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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.11735/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6 Giugno 2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...], il [...] e Parte_1 residente a [...], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Ivano Leccisi e Giovanni Putignano
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante pro –tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Fanigliuolo
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 24/10/2023 la ricorrente in epigrafe - premesso di essere titolare di Assegno cat. IO n. 19502033 con decorrenza dall'1/6/2015 – espone che con provvedimento del 2/8/2023 l'Istituto la informava che “la sua pensione n. 002-419019502033 Cat. IO è stata ricalcolata dal 1 Gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo …
Pertanto, da gennaio 2021 a luglio 2023 sull'assegno n. 002-419019502033 Cat. CP_ IO l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 11.039,51” e rappresenta di aver proposto ricorso amministrativo, senza esito.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 850/1976, convertito in
Legge n. 29/1977, e dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988, convertito in Legge n. 291/1988, si richiama alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso e invoca la tutela per i percettori di somme in buona fede, di cui al combinato disposto dell'art. 52 della legge n. 88/1989 e dell'art. 13 della legge n. 412/1991,
Chiede, pertanto, dichiararsi la irripetibilità della somma richiesta, con condanna dell'Istituto alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti, oltre interessi di legge, e al pagamento delle spese di lite, , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avvocato Giovanni Putignano.
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere, rappresentando e documentando che l' CP_2 ha provveduto, in esercizio del suo potere di autotutela, al ricalcolo della prestazione in godimento a decorrere dall'1 Gennaio 2020 e che dal ricalcolo è derivato un credito in favore della ricorrente pari a € 15.557,31 fino al 30
Giugno 2024 (cfr. Comunicazione di Liquidazione del 27 Maggio 2024 allegata alla memoria di costituzione).
Parte ricorrente nelle note depositate in data 22/5/2025 ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, ma con vittoria di spese.
Alla luce della intervenuta riliquidazione della pensione come risultante dalla
Comunicazione di Liquidazione del 27/5/2024 allegata alla memoria di costituzione, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse della ricorrente ad agire, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerata la condotta processuale tenuta dal resistente - che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato l'avvenuto ricalcolo della pensione, sia pure operato in epoca successiva al deposito del ricorso (il provvedimento di comunicazione della riliquidazione allegato alla memoria di costituzione è datato
27/5/2024) - appare equo compensare le spese di lite tra le parti per 1/3, mentre la parte residua segue la soccombenza virtuale e va quindi posta a carico dell' e liquidata, tenuto conto della attività difensiva svolta e del valore CP_1 dedotto in causa, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, Avvocato G. Putignano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere.
2 Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della parte residua di spese processuali, liquidate in € 1.400,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, Avvocato G. Putignano.
Lecce, 6 Giugno 2025 – 27/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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