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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 660/2023 avente ad oggetto: prestazione: indennità – rendita vitalizia o CP_1 equivalente – altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Pt_2
, presso il cui studio in Bitonto, alla via G. Mazzini n. 49,
[...] elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Patrizia De Chirico e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Amerigo Vespucci n. 1 –
Avvocatura INAIL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta dell'11 dicembre 2024.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 30.01.2023, , dopo aver premesso di Parte_1 svolgere dal 1987 mansioni di metalmeccanico, attualmente alle dipendenze della
ha dedotto: che durante il suddetto periodo di lavoro, e a Controparte_3 tutt'oggi, nell'espletamento delle sue mansioni prevalentemente di
“metalmeccanico” ha svolto mansioni di saldatore, manutentore, produzione e riparazione mezzi di trasporto, fabbricazione prodotti in metallo, motori e macchine lavorando per otto ore giornaliere tutti i giorni dal lunedì al sabato;
che in data
16.10.2020, presentava all' domanda per il riconoscimento di malattia CP_1 professionale in quanto affetto da “Spondilodiscopatie -ipoacusia”; che diversi studi hanno evidenziato la sussistenza del nesso causale tra le denunciate malattie e le mansioni da lui svolte nell'esercizio dell'attività lavorativa;
che l' , con CP_1 provvedimento del 30.03.2021, rigettava la domanda per assenza del nesso di causalità; che in data 07.10.2021 avverso il provvedimento adottato presentava ricorso amministrativa ritenendo sussistente il nesso causale tra la patologia e la malattia professionale denunciata anche perché tabellata, ma il ricorso era respinto;
che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di cui al d.lgs 38 del
23.02.2000, per il riconoscimento, in suo favore del danno biologico derivato da malattia professionale.
In conseguenza di ciò ha chiesto in via principale che il Tribunale accerti la natura di malattia professionale della patologia descritta in ricorso per effetto dell'attività lavorativa svolta, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire
l'indennizzo dovuto parametrato a un danno biologico pari al 16% e con condanna dell' al pagamento di tale indennizzo;
in via subordinata che per il caso in cui, CP_1 riconosciuta la malattia professionale, questa fosse dichiarata non indennizzabile per entità inferiore al limite stabilito dalla legge, di accertare in ogni caso la misura dell'inabilità permanente derivata;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1 che i sanitari dell'Istituto, esaminata la documentazione acquisita, hanno escluso
2 l'efficacia causale della lavorazione svolta nel determinismo delle patologie lamentate per inidoneità del rischio lavorativo. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio sono stati escussi alcuni testimoni ed espletata una c.t.u. medico-legale.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u.
Deve osservarsi, infatti, anche luce di quanto si evidenzierà nel prosieguo, che la consulenza tecnica d'ufficio espletata risulta sufficientemente motivata e adeguata.
2. Preliminarmente va osservato che la domanda è procedibile, essendo documentato il precedente invio di domanda amministrativa in data 16.10.2020.
3. Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, la malattia professionale è un evento dannoso occorso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia.
Sul punto, deve più specificamente osservarsi che mentre sussiste, ai sensi del
DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta invece al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 15400/2011).
4. Ciò posto in termini generali, il ricorrente nel caso di specie ha chiesto al
Tribunale adito di accertare la natura professionale della patologia descritta in ricorso ovvero “Spondilodiscopatie-ipoacusia” per effetto dell'attività lavorativa
3 svolta, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo dovuto parametrato a un danno biologico pari al 16%.
Al riguardo, occorre premettere che nel caso in esame le mansioni svolte dal ricorrente non sono state oggetto di contestazione neppure dall' CP_2 convenuto.
In ogni caso, i testimoni escussi nel corso del giudizio, e Testimone_1
con dichiarazioni sufficientemente specifiche, frutto di Testimone_2 conoscenza diretta in quanto colleghi del ricorrente, hanno confermato le mansioni svolte da quest'ultimo.
In particolare, collega del ricorrente, ha dichiarato che Testimone_1 quest'ultimo lavorava tutti i giorni della settimana per otto/dieci ore al giorno, precisando che l'ambiente era molto rumoroso e che solo all'inizio del rapporto lavorativo sono stati dotati di “tappi in gomma”, non fornendo cuffie o altri dispositivi di protezione dal rumore. Ha precisato altresì che il ricorrente era
“molto spesso piegato nello svolgimento delle mansioni perché per saldare doveva necessariamente piegarsi ed inginocchiarsi per effettuare le varie saldature”.
Di tenore analogo anche le dichiarazioni rese dal teste il quale Testimone_2 ha anch'esso confermato che il ricorrente svolgeva mansioni di “fabbro- manutentore e saldatore” in un ambiente lavorativo molto rumoroso e senza l'ausilio di presidi di sicurezza come cuffie o tappi e che svolgeva le suddette mansioni “prevalentemente piegato sull'incudine che batteva con il martello”.
Ciò posto, in applicazione dei principi sopra enunciati in tema di prova circa la sussistenza del nesso causale, per quanto attiene la malattia “spondilodiscopatie del tratto lombare” denunciata nell'ottobre 2020, il ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la prova documentale, a cui va aggiunto l'esito della CTU espletata in corso di causa che ha escluso la correlazione di detta patologia all'attività lavorativa svolta.
Più specificamente la CTU espletata nel corso del giudizio, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici e da contraddizioni, tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha escluso la sussistenza dell'eziologia professionale di tale patologia, mentre invece, per quanto attiene, invece, alla
“ipoacusia” (patologia di carattere uditivo), già riconosciuta dall' , quale CP_1 tecnopatia, (con una percentuale pari al 4% e dunque inferiore al minimo
4 indennizzabile), è stato accertato dalla consulente d'ufficio un danno biologico residuale pari all'11%.
A tale conclusione la c.t.u., dott.ssa , specializzata in medicina Persona_1 del lavoro, è giunta sulla scorta di premesse condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento.
In particolare, la c.t.u. ha osservato che: “Dalla analisi della documentazione medica presente in atti e dalle risultanze del nostro esame obiettivo, può affermarsi che il sig. sia attualmente affetto da: “Protrusioni discali multiple e Pt_1 ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Volendo procedere ad una disamina specifica delle problematiche connesse al caso in esame, reputiamo necessario soffermarci sulla definizione del rapporto causale/concausale tra patologia lamentata ed attività lavorativo espletata;
in altri termini, operare un giudizio "ex post" sui differenti momenti causali che sono intervenuti nella genesi della malattia, scriminando quell'antecedente che ha concorso in maniera predominante (se non esclusiva) nel determinismo della malattia (antecedente patogeno cui il lavoratore è stato esposto proprio a cagione della sua professione). Per ciò che attiene alla mansione specifica del Sig. e alla presunta esposizione lavorativa a Pt_1 sovraccarico biomeccanico del rachide, va specificato quanto segue: il periziando dal 1987 ha svolto mansioni di operaio metalmeccanico. L'evidenza epidemiologica dei disturbi muscoloscheletrici non include gli operai metalmeccanici fra le comuni attività da considerare a rischio per l'insorgenza di patologie della colonna vertebrale, ovvero: • Lavoro di facchinaggio • Lavoro di magazzinaggio • Lavoro per strutture sanitarie ove è richiesta la movimentazione dei pazienti • Lavoro di manovale edile Un ulteriore limite significativo per l'accertamento del nesso causale nel caso specifico, sta nel fatto che questi disturbi sono definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come «malattie ad eziopatogenesi multifattoriale» in quanto riscontrabili anche nella popolazione non esposta e causate, secondo la letteratura medica, da ulteriori fattori extra-lavorativi quali: • invecchiamento • pregressi traumatismi • patologie croniche (diabete, ipotiroidismo, artrite reumatoide o altre situazioni come la menopausa, la gravidanza o l'assunzione di contraccettivi orali) • movimenti eseguiti scorrettamente e ripetutamente durante lo svolgimento di attività sportive e/o Hobbistiche. Per quanto attiene la definizione del caso in esame, consta purtroppo rilevare l'assenza, nella documentazione agli
5 atti, di specifiche indicazioni inerenti il rischio Movimentazione Manuale dei carichi, né tantomeno siamo in grado di definire il livello di meccanizzazione/automazione dei processi presenti in azienda attraverso l'utilizzo di opportuni ausili meccanici che potrebbero aver attutito se non azzerato il rischio. Alla luce di quanto sopra non risulta provata causalmente la dipendenza eziologica della malattia denunciata, spondilodiscopatie del tratto lombare, con le mansioni lavorative espletate, le cui origini, allo stato, devono attribuirsi a processi di carattere degenerativo, con larga predisposizione individuale (preme ricordare inoltre che la data della prima diagnosi risale al settembre 2020, epoca in cui il periziando aveva già l'età di 60 anni). Per quanto attiene la patologia di carattere uditivo, la percentuale del danno biologico relativa alla perdita uditiva bilaterale, calcolata utilizzando la formula prevista dal DM 12/07/2000, con riferimento all'audiogramma del 23 agosto 2021 risulta pari all'11%.”.
Inoltre, nel rispondere alle osservazioni di parte, la consulente d'ufficio ha osservato: “Si è presa visione di quanto controdedotto dallo stimato collega dr.
, nella sua nota del 9.05.2024, sostanzialmente inerente l'individuazione di Per_2 un nesso di causalità materiale tra le mansioni lavorative espletate e la genesi della patologia discale. A supporto di tale valutazione sono stati inviati stralci di cartelle sanitarie e di rischio, a firma del Medico Competente dr. , Persona_3 datate (nella specie) 15.12.2015, 6.12.2018, 28.11.2019. Per quanto attiene alle cartelle del 2015 e del 2018, sui fattori di rischio sono biffati “Rumore, Vibrazioni
m/braccio, corpo, Microclima, MMC, Movimenti ripetitivi AA.SS., Posture incongrue,
Polveri inerti, Rischio Chimico, Oli minerali”; nella successiva cartella sanitaria e di rischio non risulterebbe alcuna indicazione dui fattori di rischio. Per le stesse visite mediche effettuate vengono poi indicate come prescrizioni, (nel finale giudizio di idoneità), solo, “obbligo utilizzo di otoprotettori”; inoltre sul punto ha ulteriormente evidenziato “Al fine di individuare una derivazione causale tra Movimentazione
Manuale dei Carichi (MMC) ed il determinismo della patologia vertebrale, si è ritenuto necessario acquisire il Documento di Valutazione del rischio aziendale
(DVR), con le indicazioni ivi reperibili su tempi, modi e caratteristiche della esposizione alla citata MMC, pervenuto alla sottoscritta con pec del 30.08.2024 da parte dell'avvocato . Orbene, le tre copie del DVR della Pt_2 Controparte_4 sottoposte all'attenzione della scrivente (anni 2014, 2016, 2020) si limitano a
6 contenere una elencazione generica delle misure preventive e protettive da mettere in atto nell'eventuale esposizione a “fattori trasversali di organizzazione del lavoro” tra cui la Movimentazione Manuale dei carichi (come è noto il rischio MMC rientra tra i rischi ergonomici), senza neanche una indicazione dell'indice NIOSH che potrebbe chiarire le caratteristiche della eventuale esposizione legata alla mansione specifica di carrellista e delle modalità operative attuate in azienda per ridurre tale esposizione. Pertanto non si possono che confermare le conclusioni valutative precedentemente espresse nel nostro elaborato del 6.05.2024: i risultati del nostro esame clinico, integrati dai dati della documentazione disponibile, non ci consentono di considerare la malattia denunciata nell'ottobre 2020
(spondilodiscopatie del tratto lombare) quale malattia professionale”; inoltre sul punto ha Per quanto attiene la patologia di carattere uditivo, si è presa visione di quanto controdedotto dal collega dr. , CTP per Persona_4 CP_1 nella sua nota del 20.5.24. Al proposito si rappresenta come appaia appropriato
l'utilizzo dell'audiometria eseguita c/o l' del Controparte_5
DSS1 di Margherita di Savoia del 23.08.2021 rispetto agli esiti dell'esame audiometrico del 1.02.22, mediante potenziali evocati corticali uditivi, essendo questi ultimi, nella loro estrinsecazione, meno specifici, del resto come correttamente riportato nelle stesse conclusioni dalla collega specialista in ORL
“…si segnalano artefatti durante registrazione per frequenti movimenti degli occhi e cute della regione frontale, sede dell'elettrodo di registrazione”. Alla luce di quanto sopra, non si possono che confermare le conclusioni valutative precedentemente espresse nel nostro elaborato del 6.05.2024: per quanto attiene la patologia di carattere uditivo, già riconosciuta dall' , quale tecnopatia, si riconosce un CP_1 danno biologico residuale pari all'11%.”.
Le conclusioni rese dalla c.t.u., anche in sede di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, sono pienamente condivisibili perché frutto di una attenta analisi della documentazione e di una corretta applicazione dei principi in tema di accertamento del nesso di causalità in tema di malattie professionali, tenuto conto della mancanza di elementi che consentano di comprovare in maniera sufficientemente specifica il tipo di movimentazione dei pesi e la sussistenza o meno di ausilio meccanica in tale tipo di attività, il che, stante la natura multifattoriale di tale patologia, ha condotto a escludere il nesso di causalità. Né
7 è possibile ritenere provata tale eziologia in virtù della prova testimoniale espletata che, con riferimento a tale patologia, non ha fornito elementi di carattere tecnico decisivo rispetto a quanto evidenziato dalla c.t.u.
Per quanto riguarda, invece, la percentuale di danno indennizzabile riconosciuta per la patologia uditiva “Ipoacusia” (già riconosciuta dall' come malattia CP_1 professionale), il CTU ha calcolato il danno biologico nella misura dell11% (vd.
CTU in atti) rispetto a quella riconosciuta dall' nella misura del 4% (inferiore CP_1 al minimo indennizzabile), stima che appare condivisibile tenuto conto del tipo di patologia riscontrata e dei parametri medico legali di riferimento e delle tabelle richiamate dal consulente d'ufficio medesimo.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che la patologia “ipoacusia” cui è affetto il ricorrente è qualificabile quale malattia professionale e, pertanto, l' deve CP_1 essere condannato al pagamento dell'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico dell'11%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa del 16.10.2020, mentre va esclusa la natura professionale della patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare”.
Spese processuali
Considerato l'accoglimento parziale della domanda, sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese processuali nella misura di 1/3; per la restante parte, le spese processuali seguono la soccombenza, considerato che pur non nella misura richiesta in ricorso è stato comunque accertato un danno biologico di entità superiore a quello riconosciuto dall' , e sono liquidate d'ufficio ai CP_1 sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della limitata attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. Parte_2
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 660/2023 come innanzi proposta, così provvede:
8 1. accerta e dichiara che la patologia da cui è affetto il ricorrente (“ipoacusia”)
è causalmente connessa all'attività lavorativa dallo stesso espletata e costituisce malattia professionale, per l'effetto, condanna l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennizzo in favore di previsto dal d.lgs. n. Parte_1
38/2000 in rapporto ad un danno biologico dell'11%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa del 16.10.2020;
2. dichiara che la patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare” non ha natura professionale;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali di che, al netto della Parte_1 compensazione di 1/3, liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. ; Parte_2
4. pone le spese relative alla espletata CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 2.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
9