Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Giambò e Giorgio Cangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rometta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 4.12.2024, notificata a mezzo posta in data 8/10.1.2025, mediante la quale il Comune di Rometta ha approvato la proposta di determina n. 438 del 2.12.2024 e, per l’effetto, ha disposto l’acquisizione al patrimonio dell’Ente degli “immobili abusivi, nonché l’area di sedime, in catasto al foglio di mappa 1 particella 2342”, oggetto di precedente ordinanza di demolizione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso, ivi compreso l’accertamento di inottemperanza, per quanto di interesse;
e per l’accertamento
- dell’impossibilità, per il Comune, di acquisire al proprio patrimonio le aree sopra indicate di proprietà dei ricorrenti, in toto , ovvero, in subordine, nella parte ritenuta e dichiarata illegittima in ipotesi di accoglimento del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. Salvatore ME MO AC e udito il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. I ricorrenti esponevano di essere comproprietari di un immobile situato nel territorio del Comune odierno intimato, in relazione al quale, in data 24 dicembre 2021, il Comune stesso aveva emesso ordinanza di demolizione per opere abusive in esso insistenti.
Tale ingiunzione avrebbe precisato che gli abusi sarebbero consistiti nell’aumento di cubatura dell’immobile (in misura complessiva di 126 mq per gli abusi indicati, nel medesimo atto sub a) e sub b)) ordinandone l’eliminazione nel termine concesso (ovvero entro il 2 maggio 2022).
Sostenevano di avere dato esecuzione tempestivamente e nel termine, già in data antecedente al 17 marzo 2022, all’ordine di ripristino, provvedendo a segnalare l’avvenuta ottemperanza, con richiesta di sopralluogo per effettuare il relativo accertamento.
1.1. Ritenevano, pertanto, del tutto privo di fondamento l’accertamento di inottemperanza del 16 settembre 2022 ad essi notificato, in quanto tale ultimo atto avrebbe ignorato l’avvenuta eliminazione delle superfetazioni ritenute abusive.
In proposito, riferivano di avere, infatti, inoltrato, al ricevimento del predetto verbale, istanza di autotutela, contenente l’espressa dichiarazione di avere provveduto a eliminare tutte le opere costituenti aumento di cubatura.
Certi della buona fede del Comune, non avevano, però, adottato alcuna reazione giurisdizionale.
1.2. Del tutto inatteso, pertanto, sarebbe stato, per loro, il successivo ricevimento del provvedimento di acquisizione gratuita dei manufatti, oggetto di odierna impugnazione, il quale non avrebbe tenuto in considerazione l’avvenuta eliminazione delle superfetazioni produttive di cubatura, ritenute abusive in base l’originario ordine di demolizione, ed avrebbe, per di più, preteso di acquisire al patrimonio dell’Ente circa 50 metri quadri di area, corrispondenti interamente a quella circostante all’abitazione dei ricorrenti, ivi compresa quella necessaria per lo stesso accesso all’abitazione.
2. Ciò premesso, affermavano che il provvedimento sarebbe stato illegittimo per le seguenti ragioni.
2.1. In primo luogo, ribadivano che il provvedimento sarebbe stato privo di fondamento perché, all’atto della sua adozione, gli abusi originariamente accertati non sarebbero stati più esistenti, in quanto già rimossi in ottemperanza dell’ordine di demolizione, permanendo solamente il muretto perimetrale in mattoni costituente la recinzione del cortile dell’abitazione.
Nella lettera con cui era stato chiesto l’esercizio dei poteri di autotutela, si sarebbe, in tal senso, fatto presente che, una volta eliminate tettoie, infissi, etc., sarebbero rimaste solo delle traversine di legno per piante rampicanti, ovvero elementi che sarebbero stati presenti sin dal progetto originario, come agevolmente dimostrato dall’atto di compravendita del 20.9.1985 (registrato a Messina il 10.10.1985 al n. 6885) che avrebbe riportato, in allegato, la planimetria nella quale sarebbero state indicate espressamente le traversine al piano terra nella parte esterna dell’abitazione, costituenti, quindi, secondo i ricorrenti, un pergolato autorizzato sin dall’origine.
Anche i muri esterni, costituendo proprio i sostegni per le traversine di progetto, sarebbero risultati ricompresi nel progetto originario, e, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo essere soggetti ad acquisizione gratuita.
2.2. Il Comune, inoltre, avrebbe errato nell’omettere il contraddittorio con i proprietari.
Non avrebbe, infatti, avuto rilievo, nel caso di specie, il carattere vincolato dell’atto impugnato, dal momento che questi ultimi, se debitamente avvisati, avrebbero potuto segnalare le circostanze sopra indicate, oltre che l’ulteriore irragionevolezza, a loro parere, della scelta dell’Amministrazione di acquisire circa 50 mq. di immobile relativi ad un’area di sedime che, semmai, avrebbe potuto tutt’al più riguardare solo quella su cui avrebbero poggiato i muretti stessi.
2.3. In ogni caso, anche a voler ipoteticamente ritenere abusivi, in quanto asseritamente non previsti nel progetto originario, tali ultimi muretti di recinzione, il potere sanzionatorio, alla luce dell’avvenuta demolizione delle altre opere, avrebbe dovuto essere esercitato, con l’effettiva e dovuta proporzionalità, attraverso la riqualificazione del tipo di abuso oggetto della sanzione, tenendo conto che la costruzione di semplici “muri di cinta”, quand’anche in cemento, non sarebbe stata riconducibile nell’alveo della “nuova costruzione”, ma avrebbe costituito attività di minore rilevanza urbanistica, non soggetta al permesso di costruire, conseguentemente assoggettata, nel caso di rilievo di abusi, ad un regime sanzionatorio diverso da quello tassativamente previsto per le “nuove costruzioni” abusive, incentrato sull’ordine di demolizione.
A maggior ragione avrebbero dovuto considerarsi “abusi minori” il c.d. “vano doccia” ed il barbecue realizzati al di sotto della piccola tettoia annessa al vano principale.
Avrebbe, dunque, potuto farsi riferimento, tutt’al più, all’art. 33 del D.P.R. 380/01, per la cui applicazione, secondo la giurisprudenza, non sarebbe previsto, in caso di mancata demolizione del manufatto abusivo, il potere di acquisizione al patrimonio ma solo l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
2.4. Lamentavano, inoltre, in subordine a quanto dedotto in precedenza, che, anche ad ammettere il carattere abusivo dei muri esterni, il provvedimento di acquisizione avrebbe potuto tutt’al più interessare solamente, e stricto sensu , l’area di sedime occupata dai muri medesimi e non, certamente, l’intero cortile prospiciente all’abitazione.
L’acquisizione di tale estensione ulteriore rispetto alla mera area di sedime avrebbe dovuto essere supportata da una rigorosa motivazione, nel caso di specie insussistente.
Considerato, per un verso che, secondo i ricorrenti, l’ordine di demolizione sarebbe stato ottemperato sin dal marzo 2022, e che, per altro verso, negli elaborati grafici allegati all’atto di compravendita sarebbe risultata la previsione di una tettoia a travi a copertura del cortile prospiciente al piano terra, sarebbe stata evidente, secondo i ricorrenti, l’ingiustizia della perdita dell’intera area sottostante alla medesima tettoia, da ritenersi legittima, che, peraltro, li avrebbe privati, come detto in precedenza, dell’accesso alla loro abitazione, con lesione, in termini generali del diritto di proprietà, e, più nello specifico, dello stesso diritto all’abitazione.
Tali conseguenze si sarebbero, altresì, poste in contrasto con il principio di proporzionalità di matrice eurounitaria.
3. In conclusione, per tutte le ragioni anzidette, chiedeva di annullare gli atti impugnati nonché di adottare tutte le misure necessarie ed opportune a tutelare i diritti e gli interessi dei ricorrenti ai sensi dell’art. 34, lett. c), c.p.a.
4. Il Comune convenuto, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
5. In vista dell’udienza pubblica fissata per il 9 settembre 2025 i ricorrenti depositavano una memoria nella quale ribadivano le argomentazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio.
6. All’udienza pubblica del 9 settembre 2025 il difensore di parte ricorrente insisteva nella richiesta di rinvio precedentemente depositata in atti, a seguito del ricevimento di una comunicazione del Comune intimato relativa all’avvio di un riesame della determina impugnata.
In accoglimento di tale istanza, l’udienza veniva rinviata alla data del 10 marzo 2026.
A tale udienza il Collegio, preso atto sia del mancato deposito di documentazione attestante l’eventuale ritiro del provvedimento impugnato sia dell’ulteriore richiesta di rinvio formulata, in data 9 marzo 2026, dai ricorrenti, poneva il ricorso in decisione.
