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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 764/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Mezzetti
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato il Parte_1 Parte_2
5/3/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio in data 17/5/2008 a Cascina, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cascina al n. 15, parte I, dell'anno 2008 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti); Per
- dalla loro unione sono nate le figlie minori (2/11/2008) e (17/3/2011); Per_2
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto del 21/10-4/11/2021;
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per
“
1. le figlie minori e resteranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
possibilità per i predetti di esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione che le riguardano, con mantenimento della loro attuale residenza anagrafica;
2. i genitori potranno tenere con sé le figlie minori per pari tempo, alternandosi settimanalmente i giorni di frequentazione. Ogni genitore potrà tenere con sé le figlie per la metà delle vacanze natalizie
e pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, dovendo i genitori seguire il principio della alternanza quanto alle principali festività religiose e civili dell'anno, nonchè per il compleanno e l'onomastico delle ragazze;
3. i genitori provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie, percependo al 50% l'assegno unico universale e dividendo al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per loro, per la cui individuazione e per la necessità o meno del preventivo consenso faranno riferimento alle
Linee guida del CNF del 2017. Saranno quindi da considerarsi:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio
o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione
2 organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e
d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
4.il Sig. provvederà sino ad estinzione a sostenere gli oneri derivanti dai finanziamenti da lui Pt_1
accessi con Agos Ducato spa, Younited Credit,MetLife Europe Limited e la Sig.ra quello Pt_1
acceso con Compass Banca spa
5. le parti si rilasciano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di analogo documento valido per l'espatrio e di ogni altra autorizzazione amministrativa per la quale tale consenso sia necessario, per sé e per le figlie minori.
Nulla sulle spese”.
2. L'udienza di comparizione del 14/4/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e è Parte_1 Parte_2 fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (5/3/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 21/10-4/11/2021; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, 3 pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono
Per conformi all'interesse delle figlie minori, e il Tribunale ritiene di poterle porre a base Per_2
della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Parte_2
17/5/2008 a Cascina, risultante dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte I, dell'anno 2008;
- dispone che: Per
▪ le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
mantenimento della loro attuale residenza anagrafica e con esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione che le riguardano;
▪ i genitori potranno tenere con sé le figlie minori per pari tempo, alternandosi settimanalmente i giorni di frequentazione. Ogni genitore potrà tenere con sé le figlie per la metà delle vacanze natalizie e pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, dovendo i genitori seguire il principio della alternanza quanto alle principali festività religiose e civili dell'anno, nonché per il compleanno e l'onomastico delle ragazze;
▪ i genitori provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie;
▪ l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
▪ le spese straordinarie riguardanti le minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. In merito all'individuazione delle spese straordinarie e per la necessità o meno del preventivo consenso faranno riferimento alle Linee guida del CNF del 2017, e quindi:
o SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi
4 i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
o SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- prende atto che:
▪ provvederà sino ad estinzione a sostenere gli oneri derivanti dai Parte_1 finanziamenti da lui accessi con Agos Ducato S.p.a., Younited Credit,MetLife Europe Limited e quello acceso con Compass Banca S.p.a.; Parte_2
▪ le parti si rilasciano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di analogo documento valido per l'espatrio e di ogni altra autorizzazione amministrativa per la quale tale consenso sia necessario, per sé e per le figlie minori;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 20/5/2025.
5 Il Giudice estensore
Dott.ssa Giulia Tavella
Il Presidente
Dott.ssa Santa Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Mezzetti
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato il Parte_1 Parte_2
5/3/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio in data 17/5/2008 a Cascina, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cascina al n. 15, parte I, dell'anno 2008 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti); Per
- dalla loro unione sono nate le figlie minori (2/11/2008) e (17/3/2011); Per_2
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto del 21/10-4/11/2021;
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per
“
1. le figlie minori e resteranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
possibilità per i predetti di esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione che le riguardano, con mantenimento della loro attuale residenza anagrafica;
2. i genitori potranno tenere con sé le figlie minori per pari tempo, alternandosi settimanalmente i giorni di frequentazione. Ogni genitore potrà tenere con sé le figlie per la metà delle vacanze natalizie
e pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, dovendo i genitori seguire il principio della alternanza quanto alle principali festività religiose e civili dell'anno, nonchè per il compleanno e l'onomastico delle ragazze;
3. i genitori provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie, percependo al 50% l'assegno unico universale e dividendo al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per loro, per la cui individuazione e per la necessità o meno del preventivo consenso faranno riferimento alle
Linee guida del CNF del 2017. Saranno quindi da considerarsi:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio
o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione
2 organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e
d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
4.il Sig. provvederà sino ad estinzione a sostenere gli oneri derivanti dai finanziamenti da lui Pt_1
accessi con Agos Ducato spa, Younited Credit,MetLife Europe Limited e la Sig.ra quello Pt_1
acceso con Compass Banca spa
5. le parti si rilasciano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di analogo documento valido per l'espatrio e di ogni altra autorizzazione amministrativa per la quale tale consenso sia necessario, per sé e per le figlie minori.
Nulla sulle spese”.
2. L'udienza di comparizione del 14/4/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e è Parte_1 Parte_2 fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (5/3/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 21/10-4/11/2021; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, 3 pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono
Per conformi all'interesse delle figlie minori, e il Tribunale ritiene di poterle porre a base Per_2
della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Parte_2
17/5/2008 a Cascina, risultante dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte I, dell'anno 2008;
- dispone che: Per
▪ le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
mantenimento della loro attuale residenza anagrafica e con esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione che le riguardano;
▪ i genitori potranno tenere con sé le figlie minori per pari tempo, alternandosi settimanalmente i giorni di frequentazione. Ogni genitore potrà tenere con sé le figlie per la metà delle vacanze natalizie e pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, dovendo i genitori seguire il principio della alternanza quanto alle principali festività religiose e civili dell'anno, nonché per il compleanno e l'onomastico delle ragazze;
▪ i genitori provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie;
▪ l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
▪ le spese straordinarie riguardanti le minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. In merito all'individuazione delle spese straordinarie e per la necessità o meno del preventivo consenso faranno riferimento alle Linee guida del CNF del 2017, e quindi:
o SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi
4 i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
o SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- prende atto che:
▪ provvederà sino ad estinzione a sostenere gli oneri derivanti dai Parte_1 finanziamenti da lui accessi con Agos Ducato S.p.a., Younited Credit,MetLife Europe Limited e quello acceso con Compass Banca S.p.a.; Parte_2
▪ le parti si rilasciano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di analogo documento valido per l'espatrio e di ogni altra autorizzazione amministrativa per la quale tale consenso sia necessario, per sé e per le figlie minori;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 20/5/2025.
5 Il Giudice estensore
Dott.ssa Giulia Tavella
Il Presidente
Dott.ssa Santa Spina
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