerenza tra l'orario di rilascio dello scontrino e quello del furto. Il Giudice osserva che lo scontrino è stato rilasciato alle 8 e 40 mentre per giungere dall'abitazione del alla farmacia ci vogliono solo pochi minuti. Il Giudice si chiede se è CP uscito di casa alle 8,00 come mai ci ha messo così tanto tempo per arrivare in farmacia? Il Giudicante non ha coordinato questo elemento con la denuncia presentata ai Carabinieri. In questa si legge che il dichiara di aver subito il furto dalle 8 e 30 alle 8 e 45. Lo scontrino è stato rilasciato alle CP
8 e 40. Il si è recato in farmacia ha trovato parcheggio, siamo nelle vicinanze di via Cassia, CP alle 8 e 30, ha trovato lo scarico dei medicinali, ha atteso qualche minuto, comparato il farmaco alle
8 e 40, è uscito e non ha trovato più l'auto. Che in farmacia ci sia andato proprio il sig. è CP dato dal suo codice fiscale riportato sullo scontrino. D'altro canto questa ricostruzione temporale coincide con quella dichiarata al suo datore di lavoro nell'imminenza del fatto. (doc.16) Ulteriore punto di asserita contraddizione è quello inerente la denuncia presentata solo alle 9 26 ai Carabinieri della stazione vicino casa. Su detto punto va osservato che per massima d'esperienza sulla denuncia non vi si scrive l'orario d'ingresso in caserma bensì il momento in cui ci si siede davanti al
Maresciallo, o a chi per esso, e si inizia la verbalizzazione. Si può avere la ventura di non essere i primi e di dover attendere, e nel caso al è andata fin troppo bene visti i limitati tempi di CP attesa. D'altro canto ha comunque telefonato al collega che lo ha raggiunto e solo quando Per_2 questi è arrivato sono andati ad effettuare la denuncia. Questa circostanza, letta unitamente allo sul tempo in cui è iniziata la verbalizzazione inteso come momento d'ingresso in caserma e Tes_1 non di redazione della denuncia, rende ragionevole e scevro da contraddizioni il racconto prospettato dal nell'atto di citazione. Le ultime due incongruenze il Giudice le rileva poi sulle due CP testimonianze”.
Il motivo è infondato.
Invero, come rilevato dal Tribunale, tutte le missioni avevano inizio alle 7.30 mentre solo quella del giorno 24.11.2015 reca un orario diverso.
La circostanza che desta perplessità è che il foglio delle missioni è interamente redatto col computer fatta eccezione per quella del giorno 24.11.2015 eseguita a mano.
Ciò induce a ritenere che tali annotazioni sia state eseguite in un momento successivo alla stampa del foglio missioni originariamente compilato interamente tramite computer.
Inoltre, il foglio presenze originario reca la data del 03.12.2015 mentre la stampigliatura in atto reca la data del 16.12.2015 e quindi vi sarebbe stato un arco temporale per la modifica dello stesso.
Stranamente poi questa data è la stessa del rapporto di missione in cui precisa CP che “Si è reputato opportuno escludere dal suddetto orario il periodo che va dalle 8:45 alle 9:45, periodo in cui si è effettuata la denuncia di furto presso il vicino comando dei Carabinieri”.
Se ne deduce che l'originario foglio delle missioni, in assenza di una comunicazione precedente, dovesse riportare l'originario orario di inizio missione delle 7.00 poi modificato.
Anche l'ordine di servizio (protocollo 59286) per la data del 24.11.2025 reca l'indicazione delle 7.30 come inizio della missione.
Allora appare inverosimile che l'attore partito di casa intorno alle 7.30 (poco prima delle otto ha riferito la moglie) si sia trovato in una farmacia che dista pochi chilometri dalla stessa alle ore
8.40.
Il ritardo dell'inizio della missione avrebbe dovuto poi essere comunicata tempestivamente al datore di lavoro cosa avvenuta invece solo con la dichiarazione del 16.12.2015.
Poiché tale dichiarazione riguardava il foglio missione del mese di novembre avrebbe dovuto essere allegato a quest'ultimo il quale, a sua volta, in quanto proveniente dallo stesso avrebbe CP dovuto essere redatto interamente al computer talché non si giustifica l'annotazione a mano evidentemente apposta in un momento successivo all'originaria compilazione.
Neppure la circostanza del furto nei pressi della farmacia può ritenersi provata in base alle dichiarazioni dei testi.
Invero il teste ha riferito di essere stato chiamato dal dopo aver subito il furto Per_2 CP
(al quale pertanto non ha assistito) e quest' ultimo gli chiese di “andare da lui e di portarlo dai carabinieri a fare la denuncia. Non ricordo precisamente la via dove abita, ma era in zona Cassia”
(verbale del 2.07.2018).
Se il furto fosse avvenuto presso la farmacia il avrebbe dovuto dire al collega di CP recarsi presso quest'ultima fornendogli anche l'indirizzo esatto o il nominativo mentre il Per_2 riferisce che gli venne chiesto di “andare da lui” aggiungendo che abitava nella zona Cassia facendo così intendere di essersi recato presso la sua abitazione.
