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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 6447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6447 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20827 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
a socio unico con sede a Cernusco sul Naviglio (MI), Parte_1
via Gobetti n. 2/A, codice fiscale: , con l'avv. Anna Paola Bono P.IVA_1
e l'avv. Costantino Cutolo
-ATTRICE-
[...
con sede a Milano, via Giuseppe Sirtori n. 15, codice fiscale: CP_1
con l'avv. Irene Giannini e l'avv. Andrea Cianchi P.IVA_2
-CONVENUTA-
E
17 con sede a Firenze, via Montebello n. 76, codice CP_2
fiscale: P.IVA_3
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso, contrariis rejectis, così pronunciare: in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione avversaria di difetto di legittimazione
1 passiva di in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1 in via principale: condannare e 17 quest'ultima in via CP_1 CP_2 solidale con la prima, al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 complessivo di € 24.182,84 per la fornitura dei beni per cui è causa, oltre agli interessi al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: solo occorrendo, senza inversione degli oneri probatori, ammettersi il seguente capitolo di prova testimoniale (testimone: sig.
c/o via Gobetti n. 2A, Cernusco sul Testimone_1 Parte_1
Naviglio, 20063 - MI):
“vero che l'amministratore unico di sig.ra in CP_1 Testimone_2 occasione dell'invio dell'ordine di acquisto di in data 20.3.2019 (cfr. CP_1
Parte doc. 3 che mi si rammostra) anticipò telefonicamente ad sig. Tes_1
che le attrezzature in questione le avrebbe comprate .
[...] CP_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, per CP_1
l'effetto, estrometterla dall'odierno giudizio.
Nel merito: accertare e dichiarare che la titolarità della posizione soggettiva nascente dal contratto appartiene esclusivamente alla soc. 17 CP_2
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'ordine di vendita, ricevuto dalla società attrice, di una serie di arredi e apparecchiature per complessivi Euro 24.182,84 destinati alla cucina di un locale aperto al pubblico sito a Milano, via Savona
n. 17, eseguito il 20/03/2019 da tale , che all'epoca Testimone_2
rivestiva la carica di amministratore sia della convenuta che della CP_1
17 costituita qualche giorno prima (precisamente in data CP_2
11/03/2019).
Non vi sono contestazioni sull'avvenuta consegna di tutti i beni ordinati ma esclusivamente sul soggetto obbligato al relativo pagamento, posto che l'attrice assume che l'acquisto fu eseguito dalla e che pertanto CP_1
questa sia tenuta, al più in solido con l'altra società convenuta, a pagare il prezzo pattuito;
la convenuta al contrario, sostiene che CP_1
l'acquisto fu eseguito dall'amministratore nell'interesse Testimone_2
dell'altra società, che conseguentemente dovrebbe in via esclusiva rispondere del pagamento del corrispettivo dovuto per la vendita dei beni per cui è lite.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria e nella contumacia della
17 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in CP_2
epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda può essere accolta unicamente nei confronti della 17 CP_2
E' infatti pacifico che tutti gli arredi furono consegnati presso il locale di via
Savona n. 17 – Milano, dove tale ultima società doveva iniziare la propria attività di somministrazione di bevande e alimenti.
3 Se si fosse tratto di beni destinati alla questa ne avrebbe CP_1
evidentemente richiesto il trasporto presso la propria sede oppure presso un proprio esercizio.
Inoltre nella prima e-mail del 14/03/2019 inviata da (doc. 3 Persona_1
Per di parte convenuta), si legge: “Ciao come stai? Stiamo facendo un format nuovo con una nuova partita iva in via Savona 17 (Ex JOE PENA). Avrei necessità per una quotazione…”; ebbene tale comunicazione rende palese che l'ordine di acquisto, per il quale la chiedeva in quel momento un Per_1
preventivo (una “quotazione”), era destinato a “un nuovo format” con “una
nuova partita iva” e non certo alla CP_1
Infine, il fatto che l'attrice abbia accettato di stornare le fatture inizialmente emesse alla rifatturando tutto l'importo alla 17 CP_1 CP_2
avvalora il convincimento che l'istante fosse ben consapevole che tale ultima società era il soggetto che aveva realmente acquistato i beni, poiché diversamente avrebbe rifiutato di emettere le note di credito pretendendo il pagamento dalla CP_1
D'altra parte, l'iniziale intestazione dell'ordine di vendita, delle fatture e dei documenti di trasporto alla trova plausibile spiegazione nella CP_1
circostanza che la 17 era stata appena costituita quando CP_2
l'operazione di acquisto è iniziata, cosicché è risultato comodo - se non proprio necessario - poter indicare negli atti un soggetto giuridico esistente e già munito di tutti i dati indispensabili per contabilizzare l'ordine ed emettere le fatture e i documenti di trasporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti con la debitrice 17 mentre devono restare compensate CP_2
4 per intero tra l'attrice e in considerazione dell'obiettiva CP_1
confusione ingenerata dall'amministratrice di quest'ultima società.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta ogni domanda proposta nei confronti di CP_1
2)condanna 17 al pagamento, in favore di a CP_2 Parte_1
socio unico, della somma di Euro 24.182,84 oltre interessi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno 01/01/2020 e fino al saldo effettivo;
3)compensa per intero le spese di lite tra l'attrice e CP_1
4)condanna 17 al pagamento, in favore di a CP_2 Parte_1
socio unico, delle spese processuali che liquida in Euro 264,00 per esborsi ed
Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dall'attrice.
