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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 6663/2025 R.G.L. promossa da con l'avv. GANCI FABIO, , Parte_1 Parte_2
RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER contro
Controparte_1
All'udienza del 09/07/2025 ore 12:21 sono comparsi
Per parte ricorrente l'avv. GANCI FABIO anche in sost. degli avv.ti Parte_2
, RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER
[...]
Per parte convenuta nessuno
Che insiste in atti e chiede decidere la causa, che discute oralmente
LA GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio alle ore 12:28
Successivamente, alle ore 17:48 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 17:50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
Paola Marino nella causa iscritta al n. 6663/2025 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dagli avv. GANCI FABIO, Parte_1
, RINALDI GIOVANNI e MICELI WALTER ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato dal funzionario ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Controparte_2
- convenuto -
All'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_3
6.740,55, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 oltre gli accessori di legge.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. GANCI FABIO, , Parte_2
RINALDI GIOVANNI e MICELI WALTER, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento in proprio favore della somma dovutale a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute pari al differenziale tra i giorni di ferie maturati e quelli fruiti d'ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni, per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da parte ricorrente e, in ogni caso,
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando;
deduceva, altresì, che parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto fruire delle ferie, nonostante la propria richiesta.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il diritto all'indennità CP_1
sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale.
Per la Corte di Cassazione, infatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (ex plurimis: Cass. civ., sez. lav. n.
3021/2020).
Nel merito, la domanda appare fondata e va accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta della giurisprudenza sovranazionale.
Nella fattispecie in esame, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma
54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande 4 SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 14268/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 15415/2024).
In particolare, l'ultima ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024 ha espresso il seguente principio di diritto: “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.”
Deve, inoltre, ritenersi che il docente non può considerarsi automaticamente in ferie neppure nei restanti periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.
Invero, sotto questo profilo, il diritto di parte ricorrente all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, così come riconosciuto dalla citate pronunce della Suprema Corte, discende anche dal fatto che l'art.
2.1 della direttiva
2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Secondo il consolidato insegnamento della CGUE, pertanto, l'elemento caratterizzante la nozione di «orario di lavoro» può essere sintetizzata nell'essere
«a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», per cui «l'integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate dal lavoratore nel corso di suddetto periodo (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, C-151/02, punto 65; del 5 ottobre 2004, Per_1
Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, punto 93, nonché del 1° dicembre 2005, e a., Per_2
C-14/04, punti 46 e 58). 37- D'altro lato, la Corte ha dichiarato che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, sebbene non imponga al lavoratore di restare sul luogo di lavoro, deve essere parimenti qualificato, nella sua integralità, come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, allorché, in considerazione dell'impatto oggettivo e alquanto significativo dei vincoli imposti al lavoratore riguardo alle possibilità, per quest'ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, esso si differenzia da un periodo durante il quale il lavoratore deve unicamente essere a disposizione del suo datore di lavoro affinché quest'ultimo possa contattarlo
(v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2018, , C-518/15, punti da 63 a 66)». Per_3
Un'interpretazione teleologicamente orientata della direttiva citata, volta a impedire al datore di lavoro di imporre ai lavoratori una restrizione dei loro diritti, approfittando del fatto che il lavoratore è la parte debole nel contratto di lavoro, impone pertanto di riconoscere il diritto del lavoratore alla remunerazione anche delle giornate in cui rimane a disposizione del datore di lavoro presso il proprio domicilio, poiché anche in tale ipotesi non può dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, qualora la necessità del suo intervento dipenda dalle concrete circostanze e dalle variabili esigenze datoriali (Così: CGUE 9 marzo 2021, causa
C-580/19, RJ e nel senso appena detto Cfr. CGUE sentenza del 21 febbraio 2018,
C-518/15, in una fattispecie in cui il lavoratore doveva rimanere nel Per_3
proprio domicilio a causa della necessità di raggiungere il posto di lavoro in caso di necessità).
La CGUE ha statuito inoltre che tali definizioni sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri, poiché “le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» costituiscono nozioni di diritto dell'Unione che vanno definite in base a caratteristiche oggettive, facendo riferimento all'economia sistematica e alla finalità della direttiva 2003/88. Infatti, soltanto un'interpretazione autonoma di questo tipo è idonea ad assicurare a tale direttiva la sua piena efficacia nonché un'applicazione uniforme delle nozioni suddette nella totalità degli Stati membri
[sentenza del 9 marzo 2021, OT NI (Periodo di reperibilità in un luogo isolato), C-344/19, punto 30” 8].
Ne deriva che il periodo infrannuale di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, così come il periodo compreso tra il “termine delle lezioni” (solitamente l'8 giugno) e il “termine delle attività didattiche” (30 giugno) deve considerarsi orario lavorativo, in quanto il docente rimane indubbiamente a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza, così andando precisato il principio di diritto come sopra richiamato espresso dalla Suprema Corte.
Nella fattispecie in esame, il resistente non ha dimostrato di avere CP_1
messo la ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie, come ritenuto doveroso dalla Suprema Corte in applicazione del diritto sovranazionale, con conseguente diritto della ricorrente medesima al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
In ordine alla quantificazione dei crediti, nessuna contestazione specifica è stata formulata dal relativamente ai conteggi contenuti in ricorso, che CP_1
appaiono fondati su una corretta metodologia ed esenti da vizi.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta
PQM
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 09/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 6663/2025 R.G.L. promossa da con l'avv. GANCI FABIO, , Parte_1 Parte_2
RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER contro
Controparte_1
All'udienza del 09/07/2025 ore 12:21 sono comparsi
Per parte ricorrente l'avv. GANCI FABIO anche in sost. degli avv.ti Parte_2
, RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER
[...]