Appare altresì inverosimile che l'autovettura sia stata rubata nell'arco di pochi minuti in pieno giorno in una zona affollata per la presenza di una farmacia. Le dette incongruenze non consentono pertanto di provare che il furto sia avvenuto, come prevedono le condizioni di polizza, durante una missione per conto dell' Controparte_7
§ 9.2. — Con il secondo motivo dell'appello la sentenza impugnata viene censurata per “2.
Violazione degli articoli 166 cpc e 2967 c.c. nonché 115 cpc.”
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “ora al di là del fatto se un'eventuale fermata presso una farmacia possa essere considerato forza maggiore o meno nel caso di specie per acquistare un prodotto farmaceutico contro il riferito mal di testa- su cui sono sembrate concentrarsi le parti, qui la questione è che l'acquisto si è verificato alle ore 8,40 ! Dunque ben più tardi dell'ora prevista per l'inizio della missione.”
Deduce l'appellante che: “L'onere della prova nei giudizi inerenti il furto di autoveicoli si suddivide come segue. All'attore spetta l'onere di provare il tempo del furto, così che lo stesso sia riconducibile alla vigenza della garanzia assicurativa. Al convenuto resta la prova contraria del fatto impeditivo oppure la prova che il fatto denunciato non sia conferente con l'oggetto dell'assicurazione, o, in ultimo, che il fatto sia conferente con la polizza ma escluso dalla stessa” e
“non avendo presentato memoria 183 cpc primo termine, concretamente controparte non contesta le dinamiche del furto rappresentate in citazione. Solo nella comparsa conclusionale l'attenzione di controparte si sposta sulla congruità temporale di quanto esposto nella domanda”.
Il motivo è infondato.
In realtà il furto è un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova cosa che, per le ragioni espresse nei punti che precedono, nel caso in esame non è avvenuta.
Per contro la contestazione in ordine alle circostanze del furto costituisce una mera difesa, proponibile anche nella comparsa conclusionale.
Infine, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, che è tipico delle vicende processuali.
Nel caso di specie, essendo ignote alla compagnia le circostanze del furto, non vi era un onere di non contestazione a suo carico potendo la stessa solo contestare, come in effetti è avvenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo.
Ritiene ancora l'appellante che “il Giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e indicare il tema del contraddittorio che riteneva sensibile”.
La doglianza è infondata. Invero spettava all'attore fornire la prova dell'avveramento dei fatti costitutivi della sua pretesa e, segnatamente, l'avvenuto furto nel periodo della missione.
Correttamente pertanto il Tribunale non ritenendo “provato che il furto sia avvenuto davanti alla farmacia né soprattutto mentre il era in missione, motivo per cui la copertura per furto non CP può dirsi operativa, sulla base delle condizioni sub specie art.
2.1 e 2.3 (“ l'assicurazione non comprende i danni verificatisi durante gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede di lavoro, se avvenuti al di fuori dell'ambito della missione”) della Polizza richiamata e la Compagnia non può ritenersi tenuta al pagamento di quanto richiesto”.
Dunque, il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attore a causa della mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
§ 9.3. — Con il terzo motivo dell'appello la sentenza impugnata viene censurata per
“3.Violazione dell'articolo 101 cpc.: nullità della sentenza di primo grado”.
Deduce l'appellante che : “Come esposto nel motivo precedente il Giudice segue una sua propria ricostruzione del fatto. Sostanzialmente una “ terza via” , tra la tesi della copertura di polizza e quella di controparte, almeno negli atti introduttivi, del rischio escluso …La “ modifica “ del documento è un elemento colto solo dal Giudice non offerto al contraddittorio delle parti. Il punto è fondamentale. Siega nel concreto i tempi, e rende plausibile che la abbia riferito poco prima Tes_2 delle 8 in luogo di poco dopo le 8. Il giudice avrebbe dovuto indicare l'elemento alle parti e dare occasione alle stesse di confrontarsi sul tema anche con l'ammissione di prove relative garantendo il contraddittorio ex articolo 101 cpc”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è limitato a considerare il materiale probatorio proposto dalle parti insufficiente a provare la pretesa dell'attore.
Irrilevanti sono sul punto i nuovi documenti prodotti dall'appellante che riguardano lo svolgimento della missione presso le società indicate nell'ordine di servizio perché ciò che è in contestazione è
l'avvenuto furto dell'autovettura durante lo svolgimento della missione rispetto alla quale esse sono neutrali.
Deve infine osservarsi che, anche a voler ritenere per buona la versione fornita dall'attore,
l'autovettura è stata rubata quando lo stesso si trovava in farmacia e ciò esclude che tale attività possa essere fatta rientrare nella missione con conseguente esclusione della copertura assicurativa.
§ 10. — In conclusione l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia nel seguente modo :
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP
avverso la sentenza Controparte_8 definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 4889/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere all' CP Controparte_8 le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali
[...] ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . CP
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli