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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/07/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
LI TA Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 945/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2/7/2025, vertente tra , nato a [...] il Parte_1
09/02/1978, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Foglia, e CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...], c.f., , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Cristian Bove, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/4/2025 il signor premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 4/6/2014 a Formia (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla Controparte_1 donna il figlio (nato il [...]), ha riferito che i coniugi si sono separati Per_1 consensualmente con accordo di negoziazione assistita vistato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il 4/9/2023. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituita con comparsa del 26/6/2025, la signora non si è opposto alla pronuncia del CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 2/7/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle condizioni di seguito indicate:” Pronuncia del divorzio.
Conferma dell'affidamento congiunto del figlio della collocazione prevalente del Persona_2 minore insieme alla madre presso la casa coniugale (assegnata, quindi, alla resistente). Facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio salvo diverso accordo tra i genitori, dal venerdì Per_3 alle ore 20.00 all'orario di entrata a scuola del lunedì (con riconsegna presso il domicilio materno in caso di festività), un giorno infrasettimanale da concordare in base agli impegni dei genitori dalle ore 17.00 all'ora di entrata a scuola il giorno successivo. Conferma per il resto dei turni stabiliti in sede di separazione per i giorni festivi e per i giorni estivi. Determinazione in € 260,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre per il figlio Per_1
1 da versarsi entro il giorno sette di ogni mese. Suddivisione a metà delle spese straordinarie inerenti al figlio in attuazione del Protocollo in vigore presso il Tribunale, oltre alla somma forfetaria Per_1 mensile di € 200,00 (senza richiesta di giustificativo) per i prossimi tre anni a titolo di rimborso delle seguenti spese straordinarie: baby-sitter, campo scuola estivo e ripetizioni private.
Assunzione, in capo alla signora dell'obbligo di rimborsare al signor la somma di CP_1 Pt_1
€ 220,00 al mese a titolo di parziale rimborso della rata del mutuo acceso in occasione dell'acquisito della casa coniugale. Rideterminazione proporzionale del predetto contributo in caso di rinegoziazione al ribasso della rata del mutuo. Autorizzazione reciproca al rilascio di passaporti
o altri documenti validi per l'espatrio in relazione agi ex coniugi e al figlio Persona_2
Decorrenza delle condizioni predette da agosto 2025. Spese di lite compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla documentazione Pt_1 CP_1 acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2014 al numero 13, parte II, serie A,Uff.1, e che e che i coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 6 Legge n.162/2014 ed accordo sottoscritto in data 3/8/2023, vistato con autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 4/9/2023.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e Pt_1 sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni contemplate CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dalle parti sono conformi alla legge. Anche in questo caso non vi è motivo per non recepire gli accordi intercorsi tra gli interessati.
***
L'accordo dei signori giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 945/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 CP_1
[...]
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Formia (LT) dell'anno 2014 al numero 13, parte II, serie A, Uff 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, così Parte_1 Controparte_1 come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/7/2025
il Presidente est
LI TA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
LI TA Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 945/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2/7/2025, vertente tra , nato a [...] il Parte_1
09/02/1978, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Foglia, e CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...], c.f., , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Cristian Bove, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/4/2025 il signor premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 4/6/2014 a Formia (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla Controparte_1 donna il figlio (nato il [...]), ha riferito che i coniugi si sono separati Per_1 consensualmente con accordo di negoziazione assistita vistato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il 4/9/2023. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituita con comparsa del 26/6/2025, la signora non si è opposto alla pronuncia del CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 2/7/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle condizioni di seguito indicate:” Pronuncia del divorzio.
Conferma dell'affidamento congiunto del figlio della collocazione prevalente del Persona_2 minore insieme alla madre presso la casa coniugale (assegnata, quindi, alla resistente). Facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio salvo diverso accordo tra i genitori, dal venerdì Per_3 alle ore 20.00 all'orario di entrata a scuola del lunedì (con riconsegna presso il domicilio materno in caso di festività), un giorno infrasettimanale da concordare in base agli impegni dei genitori dalle ore 17.00 all'ora di entrata a scuola il giorno successivo. Conferma per il resto dei turni stabiliti in sede di separazione per i giorni festivi e per i giorni estivi. Determinazione in € 260,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre per il figlio Per_1
1 da versarsi entro il giorno sette di ogni mese. Suddivisione a metà delle spese straordinarie inerenti al figlio in attuazione del Protocollo in vigore presso il Tribunale, oltre alla somma forfetaria Per_1 mensile di € 200,00 (senza richiesta di giustificativo) per i prossimi tre anni a titolo di rimborso delle seguenti spese straordinarie: baby-sitter, campo scuola estivo e ripetizioni private.
Assunzione, in capo alla signora dell'obbligo di rimborsare al signor la somma di CP_1 Pt_1
€ 220,00 al mese a titolo di parziale rimborso della rata del mutuo acceso in occasione dell'acquisito della casa coniugale. Rideterminazione proporzionale del predetto contributo in caso di rinegoziazione al ribasso della rata del mutuo. Autorizzazione reciproca al rilascio di passaporti
o altri documenti validi per l'espatrio in relazione agi ex coniugi e al figlio Persona_2
Decorrenza delle condizioni predette da agosto 2025. Spese di lite compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla documentazione Pt_1 CP_1 acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2014 al numero 13, parte II, serie A,Uff.1, e che e che i coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 6 Legge n.162/2014 ed accordo sottoscritto in data 3/8/2023, vistato con autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 4/9/2023.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e Pt_1 sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni contemplate CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dalle parti sono conformi alla legge. Anche in questo caso non vi è motivo per non recepire gli accordi intercorsi tra gli interessati.
***
L'accordo dei signori giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 945/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 CP_1
[...]
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Formia (LT) dell'anno 2014 al numero 13, parte II, serie A, Uff 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, così Parte_1 Controparte_1 come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/7/2025
il Presidente est
LI TA
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