Per parte convenuta nessuno
Che insiste in atti e chiede decidere la causa, che discute oralmente
LA GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio alle ore 12:28
Successivamente, alle ore 17:48 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 17:50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
Paola Marino nella causa iscritta al n. 6663/2025 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dagli avv. GANCI FABIO, Parte_1
, RINALDI GIOVANNI e MICELI WALTER ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato dal funzionario ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Controparte_2
- convenuto -
All'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_3
6.740,55, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 oltre gli accessori di legge.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. GANCI FABIO, , Parte_2
RINALDI GIOVANNI e MICELI WALTER, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento in proprio favore della somma dovutale a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute pari al differenziale tra i giorni di ferie maturati e quelli fruiti d'ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni, per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da parte ricorrente e, in ogni caso,
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando;
deduceva, altresì, che parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto fruire delle ferie, nonostante la propria richiesta.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , atteso che il diritto all'indennità CP_1
sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale.
Per la Corte di Cassazione, infatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (ex plurimis: Cass. civ., sez. lav. n.
3021/2020).
Nel merito, la domanda appare fondata e va accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta della giurisprudenza sovranazionale.
Nella fattispecie in esame, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma
54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande 4 SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 14268/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 15415/2024).
In particolare, l'ultima ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024 ha espresso il seguente principio di diritto: “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.”
Deve, inoltre, ritenersi che il docente non può considerarsi automaticamente in ferie neppure nei restanti periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.
Invero, sotto questo profilo, il diritto di parte ricorrente all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, così come riconosciuto dalla citate pronunce della Suprema Corte, discende anche dal fatto che l'art.
2.1 della direttiva
2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Secondo il consolidato insegnamento della CGUE, pertanto, l'elemento caratterizzante la nozione di «orario di lavoro» può essere sintetizzata nell'essere
«a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», per cui «l'integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate dal lavoratore nel corso di suddetto periodo (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, C-151/02, punto 65; del 5 ottobre 2004, Per_1
Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, punto 93, nonché del 1° dicembre 2005, e a., Per_2
C-14/04, punti 46 e 58). 37- D'altro lato, la Corte ha dichiarato che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, sebbene non imponga al lavoratore di restare sul luogo di lavoro, deve essere parimenti qualificato, nella sua integralità, come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, allorché, in considerazione dell'impatto oggettivo e alquanto significativo dei vincoli imposti al lavoratore riguardo alle possibilità, per quest'ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, esso si differenzia da un periodo durante il quale il lavoratore deve unicamente essere a disposizione del suo datore di lavoro affinché quest'ultimo possa contattarlo
(v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2018, , C-518/15, punti da 63 a 66)». Per_3
Un'interpretazione teleologicamente orientata della direttiva citata, volta a impedire al datore di lavoro di imporre ai lavoratori una restrizione dei loro diritti, approfittando del fatto che il lavoratore è la parte debole nel contratto di lavoro, impone pertanto di riconoscere il diritto del lavoratore alla remunerazione anche delle giornate in cui rimane a disposizione del datore di lavoro presso il proprio domicilio, poiché anche in tale ipotesi non può dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, qualora la necessità del suo intervento dipenda dalle concrete circostanze e dalle variabili esigenze datoriali (Così: CGUE 9 marzo 2021, causa
C-580/19, RJ e nel senso appena detto Cfr. CGUE sentenza del 21 febbraio 2018,
C-518/15, in una fattispecie in cui il lavoratore doveva rimanere nel Per_3
proprio domicilio a causa della necessità di raggiungere il posto di lavoro in caso di necessità).
La CGUE ha statuito inoltre che tali definizioni sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri, poiché “le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» costituiscono nozioni di diritto dell'Unione che vanno definite in base a caratteristiche oggettive, facendo riferimento all'economia sistematica e alla finalità della direttiva 2003/88. Infatti, soltanto un'interpretazione autonoma di questo tipo è idonea ad assicurare a tale direttiva la sua piena efficacia nonché un'applicazione uniforme delle nozioni suddette nella totalità degli Stati membri
[sentenza del 9 marzo 2021, OT NI (Periodo di reperibilità in un luogo isolato), C-344/19, punto 30” 8].
Ne deriva che il periodo infrannuale di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, così come il periodo compreso tra il “termine delle lezioni” (solitamente l'8 giugno) e il “termine delle attività didattiche” (30 giugno) deve considerarsi orario lavorativo, in quanto il docente rimane indubbiamente a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza, così andando precisato il principio di diritto come sopra richiamato espresso dalla Suprema Corte.
Nella fattispecie in esame, il resistente non ha dimostrato di avere CP_1
messo la ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie, come ritenuto doveroso dalla Suprema Corte in applicazione del diritto sovranazionale, con conseguente diritto della ricorrente medesima al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
In ordine alla quantificazione dei crediti, nessuna contestazione specifica è stata formulata dal relativamente ai conteggi contenuti in ricorso, che CP_1
appaiono fondati su una corretta metodologia ed esenti da vizi.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta
PQM
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 09/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino