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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 4335/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4335/2024 promosso da: nata a [...], il [...], (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Di Pinto (c.f. - PEC: C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Marina Meucci (c.f. - PEC C.F._4
), Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 1° ottobre 2025
Per il P.M.: visto per l'intervento in data 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Albano Laziale (RM) il 29.10.2004. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 32
– Parte I – Anno 2004. Dalla loro unione sono nati tre figli: (n. a Roma l'8.9.2001), Persona_1
(n. a Roma il 31.3.2007) e (n. a Roma il 16.9.2009). Persona_2 Persona_3
Con ricorso ritualmente depositato il 9.9.2024, la signora ha chiesto dinanzi a questo Tribunale Pt_1 la pronuncia della separazione personale dei coniugi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione di udienza per la comparizione personale delle parti, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi e con declaratoria di addebito in capo allo Parte_1 Controparte_1 stesso, emanare i provvedimenti che reputi opportuni nell'interesse della prole ed accogliere le seguenti, anticipate condizioni: in via principale e nel merito: Riguardo al regime di affido dei due figli minori. Salvo diversa determinazione da parte dell'Ecc.mo Tribunale, in merito ad ogni valutazione sulle condotte assunte dal Sig. , disporre che , nata a [...]_2
Roma, il 31.03.2007, studentessa di liceo scientifico e nato a [...] il [...], Persona_3 anch'esso studente di liceo scientifico sportivo, siano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per i soli atti di straordinaria amministrazione, con loro collocazione prevalente presso l'attuale abitazione materna, sita in Albano
Laziale (Rm), Via Aurelio Saffi n. 86. Riguardo la casa familiare sita in Albano Laziale (Rm), Via
Aurelio Saffi n. 86, disporre che l'immobile sia assegnato alla madre collocataria dei minori, con quanto in essa contenuto, essendosene già allontanato il Sig. , asportando ogni suo bene ed Per_2 effetto personale. Riguardo alla frequentazione paterna, fatto salvo ogni altro e diverso accordo, stabilire che il Sig. , avrà facoltà di vedere e tenere con sé e , Controparte_1 Per_3 Per_2 compatibilmente con le preminenti esigenze dei due minore e, comunque, con spirito di collaborazione e reciproca flessibilità, in ragione delle rispettive esigenze, anche lavorative, in mancanza di diversi accordi da convenirsi caso per caso, secondo il seguente cronoprogramma: (xii) per due weekends alternati al mese, con decorrenza dal sabato mattina alle ore 10,00 sino al successivo lunedì mattina, allorquando il Sig. fantasia li condurrà a scuola entro le ore 08,00; (xiii) per due giorni infrasettimanali, nelle settimane in cui i minori rimarranno nel weekend con la madre, che si indicano nel martedì e venerdì, con pernotto, dalle ore 16,00, ovvero dall'orario di rientro a casa dopo la scuola, sino alle ore 8,00 del giorno seguente, allorquando il padre li ricondurrà presso l'istituto scolastico;
(xiv) Per un giorno infrasettimanali nelle settimane in cui i minori rimarranno nel week-end con il padre da identificarsi nel mercoledì con pernotto, dalle ore 16,00, ovvero dall'orario di rientro a casa dopo la scuola, sino alle ore 8,00 del giorno seguente, allorquando il padre li ricondurrà presso l'istituto scolastico;
(xv) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con relativi pernottamenti;
(xvi) Sempre ad anni alterni, nelle vacanze pasquali, per due giorni, alternando con ciascun genitore, il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; (xvii) Durante le vacanze estive, per una settimana nel mese di luglio e per una ulteriore settimana, nel mese di agosto, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, dall'1 al 7 luglio e dall'1 al 7 agosto negli anni dispari e dal 15 al 22 luglio e dal 15 al 22 agosto negli anni pari;
(xviii) Ad anni alterni, e trascorreranno, Per_2 Per_3 durante il residuo periodo dell'anno, una settimana di vacanza con l'uno e l'altro dei genitori;
(xix) I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
(xx) e Per_2
inoltre, trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno e della festa Per_3 della mamma e del papà, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
(xxi) Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo ove condurrà i minori sia per le vacanze che per un periodo superiore alle 24 ore e garantirà comunque, nei giorni di permanenza presso di sé dei figli, una comunicazione telefonica ovvero una videochiamata giornaliera con l'altro genitore nella fascia oraria, salvo diverso accordo, tra le 19 e le 20; (xxii) In caso di malattia dei minori, ove richiesto, il medico certificherà se e possono uscire per spostarsi presso l'altro Per_2 Per_3 genitore. (xxiii) Entrambi i genitori presteranno reciproco il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti intestati ai due figli minorenni. Riguardo al contributo di mantenimento per la moglie e per i figli, accertata e dichiarata la sussistenza della reale capacità economica e reddituale del Sig.