7. Tale essendo, in punto di fatto, il contenuto degli atti presenti nel procedimento in esame, deve preliminarmente essere rigettata l’istanza di rinvio formulata dai ricorrenti, in primo luogo perché inammissibile, in quanto formulata nei termini della richiesta di “ rinvio sine die” o della “ cancellazione della causa dal ruolo di merito ”, ovvero facendo riferimento:
a) quanto al “ rinvio sine die ”, ad un istituto non contemplato nel processo amministrativo – dal momento che il rinvio, alle condizioni peraltro “eccezionali” oggi previste dall’art. 73, c.1 bis , c.p.a., può, comunque, essere concesso solo per un tempo determinato;
b) quanto alla cancellazione della causa del ruolo, ad un provvedimento adottabile solo in presenza di una formale rinuncia al ricorso personalmente sottoscritta dal ricorrente – atto nella fattispecie, non presente in atti – in assenza del quale la medesima cancellazione è, invece, espressamente vietata dalla norma da ultimo richiamata.
In secondo luogo, anche a voler trascurare le predette ragioni di inammissibilità della citata istanza di rinvio, questa non sarebbe, comunque, nel merito, suscettibile di accoglimento, non solo perché, come appena detto, il rinvio, in base all’art. 73, c.1 bis , c.p.a., deve avere una durata limitata, ma, soprattutto, perché non emergono le ragioni eccezionali a cui tale ultima disposizione subordina l’applicazione dell’istituto, tali non potendo certamente considerarsi né la conclusione, asseritamente prossima, dell’attività di riesame avviata dal Comune, né il dedotto ulteriore completamento delle attività di demolizione ordinate con l’originario provvedimento ripristinatorio che, tra l’altro, non può certamente ritenersi dimostrata dalla del tutto generica dichiarazione, depositata in atti, dell’impresa incaricata dell’effettuazione delle stesse demolizioni.
8. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
8.1. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi, invero, prima di tutto inammissibile, e, comunque, infondato.
In effetti, i rilievi in esso formulati sembrano più propriamente riferibili all’ordinanza di demolizione o, tutt’al più, al verbale di accertamento di inottemperanza, che non sono stati debitamente e tempestivamente impugnati.
In ogni caso, nel merito, non risponde alle risultanze e alla documentazione fotografica inserita nel verbale di accertamento di inottemperanza dell’ordine di demolizione (cfr. all. 5 dello stesso ricorso), l’affermazione secondo cui i ricorrenti, ad eccezione di un muro perimetrale, avrebbe provveduto, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento di acquisizione, alla eliminazione degli abusi originariamente accertati dai tecnici comunali.
Ed infatti, in base a quanto attestato, a seguito del sopralluogo, dai tecnici del Comune, e da questi ultimi documentato fotograficamente in maniera compiuta, la parte ricorrente ha, in realtà, provveduto soltanto alla parziale rimozione della preesistente struttura di copertura con manto in tegole e, verosimilmente, anche degli infissi, lasciando, tuttavia integra – in evidente trasgressione dell’ordine di ripristino, con cui si è ordinata la demolizione integrale dell’ambiente – la basilare struttura muraria del medesimo manufatto, oltre che, come accennato, l’intero complesso di listelli alla base della copertura originaria dell’opera.
L’intervento di ripristino posto in essere deve, dunque, ritenersi insufficiente a soddisfare l’ordine impartito, avendo riguardato solo una porzione limitata delle opere realizzate, di fatto solamente quelle (copertura ed infissi) più facilmente rimovibili (oltre che, in via meramente ipotetica, anche più facilmente riposizionabili in un secondo momento).
8.2. Inconferente sembra, d’altra parte, il richiamo, nel ricorso - a presunta dimostrazione della preesistenza di un “ pergolato autorizzato sin dall’origine ” corrispondente, in sostanza, al manufatto attuale a seguito del parziale intervento ripristinatorio - delle risultanze e, in particolare, della planimetria allegata all’atto di compravendita dell’immobile del 20.9.1985.
8.2.1. Ciò, in primo luogo, perché l’atto di compravendita non fornisce prova, ma rappresenta, tutt’al più, solo indice presuntivo dello stato legittimo dell’immobile, potendo in esso essere stata indicata anche solo la conformazione catastatale dichiarata e/o depositata dalle parti presso il notaio, a prescindere dall’effettiva rispondenza della stessa non solo allo stato di fatto effettivo ma anche allo stesso stato legittimo.
In tal senso, appare impropria la sovrapposizione, nella censura in esame, della nozione di “progetto originario” alle risultanze dell’atto di compravendita che, invece, non necessariamente corrispondono al progetto originario, essendo evidente che tra il momento di approvazione del progetto originario ed i successivi atti di compravendita, l’immobile può essere stato soggetto a modifiche, tanto legittime che non autorizzate.
In tal senso, è significativo che la parte non abbia prodotto né il progetto originario, cui pure fa richiamo, né la planimetria catastale di primo impianto.
Più in generale, deve ricordarsi che la planimetria catastale non costituisce, a tal fine, prova assoluta, ma solo indice presuntivo dello stato legittimo dell’immobile.
In concreto, tra l’altro, dall’atto di compravendita depositato non sembra possibile desumere in maniera univoca quanto asserito dai ricorrenti in merito alla preesistenza del predetto pergolato, di cui, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non sembra rinvenibile né l’indicazione grafica nella planimetria del piano terra dell’immobile (quello interessato, in base all’ordinanza di demolizione e all’atto di accertamento, dagli abusi edilizi), né tanto meno, va aggiunto, la menzione verbale nella descrizione dell’immobile, all’art. 1 dello stesso atto notarile, in cui si riporta che il piano terra dell’appartamento si compone solamente “ di cucina -soggiorno, wc e annesso terreno che lo delimita, per due lati ”.
In ogni caso, dagli elaborati grafici, per stessa ammissione dei ricorrenti (cfr. ricorso, p. 12) si ricaverebbe la previsione di una tettoia a travi a copertura del cortile, ovvero di una struttura “leggera”, e non certo di una serie di muretti di mattoni e cemento, ovvero di vere e proprie opere di trasformazione edilizia che, secondo l’ammissione degli stessi, ne costituirebbe il sostegno.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte le censure in esame risultano, comunque, infondate.
8.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso – nel quale si lamenta la violazione dell’asserito diritto di partecipazione al procedimento – atteso l’incontestabile carattere vincolato, sia in generale, sia anche nella fattispecie concreta - proprio alla luce di quanto argomentato al punto precedente - del provvedimento di acquisizione scaturente dalla mancata esecuzione dell’ordine di demolizione precedentemente impartito dall’Amministrazione.
Tale ricostruzione deve ritenersi incontestata nella giurisprudenza che, anche da ultimo, ha affermato espressamente che “ l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, costituisce atto vincolato e dovuto, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. Essa non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento al destinatario del provvedimento repressivo ” (Cons. giust. amm. Sicilia, sentenza, 3/11/2025, n. 833; in termini analoghi, Id., sentenza, 2/10/2025, n. 743 e Id., sentenza, 17/9/2025, n. 702, nella quale si ribadisce che “ non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per l'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, poiché tale procedimento è vincolato e non richiede apporti partecipativi del privato ”).
Peraltro, i rilievi che la parte stessa afferma che avrebbe sollevato e sottoposto all’Amministrazione ove le fosse stato consentito di partecipare al provvedimento e che, pertanto, in tesi, avrebbero reso utile ed anzi necessario il suo apporto, a bene vedere non riguardano elementi e vizi propri dell’atto impugnato, bensì gli atti precedenti della catena procedimentale conclusasi con il provvedimento di acquisizione ai quali la parte ha fatto acquiescenza in conseguenza della loro mancata impugnazione.
Anche sotto tale profilo emerge, pertanto, la palese infondatezza delle censure formulate dai ricorrenti.
Improprio, inoltre, a proposito dell’asserita esigenza di partecipazione al procedimento che sarebbe stata lesa dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento, è il riferimento alla determinazione dell’area fatta oggetto di acquisizione da parte dell’Ente, in quanto, come di qui a poco si dirà, l’Amministrazione non ha acquisito aree ulteriori ma solamente quelle corrispondenti al sedime del manufatto abusivo, per le quali l’esercizio del potere era, come detto, di natura vincolata.
8.3. Privo di fondamento è anche il terzo motivo di ricorso, dal momento che, considerata la creazione di volumetrie aggiuntive, la rilevanza urbanistica delle opere indicate nell’ordine di demolizione non può certamente essere qualificata “minore”, come invece sostengono i ricorrenti, dovendo, d’altra parte, ritenersi irrilevante la richiamata rimozione di una porzione minima delle medesime opere, assolutamente inidonea, per quanto sopra argomentato, a modificare l’entità dell’abuso commesso; inoltre, con riferimento all’asserita modesta entità dello spazio occupato dal vano doccia e dal barbecue, l’abuso non può certamente essere valutato in termini atomistici, ma va considerato in termini complessivi, nel reciproco coordinamento e nella considerazione complessiva dell’insieme delle opere interessate.
Sul punto, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana ha affermato che “ nell'ambito dell'attività di repressione degli abusi edilizi la valutazione dell'abuso edilizio presume una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate sicché non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni ” (Cons. giust. amm. Sicilia, 7/8/2023, n. 509; in termina analoghi, ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 29/10/2024, n. 3526).
8.4. Non può trovare accoglimento, come sopra si accennava, neanche il motivo di ricorso in cui si è affermata l’asserita erroneità della determinazione dell’area oggetto di acquisizione, in quanto, in tesi, eccedente quella occupata dalle opere abusive.
La censura è priva di fondamento in quanto non viene in rilievo, come forzatamente sostenuto dai ricorrenti, solo ed esclusivamente l’area di sedime materialmente occupata dai muri esterni su cui si regge il presunto pergolato, bensì, ovviamente, tutta quella corrispondente all’intero ambiente – che per le ragioni sopra indicate non rientra nella definizione di pergolato - delimitato e racchiuso dagli stessi muri.
In altre parole, il rilievo formulato dai ricorrenti trare origine dalla predetta surrettizia limitazione dell’abuso (per i ricorrenti, comunque, solo ipotetico) ai soli muretti di recinzione e non invece, come necessario, in base a quanto sopra osservato, a tutta l’area delimitata dalle predette costruzioni che, in uno alle traversine di legno, costituiscono la superficie ed il volume edilizio effettivamente realizzati sine titulo , non fatti oggetto del ripristino allo stato quo ante che era stata, invece, ingiunto dall’Amministrazione.
In effetti, dunque, l’area acquisita è quella corrispondente al manufatto abusivo e non ricomprende alcuna porzione aggiuntiva, per l’acquisizione della quale sarebbe stata, in effetti, necessaria una specifica ed adeguata motivazione.
Non viene, dunque, in gioco, nella fattispecie, l’acquisizione di un’area ulteriore, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, rispetto a quella abusivamente realizzata, per la quale anche la giurisprudenza prescrive una specifica motivazione in ordine alla necessità dell’ampliamento dell’effetto acquisitivo, bensì l’acquisizione degli stessi manufatti di cui era stata accertata l’abusività nell’ordine di demolizione, effetto che, per tale tipo di opere, si verifica automaticamente allo scadere dei 90 giorni previsti per l’esecuzione dell’ingiunzione ripristinatoria, con conseguente natura meramente dichiarativa del relativo provvedimento e superfluità di una motivazione specifica.
8.5. D’altra parte, a fronte della realizzazione di opere abusive, ovvero della violazione della disciplina urbanistica-edilizia, che esige, invece la preventiva titolarità di un titolo edilizio, non può invocarsi alcuna tutela del diritto di proprietà che, anche secondo l’art. 42 della Costituzione è sottoposto ai limiti di legge finalizzati ad assicurarne la funzione sociale, per definizione violati in tali fattispecie.
In tal senso, va escluso ogni contrasto non solo con le disposizioni interne e convenzionali poste a tutela del predetto diritto, ma anche con il principio europeo di proporzionalità, dal momento che, a fronte della realizzazione di volumi edilizi in violazione della univoca disciplina interna che prescrive il preventivo rilascio di un titolo edilizio, la reazione prevista dall’ordinamento, culminante, nel caso di violazione dell’ordine di demolizione, nell’acquisizione del manufatto al patrimonio dell’Amministrazione, non appare né irragionevole né sproporzionata.
Né può invocarsi, nella fattispecie un’asserita violazione, o addirittura privazione, del diritto di (accesso all’) abitazione, in quanto, ove effettivamente, a seguito dell’acquisizione dei beni al patrimonio comunale, dovesse mancare altra via di ingresso all’immobile, di cui rimane indiscussa la proprietà in capo ai ricorrenti, sussiste, comunque, incontestabilmente il diritto degli interessati di richiedere ed ottenere apposita autorizzazione o vera e propria servitù di passaggio.
9. In conclusione, per tutte le predette ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
10. Nulla deve disporsi sulle spese di causa, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione, pur destinataria di regolare notificazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NA Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore ME MO AC, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Salvatore ME MO AC | ES NA Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.