Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Caterina Macchi Presidente Dott. Luisa Vasile Giudice rel.est. Dott. Sergio Rossetti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 156/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 6.2.25 DA Parte_1 NEI CONFRONTI DI
C.F. ], con sede legale in Milano via Controparte_1 P.IVA_1 tituit tà e per Controparte_2
(C.F. ), nato a Milano il [...], in [...] amministratore unico e C.F._1 socio C.F. ), con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_1 via Domokos n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco ALBANESE del Foro di Reggio Calabria con studio in Reggio Calabria in Via del Salvatore 1/B e dall'Avv. Mariagrazia Rua del Foro di Reggio Calabria, con studio legale in Reggio Calabria Via Possidonea 54 c, ove è eletto domicilio, giusta procura in calce alla comparsa;
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 6-2-25 la Procura della repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...] stante la presenza di debiti iscritti a ruolo Controparte_1 591.386,42, il mancato deposito di bilanci dal 2019, l'assenza di mezzi per adempiere regolarmente alle obbligazioni;
• fissata udienza con decreto del 12-2-25, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 14- 2-25 con per della cancelleria;
• la resistente si è costituita deducendo che: --la Società è stata oggetto di provvedimento di sequestro preventivo emesso il 20 aprile 2021 dal GIP presso il Tribunale di Monza nei confronti del precedente amministratore con conseguente nomina di amministratore Persona_1 giudiziario); --che l'attuale AU della Società, sig. aveva acquisito l'intera Controparte_2 partecipazione sociale con atto notarile del 28 di ministratore giudiziario, pur avendo cessato il proprio incarico in data 28/12/2023 a seguito della cessione delle quote, non aveva provveduto a consegnare al nuovo amministratore alcuna documentazione contabile aggiornata;
--che, dunque, le difficoltà riscontrate nella gestione documentale e nell'accesso agli strumenti operativi non sono imputabili all'attuale amministrazione, ma derivano da gravi carenze
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nella fase di passaggio delle consegne da parte della gestione dell'amministratore giudiziario;
--che tale circostanza avrebbe oggettivamente ostacolato la tempestiva ricognizione della situazione aziendale e l'adozione di misure di risanamento, che tuttavia l'attuale gestione sta cercando di implementare nonostante le difficoltà operative riscontrate.
• Il PM, con nota depositata in data 11-3-25, esaminata la memoria difensiva, ha insistito Co nell'apertura della rilevando come la Società non avesse fornito elementi a sostegno di una concreta attività volta al risanamento societario, né risulta avviata con Agenzia Entrate una richiesta di trattamento/rateazione del debito. Osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
• Nella specie, tale onere probatorio non è stato assolto da
[...] la quale non ha neanche contestato tale profilo;
i Controparte_1 bilancio depositato è al 2019 e tale bilancio è comunque sopra soglia.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII , dal momento che risultano dagli atti debiti verso Agenzia delle Entrate-Riscossione per € 591.386,42.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dal reiterato mancato deposito dei bilanci;
2) dalla assenza di beni;
3) dalla totale inerzia della Società nel trattamento del risalente debito erariale, che per gran parte non è stato oggetto di rateizzazione e/o definizione agevolata;
4) dalla carenza di gestione sociale, anche in termini di adeguati assetti come rilevato dal PM, da parte dell'organo amministrativo, posto che all'amministratore giudiziario spetta solo una custodia statica delle quote in funzione di controllo e garanzia di legalità, mentre la gestione sociale ai fini della conservazione nel mercato fa capo all'amministratore.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di
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uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
[C.F. ], con sede legale in Milano, quale procedura Controparte_1 P.IVA_1 nsi dell 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile
3) NOMINA Curatore avv.Federica Commisso;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 15 luglio 2025 ore 12:00, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
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h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 13/03/2025. Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luisa Vasile Dott. Caterina Macchi
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