e la evidente sperequazione reddituale delle parti, tenuto conto dell'evidente, Controparte_1 ulteriore miglioramento della condizione economica del resistente, consistita nell'acquisto in contanti di una nuova casa di oltre 140 metri quadrati, oltre che dagli introiti dell'attività imprenditoriale gestita in Puglia e da una invidiabile pensione di € 4.000 mensili, di cui meglio è detto nella narrativa che precedere, anche in ragione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., disporre che il Sig.
, versi in favore della Sig.ra a titolo di contributo perequativo per il Controparte_1 Pt_1 mantenimento dei tre figli, l'importo mensile di € 2.400,00 (duemilaquattroecento/00), ovvero €
800,00 per ciascun figlio, mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat come per
Legge, oltre contribuzione alle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche di e come da Protocollo vigente dinanzi a Codesto Tribunale, in ragione del 100%. Per_2 Per_3
Disporre inoltre, che, in ragione di quanto sopra, il Sig. versi in favore ella Sig.ra a Per_2 Pt_1 titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento euro), oltre rivalutazione annuale Istat come per Legge. Disporre infine che il sia tenuto a Per_2 rimborsare alla moglie gli importi da questa formalmente dovuti a seguito della intestazione della masseria denominata 'Le dune del Marchese', sino alla chiusura dell'anno fiscale 2024. Disporre che i genitori si impegnino, con lealtà e buona fede, a comunicare i rispettivi eventuali cambi di residenza, così come a fornire l'uno all'altro, le informazioni relative a tutto ciò che possa essere rilevante per la vita di e Disporre, altresì la trasmissione della sentenza all'ufficio Per_2 Per_3 dello stato civile di Albano Laziale affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e c.p.a. come per Legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Di Pinto, che si dichiara antistatario. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ove ritenuto dal Collegio necessario, ai fini del decidere”.
2. Si costituiva in giudizio il signor , insistendo per la separazione personale dei Controparte_1 coniugi, contestando le domande di parte ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, si chiede In via principale, previo rigetto della richiesta di addebito e declaratoria di addebito a carico della sig.ra per le condotte sopra descritte, consistenti nel massimo disprezzo Pt_1 per il lavoro e la 17 dedizione del marito, e nella continua denigrazione della sua persona: - Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
- Disporre il collocamento prioritario Per_3 dei figli, uno minore e due maggiorenni presso la madre;
- Assegnare in uso la casa coniugale alla sig.ra in ragione del collocamento dei figli;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore ed i Pt_1 maggiorenni ogni qualvolta ne facciano richiesta, o vadano da lui direttamente, e comunque non meno di due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo martedi e giovedì dalle 16 alle 20) e due week end al mese dal venerdi mattina alla domenica sera con pernotto presso la madre (stante la contiguità delle abitazioni e non avendo il padre possibilità di inserire tre posti letto), compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
- durante le vacanze estive, i figli potranno stare con il padre 15 giorni anche continuativi, nei mesi di luglio ed agosto sempre compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. - Per le vacanze natalizie e pasquali i figli potranno trascorrere con il padre ad anni alterni, 3 giorni comprendenti il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua. - Disporre a carico del padre l'assegno di mantenimento mensile per i figli in misura di € 1000,00 complessivi oltre il 50% delle spese straordinarie o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
versando il mantenimento ai figli maggiorenni direttamente nelle loro mani”.
3. Nelle more del giudizio le parti, comparse personalmente all'udienza del 26.3.2025, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno chiesto un breve rinvio e, alla successiva udienza del 1° ottobre 2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “1. i Signori
e , vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Abitazione Parte_1 Controparte_1 familiare: l'abitazione originariamente designata quale sede della famiglia, sita in Albano Laziale
(Rm), Via Aurelio Saffi n. 86, con quanto in essa contenuto, viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
Il Sig. si obbliga, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di omologazione della Per_2 separazione a trasferire in favore della Sig.ra il 50% della proprietà di detto immobile Pt_1 mediante atto notarile le cui spese saranno divise equamente tra le parti.