Milano, 6 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20827 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
a socio unico con sede a Cernusco sul Naviglio (MI), Parte_1
via Gobetti n. 2/A, codice fiscale: , con l'avv. Anna Paola Bono P.IVA_1
e l'avv. Costantino Cutolo
-ATTRICE-
[...
con sede a Milano, via Giuseppe Sirtori n. 15, codice fiscale: CP_1
con l'avv. Irene Giannini e l'avv. Andrea Cianchi P.IVA_2
-CONVENUTA-
E
17 con sede a Firenze, via Montebello n. 76, codice CP_2
fiscale: P.IVA_3
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso, contrariis rejectis, così pronunciare: in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione avversaria di difetto di legittimazione
1 passiva di in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1 in via principale: condannare e 17 quest'ultima in via CP_1 CP_2 solidale con la prima, al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 complessivo di € 24.182,84 per la fornitura dei beni per cui è causa, oltre agli interessi al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: solo occorrendo, senza inversione degli oneri probatori, ammettersi il seguente capitolo di prova testimoniale (testimone: sig.
c/o via Gobetti n. 2A, Cernusco sul Testimone_1 Parte_1
Naviglio, 20063 - MI):
“vero che l'amministratore unico di sig.ra in CP_1 Testimone_2 occasione dell'invio dell'ordine di acquisto di in data 20.3.2019 (cfr. CP_1
Parte doc. 3 che mi si rammostra) anticipò telefonicamente ad sig. Tes_1
che le attrezzature in questione le avrebbe comprate .
[...] CP_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, compreso il rimborso forfettario.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, per CP_1
l'effetto, estrometterla dall'odierno giudizio.
Nel merito: accertare e dichiarare che la titolarità della posizione soggettiva nascente dal contratto appartiene esclusivamente alla soc. 17 CP_2
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'ordine di vendita, ricevuto dalla società attrice, di una serie di arredi e apparecchiature per complessivi Euro 24.182,84 destinati alla cucina di un locale aperto al pubblico sito a Milano, via Savona
n. 17, eseguito il 20/03/2019 da tale , che all'epoca Testimone_2
rivestiva la carica di amministratore sia della convenuta che della CP_1
17 costituita qualche giorno prima (precisamente in data CP_2
11/03/2019).
Non vi sono contestazioni sull'avvenuta consegna di tutti i beni ordinati ma esclusivamente sul soggetto obbligato al relativo pagamento, posto che l'attrice assume che l'acquisto fu eseguito dalla e che pertanto CP_1
questa sia tenuta, al più in solido con l'altra società convenuta, a pagare il prezzo pattuito;
la convenuta al contrario, sostiene che CP_1
l'acquisto fu eseguito dall'amministratore nell'interesse Testimone_2
dell'altra società, che conseguentemente dovrebbe in via esclusiva rispondere del pagamento del corrispettivo dovuto per la vendita dei beni per cui è lite.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria e nella contumacia della
17 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in CP_2
epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda può essere accolta unicamente nei confronti della 17 CP_2
E' infatti pacifico che tutti gli arredi furono consegnati presso il locale di via
Savona n. 17 – Milano, dove tale ultima società doveva iniziare la propria attività di somministrazione di bevande e alimenti.
3 Se si fosse tratto di beni destinati alla questa ne avrebbe CP_1
evidentemente richiesto il trasporto presso la propria sede oppure presso un proprio esercizio.
Inoltre nella prima e-mail del 14/03/2019 inviata da (doc. 3 Persona_1
Per di parte convenuta), si legge: “Ciao come stai? Stiamo facendo un format nuovo con una nuova partita iva in via Savona 17 (Ex JOE PENA). Avrei necessità per una quotazione…”; ebbene tale comunicazione rende palese che l'ordine di acquisto, per il quale la chiedeva in quel momento un Per_1
preventivo (una “quotazione”), era destinato a “un nuovo format” con “una
nuova partita iva” e non certo alla CP_1
Infine, il fatto che l'attrice abbia accettato di stornare le fatture inizialmente emesse alla rifatturando tutto l'importo alla 17 CP_1 CP_2
avvalora il convincimento che l'istante fosse ben consapevole che tale ultima società era il soggetto che aveva realmente acquistato i beni, poiché diversamente avrebbe rifiutato di emettere le note di credito pretendendo il pagamento dalla CP_1
D'altra parte, l'iniziale intestazione dell'ordine di vendita, delle fatture e dei documenti di trasporto alla trova plausibile spiegazione nella CP_1
circostanza che la 17 era stata appena costituita quando CP_2
l'operazione di acquisto è iniziata, cosicché è risultato comodo - se non proprio necessario - poter indicare negli atti un soggetto giuridico esistente e già munito di tutti i dati indispensabili per contabilizzare l'ordine ed emettere le fatture e i documenti di trasporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti con la debitrice 17 mentre devono restare compensate CP_2
4 per intero tra l'attrice e in considerazione dell'obiettiva CP_1
confusione ingenerata dall'amministratrice di quest'ultima società.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta ogni domanda proposta nei confronti di CP_1
2)condanna 17 al pagamento, in favore di a CP_2 Parte_1
socio unico, della somma di Euro 24.182,84 oltre interessi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno 01/01/2020 e fino al saldo effettivo;
3)compensa per intero le spese di lite tra l'attrice e CP_1
4)condanna 17 al pagamento, in favore di a CP_2 Parte_1
socio unico, delle spese processuali che liquida in Euro 264,00 per esborsi ed
Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dall'attrice.
Milano, 6 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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