3. Le parti danno atto che il trasferimento dell'immobile secondo le modalità divisate costituisce elemento essenziale dell'accordo raggiunto per la definizione della crisi familiare senza il quale le parti danno atto di non poter definire in via conciliativa la separazione 4. Il Sig. si è già allontanato dalla abitazione Per_2 familiare trasferendosi ad abitare nell'appartamento adiacente dallo stesso acquistato e sito sempre in Albano Laziale (Rm), Via Aurelio Saffi n. 86, ma identificato al piano rialzato, dopo averne prelevato ogni suo bene mobile ed effetto personale. Entro il mese di ottobre 2025 il Sig. si Per_2 obbliga ad eseguire a proprie spese la ristrutturazione del tetto dell'immobile assegnato alla moglie e sito in Albano Laziale (Rm), Via Aurelio Saffi n. 86. Successivamente, il , sempre per Per_2 accordo intercorso con la moglie, eseguirà a proprie spese la ristrutturazione dei bagni del predetto appartamento e alla esecuzione dei lavori necessari per renderla adeguata alle esigenze familiari. 5.
Affidamento del figlio minore e sua collocazione: il figlio minorenne , nato a [...] il Persona_3
16.09.2009, viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggiore importanza per il figlio. Più precisamente, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute di saranno assunte Per_3 di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
per le questioni di ordinaria amministrazione le parti concordano di poter esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. viene collocato prevalentemente Persona_3 presso l'abitazione materna sita in Albano Laziale (Rm), Via Aurelio Saffi n. 86; 6. Diritto di visita del padre: Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minorenne quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze ed impegni di studio del ragazzo e comunque secondo il seguente piano minimo di frequentazione: due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola con pernottamento e a week-end alternati dal sabato pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera riconducendolo a scuola la mattina del successivo lunedì. Durante le vacanze natalizie, permarrà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e dal Per_3
26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio (incluso) con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per le vacanze pasquali, la predetta alternanza annuale riguarderà la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive il padre avrà facoltà di tenere con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo luglio-agosto da concordare tra i Per_3 genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. Alternativamente i genitori trascorreranno con il figlio minorenne i giorni di festività nazionale (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre).
7. Mantenimento: il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli , e la somma mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 Per_1 Per_2 Per_3 per ciascuno dei tre figli) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, versandola sul c/c intestato alla
Sig.ra Tale contributo sarà oggetto di rivalutazione secondo indici ISTAT a far data dall'anno Pt_1 successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo. Le spese straordinarie relative ai figli saranno corrisposte dal nella misura del 75%, il tutto come da Protocollo vigente presso il Per_2
Tribunale di Velletri del 30 Marzo 2015 e successive modifiche. L'assegno unico per il figlio minore
, sarà percepito nella misura del 100% dalla madre;
8. Rapporti economici tra i Persona_3 coniugi: i coniugi sono attualmente economicamente indipendenti e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento. Essi dichiarano di aver regolato tra loro ogni sospeso, salvo quanto di seguito specificato. Il Sig. si obbliga a pagare i contributi previdenziali della Sig.ra Per_2 Pt_1 per il periodo che risulta impagato e precisamente sino al mese di maggio 2024, così come
[...] risulta dal cassetto fiscale e previdenziale.
9. I genitori prestano il proprio consenso per il rilascio del passaporto intestato al minore e di ogni altro documento”. Per_3
4. Delle condizioni sopra riportate, confermate dalle parti e dai rispettivi difensori, ne è stata chiesta l'omologazione.
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis, 21 u.c. c.p.c.
5. Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta che denota la sopravvenuta intollerabilità della vita in comune.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli sono conformi al loro preminente interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità. Vi è accordo anche con riferimento ai rapporti economici tra i coniugi.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...], il [...], Parte_1
(c.f. e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Controparte_1
) i quali hanno contratto matrimonio civile in Albano Laziale (RM) il C.F._3
29.10.2004, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.
32 – Parte I – Anno 2004.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Albano Laziale di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4335/2024 promosso da: nata a [...], il [...], (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Di Pinto (c.f. - PEC: C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Marina Meucci (c.f. - PEC C.F._4
), Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 1° ottobre 2025
Per il P.M.: visto per l'intervento in data 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Albano Laziale (RM) il 29.10.2004. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 32
– Parte I – Anno 2004. Dalla loro unione sono nati tre figli: (n. a Roma l'8.9.2001), Persona_1
(n. a Roma il 31.3.2007) e (n. a Roma il 16.9.2009). Persona_2 Persona_3
Con ricorso ritualmente depositato il 9.9.2024, la signora ha chiesto dinanzi a questo Tribunale Pt_1 la pronuncia della separazione personale dei coniugi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione di udienza per la comparizione personale delle parti, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi e con declaratoria di addebito in capo allo Parte_1 Controparte_1 stesso, emanare i provvedimenti che reputi opportuni nell'interesse della prole ed accogliere le seguenti, anticipate condizioni: in via principale e nel merito: Riguardo al regime di affido dei due figli minori. Salvo diversa determinazione da parte dell'Ecc.mo Tribunale, in merito ad ogni valutazione sulle condotte assunte dal Sig. , disporre che , nata a [...]_2
Roma, il 31.03.2007, studentessa di liceo scientifico e nato a [...] il [...], Persona_3 anch'esso studente di liceo scientifico sportivo, siano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per i soli atti di straordinaria amministrazione, con loro collocazione prevalente presso l'attuale abitazione materna, sita in Albano
Laziale (Rm), Via Aurelio Saffi n. 86. Riguardo la casa familiare sita in Albano Laziale (Rm), Via
Aurelio Saffi n. 86, disporre che l'immobile sia assegnato alla madre collocataria dei minori, con quanto in essa contenuto, essendosene già allontanato il Sig. , asportando ogni suo bene ed Per_2 effetto personale. Riguardo alla frequentazione paterna, fatto salvo ogni altro e diverso accordo, stabilire che il Sig. , avrà facoltà di vedere e tenere con sé e , Controparte_1 Per_3 Per_2 compatibilmente con le preminenti esigenze dei due minore e, comunque, con spirito di collaborazione e reciproca flessibilità, in ragione delle rispettive esigenze, anche lavorative, in mancanza di diversi accordi da convenirsi caso per caso, secondo il seguente cronoprogramma: (xii) per due weekends alternati al mese, con decorrenza dal sabato mattina alle ore 10,00 sino al successivo lunedì mattina, allorquando il Sig. fantasia li condurrà a scuola entro le ore 08,00; (xiii) per due giorni infrasettimanali, nelle settimane in cui i minori rimarranno nel weekend con la madre, che si indicano nel martedì e venerdì, con pernotto, dalle ore 16,00, ovvero dall'orario di rientro a casa dopo la scuola, sino alle ore 8,00 del giorno seguente, allorquando il padre li ricondurrà presso l'istituto scolastico;
(xiv) Per un giorno infrasettimanali nelle settimane in cui i minori rimarranno nel week-end con il padre da identificarsi nel mercoledì con pernotto, dalle ore 16,00, ovvero dall'orario di rientro a casa dopo la scuola, sino alle ore 8,00 del giorno seguente, allorquando il padre li ricondurrà presso l'istituto scolastico;
(xv) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con relativi pernottamenti;
(xvi) Sempre ad anni alterni, nelle vacanze pasquali, per due giorni, alternando con ciascun genitore, il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; (xvii) Durante le vacanze estive, per una settimana nel mese di luglio e per una ulteriore settimana, nel mese di agosto, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, dall'1 al 7 luglio e dall'1 al 7 agosto negli anni dispari e dal 15 al 22 luglio e dal 15 al 22 agosto negli anni pari;
(xviii) Ad anni alterni, e trascorreranno, Per_2 Per_3 durante il residuo periodo dell'anno, una settimana di vacanza con l'uno e l'altro dei genitori;
(xix) I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
(xx) e Per_2
inoltre, trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno e della festa Per_3 della mamma e del papà, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
(xxi) Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo ove condurrà i minori sia per le vacanze che per un periodo superiore alle 24 ore e garantirà comunque, nei giorni di permanenza presso di sé dei figli, una comunicazione telefonica ovvero una videochiamata giornaliera con l'altro genitore nella fascia oraria, salvo diverso accordo, tra le 19 e le 20; (xxii) In caso di malattia dei minori, ove richiesto, il medico certificherà se e possono uscire per spostarsi presso l'altro Per_2 Per_3 genitore. (xxiii) Entrambi i genitori presteranno reciproco il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti intestati ai due figli minorenni. Riguardo al contributo di mantenimento per la moglie e per i figli, accertata e dichiarata la sussistenza della reale capacità economica e reddituale del Sig.
e la evidente sperequazione reddituale delle parti, tenuto conto dell'evidente, Controparte_1 ulteriore miglioramento della condizione economica del resistente, consistita nell'acquisto in contanti di una nuova casa di oltre 140 metri quadrati, oltre che dagli introiti dell'attività imprenditoriale gestita in Puglia e da una invidiabile pensione di € 4.000 mensili, di cui meglio è detto nella narrativa che precedere, anche in ragione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., disporre che il Sig.
, versi in favore della Sig.ra a titolo di contributo perequativo per il Controparte_1 Pt_1 mantenimento dei tre figli, l'importo mensile di € 2.400,00 (duemilaquattroecento/00), ovvero €
800,00 per ciascun figlio, mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat come per
Legge, oltre contribuzione alle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche di e come da Protocollo vigente dinanzi a Codesto Tribunale, in ragione del 100%. Per_2 Per_3
Disporre inoltre, che, in ragione di quanto sopra, il Sig. versi in favore ella Sig.ra a Per_2 Pt_1 titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento euro), oltre rivalutazione annuale Istat come per Legge. Disporre infine che il sia tenuto a Per_2 rimborsare alla moglie gli importi da questa formalmente dovuti a seguito della intestazione della masseria denominata 'Le dune del Marchese', sino alla chiusura dell'anno fiscale 2024. Disporre che i genitori si impegnino, con lealtà e buona fede, a comunicare i rispettivi eventuali cambi di residenza, così come a fornire l'uno all'altro, le informazioni relative a tutto ciò che possa essere rilevante per la vita di e Disporre, altresì la trasmissione della sentenza all'ufficio Per_2 Per_3 dello stato civile di Albano Laziale affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e c.p.a. come per Legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Di Pinto, che si dichiara antistatario. Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ove ritenuto dal Collegio necessario, ai fini del decidere”.
2. Si costituiva in giudizio il signor , insistendo per la separazione personale dei Controparte_1 coniugi, contestando le domande di parte ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, si chiede In via principale, previo rigetto della richiesta di addebito e declaratoria di addebito a carico della sig.ra per le condotte sopra descritte, consistenti nel massimo disprezzo Pt_1 per il lavoro e la 17 dedizione del marito, e nella continua denigrazione della sua persona: - Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
- Disporre il collocamento prioritario Per_3 dei figli, uno minore e due maggiorenni presso la madre;
- Assegnare in uso la casa coniugale alla sig.ra in ragione del collocamento dei figli;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore ed i Pt_1 maggiorenni ogni qualvolta ne facciano richiesta, o vadano da lui direttamente, e comunque non meno di due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo martedi e giovedì dalle 16 alle 20) e due week end al mese dal venerdi mattina alla domenica sera con pernotto presso la madre (stante la contiguità delle abitazioni e non avendo il padre possibilità di inserire tre posti letto), compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
- durante le vacanze estive, i figli potranno stare con il padre 15 giorni anche continuativi, nei mesi di luglio ed agosto sempre compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. - Per le vacanze natalizie e pasquali i figli potranno trascorrere con il padre ad anni alterni, 3 giorni comprendenti il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua. - Disporre a carico del padre l'assegno di mantenimento mensile per i figli in misura di € 1000,00 complessivi oltre il 50% delle spese straordinarie o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
versando il mantenimento ai figli maggiorenni direttamente nelle loro mani”.
3. Nelle more del giudizio le parti, comparse personalmente all'udienza del 26.3.2025, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno chiesto un breve rinvio e, alla successiva udienza del 1° ottobre 2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “1. i Signori
e , vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Abitazione Parte_1 Controparte_1 familiare: l'abitazione originariamente designata quale sede della famiglia, sita in Albano Laziale
(Rm), Via Aurelio Saffi n. 86, con quanto in essa contenuto, viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
Il Sig. si obbliga, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di omologazione della Per_2 separazione a trasferire in favore della Sig.ra il 50% della proprietà di detto immobile Pt_1 mediante atto notarile le cui spese saranno divise equamente tra le parti.
3. Le parti danno atto che il trasferimento dell'immobile secondo le modalità divisate costituisce elemento essenziale dell'accordo raggiunto per la definizione della crisi familiare senza il quale le parti danno atto di non poter definire in via conciliativa la separazione 4. Il Sig. si è già allontanato dalla abitazione Per_2 familiare trasferendosi ad abitare nell'appartamento adiacente dallo stesso acquistato e sito sempre in Albano Laziale (Rm), Via Aurelio Saffi n. 86, ma identificato al piano rialzato, dopo averne prelevato ogni suo bene mobile ed effetto personale. Entro il mese di ottobre 2025 il Sig. si Per_2 obbliga ad eseguire a proprie spese la ristrutturazione del tetto dell'immobile assegnato alla moglie e sito in Albano Laziale (Rm), Via Aurelio Saffi n. 86. Successivamente, il , sempre per Per_2 accordo intercorso con la moglie, eseguirà a proprie spese la ristrutturazione dei bagni del predetto appartamento e alla esecuzione dei lavori necessari per renderla adeguata alle esigenze familiari. 5.
Affidamento del figlio minore e sua collocazione: il figlio minorenne , nato a [...] il Persona_3
16.09.2009, viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggiore importanza per il figlio. Più precisamente, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute di saranno assunte Per_3 di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
per le questioni di ordinaria amministrazione le parti concordano di poter esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. viene collocato prevalentemente Persona_3 presso l'abitazione materna sita in Albano Laziale (Rm), Via Aurelio Saffi n. 86; 6. Diritto di visita del padre: Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minorenne quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze ed impegni di studio del ragazzo e comunque secondo il seguente piano minimo di frequentazione: due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola con pernottamento e a week-end alternati dal sabato pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera riconducendolo a scuola la mattina del successivo lunedì. Durante le vacanze natalizie, permarrà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e dal Per_3
26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio (incluso) con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per le vacanze pasquali, la predetta alternanza annuale riguarderà la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive il padre avrà facoltà di tenere con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo luglio-agosto da concordare tra i Per_3 genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. Alternativamente i genitori trascorreranno con il figlio minorenne i giorni di festività nazionale (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre).
7. Mantenimento: il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli , e la somma mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 Per_1 Per_2 Per_3 per ciascuno dei tre figli) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, versandola sul c/c intestato alla
Sig.ra Tale contributo sarà oggetto di rivalutazione secondo indici ISTAT a far data dall'anno Pt_1 successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo. Le spese straordinarie relative ai figli saranno corrisposte dal nella misura del 75%, il tutto come da Protocollo vigente presso il Per_2
Tribunale di Velletri del 30 Marzo 2015 e successive modifiche. L'assegno unico per il figlio minore
, sarà percepito nella misura del 100% dalla madre;
8. Rapporti economici tra i Persona_3 coniugi: i coniugi sono attualmente economicamente indipendenti e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento. Essi dichiarano di aver regolato tra loro ogni sospeso, salvo quanto di seguito specificato. Il Sig. si obbliga a pagare i contributi previdenziali della Sig.ra Per_2 Pt_1 per il periodo che risulta impagato e precisamente sino al mese di maggio 2024, così come
[...] risulta dal cassetto fiscale e previdenziale.
9. I genitori prestano il proprio consenso per il rilascio del passaporto intestato al minore e di ogni altro documento”. Per_3
4. Delle condizioni sopra riportate, confermate dalle parti e dai rispettivi difensori, ne è stata chiesta l'omologazione.
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis, 21 u.c. c.p.c.
5. Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta che denota la sopravvenuta intollerabilità della vita in comune.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli sono conformi al loro preminente interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità. Vi è accordo anche con riferimento ai rapporti economici tra i coniugi.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...], il [...], Parte_1
(c.f. e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Controparte_1
) i quali hanno contratto matrimonio civile in Albano Laziale (RM) il C.F._3
29.10.2004, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.
32 – Parte I – Anno 2004.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Albano Laziale di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi